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schemi di diritto processuale penale Tonini., Dispense di Diritto Processuale Penale

schemi di diritto processuale penale relativi alla parte quinta del Manuale Tonini: le impugnazioni.

Tipologia: Dispense

2019/2020

In vendita dal 04/09/2020

MARIA_C_G
MARIA_C_G 🇮🇹

3.8

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20 documenti

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Scarica schemi di diritto processuale penale Tonini. e più Dispense in PDF di Diritto Processuale Penale solo su Docsity! PARTE QUINTA CAPITOLO 1°. IMPUGNAZIONE= Si dividono in: ORDINARIE STRAORDINARIE Possono essere esperite prima che la sentenza diventi irrevocabile. Hanno ad oggetto sentenze divenute irrevocabili. Esse sono: - Revisione (art. 629ss); - Ricorso per cassazione per errore materiale o di fatto (art. 625 bis); - Rescissione del giudicato (art. 625 ter). NB: possono essere esperiti entro il termine di decadenza ex art. 585.5.  la sentenza diventa irrevocabile. I PRINCIPI GENERALI che regolano le impugnazioni ordinarie sono: a) Principio di tassatività  art. 568.1: “è soltanto la legge a stabilire i casi in cui i provvedimenti del giudice sono soggetti ad impugnazione e determina il mezzo con cui possono essere impugnati”. Da tale principio derivano 2 EFFETTI:  Necessità che la legge preveda espressamente un provvedimento come impugnabile;  Necessità che la legge indichi il mezzo di impugnazione.  in mancanza, il provvedimento è NON IMPUGNABILE. Il principio di tassatività non è inteso dal codice in senso formale: è limitato dal principio di conservazione del valore degli atti giuridici ex art. 568.5 secondo cui: “l’impugnazione è ammissibile indipendentemente dalla qualificazione ad essa data dalla parte che l’ha proposta. Se l’impugnazione è proposta ad un giudice incompetente, questi trasmette gli atti al giudice competente”. b) Effetto sospensivo dell’impugnazione art. 588.1: l’esecuzione della sentenza è sospesa durante il corso dei termini per impugnare e fino all’esito dell’ultimo giudizio di impugnazione concretamente esperito. L’esecuzione della sentenza è, quindi, sempre differita:  sia durante il decorso del termine per impugnare;  sia durante lo svolgimento dell’impugnazione sino al giudicato. 1 rimedio esperibile da una parte al fine di rimuovere un provvedimento giurisdizionale svantaggioso, che si assume errato, mediante il controllo operato da un giudice diverso da quello che ha emesso il provvedimento medesimo. APPELLO: il giudice può riesaminare il caso sotto il profilo della legittimità e del merito nei limiti dei motivi addotti dagli appellanti. RICORSO PER CASSAZIONE: accusata” è la sentenza impugnata. Essa può essere oggetto di ricorso solo per motivi di legittimità tassativamente previsti dalla legge (art. 606). Ciò coerentemente all’art. 650.1 secondo cui le sentenze hanno forza esecutiva quando sono divenute irrevocabili. c) Effetto estensivo consiste nel consentire ad una parte, che non ha proposto impugnazione, di partecipare al giudizio e di giovarsi degli effetti favorevoli derivanti da un’impugnazione proposta da altra parte, con la quale la prima abbia un interesse identico o collegato.  art. 587.1: nel caso di concorso di più persone nel reato, l’impugnazione proposta da uno degli imputati giova anche agli altri purché non fondata su motivi esclusivamente personali.  Art. 587.2: nel caso di riunione di procedimenti per reati diversi, l’impugnazione proposta da un imputato giova a tutti gli altri imputati soltanto se i motivi riguardano violazioni della legge processuale e non sono esclusivamente personali. NB: occorre distingue tra: EFFETTO ESTENSIVO DELL’IMPUGNAZIONE EFFETTO ESTENSIVO DELLA SENTENZA Permette alla parte non impugnante di partecipare al giudizio di impugnazione promosso da altra parte con la quale abbia un interesse identico o collegato; ciò consente alla parte non impugnante di sostenere di fronte al giudice l’accoglimento e l’estensione a suo favore dei motivi non esclusivamente personali da altra parte proposti. Comporta che il giudice dell’impugnazione, nell’accogliere un motivo di carattere non personale, disponga la modifica o l’annullamento della sentenza impugnata anche nei confronti del coimputato nel medesimo procedimento, che ha presentato impugnazione o che non ha partecipato a giudizio di impugnazione. d) Effetto devolutivo si intende il trasferimento della cognizione al giudice dell’impugnazione, e cioè ad un giudice diverso rispetto a quello che ha pronunciato il provvedimento impugnato. L’impugnazione può essere: INTERAMENTE DEVOLUTIVA LIMITATAMENTE DEVOLUTIVA Quando la legge attribuisce al giudice dell’impugnazione il potere di conoscere tutta la materia decisa dal 1° giudice (es: riesame della misura cautelare ai sensi dell’art. 309.9). Quando la legge consente al giudice dell’impugnazione di conoscere soltanto quella parte della materia che è stata oggetto dei motivi proposti dalla parte impugnante (è quello che avviene per l’appello ai sensi dell’art. 597.1: “l’appello attribuisce al giudice di 2° la cognizione del procedimento limitatamente ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti”). Per capire meglio il concetto di limitatamente devolutivo, occorre prendere le mosse da quelli di: CAPI DELLA SENTENZA: PUNTI DELLA SENTENZA: nel processo penale la contestazione delle imputazioni avviene per “capi d’accusa”, riferiti al fatto storico, a sua volta posto in relazione con la fattispecie incriminatrice.  capo= decisione emessa sono le tematiche generali che devono necessariamente essere affrontate dal giudice per decidere su ciascuna imputazione: - l’accertamento della condotta, dell’evento, del rapporto di causalità; - l’attribuzione del fatto all’imputato; 2 Sono motivi esclusivamente personali quelli che riguardano la qualità e le condizioni soggettive della persona che li ha proposti (es. erronea dichiarazione di recidiva).  ART.575.2 (impugnazioni della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria) può proporre impugnazione contro la sentenza che la condanni, in cado in insolvenza dell’imputato, al pagamento della pena inflitta a quest’ultimo.  ART. 576.2 (impugnazioni del querelante) può proporre impugnazione contro la sentenza di proscioglimento che lo ha condannato al pagamento delle spese del procedimento anticipate dallo Stato nonché alle spese e al risarcimento del danno in favore dell’imputato e del responsabile civile. Il mezzo di impugnazione è quello previsto per la parte civile e l’impugnazione è limitata agli interessi civili. REGOLE GENERALI SULLE IMPUGNAZIONI: a) Forma: ex art. 582.1 salvo che la legge disponga altrimenti, l’impugnazione scritta deve essere presentata, personalmente o a mezzo di incaricato, nella cancelleria del giudice a quo. b) Termini: ex art. 585.5 sono stabiliti a pena di decadenza e variano in base alle modalità con le quali si è provveduto a redigere la motivazione della sentenza. Ex art. 585.1, il termine per impugnare è: i. 15 gg per i provvedimenti emessi in seguito a procedimento in camera di consiglio; il termine decorre dalla notifica dell’avviso di deposito del provvedimento; ii. 15 gg quando la motivazione è eccezionalmente redatta insieme al dispositivo; il termine decorre dalla lettura del provvedimento in udienza per tutte le parti presenti nel giudizio, anche se non presenti alla lettura; iii. 30 gg quando la motivazione è depositata non oltre il 15° gg da quello della pronuncia; dallo stesso termine decorre anche il termine per impugnare; iv. 45 gg quando la motivazione è depositata successivamente il 15°gg da quello della pronuncia. NB: in tal caso il termine per il deposito deve essere indicato dal giudice nel dispositivo della sentenza e non può eccedere i 90gg dalla pronuncia. Se il giudice deposita anticipatamente la motivazione, il termine per impugnare decorre sempre e comunque dalla data indicata dal giudice per redigere la motivazione. Quando la decorrenza è diversa per l’imputato e per il suo difensore, opera per entrambi il termine che scade per ultimo (art. 585.3). In caso di imputato contumace:  prima dell’entrata in vigore della L. 67/14, ad egli doveva in ogni caso essere notificato l’avviso di deposito della sentenza con il relativo estratto;  post L. 67/14: i. se l’imputato è irreperibile il processo deve essere sospeso; ii. se l’imputato si considera presente il processo prosegue; iii. se l’imputato è dichiarato assente il processo prosegue, in quanto si presume che la rinuncia ad essere presente in udienza sia volontaria e l’imputato è rappresentato dal difensore. c) Nuovi motivi: è possibile presentarli fino a 15gg prima dell’udienza davanti al giudice ad quem, nella cancelleria di questi, al quale la cancelleria del giudice a quo ha trasmesso gli atti che sono stati enunciati nell’originario atto di impugnazione. d) Giudice competente:  sentenze del tribunale  corte d’appello.  sentenze della corte d’assise  corte d’assise d’appello (costituita all’interno della corte d’appello con l’apporto di 6 giudici popolari +2 magistrati di carriera). 5  sentenze del tribunale per i minorenni  sezione per i minorenni presso la corte d’appello (3 magistrati di carriera + 2 esperti).  Sentenze del Gdp  tribunale in composizione monocratica. e) Rinuncia: atto con il quale la parte, che ha proposto l’impugnazione, dichiara di non volersene più avvalere. Essa presuppone che l’impugnazione sia stata proposta e sia ammissibile. Ex art. 591, rinuncia= causa di inammissibilità dell’impugnazione. f) Inammissibilità: art. 591 individua le cause di inammissibilità comuni sia all’appello che al ricorso in cassazione:  Quando è proposta da un soggetto non legittimato o che non vi abbia interesse;  Quando il provvedimento non è impugnabile;  Quando vi è stata rinuncia all’impugnazione;  Quando non sono state osservate quelle disposizioni sulle impugnazioni che concernono la forma, la presentazione, la spedizione ed i termini che sono contenute negli artt. 581-582-583-585-586.  Quando non sono stati specificati i motivi di doglianza ex art. 581 lett.c, e cioè quando non sono stati esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto sulle quali si fonda la sentenza impugnata. CAPITOLO 2°. APPELLO= 6 Mezzo di impugnazione ordinario, mediante il quale le parti chiedono al giudice di 2° di controllare una decisione di 1° che ritengono viziata per motivi di fatto o di diritto. CARATTERISTICHE: a) È un gravame 1 parzialmente devolutivo , nel senso che la cognizione del giudice d’appello è limitata dai motivi dell’impugnazione; tuttavia, il giudice d’appello ha la medesima ampiezza di poteri decisori del giudice di 1°. b) È un’impugnazione a critica libera: non vi sono limiti alle censure che le parti rivolgono alla sentenza e che possono essere di fatto o di diritto e riferirsi ad errori sia in iudicando, sia in procedendo. c) È uno strumento di controllo e non un nuovo giudizio, perché non impone necessariamente una nuova istruzione dibattimentale. d) Il giudice d’appello conferma o riforma la decisione impugnata; annulla solo in casi eccezionali. Al di fuori di essi, la nuova sentenza si sostituisce a quella impugnata, e a sua volta potrà essere oggetto di ricorso per cassazione. e) Il processo d’appello è cartolare : può essere data lettura, anche d’ufficio, di atti del giudizio di 1°e del fascicolo di dibattimento, nei limiti delle richieste e dei motivi degli appellanti, senza assumere prove (art. 602.3). comporta la perdita del rilievo psicologico che ha la fisionomia del teste, poiché il giudice non ha un contatto diretto con le fonti di prova. f) L’appello rappresenta una garanzia (limitata) per le parti: esso è deciso da un giudice diverso e di regola collegiale, che dispone di poteri di ufficio  alla pari del giudice di 1° può rilevare, ad es, la giurisdizione, l’incompetenza per materia, l’inutilizzabilità delle prove, le nullità, l’applicabilità del principio del ne bis in idem. g) Giudice competente: i. Appello contro sentenze del tribunale e della corte d’assise corte d’appello- corte d’assise d’appello; ii. Appello contro sentenze del giudice dell’udienza preliminare in sede di giudizio abbreviato corte d’appello-corte d’assise d’appello a seconda che si tratti di reato di competenza del tribunale o della corte d’assise; iii. Appello contro le sentenze del Gdp tribunale del circondario in cui ha la sede il Gdp che ha pronunciato la sentenza impugnata. L’appello può essere: PRINCIPALE INCIDENTALE Qualora sia ammissibile, determina il dovere del giudice di 2° di riesaminare il fatto nei limiti dei punti ai quali si riferiscono i motivi proposti. Presentato l’appello principale, le altre parti che erano legittimate ad appellare, ma che non lo hanno fatto, possono proporre il cd. Appello incidentale entro 15 gg dalla comunicazione/notificazione dell’appello principale. LEGITTIMAZIONE A PROPORRE APPELLO: OGGETTO DI NUMEROSE MODIFICHE 1 Gravame è quella imputazione che mira al riesame della controversia in modo da giungere ad un nuovo giudizio in sostituzione di quello contenuto nel provvedimento impugnato. 7 FUNZIONE: integrare il contraddittorio nel giudizio di appello. SCOPO: consentire all’appellante incidentale di sottoporre al giudice una tesi alternativa sullo stesso tema oggetto di controllo:  gli stessi capi censurati nell’appello principale;  stesse parti della sentenza logicamente collegate ai capi impugnati, tanto da subite dalla modifica di questi ultimi un’influenza immediata e diretta. iv. Applicare, quando occorre, misure di sicurezza e adottare ogni altro provvedimento imposto o consentito dalla legge.  Se l’appello riguarda una sentenza di proscioglimento, il giudice può: i. Pronunciare condanna ed emettere provvedimenti; ii. Prosciogliere per una causa diversa da quella enunciata nella sentenza appellata.  Se conferma la sentenza di 1°, il giudice può applicare/modificare/escludere, nei casi determinati dalla legge, le pene accessorie e le misure di sicurezza. B) Art. 597.3  appellante= imputato NO PM  divieto di reformatio in peius:  Se la sentenza impugnata è di condanna , il giudice di appello: i. NON PUO’ irrogare una pena più grave per specie e quantità, applicare una misura di sicurezza nuova o più grave; ii. Entro i limiti dei motivi di impugnazione, PUO’ dare al fatto una definizione giuridica più grave, purché non venga superata la competenza del giudice di 1°.  Se la sentenza di 1° è di proscioglimento , il giudice di appello NON PUO’ prosciogliere l’imputato per una causa meno favorevole di quella enunciata nella sentenza appellata né revocare benefici3. NB: il divieto di reformatio in peius non concerne le disposizioni civili della condanna di 1°; se non sono impugnati tutti i punti della sentenza, la cognizione del giudice di 2° può estendersi ai punti legati da un vincolo di connessione essenziale di tipo logico con quelli impugnati. C) Appellante= parte civile: qualora all’esito di giudizio di 1° venga pronunciata sentenza di proscioglimento, e la parte civile proponga appello, mentre il PM resta inerte, poiché quella della parte civile è un’impugnazione ai soli effetti della responsabilità civile, la sentenza di assoluzione non appellata dal PM diventa irrevocabile sotto il profilo penale (art. 573.2). D) Appellante= PM NO parte civile: in questa ipotesi, secondo la giurisprudenza, il giudice di appello, che condanni l’imputato prosciolto in 1°, deve decidere sulla domanda per le restituzioni e il risarcimento del danno, anche se la parte civile non ha impugnato la prima decisione ad essa sfavorevole.  è una conseguenza del cd. Principio di immanenza della costituzione della parte civile (art. 76.2), che prevale su quello della separazione delle giurisdizioni. E) Appellanti: PM+parte civile  eventuale estinzione del reato: in questo caso il giudice conosce sia la questione penalistica che quella civilistica. PARTICOLARITA’: art. 578 tutela la parte civile contro gli effetti di un’eventuale dichiarazione di non doversi procedere per sopravvenuta estinzione del reato: quando nei confronti dell’imputato è stata pronunciata condanna al risarcimento dei danni cagionati dal reato, il giudice di appello e la corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto (per prescrizione o amnistia), decidono sull’impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili.  parte civile, con la sua impugnazione, può ottenere la condanna dell’imputato al risarcimento del danno in sede di appello anche se, ai fini penali, la medesima corte dichiara di non doversi procedere per 3 Il giudice ha, in tali casi, solo la potestà d’ufficio di applicare la sospensione condizionale della pena, la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale e una o più circostanze attenuanti. Tuttavia tale potere non può essere interpretato estensivamente. 10  quando appellanti sono sia il PM che l’imputato, e sono impugnati i medesimi capi e punti della decisione, la cognizione del giudice di appello sarà più ampia, comprendendo sia provvedimenti in peius, sia quelli in melius, sempre nei limiti dei punti impugnati. Gli atti preliminari del dibattimento sono destinati a:  far conoscere al procuratore generale, al presidente e al consigliere relatore nonché al difensore il fascicolo processuale, la sentenza e l’appello/i;  preparare il contraddittorio dibattimentale. Art. 601: il presidente della corte deve ordinare senza ritardo la citazione: - dell’imputato appellante; - dell’imputato non appellante; termine per comparire: NO < 20gg. PRE DIBATTIMENTO Se vi è appello del PM; se è possibile l’effetto estensivo dell’impugnazione a favore dell’imputato non appellante; se l’appello è proposto per solo interessi civili. Art. 598: in grado di appello si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni relative al giudizio di 1°, salvo quanto previsto dagli artt. 599-603. Art. 602.1: 1° atto di dibattimento= relazione della causa, che è svolta dal presidente o dal consigliere da lui delegato; art. 602.2: in tale fase, può essere data lettur , an he d’ufficio, degli atti di 1° e degli atti del f s icolo per il dibattimento. UDIENZA PUBBLICA prescrizione del reato. LO SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO DI APPELLO. L’UDIENZA PUBBLICA. 11 Gli atti preliminari del dibattimento sono destinati a:  far conoscere al procuratore generale, al presidente e al consigliere relatore nonché al difensore il fascicolo processuale, la sentenza e l’appello/i;  preparare il contraddittorio dibattimentale. Art. 601: il presidente della corte deve ordinare senza ritardo la citazione: - dell’imputato appellante; - dell’imputato non appellante; termine per comparire: NO < 20gg. PRE DIBATTIMENTO Se vi è appello del PM; se è possibile l’effetto estensivo dell’impugnazione a favore dell’imputato non appellante; se l’appello è proposto per solo interessi civili. Art. 598: in grado di appello si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni relative al giudizio di 1°, salvo quanto previsto dagli artt. 599-603. Art. 602.1: 1° atto di dibattimento= relazione della causa, che è svolta dal presidente o dal consigliere da lui delegato; art. 602.2: in tale fase, può essere data lettura, anche d’ufficio, degli atti di 1° e degli atti del fascicolo per il dibattimento. UDIENZA PUBBLICA Udienza pubblica. ISTRUZIONE PROBATORIA IN APPELLO. Posto che ilo luogo naturale i assunzione dell prove è il giudizio di 1°, e data la natura di controllo del giudice d’appello, l’assunzione delle stesse in 2° è configurata come eccezionale (art.603). Art. 602.3: l’assunzione di prove in appello è lasciata al potere ampiamente discrezionale del giudice, che in ogni caso si avvale dell lettura degli atti del fascicolo del dibattim nt . La rinnovazione dell’istruzione può essere disposta: SU RICHIESTA DI PARTE D’UFFICIO Chiesta espressamente: - nell’atto di appello - nei motivi nuovi (art. 585.4) - anche in momenti successivi, qualora l’interessato venga a conoscenza della prova. Quando la richiesta ha ad oggetto l’assunzione di prove già acquisite in 1° o di nuove prove, il giudice d’appello ha il potere discrezionale di disporre la rinnovazione dell’istruzione qualora ritenga di non essere in grado di decidere allo stato degli atti (art. 603.1). Quando, invece, le prove sono sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di 1°, il giudice dispone la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale con ordinanza, sentite le parti (art. 603.2). La rinnovazione avviene secondo i parametri validi per l’ammissione dei mezzi di prova nel giudizio di 1°: pertinenza e non manifesta irrilevanza. Art. 603.3: la rinnovazione può essere esercitata dal giudice qualora la ritenga necessaria per l’accertamento del fatto. Giurisprudenza CEDU ha affermato che: quando impugnante è il PM contro una sentenza assolutoria, il giudice d’appello non può riformare la sentenza e pronunciare condanna senza aver assunto nuovamente in contraddittorio le prove dichiarative disponibili a carico dell’imputato.  principio accolto dalla sentenza Dasgupta n. 27620/16, che ha limitato l’obbligo di rinnovazione al solo caso di diversa valutazione della prova dichiarativa ritenuta decisiva dal 1° giudice.  Riforma Orlando: in caso di appello del PM contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice deve disporre la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale senza alcuna limitazione alla sola prova decisiva. DISCUSSIONE IN APPELLO. Di regola è pubblica. La parola passa:  al procuratore generale e al difensore della parte civile;  al difensore del responsabile civile ed a quello della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria.  L’ultima parola spetta al difensore dell’imputato.  esaurita la discussione, il presidente dichiara chiuso il dibattimento ed il collegio si ritira in camera di consiglio.  deliberazione ex art. 527 avviene sotto la direzione del presidente.  dispositivo redatto e sottoscritto dal presidente.  collegio rientra in aula ed il presidente pubblica il dispositivo dandone lettura. Vi sono ipotesi in cui il giudizio di appello si svolge in camera di consiglio ex art. 127. Tale udienza ha luogo: a) In caso di appello contro le sentenze emesse nel giudizio abbreviato: b) Quando l’appello ha esclusivamente per oggetto la specie o la misura della pena o l’applicabilità di attenuanti generiche, di sanzioni sostitutive, della sospensione condizionale della pena, della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale; c) Quando oggetto dell’appello sono i provvedimenti in ordine all’esecuzione delle condanne civili, e cioè se la parte civile ripropone la richiesta di provvisoria esecuzione della condanna, se l’imputato chiede la revoca o la sospensione della stessa; ed inoltre, se viene chiesta la sospensione dell’esecuzione della provvisionale. La Riforma Orlando ha reintrodotto l’istituto del “concordato in appello” al nuovo art. 599bis: la corte d’appello provvede in camera di consiglio quando le parti, nelle forme previste dall’art. 589, ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull’accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se comportano una nuova determinazione della pena:  il PM  l’imputato  la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria  indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d’accordo. Può soltanto accogliere il concordato senza poterlo modificare Se ritiene di non poterlo accettare allo stato degli atti, ordina la citazione a comparire al dibattimento di appello.  La richiesta e l rinuncia ai motivi p rdono effetto, ma possono essere riproposte nel dibattimento di appello;  La richiesta e la rinuncia dei motivi non hanno ffett se il giudice decido in modo difforme dall’accordo. Art. 600 prevede che: - 1 comma se il giudice di 1° ha omesso di provveder sulla richiesta di provvisoria esecuzione del capo civile contenente la pronuncia rip ratoria o l’ha rigettata, la parte civile può riproporre, mediante appello, la richiesta, motivandola. Il giudice di 2° provvede con ordinanza in camera di consiglio. - 2-3 comma “inibitoria civile”: istituto secondo cui, s mpre con le forme camerali del comma 1, il responsabile civile e l’imputato possono chiedere la revoca o la sospensione della provvisoria esecuzione quando ricorrano gravi motivi.  art. 605 preved : - 1 comma il giudice si pronuncia con entenza con cui conferma o riforma la sentenza appellata. I casi di annullamento della sentenza sono eccezionali; - 2 comma Le pronunce del giudice di appello sull’azion civile s no immediatamente esecutive. - 3 comma copia della sentenza i appello, con gli atti del procedimento, è trasmessa senza ritardo, a cura della cancelleri , al giudice di 1°, quando questi è competente per l’esecuzione e non è stato proposto ricorso per Udienza in camera di consiglio. Sentenza del giudice d’appello. 12 Il giudice:  Se conferma la sentenza di 1°, vuol dire che il giudice di 1° non ha commesso errori;  Se riforma la sentenza, vuol dire che il giudice d’appello ha ragionato, sia sul piano giuridico che probatorio, diversamente dal giudice di 1°. contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale pronunciati da organi giurisdizionali ordinari e speciali è sempre ammesso ricorso per cassazione per violazione di legge.  le questioni non contestate in appello= formano il giudicato interno (indeducibile in cassazione). ECCEZIONE: ex art. 609.2  questioni che la corte può rilevare d’ufficio;  questioni che non sarebbe stato possibile dedurre in appello. Ricorso per cassazione= azione di annullamento della sentenza impugnata:  se sono ritenuti validi i motivi dedotti, la corte si limita ad annullare la sentenza impugnata con o senza rinvio al giudice che l’ha emessa. PROCEDIMENTO. FASI: 1) VAGLI DI AMMISSIBILITA’. La fase degli atti preliminari al giudizio in cassazione è finalizzata:  verifica dell’ammissibilità del ricorso;  assegnazione dello stesso alla sezione competente per materia.  il magistrato addetto per delega dal presidente della corte deve sottoporre il ricorso al cd. Vaglio di ammissibilità. NB: riforma Orlando= ha distinto le cause di inammissibilità in: meramente formali Non meramente formali Ex art. 610 bis: la corte dichiara l’inammissibilità del ricorso de plano nei casi meramente formali. Contro tale procedimento è ammesso il ricorso straordinario ex art. 625bis. Ex art. 610.1: procedura camerale non partecipata. Le parti possono presentare nuovi motivi e memorie fino a 15 gg prima dell’udienza. 2) ASSEGNAZIONE DELLA SEZIONE. ex art. 610.1bis: se il ricorso è ammissibile, il presidente della corte lo assegna ad una singola sezione.  il presidente della sezione: i. dispone la riunione dei giudizi nei casi previsti dall’art. 17; ii. fissa la data per la trattazione in udienza pubblica o in camera di consiglio.  almeno 30gg prima della data di udienza, la cancelleria ne dà avviso al procuratore generale e ai difensori indicando se il ricorso sarà deciso a seguito di udienza pubblica o in camera di consiglio (art. 610.5). 3) UDIENZA. Udienza pubblica Udienza in camera di consiglio Di regola la corte procede in udienza pubblica. L’imputato e le altre parti private non sono citati, ma sono rappresentate dai difensori. si svolge nei casi espressamente previsti dalla legge. In determinate ipotesi, ex lege, è ammesso l’intervento orale dei difensori e del procuratore generale ai sensi dell’art.127 (contraddittorio orale). 4) SENTENZA. Il giudizio in cassazione si può concludere con le seguenti sentenze: a) Inammissibilità  quando viene accertata una causa di inammissibilità che non è stata preliminarmente dichiarata in camera di consiglio (art. 615.2); b) Rigetto  quando il ricorso è infondato, non essendo stato accolto alcuno dei motivi proposti (art. 615.2); 15 Causa di inammissibilità= ricorso assegnato alla 7 sezione competente a dichiararla. senza formalità di procedura: senza avvisi e senza facoltà di partecipare all’udienza. Il presidente della sezione fissa la data per la decisione in camera di consiglio e la cancelleria la comunica al procuratore generale e ai difensori. L’avviso deve contenere l’enunciazione della causa di inammissibilità. c) Rettificazione  quando vengono rilevati errori di diritto nella motivazione o erronee indicazioni di testi di legge che non hanno avuto influenza decisiva sul dispositivo della decisione impugnata (art. 619). d) Annullamento  quando accoglie uno o più motivi di ricorso o quando deve emettere tale pronuncia d’ufficio. L’annullamento è disposto: i. Con rinvio art. 623  quando l’accoglimento del ricorso impone un nuovo giudizio di merito, che è precluso al giudice di legittimità. Ex art. 623, i casi di annullamento con rinvio sono:  Se è annullata un’ordinanza, la corte dispone che gli atti siano trasmessi al giudice che l’ha pronunciata, il quale provvede uniformandosi alla sentenza di annullamento;  Se è annullata una sentenza di condanna nei casi previsti dall’art. 604.1.4.5bis (cioè quando la corte avrebbe dovuto annullare la sentenza di 1° ed ordinare in via eccezionale la regressione del processo), la corte di cassazione, che rileva l’errore, deve disporre che gli atti siano trasmessi al giudice di 1°.  Se è annullata la sentenza di una corte d’assise di appello o di una corte d’appello, o di una corte d’assise o di un tribunale in composizione collegiale, il giudizio è rinviato rispettivamente ad un’altra sezione della stessa corte o dello stesso tribunale o, in mancanza, alla corte o al tribunale più vicini.  Se è annullata la sentenza di un tribunale monocratico o di un giudice per le indagini preliminari, la corte di cassazione dispone che gli atti siano trasmessi al medesimo tribunale; tuttavia il giudice deve essere diverso da quello che pronunciato la sentenza annullata. Ex art.627.3: nel momento in cui annulla la sentenza, con rinvio, la corte di cassazione fissa un principio di diritto e demanda al giudice di merito il compito di decidere alla luce di quel principio. Entro tale limite, il giudice di merito è libero di riesaminare i fatti, ovviamente restando all’interno della devoluzione originaria. Se è annullata una sentenza di appello e le parti ne fanno richiesta, il giudice dispone la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale per l’assunzione delle prove rilevanti per la decisione. NB: l’annullamento non comporta una vera e propria “caducazione” della sentenza impugnata, poiché il processo d’appello prosegue con l’obbligo di osservare il principio di diritto indicato dal giudice di legittimità. Cosa succede se il giudice si distacca dal principio di diritto?  combinato disposto artt. 627.3-628: la sentenza del giudice di rinvio è impugnabile, al fine di ottenere un nuovo giudizio. Ex art. 628 può essere impugnata per:  Inosservanza dei principi di diritto;  Motivi non riguardanti i punti già decisi dalla corte di cassazione. NB: in caso di impugnazione, è possibile che la pronuncia di rinvio venga annullata e venga disposto un nuovo rinvio.  questa seconda sentenza è a sua volta impugnabile (all’infinito). Il giudice di rinvio è limitato:  Cognizione non è ammessa la discussione sulla competenza attribuita dalla cassazione, salvo i casi previsti dall’art. 25;  Decisione non può rilevare nullità, anche se assolute, o inammissibilità verificatesi nei predetti giudizi o nel corso nelle indagini preliminari. 16 provvedimenti che sono caratterizzati da un vizio non tipizzato, creato in via interpretativa, allo scopo di consentire il ricorso immediato per cassazione nei confronti dell’atto che ne è colpito. ii. Senza rinvio art.620  nei casi in cui l’accoglimento del ricorso non impone di procedere ad un nuovo giudizio di merito. Il codice enumera le singole ipotesi di annullamento senza rinvio, e al termine dell’elenco, prevede una clausola aperta, ampliata dalla Riforma Orlando con l’aggiunta della lettera l (formula terminativa). La corte la adotta quando la sentenza impugnata manifesta una situazione di vuoto probatorio impossibile da colmare in sede di rinvio, alla luce del materiale acquisito ed utilizzato nei pregressi processi di merito. Quindi, è ammessa se la corte:  Ritiene di rideterminare la pena sulla base delle statuizioni del giudice di merito;  È in grado di adottare i provvedimenti necessari;  In ogni altro caso in cui la corte ritiene superfluo il rinvio. iii. Parziale art. 624  se l’annullamento non è pronunciato per tutte le disposizioni della sentenza, questa ha autorità di cosa giudicata nelle parti che non hanno connessione essenziale con la parte annullata. La corte, nel dispositivo della sentenza, indica quali parti diventano irrevocabili. Se omette tale dichiarazione, la corte, su domanda o d’ufficio, pronuncia un’ordinanza integrativa che deve essere trascritta in margine o in calce alla sentenza e ad ogni copia di essa successivamente rilasciata. Il ricorso per cassazione è previsto anche contro provvedimenti cd. “abnormi”. La singolarità del provvedimento abnorme può essere dovuta a ragioni: DI STRUTTURA FUNZIONALI È abnorme quel provvedimento che, per la singolarità e la stranezza del contenuto, risulti avulso dall’intero ordinamento processuale. (es: PM chiede al giudice per le indagini preliminari l’archiviazione perché è ignoto l’autore del reato, e il giudice ordina al PM di formulare l’imputazione). È abnorme quel provvedimento che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste e determini la stasi del processo e l’impossibilità di proseguirlo. (es: PM chiede al giudice dell’udienza preliminare il rinvio a giudizio, e questi dispone l’archiviazione). Il ricorso per cassazione contro un provvedimento abnorme è trattato in camera di consiglio de plano, cioè senza l’applicazione dell’art. 127. L’impugnazione può essere proposta personalmente da un difensore iscritto nell’albo speciale. Qualora il provvedimento venga dichiarato abnorme, è considerato tamquam non esset.  la corte annulla senza rinvio e la stasi processuale è evitata con la restituzione degli atti al PM o al giudice competente per la prosecuzione del procedimento. CAPITOLO 4°. IMPUGNAZIONI STRAORDINARIE= 17 provvedimenti che sono caratterizzati da un vizio non tipizzato, creato in via interpretativa, allo scopo di consentire il ricorso immediato per cassazione nei confronti dell’atto che ne è colpito. Mezzi di impugnazione che possono far venir meno gli effetti del giudicato (sentenza irrevocabile) (non ci sono limiti di tempo). Proscioglimento dell’imputato (art. 637) = gli errori in base ai quali si chiede la revisione devono essere tali da dimostrare, se accertasti, che il condannato deve essere prosciolto ex artt. 529-530-531, e cioè perché: - Il fatto non sussiste; - L’imputato non lo ha commesso; - Il fatto non costituisce reato; - si trattava di persona non imputabile o non punibile per un’altra ragione. - Ex art. 631: perché potrebbe sollevare un ragionevole dubbio sulla colpevolezza dell’imputato. Rigetto dell’istanza di revisione.
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