Docsity
Docsity

Prepara i tuoi esami
Prepara i tuoi esami

Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity


Ottieni i punti per scaricare
Ottieni i punti per scaricare

Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium


Guide e consigli
Guide e consigli

SCHEMI DI PROCEDURA PENALE trento, Schemi e mappe concettuali di Diritto Processuale Penale

schemi appunti di procedura penale

Tipologia: Schemi e mappe concettuali

2013/2014
In offerta
30 Punti
Discount

Offerta a tempo limitato


Caricato il 17/11/2014

turbo88_m
turbo88_m 🇮🇹

5

(1)

8 documenti

1 / 27

Toggle sidebar
Discount

In offerta

Spesso scaricati insieme


Documenti correlati


Anteprima parziale del testo

Scarica SCHEMI DI PROCEDURA PENALE trento e più Schemi e mappe concettuali in PDF di Diritto Processuale Penale solo su Docsity! SCHEMI DI PROCEDURA PENALE IL GIUDICE Principi----- a) INDIPENDENZA: Art. 104 Cost__ dal potere legislativo- politico dal potere esecutivo NO GERARCHIE dal potere giudiziario = Capacità del Giudice art 33 b) IMPARZIALITA': Art. 104 Cost __terzietà del giudice super partes INCOMPATIBILITA' art. 34 c.p.p. c) NATURALITA' : Art. 25 Cost_____ locus commissi delicti = Competenza Funzionale Materia e per Connessione Per Territorio d) PRECOSTITUZIONE: Art.25 Cost._ Ante factum = GIURISDIZIONE INCOMPATIBILITA': 1) Art.34 c.p.p. == per atti compiuti dal Giudice == 1a) se ha pronunciato o concorso a pronunciare una sentenza in un grado del procedimento non può esercitare la funzione di giudice negli altri gradi ( né di rinvio o per revisione) == 1b) se ha emesso provvedimenti in un procedimento non può essere giudice in procedimenti successivi == 1c) se viene a mancare il requisito della terzietà 2) Art. 35 c.p.p. == se vi sono rapporti di parentela, coniugio , affinità 3) Art. 36 c.p.p. == se vi è qualunque rapporto con l'oggetto del contenzioso o con le parti private processuali 4) Art. 36 c.p.p. == a causa delle condizioni ambientali turbamento della incolumità pubblica RIMEDI F 0 B 7 ASTENSIONE: Il giudice ha l'obbligo di astenersi nei casi indicati dall'art.36 c.p.p. con presentazione della dichiarazione di astensione dinanzi al presidente della corte o del tribunale che decide con decreto senza formalità di procedura. F 0 B 7 RICUSAZIONE: Il giudice può essere ricusato dalle parti se non dichiara di astenersi nei casi previsti dall'art. 36 c.p.p. oppure se nell'esercizio delle sue funzioni e prima che sia pronunciata sentenza manifesti indebitamente il proprio convincimento Procedura della ricusazione da art.38 ad art. 44 c.p.p F 0 B 7 RIMESSIONE: Rimettere il processo dinanzi ad altro giudice per casi di sicurezza, incolumità pubblica e libertà di decisione == in base alle condizioni ambientali. (artt.45 - 49) GIURISDIZIONE == Potere del giudice COMPETENZA == Misura della giurisdizione Funzionale Materiale Territoriale Per connessione F 0 B 7 Per problemi di costituzionalità . PUBBLICO MINISTERO Personalità amministrativa: no jus decidere Struttura gerarchica, ma non in udienza = in udienza il p.m. ha piena autonomia Soggetto processuale: Parte pubblica = investigazione ed azione penale Capacità del pubblico ministero == ordinamento giudiziario 12/1941 Giurisdizione e competenza: art.51 III comma c.p.p. : criterio materiale criterio funzionale presso giudice criterio territoriale competente Avocazione e Delegazione = Sostituzione: per astensione ex art. 36 a b d e Per grave impedimento personale o opportunità legali. POLIZIA GIUDIZIARIA L'organo della polizia giudiziaria è considerato ausiliario del p.m.. == funzioni: ha funzioni autonome e funzioni complementari a quelle del p.m.; SCOPO PROMOVIMENTO dell'AZIONE PENALE Ruolo della polizia giudiziaria == Insieme al p.m. prendono e ricevono notizie di reato Art. 330 == Acquisizione delle notizie di reato Insieme al p.m. svolgono le indagini necessarie per l'esercizio dell'azione penale == art. 326 Finalità delle indagini Prelimin ari; COMPITI a carattere generali Coadiutorio : a) assistere agli atti del p.m. e curarne la Documentazione; b) eseguire le notificazioni; Art. 55 == compiti tipici della polizia giudiziaria: F 0 B 7 prendere notizia dei reati; F 0 B 7 impedire l'ulteriore persecuzione di tali reati; F 0 B 7 ricercare gli autori del reato; F 0 B 7 compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova; F 0 B 7 raccogliere tant'altro che possa servire per l'applicazione della legge penale. L'IMPUTATO == è il soggetto fondamentale, veramente caratterizzante del processo penale sentenza e cosa giudicata non possono mai prescindere dalla figura dell'imputato. == parte naturale del processo. Definizione di imputato == 3 concetti unitari = imputato = esercizio azione penale = formulazione dell'i mputazione; Qualità di imputato = assunzione: momento in cui il p.m. dà inizio all'azione penale procedendo alla formulazione di un addebito nei confronti dell'imputato per provocare l'intervento dell'organo giurisdizionale art. 60 = presupposti di assunzione della qualità di imputato: a) individuazione b) identificazione enucleazione della persona a cui viene attribuito riconoscimento attraverso le c.d. generalità il reato che l'imputato è tenuto a dichiarare fin dal primo atto in cui è presente.( Art. 66) c) legittimazione del soggetto idoneità ad essere parte del processo == per tutti; ECCEZIONI == stato di immunità: assoluta relativa Capacità processuale dell'imputato == equiparata alla legittimazione del soggetto, ma eccezione = infermità art.70. Cessazione della qualità di imputato: 1. l'indagato, tranne alcune eccezioni, non è considerato imputato 2. in caso di riassunzione del processo tramite reviviscenza: per il prosciolto per il condannato revoca della sentenza di non luogo a domanda di revisione procedere; per il caso 1) == indagato non imputato, ma == caso di favor rei = finzione giuridica ( art.61) Presunzione di non colpevolezza == art. 27 Cost. II comma. == effetti: F 0 B 7 Regole di trattamento dell'imputato: == Imputato = altra persona: misure di sicurezza te ed eccezionali F 0 B 7 Regole per la valutazione di prove e per l'accertamento giudiziale == È l'accusatore a dovere dimostrare la colpevolezza dell'imputato == onere della prova. PARTE CIVILE Presupposti della parte civile: a) vi deve essere un danno diretto ed immediato b) deve essere lesivo di un diritto soggettivo Definizione == è parte eventuale del processo == richiesta di una sanzione: a) restituzione b) risarcimento del danno morale o patrimoniale Principio di unità del potere giurisdizionale: 2 vantaggi == 1) economia giudiziale; 2) no conflitti fra giudicati. MA: F 0 B 7 Non esclude la proposizione del giudizio civile autonomamente da quello penale; F 0 B 7 Per celerità del processo il giudice penale può non accettare l'azione civile ne suo processo. Costituzione della parte civile ( art. 76 I comma): Principio di immanenza Capacità processuale == del processo civile == tutti i soggetti che hanno libero esercizio dei diritti ( interpretazione a contrario dell'art. 77) Richiesta di esclusione della parte civile F 0 B 7 Può essere fatta da: p.m.; imputato; responsabile civile F 0 B 7 Deve essere motivata, pena accettazione della parte civile da parte del giudice Motivazioni possibili: 1. titolarità del soggetto 2. capacità di agire del soggetto 3. inosservanza di formalità e termini F 0 B 7 richiesta d'ufficio, finchè non è dichiarato aperto il dibattimento F 0 B 7 revoca della parte civile con dichiarazione : a) espressa b) tacita: quando ripropone la stessa azione ad un giudice civile competente; omette di presentare nelle conclusioni il petitum PARTI EVENTUALI F 0 B 7 Responsabile civile == art.83; Nasce da una responsabilità per fatto altrui = rapporto fra il terzo ed un comportamento illecito dell'autore del reato; E' individuabile in base a disposizioni di natura civilistica che prevedono la ipotesi di responsabilità altrui . Quando la decisione giudiziale investe la sfera giuridica di un soggetto diverso dal responsabile diretto del comportamento punibile in forza di un rapporto che lega l'uno all'altro, allora si è di fronte al civilmente obbligato per la pena pecuniaria. esercenti una professione x la quale è richiesta una specifica abilitazione dello St. c2. di ogni violazione p.m. informa l'organo titolare del potere disciplinare F 0 B 7 art.329 c.p.p.:obbligo del segreto: c1.atti di indagine di p.m. e p.g. coperti dal segreto fino a che imputato non ne possa avere conoscenza e cmq non oltre chiusura delle i.p. c2.se necessario per la prosecuzione delle i. p.m. può consentire con decreto motivato alla pubblicaz. c3.anche quando gli atti non + coperti dal segreto p.m. in caso di necessità x la prosecuzione delle i. può disporre con decreto motivato: a)segreto quando imputato lo consente o conoscenza dell'atto può ostacolare i. riguardanti altre persone b)divieto di pubblicare atti o notizie relative a determinate operazioni ATTI DEL PROCEDIMENTO DAL PUNTO DI VISTA SOGGETTIVO LEGITTIMAZIONE: idoneità di un soggetto a porsi come titolare di un atto PROVVEDIMENTO: appartiene alla categoria degli atti e si caratterizza per essere compiuto da un organo dello Stato nell'esercizio di un potere F 0 B 7 art.125 c.p.p.:forme dei provvedimenti del giudice: c1. sentenza,ordinanza,decreto; la lex stabilisce quando il provvedimento assume queste forme c2.sent. pronunciata in nome del popolo italiano: - decisione del giudice che esaurisce il rapporto processuale o un grado o una fase di esso - SENT. di MERITO:risolvono le questioni relative all'esistenza o meno della pretesa punitiva ( sent. di condanna o assoluzione ) - SENT.PROCESSUALI:concludono il procedimento o una fase di esso senza affrontare le questioni relative alla pretesa punitiva ma risolvendo una questione di carattere processuale ( sent. di annullamento; quelle adottate in difetto di una condizione di procedibilità; quelle che pronunciano in tema di competenze ) - SENT.di CONDANNA - SENT.di PROSCIOGLIMENTO - SENT.DICHIARATIVE:si limitano a verificare l'esistenza di una certa situazione giuridica ( sent. di annullamento della Corte di Cassazione; sent. che dichiarano l'incompetenza) - SENT.COSTITUTIVE:contrassegnano quelle situazioni in cui gli effetti giuridici che derivano dalla sent. trovano nella stessa il loro titolo ( sent. che concede la riabilitazione ) 1. motivata a pena di nullità ( art.111.1 Cost.) 2. impugnabile ( con motivazione ) c2.ordinanza:interferisce nel rapporto processuale come un momento dello svolgimento di esso - motivata a pena di nullità - impugnabile solo se provvedimento in tema di libertà personale - revocabile decreto:esprime un comando, un ordine, un atto di autorità del giudice ed ha di regola carattere amministrativo - può essere emesso anche dal p.m. - motivato a pena di nullità solo nei casi espressamente previsti dalla lex - impugnabile solo se provvedimento in tema di libertà personale c4.il giudice delibera in camera di consiglio, senza ausiliario, deliberazione è segreta c5.provvedimenti collegiali. c6.altri provvedimenti sono adottati senza l'osservanza di particolari formalità e se non stabilito diversamente anche oralmente. - art.127 c.p.p.:procedimento in camera di consiglio: c1.il G. o presidente del collegio fissa la data e ne dà avviso alle parti,comunicato o notificato almeno 10 gg. prima della data c2.fino a 5 gg. prima si può presentare memorie c3.p.m.,dif. e altri destinatari dell'avviso sentiti se compaiono;se interessato è detenuto o internato in un luogo fuori dalla circoscrizione del G.e ne fa richiesta deve essere sentito prima del g. dell'udienza dal magistrato di sorv. c4.u. rinviata se sussiste legittimo impedimento dell'imputato o condannato che chiesto di essere sentito xsonalmente e no detenuto o internato in luogo diverso da quello dove ha sede il G. c5.disp.c1,3,4 a pena di nullità c6.u. senza presenza di pubblico c7.ordinanza comunicata o notificata senza ritardo ai sogg. che ricorso per cassazione c8.ricorso non sospende esecuzione dell'ordinanza a - che G. che emessa non disponga diversamente con decreto motivato c9.inammissibilità atto introduttivo del proc.dichiarata dal G. con ordinanza anche senza formalità di procedura salvo che altrimenti stabilito c10.verbale in forma riassuntiva o integrale - art.128 c.p.p.:deposito dei provvedimenti del G. - art.129 c.p.p.:obbligo della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità: c1.in ogni st.e gr.del processo il G. che riconosce: F 0 B 7 fatto non sussiste F 0 B 7 imputato non lo ha commesso F 0 B 7 fatto non costituisce reato F 0 B 7 fatto non è previsto dalla lex come reato F 0 B 7 reato è estinto F 0 B 7 manca una condizione di procedibilità lo dichiara d'ufficio con sentenza c2.quando ricorre una causa di estinzione del reato ma dagli atti risulta evidente che F 0 B 7 fatto non sussiste F 0 B 7 imputato non lo ha commesso F 0 B 7 fatto non costituisce reato F 0 B 7 fatto non è previsto dalla lex come reato il G.pronumncia sentenza di assoluzione o di non luogo a procedere - art.130 c.p.p.:correzione di errori materiali: c1.correzione di sent., ordinanze, decreti inficiati da errori od omissioni che no nullità e la cui eliminazione no modificazione essenziale dell'atto è disposta anche d'ufficio dal G. che emesso il provv.; se questo è impugnato e impugnazione no inammissibile la correzione è disposta dal G. competente a conoscere dell'impugnazione c2.il G.provvede in camera di consiglio - art.131 c.p.p.:poteri coercitivi del G. - art.132 c.p.p.:accompagnamento coattivo dell'imputato - art.133 c.p.p.:accompagnamento coattivo di altre persone GLI ATTI DEL P.M. - decreto - invito a presentarsi( artt.375-377) ATTO PERFETTO:quello che riproduce esattamente lo schema predisposto in astratto dal legislatore- F 0E 0 VALIDO ed EFFICACE Il sistema non decreta l'invalidità e l'inefficacia di ogni atto difforme dal modello predisposto in astratto- F 0E 0 esigenze di ec.processuale impongono al legisl. di non mettere tutte le imperfezioni formali sullo stesso piano e di specificare quali forme ritiene irrinunciabili- F 0 E 0 funzione del PRINCIPIO di TASSATIVITA' dei VIZI INVALIDANTI l'ATTO PROCESSUALE - art.177 c.p.p.:tassatività Vizio formale: a) INVALIDITA' b) IRREGOLARITA':non incide sull'efficacia dell'atto però è fonte di sanzioni disciplinari a carico dell'autore PRINCIPIO DI CONSERVAZIONE degli atti imperfetti: come non ogni atto imperfetto è invalido così non ogni atto invalido è inefficace- F 0E 0 tendenza dell'ordinamento a ricollegare in via precaria agli atti invalidi gli stessi effetti dell'atto valido ; perché cessi tale stato di precarietà bisognerà aspettare l'arrivo o della dichiarazione di invalidità o della sanatoria, quindi di un fatto successivo al compimento dell'atto che: a)comporterà l'eliminazione ex tunc degli effetti precari b)normalizzazione di questi effetti NULLITA': a) rifiuto del detto " quod nullum est nullum producit effectum"- F 0E 0 gli atti nulli non hanno una fine prestabilita ( declaratoria di annullamento) ma possono vivere una diversa vicenda processuale: tutte le nullità sono sanabili, conoscono cioè dei fatti che, accompagnandosi all'atto imperfetto, ne surrogano l'elemento viziato e consentono ad esso di raggiungere la stessa rilevanza dell'atto perfetto b) per la specificazione del principio di tassatività delle cause che producono questo vizio: ragioni di ec.processuale non consentono di equiparare quanto alle conseguenze tutte le imperfezioni dell'atto solo alcune di esse ben determinate produrranno il vizio in esame - NULLITA' "SPECIALI":tecnica di comminare in via specifica singole ipotesi di nullità - NULLITA' "di ORDINE GENERALE":un vizio ricava la sua legittimazione a porsi come causa di nullità da una norma-madre che, una volta per tutte, colpisca l'inosservanza delle prescrizioni dettate per gli atti riferibili a determinate categorie--> art.178 c.p.p.:per premunirsi contro il rischio di lasciare senza tutela situazioni processuali rilevanti, solo perché era stata omessa una specifica previsione di nullità per garantirne il rispetto F 0 B 7 art.178 c.p.p.:nullità di ordine generale: 2 funzioni 1. recuperare una nullità riguardante violazioni di norme ad esso riferibili 2. spartiacque tra le nullità relative e gli altri 2 tipi di nullità:solo le nullità in esso riconducibili possono assurgere alla dignità di nullità assoluta o relativamente assoluta; tutte le altre = relative F 0 B 7 art.179 c.p.p.:nullità assolute ( c1.generali-assolute; c2.speciali-assolute ) F 0 B 7 art.180 c.p.p.:regime delle altre nullità di ordine generale: indica in negativo le nullità relativamente assolute = tutte le nullità generali non dichiarate assolute dall'art.179 F 0 B 7 art.181 c.p.p.:nullità relative F 0 B 7 art.182:deducibilità delle nullità F 0 B 7 art.183 c.p.p.:sanatoria generale delle nullità F 0 B 7 art.184 c.p.p.:sanatorie delle nullità delle citazioni, degli avvisi e delle notificazioni F 0 B 7 art.185 c.p.p.:effetti della dichiarazione di nullità:la rinnovazione non necessaria se gli elementi che doveva fornire l'atto nullo siano stati acquisiti altrove e se l'evolversi del processo abbia dimostrato l'inutilità dell'atto stesso; impossibile quando non esistano + gli elementi indispensabili per la sua ripetizione; dipendenza- F 0E 0 in rapporto a quegli atti necessari del proc.l'uno dei quali è condizione del valido compimento dell'altro INESISTENZA:scaturisce dal contemporaneo operare del princ.di tassatività e del princ.della generale sanabilità delle nullità- F 0E 0 l'operare del 1° rende palese che iniquo e inconcepibile lasciare senza tutela imperfezioni dell'atto + gravi di quelle x le quali è prevista la nullità assoluta; l'operare del 2°rende palese che è una forzatura e un'ingiustizia estendere il regime di sanatoria delle nullità assolute agli atti viziati in maniera + grave insanabile e rilevabile in qulasiasi momento casi di inesistenza della sentenza: F 0 B 7 atto compiuto "a non judice"o mancante del requisito minimo della coscienza e volontà F 0 B 7 pronunciata contro soggetti penalmente incapaci perché esenti dalla giurisdizione F 0 B 7 atto che sia frutto di una volontà fisicamente coartata o compiuto in situazioni di forza maggiore o in uno stato di piena incoscienza = atto che non è riferibile al suo autore apparente INAMMISSIBILITA':colpisce gli atti compiuti nonostante la decadenza decretandone l'invalidità; altre cause di inammissibilità: F 0 B 7 mancato rispetto di un requisito di forma dell'atto F 0 B 7 mancanza di contestualità dell'atto con altro atto F 0 B 7 mancato adempimento successivo al compimento di un atto F 0 B 7 comportamento tenuto ss.al compimento di un atto - F 0E 0 costante riferimento delle cause agli atti di parte = domande mancanza di omogeneità fra le stesse cause = accertare se possa incidere, negandolo, sul princ.di tassatività- F 0E 0in realtà vige anche per questa rilevablie d'ufficio fino al formarsi del giudicato; in alcuni casi però il sistema anticipa ad una fase anteriore al giudicato il limite temporale per la rilevazione del vizio. PROVE Prove == strumenti impiegati per verificare un THEMA == fatti che si riferiscono all'imputazione Art. 187 == a) fatti d'imputazione b) punibilità c) determinazione della pena d) fatti da cui dipende l'applicazione di norma processuali Verifica del thema probandi == immediata = elaborazione della prova diretta = quando il fatto rappresentativo coincide con il fatto da rappresentare == non immediata = altri fatti = circostanze indizianti elaborazione della prova indiretta Mezzi di prova atipici Art.189 == può essere assunta dal giudice se: F 0 B 7 È idonea all'accertamento dei fatti F 0 B 7 Non pregiudica la libertà morale della persona F 0 B 7 Sente le parti sulla modalità di assunzione Decisività della prova == introdurre fatti idonei: F 0 B 7 Colmare le lacune della rappresentazione F 0 B 7 Vincolare la decisione del giudice F 0 B 7 È posto ex ante Art.422 = Udienza Preliminare ( Ud.Pr.) non luogo a procedere = omettere le prove a discarico di rinvio = ammettere le prove del p.m. Controprova = principio di Par Condicio fra le parti Garantire una controdeduzione della prova = Proporre prove a carico e a discarico Dovere del giudice di ammettere le controprove: Controprova ( Dottrina): negare la circostanza dedotta dalla controparte DISTRUTTIVA Dimostrare l'esistenza di una circostanza che risulti incompatibile con l'assunto delle controparti Diritto alla prova: F 0 B 7 Diritto all'ammissione del mezzo di prova = art. 190 Indizi art. 192 II c. = l'esistenza di un fatto non può essere desunta da indizi tranne che sia: F 0 B 7 grave F 0 B 7 precisa solo così costituisce prova F 0 B 7 concordante Prova complessa = abbinamento di più temi in funzione di verifiche differenti Libero convincimento del giudice = ambito circoscritto = si deve basare sul dato probatorio Motivazione Il libero convincimento del giudice non trova spazio: F 0 B 7 se la prova è stata acquisita violando la libertà morale della persona F 0 B 7 se la prova è stata acquisita nonostante i divieti di legge F 0 B 7 se la prova è stata acquisita senza l'osservanza delle specifiche modalità previste per la sua formazione Motivazione = artt. 546 I c. lett. e. 544 Caratteri: F 0 B 7 sull'uso del mezzo di prova F 0 B 7 con riferimento alle cadenze con il procedimento probatorio F 0 B 7 sulla valutazione del risultato probatorio I MEZZI DI PROVA A) TESTIMONIANZA = narrazione di un fatto appartenente di chi è informato dell'avvenimento F 0 B 7 2 elementi fatto da rappresentare credibilità del teste prova complessa F 0 B 7 la testimonianza deve essere acquisita in presenza delle parti in contraddittorio = cross examination F 0 B 7 oggetto della testimonianza ( art.194) = sui fatti oggetto di prova sulla credibilità del teste = art.187 esame del testimone + capacità del testimone art. 196; art.120; art.197 F 0 B 7 testimonianza indiretta = il teste si riferisce per conoscenza dei fatti ad altrui persone su richiesta di parte è presupposto per acquisire una prova diretta art.195 = il giudice dispone che l'altrui persona sia chiamata a deporre il giudice può disporre ( d'ufficio) l'esame dell'altrui persona che depone F 0 B 7 obblighi del teste = art.198 a) di deporre, salvo divieti oggettivi o soggettivi ex lege b) rispondere secondo verità alle domande rivolte a) divieti: F 0 B 7 garanzie contro l'auto incriminazione F 0 B 7 incompatibilità con l'ufficio del testimone F 0 B 7 ascrivibilità del fatto oggetto della testimonianza con la sfera del segreto di ufficio o di stato esenzioni: F 0 B 7 testimonianza dei prossimi congiunti F 0 B 7 testimonianza dei soggetti vincolati dal segreto professionale F 0 B 7 testimonianza degli informatori di p.g. e dei serv. di sicurezza b) Art. 198: F 0 B 7 Il teste non può rendere dichiarazioni : (a) Contraddittorie (b) Incomplete con le prove già acquisite (c) contrastanti F 0 B 7 non può rifiutarsi di deporre tranne nei casi stabiliti dalla legge Controllo del giudice = duplice controllo F 0 B 7 se il teste si rifiuta di deporre, il giudice dovrà disporre l'immediata trasmissione degli atti al p.m. perché si proceda ex lege = art.366 II c. F 0 B 7 se il teste dispone il falso, il giudice potrà disporre la trasmissione degli atti solo dopo la definizione della fase processuale in cui il testimone ha prestato ufficio ex art. 372 B)ESAME DELLE PARTI = art. 208 = possono essere esaminati se lo richiedono o vi consentono: F 0 B 7 l'imputato F 0 B 7 la parte civile ( se non testimone) F 0 B 7 il responsabile civile F 0 B 7 la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria F 0 B 7 si applicano le norme sulla testimonianza per il procedimento F 0 B 7 vale per il dibattimento F 0 B 7 obblighi: a) doverosità della deposizione b) oggetto e limiti = disciplina sulla testimonianza c) il rifiuto della risposta = vale come argomento di prova per il giudice F 0 B 7 esame della persona imputata di un reato collegato o di un procedimento connesso = art.210 norme dell'esame + prescrizione per la verifica di veridicità della dichiarazione dell'esaminato C) CONFRONTO F 0 B 7 Presupposto = dichiarazioni già esistenti F 0 B 7 Ha luogo nei casi di disaccordo fra 2 o + parti su fatti e circostanze importanti F 0 B 7 Vale nel ed è nel contraddittorio Incidente probatorio Dibattimento D) RICOGNIZIONE F 0 B 7 Personale = art.213 I c. = 2 fasi I. Descrizione della persona davanti al giudice II. Riconoscimento della persona davanti al giudice F 0 B 7 Di cose = art.215 = riconoscimento del corpo del reato e delle altre cose pertinenti ad esso F 0 B 7 Altre forme di ricognizione = art.216 E) ESPERIMENTO GIUDIZIALE = art. 218 = Riproduzione della situazione riguardante il fatto È disposta con ordinanza Presupposto = quando occorre accertare se un fatto sia o possa essere avvenuto in un determinato modo F) PERIZIA = particolare tema di prova per la cui verifica si rende necessario la conoscenza di specifiche cognizioni di natura tecnica, scientifica ed artistica. = artt.220 e ss. F 0 B 7 Non sono ammesse perizie riguardanti: a) Abitualità o professionalità del reato b) Tendenza a delinquere c) Carattere e personalità dell'imputato d) Qualità psichiche indipendenti da cause patologiche F 0 B 7 Il giudice può avvalersi di un perito e di consulente tecnico a) Il perito ha l'obbligo di prestare il suo ufficio, salvo motivi ex lege b) Art.222 = casi di incapacità o incompatibilità del perito c) Art.223 = casi di astensione e ricusazione del perito d) Art.225 = terminato il compito del perito il giudice e le parti possono nominare i loro consulenti tecnici e) Art.227 = conclusione dell'incarico del perito = relazione peritale G) PROVA DOCUMENTALE F 0 B 7 Art.234 = Acquisizione di atti o documenti scritti che rappresentano fatti. Tranne quelli riguardanti voci correnti nel pubblico sui fatti del processo oppure sulla moralità delle parti (.) F 0 B 7 Tipologia di documenti: a) Documenti costituenti corpo del reato b) Documento relativo al giudizio sulla personalità c) Documenti dell'imputato d) Verbali di prove di altri procedimenti e sentenze irrevocabili inerenti al procedimento F 0 B 7 Non possono essere acquisiti né utilizzati i documenti anonimi, salvo che siano corpo del reato o provengano dall'imputato RICERCA DEI MEZZI DI PROVA F 0 B 7 Tipici: a) Ispezioni = l'autorità giudiziaria percepisce direttamente elementi utili per la ricostruzione del fatto = decreto motivato F 0 B 7 Art. 244 = rilievi e operazioni tecniche + specifiche nel caso in cui tracce o effetti materiali siano scomparsi = problema di coordinamento con accertamenti del p.m. ( art.359) MA = ispezione = osservazione fatti e dati in modo obiettivo Accertamenti = osservazione fatti + elaborazione dei dati F 0 B 7 Oggetto = F 0 B 7 Persone ex art.245 F 0 B 7 Cose e luoghi ex art.246 b) Perquisizioni = art.247 Solo in 3 casi: F 0 B 7 Occultamento sulla propria persona del corpo del reato o cose pertinenti F 0 B 7 Occultamento in un luogo particolare del corpo del reato o cose pertinenti libertà personale = è bandita ogni situazione che realizzi un'anticipazione della pena. LE MISURE CAUTELARI PERSONALI F 0 B 7 Si parla di limitazioni alla " libertà della persona" = la regolametazione riguarda tutte le misure restrittive e non solo quelle che si riferiscono alla libertà dell'individuo intesa come " libertà fisica di movimento" F 0 B 7 art.272 c.p.p.:limitazioni alla libertà della persona: PRINCIPIO DI LEGALITA': - il potere d'imporre restrizioni ha fondamento solo nella lex - per finalità di ordine cautelare F 0 B 7 art.279 c.p.p.:G.competente: G.che procede; p.m.-> solo potere richiesta F 0 B 7 FUMUS COMMISSI DELICTI:art.273 c.p.p.:condizioni generali di applicabilità delle misure: 1. gravi indizi di colpevolezza -> è lasciata alla discrezionalità del G. la definizione del concreto livello di consistenza al quale devono pervenire gli elementi di prova per poter fondare il provv.cautelare INDIZI -> elementi di prova necessari e sufficenti per affermare la | responsabilità di un sogg. in ordine al reato ascrittogli: | prove c.d. logiche o indirette F 0 E 8 quelli legittimanti una misura 1. no misura se reato commesso in presenza di una causa di giustificazione, di non punibilità o se sussiste una causa di estinzione del reato o della pena F 0 B 7 PERICULUM LIBERTATIS:art.274 c.p.p.: esigenze cautelari:pericolo che la persona destinataria della misura lasciata libera, possa pregiudicare le esigenze connesse all'accertamento ritenute meritevoli di tutela: 2. finalità probatorie 3. situazioni di cautela finale 4. esigenze di tutela della collettività F 0 B 7 LIMITE OGG.AL POTERE COERCITIVO DEL G.: - art.280 c.p.p.:condizioni di applicabilità delle misure coercitive - art.287 c.p.p.:condizioni di applicabilità delle misure interdittive - CRITERI DI SCELTA DELLA MISURA:art.275 c.p.p.: - adeguatezza: alla natura e al grado delle esigenze - proporzionalità: all'entità del fatto e alla sanzione - extrema ratio: custodia cautelare in carcere -> presunzione iuris tantum: sussistenza delle esigenze cautelari; presunzione iuris et de iure: valutazioni di adeguatezza - art.89 t.u. 309/90 - art.276 c.p.p.: provv. in caso di trasgressione alle prescrizioni imposte - art.277 c.p.p.: salvaguardia dei d° della persona sottoposta a misure cautelari - art.278 c.p.p.: determinazione della pena agli effetti dell'applicazione delle mis.-> pena edittale MISURE COERCITIVE: artt.281-286_bis MISURE INTERDITTIVE: artt.288-290 -> novità -> vanno a sostituire le figure di pene accessorie applicate provvisoriamente a norma dell'art.140 c.p. - art.291 c.p.p.: proc.applicativo:richiesta del p.m. - art.292 c.p.p.: ordinanza del G. - art.293 c.p.p.: adempimenti esecutivi - art.294 c.p.p.: interrogatorio della persona sottoposta a mis.: 5. se cust. caut. in carcere entro 5 gg dall'inizio dell'esecuzione 6. se mis.diversa entro 10 gg dall'esecuzione o notificaz. 7. se cust. caut.in carcere entro 48 ore se p.m. ne fa istanza 8. se impedimento ass. G. decr. motivato e termine decorre dalla comunicaz. o accertamento della cessazione dell'imp. 9. con interrog. G. valuta se permangono le condizioni e le esigenze, altrimenti art.299 - art.295 c.p.p.: verbale di vane ricerche - art.296 c.p.p.: latitanza: chi volontariamente si sottrae alla custodia cautelare, agli arresti domiciliari, al divieto di espatrio, all'obbligo di dimora o a un ordine con cui si dispone la carcerazione; = evaso - art.297 c.p.p.: computo dei termini di durata delle misure: 10. effetti della cust.caut.decorrono dalla cattura,dall'arresto,dal fermo 11. altre mis.dalla notificaz.ordin.che le dispone 12. + ordinanze che dispongono la stessa mis. per uno stesso fatto o per fatti diversi commessi anteriormente alla prima ordinanza tra i quali connessione art.12.1 b)c)dal gg in cui eseguita o notificata laprima ordin. e commisurati all'imputaz.+ grave - art.298 c.p.p.:sospensione dell' esecuzione delle mis. - art.299 c.p.p.:revoca e sostituzione:revoca -> se mancanti anche per fatti sopravvenuti le condiz. di applic. o le esigenze caut.; sostituz. -> esigenze caut.attenuate o mis.applicata non + proporzionata all'entità del fatto o alla sanz.; in melius e in peius. Le vicende estintive si differenziano da quelle di revoca o sostituzione per l'automatismo dell'effetto che si ricollega al verificarsi dei fatti contemplati nelle varie previsioni normative - art.300 c.p.p.:estinzione delle mis.per effetto della pronuncia di determinate sentenze: di archiviazione, proscioglimento,non luogo a procedere, condanna - art.301 c.p.p.:estinzione di mis. disposte per esigenze probatorie: rinnovazione - art.302 c.p.p.:estinzione della custodia per omesso interrogatorio della persona in st. di cust. caut. Il decorso dei termini di durata max della custodia caut.come strumento diretto ad attuare la garanzia imposta dall'ultimo c. dell'art.13 Cost., di fissare un limite insuperabile oltre il quale le ragioni di libertà dell'imputato prevalgono sulle esigenze del processo -> caducazione automatica; articolato e complesso sistema di TERMINI, SOSPENSIONI e PROROGHE. 1. TERMINI INTERMEDI: sono previsti per entità e decorrenza in collegamento con la fase delle i.p. e con il giudizio di 1° gr. e successivi; per ogni passaggio di grado e fase comincia a decorrere il nuovo termine in maniera assolutamente indipendente da quello fissato per la fase o il gr. prec. - art.303 c.p.p.: termini di durata max della custodia caut.; c.4 -> TERMINI COMPLESSIVI: durata complessiva della cust. caut. considerate anche le proroghe - art.304 c.p.p.: sospensione dei termini di durata max della cust. caut.; c.6 -> TERMINI FINALI - art.305 c.p.p.: proroga della cust. caut. - art.306 c.p.p.: provv. conseguenti alla estinzione delle misure - art.307 c.p.p.: provv. in caso di scarcerazione per decorrenza dei termini - art.308 c.p.p.: termini di durata max delle mis. diverse dalla cust. caut. I mezzi di impugnazione sono: 1. RIESAME: è previsto soltanto contro i provv. che dispongono le mis. coercitive ed è riservato all'imputato e al suo difensore: art.309 c.p.p. 2. APPELLO: è stabilito nei confronti di tutti i provv. emessi in materia di mis. caut. personali ed è concesso all'imputato al dif. e al p.m.: art.310 c.p.p. 3. RICORSO PER CASSAZIONE: diretto contro le decisioni emesse in sede di riesame ed appello ma può essere proposto dall'imputato e dif. anche direttamente saltando il riesame contro il provv.che dispone la mis. coercitiva ( ricorso per saltum ): art.311 c.p.p. - art.312 c.p.p.: condizioni di applicabilità: imputato " socialmente pericoloso" -> applicazione provvisoria mis. di sicurezza disposta dal G. su rich. del p.m. se gravi indizi di commissione del fatto e no condizioni art.273-2 - art.313 c.p.p.: procedimento: ordinanza previo accertamento sulla pericolosità sociale dell'imputato - art.314 c.p.p.: presupposti e modalità: ingiustizia della custodia può risultare da situazioni di carattere " sostanziale" -> prosciloto con dec. irrevocabile perché fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, fatto non costituisce reato, non è previsto dalla lex come reato, se non vi ha dato o non ha concorso a darvi causa per dolo o colpa grave; da situazioni di carattere " formale" -> illegittimità del provvedimento( no condizioni di applicabilità di artt.273-280 ); anche per persone nei cui confronti provv. di archiviazione o sent. di non luogo a procedere - art.315 c.p.p.: procedimento per la riparazione: domanda proposta a pena di inammissibilità entro 18 mesi dal giorno in cui proscioglimento o condanna irrevocabili, non luogo aprocedere inoppugnabile, archiviazione pronunciato. LE MISURE CAUTELARI REALI - Sequestro preventivo e conservativo si distinguono dal sequestro penale: 1. per i soggetti che possono disporli 2. per le finalità: - penale -> acquisizione di prova ordinato dal p.m.; i beni sequestrati con finalità di prova sono immessi nel materiale probatorio di cui il G. si serve per formazione del suo convincimento - gli altri 2 -> atti tipici del G. tendono a salvaguardare esigenze che pregiudicate nelle more del processo di accertamento dei fatti; beni sequestrati con finalità cautelare sono indisponibili per evitare che il loro godimento possa pregiudicare l'esecuzione della sentenza o aggravare le conseguenze del reato o agevolare la commissione di altri - art.316 c.p.p.: presupposti ed effetti del provv.:fondato motivo di ritenere che manchino le garanzie per il pagamento di somme dovute in dipendenza della dec. finale -> p.m. seq. cons. dei beni mob. e immobili dell'imputato o somme o cose a lui dovute nei limiti in cui la lex ne consente il pignoramento; richiesta della parte civile a garanzia delle obbligazioni civili derivanti dal reato - art.317 c.p.p.: forma del provv. competenza: ordinanza del G. che procede - art.318 c.p.p.: riesame dell'ordinanza di sequestro conservativo: richiesta di chiunque vi abbia interesse, non sospende esecuzione del provv. - art.319 c.p.p.: offerta di cauzione: dell'imputato o del respons. civile G. con decreto no luogo al processo;offerta + rich. di riesame G. revoca seq. se cauz. proporzionata al valore cose seq.; seq. revocato se imput. o resp. civ. offre cauz. adeguata - art.320 c.p.p.: esecuzione sui beni sequestrati - art.321 c.p.p.: sequestro preventivo: pericolo che la libera disponibilità della cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso o agevolare la commissione di altri reati; il G. con decreto motivato provvede su rich. del p.m.; revocato se no condizioni di applicabilità + ipotesi per i.p. - art.322 c.p.p.: riesame del decreto di seq. preventivo: rich. dell'imputato,dif.,persona alla quale cose seq. e quella che d° alla restituzione; non sospende esecuzione - art.322bis c.p.p.: appello: p.m.,imput. e dif.,persona alla quale seq.,persona che d°alla restituzione - art.323 c.p.p.: perdita di efficacia del seq. preventivo: con sent. di non luogo a procedere e di proscioglimento il G.ordina la restituzione delle cose seq. a chi ne abbia d° - art.324 c.p.p.: procedimento di riesame - art.325 c.p.p.: ricorso per cassazione
Docsity logo


Copyright © 2024 Ladybird Srl - Via Leonardo da Vinci 16, 10126, Torino, Italy - VAT 10816460017 - All rights reserved