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SCHEMA ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE, Schemi e mappe concettuali di Diritto Processuale Civile

Schema riassuntivo sull’espropriazione immobiliare. Manuale - Corso di diritto processuale civile P. Biavati

Tipologia: Schemi e mappe concettuali

2020/2021

Caricato il 25/07/2023

BenedettaFioc
BenedettaFioc 🇮🇹

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Scarica SCHEMA ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE e più Schemi e mappe concettuali in PDF di Diritto Processuale Civile solo su Docsity! ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE Il pignoramento immobiliare è un atto scritto che si esegue mediante notificazione al debitore e successiva trascrizione. Si distingue dal pignoramento immobiliare e da quello presso terzi perché non si ha: 1. L’esigenza di ricercare eventuali beni 2. L’esigenza di ottenere l’eventuale conferma del terzo Il creditore esecutante si muove a colpo sicuro = infatti in base al regime di pubblicità immobiliare, è possibile sapere a priori se il debitore è proprietario o no dei beni immobili. Non basta ovviamente che l’atto venga notificato, ma occorre che sia trascritto = al fine di rendere inopponibili nei confronti dei creditori eventuali alienazioni successive Per questo è necessario che l’ufficiale giudiziario consegni copia autentica dell’atto di pignoramento con le note di trascrizione alla competente conservatoria dei registri immobiliari, che trascrive l’atto e gli restituisce una delle note. Se il pignoramento diviene inefficace per inutile decorso del termine per la presentazione dell’istanza di vendita, = il giudice dichiara con ordinanza l’estinzione del procedimento per carenza di impulso, e dispone che venga cancellata la trascrizione Il pignoramento successivo segue le regole generali: = se il conservatore dei registri immobiliari nell’ trascrivere un atto di pignoramento trova che sugli stessi beni sia stato eseguito un altro pignoramento, ne fa menzione nella nota di trascrizione che restituisce • Se il pignoramento successivo avviene prima dell’udienza in cui è disposta la vendita: si da luogo a un solo processo esecutivo • Se il pignoramento è successivo a tale udienza: esso equivale a un intervento tardivo, con tutte le relativa conseguenze pregiudizievoli Può accadere che assieme all’immobile venga richiesta il pignoramento anche dei beni mobili che lo arredano = in tal caso l’ufficiale forma atti separati, ma li deposita assieme Se nell’immobile sono presenti beni mobili che al contrario non devono essere consegnati o documenti relativi all’attività professionale del debitore = Viene intimato alla parte cui appartengono di asportarli entro un termine non inferiore di 30 giorni. Se non vengono asportati, vengono considerati abbandonati = il custode ne dispone lo smaltimento Deposito atto di pignoramento Eseguita l’ultima notificazione, l’ufficiale consegna senza ritardo al creditore l’atto di pignoramento + la nota di trascrizione restituitagli dal conservatore. Il creditore deve iscrivere a ruolo il procedimento in via telematica, entro 15 giorni (a pena di inefficacia del pignoramento), depositando - Nota di iscrizione a ruolo - Copie conformi al titolo esecutivo - Precetto - Atto di pignoramento - Nota di trascrizione = si forma così il fascicolo dell’esecuzione Custodia Come per gli immobili deve essere disposta la custodia. Di per sé con il pignoramento il debitore diviene custode dei beni pignorati: ma su istanza dei creditori, può essere nominata una persona diversa. Quando si approssima la vendita, il giudice nomina custode la persona incaricata delle operazioni di vendita oppure l’istituto per le vendite giudiziarie. Il custode provvede all’amministrazione e gestione dell’immobile Il debitore esecutato non è automaticamente privato della facoltà di occupare l’immobile se vi risiede. In ogni caso vi è un interesse nel presentare l’immobile sul mercato libero da occupanti: = ne viene vietata la locazione, salvo autorizzazione del giudice. Il giudice dispone la liberazione dell’immobile pignorato: 1. Affidata al custode 2. Deve avvenire senza oneri per l’aggiudicatario del bene = le relative spese dovranno essere prelevate da ciò che si ricaverà dalla vendita. 3. Viene disposta contestualmente al provvedimento di aggiudicazione o di assegnazione 4. Il provvedimento è impugnabile nelle forme dell’opposizione agli atti esecutivi L’aspetto più innovativo è dato dalle modalità di attuazione del provvedimento che ordina la liberazione dell’immobile = Il provvedimento è attuato in forme libere, a cura del custode, secondo le disposizioni impartite dal giudice caso per caso e con la facoltà di avvalersi della forza pubblica e di ausiliari. Viene dato luogo a un subprocedimento interno al processo esecutivo per espropriazione Il giudice, quando dispone la vendita, detta anche disposizioni opportune perché il custode possa portare gli eventuali interessati a visitare l’immobile, entro 15 giorni dalla proposizione dell’offerta: PROFILO DELICATO = gli occupanti non hanno interesse a facilitare le visite La richiesta di visita dovrà formularsi tramite il portale delle vendite pubbliche, e non potrà essere resa note ad altri soggetti al di fuori del custode 2. Se vi sono più offerte, il giudice invita gli offerenti aUna gara sull’offerta più alta. In tal caso il giudice, per individuare l’offerta migliore, valuterà: a. Entità del prezzo offerto b. Tempi e modi di pagamento c. Entità cauzionali prestate Il pagamento può essere eventualmente disposto ratealmente = il giudice può autorizzare che l’aggiudicatario occupi l’immobile prima di aver concluso il pagamento, purché presti una fideiussione di importo pari almeno al 30% del prezzo di vendita l’aggiudicatario che non versa anche solo una rata perde tutte le somme già versate e se già in possesso dell’immobile, riceve in forma di decreto l’ordine di rilasciare l’immobile a mani del custode ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE II Incanto significa asta pubblica = gara a cui tutti tranne il debitore possono partecipare, secondo modalità prefissate Le regole dell’ incanto sono dettata dall’ordinanza di vendita, che deve stabilire: 1. Se la vendita si deve fare in uno o più lotti 2. Il prezzo base dell’ incanto 3. Il giorno e l’ora dell’ incanto 4. Il termine che deve decorrere fra compimento delle forme di pubblicità e l’incanto 5. Ammontare della cauzione 6. Misura minima dell’aumento 7. Termine non superiore a 60 giorni entro il quale il prezzo deve essere depositato, e le modalità del deposito Ognuno eccetto il debitore è ammesso a fare offerte all’incanto. Alla gare le offerte devono essere fatte: - personalmente - A mezzo di mandatario munito di procura speciale - Per persona da nominare, presentate da un avvocato = il legale deve dichiarare in cancelleria entro tre giorni dall’ incanto il nome della persona per la quale ha fatto l’offerta, depositando il mandato. Altrimenti l’aggiudicazione diviene definitiva al nome dell’avvocato Per offrire all’incanto è necessario aver prestato la cauzione disposta dal giudice: = Se l’offerente non diviene aggiudicatario, la cauzione è immediatamente restituita dopo la chiusura dell’ incanto, salvo che l’offerente non abbia omesso di partecipare all’asta pubblica senza documentato e giustificato motivo In tal caso la cauzione è restituita solo nella misura di 9/10 dell’intero e la restante parte è trattenuta Si vogliono così sanzionare comportamenti dilatori ed abusivi L’incanto si svolge davanti al giudice dell’esecuzione = Le offerte non sono efficaci se non superano il prezzo base Quando sono trascorsi 3 minuti dall’ultima offerta senza che ne segua un’altra maggiore, l’immobile è aggiudicato all’ultimo e quindi maggiore offerente Vi è la possibilità che un soggetto, anche se l’incanto sia già avvenuto, formuli un’offerta superiore ad almeno 1/5 a quella vittoriosa entro il termine perentorio di 10 giorni. Queste offerte possono riaprire la gara: devono essere assistite da una cauzione doppia di quella versata per la prima gara. A questa nuova gara possono partecipare anche gli offerenti al precedente incanto (dovranno integrare la cauzione). Se nessuno vi partecipa, l’aggiudicazione diviene definitiva e il giudice pronuncia la perdita della cauzione = servirà come attivo della esecuzione. Il giudice può sospendere la vendita quando ritiene che il prezzo offerto sia notevolmente inferiore a quello giusto. All’esito di tali procedure si individua il soggetto aggiudicatario del bene. Questi deve: 1. Versare il prezzo nel modo e nel termine fissato 2. Consegnare al cancelliere il documento che comprova l’avvento veramente Se l’aggiudicatario non versa il prezzo • Il giudice lo dichiara decaduto • Pronuncia la perdita della cauzione • Dispone la ripresa della vendita Resta poi un’ulteriore sanzione se dalla nuova fase di vendita si ricava un prezzo che sommato alla cauzione confiscata, resta inferiore a quello del primo incanto, l’aggiudicatario inadempimento è tenuto al pagamento della differenza. L’ultimo passaggio è il decreto di trasferimento È il provvedimento che definitivamente trasferisce la proprietà del bene dal debitore all’aggiudicatario. Dovrà essere trascritto e ha tre contenuti: 1. Identifica il bene = riporta la descrizione che di esso si era fatta nell’ordinanza di vendita 2. Ordina che si cancellino le trascrizione dei pignoramenti e le iscrizioni ipotecarie = l’aggiudicatario diviene proprietario di un bene libero; cd efficacia purgativa dell’esecuzione forzata sul bene 3. Ingiunzione al debitore o al custode di rilasciare l’immobile venduto Anche nell’esecuzione immobiliare può aversi l’assegnazione = Ogni creditore nel termine di 10 giorni prima della data dell’udienza fissata per la vendita, può presentare istanza di assegnazione: • Per sé • A favore di un terzo: l’assegnatario a favore di un terzo deve dichiarare in cancelleria nei 5 giorni successivi alla pronuncia del provvedimento di assegnazione, il nome del terzo a favore del quale intende trasferire l’immobile, depositando la dichiarazione del terzo di volerne profittare Nel solo caso in cui la vendita una non abbia avuto luogo. L’istanza di assegnazione deve contenere: = Offerta di pagamento di un importo non inferiore a quello risultante dalla somma: 1. Delle spese di esecuzione 2. Dei crediti con diritti di prelazione anteriore a quello dell’istante 3. Del prezzo di stima fissato nell’ordinanza di vendita Se vi è un solo creditore = questi offrirà il pagamento di un importo pari alla differenza tra il suo credito e il prezzo che intende offrire, oltre le spese Il giudice fisserà un termine per versare l’eventuale conguaglio, dopo di che pronuncerà il decreto di trasferimento. Se l’immobile resta invenduto e non vi sono domanda di assegnazione, il cpc fissa una pluralità di percorsi: 1. Amministrazione giudiziaria dell’immobile 2. L’incanto 3. Nuovo tentativo di vendita senza incanto fissando un prezzo base inferiore al precedente fino al limite di 1/4, e dopo il quarto tentativo di vendita infruttuoso, fino alla metà Le operazioni di vendita immobiliare sono comunemente delegate a un professionista: 1. Notaio 2. Avvocato 3. Dottore commercialista Questi svolge tutti i compiti che normalmente spettano al giudice. Tuttavia in caso di contestazioni, la decisione spetta la giudice dell’esecuzione dotato di imperium La delega al professionista è disposta con l’ordinanza di vendita, previo contraddittorio con le parti del procedimento esecutivo. Tutte le attività vengono compiute dal professionista presso il suo studio o nel luogo indicato dall’ordinanza, al termine delle quali si dovrà redigere un verbale di vendita e predisporre un progetto di distribuzione Se dovessero insorgere delle difficoltà il professionista delegato può rivolgersi al giudice dell’esecuzione, il quale provvede con decreto. Le parti e gli interessati possono proporre reclamo contro decreto e contro gli atti del professionista con ricorso al giudice di esecuzione, il quale provvede con ordinanza. = Il ricorso non sospende le operazioni di vendita, salvo gravi motivi Il tribunale forma l’elenco dei professionisti disponibili a provvedere alle operazioni di vendita (figure individuate dagli organi professionali ogni tre anni) e lo trasmette al giudice di esecuzione. Rapporto fra giudice e professionista Con l’opposizione a precetto, l’esecuzione forzata non è ancora iniziata = Vi sarà quindi una prima udienza e il processo seguirà le regole ordinarie. La riforma del 2005 = Ha introdotto la possibilità di chiedere la sospensione dell’efficacia del titolo esecutivo; mentre La riforma del 2015 = ha precisato che, se il diritto a procedere all’esecuzione è contestato anche solo parzialmente, l’efficacia esecutiva del titolo può essere sospesa in relazione alla sola parte contestata In ogni caso la sospensione è possibile concorrendo gravi motivi, Il problema principale consiste nello stabilire: 1. Quando possa essere chiesta e 2. Quando il giudice di debba pronunciare sulla relativa istanza di sospensione. Nel silenzio della legge si fronteggiano due possibili risposte. A. Una prima interpretazione è nel senso che si debba attenere l’udienza ex art. 183 e in quella sede chiedere la sospensione. L’attore nel frattempo potrebbe avvalersi della richiesta di abbreviazione dei termini, indicando la propria richiesta di sospensione già nell’atto introduttivo, così da giustificare l’adozione di tale misura. B. Una seconda interpretazione fa leva sulla natura cautelare dell’istanza di sospensione e immagina che l’opponente in atto di citazione chieda subito la sospensione e con lo stesso atto, o il successivo, domandi la fissazione di una udienza anticipata ad hoc per discutere la sospensione La sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo segue una via autonoma, che ricalca lo schema del diritto comune; = il che porta a preferire la tesi della decisione sulla sospensione nella prima udienza di trattazione e non in una udienza ad hoc L’eventuale inizio dell’esecuzione forzata in pendenza del giudizio di opposizione a precetto suppone l’avvio dell’opposizione a esecuzione. = Quindi l’opposizione dà luogo ad un normale procedimento di cognizione, caratterizzato dalla possibilità di richiedere la sospensione dell’efficacia del titolo esecutivo 2. La seconda ipotesi è quella di opposizione a esecuzione già iniziata, detta successiva perché suppone un processo esecutivo già avviato. Il giudice competente, in seguito al deposito del ricorso, fissa un’udienza di comparizione delle parti. La prima udienza si svolgerà in camera di consiglio, il resto del giudizio si sviluppa secondo le regole ordinarie. La prima udienza camerale di composizione si riduce a due attività: I. Decisione sull’eventuale richiesta di sospensione dell’esecuzione Il giudice dell’esecuzione , concorrendo gravi motivi, decide con ordinanza sulla sospensione, nel contraddittorio delle parti. L’udienza viene fissata con decreto e quindi il relativo termine è stabilito dal giudice, il quale terrà conto del eventuale stato di urgenza Contro tale ordinanza che decide sull’ istanza di sospensione può essere proposto il reclamo II. Dopo aver deciso il giudice assegna alla parti un termine per proseguire il processo La riforma del 2006 ha previsto che la causa di opposizione sia introdotta dinanzi all’ufficio giudiziario cui appartiene il giudice dell’esecuzione, anziché al giudice stesso • Se è competente l’ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice dell’esecuzione = fissa un termine perentorio per l’introduzione del giudizio di merito, previa iscrizione della causa a ruolo • Se non è competente = fissa un termine per la riassunzione dinanzi a al giudice competente. La causa viene poi trattata con le norme comuni e la sentenza che decide l’opposizione è appellabile . Decreto banche - ha aggiunto che nell’esecuzione per espropriazione l’opposizione è inammissibile se proposta dopo che è stata disposta vendita o assegnazione, salvo che sia fondata: 1. Su fatti sopravvenuti oppure 2. Dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lei non imputabile. La ratio sta nel limitare a favore del creditore tali incidenti di cognizione di cui l’opposizione all’esecuzione è il più radicale • Opposizione a atti esecutivi: viene contestata la regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto Occorre distinguere due fattispecie 1. Opposizione relative alla regolarità ormare del titolo esecutivo e del precetto, da proporsi prima dell’inizio dell’esecuzione 2. Ogni altra forma di opposizione e quindi: a. Opposizioni relative alla regolarità formale del precetto e del titolo esecutivo che sia stato impossibile proporre prima dell’inizio dell’esecuzione b. Opposizioni relative alla notificazione del titolo esecutivo e del precetto c. Opposizioni che contrastano singoli atti di esecuzione L’opposizione si propone con atto di citazione, dinanzi al giudice individuato dall’elezione del domicilio fatta dall’esecutante nell’atto di precetto, o nel luogo di notificazione del precetto. = Il termine perentorio per proporla è di 20 giorni che decorrono dalla notificazione del titolo o del precetto Quando l’esecuzione è già avviata , si propone ricorso al giudice dell’esecuzione. Se il procedimento inizia con ricorso: Il giudice dell’esecuzione fissa con decreto: A. L’udienza di comparizione delle parti B. Il termine perentorio per la notificazione del ricorso + decreto All’udienza si ha: - L’emanazione dei provvedimenti indilazionabili - La sospensione della procedura Il giudice fissa il termine perentorio per l’introduzione del giudizio di merito • Opposizione di terzo è quella data ai soggetti terzi che vantino di avere la proprietà o un altro diritto reale su beni pignorati. Il terzo può proporre opposizione con ricorso al giudice dell’esecuzione prima che sia disposta la vendita o l’assegnazione dei beni. Il giudice fissa con decreto: - L’udienza di comparizione delle parti davanti a sé - Il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto. Anche qui l’udienza si svolge nelle forme camerali, e il giudice può sospendere l’esecuzione A. Se raggiungo un accordo: Il giudice ne dà atto con ordinanza adottando ogni altra decisione idonea ad: - Assicurare la prosecuzione del processo esecutivo - Ad estinguere processo statuendo anche sulle spese. B. Se il contrasto permane: il giudice provvede perché l’opposizione sia trattata nel merito. Se in seguito all’opposizione il giudice: - Non sospende la vendita dei beni mobili o - Se l’opposizione è proposta dopo la vendita (cd opposizione tardiva) I diritti del terzo opponente si fanno valere sulla somma di denaro ricavata L’esempio più consueto è quello dell’espropriazione mobiliare: Un soggetto diverso dal debitore esecutato, ma a questi legato da rapporti significativi (es coniuge), sostiene che i beni mobili pignorati sono di sua proprietà Il rischio di frodi è elevato, per questo si limita l’impiego della prova testimoniale.
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