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Relazioni Autoritarie: Diritto e Organizzazione Stato - Pubblico, Privato, Oggettivo, Prove d'esame di Economia

Diritto Delle SocietàDiritto delle Società per AzioniDiritto commercialeDiritto civile

Una introduzione al Diritto Pubblico e al Diritto Privato, inclusi i concetti di ordinamento giuridico, norme giuridiche, contratto, società e scioglimento di società. Viene inoltre discusso il Diritto oggettivo, le sanzioni penale e civile, e la distinzione tra diritto comune/generale e diritto speciale. Il documento copre anche i diritti patrimoniali, fonti dell'obbligazione e il ruolo del collegio sindacale.

Cosa imparerai

  • Quali sono le cause di scioglimento delle società per azioni?
  • Che sono le fonti dell'obbligazione nelle società per azioni?
  • Quali sono le differenze tra una società per azioni e una società in accomandita per azioni?
  • Quali sono i diritti patrimoniali delle società per azioni?
  • Quali sono i diritti e obblighi dei soci non amministratori nelle società per azioni?

Tipologia: Prove d'esame

2017/2018

Caricato il 19/01/2018

anna_diana
anna_diana 🇮🇹

6 documenti

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Scarica Relazioni Autoritarie: Diritto e Organizzazione Stato - Pubblico, Privato, Oggettivo e più Prove d'esame in PDF di Economia solo su Docsity! Schemi DIRITTO PRIVATO Diritto: insieme di leggi e regolamenti che disciplinano i rapporti fra le persone fisiche e giuridiche; disciplina i conflitti di interesse, sceglie un interesse che prevale, no violenza. Diritto pubblico: cittadini e Ente sovrano (regola: l'organizzazione dello Stato e i rapporti autoritativi) Diritto privato: rapporto tra singoli (persone giuridiche e fisiche) Diritto oggettivo: un insieme di norme giuridiche che regolano rapporti. Sono obbligatori per tutti. Diritto soggettivo: pretesa di un soggetto a una prestazione altrui. Si divide in : • relativo: pretesa verso lo specifico soggetto • assoluto: pretesa nei confronti di tutti Diritto vs. Obbligo : ad ogni diritto corrisponde un obbligo. L'obbligo impone a un soggetto un comportamento imposto dal diritto relativo altrui. (mentre il dovere è più generale) Potere (o diritto potestativo) vs. Soggezione : non è uguale alla distinzione tra diritto e obbligo perché nel potere c'è solo la potenza, non c'è l'atto. La soggezione è la subordinazione in potenza (es: in certe circostanze ho il potere di sciogliere il contratto, e l'altro è subordinato). *nel diritto privato i poteri riconosciuti sono i diritti potestativi. Onere: un comportamento se voglio un risultato. Non sono obbligato a farlo. Potestà: potere del soggetto ma nell'interesse altrui (es: genitore per il minorenne). Altri sistemi di regole: morale, costume, religione. Sono diverse dal diritto perché questo è coercitivo, cogente (=sovranità), ed è obbligatorio rispettarlo, altrimenti SANZIONE: • sanzione penale → carcere • sanzione civile → risarcimento del danno Ordinamento giuridico = insieme di norme giuridiche Norme giuridiche: è dotata dei caratteri di: • GENERALITA' (applicabile a un nr infinito di casi) • ASTRATTEZZA (non fatti concreti, ma ipotetici) • PRECOSTITUZIONE (prima che il conflitto insorga) • OBBLIGATORIETA'. # dalla common law: precedente giudiziario vincolante (norma concreta assume carattere generale e astratto) Diritto comune/generale: chiunque, qualunque fatto o situazione in cui chiunque si può trovare Diritto speciale: riguarda specifiche categorie professionali. LE FONTI DEL DIRITTO: • di produzione: producono norme • di cognizione:danno a conoscere le norme Art 1 delle preleggi: leggi, regolamenti, usi (1942) La gerarchia oggi: • Il Trattato della Comunità europea e i regolamenti comunitari • la Costituzione e le leggi costituzionali • Regio decreto (D.LGS = delega. ; D.L.); le leggi ordinarie dello Stato • le leggi regionali • i regolamenti (emanati dal governo, o da altre autorità, purché non abbia riserva di legge) • gli usi (convinzione di ubbidienza a una non scritta norma) L'efficacia della legge: dopo 15 giorni della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. L'ignoranza della legge non scusa. Criteri in caso di contrasto: cronologico e gerarchico. * giudica la Corte Costituzionale o la Corte di Giustizia dell' UE. No effetto retroattivo della legge: dispone per l'avvenire, da quando entra in vigore. L'interpretazione della legge: sussunzione tra fattispecie concreta e fattispecie astratta. • Letterale • Legislatore (restrittiva o estensiva) • Analogica – mancanza di precisa norma, si applica la norma di un caso analogo. Non vale per il penale. • Dottrinale: studiosi di argomenti giuridici. • Giurisprudenziale: interpretazione che danno i giudici a unanimità di una norma. • Autentica: molti contrasti sull'interpretazione, il legislatore fa un'altra norma che spieghi meglio la precedente. Le persone Persona= soggetto di diritto. PERSONA FISICA PERSONA GIURIDICA - l'uomo dalla nascita alla morte. • Capacità giuridica:lo caratterizza; può assumere o essere titolare di diritti e doveri. • Capacità di agire: si assume ai 18 anni. Capacità di disporre dei propri diritti e doveri. Non ce l'hanno i minorenni, gli interdetti (tutore), gli inabilitati (curatore), chi ha un AdS. - organizzazione collettiva di uomini. Sono le società, le associazioni, fondazioni e anche Stato ed Enti territoriali. È dotata di capacità giuridica (essa stessa) e capacità di agire (assunta dagli organi). Tipi: - enti pubblici - enti privati Beni: Solidale Parziaria - attiva: più creditori. Uno esige l'intera prestazione - passiva: Più debitori. Un debitore esegue wpr tutti e ha azione di regresso. - attiva: ciascun creditore esige solo la sua parte. - passiva: ciascun debitore paga solo la sua parte. Regola generale: • per la passiva: SOLIDARIETA' tra condebitori. • per l'attiva: PARZIARIETA' tra creditori, tranne quando la cosa è indivisibile. Adempimento dell'obbligazione: → esatta esecuzione: comporta l'estinzione dell'obbligazione. Criteri di valutazione: • Le modalità di esecuzione : Art 1176: diligenza nell'adempimento dell'uomo medio. La prestazione deve essere eseguita per intero, il creditore lo può esigere. • Il tempo : la prestazione deve essere eseguita a richiesta del creditore (in qualsiasi momento) o alla scadenza del termine, ove stabilito. • Il luogo : la prestazione deve essere eseguita nel luogo stabilito dalle parti; se non è stato stabilito: - la cosa determinata - nel luogo in cui si trovava quando è sorta l'obbligazione - somma di danaro: la si consegna al domicilio del creditore - ogni altra obbligazione: si adempie al domicilio del debitore al momento dell'adempimento. • La persona che esegue la prestazione : è il debitore, se il creditore lo esige, oppure un terzo. • La persona destinataria della prestazione : creditore che deve essere capace di intendere e volere. (# dal debitore, che non deve essere per forza capace di int e volere). • l'identità della prestazione : la prestazione dovuta, non una equivalente, a meno che il creditore la accetti. Inadempimento dell'obbligazione • mancata esecuzione • inesatta o parziale esecuzione. Comporta responsabilità del debitore di risarcire il danno in due voci: • danno emergente • lucro cessante ! Eccezione: impossibilità oggettiva derivante da causa non imputabile al debitore. Costituzione in MORA del debitore: Art 1219 Mora: ritardo nell'adempiere. Costituzione: richiesta scritta dal creditore al debitore, altrimenti il ritardo si presume tollerato. Effetti: • obbligazione a risarcire i danni subiti dal creditore (danno emergente; lucro cessante) • aggravamento del rischio a risarcire (non vale la causa non imputabile, ne è liberato se dimostra che la cosa sarebbe ugualmente perita presso il creditore) La costituzione in mora non è necessaria: • quando il debitore abbia dichiarato per iscritto di non voler adempiere • quando si tratta di prestazione sottoposta a termine scaduto da eseguirsi al domicilio del creditore (non è stata adempiuta nemmeno in ritardo) • quando si tratta di obbligazione da fatto illecito • obbligazioni di non fare IL CONTRATTO Duplice funzione: • modo si acquisto di proprietà • fonte di obbligazione Art 1321: Accordo di 2 o più parti (mai unilaterale) per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale. → “accordo” = concorde volontà delle parti, deriva dall'autonomia contrattuale (libertà di concludere contratto, di scegliere tra i diversi tipi di contratto, di determinare il contenuto e di concludere contratti atipici, se la causa è meritevole di tutela). Il contratto è diverso dall'atto unilaterale, che esprime la volontà di una sola persona (no atipici); a questi si applicano le norme sui contratti (salv div disp). Elementi essenziali del contratto: (art 1325) → devono essere presenti tutti e 4 a pena di nullità • l'accordo delle parti – Il contratto si conclude quando si ha piena coincidenza fra le dichiarazioni di volontà delle parti. Regola generale: la conoscenza della proposta e della sua accettazione si presume quando arrivata all'indirizzo delle parti. Ma ci sono due deroghe: - esecuzione prima dell'accettazione – si presume concluso il contratto - contratto con obbligazioni del solo proponente – è concluso appena arriva a conoscenza dell'altra parte. • la causa – funzione economico-sociale del contratto. Giustificazione dello spostamento patrimoniale (es: vendita: scambio bene-prezzo). È diversa dal motivo (ragione soggettiva, irrilevante per il diritto, tranne quando è illecito). • L'oggetto – cosa o prestazione trasferita o eseguita. Diversa dal contenuto (clausole). Es: nella vendita: 2 oggetti – bene e denaro. L'oggetto deve essere: • possibile : possibilità materiale (concreta realizzabilità) e giuridica (quando la legge non lo impedisce, es vendita Arena). • Lecito : no divieti • determinato : oggetto identificato • determinabile : ci sono criteri per determinarlo. • la forma, quando risulta che è prescritta dalla legge sotto pena di nullità. Principio generale: libertà della forma. ! Eccezione: art 1350 – devono farsi per iscritto necessariamente (es beni immobili) Forma: • Espressa: orale o scritta (atto pubblico, scrittura privata, scrittura privata autenticata dal notaio). • Tacita: si desume dal comportamento delle parti (es quando salgo sull'autobus). Finalità della forma: • validità – esplicare effetti • prova • pubblicità – nel registro delle proprietà immobili o delle imprese. L'invalidità del contratto Un contratto invalido può essere: • Nullo : carattere generale. Cause: • contrario a norme imperative (salvo div disp) • mancanza di uno degli elementi essenziali • causa illecita • motivo illecito • mancanza di uno dei requisiti dell'oggetto Effetti: nessuno (apparenza giuridica, perché vengono meno gli effetti prodotti → effetto retroattivo). Lo fa valere chiunque ha interesse, anche i terzi. Termine non soggetto a prescrizione, salvo effetti dell'usucapione. • Annullabile : carattere speciale. Ci deve essere una norma che sanzioni. Due casi: • incapacità di contrarre : legale (interdetto, inabilitato, minorenne – con eccezioni), naturale (infermità non dichiarata, causa transitoria, se c'è mala fede, è annullabile). • vizi del consenso: sono tre: • ERRORE – deve essere essenziale (determinante del volere) e riconoscibile (la persona avrebbe potuto rilevarlo). Errore motivo e ostativo. • DOLO – inganno, raggiro. Art 1439. Due tipi: determinante (determina il consenso) e incidente (ugualmente contratto, ma a condizioni diverse). • VIOLENZA – morale: estorcere il consenso con minacce. Il male deve essere ingiusto e notevole. La violenza è diversa dal timore reverenziale che non è causa di annullabilità. L'annullamento può essere richiesto solo da chi vi ha interesse (parte lesa), entro 5 anni. Effetti: prodotti, ma vengono meno con l'annullamento. !!! Il contratto nullo non produce effetti, mentre il contratto annullato può produrre effetti, fino a che non venga annullato (o gli effetti rimangono se si fa la convalida). Inefficacia contratto invalido – è inefficace contratto nullo – è inefficace contratto annullabile – è efficace finché non è annullato. Tre cause di risoluzione: • inadempimento – deve essere non di scarsa importanza. Regola generale: obbliga al risarcimento. due modi: • giudiziale: necessità di provvedimento giudiziario. Posso chiedere adempimento oppure risoluzione • stragiugiziale: a) diffida ad adempiere (per iscritto entro un termine non meno di 15 giorni) b) clausola risolutiva espressa (prevista nel contrato, senza necessità di giudizio) c) termine essenziale (termine decorso il quale viene meno l'interesse per l'adempimento. Il contratto è risolto) • impossibilità sopravvenuta: dovuta a causa non imputabile al soggetto. Deve essere una cosa infungibile. Risarcimento non è dovuto, ma comporta risoluzione. La parte è liberata e l'altro non è tenuto alla controprestazione. ! NB: res perite domino: la cosa perisce a danno del proprietario. Nel caso di contratti con effetti traslativi (trasferimento proprietà) se la cosa era già stata trasferita, il perimento della cosa non libera l'acquirente dall'obbligo alla controprestazione anche se non gli era stata consegnata. • Eccessiva onerosità sopravvenuta: in contratti a esecuzione continuata, periodica o differita può accadere che sopraggiungano avvenimenti straordinari e imprevedibili per effetto dei quali la prestazione diventa eccessivamente onerosa rispetto al valore della prestazione dell'altro. Si può richiedere la risoluzione oppure l'altra parte può evitarla modificando equamente le condizioni contrattuali. Questo non si applica ai contratti aleatori (si affidano al caso). FATTI ILLECITI: → è fonte involontaria di obbligazioni. È diversa dalla responsabilità contrattuale. Questa si chiama responsabilità extra-contrattuale. Risarcimento per fatto illecito: Art 2043: “Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto”. → fatto: commissivo (comportamento attivo); omissivo (mancata azione). → danno ingiusto: comporta lesione di una situazione giuridica protetta. Deve trattarsi di un danno che non sia stato cagionato nell'esercizio di un diritto. → fatto doloso o colposo: DOLO (coscienza e volontà); COLPA (consapevolezza, mancata diligenza, prudenza, perizia) → causalità adeguata: nesso tra fatto e danno che non sia interrotto da eventi terzi. Valutazione danno: risarcimento che darei in caso di inadempimento a obbligazione (danno emergente, lucro cessante). ! NB: se ci sono più soggetti imputabili al danno → responsabilità solidale. RESPONSABILITA' PATRIMONIALE Art 2740: “Il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri”. Garanzia generica: garanzia del creditore (tutto il patrimonio del debitore). Part condicio creditorum: creditori sono nella stessa posizione, salvo le cause legittime di prelazione.(Si distingue tra creditori privilegiati e creditori chirografi ; gli ultimi non hanno cause di prelazione). Cause di prelazione: Art 2741: Sono I PRIVILEGI; IL PEGNO; L'IPOTECA. *privilegio: è accordato dalla legge in considerazione della causa del credito. Lista del privilegi (tanti). Il pegno e l'ipoteca: sono diritti reali di garanzia. Sono garanzie specifiche per il creditore. → reali: perché sulla cosa → di garanzia: xk non attribuiscono godimento della cosa ma garanzia. Poiché sono reali sono assistiti dal diritto di seguito (seguono il bene, non contra chi è il proprietario). Poiché sono di garanzia godono di prelazione (concetto di preferenza accordata al creditore in sede di spartizione del ricavato). Pegno: l'oggetto è di natura mobiliare. Se non pago, l'oggetto viene messo all'asta (non dato al creditore), in modo che il creditore non possa lucrare in modo indebito. Al creditore viene restituito ciò che gli spetta dalla vendita. È vietato il patto commissorio (creditore e debitore convengono che in caso di mancato pagamento la cosa in pegno passi in proprietà del creditore). Ipoteca: l'oggetto: beni immobili. Serve l'iscrizione nei registri immobiliari. Ha scadenza di 20 anni e può essere rinnovata. Tre tipi: • Legale : fonte è la legge. Il bene non è stato pagato dall'acquirente. • Giudiziale: fonte è la sentenza. Condanna a pagamento o all'adempimento di obbligazione. Il creditore chiede l'iscrizione all'ipoteca perché vuole garantirsi e diventa privilegiato. • Volontaria: concessa mediante dichiarazione unilaterale. Garanzie personali: la persona garantisce con il proprio patrimonio l'adempimento di un'obbligazione altrui. La forma più importante è la FIDEIUSSIONE (rapporto tra garante e creditore è un rapporto bilaterale). È efficace anche se il debitore non ne è a conoscenza. Produce responsabilità solidale (creditore può esigere indistintamente il pagamento a debitore o garante). È diversa dalla fideiussione bancaria (è la banca che offre la fideiussione e il creditore chiede prima i soldi alla banca). Prescrizione e decadenza: in entrambi, decorso un arco di tempo e inerzia di un diritto c'è estinzione del diritto. Prescrizione: mancato esercizio per tempo prolungato, il disinteresse comporta estinzione. Ogni diritto tranne i diritti indisponibili e altri indicati dalla legge. (di proprietà, salvo usucapione). In generale 10 anni, altri 5 anni ecc. due fenomeni: • interruzione: si interrompe quando si inizia un giudizio o quando si costituisce in mora il debitore. Il termine intercorre un'altra volta (dall'inizio, altri 10). • sospensione: le parti si presumono impossibilitate a esercizio dei diritti. Il tempo si arresta con una causa di sospensione e ricomincia a decorrere per la parte residua, quando la causa cessa. Decadenza: estinzione per mancato esercizio entro un dato termine. Limita entro un breve periodo lo stato di incertezza. Non può essere sospeso o interrotto. Può essere pattuita dalle parti. ! NB: entrambi sono eccepite dalla parte interessata. DIRITTO COMMERCIALE Imprenditore ≠ lavoratore subordinato ≠ lavoratore autonomo. IMPRENDITORE: soggetto d’impresa. Art. 2082: chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi. → attività: complesso di atti nel tempo. Specifico scopo e specifiche modalità di svolgimento. →economica: capace almeno di pareggiare il RICAVO con i COSTI. Non è essenziale lo scopo di lucro. →organizzata: capitale + lavoro. →professionalmente: = regolarmente. NB: unico atto: a volte può essere impresa, dipende dalle caratteristiche di questo atto. Es: costruzione di un edificio. Anche se è unico atto, è impresa. →produzione/scambio beni o servizi: sbocco sul mercato. Non autoconsumo. Creare nuova ricchezza (circolazione). Ci può essere anche godimento, ma non mero godimento. NB: non sono imprenditori i professionisti intellettuali protetti. TIPI DI IMPRESA IN BASE ALL’OGGETTO • Agricola: non fallisce. Oggi devono iscriversi. Trattamento di favore. 2 o più perone conferiscono beni o servizi per l’esercizio in comune di un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili. NB: ci possono essere società unilaterali ma non ci sarà il contratto ma l’atto unilaterale. ELEMENTI DELLA SOCIETA • Due o più persone: con eccezione. Guardano verso una sola direzione. • Conferimenti: prestazioni che le parti si obbligano. I conferimenti formano il patrimonio iniziale. Possono essere: • Denaro • Beni • Servizi • Lavoro. I conferimenti formano il capitale di rischio o capitale sociale (≠ capitale di credito). NB: il patrimonio sociale: complesso di rapporti giuridici attivi e passivi (debiti) della società. Costituito all’inizio dai conferimenti, poi si modifica. La consistenza è accertata dal bilancio d’esercizio. Capitale sociale: cifra che esprime il valore in denaro dei conferimenti x accertare se la società ha conseguito utili o perdite. • Esercizio comune: diversi modi. • Attività economica: oggetto sociale. Dev’essere attività produttiva, non solo godimento. Divisione degli utili: scopo è lucrativo quindi. NB: ci sono altri requisiti ma sono solo formali. TIPI DI SOCIETA: art 2249 Numero chiuso di tipi (non come i contratti che possono essere atipici). Distinzione in base all’oggetto: • Non commerciale: SS, SAS, SPA, SAPA, SRL. • Commerciale: tutti tranne SS. Tutte sono tenute a iscrizione al RI (pubblicità legale), tranne la SS. Distinzione tra: • Società di persone: soggetto giuridico., non c’è autonomia dei soci: SS, SNC, SAS. Non organizzazione per organi. • Società di capitali: è persona giuridica: SPA, SAPA, SRL. Organizzazione pero organi. DIFFERENZE: SOCIETA DI PERSONE SOCIETA DI CAPITALI COSTITUZIONE Si costituisce anche senza pubblicità (=di fatto). Pubblicità fa acquistare personalità giuridica. NOME Ragione sociale (con nome). Denominazione sociale ( in qualunque modo formata). RESPONSABILITA Illimitata (con eccezioni) Limitata (con eccezioni). FUNZIONE DEL CAPITALE SOCIALE Organizzativa (come va la società). Organizzativa e garanzia (per i terzi). SS Solo attività agricola. Contratto: non è richiesta una forma particolare. Non obbligo a iscrizione al RI. Ma conviene iscriverla perché ci sono agevolazioni. Modificazioni: regola di default: consenso di tutti, salvo diversa disposizione. Conferimenti: si presumono uguali, salvo diversa disposizione. Oggetto di conferimento dev’essere suscettibile ti valutazione economica, qualsiasi entità. Sono di opera, di credito, benev (ai terzi non interessa la stima o valore del bene perché tanto hanno garanzia illimitata), denaro. Capitale sociale: non c’è disciplina, xk non c’è obligo a tenere le scritture contabili e al bilancio. Guadagni o perdite: proporzionale ai conferimenti, salvo diversa disposizione. Massima libertà. Ma non patto leonino. Amministrazione: per legge ogni socio illimitatamente responsabile è amministratore, salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo. Modo di amministrazione: se non previsto nel contratto, si presume disgiuntamente: ogni socio è amministratore e da solo può intraprendere operazioni dell’oggetto sociale, senza richiedere consenso a tutti. È fluida ma poco ponderata. C’è diritto di veto: cioè di opporsi prima che l’operazione sia compiuta, decide la maggioranza- tutti i soci (quote d’interesse, con teste). Alternativa: amministrazione congiunta: c’è maggiore ponderazione. È necessario il consenso di tutti gli amministratori. 2 temperamenti: • Contrattuale: contratto può prevedere non consenso di tutti, ma della maggioranza. • Natura legale: riconosce ai singoli il potere di agire individualmente in caso d’urgenza x evitare danno alla società. Rappresentanza: potere degli amministratori (2266). Riguarda l’attività amministrativa esterna (stipulare atti con terzi). Spetta a tutti gli amministratori salvo diversa disposizione. Le limitazioni e revoca della procura devono essere portate a conoscenza dei terzi con mezzi idonei, altrimenti non sono opponibili ai terzi. NB: se il contratto non è attinente all’oggetto sociale: FALSUS PROCURATOR. Diritti e obblighi: art. 2260. Se c’è nel contratto, ci possono essere: • Amministratori: responsabilità solidale se responsabili verso la società. • Non amministratori. Revoca amministratori: solo x giusta causa. Soci non amministratori: diritti: • Diritto di controllo: • Informazione: avere notizie degli affari. • Consultazione: documenti. • Diritto al rendiconto: sostanzialmente un bilancio. • Diritto agli utili: con l’approvazione del rendiconto, distribuiti direttamente ( ≠ società di capitali). Sarà annuale. Debiti: responsabilità comune a tutti i soci. Il patrimonio degli amministratori è sicuramente aggredibile, quella dei non amministratori non lo è di regola, ci possono essere eccezioni. Questo dev’essere portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei. Il creditore può scegliere liberamente se aggredire prima il patrimonio dei socie o della società. NB: escussione: art. 2268: il socio può domandare la preventiva escussione del patrimonio sociale, indicando i beni sui quali il creditore possa agevolmente soddisfarsi. Creditore particolare: creditore di un socio, non della società. • Non può aggredire direttamente il patrimonio sociale per soddisfarsi. • Ma è tutelato: può far valere i suoi diritti sugli utili spettanti al socio debitore. E compiere atti conservativi sulla quota spettante a questo nella liquidazione. Inoltre può richiedere in ogni tempo la liquidazione della quota del debitore, se i beni di questo sono insufficienti a soddisfare i crediti. NB: il debitore esce dalla società, ma il creditore particolare non entra in società. Scioglimento della società: si scioglie per: • Decorso il termine (è possibile però prorogare). • Oggetto sociale è conseguito o diventa impossibile. • X volontà di tutti i soci: mutuo dissenso. • Se viene a mancare la pluralità dei socie, se questa non viene ricostituita in 6 mesi (soc di persone non può essere unilaterale). • Altre cause previste dal contratto sociale. Es: fallimento. Liquidazione: trasformazione di attività in denaro. Dopo lo scioglimento, gli amministratori conservano il potere di amministrare affari urgenti, fino alla liquidazione. Art. 2275: liquidatori: possono essere soci oppure esterni. Cono la nomina i liquidatori prendono posto degli amministratori. Gli amministratori consegnano i beni, documenti e presentano la gestione ultima. Alla fine redigono un inventario x vedere l’attivo e passivo. Regola: trasformazione in soldi dei beni, pagare creditori, spartire l’eventuale attivo residuo. Poteri: se non disposto diversamente, possono vendere i beni. Divieto: • Non possono intraprendere nuove operazioni, altrimenti rispondono di questi personalmente e solidalemente. • Non possono ripartire utili se non hanno pagato i creditori (se mancano soldi rispondono i soci con versamenti). Ripartizione dell’attivo: 1° rimborso dei conferimenti. 2° spartizione guadagno (si presume proporzionale ai conferimenti). Beni in godimento: li riprendono i proprietari nello stato in cui si trovano. Xk non è parte della società. NB alla fine della liquidazione, si chiude la cancellazione dal RI. SCIOGLIMENTO DEL SINGOLO RAPPORTO SOCIALE Socio cessa di far parte della società per: • Morte: in caso di morte del socio, se non previsto nel contratto si hanno 3 soluzioni: • Liquidazione della sua quota agli eredi (intuitus personae). • Si scioglie la società. • Continuarla con gli eredi (consenso dei superstiti ed eredi). Questa terza soluzione può esistere clausola con: continuazione facoltativa (più usata), obbligatoria, automatica. Ma esiste il BENEFICIO D’INVENTARIO (eredi possono verificare il patrimonio x poter decidere). • Recesso: x volontà del socio. Atto unilaterale. Potere potestativo. Non serve consenso ma solo comunicazione. In 2 casi: Non puà fare atti amministrativi (interni), non trattative, né conclusione affari. Non risponde x un danno ma xk uso difforme del binomio. Sanzione: può essere escluso, riceverà la quota di liquidazione. Il vero rischio è che diventi responsabile illimitatamente. Eccezioni al divieto: dalla legge: • Se c’è procura per singoli affari. • Come dipendenti degli accomandatari. Simile alla procure speciale. Di fonte contrattuale: • Se l’atto costitutivo lo prevede, autorizzazioni x determinate operazioni. Clausola esempio: per atti di valore maggiore a 50 mila euro. Va bene xk sono poche operazioni (limitate). • Diritto di controllo dell’accomandante: informazione e consultazione. Concorre all’approvazione del bilancio. • Trasferimento della quota dell’accomandante: • Per morte: liberamente trasferibile all’erede, senza consenso dei soci. • Atto inter vivos: salvo diversa disposizione, con consenso della maggioranza. SAS IRREGOLARE: • Se non è registrata, si usa la disciplina della SNC, perché SAS di fatto è difficile che ci sia. • Se c’è atto costitutivo ma non è reso pubblico, gli accomandanti che fanno uso della loro facoltà consentite (eccezioni) diventa illimitatamente responsabile perché terzo non ha certezza chi è cosa. SCIOGLIMENTO DELLA SAS: • Si scioglie: se viene a mancare una delle 2 categorie e questa non viene restituita entro 6 mesi. • Se mancano accomandatari, si nomina uno provvisorio x amministrare ma questo non diventa accomandatario e resta limitatamente responsabile. Se dopo 6 mesi quest’ultimo continua si crea una società di fatto, con conseguenze. NB: liquidazione ed estinzione valgono le regole dettate per la SNC. SPA Compagnia delle indie: 1° in cui: • Limitatamente responsabile (personalità giuridica). • Partecipazione in titoli idonei alla circolazione (azioni). Organizzazione corporativa: 3 organi: • Assemblea • Organo di gestione • Organo di controllo Principio maggioritario: peso proporzionato alla quota di capitale (numero azioni). Azioni: sono di uguale valore, uguale diritti, liberamente trasferibili. DISTINZIONE • SPA aperta: ricorso al mercato di capitale di rischio (risparmiatori comprano azioni. Sono anonimi). • Quotata: mercato regolamentato. Es: borsa. • Diffusa: Consob dà criteri di identificazione della SPA (200 soci e azioni acquistate x mezzo di intermediari). • SPA chiusa. Non ricorso al mercato di capitale di rischio. In base a trattativa privata (nuovi potenziali soci tra quelli che già fanno parte della società). Tra aperte e chiuse cambia la disciplina. SPA quotata è la comune SPA, con altre regolamentazioni poi. Sono di più le SPA chiuse (600 mila). Le SPA aperte: le quotate a volte hanno disciplina diversa: quindi ci occupiamo più di quelle quotate perché hanno disciplina più severa rispetto alle altre. COSTITUZIONE SPA: netto formalismo, non esiste SPA irregolare. Iscrizione è necessaria. 2 fasi: • Stipulazione contratto: atto costitutivo. • Pubblicità nel RI: personalità giuridica. Per contratto o atto unilaterale: validità della costituzione, pena la nullita. Redato dal notaio. Atto costitutivo (volontà di costituirla, nome basilare) + statuto (elenco clausole per regolare il funzionamento). DENOMINAZIONE SOCIALE: in qualunque modo formata (+SPA). CONDIZIONI PER LA COSTITUZIONE: • Ammontare minimo di capitale: non meno di 120 000. • Verificare le condizione: lo fa il notaio. • Integrale sottoscrizione del capitale. • Almeno versato il 25% o se è unilaterale il 100% (capitale sottoscritto ≠ capitale versato)(. • Autorizzazioni governative e altre condizioni legali (non contrasto delle clausole con ordine pubblico, buon costume, norme imperative). • Se le condizioni sono a posti, il notaio lo deposita nel RI e questa ulteriomente lo revisa. Con l’iscrizione si acquista personalità giuridica. NB: se sono state compiute operazioni, una volta iscritta la società approverà le operazioni. Se non c’è accordo queste operazioni ricadranno sul futuro socio che le ha poste in essere. NULLITA DELLA SOCIETA (non nullità del contratto) Avvenuta l’iscrizione, si pronuncia nullità per: (elenco tassativo. 1° deroga). • Mancata stipulazione dell’atto costitutivo nella forma di atto pubblico. Es: notaio non competente approva fuori dalla sua sede quindi non è abilitato. • Illeceità dell’oggetto sociale. Es: divieto introdotto da poco e non conosciuto. • Mancanza nell’atto costitutivo di ogni comunicazione riguardante la denominazione, conferimenti, ammontare del capitale sociale o oggetto sociale. Es: 4 elementi importanti. EFFETTI DELLA NULLITA: si scioglie la SPA, ma : • Soci restano obbligati verso i terzi (2° deroga) cioè cmq ci sono effetti. C’è nullità ma cmq una persona giuridica è stata creata. • 3° deroga: sanabilità della nullità: in generale un contratto nullo non può essere sanato, ma questa nullità di SPA può essere salvato (è ciò che cerca il legislatore finchè di può). Es: si modifica l’atto costitutivo. NB: queste deroghe ci sono xk c’è necessità di tutelare i terzi e di salvare il salvabile. CONFERIMENTI: disciplina specifica. Denaro, beni, crediti ma non d’opera o servizi. • Denaro: dicra è di per sé stimata. • Beni: si salvaguarda la corrispondenza tra valore nominale ed effettivo del capitale, per evitare danno ai terzi (e stabilire ciò che gli spetta in base al suo conferimento). Stima: • Relazione giurata di un esperto esterno per garantire terzietà. • Stima dev’essere almeno pari, ma non inferiore. • Ulteriore controllo degli amministratori, se ci sono grossolani errori si procede alla revisione della stima (2° stima) con un altro esperto. . c’è tolleranza di 1/5 e allora si continua con il valore nominale. Se è di più di 1/5, soluzioni: • Socio reintegra con denaro ciò che manca. • Riduco le azioni del socio (riduco valore nominale), partecipazione inferiore e quindi azione inferiore. • Recede dalla società. • (se prevista dallo statuto) partecipazioni divise in parti uguali. Le partecipazioni scoperte sono spalmate su tutti xk magari ha più forza contrattuale. Assegnazione non proporzionale di azioni sin base ai conferimenti. SPA UNIPERSONALE Può nascere cosi oppure diventarla. Conferimenti: diversa disciplina. • Sottoscrizione e versamento del 100%. • Se lo diventa: ha 90 giorni x effettuare i versamenti dovuti. Questo xk il legislatore sta attento xk un unico socio non può essere controllato. Serve la pubblicazione nel RI che c’è un unico socio e dire chi è, non xk il nome diventa rilevante. Anche negli atti di corrispondenza. Responsabilità dell’unico socio: socio perde la sua limitata responsabilità quando viola le 2 obbligazioni: • 2342 • 2363 È improbabile xk c’è il notaio che consta il versamento e che venga detto il nome dell’unico socio. Più altre 2 condizioni: • Insolvenza: non in grado di adempiere ai debiti. • Obbligazioni quando era unico socio. NB: unico socio non fallisce. ORGANIZZAZIONE INTERNA DELLA SPA Tre organi: • l'assemblea dei soci – con funzioni esclusivamente deliberative • l'organo amministrativo – gestione dell'impresa sociale; ha ampi poteri decisionali. Gli amministratori hanno potere di rappresentanza legale della società e ad essi spetta il compito di dare attuazione alle deliberazioni dell'assemblea. • l'organo di controllo interno – funzioni di controllo sull'amministrazione della società. La società può scegliere tra: • Sistema dualistico – consiglio di sorveglianza (di nomina assembleale; funzione di amministrazione e controllo) e consiglio di gestione (nominato dal primo) che rappresentano il 5% nelle società chiuse. Il termine per l'impugnazione: 90 giorni (breve per garantire la stabilità degli atti societari) L'organo amministrativo (funzionamento della SPA) Amministrazione della società - La gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori (anche non soci), i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale. Quando l'amministrazione è affidata a più persone, queste costituiscono il consiglio di amministrazione (ponderazione). Non si può avere l'amministrazione congiuntiva e disgiuntiva come in una società di persone. Come funziona il CdA e come si forma? 2 modalità: – 1 amministratore delegato (modalità monocratica), – comitato esecutivo (collegiale) – quando la delega è per un gruppo del CdA C'è una circolarità nelle informazioni, → i delegati devono rendere conto regolarmente al CdA su quello che svolgono. Il CdA decide quali competenze vengono delegate. → TUTTI gli amministratori hanno l'obbligo di agire in modo informato (no decisioni arbitrarie!!) Nomina, revoca e sostituzione degli amministratori: Nomina - Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi. (a parte questi, chiunque; per legge non è richiesta la professionalità) → x massimo 3 esercizi = 3 anni (# SP) Revoca → non serve la giusta causa, ma se NON c'è, la società risarcisce l'amministratore revocato. Sostituzione → diversi meccanismi: • cooptazione: se mancano alcuni, gli altri li sostituiscono. • se vengono a cessare tutti gli amministratori l'assemblea deve essere convocata dal collegio sindacale (CS) il quale nel frattempo compie gli atti di ordinaria amministrazione. Casi rarissimi. Il CS si occupa del controllo quindi qui - caso eccezionale in cui il CS svolge atti di ordinaria amministrazione x un periodo brevissimo. LA RAPPRESENTANZA E LA RESPONSABILITA' degli amministratori La rappresentanza: - Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori dallo statuto o dalla deliberazione di nomina è generale. →2 limitazioni: dato dall’oggetto sociale e quella data dai vincoli che i soci abbiano previsto nel contratto sociale. → l'oggetto sociale non delimita il potere rappresentativo (# società di persone fp). → Nella SPA le limitazioni al potere rappresentativo funzionano nei limiti della exceptio doli: il terzo oltre a sapere che c'è la limitazione e a superarla, agisce intenzionalmente a danno della società. È opponibile in questo caso. La responsabilità : → si configura quando gli amministratori sono chiamati a risarcire i danni alla società, ai creditori o ai singoli soci o terzi. (pagano di tasca propria per i danni che hanno cagionato); è una responsabilità da illecito, contrattuale o extracontrattuale. → si valuta il contegno dell'amministratore in base alla diligenza ( diligenza richiesta dalla natura dall’incarico e delle competenze). → il danno deve essere accompagnato da un comportamento negligente degli amministratori, non basta il danno da solo →chi fa valere la responsabilità? • l'assemblea • il Collegio Sindacale • 1/5 dei soci (la minoranza che non ha scelto quegli amministratori) → il presupposto affinché i creditori possano agire nei confronti degli amministratori è la negligenza. La funzione di controllo Distinzione tra • il controllo di legalità – collegio sindacale (un organo della società) • il controllo contabile – revisore legale dei conti (un soggetto esterno alla società) Il collegio sindacale – si compone di tre o cinque membri effettivi, soci o non soci. Devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti. I sindaci devono essere scelti tra gli scritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di grazia e giustizia. → bisogna sentirsi non condizionato da legami esterni che potrebbero fungere da vincoli indiretti da coercizione rispetto alla sua libertà di giudizio: Art. 2399 Cause d'ineleggibilità e di decadenza Non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382, il coniuge, i parenti e gli affini degli amministratori entro il quarto grado, e coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate (2359) da un rapporto continuativo di prestazione d'opera retribuita. La cancellazione o la sospensione dal registro dei revisori contabili è causa di decadenza dall'ufficio di sindaco (att. 209). → I sindaci sono nominati per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'assemblea ; restano in carica per un triennio, e non possono essere revocati se non per giusta causa (il sindaco non fa il suo dovere). → la retribuzione va stabilita una volta per tutte (nell'atto costitutivo o dall'assemblea) → Sostituzione : in caso di morte, di rinunzia o di decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine d'età e restano in carica fino alla prossima assemblea. Doveri del collegio sindacale • controllare l'amministrazione della società, • vigilare sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo • accertare la regolare tenuta della contabilità sociale ! NB: I sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti d'ispezione e di controllo! I sindaci non se ne occupano, ma fanno presente che c'è una difformità. → i sindaci possono avvalersi, sotto la propria responsabilità e a proprie spese, di dipendenti e ausiliari → Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre (sindaco assente a 2 riunioni- decade dall'uff). → il collegio sindacale sostituisce gli amministratori quando essi non convocano l'assemblea in tempi debiti. Responsabilità dei sindaci → criterio di diligenza → responsabilità esclusiva (mantenere il segreto) → responsabilità concorrente (responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato) Il controllo contabile: • verifica che il bilancio corrisponda alle scritture • il bilancio deve essere redatto in modo coerente e rispettoso della legge. → l'attività di revisione è esercitata di regola dal revisore, in alcuni casi dal collegio sindacale. Il bilancio consolidato: è il bilancio del gruppo, relativo al complesso di società, per cui la Alfa ha il suo bilancio di esercizio, la beta la gamma e la delta anche e la alfa deve redigere un bilancio che tiene conto di tutti questi rapporti. Sono 4 imprese distinte, ma economicamente sono un unica realtà. → in presenza di grave irregolarità potenzialmente dannose l'interesse pubblico è tale da permettere al tribunale la nomina di un amministratore. Struttura finanziaria della SPA Le azioni, le obbligazioni e gli strumenti finanziari partecipativi → mediante l'emissione di azioni o di strumenti finanziari partecipativi o di obbligazioni la società acquisisce nuove risorse finanziarie. Le azioni sono le quote di partecipazione dei soci nella società per azioni. Sono quote di partecipazione omogenee e standardizzate, liberamente trasferibili e di regola rappresentate da documenti (i titoli azionari) che circolano secondo la disciplina dei titoli di credito. → tendenzialmente c'è proporzionalità tra conferimenti e partecipazioni. (non è l'unica soluzione) Ci sono azioni con e senza valore nominale. Non è consentito emettere entrambe contemporaneamente. → Nelle azioni con valore nominale – lo statuto deve specificare il capitale sottoscritto e anche il valore nominale di ciascuna azione ed il loro numero complessivo. Il valore nominale delle azioni rimane invariato nel tempo e può essere modificato solo attraverso una modifica dell'atto costitutivo. → Nelle azioni senza valore nominale – lo statuto deve indicare solo il capitale sottoscritto e il numero delle azioni emesse. NB!! Per tutte le azioni: il valore complessivo dei conferimenti non può essere inferiore all'ammontare globale del capitale sociale. Invece le azioni possono essere emesse per vendita della partecipazione!! → la società nel caso di recesso del socio subisce un pregiudizio di recesso Quando l'azionista può recedere? → quando viene modificato l'oggetto sociale in modo significativo; → trasformazione della società → trasferimento della società all'estero – perché si applica una disciplina normativa differente. → i soci vogliono ricominciare l'attività ecc. → il diritto di recesso spetta con preavviso di almeno 180 giorni (società costituita a tempo indeterminato) → l'azionista non può recedere quando vuole LO SCIOGLIMENTO DELLA SPA : Art 2484 Cause di scioglimento  Le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata si sciolgono: 1) per il decorso del termine; 2) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo 3) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea; 4) per la riduzione del capitale al disotto del minimo legale 5) per deliberazione dell'assemblea; 6) per le altre cause previste dall'atto costitutivo o dallo statuto. - per altre cause previste dalla legge. LA SOCIETÀ IN ACCOMANDITA PER AZIONI (S.A.P.A) Art 2452 – Responsabilità e partecipazioni  - Nella società in accomandita per azioni i soci accomandatari rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali, e i soci accomandanti sono obbligati nei limiti della quota di capitale sottoscritta. Le quote di partecipazione dei soci sono rappresentate da azioni. → alla SAPA sono applicabile norme relative alla SPA → nella SAPA vi è un nesso indissolubile fra la qualità di accomandatario, posizione di amministratore e responsabilità per le obbligazioni sociali. → gli accomandatari sono tutti amministratori di diritto La denominazione sociale deve essere costituita dal nome di almeno uno dei soci accomandatari, con l'indicazione di SAPA (rispondono solidalmente e illimitatamente verso i terzi) - I soci accomandatari non hanno diritto di voto per la nomina e la revoca dei sindaci - cessazione dall'ufficio di tutti gli amministratori, la società si scioglie se nel termine di centottanta giorni non si è provveduto alla loro sostituzione e i sostituti non hanno accettato la carica. LA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA S.R.L. → SRL – la società garantisce ai suoi soci la limitazione di responsabilità; è chiusa → no capitale di rischio → autonomia statutaria massima - La società può essere costituita con contratto o con atto unilaterale. → importo del capitale richiesto è di 10.000€ - ragione principale per cui si costituiscono più SRL che SPA (servono MOLTO meno soldi). → cambia la regolamentazione dei conferimenti: tutti gli elementi dell'attivo valutabili economicamente – denaro, conferimenti in natura, beni e servizi (che non erano consentiti nella SPA) → la prestazione di una garanzia: una polizza assicurativa che copre il rischio. Da un lato si dà la possibilità di conferire beni e servizi (come in una società di persone) ma dall'altro si impone una garanzia per i conferimenti, perché vanno al capitale. SRL – a confronto con la SPA → i soci (non l'assemblea) decidono in primo luogo sulle materie ad essi riservate dallo statuto – lo statuto diventa la prima fonte di competenza. → le competenze inderogabili dei soci – l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili., la nomina degli amministratori, la nomina dei sindaci (organo di controllo), le modificazioni dell'atto costitutivo (nella SPA – spetta all'assemblea straordinaria). L'amministrazione della SRL Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, l'amministrazione della società è affidata a uno o più soci nominati con decisione dei soci: • non necessariamente l'amministratore è un socio, può essere anche un terzo • uno o più soci non necessariamente sono nominati con decisione Rappresentanza della società : Gli amministratori hanno la rappresentanza generale della società. → spetta a ciascun socio far valere la responsabilità (anche se 1% del capitale sociale) → # SPA. → Fino al 2003 si era sempre setto che i soci di una società di capitali non saranno chiamati a risarcire i danni: non è più vero (se socio sapeva che l'operazione era contraria alla legge, e nonostante questa l'ha autorizzata è responsabile). I più importanti diritti dei soci: • diritti di fonte legale – diritto di controllo e diritto di recesso. • diritti di fonte statutaria – il socio può essere titolare di un diritto particolare (es: di essere amministratore a vita). Si revoca ad unanimità (il diritto). No quote speciali ma soci speciali. SRL Unipersonale e SRL semplificata La SRL può nascere unipersonale o lo può diventare, se un socio ha comprato le azioni di tutti gli altri. L'unico socio è limitatamente responsabile. Bisogna far presente a tutti tramite RdI che in quella società c'è un unico socio e riversare i decimi non ancora riversati. Se si rispettano queste condizioni la responsabilità limitata è rispettata, altrimenti no. Bastano 10.000€ per costituirla. SRL Semplificata: Art 2463 bis (entrato in vigore il 24 gennaio 2012) → è una società che può essere costituita con contratto ad atto unilaterale → per contrastare la disoccupazione giovanile. → si può tenere fino a che c'è almeno un socio che ha meno di 35 anni. Basta 1€ per costituirla. Le società cooperative – intervento notaio Art 2511 – Società cooperative Le cooperative sono società a capitale variabile con scopo mutualistico iscritte presso l'albo delle società cooperative. → Tutte le società cooperative sono a responsabilità limitata (dal 2003). → ha una finalità particolare – scopo mutualistico (fornire beni e servizi a condizioni più vantaggiose) → Le cooperative vanno iscritte anche nei albi corrispondenti. Mutualità: • pura • spuria – deve essere indicato nello statuto Cooperative: • di consumo – sono molto particolare perché la mutualità è difficile da riscontrare. Minimo 50 soci • di lavoro • produzione • costruzione • credito • assicurazione → Il capitale può essere variato con modifica statutaria, ma in via indipendente dall'ingresso o dall'uscita di un socio. → Il principio della porta aperta: la legge dice che l'ammissione dei nuovi soci non importa modificazioni dell'atto costitutivo. (#società di persone) → chi esercita in proprio imprese in concorrenza con quella della cooperativa non può diventare socio. → soci della categoria speciale: non superiori ad 1/3 → parità di trattamento del soci: tutti hanno la possibilità di entrare. → minimo 9 soci per costituirla (se i soci sono tutti PF ne bastano 3 → si applicano le norme della SRL)
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