Scarica Schemi delle istituzioni di diritto romano - Eva Cantarella, Diritto romano. Istituzioni e storia, ed. 2010 e più Schemi e mappe concettuali in PDF di Istituzioni di Diritto Romano solo su Docsity! OBBLIGAZIONI E RAPPORTI GIURIDICI DALLA NASCITA DI ROMA ALLA METÁ DEL III a.C. OBBLIGATIO VINCOLO MATERIALE ATTO ILLECITO ATTO LECITO Originariamente la reazione all’atto all’atto illecito era la vendetta. Ma alla civitas interessava tenere sotto controllo la vendetta pertanto si iniziò a formare un catalogo di comportamenti delittuosi, e si riconobbero dei poteri all’agente socialmente autorizzato: Mettere a morte il delinquente, o in alternativa la pactio (1c, d) [pactio = compensazione]; Infliggere male proporzionato al delitto commesso (1e) dove il male era stabilito dalla civitas, p.e. membri ruptio; Potere di rendere proprio schiavo il delinquente tenendolo presso si sé. Sono le tappe che la civitas attraversò per controllare l’uso della forza privata (1g). Per gli illeciti considerati religiosi la risposta della civitas era la consacrazione del delinquente agli dei (sacratio). Il riconoscimento a un soggetto di un potere unilaterale nei confronti di un altro soggetto non era legato solo al compimento di un atto illecito. La catalogazione dei comportamenti andò oltre quello degli illeciti, trattando anche gli accordi spontaneamente conclusi per regolare gli interessi privati. Di conseguenza a chi aveva interesse che l’impegno venisse rispettato si attribuì un potere unilaterale su colui che lo aveva assunto. Il vincolo materiale che gravava su chi lo aveva assunto era: Attuale o NEXUM o PRAEDIATURA o VADIATURA Eventuale Tra i primi contratti: SPONSIO STIPULATIO Altri atti produttivi di obbligazioni: MUTUO (mutuum) FIDUCIA Estinzione del vincolo attraverso un atto: SOLUTIO PER AES ET LIBRAM ACCEPTILATIO DALLA METÁ DEL III a.C. ALLA METÁ DEL III d.C. [PRIMI COMPORTAMENTI CRIMINALI] OBBLIGATIO ILLECITI PUBBLICI – CRIMINA ILLECITI PRIVATI – DELICTA PERDUELLIO PARRICIDIUM LE OBBLIGAZIONI DA ATTO LECITO - Quadripartizione Gaiana: 1. Contratti REALI 2. Contratti VERBALI 3. Contratti LETTERALI 4. Contratti CONSENSUALI - Contratti INNOMINATI - I PATTI CONTRATTI (PATTI) PRETORI - Le obbligazioni non contrattuali da atto lecito, cd. Diverse figure di cause: 1. INDEBITI SOLUTIO 2. NEGOTIUM GESTIO 3. TUTELE 4. LEGATI 5. VOTUM 6. POLLICITATIO ATTO ILLECITO - Quadripartizione Gaiana: 1. FURTO (furtum) 2. RAPINA (bona vi rapta) 3. DANNEGGIAMENTO (damnum inura datum) 4. INIURA - Gli atti illeciti del diritto pretorio PROCESSUALI EXTRAPROCESSUALI VARIAE CAUSARUM FIGURAE o INDEBITI SOLUTIO o NEGOTIORUM GESTIO o TUTELA TUTELA IMPUBERUM - LEGITIMA - TESTAMENTARIA - DATIVA TUTELA MULIERUM - LEGITIMA - TESTAMENTARIA - DATIVA LEGATI o LEGATO PER DAMNATIONEM o LEGATO SINENDI MODO POLLICITATIO VOTUM DALLA METÁ DEL III a.C. ALLA METÁ DEL III d.C. OBBLIGAZIONI DA ATTO ILLECITO FURTO o FURTUM MANIFESTUM (flagrante) o FURTUM NEC MANIFESTUM (non flagrante) o FURTUM CONCEPTUM (refurtiva in casa altrui) o FURTUM PROHIBITUM (impediva la perquisizione di fronte a testimoni) o FURTUM OBLATUM (colui che aveva collocato la refurtiva nell’appartamento altrui, il quale veniva pertanto condannato per furtum conceptum) o LEX AQUILIA – 3 capta: Puniva l’uccisione dello schiavo o animale altrui; Puniva chi avesse danneggiato il creditore facendo fraudolentemente estinguere il credito; Puniva chi aveva ferito uno schiavo o un animale altrui o avesse danneggiato cose inanimate bruciandole, rompendole o spezzandole. o Elementi costitutivi del delitto: Comportamento oggettivo che si configurasse nel contatto fisico con la cosa; Elemento soggettivo rappresentato dal dolo: la contrectatio (1) era fraudolenta RAPINA actio vi bonorum raptorum DANNEGGIAMENTO damnum iniuria datum punito solo se inferto corpore corpori INIURA o OSSIS FRACTIO (rottura di un osso) o LESIONI MINORI (p.e. percosse) o ACTIO INIURIARUM AESTIMATORIA DALLA METÁ DEL III a.C. ALLA METÁ DEL III d.C. ATTI ILLECITI DEL DIRITTO PRETORIO o ILLECITI PROCESSUALI AZIONE CONTRO IL IUDEX QUI LITEM SUAM FECIT; AZIONE CONTRO COLUI CHE, CHIAMATO IN GIUDIZIO, NON SI FOSSE PRESENTATO E NON AVESSE DATO UN VINDEX; L’AZIONE CONTRO IL VINDEX CHE NEL GIORNO FISSATO NON AVESSE ESIBITO IL CONVENUTO; L’AZIONE CONTRO CHI NON AVESSE OBBEDITO A UN DECRETO DEL MAGISTRATO. o ILLECITI EXTRAPROCESSUALI ACTIO DE DOLO, esperibile contro chi avesse ottenuto con la frode un indebito arricchimento; ACTIO QUOD METUS CAUSA era esperibile nei casi in cui una persona avesse ottenuto un indebito arricchimento con le minacce o la violenza; ACTIO SERVI CORRUPTI spettava al padrone contro chi avesse istigato il suo schiavo a fuggire o a commettere atti illeciti o azioni che ne avevano comportato il ferimento o ne avevano comunque diminuito il valore economico, o ancora contro colui che avesse permesso allo schiavo di nascondersi in luoghi di sua proprietà; ACTIO ADVERSUS MENSOREM QUI FALSUM MODUM DIXERIT esperibile contro l’agrimensore che, come arbitro o come perito, in una questione di divisione di terreni o di delimitazione di confini, avesse dolosamente dato misure false, o fatto le parti in modo parziale; ACTIO SEPULCHRI VIOLATI concessa al titolare del ius sepulchri contro chi avesse dolosamente rotto o aperto un sepolcro appartenente ad altri per introdurvi un morto ACTIO DE EFFUSI VEL DEIECTIS ACTIO DE POSITO ET SUSPENSO ACTIO IN DUPLUM CONCESSA contro il NAUTA, il CAUPO e lo STABULARIUS per i furti e per i danneggiamenti delle cose lasciate nella nave, nell’albergo e nelle locande; ACTIO CONTRO IL PUBLICANUS DALLA METÁ DEL III a.C. ALLA METÁ DEL III d.C. CONTRATTI CONSENSUALI (ATTI LECITI) COMPRAVENDITA –-> EMPTIO-VENDITIO compravendita di schiavi (de mancipiis vendundis) compravendita di animali da sella e da soma (de iumentis vendundis) o EMPTIO REI SPERATAE Prezzo della merce determinato in base alla quantità della cosa che doveva venire in essere o EMPTIO SPEI Prezzo fissato senza riferimento alla quantità delle cose, si comprava la speranza OGGETTO MERCE – merx PREZZO - pretium certo determinabile in denaro OBBLIGO PRIMARIO DEL VENDITORE DI TRASMETTERE IL POSSESSO (E IL RELATIVO GODIMENTO) DELLA COSA, E GARANTIRE IL COMPRATORE DALL’EVIZIONE GARANZIA PER I VIZI OCCULTI o ACTIO REDHIBITORIA (entro 6 mesi) o ACTIO AESTIMATORIA (entro 1 anno) A CARICO DEL COMPRATORE NACEVA ESCLUSIVAMENTE L’OBBLIGO DI TRASFERIRE AL VENDITORE LA PROPRIETÁ DEL DENARO COME PREZZO. CLAUSOLE o lex commissoria o in diem addictio o pactum displicentiae IL MANDATO MANDATUM MEA GRATIA MANDATUM ALIENA GRATIA Il mandato si estingueva naturalmente per espletamento dell’incarico; inoltre SI ESTINGUEVA anche: PER RINUNZIA O REVOCA DEL MANDATARIO, a condizione che l'esecuzione del mandato non avesse ancora avuto inizio; PER MORTE O PER CAPITIS DEMINUTIO, a meno che il mandatario non avesse già da inizio all'esecuzione. EMPIO REI SPERATAE EMPTIO SPEI DALLA METÁ DEL III a.C. ALLA METÁ DEL III d.C. CONTRATTI CONSENSUALI (ATTI LECITI) LOCAZIONE-CONDUZIONE (LOCATIO-CONDUCTIO) se la cosa viene trasferita perché chi la riceve godesse, era costui a pagare la mercede; se la cosa viene trasferita perché chi la riceveva di svolgere un'attività lavorativa, l'obbligo gravava su colui che l'aveva consegnata. MERCEDE somma di denaro OGGETTO cosa operae LOCATIO UTENDAE (E/O FRUENDAE) LOCATIO OPERIS LOCATIO OPERUM LEX RHODIA LA SOCIETÁ SOCIETAS OMNIUM BONORUM SOCIETAS UNIUS NEGOTIATIONIS Modalità di estinsione: 1. PER RECESSO UNILATERALE DI UNO DEI SOCI 2. PER MORTE DI UNO DEI SOCI 3. PER CAPITIS DEMINUTIO DI UNO DEI SOCI 4. PER BONORUM VENDITIO