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Schemi Tonini + Appunti lezioni Lorenzetto sull’intero LIBRO III (PROVE), Schemi e mappe concettuali di Diritto Processuale Penale

Schemi prodotti dalla rielaborazione del Tonini + appunti della Professoressa Lorenzetto. Comprendono la parte su: - Disciplina generale riguardante la Prova - Mezzi di prova - Mezzi di ricerca della prova

Tipologia: Schemi e mappe concettuali

2021/2022

In vendita dal 23/12/2023

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Scarica Schemi Tonini + Appunti lezioni Lorenzetto sull’intero LIBRO III (PROVE) e più Schemi e mappe concettuali in PDF di Diritto Processuale Penale solo su Docsity! LIBRO III - PROVE Le prove sono a1 a contenuto probatorio, sono una categoria di a0 processuali cara3erizzata da una par5colare finalità che è quella probatoria. All’interno del libro III troviamo: - Disciplina delle prove; - Regime delle prove. La scelta di dedicare un intero libro alla tema5ca probatoria ha messo in evidenza la centralità di questo tema nel processo penale accusatorio, andando a prendere le distanze dalla disciplina frammentaria del sistema inquisitorio. Tramite una visione unitaria delle disposizioni riguardan5 le prove, il codice ha voluto riportare l’intera tema5ca della prova nell’alveo del principio di legalità: è compito della legge stabilire quali siano le regole che presiedono al convincimento del giudice, il convincimento del giudice deve potersi muovere nel perimetro disegnato dalla legge, per far si che il culmine dell’a0vità giurisdizionale, che è quella di conoscere i fa0 a3raverso le prove, si possa fare entro un re5colo di previsioni legali. Le disposizioni sulle prove non si riferiscono solo alla fase del giudizio, ma riguardano anche a1 che sono al di fuori del diba1mento e che puntano a conformarsi ai principi ispiratori della tema5ca probatoria. Il libro III si occupa di prove senza però dare una definizione al conce3o di prova, come il libro II parla di a0 senza dare una definizione al conce3o di a3o. • PROVA: strumento che si adopera durante il procedimento penale per verificare un determinato fa3o o un’affermazione. Il nostro codice fa riferimento al conce3o di prova u5lizzando diverse asserzioni: - FONTE DI PROVA: sono le persone, le cose ed i luoghi dai quali si può trarre un elemento di prova, sono le fon5 dalle quali possono essere tra3e le informazioni u5li per ricostruire un fa3o del passato (es. Tes5mone); - MEZZO DI PROVA (art. 507 c.p.p.): a0vità a3raverso cui si introduce un elemento di prova nel procedimento (es.: tes5monianza); - ELEMENTO DI PROVA (art. 65 co. 1 c.p.p.): l’informazione che si ricava dalla fonte di prova, quando ancora non è stata valutata dal giudice. Ques5 valuta la credibilità della fonte e l’a3endibilità dell’elemento o3enuto, ricavandone un risultato probatorio (es. tes5monianza (fonte di prova) → dichiarazione estrapolata (elemento di prova). - RISULTATO PROBATORIO (art. 192 c.p.p.): è l’elemento di prova valutato dal giudice in base ai criteri della credibilità e dell’a3endibilità. De3a valutazione di regola è operata a3raverso lo strumento dell’esame incrociato che si svolge mediante domande e contestazioni. Il giudice valuta la credibilità della fonte e l’a3endibilità della narrazione. Infine il giudice nella mo5vazione deve dar conto dei risulta5 acquisi5 e criteri ado3a5 nel ricostruire il fa3o storico indicando in base a quali criteri ri5ene a3endibili le prove e per quali ragioni ri5ene ‘non a3endibili le prove contrarie’. Il nostro codice u5lizza generalmente il termine prova, e spe3a poi all’interprete vedere se si tra0 di elemento di prova, fonte di prova, mezzo di prova o risultato probatorio. STRUTTURA TITOLO I - Disposizioni generali (art. 187- 193 c.p.p.): de3a dei principi di cara3ere generale che si pongono come prioritari rispe3o alla regolamentazione dei singoli elemen5 prova. TITOLO II - Mezzi di prova (art. 194- 243 c.p.p.): i mezzi di prova si cara3erizzano per la loro a0tudine a fornire al giudice delle risultanze, dei veri e propri risulta5 u5lizzabili per la decisione (tes5monianza, esame delle par5, perizia, ricognizione, documen5); TITOLO III - Mezzi di ricerca della prova (art. 244- 271 c.p.p.): i mezzi di ricerca della prova non sono di per sé fon5 del convincimento, ma sono quegli strumen5 che consentono di acquisire delle tracce, informazioni, dei materiali, dichiarazioni che sono dotate di a0tudine probatoria. Tali mezzi di ricerca della prova normalmente si qualificano come a1vità a sorpresa, sono a0 compiu5 nei confron5 di un sogge3o che li scopre solo nel momento in cui vengono compiu5, hanno la funzione di cogliere di sorpresa il des5natario di ques5 a0. Sono a0 che per loro natura sono irripeXbili, proprio perché una volta compiu5 non potranno essere nuovamente compiu5 con la stessa efficacia: per questo trovano la di 1 32 loro disciplina generale nel libro III, in quanto oltre ad essere a0 a sorpresa e irripe5bili, proie3ano i loro effe0 fino nella fase del diba0mento. La dis5nzione tra mezzi di prova e mezzi di ricerca della prova starebbe nel fa3o che i mezzi di ricerca della prova sarebbero precos5tui5 alle indagini, diversamente i mezzi di prova darebbero vita a qualcosa che si forma nel processo. Dis5nzione che è un po’ opinabile, perché se si pensa al conce3o di documento che è un mezzo di prova, anche il documento è qualcosa che preesiste al processo. La verità risiede nella diversa sede nella quale queste a0vità trovano la loro collocazione, perché i mezzi di prova sono des5na5 a trovare la loro esplicazione nel diba0mento, sono 5piche a0vità del giudice; i mezzi di ricerca della prova trovano la loro 5pica collocazione nella fase inves5ga5va, sono 5piche a0vità dell’autorità giudiziaria comprendendo in senso ampio dal giudice a in par5colare dal PM. OPERATIVITÀ Le norme contenute nel libro III hanno: - Applicabilità sicura: diba1mento + incidente probatorio —> sedi deputate alla formazione delle prove. - Applicabilità problema9ca: indagini preliminari + udienza preliminare —> siamo nella fase preliminare a quella del giudizio che per sua natura non è deputata alla formazione delle prove. Dobbiamo dis5nguere tra quando ad agire sia: - Giudice: rispe3o all’a0vità del giudice è più facile dare una risposta afferma5va, sia nel caso in cui intervenga con funzione decisoria, sia quando intervenga con le sue 5piche funzioni di controllo e garanzia nella fase delle indagini preliminari. - PM o PG: risposta parcellizzata - Titolo I - Disposizioni generali: tendenzialmente sì, tali disposizioni si applicano anche alla sede delle indagini preliminari perché sono regole fondamentali che de3ano principi generali della tema5ca probatoria, tali per cui non possono essere pretermesse. Tanto il PM quanto la PG quando indagano non agiscono al d fuori di ogni previsione di legge, ma agiscono nell’osservanza rigorosa delle norme stabilite dalla legge. - Titolo II - Mezzi di prova: tendenzialmente no, in quanto tale 5tolo disciplina le a0vità funzionali a formare le prove nel processo. Tali disposizioni non si applicano alla sede delle indagini preliminari perché sono de3ate con lo scopo di regolare a0vità che si svolgono 5picamente nella fase diba0mentale (sede deputata alla formazione delle prove). Hanno come des5natario il giudice, so3o il profilo del sogge3o che agisce, è il giudice che ges5sce la formazione della prova. Nella sede delle indagini preliminari per le a0vità d’indagine da parte del PM e PG sono de3ate delle norme ad hoc. Il codice per rendere chiara la dis5nzione funzionale tra la prova in senso tecnico cioè quella che si forma in diba0mento e le a0vità d’indagine funzionali a ricercare gli elemen5 di prova, u5lizza una terminologia differente per indicare gli a0 del PM cd.“a1 omologhi” cioè corrisponden5 agli a0 di prova che si formano all’interno del diba0mento. Esempio: nel diba0mento, mezzo di prova per antonomasia è la tes5monianza, nella fase delle indagini preliminari il PM non assume tes5monianze ma assume informazioni (de3e “sommarie informazioni” quando agisce la PG). Nel diba0mento mezzo di prova è la perizia, nella fase inves5ga5va a3o omologo della perizia è accertamento tecnico, ha un nome differente rispe3o a quello che viene individuato nel diba0mento, e anche una regolamentazione differente. Nella fase inves5ga5va abbiamo interrogatorio della persona so3oposta alle indagini, nella sede diba0mentale abbiamo l’esame dell’imputato. Cambia la nomenclatura e la disciplina per me3ere in evidenza la differente des5nazione di queste a0vità. Le a0vità d’indagine in linea di principio non sono des5nate a formare prove e quindi anche le norme del 5tolo II tendenzialmente non dovrebbero applicarsi. Alcune a0vità d’indagine disciplinate nel Libro V richiamano nell’ambito delle regole del loro svolgimento, talune disposizioni stabilite all’interno del Libro II. Dove esiste questo richiamo le disposizioni del 5tolo II si applicheranno anche alle a0vità d’indagine, quando invece questo richiamo manca l’interprete dovrà capire in primis se quella è una vera lacuna oppure se il legislatore non ha inteso davvero differenziare lo statuto di svolgimento di queste a0vità. Se si tra3a di un’effe0va lacuna che quindi deve essere colmata, potrà esserci un’integrazione delle disposizioni stabilite nel 5tolo II del libro III rispe3o alle a0vità d’indagine compiute dagli inquiren5 (in par5colare dal PM) ovvio che non tu3o potrà essere traslato, in par5colare quello che deve essere traslato sono quelle disposizioni del 5tolo II che sono funzionali a tutelare determinate garanzie e quindi a garan5re che la prova venga raccolta secondo modalità rispe3ose delle garanzie della persona. Tu3e quelle che so3endono tecnicismi funzionali alla formazione della prova in di 2 32 - Prova criXca: non rappresenta immediatamente il fa3o ma porta il giudice a ricostruire il fa3o tramite un percorso di 5po logico inferenziale (es.: registrazione di una conversazione o impronta o orma trovata fuori dall’abitazione di Sempronio assassinato). Non sempre le prove storiche sono prove dire3e e le prove cri5che indire3e, dipende dai casi. Esempio: tes5monianza di Tizio che ha visto Caio uscire dall’abitazione di Sempronio, subito dopo l’omicidio di ques5. Questa è una prova indire3a ma storica, non cri5ca. DIRITTO ALLA PROVA Art.190 c.p.p. - DiriFo alla prova 1. Le prove sono ammesse a richiesta di parte. Il giudice provvede senza ritardo con ordinanza escludendo le prove vietate dalla legge e quelle che manifestamente sono superflue o irrilevanH. 2. La legge stabilisce i casi in cui le prove sono ammesse di ufficio. 3. I provvedimenH sull'ammissione della prova possono essere revocaH senHte le parH in contraddi7orio. Il diriFo alla prova comprende il potere spe3ante a ciascuna delle par5 di: - Ricercare le fonH di prova: spe3a in primis al PM che ha l’onere della prova ovvero l’onere di convincere il giudice della reità dell’imputato; in secondo luogo spe3erà all’imputato l’onere di confutare le tesi dell’accusa. Il nostro sistema perme3e alle par5 di ricercare le prove, in tu3o il corso del procedimento. - Chiedere l’ammissione del relaHvo mezzo: le par5 hanno l’onere di introdurre il singolo mezzo di prova; la prova deve essere per5nente, non vietata dalla legge, non manifestamente irrilevante o superflua. È sufficiente dimostrare la probabile rilevanza, nel dubbio la richiesta deve essere accolta. - Partecipare alla sua assunzione: l’assunzione della prova, se si tra3a di dichiarazioni rese in diba0mento, avviene con il metodo dell’esame incrociato. L’imputato ha il diri3o di ‘interrogare o far interrogare’ davan5 al giudice ‘le persone che rendono dichiarazioni a suo carico’. - O7enere una valutazione dell’elemento di prova: al diri3o alla prova delle par5 corrisponde il dovere del giudice di dare una valutazione logica dell’elemento di prova raccolto. Concre5zza il diri_o di “difendersi provando” (art.24 co.2 Cost.) e si riconne3e all’inviolabilità del diri_o di difesa. Sono le par5 private che esercitano il diri3o di difendersi provando, questo non significa che il PM non sia 5tolare del diri3o alla prova, anche lui ne è 5tolare, e il suo diri3o alla prova si ricava dal principio di parità tra le par5 ex art.111 co.2 Cost. Principio probatorio - disposiXvo è sancito da “le prove sono ammesse a richiesta di parte”, “il giudice provvede [...] escludendo le prove vietate dalla legge [...] superflue o irrilevanH” e“la legge stabilisce i casi in cui le prove sono ammesse d’ufficio”. - Regola: le prove vengono ammesse a richiesta di parte, quindi spe3a alle par5 chiedere l’ammissione della prova e spe3erà poi al giudice amme3ere le prove. - Eccezione: ammissione delle prove d’ufficio. La legge espressamente riconosce che sia il giudice a disporre d’ufficio l’assunzione delle prove e quindi ad amme3ere d’ufficio una prova, senza la richiesta di parte. Questo principio è conseguenza del modello di stampo accusatorio, il fa3o che il giudice sia di regola spogliato dai poteri di inizia5va ufficiosa in materia di prova è dovuta al fa3o che il giudice è terzo e imparziale, non potrebbe esercitare l’ammissione delle prove perché non conosce quello che è stato fa3o prima, arriva al diba0mento, di norma senza conoscere gli esi5 dell’a0vità inves5ga5va, quindi è naturale per il modello accusatorio che siano le par5 a ges5re la richiesta di prova. Eccezioni sono ad esempio: art.195 tes5monianza indire3a, art.224 in tema di perizia, art.237 in tema di documen5 e due disposizioni generali che vanno le3e insieme art.507 e art. 603 c.p.p. sui poteri di integrazione d’ufficio assegna5 al giudice che riguardano qualsiasi mezzo di prova, quindi hanno valenza di cara3ere generale. - Diri7o di richiedere l’ammissione della prova: le par5 vantano il diri3o di richiedere l’ammissione di una prova, esse hanno l’onere di richiedere l’ammissione di una prova perché spe3a a loro formulare questa richiesta al giudice. Allo stesso tempo esse hanno il diri_o di o_enere l’ammissione della prova nei limi5 in cui tale prova sia ammissibile sulla base dei criteri art.190 c.p.p.. Sicuramente le par5 vantano il diri3o di o3enere da parte del giudice una pronuncia sulla richiesta che hanno formulato, infa0 art.190 dice che “il giudice provvede senza ritardo con ordinanza” quindi esiste un provvedimento esplicito del giudice in ordine alla richiesta di di 5 32 ammissione della prova formulata dalle par5. L’ammissione sarà posi5va nel momento in cui la prova superi il vaglio di ammissibilità secondo i criteri indica5 all’art.190. Il diri_o alla controprova (art.495 c.p.p.) è il diri3o che spe3a all’imputato di o3enere le prove a discarico sui fa0 cos5tuen5 ogge3o delle prove a carico e parallelamente vi è il diri3o del PM di o3enere l’ammissione delle prove a carico sui fa0 cos5tuen5 ogge3o delle prove a discarico. Il diri3o alla prova contraria ha una tutela talmente forte da integrare un autonomo mo5vo di ricorso per Cassazione. Criteri di ammissione/revoca delle prove - Prove vietate dalla legge: non vi deve essere una disposizione che vieta l’assunzione di quella prova so3o il profilo dell’an e del quomodo o una legge che esclude la legi0mazione sogge0va/ogge0va su quella prova o una disposizione che regola una determinata modalità di acquisizione della prova escludendo che possa essere assunta secondo modalità differen5. In caso di assunzione di una prova vietata dalla legge la sanzione è inuXlizzabilità art.191 c.p.p. - Non manifestamente superflue: il giudice escluderà le prove quando risul5no manifestamente superflue o manifestamente irrilevan5. Significa che la prova deve essere u5le, deve fornire un arricchimento della pia3aforma per la formazione del convincimento giudiziale. La prova è manifestamente superflua quando è sovrabbondante, quando non aggiunge niente di nuovo, quando a0ene ad un fa3o notorio che quindi non necessita di essere provato. - Non manifestamente irrilevan9: per stabilire se la prova sia non manifestamente irrilevante il giudice dovrà valutare se la prova è perXnente al thema probandum, cioè se ha per ogge3o uno dei fa0 ogge3o di prova ai sensi dell’art.187 c.p.p.. Le prove che esulano dall’ogge3o della prova saranno ritenute non per5nen5 e quindi non rilevan5, non ammissibili. L’uso del termine “manifestamente” è espressione di una presunzione di ammissibilità della prova, le prove di regola sono ammesse e vengono escluse solo qualora risul5no manifestamente superflue o irrilevan5. Quindi è necessario che vi sia un’evidenza di irrilevanza o superfluità. Questo conferma che art. 190 c.p.p. riconosca un diri3o alla prova, che viene limitato solo nei casi di manifesta irrilevanza o superfluità della prova. LIMITI AL DIRITTO ALL’AMMISSIONE DELLA PROVA Art.190-bis c.p.p. - Requisi9 della prova in casi par9colari 1. Nei procedimenH per taluno dei deli1 indica9 nell'ar9colo 51, comma 3-bis, quando è richiesto l'esame di un tesHmone o di una delle persone indicate nell'arHcolo 210 e queste hanno già reso dichiarazioni in sede di incidente probatorio o in diba;mento nel contraddi7orio con la persona nei cui confronH le dichiarazioni medesime saranno uHlizzate ovvero dichiarazioni i cui verbali sono staH acquisiH a norma dell'arHcolo 238, l'esame è ammesso solo se riguarda fa1 o circostanze diversi da quelli ogge7o delle precedenH dichiarazioni ovvero se il giudice o taluna delle parH lo ritengono necessario sulla base di specifiche esigenze. 1-bis. La stessa disposizione si applica quando si procede per uno dei reaH previsH dagli arHcoli 600-bis, primo comma, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater, anche se relaHvi al materiale pornografico di cui all'arHcolo 600-quater.1, 609-quinquies e 609-ocHes del codice penale, se l'esame richiesto riguarda una tesHmone minore degli anni sedici e, in ogni caso, quando l'esame tesHmoniale richiesto riguarda una persona offesa in condizione di parHcolare vulnerabilità”. Il diri3o ad o3enere l’ammissione della prova di 5po dichiara5vo è stato limitato in alcune ipotesi allo scopo di impedire la cd. usura delle fon9 di prova, evitare che il dichiarante debba presentarsi a più udienze in vari processi e vada incontro inu5lmente a rischi di in5midazione, di sicurezza per la sua persona o rischi di cd. Vi;mizzazione secondaria. Essendo persone che hanno assis5to o subito un reato par5colarmente grave che a0ene generalmente ad una sfera par5colare come la sfera sessuale si vuole evitare che la reiterazione degli esami possa generare questa rinnovazione del fenomeno violento del processo che potrebbe generare per loro una forma di vi0mizzazione secondaria. Tale limite opera quando è richiesto l’esame di un tes5mone o di una delle persone ex art.210 c.p.p. (imputato nel procedimento connesso): - Quando l’imputazione ha ad ogge3o i deli0 di associazione mafiosa o assimila5 (art.51 co.3-bis c.p.p.); - Quando l’imputazione ha ad ogge3o alcuni rea5 in materia di violenza sessuale e di pedofilia, se l’esame riguarda un tes5mone minore degli anni ‘dicio3o’; di 6 32 - In ogni caso in cui l’esame tes5moniale richiesto riguarda una persona offesa in condizione di par5colare vulnerabilità. Tale limitazione comporta che: se la persona, che una parte vuole sen5re in diba0mento, ha già reso dichiarazioni in sede di incidente probatorio (o le sue dichiarazioni provenien5 da altro procedimento sono state acquisite in base all’art.238 c.p.p.), l’esame è ammesso soltanto in due casi. 1. Se riguarda fa0 o circostanze diversi da quelli ogge3o delle preceden5 dichiarazioni; 2. Se il giudice o una delle par5 lo ritengono necessario sulla base di specifiche esigenze. Questa disposizione funge da cerniera tra la disciplina dell’incidente probatorio ed esame diba0mentale nei confron5 del minore o della persona offesa in condizioni di par5colare vulnerabilità. LA TUTELA DELLA LIBERTÀ MORALE DEL DICHIARANTE Art.188 c.p.p. - Libertà morale della persona nell’assunzione della prova 1. Non possono essere uHlizzaH, neppure con il consenso della persona interessata, metodi o tecniche idonei a influire sulla libertà di autodeterminazione o ad alterare la capacità di ricordare e di valutare i fa;. Regola imposta anche nella disciplina dell’interrogatorio. Fissa un divieto probatorio esplicito in relazione a tu3e le prove 5piche o a5piche e so3ende una vera e propria scelta di civiltà: inibisce l’uso di qualsiasi strumento di coercizione della sfera psicologico-morale della persona che va ad incidere sulla sua libertà di autodeterminazione. Forma di tutela indisponibile. Agganci cos5tuzionali: - Ar3.2 e 13 Cost.: nella specifica prospe0va dell’indagato e dell’imputato; - Art.24 co.2 Cost.: diri3o di difesa; - Art.27 co.2 Cost.: presunzione di innocenza come regola di tra3amento; - Art.111 co.4 Cost.: tutela del contraddi3orio; Agganci sovranazionali: - Art.3 Cedu: divieto di ‘tortura’ e di ‘tra3amen5 inumani e degradan5’ - Art.4 Carta UE. Obie1vo: I. Evitare che si u5lizzino nell’ambito della formazione della prova, metodi o tecniche che servono per estrarre in maniera coa1va il contributo dalla fonte di prova (es.: ipnosi, tortura, narcoanalisi,…); L’art.188 c.p.p. si raccorda con l’art.191 co.2-bis c.p.p.: • ‘Le dichiarazioni o le informazioni o7enute mediante il deliFo di tortura [613-bis, 613-ter c.p.] non sono comunque uHlizzabili, salvo che contro le persone accusate di tale deli7o e al solo fine di provarne la responsabilità penale’. Questo comma è un pò rischioso e sovrabbondante (il divieto di tortura si può desumere già dall’art.188) perché rischia di far ritenere che solo quando si arrivi a integrare un’ipotesi di tortura si possa sanzionare la violazione delle disposizioni con l’inu5lizzabilità, ma non è così. Infa0 anche condo3e che non assurgono al rango della tortura sono vietate e la prova che producono inu5lizzabile. Libertà morale: è il divieto di o3enere coa0vamente il contributo della fonte inteso come divieto di introspezione volta ad usare quegli strumen5 che servono a controllare, rivelare o svelare come funziona il meccanismo di formazione della memoria o della risposta. Per esempio l’uso delle neuroscienze o di quelle par5colari discipline che puntano a misurare il funzionamento della memoria sulla base della velocità della risposta alle domande oppure che studiano una determinata condo3a in sede di assunzione della prova dichiara5va sulla base della mimica facciale. Tu3e queste tecniche aldilà della loro affidabilità devono ritenersi non ammesse al processo perché l’uso di ques5 strumen5 che finiscono per misurare l’a3endibilità delle risposte generano molto probabilmente una componente di condizionamento in colui che sta rendendo la dichiarazione (es.: uso della macchina della verità rischia di condizionare le risposte, di incidere anche in modo inconsapevole sulle risposte che la persona viene a dare, questa è la ragione per cui non se ne può amme3ere l’u5lizzo in sede processuale penale). di 7 32 - Obbligo di moHvazione: funge da limite al libero convincimento del giudice perché lo costringe a spiegare qual è il percorso logico-ricostru0vo che ha seguito nella sua ricostruzione dei fa0 e a spiegare quali sono i risulta5 che ha potuto soppesare e i criteri che ha ado3ato per valutarli. Due regole di giudizio che circoscrivono il libero convincimento del giudice: Co.2 - Prova indiziaria: con il termine indizio si fa riferimento alla prova indiziaria ovvero alla prova indire3a che ha ad ogge3o un fa3o diverso da quelli previs5 all’art.187 c.p.p., dal quale il giudice può, tramite un percorso logico di 5po inferenziale, risalire ad uno dei fa0 ogge3o di prova. A fronte della prova indiziaria il fa3o potrà ritenersi provato solo quando gli indizi siano gravi, precisi e concordan9 . 2 Significa che non basta una prova di cara3ere indiziario, servono plurime prove indiziarie. Inoltre per poter assurgere al rango di prova ques5 indizi devono essere gravi, precisi e concordan5 (portare tu0 nella stessa direzione). Solo in presenza di ques5 presuppos5 le prove indiziarie possono essere ritenute sufficien5 e valide per verificare l’esistenza di un fa3o. Co.3 e 4 - Riscontro probatorio estrinseco (cd. CorroboraXon): fa riferimento ad una par5colare categoria di dichiarazioni, le dichiarazioni che provengono dal “coimputato del medesimo reato o da persona imputata in un procedimento connesso a norma dell'arHcolo 12” e da “persona imputata di un reato collegato a quello per cui si procede, nel caso previsto dall'arHcolo 371 comma 2 le7era b)”. Quando il dichiarante appar5ene ad uno di ques5 sogge0 queste dichiarazioni non sono da sole sufficien5, ma è necessario che il giudice le valu5 unitamente agli altri elemen5 di prova che ne confermano l’a3endibilità. Per cui il giudice non si può accontentare delle dichiarazioni provenien5 da uno di ques5 sogge0, sarà necessario che sussistano i cd. riscontri probatori estrinseci, cioè elemen5 diversi dalle dichiarazioni che vanno a corroborare, a rendere concreta l’a3endibilità della dichiarazione resa. Esempio: collaboratori di gius5zia oppure chiamate in correità. - Ulteriore criterio di valutazione art.526 co.1-bis c.p.p. in cui si afferma che la colpevolezza non può mai essere provata sulla base delle dichiarazioni rese da chi per libera scelta si è sempre so3ra3o all’esame da parte dell’imputato o del suo difensore. TITOLO II - MEZZI DI PROVA Mezzo di prova: strumento processuale che perme3e di acquisire un elemento di prova. Il codice ha previsto 7 mezzi di prova 5pici (regolamenta5 dalla legge nelle loro modalità di assunzione) e sono: - Capo I - Tes9monianza - Capo II - Esame delle par9 - Capo III - Confron9 - Capo IV - Ricognizioni - Capo V - Esperimen9 giudiziali - Capo VI - Perizia (affiancata dalla consulenza tecnica di parte) - Capo VII - Documen9 Non vi è tassa5vità dei mezzi di prova, però per amme3ere una prova a5pica il giudice deve valutare i requisi5 ex art.189 c.p.p.: idonea ad assicurare l’accertamento dei fa0 + non pregiudichi la libertà morale della persona. Sul piano generale vediamo che tes9monianza, esame delle par9, confron9 e ricognizioni si cara3erizzano perché sono tu3e prove di 5po dichiara5vo e sono prove cos5tuende perché si formano nel diba0mento davan5 al giudice e seguono una par5colare regolamentazione sul piano delle regole di formazione. Esperimen9 giudiziari e perizia hanno anch’essi una componente di 5po dichiara5vo ma hanno anche una componente di cara3ere tecnico-scien5fica e sono prove cos5tuende perché anch’esse si costruiscono nel diba0mento davan5 al giudice. Documen9 invece è la 5pica prova precos5tuita. La prova documentale è qualcosa che si è formato al di fuori del procedimento penale e che viene materialmente immesso sulla scena processuale tramite l’a0vità di acquisizione dei documen5. Gravi: a0ene al grado di convincimento, è grave l’indizio che è resistente alle obiezioni e che pertanto ha 2 un’elevata persuasività; precisi: quando la circostanza indiziante sia stata ampiamente provata; concordan5: quando convergono tu0 verso la medesima conclusione, non vi devono essere elemen5 contrastan5. di 10 32 TESTIMONIANZA La tes9monianza è la prova regina del modello di stampo accusatorio, fondato sull’oralità. La possiamo definire come la narrazione in ambito giudiziario di un fa3o, effe3uata da chi ne ha avuto esperienza. Tes9mone: la persona che ha conoscenza dei fa0 ogge3o di prova, viene chiamata a deporre davan5 al giudice ma non riveste una delle qualifiche alle quali il codice riconduce l’incompa5bilità a tes5moniare. Ogge_o e limiX della tesXmonianza Art.194 c.p.p. - OggeFo e limi9 della tes9monianza 1. 1. Il tesHmone è esaminato sui fa; che cosHtuiscono ogge7o di prova. Non può deporre sulla moralità dell'imputato, salvo che si tra; di fa; specifici, idonei a qualificarne la personalità in relazione al reato e alla pericolosità sociale. 2. L'esame può estendersi anche ai rapporH di parentela e di interesse che intercorrono tra il tesHmone e le parH o altri tesHmoni nonché alle circostanze il cui accertamento è necessario per valutarne la credibilità. La deposizione sui fa; che servono a definire la personalità della persona offesa dal reato è ammessa solo quando il fa7o dell'imputato deve essere valutato in relazione al comportamento di quella persona. 3. Il tesHmone è esaminato su fa; determinaH. Non può deporre sulle voci correnH nel pubblico né esprimere apprezzamenH personali salvo che sia impossibile scinderli dalla deposizione sui fa;. La deposizione è resa in diba0mento nella forma dell’esame incrociato. Quindi il tesXmone: - È esaminato su fa0 che cos5tuiscono ogge3o di prova (thema probandum): l’art.187 c.p.p. determina i confini dell’escussione del tes5mone; - Non può deporre sulla moralità dell’imputato; - Eccezione: a meno che si tra0 di fa0 specifici idonei a qualificarne la personalità in relazione al reato e alla pericolosità sociale; - Non può deporre sulle voci corren5 nel pubblico, né dare apprezzamen5 personali salvo sia impossibile scinderli dalla deposizione dei fa0: si tra3erebbe di una tes5monianza riferita a una fonte anonima, l’anonimo non è ammesso dal punto di vista della prova. Le domande devono: - Essere perHnenH: riguardare sia i fa0 che si riferiscono all’imputazione, sia i fa0 dai quali dipende l’applicazione di norme processuali. - Avere ad ogge3o fa0 determina5: la parte ha l’onere di indicare le circostanze sulle quali verte l’esame tes5moniale. Obblighi tes9mone - Obbligo di presentarsi al giudice: se non si presenta senza un legi0mo impedimento il giudice può ordinare il suo accompagnamento coa0vo a mezzo di polizia giudiziaria + sanzione pecuniaria; - Obbligo di a3enersi alle prescrizioni date dal giudice per le esigenze processuali; - Obbligo di rispondere secondo verità alle domande che gli sono rivolte: se tace ciò che sa, afferma il falso o nega il vero —> comme3e deli_o di falsa tesXmonianza art.372 c.p. TesXmonianza indire_a Art.195 c.p.p. - Tes9monianza indireFa 1. Quando il tesHmone si riferisce, per la conoscenza dei fa;, ad altre persone, il giudice, a richiesta di parte, dispone che queste siano chiamate a deporre. 2. Il giudice può disporre anche di ufficio l'esame delle persone indicate nel comma 1. 3. L'inosservanza della disposizione del comma 1 rende inuHlizzabili le dichiarazioni relaHve a fa; di cui il tesHmone abbia avuto conoscenza da altre persone, salvo che l'esame di queste risulH impossibile per morte, infermità o irreperibilità. 4. Gli ufficiali e gli agenH di polizia giudiziaria non possono deporre sul contenuto delle dichiarazioni acquisite da tesHmoni con le modalità di cui agli arHcoli 351 e 357, comma 2, le7ere a) e b). Negli altri casi si applicano le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 del presente arHcolo. 5. Le disposizioni dei commi precedenH si applicano anche quando il tesHmone abbia avuto comunicazione del fa7o in forma diversa da quella orale. di 11 32 6. I tesHmoni non possono essere esaminaH su fa; comunque appresi dalle persone indicate negli arHcoli 200 e 201 in relazione alle circostanze previste nei medesimi arHcoli, salvo che le prede7e persone abbiano deposto sugli stessi fa; o li abbiano in altro modo divulgaH. 7. Non può essere uHlizzata la tesHmonianza di chi si rifiuta o non è in grado di indicare la persona o la fonte da cui ha appreso la noHzia dei fa; ogge7o dell'esame. Dei fa0 da provare il tes5mone può avere: - Conoscenza dire7a: quando ha percepito personalmente il fa3o da provare con uno dei 5 sensi. - Conoscenza indire7a: quando il fa3o da provare non è stato percepito personalmente dal sogge3o che lo sta narrando, ma gli è stato riferito da un’altra fonte (‘teste di riferimento’ o ‘teste dire3o’ se è lui ad avere dire3amente percepito il fa3o). Tes9monianza indireFa (cd. di secondo grado): quando il tes5mone nel narrare i fa0 si riferisce ad altre persone, non ha avuto una percezione dire3a dell’accadimento di cui rende conto ma l’ha appreso da una terza fonte. Obie0vo di tale disciplina è quello di assicurare il contraddi3orio con il teste di riferimento e quindi favorire per quanto possibile l’acquisizione del racconto dire3o della fonte che personalmente ha avuto percezione dire3a del fa3o. Il tes5mone indire3o come prima cosa, in diba0mento, deve indicare la fonte dalla quale ha appreso le informazioni di cui sta riferendo. Se non è in grado di farlo o se rifiuta di farlo la sua tes5monianza indire3a è inuXlizzabile. Tu3e le par5 hanno il diri_o di chiedere che venga esaminato il tes5mone dire3o. Il codice perme3e al giudice di disporre anche d’ufficio la citazione del tes5mone dire3o, se essa non è stata richiesta da alcuna delle par5. Si amme3e quindi un potere di inizia5va officiosa del giudice in materia di prova come deroga al principio probatori-disposiXvo ex art.190 c.p.p. A fronte della richiesta di parte di parte il giudice è tenuto a disporre la citazione del tesXmone dire_o, in caso contrario le dichiarazioni del tes5mone indire3o sono inuXlizzabili. Se, però, nessuna delle par5 ha chiesto la citazione del teste dire7o, la tes5monianza indire3a è u5lizzabile anche senza che si faccia luogo all’esame del teste dire3o. In via eccezionale la tes5monianza indire3a è u5lizzabile quando l’esame del tes5mone dire3o risul5 impossibile per morte, infermità o irreperibilità. Valutazione della tesXmonianza indire_a Il giudice deve valutare la credibilità e l’a3endibilità di ciascuna delle due dichiarazioni (quella del tes5mone dire3o e quella del tes5mone indire3o) in base agli esi5 dell’esame incrociato del singolo dichiarante e del riscontro operabile con gli altri risulta5 probatori già acquisi5. Bisogna verificare due cose: I. La veridicità della dichiarazione del tes5mone che riferisce di aver appreso questa circostanza da una terza persona; II. La veridicità del narrato da parte della fonte di prima mano. È vietato assumere deposizioni su fa0 appresi da persone vincolate da segreto professionale o d’ufficio, salvo che queste abbiamo comunque divulgato tali fa0. Divieto di tes9monianza indireFa sulle dichiarazioni dell’imputato Il codice pone un divieto di tes5monianza sulle dichiarazioni ‘comunque rese’ dall’imputato (o indagato) in un a3o del procedimento (art.62 c.p.p.). La prova delle dichiarazioni rese dall’imputato (o indagato) deve ricavarsi unicamente dal verbale reda3o e u5lizzato ‘con le forme ed entro i limi5 previs5 per le varie fasi del procedimento’. Ra9o: evitare che siano introdo0 nel processo in modo non corre3o elemen5 che devono risultare dalla documentazione formale dell’a3o. La disciplina è riconducibile alla tutela del diri3o al silenzio che cos5tuisce manifestazione del diri3o di difesa. di 12 32 - ImputaX in un procedimento connesso ex art.12 co.1 le7.c) (connessione teleologica): lega5 da una connessione debole. Nel caso in cui i rea5 per cui si procede siano sta5 commessi per eseguire o occultarne altri; - ImputaX in procedimenX collegaX ex art.371 co.2 le7.b): si ha collegamento quando la prova di un reato o di una sua circostanza influisce sulla prova di un altro reato o di un’altra circostanza (collegamento probatorio); si ha collegamento anche nel caso di rea5 dei quali gli uni sono sta5 commessi in occasione degli altri, o per conseguirne o assicurarne al colpevole o ad altri il profi3o, il prezzo, il prodo3o o l’impunità o che sono sta5 commessi da più persone in danno reciproco le une dalle altre. - Eccezioni all’art.197 le_.b: - I sogge0 menziona5 possono deporre come tes5moni quando nei loro confron5 è stata emessa sentenza irrevocabile (condanna, proscioglimento o pa3eggiamento); - Novità 2001: gli imputa5 menziona5 diventano compaXbili con la qualifica di teste se nel corso dell’interrogatorio hanno reso dichiarazioni su fa1 ‘altrui’ e cioè concernen5 la responsabilità di altri imputa5 collega5 o connessi teleologicamente. La compa5bilità è parziale perché è limitata ai ‘fa0 altrui’ ogge3o delle preceden5 dichiarazioni. Nel primo caso l’incompa5bilità rimane tale fino al provvedimento irrevocabile. Nel secondo caso l’incompa5bilità può decadere già durante l’interrogatorio se gli imputa5 abbiano reso dichiarazioni sulla responsabilità altrui (quando abbiano ricevuto gli avver5mento ex art.64 co.3 le7.c) Altri casi di incompaHbilità: - Art.197 leF.c): non possono essere assunte come tes5moni le persone che nel medesimo processo sono presen5 nelle ves5 di: - Responsabile civile; - Civilmente obbligato per la pena pecuniaria. Potranno rendere dichiarazioni in qualità di par5 e quindi senza l’obbligo penalmente sanzionato di dire il vero. - Art.197 leF.d): non possono essere assun5 come tes5moni coloro che nel medesimo procedimento svolgono o hanno svolto la funzione di: - Giudice; - PM; o - Loro ausiliario: cancellieri, segretari, ecc. Tali persone non sono psichicamente terze rispe3o agli a0 compiu5. Infine abbiamo: - Difensore che abbia svolto a0vità di inves5gazione difensiva - Coloro che hanno formato la documentazione dell’intervista o che hanno reda3o la relazione che recepisce le dichiarazioni scri3e. TesXmonianza assisXta Art.197-bis c.p.p. - Persone imputate o giudicate in un procedimento connesso o per reato collegato che assumono l'ufficio di tes9mone 1. L'imputato in un procedimento connesso ai sensi dell'arHcolo 12 o di un reato collegato a norma dell'arHcolo 371, comma 2, le7era b), può essere sempre senHto come tesHmone quando nei suoi confronH è stata pronunciata sentenza irrevocabile di proscioglimento, di condanna o di applicazione della pena ai sensi dell'arHcolo 444. 2. L'imputato in un procedimento connesso ai sensi dell'arHcolo 12, comma 1, le7era c), o di un reato collegato a norma dell'arHcolo 371, comma 2, le7era b), può essere senHto come tesHmone, inoltre, nel caso previsto dall'arHcolo 64, comma 3, le7era c). 3. Nei casi previsH dai commi 1 e 2 il tesHmone è assisHto da un difensore. In mancanza di difensore di fiducia è designato un difensore di ufficio. 4. Nel caso previsto dal comma 1 il tesHmone non può essere obbligato a deporre sui fa; per i quali è stata pronunciata in giudizio sentenza di condanna nei suoi confronH, se nel procedimento egli aveva negato la propria responsabilità ovvero non aveva reso alcuna dichiarazione. Nel caso previsto dal comma 2 il tesHmone non può essere obbligato a deporre su fa; che concernono la propria responsabilità in ordine al reato per cui si procede o si è proceduto nei suoi confronH. di 15 32 5. In ogni caso le dichiarazioni rese dai sogge; di cui al presente arHcolo non possono essere uHlizzate contro la persona che le ha rese nel procedimento a suo carico, nel procedimento di revisione della sentenza di condanna ed in qualsiasi giudizio civile o amministraHvo relaHvo al fa7o ogge7o dei procedimenH e delle sentenze sudde7e. 6. Alle dichiarazioni rese dalle persone che assumono l'ufficio di tesHmone ai sensi del presente arHcolo si applica la disposizione di cui all'arHcolo 192, comma 3. Nel momento in cui viene meno l’incompaXbilità a tesXmoniare dei sogge0 previs5 all’art.197 co.1 leF.a e b, tali sogge0 saranno chiama5 in diba0mento come tesXmoni ‘assisXX’ da un difensore ex art.197-bis c.p.p. Nei loro confron5 vengono approntate una serie di garanzie, vista la loro par5colare posizione in relazione a quella dell’imputato rispe3o al quale rende le dichiarazioni. Tali garanzie sono: I. Assistenza di un difensore: di solito i tes5moni non sono esamina5 col difensore, mentre in questo caso sì, tanto che laddove il tes5mone assis5to fosse privo del difensore di fiducia, gliene verrà designato uno d’ufficio. II. Garanzie ex ante: il dichiarante è esonerato dall’obbligo di rispondere alle domande che gli vengono poste 1. Nel caso in cui nei confron5 del dichiarante sia stata pronunciata sentenza irrevocabile: l’imputato-tes5mone non può essere obbligato a deporre, ha la facoltà di non rispondere sui fa0 per i quali è stata pronunciata in giudizio sentenza di condanna nei suoi confron5; 2. Nel caso in cui l’imputato sia ancora sub-iudice: i profili di rischio rispe3o alle dichiarazioni che rende potrebbero essere ancora più rilevan5. La garanzia è ancora più forte perché prevede che il tes5mone non possa essere obbligato a deporre su fa0 che concernono la propria responsabilità in ordine al reato per cui si procede o si è proceduto nei suoi confron5 —> privilegio contro l’autoincriminazione. III. Garanzie ex post (nell’ipotesi in cui sia ancora sub-iudice): in ogni caso le dichiarazioni rese dai sogge0 ex art.197-bis non possono essere u5lizzate contro la persona che le ha rese nel procedimento a suo carico. a) Garanzia vale anche nel procedimento di revisione della sentenza di condanna: anche in quella sede tali dichiarazioni non potranno essere u5lizzate contro di lui; b) Garanzia vale anche per qualsiasi giudizio civile o amministraXvo rela5vo ai fa0 ogge3o dei procedimen5 e delle sentenze sudde3e. IV. Dichiarazioni rese dal tes9mone assis9to dovranno essere valutate dal giudice unitamente ad altri elemen9 di prova che ne confermano l’aFendibilità (art.192 co.3 c.p.p.): è necessario che la dichiarazione sia corroborata da riscontri estrinseci. Disciplina ordinaria della tesXmonianza Art.198 - Obblighi del tes9mone 1. Il tesHmone ha l'obbligo di presentarsi al giudice e di a7enersi alle prescrizioni date dal medesimo per le esigenze processuali e di rispondere secondo verità alle domande che gli sono rivolte. 2. Il tesHmone non può essere obbligato a deporre su fa; dai quali potrebbe emergere una sua responsabilità penale. Obblighi del tesXmone: - Presentarsi al giudice; - A3enersi alle sue prescrizioni per esigenze processuali; - Rispondere secondo verità alle domande che gli sono rivolte (non può non rispondere). Esenzione dall’obbligo di risposta: - Garanzia contro il rischio di incriminazione: tes5mone non può essere obbligato a deporre sui fa0 dai quali potrebbe emergere una sua responsabilità penale; L’imputato ha diri3o al silenzio, il tes5mone ha obbligo di rispondere secondo verità, ecce3o che sui fa0 dai quali potrebbe emergere una sua responsabilità penale. Nel caso in cui tale garanzia non venisse rispe3ata, si avrebbe violazione di un divieto probatorio, e inuXlizzabilità dell’eventuale tes5monianza. di 16 32 Nel caso in cui un tes5mone sen5to dal giudice in diba0mento rende dichiarazioni autoincriminanX/auto indizianX si applica disciplina dell’art. 63: l’autorità procedente è obbligata ad interrompere l’esame e ad avvisare il dichiarante che potranno essere svolte indagini nei suoi confron5, infine deve invitarlo a nominare un difensore. Art.63 c.p.p. - Dichiarazioni indizian9 1. Se davanH all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria una persona non imputata ovvero una persona non so7oposta alle indagini rende dichiarazioni dalle quali emergono indizi di reità a suo carico, l'autorità procedente ne interrompe l'esame, avvertendola che a seguito di tali dichiarazioni potranno essere svolte indagini nei suoi confronH e la invita a nominare un difensore. Le preceden9 dichiarazioni non possono essere u9lizzate contro la persona che le ha rese. 2. Se la persona doveva essere senHta sin dall'inizio in qualità di imputato o di persona so7oposta alle indagini, le sue dichiarazioni non possono essere uHlizzate. Valore probatorio delle preceden5 dichiarazioni: inu9lizzabilità sogge1vamente rela9va —> per cui le dichiarazioni autoincriminan5 che ha reso non sono u5lizzabili contro sé. Art.63 c.p.p. rafforza il privilegio contro l’autoincriminazione. Tanto più che si applica davan5 all’autorità giudiziaria (quindi anche davan5 al giudice), PG. Deroghe rispe_o all’obbligo di rispondere (ar_.199 - 204 c.p.p.) In presenza di situazioni di segreto, il tes5mone può essere esonerato dall’obbligo di rispondere: - Art. 199 c.p.p. - Facoltà di astensione dei prossimi congiun9 (segreto familiare): non possono essere obbliga5 a deporre i prossimi congiun5 dell’imputato. Hanno facoltà di astensione, tranne in cer5 casi e devono essere avvisa5 della propria facoltà di non rispondere, a tutela dei legami familiari. Tra i prossimi congiun5 rientrano: - Ascenden5 (genitori, nonni); - Discenden5 (figli); - Coniuge; - Parte di un’unione civile; - Fratelli e sorelle; - Affini nello stesso grado (fino ai cogna5); - Zii e nipo5; - Colui che è legato all’imputato da un vincolo di adozione. - Art. 200 c.p.p. - Segreto professionale: alcuni professionisH qualificaH hanno la facoltà e il dovere di non rispondere a domande che compor5no la violazione del loro segreto professionale. Occorre che il fa3o sia stato appreso da tali professionis5 per ragione del proprio ministero, ufficio o professione. Si tra3a di: medici, avvoca5, consulen5 tecnici, notai, ecc. elenca5 all’art.200 c.p.p. . Dis5nguiamo tra: - Professionis9 qualifica9: elenca5 all’art.200 c.p.p. hanno la facoltà di non deporre sui fa0 coper5 da segreto professionale. Hanno il potere-dovere di rifiutarsi di rispondere alla singola domanda che li induca a narrare un fa3o segreto appreso nell’esercizio della loro professione, quando da ciò ne possa derivare un pregiudizio per il cliente. Se depongono comunque sono incriminabili per violazione del segreto professionale perché hanno la facoltà di astenersi. - Professionis9 comuni: tu0 gli altri professionis5 che sono tenu5 a rispondere quando sono chiama5 nel processo penale, anche se la loro risposta comporta la violazione del segreto professionale, perché in tale sede prevale l’esigenza di accertare i fa0. Non sono punibili per violazione del segreto perché il dovere di rispondere nel processo penale è giusta causa di rivelazione ex art.622 c.p. - Art. 201 c.p.p. - Segreto di ufficio: segreto per ragione di fa0 appresi a causa dell’esercizio del proprio ufficio. Deroga obbligo di tes5monianza. Tale segreto vincola il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio, in relazione a quei fa0 coper5 da segreto. - Art. 202 c.p.p. - Segreto di Stato: conoscenza di no5zie coperte da segreto di Stato. Deroga obbligo di tes5monianza. Tale segreto copre gli a0, i documen5, le no5zie. Le a0vità e ogni altra cosa la cui diffusione sia idonea a recare danno all’integrità della Repubblica. - Art. 203 c.p.p. - Segreto di polizia: segreto in ordine all’iden5tà di informatori confidenziali. Legi0ma5 ad opporre tale segreto sono ufficiali, agen5 di polizia giudiziaria, personale dipendente dai servizi per le informazioni e la sicurezza militare o democra5ca. Possono mantenere segre5 i nomi degli informatori, di 17 32 Tale disposizione va le3a in collegamento con arF.197 leF.a e b + 197-bis c.p.p. Mentre l’art.197-bis c.p.p. si applica quando viene meno l’incompa5bilità a tes5moniare, l’art.210 c.p.p. si applica quando permane l’incompa5bilità a tes5moniare ma si vuole assumere comunque il contributo dichiara5vo di tale sogge3o. L’art.210 c.p.p. fissa una serie di garanzie maggiori di quelle previste all’art.197-bis c.p.p. proprio perché si applica quando permane l’incompaXbilità a tesXmoniare del sogge3o. Le dichiarazioni rese dagli imputa5 connessi o collega5 devono essere valutate unitamente agli altri elemen5 di prova che ne confermano l’a3endibilità —> riscontro. Disposizioni comuni agli imputa5 connessi o collega5: - Obbligo di presentarsi al giudice: a differenza dell’imputato principale, ha l’obbligo di presentarsi a rendere l’esame e può essere disposto addiri3ura l’accompagnamento coa0vo; per richiedere il loro esame, sarà necessario citarli, come per i tes5moni; - Facoltà di non rispondere: ma se egli rende dichiarazioni dalle quali emergono indizi a proprio carico, l’autorità procedente non deve interrompere l’esame, né dare avver5men5 o invitare a nominare un difensore che è già presente. L’art.63 c.p.p. non è applicabile e l’esame prosegue normalmente. - Diri_o all’assistenza di un difensore: tra3andosi di persona che parlando rischierebbe di incriminarsi deve essere assis5to da un difensore. Il difensore ha il diri3o di partecipare all’esame quindi ha anche il diri3o di formulare domande, ha un vero e proprio diri_o di partecipazione con la salvaguardia aggiunXva del difensore d’ufficio (mentre nella tes5monianza assis5ta non si fa riferimento alla possibilità per il difensore di partecipare in maniera a0va, in quella sede probabilmente si limiterà a verificare che l’esame abbia luogo su gli aspe0 che non pregiudicano la posizione del proprio assis5to). Inoltre a differenza della tesXmonianza assisXta le persone indicate dal co.1 hanno la facoltà di non rispondere anche nel caso in cui avessero già reso dichiarazioni sul fa3o altrui. Diri_o al silenzio generalizzato su un FATTO ALTRUI (non solo sul fa3o proprio). Ricapitolando: Regime di raccolta delle dichiarazioni dell’imputato su fa3o altrui: - IncompaXbilità a tesXmoniare è venuta meno -> si applica disciplina TESTIMONIANZA ASSISTITA ex art.197-bis c.p.p. - IncompaXbilità a tesXmoniare sussiste ex art.197 leF.a, b: si applica la disciplina dell’ESAME DI PERSONA IMPUTATA IN PROCEDIMENTO CONNESSO ex art.210 c.p.p. Differenza fondamentale: - Tes9monianza assis9ta: esiste un esonero dall’obbligo a tes5moniare soltanto nella misura in cui questo possa danneggiare il dichiarante (art.197-bis co.4); - Esame di persona imputata in procedimento connesso: non c’è questa dis5nzione, c’è l’avver5mento circa la facoltà di non rispondere, diri3o al silenzio non solo sul fa3o proprio ma anche sul fa3o altrui, anche quando i sogge0 dichiaran5 avessero in precedenza già reso dichiarazioni che concernono la responsabilità di altri. Da questo punto di vista la disciplina è ancora più rigorosa. TesXmonianza Esame delle parX Obbligo penalmente sanzionato di presentarsi al giudice Non ha l’obbligo di presentarsi Obbligo penalmente sanzionato di dire la verità Non ha l’obbligo di rispondere alle domande Non ha l’obbligo di dire la verità Esamina5 sui fa0 ogge3o di prova (thema probandum) Esamina5 sui fa0 ogge3o di prova (thema probandum) Deposizione avviene nella forma dell’esame incrociato Deposizione avviene nella forma dell’esame incrociato di 20 32 Studio individuale: confronX, ricognizioni ed esperimenX giudiziali In ques5 mezzi di prova nella fase di assunzione esiste un vero e proprio potere di direzione spe3ante al giudice. Rispe3o a tali a0 le par5 hanno un ruolo marginale, si limitano a controllare che l’a3o si svolga in modo regolare. CAPO III – CONFRONTI Confronto: - Esame congiunto di due o più persone (tes5moni o par5); - Ammesso esclusivamente fra persone già esaminate o interrogate quando vi è disaccordo tra di esse su fa0 e circostanze importan5; - Potere dire0vo del giudice: giudice richiama ai sogge0 le preceden5 dichiarazioni, chiede se le confermano e li invita a contestare reciprocamente le dichiarazioni contrastan5; CAPO IV – RICOGNIZIONI Ricognizione: ad una persona che abbia percepito con i propri sensi un essere umano si chiede di riconoscerlo individuandolo tra altri simili. Disposta anche per il riconoscimento di cose, voci, suoni o qualunque altro ogge3o di percezione sensoriale. - Potere dire0vo del giudice: si manifesta sia al momento degli a0 preliminari alla ricognizione, sia nel corso della stessa. CAPO V- ESPERIMENTI GIUDIZIALI (PROVE DICHIARATIVE MA CON PARTICOLARE COMPONENTE TECNICA) Esperimento giudiziale: ammesso quando occorre accertare se un fa3o sia o possa essere avvenuto in un determinato modo. Consiste nella riproduzione della situazione in cui il fa3o si afferma o si ri5ene essere avvenuto e nella ripeHzione delle modalità di svolgimento dello stesso. - Potere dire0vo del giudice: il giudice dirige lo svolgimento delle operazioni, può anche d’ufficio, designare un esperto per l’esecuzione di quelle tra esse che richiedono specifiche conoscenze. CAPO VI – PERIZIA Art.220 c.p.p. - OggeFo della perizia 1. La perizia è ammessa quando occorre svolgere indagini o acquisire daH o valutazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, scienHfiche o arHsHche. 2. Salvo quanto previsto ai fini dell'esecuzione della pena o della misura di sicurezza, non sono ammesse perizie per stabilire l'abitualità o la professionalità nel reato, la tendenza a delinquere, il cara7ere e la personalità dell'imputato e in genere le qualità psichiche indipendenH da cause patologiche. Perizia: is5tuto principe a3raverso cui i da5 del sapere tecnico-scienXfico possono fare ingresso nel processo penale. Mezzo di prova finalizzato ad integrare le conoscenze del giudice con quelle di un esperto. Deve essere disposta dal giudice quando occorre compiere una valutazione per la quale sono necessarie specifiche competenze tecniche, scien5fiche o ar5s5che. I risulta5 della perizia sono dire_amente uXlizzabili dal giudice per decidere in ordine alla responsabilità dell’imputato. Prova scien9fica: prova che partendo da un fa3o dimostrato, u5lizza una legge scien5fica per accertare l’esistenza di un ulteriore fa3o da provare. Fino a che la legge scien5fica può essere applicata dal giudice in base a conoscenze non specifiche, non è indispensabile l’apporto di un esperto. Se invece le conoscenze ‘scien5fiche, tecniche o ar5s5che’ richieste siano ‘specifiche’ il giudice dovrà u5lizzare l’apporto di un esperto. Perizia ≠ Consulenza tecnica - Consulenza tecnica —> svolta dal consulente tecnico di parte ovvero un esperto nominato da una delle par5. - Perizia —> svolta dal perito che è l’esperto nominato dal giudice. di 21 32 Ammissione della perizia Di regola viene richiesta dalla parte, ma può essere disposta anche d’ufficio nel diba0mento, se il giudice lo ritenga necessario per mo5vare la sentenza. Il giudice ha un potere-dovere di disporre perizia, che può essere esercitato anche indipendentemente dalla richiesta di parte. È un’eccezione al principio probatorio-disposi5vo. Durante la fase delle indagini preliminari la perizia può essere svolta nella forma dell’incidente probatorio e quindi solo a richiesta del PM e dell’indagato (o dal GIP nelle ipotesi art.392) Scelta del perito Giudice sceglie il perito in base a precisi vincoli: - Persona iscri3a in apposi5 albi esisten5 presso il singolo Tribunale; - Eccezionalmente al di fuori di tali albi, tra coloro che siano forni5 di par5colare competenza tecnica, sulla quale dovrà dare congrua mo5vazione. A1vità del perito Perito gode di propri poteri di direzione e impulso, tu3avia egli resta so3o il controllo del giudice. Relazione peritale Alla fine della sua a0vità il perito svolge la relazione, di regola oralmente, ma anche per iscri3o su autorizzazione del giudice. Una volta fa3a la relazione, il perito può essere so3oposto ad esame incrociato, su richiesta di parte. Il giudice non è vincolato dalla perizia, può disa3enderne le conclusioni dando adeguata mo5vazione. Divieto di perizia criminologica Comma 2 pone il divieto di ammissione di perizie volte ad accertare: - Cara3ere e la personalità dell’imputato e in genere le qualità psichiche indipenden5 da cause patologiche; - Abitualità o professionalità nel reato; - Tendenza a delinquere. La raXo può essere rinvenuta nell’esigenza di tutelare la presunzione di innocenza dell’imputato. Infa0 accertare tali elemen5 sarebbe come introdurre nel processo un elemento pregiudizievole prima ancora che ne sia stata accertata la responsabilità. Ecce3o nella fase esecu5va: ai fini dell’esecuzione della pena o della misura di sicurezza. Perizia coa1va (art.224-bis c.p.p.) Si tra3a di una di quelle ipotesi di perizia che viene svolta mediante il compimento di a0 idonei ad incidere sulla libertà personale dell’indagato o di altre persone. Si definisce coa1va perché il des5natario di tali accertamen5 non presta il proprio consenso al loro svolgimento. Introdo3a con la L.85/2009, va a colmare un grave vuoto norma5vo creatosi dopo la sentenza Corte cos5tuzionale 238/1996 la quale aveva dichiarato l’illegi0mità cos5tuzionale dell’art.224 co.2 nella parte in cui consen5va al giudice la possibilità di disporre misure invaden5, incisive della libertà personale dell’indagato, dell’imputato ma anche di sogge0 terzi senza che la legge avesse determinato i casi e i modi in cui poteva avvenire. Caso di perizia disposto dal giudice, senza il consenso dell’imputato. Ne è derivato un divieto assoluto di svolgere interven5 forzosi fintanto che non fosse intervenuto il legislatore a regolamentare i modi in cui ques5 possano avvenire —> art.224-bis c.p.p. Bisogna bilanciare la tutela della libertà personale con l’esigenza di accertamento del reato per cui: - Tipologia di rea5 in relazione ai quali è possibile disporre accertamen5 coerci5vi sono: - Deli7o doloso o preterintenzionale, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione di oltre 3 anni nel massimo, oppure per i deli0 colposi di omicidio stradale e lesioni personali stradali; - Requisito di 5po probatorio: occorre che la perizia risul5 assolutamente indispensabile per la prova dei fa;. di 22 32 giudicato. Quando nei confron5 dell’imputato fa stato la sentenza civile (art.2909 c.c. dice che il giudicato civile fa stato tra le par5, i loro eredi e aven5 causa). • Co.2-bis pone un limite aggiunXvo per il caso in cui si tra0 di verbali di prova contenenX dichiarazioni. Qui è molto importante garan5re l’oralità e il contraddi3orio. Tali verbali di dichiarazioni potranno essere u5lizza5 contro l’imputato solo se il suo difensore ha partecipato all’assunzione della prova o se nei suoi confron5 fa stato la sentenza civile. • Co.3 de3a una regola di cara_ere generale per cui sarà sempre possibile acquisire i verbali di prova di un altro procedimento tu3e le volte in cui gli a0 in ques5one abbiano cara3ere non ripeXbile. Si ri5ene che si riferisca anche agli a0 delle indagini preliminari. Deve tra3arsi di • Impossibilità di ripe5zione originaria; • Se si tra3a di non ripe5bilità sopravvenuta invece, deve essere dovuta a circostanze non prevedibili nel momento in cui l’a3o è stato compiuto. • Co.4 ci dice che serve il consenso dell’imputato per u5lizzare come prova i verbali di dichiarazioni quando queste non rispecchiano i presuppos5 di cui ai commi preceden5. Per cui nel caso in cui si tra0 di: • Verbali delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari; • Se manca il consenso dell’imputato i verbali potranno comunque essere u5lizza5 con una finalità circoscri_a che è quella delle contestazioni ai sensi ar3.500 (contestazioni nell’esame del tes5mone) e 503 (contestazione nell’esame delle par5) —> ai soli fini di valutare la credibilità del dichiarante. • Co.5 - diri_o di esaminare l’autore delle dichiarazioni: le par5 del procedimento ad quem hanno il diri3o di o3enere l’esame della persona le cui dichiarazioni sono state acquisite, purché l’a3o sia ripe5bile. • Con il limite ex art.190-bis: fissa un limite alla riedizione dell’esame diba0mentale di coloro che hanno già reso dichiarazioni in altre sedi o le cui dichiarazioni sono state acquisite ai sensi dell’art.238. In quelle fa0specie, cioè quando si procede per i deli0 di cui all’art. 51 co. 3bis e 3quater oppure nei casi fissa5 dal co. 1 bis quindi tes5monianza del minore o persona offesa vulnerabile, ebbene l’esame, la rinnovazione, la riedizione dell’esame è ammessa solo so verte su fa0 e circostanze diverse oppure se il giudice o una delle par5 lo ritengano necessario sulla base di specifiche esigenze. Quindi c’è un collegamento dire3o tra questa disciplina e l’art.190bis. Co.5 è importante perché dà la prevalenza alla prova orale rispe3o a quella scri3a. In sintesi ci dice che la parte ha diri3o di o3enere l’esame orale con l’unico limite previsto dall’art.190bis c.p.p. In sintesi: 1. ATTI NON RIPETIBILI sono u5lizzabili in 2 ipotesi: 1. Quando si tra3a di impossibilità di ripe5zione originaria; 2. Quando si tra3a di non ripe5bilità sopravvenuta purché dovuta a circostanze non prevedibili nel momento in cui l’a3o è stato compiuto. 2. ATTI RIPETIBILI bisogna dis5nguere tra: 1. Prove dichiaraXve: si dis5ngue in base alla sede in cui sono state assunte 1. Verbali delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari: possono essere usate in 2 ipotesi 1. Se l’imputato del procedimento ad quem vi consente; 2. Se manca il consenso sono u5lizzabili ai soli fini di valutare la credibilità del dichiarante; 2. Verbali delle dichiarazioni assunte in incidente probatorio o in diba1mento: 1. U5lizzabili come regola generale se il difensore dell’imputato del procedimento ad quem ha partecipato all’assunzione della prova. 3. Dichiarazioni rese in un giudizio civile chiuso con sentenza irrevocabile: 1. U5lizzabili contro l’imputato se nei suoi confron5 fa stato la sentenza civile. 2. Prove non dichiaraXve: disciplina non chiara, ma pare di poter concludere che le prove non dichiara5ve, ripe5bili sono u5lizzabili nel procedimento ad quem soltanto se si tra3a di da5 raccol5 nell’incidente probatorio o nel diba;mento o nel giudizio civile concluso con sentenza irrevocabile. di 25 32 TITOLO III - I MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA Sono mezzi di ricerca della prova: - Ispezioni; - Perquisizioni; - Sequestri; - InterceFazioni di conversazioni o comunicazioni. Mezzi di prova ≠ Mezzi di ricerca della prova - Mezzi di prova: - Offrono al giudice risultanze probatorie dire3amente u5lizzabili in sede di decisione; - L’elemento probatorio si forma a3raverso l’esperimento del mezzo di prova; - Possono essere assun5 soltanto davan5 al giudice nel diba0mento o nell’incidente probatorio; - Assun5 con la piena a3uazione del contraddi3orio per la formazione della prova. - Mezzi di ricerca della prova: - Non sono di per sè fonte di convincimento ma rendono possibile acquisire cose materiali, tracce o dichiarazioni dotate di a0tudine probatoria; - Entra nel processo un elemento probatorio che preesiste allo svolgersi del mezzo stesso; - Possono essere esperi5 già durante le indagini, oltre che dal giudice, anche dal PM o in casi eccezionali dalla PG; - Si basano sul fa3ore sorpresa, perciò non consentono il preven5vo avviso al difensore dell’indagato quando sono compiu5 nella fase delle indagini. - Di regola hanno natura irripe5bile ISPEZIONE Art.244 c.p.p. 1. L'ispezione delle persone, dei luoghi e delle cose è disposta con decreto mo9vato quando occorre accertare le tracce e gli altri effe; materiali del reato. 2. Se il reato non ha lasciato tracce o effe; materiali, o se quesH sono scomparsi o sono staH cancellaH o dispersi, alteraH o rimossi, l'autorità giudiziaria descrive lo stato a7uale e, in quanto possibile, verifica quello preesistente, curando anche di individuare modo, tempo e cause delle eventuali modificazioni. L'autorità giudiziaria può disporre rilievi segnaleHci, descri;vi e fotografici e ogni altra operazione tecnica , anche in relazione a sistemi informaHci o telemaHci, ado7ando misure tecniche dire7e ad assicurare la conservazione dei daH originali e ad impedirne l'alterazione. Consiste nell’osservare e descrivere persone, luoghi e cose allo scopo di accertare le tracce e gli altri effe0 materiali del reato. Ha una finalità ‘descri1va’. Di regola: - Disposta dall’autorità giudiziaria: - Durante le IP: - Disposta dal giudice; - Disposta dal PM: il difensore dell’indagato deve essere preavvisato 24 ore prima (minimo); - Casi di assoluta urgenza in cui vi è fondato mo5vo di ritenere che il ritardo possa pregiudicare la ricerca o l’assicurazione della prova il PM può procedere anche prima del termine fissato dandone avviso al difensore senza ritardo, o anche senza darne avviso, se vi è fondato mo5vo di ritenere che le tracce possano essere alterate. In ques5 casi il PM deve indicare specificatamente i mo5vi della deroga e le modlaità di avviso. - Compiuta anche dalla PG di propria iniziaXva in situazione di urgenza so3o la forma di ‘accertamen5 e rilievi’. In tali casi la PG può disporre di sua inizia5va soltanto quei ‘rilievi sulle persone’ diversi dall’ispezione personale. - Nelle fasi dell’UP o Diba;mento è disposta dal giudice. - Con decreto mo5vato. di 26 32 Ispezione personale: ha ad ogge3o il corpo di un essere umano vivente o par5 di esso. Prima di procedere l’interessato è avvisato della facoltà di farsi assistere da persona di fiducia purchè sia prontamente 5 reperibile e idonea. L’ispezione è eseguita nel rispe3o del pudore (per quanto possibile) e sempre nel rispe3o della dignità della persona che vi è so3oposta. Ispezione di luoghi o cose: la persona che ha disponibilità del luogo in cui è eseguita l’ispezione e l’imputato (se presen5) hanno diri3o ad avere copia del decreto che autorizza l’a3o. PERQUISIZIONE Art.247 c.p.p. 1. Quando vi è fondato moHvo di ritenere che taluno occulH sulla persona il corpo del reato o cose 6 per9nen9 al reato, è disposta perquisizione personale. Quando vi è fondato moHvo di ritenere che tali cose si trovino in un determinato luogo ovvero che in esso possa eseguirsi l'arresto dell'imputato o dell'evaso, è disposta perquisizione locale. II. 1-bis. Quando vi è fondato moHvo di ritenere che daH, informazioni, programmi informaHci o tracce comunque perHnenH al reato si trovino in un sistema informaHco o telemaHco, ancorchè prote7o da misure di sicurezza, ne è disposta la perquisizione, ado7ando misure tecniche dire7e ad assicurare la conservazione dei daH originali e ad impedirne l'alterazione. 2. La perquisizione è disposta con decreto moHvato. 3. L'autorità giudiziaria può procedere personalmente ovvero disporre che l'a7o sia compiuto da ufficiali di polizia giudiziaria delegaH con lo stesso decreto. Consiste nel ricercare una cosa da assicurare al procedimento o una persona da arrestare. - Perquisizione personale: disposta quando vi è fondato mo5vo di ritenere che taluno occul5 sulla persona il corpo del reato o cose per5nen5 al reato; - Perquisizione locale: disposta quando vi è fondato mo5vo di ritenere che tali cose si trovino in un determinato luogo o che in esso possa eseguirsi l’arresto dell’imputato o dell’evaso. - Perquisizione informa9ca: disposta quando vi è fondato mo5vo di ritenere che da5, informazioni, programmi informa5ci o tracce comunque per5nen5 al reato si trovino in un sistema informa5co o telema5co. Disposta dall’autorità giudiziaria (giudice o PM) con decreto moXvato. La mo5vazione dovrà a3estare la presenza di sufficien5 indizi di reato. - Fasi dell’UP o Diba;mento: disposta dal giudice; - Fase delle IP: disposta dal giudice o dal PM, in casi eccezionali dalla PG; - Su inizia5va del PM: all’indagato, eventualmente presente, viene chiesto se è assis5to da un difensore, se ne è privo, è designato difensore d’ufficio. - Su inizia5va della PG: può procedere a perquisizione personale o locale soltanto in flagranza di reato o nel caso di evasione. Se l’indagato è presente alla perquisizione, la polizia deve avver5rlo della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia. La PG deve poi trasme3ere verbale della perquisizione al PM che deve convalidare entro 48 ore se ne ricorrono i presuppos5. Ricerca di cosa determinata: modalità meno invasiva della perquisizione. L’autorità giudiziaria si limita a invitare taluno a consegnare la cosa: Art.120 c.p.p. - Tes9moni ad a1 del procedimento: 5 Non possono intervenire come tesHmoni ad a; del procedimento: a) i minori degli anni qua7ordici e le persone palesemente affe7e da infermità di mente o in stato di manifesta ubriachezza o intossicazione da sostanze stupefacenH o psicotrope. La capacità si presume sino a prova contraria; b) le persone so7oposte a misure di sicurezza detenHve o a misure di prevenzione. Corpo del reato: rientrano tu3e le cose sulle quali o mediante le quali è stato commesso il reato, nonché 6 le cose che ne cos5tuiscono il prodo3o, il profi3o o il prezzo. Hanno la funzione di provare il reato o la responsabilità del suo autore. di 27 32 Compiuta soltanto per iniziaXva del PM e su autorizzazione del GIP con decreto moXvato nei casi e modi 7 previs5 dalla legge. Ogge3o: - InterceFazioni telefoniche: conversazioni o comunicazioni telefoniche; - InterceFazioni ambientali: comunicazioni o conversazioni tra presen5; - InterceFazioni telema9che: comunicazioni rela5ve a sistemi informa5ci o telema5ci o intercorrente tra più sistemi. Principi cosXtuzionali Le interce3azioni limitano diri0 fondamentali della persona, quali quelli garan55: - Art.15 Cost.: libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione; Per questo è prevista una: - Riserva di giurisdizione: la limitazione può avvenire solo per a7o moHvato dell’autorità giudiziaria (inizia5va del PM + autorizzazione del giudice per le IP) - Riserva di legge: la limitazione può avvenire solo con le garanzie stabilite dalla legge. I requisi5 per procedere all’interce3azione variano in base al 5po di reato. Si rischia di comprome3ere il bene della riservatezza: sia in relazione alle persone so3oposte alle indagini, sia in relazione a sogge0 terzi. RequisiX per disporre interce_azioni REATI COMUNI REATI DI CRIMINALITà ORGANIZZATA O EQUIPARATI Criterio qualita9vo (9po di reato) Sono interce3abili i rea5 tassa5vamente previs5 all’art.266 co.1; Sono interce3abili, con interce3azione telema5ca tu0 i rea5 previs5 all’art.266 co.1 + art.266-bis c.p.p. (rea5 commessi mediante l’impiego di tecnologie informa5che o telema5che). Interce3azioni consen5te anche per la ricerca del la5tante. Rientrano: - Deli0 di ‘criminalità organizzata’; - ‘Minaccia col mezzo del telefono’ - Terrorismo anche internazionale - Deli0 contro la libertà individuale; - Deli0 dei pubblici ufficiali o incarica5 di pubblico servizio contro la PA puni5 con la pena della reclusione di almeno 5 anni nel massimo. Criterio quan9ta9vo (quantum di pena) Deli0 puni5 con: - La pena dell’ergastolo; - Reclusione superiore nel massimo a 5 anni. Deli0 puni5 con: - La pena dell’ergastolo; - Reclusione superiore nel massimo a 5 anni. Requisi9 probatori Gravi indizi di reato: dagli a0 di indagine devono risultare ‘gravi indizi di reato’ ovvero indizi dell’avvenuta commissione di uno di quei rea5 che consentono l’interce3azione. A differenza delle misure cautelari che richiedono ‘gravi indizi di colpevolezza’ non è richiesta la prova dell’a3ribuibilità del reato ad una determinata persona, anzi molto spesso l’interce3azione viene disposta proprio allo scopo di individuare il responsabile. SufficienH indizi di reato. non è ammesso nessun margine di intervento autonomo della PG, neppure in casi di urgenza!7 di 30 32 Procedimento - PM chiede al GIP l’autorizzazione a disporre interce3azioni; - Il GIP eme3e decreto mo5vato di autorizzazione delle interce3azioni con il quale dovrà mo5vare in ordine a tu0 i presuppos5 delle interce3azioni; - A questo punto, il PM potrà eme3ere il decreto (cd. Decreto esecu9vo) con cui dispone l’operazione d’interce3azione in cui dovrà indicare: - Le modalità di svolgimento delle interce3azioni (es.: quali sono le linee telefoniche da controllare); - La captazione è compiuta presso l’operatore telefonico; - La registrazione è svolta presso la procura della Repubblica (o altro ufficio indicato dal PM) - L’ascolto è effe3uato presso gli uffici della PG che provvede a redigere i verbali sommari delle comunicazioni interce3ate (cd. Brogliacci). - La durata delle operazioni: - Deli0 comuni: 15 giorni —> prorogabili di 15 gg con decreto mo5vato del giudice; - Deli0 di criminalità organizzata: 40 giorni —> prorogabili di 20 gg con decreto mo5vato del giudice. Casi di urgenza: - PM provvede con decreto che poi comunicherà al GIP entro 24 ore; - Il GIP deve convalidare tale decreto entro le 48 ore successive. - Mancata convalida: interce3azione non può essere proseguita e i risulta5 non possono essere u5lizza5. Utenze interce7abili: sono interce3abili sia le utenze riferibili agli indaga5, sia quelle riferibili ai tes5moni o a persone estranee ai fa0 quando queste ul5me possono essere des5natarie di comunicazioni provenien5 da indaga5 o tes5moni. Necessità inves9ga9ve L’interce3azione è l’extrema ra5o, per cui deve essere assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini. La prova può essere acquisita solo mediante l’interce3azione. È sufficiente che l’interce3azione sia necessaria (non assolutamente indispensabile) per lo svolgimento delle indagini. Può anche essere il primo a3o da compiere. Termini di durata La durata non può superare i 15 giorni, ma può essere prorogata ogni volta di 15 giorni su autorizzazione del giudice. La durata non può superare i 40 giorni, ma può essere prorogata dal giudice per periodi successivi di 20 giorni. Caso di urgenza, provvede il PM a prorogare e successivamente il giudice convalida. InterceFazioni ambientali Qualora avvengano nel domicilio sono consen5te solo se vi è fondato mo5vo di ritenere che nel domicilio medesimo si s5a svolgendo l’a0vità criminosa. Le interce3azioni ambientali nel domicilio privato sono consen5te sempre anche quando non vi è mo5vo di ritenere che nei luoghi prede0 si s5a svolgendo l’a0vità criminosa. InterceFazioni ambientali mediante captatore informa9co L’u5lizzo del captatore è possibile SOLO fuori dal domicilio. Evitare che il microfono venga a0vato quando la persona si trova all’interno del domicilio. Nel domicilio è possibile solo se è in corso l’a0vità criminale. È SEMPRE consen5to l’u5lizzo del captatore informa5co per le interce3azioni ambientali, anche nel domicilio. Nel caso di PU o IPS sarà necessario mo5vare il perché dell’u5lizzo del captatore nel domicilio. REATI COMUNI REATI DI CRIMINALITà ORGANIZZATA O EQUIPARATI di 31 32 DivieX di interce_azioni Ci sono divie5 assolu5 o condiziona5 di procedere ad interce3azioni in favore di determinate persone per la salvaguardia di valori di rilievo cos5tuzionale. Esempio i casi in cui l’interce3azione è subordinata alla previa autorizzazione a procedere (es.: interce3azioni dei parlamentari). Divieto anche a tutela del segreto professionale dei difensori, consulen5 tecnici e loro ausiliari. Ove tali divie5 siano viola5, l’interce3azione è inu5lizzabile. Interce7azioni inuHlizzabili (art.271 co.1) - Quando le interce3azioni sono state eseguite ‘fuori dei casi consenHH dalla legge’; - Quando non sono sta5 rispe3a5 i presupposH e le forme dei provvedimenH di autorizzazione e di esecuzione (art.267 c.p.p.); - Quando le interce3azioni sono state compiute senza registrare la comunicazione e senza redigere verbale sommario delle operazioni o siano state compiute al di fuori degli impian5 installa5 nella procura della Repubblica, senza che siano mo5vate le ragioni di urgenza (art.268 co.1 e 3 c.p.p.) Riforma delle interce_azioni Legge Orlando (L.103/2017) conteneva una delega per la riforma delle interce3azioni, a3uata con il D.lgs. 216/2017 —> la sua applicazione è stata ripetutamente prorogata —> fino alla L.7/2020. Dopo la L.7/2020 si sono afferma5 2 regimi norma5vi. Per i procedimen5 iscri0: - Fino al 31/08/20 —> si applica la disciplina originaria; - Dopo il 31(08/20 —> si applica la disciplina prevista dalla L.7/2020. L. Orlando ha introdo3o la regolamentazione del captatore informaXco: regolato nel suo u5lizzo solo al fine di compiere interce3azioni ambientali. Viene definita interce7azione iHnerante perché la persona che ha questo ‘virus’ sul suo disposi5vo ele3ronico se lo porterà ovunque. Sono sta5 de3a5 2 regimi differenzia5 a proposito: - Deli1 di mafia o terrorismo (arF.51 co.3-bis e 3-quater) + deli1 dei PU o IPS contro la PA: è SEMPRE consen5to l’u5lizzo del captatore informa5co per le interce3azioni ambientali, anche nel domicilio. - Nel caso di PU o IPS sarà necessario mo5vare il perché dell’u5lizzo del captatore nel domicilio. - Rea9 comuni: l’u5lizzo del captatore è possibile SOLO fuori dal domicilio. Evitare che il microfono venga a0vato quando la persona si trova all’interno del domicilio. Nel domicilio è possibile solo se è in corso l’a0vità criminale. Tale strumento viene u5lizzato anche per usi diversi dall’interce3azione, quali: - Perquisizione online; - Monitorare da remoto le a0vità svolte su un disposi5vo porta5le; - Ecc. Per tutelare la riservatezza, la L. Orlando ha previsto la possibilità di procedere allo stralcio delle comunicazioni irrilevan5 anche di quelle che riguardino par5colari categorie di da5 personali di cui non è dimostrata la rilevanza ai fini dell’accertamento del reato. È stato is5tuito l’ARCHIVIO RISERVATO (art. 269 c.p.p.): viene posto so3o la responsabilità e so3o la direzione del procuratore, in cui vanno depositaX e conservaX tu1 i verbali, registrazioni e ogni altro a_o dedicato alle interce_azioni. All’archivio può accedere il GIP e anche il difensore in determinate circostanze. Il diri3o di estrarre copia dall’archivio riservato è esercitabile solo una volta che siano sta5 acquisi5 da5 rela5vi a quella interce3azione a seguito di un’udienza stralcio oppure a3raverso altra serie di parentesi che sono state introdo3e in sede di avviso di conclusione delle indagini o in sede di giudizio immediato, con l’obie0vo di evitare fughe dei contenu5 delle interce3azioni che poi finiscono nei giornali. Corte CosXtuzionale del 2008 ha previsto che nell’ambito del procedimento cautelare, laddove il PM abbia posto a fondamento della sua richiesta i soli Brogliacci, il difensore ha diri3o ad o3enere la trasposizione delle rela5ve registrazioni su un apposito supporto per potersene servire ai fini dell’impugnazione cautelare. Si tra3a però solo di quelle interce3azioni che siano state poste a fondamento della richiesta. Nelle altre ipotesi potrà o3enere copia solo a seguito dell’udienza stralcio o a seguito dell’avviso di conclusione delle indagini o in sede di giudizio abbreviato. di 32 32
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