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Guide e consigli
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schemi di diritto processuale penale Tonini., Dispense di Diritto Processuale Penale

schemi della parte settima del manuale Tonini. In particolare vengono trattati solo gli argomenti necessari al superamento dell'esame.

Tipologia: Dispense

2019/2020

In vendita dal 04/09/2020

MARIA_C_G
MARIA_C_G 🇮🇹

3.8

(10)

20 documenti

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Scarica schemi di diritto processuale penale Tonini. e più Dispense in PDF di Diritto Processuale Penale solo su Docsity! PARTE SETTIMA. CAPITOLO 1°. ESTRADIZIONE= Ex art. 698.1: non è consentita quando vi è ragione di ritenere che l’imputato o il condannato verrà sottoposto: - ad atti persecutori o discriminatori; - a pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, o comunque atti che violano i diritti fondamentali della persona. PRINCIPI: a) principio della doppia incriminalità (punibilità): l’estradizione non è ammessa se il fatto che forma oggetto della domanda di estradizione non è preveduto come reato dalla legge italiana e straniera. b) principio di specialità: lo Stato che ha ottenuto l’estradizione di un accusato o condannato non può procedere nei suoi confronti per fatti anteriori e diversi rispetto a quello per il quale l’estradizione è stata concessa. c) principio del ne bis in idem: chi è già stato giudicato in Italia non può essere estradato per essere nuovamente processato in un altro paese per lo stesso fatto. Il nostro ordinamento prevede 2 distinte discipline dell’estradizione:  PER L’ESTERO (PASSIVA) Limiti alla concessione:  sostanziali: l’estradizione è vietata= i. per i reati politici; ii. se vi è ragione di ritenere che la persona richiesta verrà sottoposta ad atti persecutori o discriminatori; iii. Se, per il fatto per il quale è domandata l’estradizione, è prevista la pena di morte dalla legge dello Stato richiedente.  formali: consistenti nella necessità di un’espressa domanda da parte dello Stato estero e nell’effettuazione dell’apposito procedimento di estradizione previsto dal codice. Ha carattere misto essendo composto da 3 FASI: 1. Amministrativa= invio della domanda di estradizione da parte dello Stato estero, con i relativi documenti, al ministro della Giustizia italiano, il quale può respingere la domanda o trasmetterla al procuratore generale presso la corte d’appello. 2. Giurisdizionale= il procuratore generale deve disporre la comparizione dell’estradando per provvedere: i. alla sua identificazione; ii. alla raccolta del suo eventuale consenso all’estradizione. L’estradando è assistito da un difensore di fiducia o uno di ufficio. Dopo aver provveduto ad ulteriori accertamenti, il procuratore generale presenta la requisitoria alla corte d’appello entro 3 mesi dalla ricezione della domanda di estradizione. Il presidente della corte d’appello fissa la data dell’udienza per la decisione, almeno 10 giorni prima a pena di nullità, e ne dispone comunicazione: i. al pubblico ministero: ii. all’estradando; iii. al suo difensore; iv. al rappresentante dello Stato richiedente. La corte decide in camera di consiglio, ma il pm e il difensore dell’estradando devono essere presenti. Consegna di una persona da parte di uno Stato (detto richiesto), nel cui territorio questa si trova, ad un altro Stato (detto richiedente) che ne abbia fatto domanda per sottoporre detta persona a giudizio o per dare esecuzione nei suoi confronti ad una sentenza di condanna o altro provvedimento restrittivo della libertà personale (artt. 697-720cpp). SENTENZA FAVOREVOLE SENTENZA CONTRARIA La corte d’appello emette sentenza favorevole nei seguenti casi: a) Se vi sono gravi indizi di colpevolezza o se vi è una sentenza irrevocabile di condanna che non contiene disposizioni contrarie ai principi fondamentali dell’ordinamento italiano; b) Se l’estradando sarà sottoposto a procedimento che garantisce il rispetto dei diritti fondamentali; c) Se non vi è motivo di ritenere che l’estradando sarà sottoposto ad atti persecutori o discriminatori o a pene o Malta o trattamenti crudeli disumani o degradanti o comunque atti che configurano violazione di uno dei diritti fondamentali della persona. Se la decisione è contraria all’estradizione, la corte revoca le eventuali misure cautelari. La sentenza sfavorevole ha un effetto preclusivo: lo stesso Stato estero non potrà presentare una nuova domanda di estradizione riguardante la medesima persona per lo stesso fatto. Contro la decisione della corte d’appello è possibile presentare ricorso in cassazione: in questo caso la cassazione decide anche per il merito. Legittimati ad impugnare la sentenza della corte d’appello sono: - l’estradando: - il suo difensore; - il procuratore generale; - il rappresentante dello Stato richiedente. Se la fase giurisdizionale si chiude con una sentenza favorevole all’estradizione si apre una fase successiva del procedimento. 3. Amministrativa= ex art. 708.4: il ministro della giustizia con valutazione discrezionale decide entro 45 giorni se concedere o meno l’estradizione. Se, la decisione del ministro è favorevole all’estradizione, questa deve essere comunicata senza indugio allo Stato richiedente, indicando il luogo e la data a partire dalla quale è possibile la consegna dell’estradando. Il Cpp dispone la completa equiparazione dell’estradando all’imputato. Tuttavia sono presenti delle differenze legate alla peculiarità dell’istituto dell’estradizione:  nei confronti dell’estradando sono applicabili quelle misure di tipo coercitivo previste dagli artt. 281 a 286;  nonché il sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato di cui agli artt. 321 ss cpp. La competenza a provvedere all’applicazione della misura cautelare appartiene alla corte d’appello. Il presidente della corte, entro 5gg dall’esecuzione della misura coercitiva, provvede all’audizione della persona che vi è sottoposta. Termine di durata art. 714.4: la persona sottoposta a misura cautelare deve essere rimessa in libertà qualora: a) sia trascorso un anno senza che la corte d’appello abbia pronunciato sentenza favorevole all’estradizione; b) Siano trascorsi un anno e sei mesi; c) qualora sia stato presentato ricorso in cassazione senza che si sia concluso l’intero procedimento davanti all’autorità giudiziaria; NB: i termini sono prorogabili. Ex art. 111 cost. contro la decisione della corte d’appello in merito all’applicazione della misura cautelare è ammesso ricorso in cassazione.  DALL’ESTERO (ATTIVA) Si ha quando l’Italia presenta richiesta di estradizione. Il codice contiene solo le norme che attengono alla domanda da rivolgersi all’autorità straniera, in quanto la restante parte del procedimento sarà disciplinata dall’ordinamento dello Stato a cui l’estradizione chiesta. Ruolo centrale è svolto dal ministro della giustizia, che presenta la domanda di estradizione al paese estero. Egli può agire:
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