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schemi di diritto processuale penale Tonini., Dispense di Diritto Processuale Penale

riassunto non sostitutivo del manuale relativo alla parte 1

Tipologia: Dispense

2019/2020

In vendita dal 04/09/2020

MARIA_C_G
MARIA_C_G 🇮🇹

3.8

(10)

20 documenti

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Scarica schemi di diritto processuale penale Tonini. e più Dispense in PDF di Diritto Processuale Penale solo su Docsity! PARTE PRIMA. Capitolo 1: i sistemi processuali. Diritto penale e diritto processuale penale.  il diritto processuale penale= complesso di norme di legge che disciplinano le attività dirette all’attuazione del diritto penale al caso concreto. ha una funzione strumentale  diritto penale sostanziale. 2 MODELLI IDEALI DI PROCESSO: SISTEMA INQUISITORIO SISTEMA ACCUSATORIO Principio di autorità: la verità è meglio accertata quanto più potere è dato al soggetto inquirente. è giudice- accusatore- difensore dell’imputato. CARATTERISTICHE: a) Iniziativa d’ufficio; b) Iniziativa probatoria d’ufficio; c) Segreto; d) Scrittura; e) Nessun limite all’ammissibilità delle prove; f) Presunzione di reità; g) Carcerazione preventiva; h) Molteplicità di impugnazioni. Principio dialettico: la verità si può meglio accertare quanto più le funzioni processuali sono ripartite tra soggetti che hanno interessi antagonisti. CARATTERISTICHE: a) Iniziativa di parte; b) Iniziativa probatoria di parte; c) Contraddittorio; d) Oralità; e) Limiti ammissibilità prove; f) Presunzione di innocenza; g) Limiti custodia cautelare; h) Limiti alle impugnazioni.  tuttavia, la maggior parte degli ordinamenti sono MISTI: (code d’instruction criminelle 1809). Combina le caratteristiche dei due modelli al fine di cumularne i vantaggi. CARATTERISTICHE: ISTRUTTORIA DIBATTIMENTO Carattere inquisitorio  inquisizione per:inquisizione inquisizione per:per: - L’istruzione iniziava dopo che il PM aveva fatto formale richiesta al giudice istruttore. - Terminava dopo che il PM aveva chiesto il proscioglimento o il rinvio a giudizio. - Il giudice non poteva rifiutarsi di compiere l’istruzione. - Era garantito all’imputato il controllo giurisdizionale sulla richiesta di rinvio a giudizio. Carattere accusatorio:  Domande ai testimoni rivolte dal giudice togato (presidente);  Gli atti compiuti prima del dibattimento potevano essere letti e su di essi la giuria popolare poteva fondare la sua decisione.  Istruttoria consisteva nell’assunzione della prova;  Il dibattimento in una critica e in un controllo sulla medesima . Capitolo 2: dalla costituzione al codice di procedura penale. LEGGE PENALE= definisce i “tipi di fatto” che costituiscono reato e le sanzioni previste per coloro che li commettono. LEGGE PROCESSUALE PENALE= regola il procedimento mediante il quale si accerta se è stato commesso un fatto di reato, se l’imputato ne è l’autore e, in caso positivo, quale pena debba essergli applicata. In lui si cumulano tutte le funzioni processuali.Al giudice 3° ed imparziale spetta di decidere sulla base delle prove prodotte da accusa/difensore. La costituzione del ’48 ha introdotto molte novità rispetto allo statuto Albertino, molti principi attinenti al processo penale. È espressione di vari ORIENTAMENTI: LIBERALE PERSONALISTICO SOLIDARISTICO Sono riconducibili:  Norme separazione poteri;  Norme separazione funzioni nel processo penale; sono riconducibili:  Norme diritti inviolabili della persona;  Presunzione di innocenza;  Art. 2-3 cost;  Norme che rimuovono ostacoli di carattere economico (art. 24.3- 24.4-112-102.3).  Con la legge-delega 81/87 il parlamento italiano ha precisato i criteri direttivi che il governo doveva seguire nell’elaborare il codice di procedura penale. il 24 ottobre 1989 entra in vigore il nuovo Cpp.  Il nuovo processo penale è fondato su 3 principi fondamentali: a) Separazione delle funzioni  svolge un ruolo di garanzia b) Netta ripartizione delle fasi processuali  il procedimento penale è articolato in: - Indagini preliminari : il PM svolge funzioni investigative, che consistono nella ricerca di elementi di prova e nella identificazione del colpevole.  NB: Il PM non ha il potere di assumere prove direttamente utilizzabili per la decisione finale. Se occorre assumere subito prove non rinviabili al dibattimento, il PM o l’indagato possono farne domanda al giudice. concluse le indagini, il PM deve scegliere entro un termine prefissato se chiedere: ARCHIVIAZIONE RINVIO A GIUDIZIO Se la notizia di reato è infondata. NB: tuttavia non può decidere di archiviare il caso di propria iniziativa, ma può farlo solo previa richiesta al giudice, il quale:  Accoglie Dispone l’archiviazione;  Rigetta Dispone la continuazione del processo in camera di consiglio, in cui svolge funzione di controllo, a seguito della quale potrà ex art 409 cpp: a) Se ritiene la notizia infondata, disporre l’archiviazione; b) Se ritiene necessarie ulteriori indagini, le indica al PM con il relativo termine perentorio; c) Se ritiene le prove sufficienti, ordina al PM di formulare il capo di imputazione e fissa la dara dell’udienza preliminare (cd. imputazione coatta). il PM è obbligato a:  depositare il fascicolo;  notificare all’indagato e al suo difensore un avviso di conclusione delle indagini. Mentre, se il PM non intende chiedere l’archiviazione, presenta richiesta di rinvio a giudizio e formula l’imputazione. Attuare i caratteri del sistema accusatorio. Adeguare le norme processuali alle convenzioni internazionali; Attuare i principi della costituzione; Impone che il giudice svolga solo tali compiti:  Dirigere assunzione prove;  Decidere senza svolgere ulteriori indagini. Stabilisce che il PM si limiti a ricercare le prove e non cumuli in sé il potere di assumerle. Se l’accoglie udienza di incidente probatorio: si discute mediante esame incrociato dei testimoni. Tale atto contiene la descrizione del reato addebitato e l’invito all’indagato ad esercitare determinati 1) Ragione storica : al momento della redazione del codice il Parlamento ha vincolato il Governo ad adeguarsi alle norme delle convenzioni internazionali ratificate dall’Italia e relative ai diritti della persona e al processo penale; 2) Il codice sancisce la prevalenza delle Convenzioni e del diritto internazionale generale sulle norme previste dal libro undicesimo (art. 696 c.p.p.). Nonostante ciò, a lungo si è discusso circa la collocazione delle fonti internazionali pattizie, disputa risolta da due sentenze costituzionali: 348-349 dalle quali è emerso che: a) Il diritto internazionale consuetudinario  l’art. 10.1 Cost. sancisce che: “l’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute” (cd. trasformatore permanente, poiché adatta automaticamente il diritto interno a quello internazionale consuetudinario). b) Le organizzazioni volte al mantenimento della pace e della giustizia tra gli stati  ad esse si applica l’art. 11 Cost. secondo cui: “l’Italia consente alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia tra le nazioni. Tale disposizione fa sì che, qualora una legge interna si ponga in conflitto con la convenzione, possa essere dichiarata incostituzionale. L’art. 11 Cost si applica anche al diritto comunitario, con l’effetto che le norme di quest’ultimo hanno efficacia obbligatoria nel nostro ordinamento. Potremmo asserire in maniera sintetica:  Se una fattispecie è regolata dal diritto dell’UE, il giudice deve distinguere tra : i. Norma europea dotata di efficacia diretta: il giudice deve disapplicare la norma interna contrastante, salvo i contro-limiti; ii. Norma europea priva di effetti diretti: il giudice deve sollevare il giudizio incidentale di costituzionalità per violazione degli artt. 11-117.1 Cost.  Se la fattispecie è regolata dalla sola norma italiana, il giudice non deve disapplicare la norma nazionale. c) Le norme internazionali pattizie comuni  al di là degli artt. 10-11 Cost., vale la regola secondo cui il rango delle norme introdotte nel nostro ordinamento è quello proprio della legge contenente l’ordine di esecuzione del Trattato stesso. Tuttavia, la l.cost. 131/03 ha introdotto alcune novità:  L’art. 117.1 Cost. impone al legislatore “il rispetto dei vincoli derivanti dagli obblighi internazionali”. Secondo la Corte Cost. da ciò deriva che le norme contenute nei trattati: i. Assumono la denominazione di “la giurisdizione si attua norme interposte”, con un rango inferiore alla Costituzione e superiore alla legge ordinaria; ii. Non sono automaticamente recepite nella Cost., infatti occorre che esse siano conformi ad essa sotto ogni profilo.  Tuttavia, il dovere del legislatore di rispettare i vincoli internazionali comporta varie conseguenze: 1) Il giudice italiano deve interpretare la legge nazionale in modo conforme alla norma internazionale nel limite massimo consentito dalla legge interna; 2) Se la legge nazionale contrasta con quella internazionale, il giudice non può disapplicare la legge interna, bensì deve investire della questione la Corte Cost., ex art. 117.1. d) La convenzione europea dei diritti dell’uomo  si tratta di una norma pattizia che assume una particolare rilevanza nel nostro ordinamento, poiché non si limita a stabilire obbligazioni tra gli Stati contraenti, ma si rende responsabile della costruzione di un vero e proprio “la giurisdizione si attua ordine pubblico europeo”, in cui gli obblighi hanno natura oggettiva e i diritti sono tutelati da una garanzia collettiva. NB: la protezione dei diritti umani all’interno di ciascuno stato non è riflessa, ma DIRETTA, visto che la CEDU, a differenza delle altre convenzioni, ex art. 1, riconosce formalmente la loro titolarità in capo alle singole persone e attribuisce ad esse la legittimazione attiva al ricorso alla Corte Europea dei diritti dell’uomo, previo esaurimento delle vie di ricorso interno. Inoltre, la Corte Europea ha competenza sulle questioni concernenti l’applicazione e l’interpretazione della Convenzione al fine di garantire un’interpretazione uniforme in tutti gli stati. Tale dato è importante al fine della ricostruzione del sistema delle fonti, così come attuato dalla Corte cost. con le cd. sentenze gemelle (348-349/07), con cui si precisa che la caratteristica peculiare della CEDU deriva proprio dall’istituzione di un organo giurisdizionale, ovvero la Corte europea, cui spetta il compito di interpretare le norme della Convenzione stessa. Ne consegue che, ex art 32.1 CEDU, tra gli obblighi internazionali assunti dall’Italia vi è quello di adeguare la propria legislazione alle norme del trattato, nel significato attribuito dalla Corte specificamente istituita per dare ad esse interpretazione ed applicazione. Da tutto ciò deriva il seguente quadro generale: - Il giudice deve interpretare la norma nazionale in modo conforme alla CEDU; - Se la norma interna è contrastante, deve investire della questione la Corte Cost., che ha 2 compiti: 1) La Consulta deve valutare la compatibilità della legge nazionale con la CEDU così come interpretata dalla Corte europea, e qualora sia in contrasto, deve essere dichiarata illegittima ex art. 117.1 cost. 2) La Consulta deve valutare se le norme CEDU, interpretate dalla Corte europea, siano compatibili con i valori espressi dalla Cost., e qualora risultino in contrasto, la Corte cost. provvede ad “la giurisdizione si attua espungerla dall’ordinamento giuridico italiano, considerando la norma pattizia non idonea a integrare il parametro di legittimità ai sensi dell’art. 117.1 cost.”. Circa i margini di interpretazione da parte del giudice italiano nei confronti dei principi espressi dalle sentenze CEDU, la Corte non aveva approfondito l’approccio da utilizzare, fino alla sentenza 49/2015 con cui la Consulta ha affermato che anche le sentenze della Corte EDU debbono essere assoggettate alla interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente conforme, se di tali decisioni non si è in grado di cogliere con immediatezza l’effettivo principio di diritto che il giudice di Strasburgo ha inteso affermare per risolvere il caso concreto. Solo quando si trovi in presenza di un “la giurisdizione si attua diritto consolidato” o “la giurisdizione si attua una sentenza pilota”1 il giudice italiano sarà vincolato a recepire la norma, adeguando il suo criterio di giudizio per superare eventuali contrasti con la normativa interna: - Utilizzando ogni strumento ermeneutico a sua disposizione; - Ricorrendo all’incidente di legittimità costituzionale. 1 Ovvero quella sentenza che accerta una situazione interna di carattere generale in contrasto con la Convenzione e che mette in evidenza un problema di carattere strutturale nell’ordinamento dello Stato convenuto. In tal caso, la Corte EDU non si limita ad individuare il problema, ma indica anche le misure idonee per risolverlo.
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