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schemi di diritto processuale penale Tonini, Dispense di Diritto Processuale Penale

schema riassuntivo della parte sesta del manuale Tonini. i capitoli trattati sono 1- 2 come da programma stabilito dal professore.

Tipologia: Dispense

2019/2020

In vendita dal 04/09/2020

MARIA_C_G
MARIA_C_G 🇮🇹

3.8

(10)

20 documenti

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Scarica schemi di diritto processuale penale Tonini e più Dispense in PDF di Diritto Processuale Penale solo su Docsity! PARTE SESTA. IL GIUDICATO E L’ESECUZIONE PENALE. CAPITOLO 1°. IRREVOCABILITA’= ART. 648Cpp  sono irrevocabili le sentenze nei cui confronti non è ammessa impugnazione ordinaria. Ciò può dipendere da 2 fattori: Pone le seguenti condizioni affinché si verifichi l’irrevocabilità: 1) Decisione deve consistere in una sentenza pronunciata in giudizio; 2) La sentenza deve essere non impugnabile in concreto con gli ordinari mezzi di impugnazione; 3) Il decreto penale di condanna viene assimilato dalla sentenza resa in giudizio sotto il profilo della irrevocabilità. ESECUTIVITA’= Ogni provvedimento emanato dal giudice è esecutivo. Ex art. 131 cpp: Quindi, il provvedimento cautelare è esecutivo anche se impugnabile o se è il corso di impugnazione. ART. 650.1Cpp deroga alla immediata esecutività: sono esecutive= le sentenze irrevocabili ex art. 648 ≠ GIUDICATO= Il Cpp pone una distinzione tra i 2 effetti del giudicato: PRECLUSIVO (art.649.1) VINCOLANTE Comporta che l’imputato prosciolto o condannato non può essere sottoposto a procedimento penale per il medesimo fatto storico. PRECLUDERE=BLOCCARE/IMPEDIRE. Impone di ritenere VERO il fatto accertato nel senso che il giudicato comporta la non modificabilità dell’accertamento della sussistenza:  Del fatto illecito;  Della responsabilità dell’imputato. NB: gli effetti del giudicato possono venir meno in un caso importante: Per la sentenza irrevocabile di proscioglimento non vi sono deroghe. Anche se si scoprono nuove prove, che dimostrino La colpevolezza, l’imputato non può essere sottoposto A procedimento penale per il medesimo fatto. Art. 649 stabilisce l’effetto preclusivo della sentenza irrevocabile cd. Ne bis in idem. EFFETTO NEGATIVO= poiché evita che l’imputato sia sottoposto a successivi procedimenti penali che abbiano ad oggetto il medesimo fatto storico per il quale è stato condannato o prosciolto.  il divieto di un 2° giudizio è ricollegato alla presenza di tali requisiti: Non impugnabilità del provvedimento emesso dal giudice. NON MODIFICABILITA’ DEL PROVVEDIMENTO= impossibilità di ripetere il giudizio. Idoneità del provvedimento ad essere attuato coattivamente, e cioè anche contro la volontà della persona interessata. “il giudice nell’esercizio delle sue funzioni, può chiedere l’intervento della polizia giudiziaria e, se necessario, della forza pubblica, prescrivendo tutto ciò che occorre per il sicuro e ordinato compimento degli atti”. Non sono immediatamente esecutive le sentenze rese in giudizio, quando sono ancora soggette ad impugnazione. La sentenza irrevocabile ha l’autorità di cosa giudicata esprime, quindi, certezza dei rapporti giuridici. Art. 629: IMPUGNAZIONE STRAORDINARIA (Revisione- non prevede limiti di tempo) VS. SENTENZA DI CONDANNA purché, dopo la sopravvenuta irrevocabilità, sopravvengano nuove prove per cui il condannato deve essere prosciolto. non è più possibile impugnare con appello o ricorso in cassazione; la parte non ha presentato ricorso nei termini. SOGGETTIVO OGGETTIVO È dato dalla identità tra la persona giudicata e quella che si vorrebbe sottoporre a procedimento penale.  possono essere sottoposte a procedimento penale persone diverse dall’imputato, anche se accusate di aver commesso quel medesimo fatto storico su cui si è formato il giudicato. È rappresentato dal medesimo fatto storico. Il divieto scatta: a) Fatto identico; b) Fatto medesimo. Ex art. 649 l’imputato prosciolto o condannato con sentenza irrevocabile non può essere di nuovo sottoposto a procedimento penale per il medesimo fatto se questo viene diversamente considerato per: - Titolo definizione giuridica del fatto; - Grado > o < gravità del reato; - Circostanze aggravanti o attenuanti. NB: La Giurisprudenza (sent. 200/16) ritiene che il medesimo fatto sussista solo se CONDOTTA-EVENTO- RAPPORTO DI CAUSALITA’ sono uguali. ≠ l’imputato potrà essere nuovamente sottoposto a processo. È necessario aver ben chiari i limiti del giudicato con riferimento al processo penale:  Il giudicato penale nei confronti della persona condannata= In caso di condanna irrevocabile, il giudicato comporta: immodificabilità dell’accertamento della responsabilità dell’imputato. ≠ se sopravvengono nuove prove tali da dimostrare che il condannato doveva essere prosciolto PROCESSO DI REVISIONE: 2 soluzioni: Di regola, il giudicato di condanna è immodificabile con riferimento alla pena formalmente irrogata.  tuttavia, durante la fase di esecuzione, la pena applicata in concreto può essere ≠ da quella irrogata in sentenza. Motivi di rilevanza costituzionale: La pena è modificata nelle sue modalità esecutive, perché il condannato è riconosciuto meritevole di misure alternative alla pena detentiva. Es: condannato ha compiuto progressi nel suo recupero sociale. Si accerta, dopo che la sentenza è diventata irrevocabile, che la pena da eseguite è illegale. Es: pena afflitta da vizi di legittimità.  Il giudicato penale in rapporto con altri processi penali= La sentenza penale non ha alcun effetto vincolante sugli altri processi. PROCESSO CONTRO ALTRI PROCESSO CONTRO MEDESIMO IMPUTATO Il giudice potrà: 1) accertare nuovamente il medesimo fatto storico; 2) ritenere che è stato commesso con diversa modalità o che non è esistito. NON VI E’L’EFFETTO PRECLUSIVO poiché manca l’elemento soggettivo del medesimo imputato. (fatto storico diverso) il giudice può valutare diversamente le prove già considerate nella sentenza irrevocabile sul fatto accertato.  NON VI E’L’EFFETTO PRECLUSIVO poiché si tratta di un fatto storico diverso, e quindi manca l’elemento oggettivo del medesimo fatto. Le prove, formate in un procedimento penale, potranno essere utilizzate nei confronti: i. di altri imputati per il medesimo fatto storico; ii. medesimo imputato per fatti storici diversi. NB: ciò deve avvenire sempre nel rispetto del PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO (art. 238).  L. 356/92 art.238bis: NB: occorre che vi siano riscontri derivanti da altri elementi di prova ex art. 192.3. Rigetto della richiesta.proscioglimento possibilità di utilizzare la sentenza irrevocabile (pronunciata anche da un giudice civile/amministrativo) come prova in un diverso procedimento penale.
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