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Schemi di Procedura penale - Guida allo studio del processo penale - Tonini - , Schemi e mappe concettuali di Diritto Penale

Schemi sulla Guida allo studio del processo penale di Tonini

Tipologia: Schemi e mappe concettuali

2010/2011
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Caricato il 15/01/2011

panterazoppa
panterazoppa 🇮🇹

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Scarica Schemi di Procedura penale - Guida allo studio del processo penale - Tonini - e più Schemi e mappe concettuali in PDF di Diritto Penale solo su Docsity! PAOLO T O N I N I Guida allo studio del processo penale 2^ ed., Milano, 2002, ed. Giuffrè Appendice di aggiornamento 1° marzo 2004 www.giuffre.it/aggiornamentionline INDICE-SOMMARIO Le norme sopravvenute. Tavole sinottiche: 2.1.35. “Rimessione del processo - legge 7 novembre 2002 n. 248”. 2.1.36. “Questioni pregiudiziali”. 2.4.2. “Tipologia degli imputati dichiaranti”. 2.4.7. “La testimonianza indiretta”. 2.4.17. “Esame dell’indagato connesso o collegato, sottoposto ad archiviazione” 2.5.6. “Le intercettazioni: natura”. 3.1.8 “Registri delle notizie di reato”. 4.1.4. “Il patteggiamento: procedimento” 4.1.6. “Il patteggiamento tradizionale e allargato: requisiti” 4.4.1. “Il procedimento presso il tribunale per i minorenni” LE NORME SOPRAVVENUTE. Sulla Gazzetta uff. del 7 novembre 2002 n. 261 è stata pubblicata la legge 7 novembre 2002 n. 248, meglio conosciuta come “legge Cirami” dal nome del parlamentare proponente. Tale legge ha modificato la disciplina della rimessione del processo e, in particolare, ha introdotto nel codice di procedura penale la possibilità di ottenere lo spostamento della sede giudiziaria competente per territorio nell’ipotesi di “legittimo sospetto” di parzialità dell’intero ufficio giudicante. Riportiamo la tavola sinottica del procedimento di rimessione (2.1.35). La legge 12 giugno 2003 n. 134 «Modifiche al codice di procedura penale in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti» (in G.U. n. 136 del 14 giugno 2003) ha introdotto un nuovo tipo di patteggiamento che permette di concordare una pena detentiva da due anni e un giorno a cinque anni. Il nuovo istituto, che si suole denominare patteggiamento “allargato”, si distingue da quello “tradizionale” per requisiti ed effetti. In comune ai due istituti resta un nucleo di disposizioni, che peraltro ha subito qualche modifica. In particolare, il giudice può applicare anche la confisca facoltativa e la sentenza può essere oggetto di revisione. Inseriamo due schemi in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti (4.1.4 e 4.1.6). Con l’occasione, inseriamo il testo degli schemi 2.4.7, 2.5.6, 3.1.8 e 4.4.1, che sono stati modificati rispetto alla versione originaria, e tre nuovi schemi attinenti rispettivamente alle questioni pregiudiziali, alla tipologia degli imputati dichiaranti ed all’esame dell’imputato connesso o collegato sottoposto ad archiviazione (2.1.36, 2.4.2; 2.4.17). imputato nel proprio processo imputato concorrente 12.a (con processo pendente) imputato connesso 12.c o collegato 371.2.b (con processo pendente) imputato connesso 12 o collegato 371.2.b (co processo pendente) - non ha l’obbligo di presentarsi; può chiedere o consentire all’esame (208) - ha diritto al silenzio; ma ne è fatta menzione nel verbale (209.2) -ha l’obbligo di presentarsi (210.2) -è avvisato che ha facoltà di non rispondere (210.4) - non ha reso dichiarazioni sul fatto altrui (210.6). - ha l’obbligo di presentarsi (210.2) - è avvisato (64.3.c) che, se renderà dichiarazioni su fatti altrui, sarà testimone su tali fatti, salvo le incompatibilità ex 197. - ha reso dichiarazion altrui (197-bis.2). - ha l’obbligo di prese (198.1) - deve dire la verità su altrui già dichiarato. - non può essere ob deporre su fatti che c la propria respons ordine ai fatti pe procede (197-bis.4) è non punibile se dice il falso (384 c.p.) salvo calunnia e simulazione di reato è non punibile se dice il falso (384 c.p.) salvo calunnia e simulazione di reato punibile per falsa testi (372 c.p.) privilegio contro l’aut EsaEsame dell’imputato concorrente, connesso o collegato Esame dell’imputato 2.4.2. Tipologia degli imputati dichiaranti .c n imputato concorrente, connesso o collegato (con sentenza irrevocabile) i sul fatto ntarsi l fatto bligato a oncernono abilità in r cui si - ha l’obbligo di presentarsi (198.2) - obbligo di rispondere secondo verità su fatti altrui e propri. - non può essere obbligato a deporre sui fatti attinenti al proprio giudicato di condanna se aveva negato la sua responsabilità o non aveva reso alcuna dichiarazione (197-bis.4) monianza oincriminazione su ulteriori fatti di reato (198.2) me del testimone assistito Testimonianza indiretta non è individuata la fonte (195.7) la testimonianza indiretta non è utilizzabile è individuata la fonte una delle parti chiede la citazione del testimone “diretto” (195.1) il giudice non cita il testimone “diretto” (195.3) il giudice lo cita il testimone diretto si presenta l’esame risulta impossibile per morte, infermità o irreperibilità la testimonianza indiretta è utilizzabile (195.3) l’esame risulta impossibile per altri motivi la testimonianza indiretta è inutilizzabile nessuna parte chiede la citazione del testimone “diretto” il giudice può citare d’ufficio il teste diretto (195.2) 2.4.7 – La testimonianza indiretta 2.4.17. ESAME DE indagato È incompatib (197.A) È sempre come connesso (21LL’INDAGATO CONNESSO O COLLEGATO SOTTOPOSTO AD ARCHIVIAZIONE indagato sottoposto ad archiviazione (409) (12.a) concorrente ha reso dichiarazioni sul fatto altrui (previo avvertimento ex art. 64.3, c)? ile come testimone È sentito come imputato connesso (210.6); se rende dichiarazioni sul fatto altrui, diventa testimone assistito su tale fatto no: È incompatibile come testimone (197.b) (12.c; 371.2. b) indagato connesso o collegato È sentito come testimone assistito (197-bis.2); privilegio (197-bis.4) si: È compatibile come testimone sul fatto altrui (197.b) sentito imputato 0.1) 4.1.4. Il patteggiamento: procedimento La richiesta è presentata dall’imputato Il P.M. non consente: deve motivare Il giudice valuta la richiesta (444.2) Il procedimento prosegue Il PM consente Il giudice accoglie la richiesta e pronuncia immediatamente sentenza di applicazione della pena su richiesta (448) In ogni caso, il giudice, dopo la chiusura del dibattimento (C.cost rigetto della richiesta, pronuncia sentenza di applicazione della pe Il Il giud L’imputa prima dell’ Rigetta la richiesta Proscioglie ex art. 129 (44 L’altra parte, entro il medesim termine, consente (444.2) L’imputato o il P.M. possono chiedere l’applicazione della pena fino alla presentazione delle conclusioni nell’udienza preliminare (446.1) L’imputato non consente Pronuncia sentenza di applicazione della pena su richiesta (448) Il giudice accerta la mancanza del consenso del PM . 2001 n. 426) o nel giudizio di impugnazione, se ritiene ingiustificato il dissenso del P.M. o il na su richiesta dibattimento prosegue (C. cost. 2003 n. 100) ice rigetta Il PM non consente e motiva il dissenso to può “rinnovare” la richiesta apertura del dibattimento (448.1) 4.2) o La richiesta è presentata dal P.M. Il procedimento prosegue LIMITI DI APPLICAZI - Pena detentiva fino sola o congiunta a pen pecuniaria (444.1) - Il patteggiamento tr si applica a tutti i reat BENEFICI - La richiesta può es alla sospensione con * La sentenza non al pagamento procedimento (445. * La sentenza non c applicazione di pen misure di sicurezza, (445.1). - Il reato è estinto se commette reati della termine di 5 anni, se per delitto, o di 2 an patteggiamento per (445.2). PATTEGGIAMENTO T 4.1.6. Il patteggiameONE a 2 anni a adizionale i (444.1) DISCIPLINA - Il PM o l’imputato presenta la richiesta di applicazione della pena fino alla presentazione delle conclusioni nell’udienza preliminare (446.1). - L’altra parte entro il medesimo termine consente (444.2). * Il giudice valuta la richiesta e può rigettarla, prosciogliere ex 129 o accoglierla. * Il giudice può disporre la confisca facoltativa e obbligatoria (445.1). - Se vi è costituzione di parte civile il giudice non decide sulla domanda ma l’imputato è condannato alle spese sostenute dalla parte civile (444.2). - Non si fa menzione della sentenza nel certificato del casellario giudiziale richiesto dal privato (689.2 n.5). LIMITI DI APPLICAZIONE - Pena detentiva superiore a 2 anni e fino a 5 anni sola o congiunta a pena pecuniaria (444.1) - Il patteggiamento allargato non si applica (444.1-bis): 1) ai delitti di criminalità mafiosa e terrorismo (art. 51.3- bis e 3-quater). 2) ai delinquenti abituali, professionali, per tendenza, o in caso di recidiva reiterata (99.4 c.p.). sere subordinata dizionale (444.3). comporta condanna delle spese del 1). omporta e accessorie e salvo confisca l’imputato non stessa indole nel patteggiamento ni se contravvenzione RADIZIONALE NORMATIVA COMUNE PATTEGGIAMENTO ALLARGATO EFFETTI - Salve diverse disposizioni, la sentenza è «equiparata ad una pronuncia di condanna» (445.1-bis). - La sentenza non ha efficacia nei giudizi civili o amministrativi (anche se pronunciata dopo la chiusura del dibattimento) - Ha efficacia di giudicato nei giudizi disciplinari (445.1-bis e 653). - E’ ammessa la revisione della sentenza di applicazione della pena su richiesta (629). nto tradizionale e allargato: requisiti DIRITTO DI DIFENDERSI “NEGOZIANDO”. - In caso di dissenso del PM o di rigetto da parte del giudice, l’imputato può rinnovare la richiesta prima dell’apertura del dibattimento; il giudice, se ritiene fondata la richiesta, pronuncia immediatamente sentenza (448.1) (C.Cost. 2003 n. 100). - Il giudice, dopo la chiusura del dibattimento (C.Cost. 2001 n. 426) o nel giudizio di impugnazione, se ritiene ingiustificato il dissenso del P.M. o il rigetto della richiesta, pronuncia sentenza di applicazione della pena su richiesta (448.1). 4.4.1. Il procedimen Il PM presenta al GIP richieste che non comportano udienza preliminare Il PM svolge le indagini ed invia l’informazione di garanzia all’inda misure cautelari custodiali: permanenza in casa, collocamento in com Il PM chiede la archivia- zione (408); il GIP controlla ex art. 410 Il PM chiede la sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto (27 m); il giudice sente l’offeso, il minore ed i suoi genitori Il PM chiede il giudizio immediato al GIP Il GIP non accoglie la richiesta: prosegue la fase delle indagini Il GIP pronuncia sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto Il giudice pronuncia il decreto che dispone il giudizio (429) N Sentenza di luogo a proc che non presuppone accertament responsabili (C.cost. 200 195); es., assoluzione dichiarazion estinzione d reato per esi positivo dell prova L’imput chiede il immediato presso il tribunale per i minorenni Il PM chiede il rinvio a giudizio (405); il giudice dell’udienza preliminare fa dare avviso dell’udienza (31 m) gato, ai suoi genitori e alla persona offesa (7 m); può chiedere al GIP le seguenti unità o custodia in carcere L’imputato non chiede il giudizio immediato: si svolge l’udienza preliminare. Prima dell’inizio della discussione il giudice chiede all’imputato se questi consente alla definizione del processo in udienza preliminare (32.1 m) Occorre il consenso dell’imputato on occorre il consenso dell’imputato Sentenza di condanna a pena pecuniaria o a sanzione sostitutiva (32.2 m; C. cost. 2003 n. 208) non edere un o di tà 2 n. o e di el to a Giudizio abbreviato su richiesta dell’ imputato Sentenza di proscio- glimento per imma- turità (26 m) Se l’imputato propone opposizione si procede a dibattimento (32.3 m e C.cost. 1993 n. 77) Sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto o per concessione del perdono giudiziale (32.1 m; C. cost. 2002 n. 195) Dibattimento ato giudizio to
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