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Puchta e la Pandettistica: Il diritto romano e la costruzione di un sistema giuridico, Dispense di Sistemi Giuridici Comparati

Georg Friedrich Puchta fu un profondo studioso del diritto consuetudinario, considerato una delle massime espressioni del Volksgeist. Egli si distinse dal suo maestro Savigny per la visione del Diritto, recuperando e riproponendo il diritto romano, in particolare quello contenuto nel Corpus iuris civilis, attraverso una matrice individualistico-privatistica. Puchta contribuì al Codice Civile tedesco con l'influenza della Pandettistica. In questo documento vengono analizzate le influenze di Puchta sul pensiero di Savigny e la costruzione di un sistema normativo coerente applicando la logica formale alla riflessione giuridica. Il tutto porta inevitabilmente ad un distacco dalla matrice culturale popolare del Diritto, diventando una costruzione dogmatica autoreferenziale.

Tipologia: Dispense

2017/2018

Caricato il 27/06/2018

enomis27
enomis27 🇮🇹

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Scarica Puchta e la Pandettistica: Il diritto romano e la costruzione di un sistema giuridico e più Dispense in PDF di Sistemi Giuridici Comparati solo su Docsity! IL MODELLO TEDESCO: IL DIRITTO PRIVATO Dott. Antonio Iannì [antonio.ianni@unife.it] corso di SISTEMI GIURIDICI COMPARATI, SEDE DI ROVIGO, a.a. 2016/17 12 Aprile 2017 ƒ TEMPI, GENESI e CARATTERI della codificazione tedesca rappresentano la sintesi di tensioni ed istanze tra di loro differenti, ma tutte altrettanto incisive 1. IL CONTESTO STORICO-POLITICO 2. IL CONTESTO ECONOMICO-SOCIALE 3. LE RIFLESSIONI E SPECULAZIONI SCIENTIFICO- DOTTRINALI VERSO IL CODICE CIVILE TEDESCO … IL CONTESTO STORICO-POLITICO (3) ƒ Al termine dei lavori, che produrranno anche un documento costituzionale (28 marzo 1849), il Parlamento di Francoforte offrì la guida a Federico Guglielmo IV Re di Prussia il quale però rifiutò (27 aprile 1849) [la sua sarebbe infatti stata una legittimazione non più divina ma civile/concessa] ƒ Nel 1861 in Prussia salì al trono Guglielmo I (1861-1888), il quale nel 1862 nominò come Cancelliere Otto Von Bismarck [nel frattempo si ri-costituì la Confederazione Germanica, sempre a guida austriaca] ƒ Bismarck, attraverso una serie di campagne militari e alleanze, dapprima sconfisse l’Impero Austriaco (1866), dappoi Napoleone III/Francia (1871), conseguendo così nel giro di un decennio: 1) lo scioglimento della Confederazione germanica (1866) e quindi la separazione del destino tedesco da quello austriaco 2) la creazione della Confederazione del Nord (1867): stato federale a guida prussiana, e con Bismarck cancelliere 3) infine, la nascita dell’Impero Tedesco [Deutsches Reich, 1871-1918] con Guglielmo I come Imperatore e Bismarck – ancora una volta – nel ruolo di cancelliere ƒ A partire dal 1834, fu costituita tra alcuni Stati tedeschi una zona di libero scambio/unione doganale [Zollverein] ¾ quindi e prima di ogni cosa, l’unione fu di carattere economico ¾ dalla zona di libero scambio rimaneva esclusa l’Austria > il che contribuì alle tensioni che sfoceranno nel conflitto della seconda metà dell’Ottocento ¾ la libertà di scambi favorì in particolare la Prussia > la cui bilancia commerciale rispetto agli altri Stati “associati” fu quasi sempre in attivo ƒ La zona di libero scambio – man mano estesa ad altri Stati – permise uno sviluppo economico costante ed esponenziale ¾ così ad es., la rete ferroviaria crebbe fino a coprire nel 1870 circa 20 mila chilometri > nel 1839 erano appena 250 ¾ l’impegno per i trasporti su rotaia contribuì - insieme ad altri settori - alla crescita del carbo- siderurgico (v. regione della Ruhr) IL CONTESTO ECONOMICO-SOCIALE (1) IL CONTESTO ECONOMICO-SOCIALE (2) ƒ Buona parte dei lavoratori si riversarono nei centri manufattieri ed urbani per impiegarsi nelle nuove industrie (ad es., la popolazione della capitale prussiana – Berlino – nella metà dell’Ottocento contava già mezzo milione di persone) ¾ più in generale, si assistette ad una crescita demografica che portò la popolazione verso la fine degli anni Settanta dell’Ottocento a quasi 30 milioni di individui (un dato del tutto identico a quello italiano di quegli stessi anni) ƒ In mancanza di ogni meccanismo di tutela ed emancipazione sociale - anche solo in forma embrionale - la crescita si accompagnò ad (e fu agevolata da) un genere sfruttamento della neonata classe proletaria (anche questo è un dato comune al processo di industrializzazione altrove avvenuto in Europa, Italia compresa) FRIEDRICH CARL VON SAVIGNY & LA SCUOLA STORICA (1) ƒ Il pensiero di Friedrich Carl von Savigny (1779-1861) è comunemente riconosciuto come uno dei pilastri della cultura giuridica tedesca ¾ dopo aver studiato ed insegnato in diverse università tedesche, trascorse buona parte dei suoi anni di docenza (dal 1810 al 1842) alla Humboldt di Berlino [tra gli altri, Karl Marx frequentò le lezioni berlinesi di Savigny] ¾ fu anche incaricato dalla Prussia di contribuire alla revisione della legislazione del Regno ¾ fin dai primi anni di impegno scientifico gli fu attribuito un ruolo di rilievo all’interno della discussione accademica tedesca (così in particolare dopo una sua – oramai celebre - monografia del 1803 in materia di possesso) FRIEDRICH CARL VON SAVIGNY & LA SCUOLA STORICA (2) ƒ Caratteri principali della CONCEZIONE (STORICA) SAVIGNIANA del Diritto: ¾ il Diritto - al pari della cultura e della lingua - affonda le sue radici nella coscienza comune del popolo > da questa ne trae fondamento e vitalità [la similitudine tra Diritto e Linguaggio – quest’ultimo per Savigny altrettanto basato su di una pratica popolare continua e corrente – compare in molte delle opere del giurista tedesco] ¾ per “coscienza comune del popolo” Savigny intende l’insieme dei costumi e delle credenze - per l’appunto, “popolari” - nel tempo createsi ed avvicendatesi in ragione delle diverse relazioni intercorse all’interno di una certa comunità Il Diritto promana dall’insieme delle espressioni storiche che un determinato popolo arriva a maturare > e quindi ovviamente anche in chiave evolutiva > è questo il c.d. spirito del popolo [Volksgeist], concetto hegeliano cui Savigny ricorrerà in un secondo momento per meglio spiegare la sua idea di Diritto LA POLEMICA SULLA CODIFICAZIONE: SAVIGNY VS. THIBAUT (1) ƒ Nel 1814, il romanista e civilista tedesco Anton Friedrich Justus Thibaut (1772-1840) – dal 1805 professore ad Heidelberg – pubblica lo scritto “Sulla necessità di un diritto civile generale per la Germania” > per Thibaut: ¾ il diritto tedesco appare troppo frammentato ¾ senza unificazione giuridica non è possibile giungere all’unificazione politica ¾ il modello da seguire è quello della codificazione francese napoleonica (del 1804) ƒ Savigny, dal canto suo, in risposta a Thibaut pubblica - sempre nel 1814 - lo scritto “Sulla vocazione del nostro tempo per la legislazione e la giurisprudenza” ROMANISTI E GERMANISTI (2) ƒ GERMANISTI ¾Esponenti principali: Jacob (1785-1863) e Wilhelm Grimm (1786-1859); Eduard Gans (1797- 1839); Karl Friedrich Eichhorn (1781-1854); Georg Beseler (1809-1888) ¾ Pensiero: recuperare – e quindi riproporre a seguito di sistematizzazione – il diritto germanico cogente prima della recezione tedesca del diritto romano (avvenuta sulla fine del XV secolo); il tutto secondo una matrice solidaristico-collettiva ¾ Contributo: ad es. ed in particolare nel campo del diritto commerciale, considerata la propensione ad attingere – in chiave funzionalista – alla prassi (anche) dei traffici economici ƒ ROMANISTI ¾ Esponente principale: Georg Friedrich Puchta (1798-1846), in gioventù fu dapprima allievo di Hegel e successivamente tra i principali di Savigny, nonché successore di quest’ultimo presso la Università Humbdolt di Berlino (1842-1846). Fu profondo studioso del diritto consuetudinario, a suo dire da considerarsi come una delle massime espressioni del Volksgeist ¾ Pensiero: recuperare – e quindi riproporre a seguito di sistematizzazione - il diritto romano (in concreto quello contenuto nel Corpus iuris civilis così come rivisto nel corso dei secoli e specialmente durante il Medioevo, c.d. ius commune); il tutto secondo una matrice individualistico-privatistica ¾ Contributo: vedi infra le influenze della Pandettistica sul Codice Civile tedesco GEORG FRIEDRICH PUCHTA & LA PANDETTISTICA (1) ƒ Ad onor del vero, l’allievo PUCHTA coltivò una visione del Diritto che in parte lo allontanò dalla prospettiva storicistica del maestro F. von Savigny: ƒ Da un lato, proseguì il pensiero di Savigny, anch’egli idealizzando il Diritto Romano ¾ Diritto Romano che aveva avuto origine presso il popolo … ¾… dopo si era tramutato in una serie di ordinamenti (attraverso la sua diffusione e ramificazione lungo l’intero arco europeo) appartenenti alle nazioni “civili” Di questo “prezioso” patrimonio culturale la scienza giuridica avrebbe dovuto cogliere l’essenza, ossia i Principi sui quali si poggia, ed infine inquadrare – entro tali Principi – tutto il diritto vigente ƒ Dall’altro, alla fine PUCHTA si impegnò principalmente/esclusivamente nella costruzione di un sistema (normativo) composto da concetti tra di loro coerenti, organizzati secondo una scala di astrazione sempre più raffinata > applicando dunque la logica formale alla speculazione/riflessione/metodologia giuridica … ¾ … il tutto conduce inevitabilmente ad un distacco dalla matrice culturale (popolare) del Diritto > il Diritto cessa di essere “mera” proiezione dello spirito popolare per divenire piuttosto una dimensione sostanzialmente autoreferenziale, ossia una costruzione dogmatica che si auto-giustifica e auto- legittima GEORG FRIEDRICH PUCHTA & LA PANDETTISTICA (2) In sintesi: ƒ PUCHTA innanzitutto muove dal Diritto Romano, cercando all’interno di esso delle costanti generali, ovvero dei concetti generali e generici che egli arriva a confezionare ragionando per astrazione ¾ così ad es. si ricava il concetto generale di diritto soggettivo, da intendersi come relazione di potere giuridico esercitabile nei confronti di un’altra persona o su di una cosa ¾ entro tale concetto generale – che, una volta circoscritto nella sua nozione rimane immutabile – si inquadrano tutti i concetti rispetto a questo derivati e ad esso riconducibili (ad. es. diritto di proprietà e diritto di credito) ƒ Lo schema logico sopra sintetizzato – che nel contempo è sia deduttivo che induttivo – “non è altro” che la c.d. piramide concettuale [Begriffspyramide] > piramide alla quale PUCHTA deve parte della sua fama scientifica IL CODICE CIVILE TEDESCO [Bürgerliches Gesetzbuch/BGB] (2) ƒ A fronte delle critiche ricevute, nel 1890 si decise per una seconda commissione, dalla composizione quantitativamente (24 membri in luogo degli 11 originari) e qualitativamente differente (erano presenti anche rappresentanti del mondo industriale e fondiario; non era presente Windscheid) ¾ la seconda commissione cercò di porre rimedio ai difetti del primo documento, anche se le modifiche rispetto alla prima proposta furono sostanzialmente minime ƒ Il testo della seconda commissione (1895), a seguito di alcune ulteriori marginali modifiche, venne poi presentato nel 1896 – come terzo progetto – a favore del Reichstag (ovverosia, l’assemblea parlamentare a suffragio universale dell’Impero): venne approvato con il voto contrario di tutti i 42 i socialdemocratici presenti ¾ da ultimo, il progetto licenziato dal Reichstag venne trasmesso al Bundesrat (l’organo di rappresentanza dei vari territori locali) che nell’agosto del 1896: i) approvò gli emendamenti decisi dal Reichstag; ii) approvò definitivamente il testo ƒ Alla luce di quella che fu la volontà dell’Imperatore [Kaiser], intenzionato così ad inaugurare un secolo di prosperità e magnificenza per la Germania finalmente unificata, il BGB entrò in vigore il 1 Gennaio del 1900 IL CODICE CIVILE TEDESCO [Bürgerliches Gesetzbuch/BGB] (3) Il BGB si compone di 5 libri IL PRIMO LIBRO (§§ 1-240) contiene la c.d. PARTE GENERALE [Allgemeiner Teil] ƒ all’interno della Parte Generale sono racchiusi alcuni istituti fondamentali (per lo più) di elaborazione squisitamente pandettistica ƒ norme generali sulla PERSONA FISICA e sulla PERSONA GIURIDICA ƒ alcune definizioni in materia di COSE/BENI ƒ … ma soprattutto la disciplina generale del NEGOZIO GIURIDICO[Rechtsgeschäft, §§ 116-144]: la dichiarazione di volontà (espressione per eccellenza della c.d. potenza normativa dell’individuo) diretta a creare effetti giuridici di varia natura > categoria alla quale si riconducono il contratto (ed i vari singoli contratti), il matrimonio, il testamento, etc. ƒ la Parte Generale funziona come contenitore di norme comuni che – salvo eccezione esplicita – si applicano ad ogni possibile situazione/relazione giuridica particolare: così ad es. la disciplina generale sull’invalidità del negozio giuridico si impone per buona parte dei tipi contrattuali (disciplinati nel Libro Secondo) IL CODICE CIVILE TEDESCO [Bürgerliches Gesetzbuch/BGB] (4) IL SECONDO LIBRO (§§ 241-853) è dedicato alle OBBLIGAZIONI ¾ disciplina dei RAPPORTI OBBLIGATORI ¾ disciplina dei CONTRATTI (compravendita, locazione, etc.) [… la disciplina dei rapporti contrattuali – anche letta alla luce della Parte Generale – è improntata ad una sostanziale libertà ed uguaglianza (formale) contrattuale] ¾ disciplina della RESPONSABILITÀ CIVILE [modello della tipicità dell’illecito - beni esplicitamente tutelati: vita, corpo, salute, libertà, proprietà … od altro diritto altrui/ § 823] LE IDEOLOGIE DEL BGB (2) ƒ Il BGB è un prodotto interamente pandettistico ¾ ARCHITETTURA/SISTEMATICA: si pensi al rapporto tra Parte Generale e Libri successivi ¾ SINTASSI: si pensi all’utilizzo della tecnica del rinvio ƒ ogni ripetizione viene puntualmente evitata richiamando i paragrafi che riguardano quel certo istituto > di conseguenza, la lettura e la comprensione (specialmente per un non-giurista) risultano tutt’altro che agevoli ¾ LINGUAGGIO: si pensi all’utilizzo di termini e concetti dall’altissima raffinatezza tecnica e dall’elevato astrattualismo ƒ una lingua giuridica programmata dal e diretta al solo giurista professionista > peraltro molti dei concetti generali non vengono definiti, lasciando così campo libero all’intervento della Dottrina – unica deputata al chiarimento – in un secondo momento (= Dottrina come fonte principale del diritto civile tedesco) ƒ Da qui il commento di Otto von Gierke (invero, riferito al primo progetto): si tratta di un «compendio di pandette tradotto in paragrafi di legge» CONTRO E OLTRE LA PANDETTISTICA: RUDOLF VON JHERING E LO SCOPO NEL DIRITTO ƒ Rudolf von Jhering (1818-1892) fu un giurista tedesco, docente presso diverse università della Germania e a Vienna ¾inizialmente sposò la Pandettistica (del maestro PUCHTA): in uno dei suoi primi scritti parlò addirittura di «concetti giuridici che si accoppiano e ne generano di nuovi» ¾ in un secondo momento – pur conservando una visione storicistica/savignana – si allontanò dalla Dogmatica: nel suo celebre volume “Lo scopo nel diritto” [Der Zweck im Recht] rifiutò il concettualismo, affermando nel contempo che «creatore di tutto il diritto è lo scopo … ossia [scopo come] un motivo pratico» ¾ gli scopi sono per JHERING le diverse esigenze ed interessi che provengono dalla vita sociale > a questi interessi il Giurista deve guardare quando (ad es.) si impegna nella definizione di una regola contrattuale > solo una volta individuata una regola che sia funzionale agli interessi che di volta in volta si vogliono tutelare allora si potrà ricavare una determinata definizione che racchiuda quella data ipotesi giuridica > mai viceversa! CONTRO E OLTRE LA PANDETTISTICA: LA GIURISPRUDENZA DEGLI INTERESSI ƒ Il punto di arrivo cui giunse JHERING fu poi raccolto e sviluppato dagli studiosi della c.d. Scuola di Tubinga, anche meglio conosciuta come Giurisprudenza degli Interessi [Interessenjurisprudenz] ƒ Principale esponente: PHILIPP HECK (1858-1943), docente negli ultimi anni della sua carriera (1901-1928) presso l’Università di Tubinga > fu Heck a coniare (con intento dispregiativo) l’espressione Giurisprudenza dei Concetti con riferimento alla Pandettistica e al suo CONCETTUALISMO estremo ¾ secondo HECK: i) scopo primario della scienza giuridica è preoccuparsi del soddisfacimento degli interessi di vita (materiali ed ideali) espressi dalla comunità sociale; ii) la legislazione rifletterà (deve riflettere!) la composizione di tali interessi così come questi si impongono (e specularmente spesso taluni soccombono) nella dialettica pubblica-politica ƒ L’interprete – in primis il Giudice – dovrà ricavare rispetto al caso di specie una regola che concretizzi il contemperamento degli interessi così come questo è stato accolto a livello generale dal Legislatore all’interno della disposizione > dunque l’interprete NON è svincolato rispetto alle scelte “valoriali” compiute dal Legislatore
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