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schemi di diritto processuale penale Tonini., Dispense di Diritto Processuale Penale

schema diritto processuale penale Tonini- parte quarta: i procedimenti penali speciali e differenziati

Tipologia: Dispense

2019/2020

In vendita dal 04/09/2020

MARIA_C_G
MARIA_C_G 🇮🇹

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Scarica schemi di diritto processuale penale Tonini. e più Dispense in PDF di Diritto Processuale Penale solo su Docsity! PARTE QUARTA. I PROCEDIMENTI PENALI DIFFERENZIATI E SPECIALI. CAPITOLO 1°. Si distinguono dal procedimento penale ordinario: PROCEDIMENTI DIFFERENZIATI PROCEDIMENTI SPECIALI riti che hanno la medesima struttura del rito ordinario, ma rispetto ad esso si caratterizzano per alcune particolarità che attengono o al giudice o al tipo di responsabilità da accertare. Sono procedimenti differenziati: a) Presso il trib. Monocratico; b) Gdp; c) Trib. Minorenni; d) Trib. Che accerta la resp. Amm. Dell’ente. Riti che si distaccano dal modello base perché si limitano ad omettere una delle fasi processuali, e cioè l’udienza preliminare o il dibattimento o entrambe. Sono riti speciali: a) Giudizio abbreviato; b) Patteggiamento; c) Giudizio immediato; d) Procedimento direttissimo; e) Procedimento per decreto. f) Sospensione del procedimento con messa alla prova. PROCEDIMENTI SPECIALI. Un sistema processuale di tipo accusatorio impone che l’accertamento della responsabilità dell’imputato avvenga con: - Massimo delle garanzie; - Principio del contraddittorio nella formazione della prova. Se si vuole permettere l’affermazione di un processo penale garantista, la celebrazione del dibattimento deve essere limitata a quei pochi casi in cui vi sia contrasto tra accusa e difesa. La maggior parte dei processi si svolge con riti semplificati. l’utilizzo di tali strumenti deflattivi del dibattimento è stato recepito anche a livello costituzionale all’art. 111.5 che permette di derogare con il consenso dell’imputato al principio del contraddittorio nella formazione della prova. I procedimenti speciali si dividono in 2 gruppi: QUELLI CHE ELIMINANO L’UDIENZA PREL. QUELLI CHE OMETTONO IL DIBATTIMENTO Tali procedimenti sono:  Giudizio direttissimo;  Giudizio immediato. L’udienza viene eliminata, su richiesta del PM, in modo imperativo, attraverso un provvedimento emesso senza il consenso dell’imputato. In questi casi la semplificazione opera solo con il consenso dell’imputato, poiché il diritto al dibattimento è un aspetto centrale del diritto di difesa. Essi sono:  Giudizio abbreviato;  Patteggiamento;  Sospensione del procedimento con messa alla prova;  Procedimento per decreto. Il giudice compie le sue valutazioni utilizzando gli atti raccolti in modo unilaterale dalle parti. A) Giudizio abbreviato  Rispetto al testo originario del codice, il giudizio abbreviato ha subito modifiche: i. 1988 istituto costruito come un giudizio “a prova contratta” in un procedimento non garantito, e necessitava del consenso del PM; ii. L. Carotti n.479/99 eliminato il consenso del PM, e ha strutturato il giudizio abbreviato come una “modalità semplificata di svolgimento del dibattimento”; Maggiore complessità delle forme; lungaggini processuali (dibattimento). Godendo l’imputato di minori garanzie, ad esso viene offerto, in cambio di un affievolimento del diritto di difesa, una diminuzione della pena. È un procedimento speciale che consente al giudice, su richiesta dell’imputato, di pronunciare già al momento dell’udienza preliminare quella decisione di merito (condanna o proscioglimento) che di regola è emanata al termine del dibattimento. iii. Riforma Orlando l. n.103/16 potenziamento del rito abbreviato, ottenendo un effetto deflattivo del dibattimento. Presupposto per l’instaurazione del giudizio abbreviato= richiesta dell’imputato: 1) SEMPLICE Termine finale= formulazione delle conclusioni definitive del difensore dell’imputato nell’udienza preliminare. Giudice dispone il giudizio abbreviato con ordinanza. Ex art. 441.1 il giudizio abbreviato semplice non permette la modifica dell’imputazione, salvo i casi in cui il giudice provveda all’integrazione probatoria. Ex art. 442: terminata la discussione, il giudice provvede a redigere la sentenza in base alle norme vigenti per il dibattimento.  Ai fini della deliberazione, il giudice utilizza: i. Gli atti contenuti nel fascicolo delle indagini preliminari; ii. La documentazione delle indagini espletate dopo la richiesta di rinvio a giudizio; iii. Le prove assunte nell’udienza. Riforma Orlando la richiesta di giudizio abbreviato proposta nell’udienza preliminare determina: o la sanatoria delle nullità, sempreché non siano assolute; o la non rilevabilità delle inutilizzabilità, salvo quelle derivanti dalla violazione di un divieto probatorio. Inoltre, la riforma ha sancito che l’imputato, per ottenere lo sconto di pena, deve rinunciare a sindacare tale competenza per territorio del giudice. La decisione del giudice potrà essere:  proscioglimento: formule terminative= medesime del dibattimento;  condanna: la pena è < 1/3 per delitto; < ½ contravvenzione. 2) CONDIZIONATA ALLA CONCESSIONE DI UNA INTEGRAZIONE PROBATORIA Ex art. 438.5: l’imputato, anziché limitarsi a chiedere semplicemente il giudizio abbreviato, può subordinare la richiesta principale ad una integrazione probatoria necessaria ai fini della decisione, indicando le prove di cui chiede l’ammissione.  il giudice deve disporre il giudizio abbreviato a condizione che l’integrazione risulti: a) Necessaria ai fini della decisione; b) Compatibile con le finalità di economia processuale proprie del diritto in questione. ACCOGLIMENTO RIGETTO Se il giudice accoglie la richiesta, si da luogo a giudizio abbreviato con assunzione di tutte quelle prove che sono state indicate dall’imputato.  il PM può chiedere l’ammissione di prova contraria. Se il giudice rigetta la richiesta, bisogna fare delle distinzioni: Riforma Orlando ha riconosciuto all’imputato:  Il potere di proporre, in via subordinata al rigetto della richiesta condizionata, un’istanza semplice, non condizionata dall’integrazione probatoria;  giudice tenuto a disporre il rito;  Il potere di chiedere, in via subordinata al rigetto della richiesta condizionata, il patteggiamento.  se l’imputato aveva proposto soltanto la richiesta di rito abbreviato condizionato e questa sia stata rigettata, può reiterare la richiesta prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di 1°. Il giudice del dibattimento in limine litis deve prendere visione in camera di consiglio, o pubblica udienza se tutti gli imputati ne fanno richiesta. Ex art. 441.5: Il giudice, qualora ritenga di non poter decidere allo stato degli atti, assume su richiesta di parte o d’ufficio gli elementi necessari ai fini della decisione. All’assunzione delle prove si procede secondo le forme stabilite ex art. 442. Sempre qualora il giudice disponga l’integrazione probatoria, si rende applicabile l’art. 423 il PM potrà modificare l’imputazione ed effettuare nuove contestazioni in udienza con le regole previste per l’udienza preliminare. ≠ l’imputato è tenuto al pagamento delle spese cd. di giustizia.  l’irrogazione di pene accessorie ex art. 19 cp;  l’applicazione di misure di sicurezza; ≠ consente di applicare la confisca nei casi previsti dall’art. 240 cp. 3) Il reato è estinto se l’imputato non commette un delitto o una contravvenzione della stessa indole entro il termine di 5 o 2 anni. 445 escludono la possibilità che il patteggiamento allargato comporti gli stessi benefici di quello tradizionale; mentre restano uguali la disciplina procedimentale e gli effetti della sentenza. Entrambi i tipi di patteggiamento sono sottoposti ad una disciplina comune:  INIZIATIVA spetta a: i. Imputato (anche difensore munito di procura speciale); ii. PM.1  SEDE udienza preliminare, quando già l’imputato ha avuto modo di conoscere l’intero fascicolo delle indagini e di ponderare la sua strategia difensiva.  TERMINE presentazione delle conclusioni nell’udienza preliminare, oppure al termine della nuova udienza fissata con l’ordinanza per l’integrazione delle indagini.  PATTEGGIAMENTO ≠ AMMISSIONE DI REITA’ la richiesta di patteggiamento da parte dell’imputato non equivale ad un’ammissione di reità. Infatti, se anche avesse reso una confessione, questa sarebbe liberamente valutabile dal giudice.  Il PM e il GIUDICE hanno una discrezionalità vincolata nel valutare la richiesta di patteggiamento proveniente dall’imputato: i. Il PM può dissentire rispetto ad una richiesta di accordo formulata dall’imputato, enunciandone le ragioni (esiguità della proposta-non corretta qualificazione del fatto da parte del richiedente). Tale diniego impedisce al giudice dell’udienza preliminare di decidere sulla richiesta unilaterale dell’imputato. ii. Il giudice valuta:  la legittimità e la fondatezza dell’accordo delle parti sulla base di tutti gli atti contenuti nel fascicolo delle indagini, e dell’eventuale documentazione delle investigazioni difensive.  Se sia congrua la pena indicata.  sull’accordo tra PM e imputato, il giudice svolge un controllo di carattere sostanziale, che trova il proprio fondamento nella costituzione la quale, considerando la libertà personale inviolabile, impedisce di lasciare la quantificazione della pena nella piena disponibilità delle parti.  DECISIONI DEL GIUDICE ex art. 444.2: i. Se ritiene corretta la qualificazione del fatto, l’applicazione e la comparazione delle circostanze prospettate dalle parti, nonché congrua la pena richiesta, il giudice con sentenza dispone l’applicazione della pena ed enuncia nel dispositivo che vi è stata richiesta delle parti. ii. In caso contrario, con ordinanza rigetta la richiesta e ordina di procedersi con il rito ordinario. iii. Può ritenere che, sulla base degli atti, l’imputato deve essere prosciolto. Pronuncia d’ufficio sentenza con una delle formule terminative previste ex art. 129.  COMPORTAMENTO DELL’IMPUTATO la richiesta di patteggiamento, qualora non accolta dal PM o dal giudice, non può essere “argomento” motivazionale di una successiva sentenza al fine di dimostrare la reità. 1 Una richiesta unilaterale, che provenga da una sola delle parti potenziali nel corso delle indagini preliminari, obbliga il giudice a fissare un termine perché la controparte esprima un eventuale consenso: prima della scadenza la richiesta non è revocabile (art. 447.3).  MANCATA TUTELA ALLA PARTE CIVILE la parte civile è il soggetto maggiormente sacrificato dal patteggiamento. Ex art. 444.2 il giudice, quando accoglie la concorde richiesta dell’imputato e del PM, non può decidere sulla richiesta di risarcimento del danno derivante da reato.  la parte civile può proporre azione di danno in sede civile senza che vi sia sospensione del processo, poiché l’art. 444.2 deroga espressamente all’art. 75.3. Tuttavia, il giudice, quando accoglie la concorde richiesta di applicazione della pena, deve condannare l’imputato a risarcire le spese processuali sostenute dalla parte civili, salvo ricorrano giusti motivi di compensazione totale o parziale.  NON MENSIONE NEL CERTIFICATO DEL CASELLARIO GIUDIZIALE RICHIESTO DALL’INTERESSATO non devono essere menzionati i provvedimenti ex art. 445 cpp. NATURA ED EFFETTI DELLA SENTENZA DI PATTEGGIAMENTO: ex art. 445.1 bis: “salve diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata ad una pronuncia di condanna”. Emerge che il codice del 1988 non ha voluto qualificare come “condanna” la sentenza di patteggiamento.  RATIO: la decisione del giudice avrebbe dovuto prescindere, nelle intenzioni del legislatore, da un positivo accertamento della responsabilità penale. CRITICHE illegittimità costituzionale del principio nulla poena sine iudicio. Ci troveremmo di fronte ad un meccanismo in cui la sanzione verrebbe applicata a prescindere da: i. Una condanna; ii. Un accertamento di responsabilità nei confronti dell’imputato.  2 SCUOLE DI PENSIERO: 1°= accertamento completo della responsabilità dell’imputato indispensabile. 2°= accertamento completo della responsabilità dell’imputato non necessario ai fini del patteggiamento.  TESI EQUILIBRATA (Ferrua)= la sentenza che accoglie il patteggiamento contiene un accertamento incompleto. Tale tesi è avvalorata anche dall’art. 111.5 cost. che prevede una deroga al principio del contraddittorio nella formazione della prova in presenza del consenso dell’imputato il giudice può limitarsi alla verifica essenzialmente negativa della non esistenza di una causa di non punibilità. DIFFERENZA TRA SENT. CONDANNA E PATTEGGIAMENTO risiede nel diverso grado di approfondimento della cognizione del giudice. IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA CHE ACCOGLIE O RIGETTA IL PATTEGGIAMENTO: qualora la richiesta dell’imputato venga rigettata dal PM oppure dal giudice, il giudizio procede con rito ordinario. NB: ex art.448.1: l’imputato può rinnovare la richiesta prima dell’apertura del dibattimento di 1°: CONSENSO DEL PM IN DIBATTIMENTO DISSENSO DEL PM IN DIBATTIMENTO Se il PM consente, il giudice del dibattimento ha il potere di valutare la richiesta = se la ritiene fondata pronuncia sentenza; se il PM nega il consenso, il giudice del dibattimento non può accogliere immediatamente la richiesta poiché sacrificherebbe il diritto alla prova spettante alla pubblica accusa. Ex art. 448.2: quando il PM non ha consentito al patteggiamento e il giudice ha applicato la pena su richiesta dell’imputato, il PM può proporre appello contro la sentenza.  Riforma Orlando ha introdotto l’art. 448.2 bis: ricorso per cassazione: Ex art. 448.1: il giudice dell’impugnazione può emettere sentenza di applicazione della pena se ed in quanto ritenga ingiustificato il precedente rigetto da parte del giudice di 1°. Proposto da: imputato-PM; Oggetto: 1) Motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato; 2) Motivi attinenti al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza; 3) Motivi attinenti all’erronea qualificazione giuridica del fatto; 4) Motivi attinenti all’ llegalità della pena o della misura di sicurezza. Ha la caratteristica di eliminare l’udienza preliminare; quindi, dalle indagini preliminari si transita direttamente all’udienza dibattimentale. C) Giudizio immediato  UNICA DENOMINAZIONE PER 2 PROCEDIMENTI DIVERSI: GIUDIZIO IMMEDIATO CHIESTO DALL’IMPUTATO GIUDIZIO IMMEDIATO CHIESTO DAL PM Art. 453.3: l’imputato può disporre della garanzia dell’udienza preliminare rinunciando al controllo giurisdizionale sulla necessità del rinvio a giudizio. Può presentare richiesta di giudizio immediato soltanto dopo che il PM ha formulato l’imputazione ed il giudice ha fissato l’udienza preliminare. La richiesta va presentata nella cancelleria del giudice almeno 3 gg prima dell’udienza preliminare e deve essere notificata al PM e alla persona offesa. NB: con la richiesta di giudizio immediato, l’imputato perde la possibilità di ottenere il rito abbreviato o il patteggiamento. Di fronte alla richiesta, il giudice è obbligato a disporre il giudizio immediato. Prima il PM poteva chiedere il giudizio immediato qualora la prova fosse apparsa evidente. D.l. n. 92/2008:  ha reso obbligatoria per il PM la richiesta di giudizio immediato nelle ipotesi di evidenza della prova.  Ha introdotto un nuovo caso di giudizio immediato ovvero qualora l’imputato si trovi in stato di custodia cautelare. Mira ad evitare la scarcerazione automatica una volta decorso il termine di custodia cautelare. NB: il PM è esentato dal dovere di chiedere il rito immediato quando ciò pregiudichi gravemente le indagini. ESAME DELLE 2 IPOTESI DI GIUDIZIO IMMEDIATO AD OPERA DEL PM: ipotesi tradizionale Ipotesi di giudizio immediato custodiale Caratteristica= brevità indagini + evidenza della prova di reità. Presupposti= a) Prova evidente (esistono elementi idonei a sostenere l’accusa in giudizio); b) Che la persona sottoposta alle indagini sia stata interrogata sui fatti dai quali emerge l’evidenza della prova o comunque sia stata invitata a presentarsi per rendere interrogatorio ex art. 375.3, e abbia omesso di comparire, sempre che non sia stato addotto un legittimo impedimento e che non si tratti di persona irreperibile. c) Che non siano decorsi più di 90gg dall’iscrizione della notizia di reato nel registro previsto ex art. 335 cpp. Caratteristica= custodia cautelare con un certo grado di stabilità + gravi indizi di reità. Termini= non decorrono dall’iscrizione della notizia di reato, ma dalla esecuzione della misura. Presupposti= a) Al momento della richiesta l’indagato sia in stato di custodia cautelare; b) Il provvedimento custodiale deve aver raggiunto un certo grado di stabilità2 ; c) Non devono essere decorsi 180gg dall’esecuzione della misura; d) Il permanere della valutazione dei gravi indizi nel procedimento incidentale de libertate. NB: il giudice deve rigettare la richiesta se l’ordinanza che dispone la custodia cautelare è stata revocata o annullata per sopravvenuta insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Ex art. 454.2: in entrambe le ipotesi, sulla richiesta di rito immediato, decide il giudice per le indagini preliminari in segreto sulla base del fascicolo delle indagini preliminari, trasmesso dal PM e senza sentire la difesa.  il giudice per le indagini preliminari sente esclusivamente la parte pubblica e, sulla base di verbali di atti che possono essere conosciuti solo in parte dal difensore dell’imputato, decide il rinvio a giudizio nella forma del rito immediato. NB: ex art. 455= se il giudice per le indagini preliminari non Se ritiene sussistenti i presupposti: 2 deve essere stato riconfermato dalla decisione in sede di riesame o siano decorsi i termini per la proposizione di tale rimedio. PRESUPPOSTI: a) Ex art. 459.1: il PM chiede al giudice per le indagini preliminari una richiesta motivata di irrogare la sola pena pecuniaria, anche se inflitta in sostituzione della pena detentiva; b) Ex art. 459.2: il PM può chiedere anche l’applicazione di una pena che sia diminuita sino alla metà rispetto al minimo edittale; c) La richiesta deve essere formulata entro 6 mesi dalla data in cui il nome dell’indagato è iscritto nel registro delle notizie di reato; d) Non deve essere necessario applicare una misura di sicurezza personale a causa della pericolosità dell’autore del reato; e) Corte cost. ordinanza n. 32/2003 ha stabilito che la richiesta del decreto di condanna da parte del PM non deve essere preceduta dall’avviso di conclusione delle indagini ex art. 415bis cpp.  il giudice valuta se la pena proposta è congrua: se è congrua pronuncia decreto di condanna alla pena richiesta dal PM. Ex art.459.1bis il giudice ha il potere di incidere sulla quantità della pena pecuniaria in sostituzione di quella detentiva modificando quella proposta dal PM anche in ragione delle condizioni economiche dell’imputato. Se non è congrua, o la richiesta sia illegittima, o non sia corretta la qualificazione giuridica del fatto restituisce gli atti al PM, che procederà in altro modo. NB: può anche accadere che, sulla base degli atti, il giudice decida di prosciogliere l’imputato ex art. 129. Emesso il decreto, una copia è comunicata al PM ed è notificata con il precetto al: i. Condannato; ii. difensore d’ufficio/di fiducia; iii. persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria. NB: se non è possibile la notificazione per irreperibilità dell’imputato, il giudice revoca il decreto penale di condanna e restituisce gli atti al PM. BENEFICI PER L’IMPUTATO: 1. Possibilità di diminuzione della pena fino alla metà rispetto al minimo edittale; 2. Sospensione condizionale della pena; 3. Il decreto penale esecutivo non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile/amministrativo; 4. Non possono essere applicate pene accessorie e può essere disposta solo la confisca obbligatoria; 5. Il decreto non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento ed il reato è estinto se nel termine di 5 anni, quando il decreto concerne un delitto, ovvero 2 anni, quando concerne una contravvenzione, l’imputato non commette un delitto o una contravvenzione della stessa indole; 6. La condanna non deve essere menzionata nei certificati richiesti dai privati.  l’imputato cui il decreto è notificato ha varie possibilità di scelta: può presentare opposizione entro 15gg ed ottenere lo svolgimento del dibattimento con la garanzia della non presentando opposizione, può accettare il rito (conformemente all’art. 111.5 cost.); unitamente all’atto di opposizione, può chiedere uno tra i procedimenti speciali (giudizio abbreviato, L’imputato ha la possibilità di opporsi ottenendo l’attivazione delle garanzie che gli sarebbero spettate ex ante. In mancanza di opposizione= “consenso postumo” alla semplificazione procedimentale. Disciplina compatibile con l’art. 111.5 cost. formazione della prova in contraddittorio; patteggiamento, ecc). NB: il decreto penale notificato e non opposto diventa irrevocabile ex art. 648.3 e non e ricorribile per cassazione. Esso è esecutivo ex art. 650.1. Ha efficacia di giudicato soltanto a fini penali e non extrapenali ex art. 649.1 ha l’efficacia preclusiva del giudicato (ne bis in idem). F) Sospensione del procedimento con messa alla prova  FINALITA’ 1) Deflazionare il carico giudiziario; 2) Perseguire il reinserimento sociale “anticipato” degli imputati dei reati di minore gravità. CARATTERISTICA Comporta necessariamente la prestazione di lavoro di pubblica utilità che nel nostro ordinamento ha natura sanzionatoria. AMBITO APPLICATIVO 3 casi: a) Per i reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria; b) Per i reati puniti con la pena edittale detentiva fino a massimo 4 anni, sola/congiunta o alternativa alla pena pecuniaria; c) Per i reati in relazione ai quali l’art. 550.2 prevede espressamente la citazione diretta a giudizio nel rito monocratico. CONTENUTI SANZIONATORI L’imputato è tenuto: - Alla prestazione di condotte volte all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato; - Deve risarcire il danno cagionato dal reato. LIMITI  La sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato non può essere concessa più di 1 volta;  Non può essere concessa ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza (limiti soggettivi). DISCIPLINA: ex art. 464bis.2= la richiesta3 può essere presentata, oralmente o per iscritto,a pena di inammissibilità fino: i. non siano formulate le conclusioni per lo svolgimento ordinario o eccezionale dell’udienza preliminare; ii. alla dichiarazione di apertura del dibattimento di 1° nel giudizio direttissimo e nel procedimento di citazione diretta a giudizio. Ex art. 464bis.4= alla richiesta è allegato un programma di trattamento, elaborato d’intesa con l’ufficio di esecuzione penale esterna. NB: qualora la previa elaborazione del programma non risulti possibile è sufficiente allegare all’istanza presentata al giudice la semplice richiesta di elaborazione del programma già rivolta all’ufficio di esecuzione penale esterna.  il programma deve in ogni caso prevedere: a) le modalità di coinvolgimento dell’imputato; b) le prescrizioni comportamentali e gli altri impegni specifici che l’imputato assume; c) le condotte volte a promuovere la mediazione con la persona offesa. Ex art. 464 quater.1= sulla richiesta decide il giudice sentite le parti e la persona offesa. Il giudice provvede con ordinanza: 3 Trattandosi di un atto “personale”, la volontà dell’interessato è espressa personalmente in udienza o per mezzo di un procuratore speciale, e la sottoscrizione è autenticata nelle forme previste per la spedizione dell’atto di impugnazione proposto dalle parti private (occorre l’autentica di un notaio o altra persona autorizzata). Profilo process.= proced. Speciale (art.464bis). Profilo sostanz.= in caso di esito positivo della prova causa di estinzione del reato (art. 168bis cp). i. nel corso della stessa udienza qualora l’istanza sia presentata nel corso dell’udienza preliminare o dibattimentale; ii. In un’apposita udienza in camera di consiglio ex art. 127 cpp. Ex art. 464 quater.3= la sospensione del procedimento con messa alla prova è disposta quando il giudice in base ai parametri ex art. 133 cp, reputa idoneo il programma di trattamento presentato e ritiene che l’imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati. NB: il giudice può integrare o modificare il programma di trattamento, purchè vi sia il consenso dell’imputato.  concessa la messa alla prova, il danneggiato dal reato può iniziare o preseguire il processo civile davanti al giudice civile senza subire sospensioni. In caso di rigetto, la richiesta può essere riproposta nel giudizio prima della dichiarazione di apertura del dibattimento.  durante la sospensione del procedimento con messa alla prova, il giudice, sentiti l’imputato ed il PM, può modificare con ordinanza le prescrizioni originarie, sempre nel rispetto del principio di congruità delle nuove prescrizioni rispetto alle finalità della messa alla prova. Ex art. 464 quater.6= il procedimento non può essere sospeso per un periodo: Superiore a 2 anni quando si procede per reati per i quali è prevista una pena detentiva, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria; Superiore a 1 anno quando si procede per reati per i quali è prevista la sola pena pecuniaria. NB: tali termini decorrono dalla sottoscrizione del verbale di messa alla prova dell’imputato.  sede naturale del rito è collocata dopo l’esercizio dell’azione penale. Art. 464ter= DEROGA con una procedura di interpello, la richiesta può essere presentata dall’imputato nel corso delle indagini preliminari.  LA RICHIESTA PUO’ CONDURRE A 2 ESITI: Ex art. 168 quater cp= la probation può essere revocata in 2 ipotesi: qualora l’imputato commetta una grave o reiterata trasgressione al programma di trattamento o alle prescrizioni imposte, o rifiuti la prestazione del lavoro di pubblica utilità. Qualora l’imputato commetta, durante il periodo di prova, un nuovo delitto non colposo ovvero un reato della stessa indole rispetto a quello per cui si procede. La revoca è disposta dal giudice su richiesta di parte o d’ufficio con ordinanza emessa all’esito di una udienza in camera di consiglio che si celebra con il contraddittorio facoltativo previsto dall’art. 127 cpp. NB: qualora la messa in prova abbia esito negativo o venga revocata, è previsto ugualmente un effetto favorevole per l’imputato: se il procedimento riprende il suo corso e l’imputato è condannato, nel determinare la pena da eseguire in concreto, il PM deve defalcare un periodo corrispondente a quello della prova esperita. CAPITOLO 2°. IL PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE MONOCRATICO. Nell’ambito dei reati che appartengono alla cognizione del giudice monocratico il legislatore ha distinto 2 fasce di gravità alle quali sono correlate 2 differenti tipi di procedimento penale: NEGATIVO= il giudice dispone con ordinanza che il processo riprenda il suo corso e la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova non può più essere riproposta. POSITIVO= decorso il periodo di sospensione di messa alla prova, il giudice dichiara con sentenza estinto il reato se ritiene che la prova abbia avuto esito positivo.
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