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schema sull'onere della prova, Schemi e mappe concettuali di Diritto Civile

onere della prova in ambito di responsabilita contrattuale

Tipologia: Schemi e mappe concettuali

2014/2015

Caricato il 07/05/2015

blandix
blandix 🇮🇹

4.6

(5)

11 documenti

Anteprima parziale del testo

Scarica schema sull'onere della prova e più Schemi e mappe concettuali in PDF di Diritto Civile solo su Docsity! ONERE DELLA PROVA E INADEMPIMENTO Nella sentenza del 2001, le Sezioni Unite vengono chiamate a pronunciarsi su uno degli argomenti classici e nevralgici del diritto civile: quello concernente la ripartizione tra creditore e debitore dell'onere della prova dell'inadempimento. Si tratta certamente di uno di quei punti intorno ai quali si è mosso storicamente un intenso dibattito dottrinario e giurisprudenziale, dibattito, a ben vedere, non ancora sopito se si sono ravvisati gli estremi di quel "contrasto giurisprudenziale" che consiglia l'assegnazione della causa alle Sezioni Unite. La necessaria premessa, dalla quale si diparte anche l'argomentazione seguita dalla Suprema Corte, è l'esame delle norme disciplinanti l'inadempimento delle obbligazioni in generale (art. 1218 c.c.) e dei contratti a prestazioni corrispettive in particolare (art. 1453), passando, naturalmente, attraverso l'art. 2697 c.c. concernente le linee guida generali che presiedono alla ripartizione in sede processuale dell'onere della prova. In linea di massima, come è noto, il debitore è responsabile dell'inadempimento dell'obbligazione se non prova che tale inadempimento (sia assoluto che relativo) sia dipeso da una causa a lui non imputabile: in quest'ultimo caso (fornendo la relativa prova) egli va esente da responsabilità, dal momento che l'evento imprevedibile o inevitabile fuoriesce dal controllabile sforzo diligente, unico parametro al quale il debitore deve commisurare il proprio impegno esecutivo. Questa circostanza giustifica la consueta conclusione secondo cui l'onere probatorio del creditore è quanto mai agevole, poiché, in quanto egli sia in grado di dimostrare il proprio credito (dunque il titolo), la responsabilità del debitore è consequenziale e la sua colpa è presunta iuris tantum, sicché soltanto la prova dell'avvenuto adempimento o la prova (non sempre semplice) della non imputabilità dell'inadempimento potrà liberarlo nei confronti del creditore. Questa è la norma applicabile anche nei casi di inadempimento di un contratto a prestazioni corrispettive. Ma, come anche la S.C. fa rilevare, è possibile individuare un duplice orientamento giuridico: un primo orientamento largamente seguito tanto dalla dottrina quanto dalla giurisprudenza della stessa Cassazione, ritiene che la modalità sopra esposto di ripartizione dell'onere della prova, è valida finché il creditore agisca per ottenere l'adempimento; ma laddove egli agisca chiedendo ex art. 1453 la risoluzione del contratto rimasto inadempiuto, al creditore non basterà provare il titolo su cui si fonda il credito vantato, ma dovrà altresì provare il fatto dell'inadempimento, trattandosi di due distinti fatti costitutivi del diritto fatto valere e che a norma dell'art. 2697 devono essere provati entrambi dal creditore-attore. La difficoltà insita nel dover provare un fatto negativo quale l'inadempimento verrebbe poi superata, secondo questo orientamento, provando il fatto positivo contrario, in base al presupposto per cui per ogni fatto negativo ne esiste uno positivo che quello produce. La S.C. ritiene doversi, invece, prediligere l'indirizzo minoritario, secondo il quale la disciplina dell'onus probandi deve essere identica in entrambe le ipotesi considerate e che una soluzione differenziata a seconda della domanda avanzata in giudizio dall'attore non trova fondamento né nel diritto positivo né in un criterio di ragionevolezza delle norme: il principio cui fare riferimento dovrà perciò essere quello c.d. della "vicinanza della prova" più aderente ad una lettura non irrazionale della legge, principio in base al quale l'onere della prova andrebbe ripartito tenendo conto, in concreto, della possibilità per l'uno o per l'altro soggetto di provare fatti e circostanze che ricadono nelle rispettive sfere di azione. Tradotto in termini concreti siffatto principio implica che il creditore incontrerebbe difficoltà, spesso
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