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Impugnazione e mezzi di impugnazione nel diritto processuale penale - Prof. Caprioli, Sbobinature di Diritto Processuale Penale

Mezzi di impugnazioneDiritto processuale penalePrincipio di tassativitàImpugnazioni

Il concetto di impugnazione e dei vari mezzi utilizzati per impugnare una sentenza nel diritto processuale penale. Si discute della differenza tra azione di gravame e azione di impugnativa, dei limiti del principio di tassatività delle impugnazioni e della giurisprudenza relativa all'impossibilità di rovesciare in appello un giudizio di primo grado senza aver assistito alla formazione delle prove. Vengono presentati casi specifici e le relative decisioni della corte europea.

Cosa imparerai

  • Quali sono i limiti del principio di tassatività delle impugnazioni?
  • Che tipi di impugnazioni sono trattati nel documento?

Tipologia: Sbobinature

2018/2019

Caricato il 31/05/2019

martina-diana-4
martina-diana-4 🇮🇹

3

(1)

18 documenti

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Scarica Impugnazione e mezzi di impugnazione nel diritto processuale penale - Prof. Caprioli e più Sbobinature in PDF di Diritto Processuale Penale solo su Docsity! Lezione 04.04.19 Oggi cominciamo la seconda parte del corso, quella dedicata alle IMPUGNAZIONI. Si tratta di un sottosistema processuale, nell’ambito della più ampia disciplina del codice, governato da tutta una serie di principi autonomi. È una fase ovviamente fondamentale e, tra l’altro, pressoché solo teoricamente eventuale, poiché se non ci sono impugnazioni la sentenza di primo grado passa in giudicato e si passa all’esecuzione. Ma quasi sempre noi, invece, assistiamo, a più gradi di giudizio, in particolare cioè all'Appello e poi al Ricorso per Cassazione. È una fase cruciale perché c’è un'ampia possibilità di rovesciare interamente il giudizio di primo grado nelle fasi dell’impugnazione. Definizione: Le impugnazioni sono strumenti processuali attraverso i quali le parti possono chiedere che un provvedimento giurisdizionale ritenuto erroneo, nonché svantaggioso per esse, sia sottoposto a un controllo oppure sostituito interamente da un altro provvedimento avente il medesimo oggetto. Sia il controllo, sia questo nuovo giudizio, possono essere affidati anche allo stesso giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, ma nella stragrande maggioranza dei casi, tale controllo o nuovo giudizio sono affidati a un giudice diverso. Data questa definizione di carattere generale, cominciamo da una prima distinzione: • impugnazioni ordinarie e impugnazioni straordinarie. I mezzi ordinari di impugnazione hanno ad oggetto sentenze non ancora divenute irrevocabili e sono l’Appello,il Ricorso per Cassazione e l’Opposizione a decreto penale. I mezzi straordinari di impugnazione hanno ad oggetto sentenze che sono divenute irrevocabili e quindi comportano, in qualche misura, una caducazione di un giudicato già formatosi e sono la Revisione, il Ricorso straordinario per errore di fatto e la Rescissione del giudicato. Il giudicato penale è un concetto che richiama la sentenza divenuta irrevocabile, non più soggetta impugnazioni ordinarie, che tuttavia, eccezionalmente, l’ordinamento consente di impugnare nonostante abbia acquisito questo connotato della irrevocabilità. Mentre la Revisione( che è quell’impugnazione che consente, ad esempio, di riaprire un processo che si è concluso con una sentenza di condanna) è un mezzo straordinario di impugnazione tipico perché può essere proposto in qualunque momento (anche 10 anni dopo la condanna, per esempio). Gli altri due - il Ricorso straordinario per errore di fatto e la Rescissione del giudicato- invece sono mezzi straordinari di impugnazione “un po’ atipici” (e tra l’altro introdotti nel nostro ordinamento solo in tempi recenti) poiché sono assoggettati a un termine: c’è un termine entro il quale proporli dopo il passaggio in giudicato della sentenza. ———————— Qual è il quadro di riferimento costituzionale? Cosa dice la Costituzione a proposito? La norma di riferimento è l’Art 111.7 C. Che stabilisce che “è sempre ammesso ricorso per Cassazione contro i provvedimenti in materia di libertà personale e contro le sentenze” Quindi tutti i provvedimenti in materia di libertà personale -quale che sia la forma, ordinanza o altre- e tutte le sentenze. Nulla dice, invece, la Costituzione sull’Appello. L’unica impugnazione costituzionalmente obbligata è il Ricorso per Cassazione. Ma noi abbiamo una tradizione,ormai più che secolare, di previsione di questo secondo grado di merito che è, appunto, l’Appello. Si discute molto di questa indifferenza del legislatore costituzionale rispetto all’Appello: qualcuno ritiene (sono voci isolate in dottrina) che, almeno implicitamente, la Costituzione imponga, invece, anche l’Appello. Senza entrare nel merito, uno degli argomenti che si adduce è quello che si ricava dall’obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali. Lo stesso Art. 111C. Impone la motivazione dei provvedimenti giurisdizionali e qualcuno argomenta nel senso di dire che se la Costituzione impone un obbligo di motivazione, allora impone anche un controllo di merito su quella motivazione: non avrebbe senso prevedere la motivazione e non anche una possibilità di rimetterla in discussione. Da qui, qualcuno deduce che quindi un'eventuale riforma che eliminasse appello dal nostro sistema sarebbe incostituzionale. In realtà un certo controllo sulla motivazione c’è anche in Cassazione, anche se è un controllo di un certo tipo e non è un controllo di merito. Quindi l’opinione di gran lunga prevalente è che non sarebbe affatto incompatibile con il nostro sistema costituzionale un modello di processo penale che non prevedesse un secondo grado di giudizio di merito. Di questo si è discusso parecchio nel passaggio dal vecchio al nuovo codice di procedura penale perché la previsione di un secondo grado di giudizio di merito contrasta fortemente con la logica del processo accusatorio: se c’era un’occasione buona per disfarsi dell’Appello, questa, certamente, era il passaggio dal codice del ‘30 a quello del ‘88. La svolta accusatoria del 1988 avrebbe potuto accompagnarsi con questa traumatica decisione di far venir meno l’Appello. A quei tempi c’era tutta una corrente di pensiero in questo senso: “se vogliamo veramente - come prometteva la legge delega- <<attuare i precetti del processo accusatorio nel nostro codice >> , dobbiamo avere il coraggio di far sparire il secondo grado di giudizio di merito. Perché? Perché il processo accusatorio si fonda, oltre che sul principio del contraddittorio nel momento di formazione della prova, anche sul fondamentale principio di oralità e immediatezza, secondo il quale giudice che si pronuncia, che emette la sentenza, deve essere quello che ha assistito alla formazione delle prove. Nella logica accusatoria è fondamentale che il giudice assista alla contesa delle parti, colga l’imbarazzo del testimone nel momento in cui rende la deposizione, ecc ecc. Ebbene, in Appello, non succede questo: in Appello il giudice non assiste alla formazione delle prove, e soprattutto non si riacquisiscono le prove acquisite in primo grado( se non in casi eccezionali). Quindi succede che noi abbiamo un giudizio sul fatto, una valutazione probatorio effettuata da un giudice in primo grado che ha assistito alla formazione della prova e questo giudizio può essere rovesciato da un giudice che, invece, legge solo le carte. Detto in altri termini, il giudice dell’impugnazione esercita questi poteri in virtù dell’esistenza dell’atto di impugnazione e non in virtù delle ragioni che sostengono quell’atto. Allora, come si lega questa distinzione a quella precedente? Si lega in questo senso, un mezzo di gravame puro presuppone una devoluzione totale (totalmente indifferente è il contenuto dei motivi delle richieste). Se ci pensiamo c’è una logica in tutto questo: il mezzo di gravame significa che si fa un secondo giudizio sull’intero oggetto del primo processo e non interessa per quale ragione la parte ha impugnato, tanto stiamo qui per fare un secondo giudizio. Mentre invece una azione di impugnativa pura presuppone una devoluzione parziale, cioè una devoluzione rigidamente legata alle questioni poste dall’impugnato. Tuttavia qui si complica il discorso: una devoluzione piena può anche caratterizzare una impugnazione non qualificabile come mezzo di gravame, mentre una devoluzione parziale può caratterizzare una impugnazione non qualificabile come azione di impugnativa. Mezzo di gravame puro presuppone devoluzione piena, azione di impugnativa pura presuppone una devoluzione parziale; ma non è vero l’inverso. Una devoluzione piena può caratterizzare una impugnazione che non è un mezzo di gravame, una devoluzione parziale può caratterizzare una impugnazione che non è una azione di impugnativa. Verifichiamo in concreto questa regola e pensiamo al riesame: il riesame ha un effetto totalmente devolutivo perchè i poteri del giudice del riesame non sono legati alle richieste e ai motivi. Ricordiamo che il giudice del riesame puo accogliere la richiesta di riesame anche per ragioni diverse da quelle contenute nei motivi (ecco effetto totalmente devolutivo). La richiesta del riesame può essere addirittura immotivata. I poteri del giudice del riesame non sono minimamente ritagliati dalle ricieste e dai motivi perche possono anche non esserci questi motivi. Tuttavia (su questo si fa molta confusione) il fatto che il riesame si caraterrizzi per questo effetto totalmente devolutivo non basta a qualificarlo come mezzo di gravame puro. Tant’è che se noi ragioniamo sui poteri del giudice del riesame ci accorgiamo che nel riesame non è affatto vero che l’ordinanza coercitiva degrada a mero fatto storico, perche il tribunale del riesame in tutta una serie di casi può annullare l’ordinanza nella logica piena dell’azione di impugnativa. Quindi nel riesame c’è l’effetto devolutivo pieno perché il giudice non è vincolato ai motivi, ma ciò non significa che sia un mezzo di gravame puro perchè in alcuni casi stiamo decidendo sul provvedimento non stiamo facendo un secondo giudizio. Del resto si potrebbe dire che non solo nel caso dell’annullamento ma anche nelle altre decisioni il tribunale del riesame (sono la riforma o la conferma della prima decisione) oltre all’annullamento ha ad oggetto la prima decisione; quindi siamo fuori dalla logica del nuovo giudizio. Il riesame da questo punto di vista è il piu istruttivo dei mezzi di impugnazione. All’inverso non basta constatare che un mezzo di impugnazione determina una devoluzione parziale per poter concludere che quello sia una azione di impugnativa. Qui, esempio che torna utile è l’appello. Come vedremo, nel caso dell’appello l’effetto devolutivo è parziale perchè la cognizione del giudice d’appello è segnata dal contenuto dei motivi. Quindi l’appello è una impugnazione a effetto devolutivo parziale e tuttavia l’appello non è una azione di impugnativa perchè nell’ambito segnato dai motivi il giudice d’appello formula un nuovo giudizio. È come se il giudice d’appello avesse un recinto entro il quale può giudicare e quel recinto è segnato dall’atto di impugnazione; però all’interno di quel recinto il giudice d’appello ha la pienezza dei poteri giurisdizionali, cioè viene rimesso nelle stesse condizioni del giudice di primo grado, può decidere come vuole in quell’ambito. Non è come la cassazione che in quell’ambito può soltanto decidere se quel motivo è fondato oppure no. Quindi, effetto devolutivo non è pieno perché delimitato dal contenuto dei motivi ma in quei confini il giudice d’appello conserva una pienezza di poteri giurisdizionali, cioè in quell’ambito riformula il giudizio di primo grado. Mezzo di gravame e azione di impugnativa. Nessun mezzo di impugnazione corrisponde pienamente a questo modello. Il mezzo di impugnazione che più si avvicina all’azione di impugnativa è la revisione. La revisione è il mezzo straordinario di impugnazione con cui si denuncia un errore della prima sentenza ma il giudice della revisione non può formulare un nuovo giudizio ma solo verificare se quella carenza della sentenza passata in giudicato sussista oppure no. Invece nè l’appello né la cassazione li possiamo ricondurre pienamente ad uno dei due modelli: l’appello è tendenzialmente riconducibile all’azione di gravame ma con forti limiti (un limite è che la devoluzione è limitata e alle volte il giudice d’appello annulla la sentenza di primo grado); idem lo vedremo la corte di cassazione che si avvicina molto all’azione di impugnativa ma in alcuni casi pronuncia “ultra petita”, oltre le richieste delle parti impugnanti. Tutta questa distinzione (mezzi di gravame e azione di impugnativa) non è nel codice, ma è una ricostruzione che si fa a livello dottrinale. Il legislatore non ne parla mai. Solo in un caso, in occasione di una riforma del 2006 (art 606 cpp), il legislatore ha ritenuto di utilizzare la espressione “gravame” parlando dei motivi di ricorso per cassazione. Non si spiega come sia venuta fuori questa parola. Fatto sta che qui parliamo di gravame ai motivi di ricorso per cassazione, che non sono motivi di gravame ma di impugnativa- di annullamento. È una menzione a sproposito. Nelle molte modifiche- progetti di riforma che hanno interessato anche la disciplina dell’impugnazione (come le misure cautelari), piu di una volta si è tentato di introdurre una riforma, che però non è mai passata, volta a rendere anche l’appello una impugnazione acritica vincolata (che vuol dire che può esserci un mezzo di impugnazione che prevede che io possa attaccare una decisione giurisdizionale per qualunque motivo denunciando qualunque vizio di legge e merito e ci sono invece dei mezzi di impugnazione che prevedono un catalogo di motivi per i quali io l’impugnaizone la posso presentare [art 606cpp]; questa è una delle grandi differenze che ci sono tra l’appello e la cassazione). Una delle riforma di cui si è più discusso negli ultimi tempi sarebbe di ridurre anche l’appello a una mezzo di impugnazione acritica vincolata, cioè cercare di introdurre nel codice un catalogo di motivi d’appello, cosi come esiste un catalogo di motivi in cassazione. Questo avrebbe effetti benefici sotto diversi profili. Riforma che finora non è mai andata in porto. Questo era il discorso di carattere generale. Entriamo nella disciplina del codice occupandoci di un primo grande principio (art 568 cpp): principio di tassatività delle impugnazioni, che dice che “la legge stabilisce i casi nei quali i provvedimenti del giudice sono soggetti ad impugnazione e determina il mezzo con cui possono essere impugnati”. Ripassare la tassatività delle nullità. Comma2 dell’art 568 cpp contiene una norma “paracadute”, che riproduce l’art 111 comma7. Qualcuno dice (professoressa Bargis) che questo comma2 è una mitigazione del principio di tassatività. Caprioli non è d’accordo perchè dice che è un altro modo di dare attuazione al principio di tassativia, è sempre la legge che ce lo dice. Non è una mitigazione del principio di tassatività delle impugnazioni il comma2 così come non è una mitigazione del principio di tassatività delle nullità la previsione di nullità di ordine generale (ripassare invalidità). Sono due modi di dare attuazione al principio di tassatività. Sono due modi diversi di dare attuazione allo stesso principio. Il piu grave attentato che da qualche decennio si consuma a carico del principio di tassatività delle impugnazioni è quello che si consuma in nome della cd “abnormità dei provvedimenti del giudice”. Quando abbiamo parlato di invalidità abbiamo detto che esiste questa forma di invalidità dell’atto processuale che è stata creata dalla giurisprudenza, l’abnormità dell’atto. Tutto questo ci interessa perchè quando la giurisprudenza si è inventata questa forma nuova e atipica di invalidità atto ha detto “come la si denucia”? La giurisprudenza ha detto con il ricorso per cassazione. Quindi quando nel corso di un processo penale il giudice emana un provvedimento definibile “abnorme”,le parti fanno ricorso per cassazione. Ma questo ricorso per cassazione non è previsto da nessuna legge, quindi in realtà questa è sostanzialmente una violazione del principio di tassatività delle impugnazioni. Una eccezione ormai totalmente tollerata dal sisitema. La logica è quella di dire che, di fronte a questi vizi cosi colossali che il legislatore non poteva prevedere, possiamo chiudere un occhio sia rispetto alla violazione del principio di tassatività delle invalidità, sia di fronte al principio di tassatività delle impugnazioni perché per rilevarla consentiamo alle parti di ricorrere per cassazione pur mancando una norma che lo consente. Ricordare bene la figura della abnormità che viola sia il principio di tassatività delle invalidità sia il principio di tassatività delle impugnazioni. C'è poi un caso particolare di INOPPUGNABILITÀ RELATIVA dei provvedimenti del giudice regolato dall’art 586 e che riguarda le ordinanze emesse nella fase degli atti preliminari al dibattimento o a dibattimento. Nel corso del dibattimento il giudice emana molte ordinanze: pensate ad un’ordinanza che rigetta l’eccezione di incompetenza per territorio, oppure un’ordinanza che ammette o non ammette una prova, un’ordinanza che dichiara o non dichiara una nullità su eccezione di parte ecc.; molti provvedimenti provvisori che vengono adottati nel corso del giudizio prima della sentenza. Questi provvedimenti sono impugnabili ma soltanto insieme all’impugnazione contro la sentenza, ossia non sono autonomamente impugnabili. Porto ad esempio una vicenda giudiziaria molto recente che ha dato un certo scalpore proprio in materia di incompetenza. Processo in primo grado, io sono un difensore e faccio un’eccezione di incompetenza per territorio, il Tribunale me la respinge. Io non posso andare direttamente in Cassazione per quell’ordinanza, io la posso impugnare soltanto con la sentenza di primo grado. A quel punto il giudice d’appello, prima di decidere sull’impugnazione della sentenza, decide sull’impugnazione dell’ordinanza, cioè si pronuncia sull’eccezione di incompetenza e magari me l’accoglie. Dico caso recente perché c’è stata una pronuncia di incompetenza in appello qualche settimana fa qui a Torino, un grandissimo processo (UnipolSai). Per la procura torinese è stato uno smacco perché quest’eccezione di incompetenza che era stata respinta in primo grado, è stata poi accolta in appello. Parlando con il procuratore generale lui mi diceva che per lui è incredibile che questo possa succedere,
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