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schema sul Pignoramento pressi terzi, Schemi e mappe concettuali di Diritto Processuale Civile

Schema per un ripasso del pignoramento presso terzi

Tipologia: Schemi e mappe concettuali

2014/2015

Caricato il 05/05/2015

gigulaz
gigulaz 🇮🇹

4.1

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Scarica schema sul Pignoramento pressi terzi e più Schemi e mappe concettuali in PDF di Diritto Processuale Civile solo su Docsity! 1 PIGNORAMENTO PRESSO TERZI 543 - 550 / 2914, n. 2 – 2917 - 2918 Figura più complessa di espropr. Istituto di grande importanza pratica, che funzionava realmente già bene in passato, [particolarmente nella forma dell’espr. di crediti] senza la profonda crisi di funzionalità tipica dell’espr. mob. e imm. Ora più chanches con esito delle ricerche dell’uff. giud. o da esame di scritture contabili che facciano emergere crediti. artt. 543, c. 2 e 547, c. 1, semplice mise à jour in relaz. processo telematico Legge di stabilità 24 dicembre 2012, n. 228 modifica per il 2013 548 e 549, integrale riformulazione In linea generale, la disciplina è volta a soddisfare tre esigenze: 1) collaborazione del terzo, con dichiaraz. ufficiale che lo impegni formalmente 2) immediata operatività del vincolo per evitare collusioni 3) possibilità di controllo di dichiaraz. negativa (o di dubbia veridicità) del terzo SOGGETTI  creditore procedente jure proprio non in via di surroga  debitore esecutato, unico sogg. passivo esec.  terzo, che subisce l’efficacia riflessa del titolo, in virtù della posizione di diritto sostanz. di debitor debitoris o di detentore di bene mobile di proprietà dell’esecutato 1) crediti che il deb. vanta nei confronti di un terzo OGGETTO 2) beni mobili del deb. in possesso di terzi, di cui cioè il deb. non abbia l’immediata disponibilità [e rispetto ai quali non sussista fattispecie di pign. diretto ex 513 u.c.] 3) per la giur. era utilizzabile anche per il pign. di quote di s.r.l. v. ora 2741, espropr. di partecipaz. Si esegue con notifica al deb. e alla soc., e con iscriz. nel registro delle imprese, con obbligo per amministratori di annotare pign. nel libro soci [rif. 2003/6]. 1) Crediti * crediti di denaro, anche se condizionali o futuri * no beni diversi dal denaro * crediti verso banche, crediti documentati in libretti di deposito bancario, verso altri imprenditori (v. somministrazione da scrittura contabile) o verso dat. lav., libretti postali, credito vitalizio in corrispettivo di trasferim. immob. * no crediti incorporati in tit. cred. quale cambiale pign. mob. presso deb. [tranne che siano presso terzo: 513, c. 3, o pign. presso terzi]. si per tit. cred. con strumenti finanziari dematerializzati [C. 2007/4653] 2 * limiti alla pign. ex 545 elencaz. tassativa relativa: crediti alimentari [tranne che per cause alim. + autorizzaz. Pres. trib.] assoluta: sussidi di sostentam. o sussistenza per persone elenco poveri, sussidi per maternità, malattie o funerali da casse assicuraz., enti assistenza o istit. eneficienza relativa: stipendi salari, altre indennità derivanti dal rapp. lav. priv., nella misura autorizzata dal g. x cred. alim. e nella misura di 1/5 senza autorizzazione per tributi dovuti allo Stato, provincie e comuni e per ogni altro credito . limite al cumulo per pign. alim. = max 50% impign. rilevabile d’ufficio e su istanza di parte con opp. esec. 2) beni * cose determinate Comodità espositiva: riferim. al solo pign. cred., con avvertenza che il discorso vale pressoché sempre anche per pign. beni in possesso terzo. PIGNORAMENTO 543  E’ atto scritto, preceduto da notifica tit. es. e prec. al solo debitore e non al terzo che non è ancora coinvolto e potrebbe anche non esserlo  Il perfezionarsi del pign. presuppone l’accertam. che il deb. è cred. verso il terzo.  Fattispecie a formazione progressiva di cui sono componenti essenz.: 1) l’atto complesso di cui al 543 2) il successivo accertamento del dir. del deb.  Alcuni effetti preliminari o prodromici si verificano però subito dopo la notifica del pign.: c.d. arresto del credito 1) il deb., in forza di ingiunz. ex 492, non può distogliere il bene dal vincolo di destinazione a finalità esecutiva [es.: non può cedere il credito a terzi o recedere dal deposito bancario in c/c. V. Trib. Bari 19.11.08, che, ammesso il recesso prima del pign., stabilisce che, se la banca deve ancora del denaro al deb., queste somme sono pignorate] 2) il terzo non può adempiere l’obbl. scaduto senza ordine del g., perché non si libererebbe, ed è sogg. a obblighi custode [546 obblighi del terzo]. L’eventuale adempim. È inopponiblie al cred. proc. e il terzo sarà costretto a ripetere l’adempim. a colui al quale l’es. forz. trasferirà il cred. pign. 3) l’arresto del credito è provvisorio, condiz. all’accertam. che il credito effettivam. sussiste  L’atto è complesso sotto due profili: 1) soggettivo: lo realizzano due soggetti verso due destinatari 2) oggettivo: cumula caratteri del proc. es. e di quello di cogniz.  Disciplina formale del pignoramento 543 1) indicazione del credito per cui si procede, del tit. es. e del prec., che si deve esibire all’uff. giud. prima della notifica, x riscontro regolarità formale [il tit. es. resta però al cred., che lo inserisce nel fascicolo, con prec., quando si costituisce: 543, c. 4]. 5 ° Qual è il termine a comparire? No 163, ma 501 [10 gg.], perché non è l’inizio di un giud. cogn., ma una mera provocatio ad declarandum a fini puramente esec. Decorre dalla notifica del pign. Mancato rispetto mera irregolarità, tutt’al più incide sulle spese ° Questo atto è dato all’uff. giud. che lo sottoscrive, facendo propria l’ingiunz., poi lo notifica personalmente al terzo e al deb.[no al proc. costituito: no eccez. A regola della notifica personale] notifica nulla sanata se destinatario si costituisce in giud o se proposta opp. se non si notifica inesistenza e non si rinnova [T. Milano 17.01.2007] nullità con rinnovaz. notifica [T. Roma 20.06.2006] N.B.: No notifica al terzo di tit. es. e prec. ° Dopo la notifica l’uff. giud. deposita immediatamente l’atto in cancelleria formazione fascicolo esec. quando il cred. si costituisce, inserisce tit. es. e prec. la costituz. cred. deve avvenire ex 314, n. abrogata nel 1999. Il rinvio deve intendersi ora all’art. 165. Se il cred. non si costituisce: l’ud. si tiene egualm. non compare: altra ud., poi estinz. ex 631 Notificato l’atto, il pign. non si ancora perfezionato solo arresto credito E’ necessario accertam. del diritto del deb. esecutato nei confronti del terzo = esatta individuazione del bene aggredito con la collaboraz. del terzo provocata dalla citaz. a comparire o a rendere la dich. con raccomandata. Dichiarazione del terzo Evoluzione dell’oggetto dell’espropr. da oggetto semplicemente affermato dal pignorante e anche da oggetto generico a oggetto specifico L’esatta individuazione del bene è essenz. per compimento dei successivi atti esecuz. attuaz. vincolo di destinaz. esec. ° contenuto della dichiaraz. 547 * cosa specificaz. di somme (attuali e future: es. liquidazioni) o cose del deb. in possesso del terzo; fornire tutti gli elem. utili a individuare beni; per crediti indicaz. di ammontare e titolo * quando precisare quando deve effettuarsi la consegna o il pagam. (indicare termini o condiz.) * vincoli deve precisare se vi sono precedenti pign. o sequestri eseguiti presso di lui, eventuali cessioni notificate o accettate (con data certa) prima del pign. (e quindi opponibili) ed eventuali fatti estintivi del credito (confusione, pagamento, confusione) * Il terzo non è parte in un giud. di cogniz. non serve difensore ° Udienza c’è sempre, anche quando il terzo rende la dich. mediante raccomandata  La comparizione all’udienza è # da quella in sede di cogniz., per cui si può iscrivere a ruolo lo stesso giorno dell’ud. 6  Possibilità [quanto si dirà vale anche per l’ip. di dich. resa mediante raccomandata] 1) dich. positiva incontestata: il terzo compare e rende la dich. positiva in ordine alle somme di cui è debitore. Se non sorgono contestaz., il pign. si perfeziona e il proc. es. può proseguire con vendita o assegn. Si ha un accertam. costitutivo che impedisce al terzo di eccepire in seguito la non assoggettabilità del credito a esec. 2) dich. negativa: il terzo dichiara di nulla dovere al deb. [es.: lavoro in nero o di aver già adempiuto]. Se tutti si acquietano, non si pignora nulla e il proc. es. si estingue 3) dich. resa, ma contestata: il terzo rende una dich., positiva o negativa, in ordine alla quale sorgono contestaz. 549 nuovo testo 4) dich. omessa: dopo la riforma si prende in considerazione solo l’eventualità che il terzo non renda la dich. [scomparsa dell’ip. del terzo che compare all’ud. e rifiuta di dichiarare] 548 nuovo testo * Nuovi 548 e 549  Il legisl. del 2012 ha completamente riscritto gli artt. 548 e 549, che disciplinano la posizione del terzo debitor debitoris, confermando che costui è certo la persona che nel nostro ordinamento è più di ogni altra degna di essere compianta (Colesanti)  Caratteristica dell’attuale 548 il silenzio o l’assenza del terzo, che finora impedivano il perfezionarsi del pign. per difetto di oggetto [salva la possibilità di instaurare il giud. di accertam. dell’obbligo del terzo], oggi valgono come riconoscimento della debnza delle somme indicate dal cred. o della esistenza delle cose pign.  Posizione del debitor debitoris molto peggiorata, perché la sua posizione sostanziale – è egli effettivamente debitore nei confronti del sogg. esecutato oppure no? – perde rilevanza di fronte alla disciplina processuale, che può trasformare in un deb. quel terzo che non lo è affatto, per il semplice fatto che non ha reso, coscientemente o incoscientemente, la propria dichiaraz.  iter processuale * diverso a seconda che la dichiaraz. concerna 1) i cred. di cui al 545, c. 3 e 4 2) cose o altri crediti * leggere la norma - 1 c. crediti ex nn 3 e 4 art. 545 ---- quando il terzo non compare all’ud. stabilita, il credito si considera non contestato - 2 c. per le altre situaz. fissaz. nuova udienza qualora il cred. comunichi al g. in ud. di non aver ricevuto la dich. Alla nuova ud., se il terzo compare e fa la dich., il g. procede in funzione del contenuto di questa; se il terzo non compare, il credito pign. o il possesso del bene si considera non contestato - il 4 c., per entrambe le ip., prevede l’impugnaz. ex 617 da parte del terzo dell’ordinanza di assegnazione, se prova di non averne avuto tempestiva conoscenza per irregolarità della notifica o per caso fortuito o forza maggiore. * OK per disparità di trattamento: nel caso dei crediti di cui al c. 2 il g. non ha cogniz. diretta della mancata dichiarz. del terzo e deve fidarsi di quanto gli dice il creditore [che però potebbe dire cosa inesatta o mendace, ad es., per trasformaare una dichiaraz. negativa in positiva, dicendo che non gli è pervenuto nulla]. Quindi logico che il g. possa controllare direttamente il comportamento del terzo alla nuova ud. * numerosi dubbi interpretativi 1) non si prevede che il terzo venga informato delle conseguenze della sua mancata compariz. alla nuova ud. del c. 2 come avviene invece per 163, c. 3, n. 7; 640, c. 1 ding.; 660, c. 3 convalida di sfratto. Probabili ecc. incost. 2) idem per mancato avviso delle conseguenze della mancata compariz. in ud. per il c. 1 del 548 7 3) scomparsa della previsione del terzo che compare all’ud., ma rifiuta di rendere la dich. E’ ipotesi marginale, ma possibile: si applica anche qui la regola della non contestazione? No perché l’applicaz. della regola della non contestaz. ad un soggetto che, come il terzo pignorato, non è parte del proc. es. in cui deve rendere la dich., è eccez. e, quindi, non suscettibile di applicaz. estensiva 4) raccordo tra non contestaz. e pign. generico: situazione statisticam. molto frequente, perché è raro che il cred. indichi con precisione il credito che intende pignorare e il relativo importo *Poiché tale genericità non può più essere eliminata dal terzo che si limiti ad una non contestaz., domanda: dobbiamo ancora ritenere possibile un pign. presso tezi generico? Si, continua ad essere possibile pign. generico ma in questo caso, quando la dich. del terzo non venga effettivamente resa, ma sia solo presunta, non vale la regola della non contestaz., perché è impossibile determinare l’ogg. del pign., senza il quale il g. es. non potrà procedere ulteriormente  Quale grado di specificità dell’atto di pign. affinché possa valere il meccanismo di riconoscim.? Certo no sufficiente pign. di tutte le somme e cose dovute da Tizio a Caio. Dubbi per il caso in cui il cred. proc. individui il rapporto giur. in base al quale il terzo è debitor debitoris, ma non lo quantifichi. Due possibili soluzioni A) inidoneità del riconoscim. a operare B) idoneità della mancata dich. del terzo a permettere il proc. espropr. C) preferibile la seconda soluz.: ovviamente però la non contestaz. può operare solo nei limiti in cui è stato individ. dal creditore proc. l’ipotetico oggetto della sua espropr., quindi solo con riferim. all’esistenza del credito, ma non del suo ammontare. Quindi il g. potrà assegnare, ma non vendere il credito. * Portata e stabilità del riconoscimento presunto 548 comma 1 548, comma 3 548, comma 3 1) Il riconoscimento fondato sulla non contestazione ha tendenzialmente efficacia endoprocessuale, e non può essere invocato in altri procedimenti cognitivi od esecutivi diversi da quello in cui è intervenuto. 2) Eccezione: processo es. [mobiliare, immobiliare o presso terzi], fondato sul provv. di assegnazione il terzo è diventato deb. diretto dell’originario creditore 3) l’ordinanza di assegnazione non può essere messa in discussione dal terzo in ragione delle modalità della sua formazione, a meno che il terzo non riesca a provare i non averne avuto tempestiva conoscenza per irregolarità della notifica o per caso fortuito o forza maggiore. Il rimedio è l’opp. atti esec., nelle forme e nei termini del 617, comma 1 [forma della citaz. nel termine di 20 gg. dalla conoscenza o conoscibilità legale dell’ordinanza]. Curioso rimedio ha a che fare con il quomodo dell’esec. e non con l’an e ,di regola, non è concesso al terzo in più, per come è disciplinata, offre una tutela minore rispetto a quella offerta ad ogni altro debitore esec. suona quasi come una sanzione per il terzo che ha omesso di rendere la dich. [da tale comportamento deriva 1) la non contestaz. di quanto il cred. procedente ha affermato, con relato riconoscimento; 2) riconoscimento presunto non più discutibile quando si è verificato in un
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