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Bicameralismo e Procedimenti Legislativi nel Parlamento Italiano, Appunti di Diritto Pubblico

Una dettagliata descrizione della struttura e del funzionamento del Parlamento Italiano, con un focus particolare sul bicameralismo e sui procedimenti legislativi. come la Costituzione italiana ha optato per una struttura bicamerale, le differenze tra la Camera dei Deputati e il Senato, il ruolo della seconda Camera nella decisione parlamentare e i requisiti per la validità delle sedute e delle deliberazioni. Inoltre, vengono descritti i ruoli del Parlamento in seduta comune, lo status di parlamentare e le funzioni legislative del Parlamento.

Tipologia: Appunti

2017/2018

Caricato il 22/06/2018

francescaa14
francescaa14 🇮🇹

4.2

(17)

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Scarica Bicameralismo e Procedimenti Legislativi nel Parlamento Italiano e più Appunti in PDF di Diritto Pubblico solo su Docsity! Il Parlamento • La struttura del Parlamento -I Parlamenti moderni possono avere una struttura bicamerale o monocamerale. -La Costituzione italiana ha optato per una struttura bicamerale, prevedendo l’articolazione del Parlamento in due Camere: la Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica. -Il bicameralismo caratterizza principalmente gli Stati federali e rinviene la sua ragion d’esistere nell’esigenza di avere una Camera in cui siano rappresentati gli Stati membri. -Negli ordinamenti non federali, il bicameralismo è giustificato in quanto la seconda Camera dovrebbe consentire di meglio ponderare le decisioni che il Parlamento assume. (in questi ordinamenti è presenti un bicameralismo imperfetto: le due Camere hanno una diversa composizione e hanno poteri diversi.) -La Costituzione italiana ha optato per un bicameralismo perfetto o paritario con due Camere dotate delle medesime funzioni, che si differenziano lievemente. -Le ragioni del bicameralismo paritario : a) evitare la situazione precedente che aveva portato al regime fascista b) creare una camera di «decantazione» delle decisioni -E’ previsto un aggancio del Senato al territorio regionale (il Senato è eletto a base regionale/ art.57) -Ciascuna Camera può deliberare la concessione o il ritiro della fiducia al Governo (art.94) mentre la formazione di una legge richiede che ciascuno dei due rami del Parlamento adotti una deliberazione avente ad oggetto il medesimo testo legislativo ( la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere/ art.70) -Ci sono alcune differenziazioni relative alla composizione dei due rami del Parlamento: Camera e Senato hanno una consistenza numerica differente Camera: 630 deputati; Senato: 315 senatori -Solo il Senato della Repubblica è previsto che il Presidente della Repubblica possa nominare cinque ‘senatori a vita’ (art.59) -Sono stabilite età diverse per essere eletti deputati e senatori (25 e 40 anni) ed età diverse per eleggere deputati e senatori (18 e 25 anni) -Le camere dureranno in carica per cinque anni (legislatura) Durata di ciascuna camera (legislatura): 5 anni (decorrenti dalla prima riunione e fino a scadenza naturale) salvo lo scioglimento anticipato (art.88 Cost.) • Proroga con legge solo in caso di guerra (art. 60) • Prorogatio (art. 61,2) proroga dei poteri dopo lo scioglimento delle Camere e fino all’elezione delle nuove Camere. -la conseguenza del bicameralismo perfetto è l’appesantimento del processo decisionale parlamentare, poiché prima che la legge si perfezioni è necessario che le due Camere approvino il medesimo testo e se una vi apporta qualche modifica dopo l’approvazione dell’altra, quest’ultima dovrà pronunciarsi una seconda volta processo decisionale lungo -Altri aspetti del funzionamento del Parlamento riguardano la validità delle sedute e le modalità del voto parlamentare -Per la validità della seduta: Costituzione richiede la maggioranza dei componenti, il numero legale (QUORUM STRUTTURALE) della seduta si raggiunge con la partecipazione alla stessa della metà più uno dei deputati e dei senatori -Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza dei presenti (QUORUM FUNZIONALE) -i regolamenti di Camera e Senato dettano disposizioni differenti circa il computo delle astensioni. Astenuto è colui che, al momento della votazione, non si esprime in modo né favorevole, né contrario MA si astiene. Alla Camera, gli astenuti sono computati ai fini del numero legale nelle votazioni in cui esso debba essere accertato MA sono considerati non presenti nel computo della maggioranza richiesta per l’adozione della deliberazione Al Senato chi si astiene si allontana fisicamente dall’aula o dalla commissione, così da raggiungere un risultato analogo a quello che si raggiunge alla Camera dei deputati. • Il parlamento in seduta comune -organo collegiale composto da tutti i parlamentari -presieduto dal Presidente della Camera dei deputati -svolgimento di alcune particolari funzioni -collegio imperfetto, non è padrone del proprio ordine del giorno riunito solo per specifiche funzioni elencate dalla Costituzione che consistono in compiti elettorali e nella funzione accusatoria: 1.Elezione del Presidente della Repubblica 2.Elezione di cinque giudici costituzionali 3.Elezione di un terzo dei componenti del Consiglio superiore della magistratura 4.Votazione dell’elenco dei cittadini dal quale si sorteggiano i membri aggregati 5.La messa in stato d’accusa del Presidente della Repubblica • Status di Parlamentare -Verifica dei poteri (art. 66) ciascuna Camera giudica i titoli di ammissione dei suoi componenti e le sopravvenute cause di ineleggibilità. - Immunità funzionali: insindacabilità (opinioni espresse e voti dati nell’esercizio delle funzioni art. 68) - inviolabilità (immunità dagli arresti e perquisizioni a partire dal 1993). -Indennità stabilità dalle Camere • La funzione legislativa del Parlamento. Il procedimento legislativo -Il procedimento è una serie coordinata di atti rivolti ad uno stesso risultato finale: il risultato è la legge formale. -Gli atti di cui si compone il procedimento legislativo sono: 1.Iniziativa legislativa 2.Deliberazione legislativa delle Camere 3.Promulgazione 1.Iniziativa legislativa -presentazione di un progetto di legge ad una Camera (disegni di legge se presentati dal Governo, proposte di lette negli altri casi) -iniziativa riservata ad alcuni soggetti indicati dalla Costituzione: *Governo (iniziativa governativa): l’unico che ha potere di iniziativa su tutte le materie *Iniziativa parlamentare: ogni deputato e ogni senatore può presentare progetti di legge alla Camera a cui appartiene, salvo per la materia in cui l’iniziativa è riservata al Governo *Iniziativa popolare: prevede che il progetto di legge possa essere proposto da parte di 50.000 elettori, raccolta delle firme che va effettuata entro sei mesi, non vi sono limiti all’iniziativa popolare *Iniziativa regionale: Consigli regionali hanno il potere di presentare progetti di legge alle Camere *Iniziativa del CNEL 2.Deliberazione legislativa delle Camere -l’approvazione della legge spetta a ciascuna Camera -Art. 72 vieta che un progetto di legge sia discusso direttamente dalle Camere, prima deve essere esaminato dalla commissione permanente competente. A) PROCEDIMENTO ORDINARIO
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