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Schemi Tonini - LIBRO I - SOGGETTI, Schemi e mappe concettuali di Diritto Processuale Penale

Schemi fatti dal Tonini, ventesima edizione, sulla parte relativa ai soggetti del procedimento penale. Molto utili in sede di ripasso delle tematiche riguardanti i soggetti.

Tipologia: Schemi e mappe concettuali

2021/2022

In vendita dal 23/12/2023

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Scarica Schemi Tonini - LIBRO I - SOGGETTI e più Schemi e mappe concettuali in PDF di Diritto Processuale Penale solo su Docsity! LIBRO I - SOGGETTI PROCEDIMENTO E PROCESSO Il processo penale ha lo scopo di accertare: A) Se una determinata persona ha commesso un reato; B) La personalità dell’autore del reato C) Le sanzioni che gli si devono applicare Il processo penale ha una funzione strumentale rispe?o al diri?o penale sostanziale, perché è il veicolo necessario per applicare la legge penale. DIFFERENZA TRA PROCEDIMENTO E PROCESSO - Procedimento penale: serie cronologicamente ordinata di aD direD alla pronuncia di una decisione penale, ciascuno dei quali, in quanto validamente compiuto, fa sorgere il dovere di porre in essere il successivo; - Processo penale: porzione del procedimento penale che inizia con l’esercizio dell’azione penale e termina quando la sentenza diventa irrevocabile . 1 Fasi del procedimento penale ordinario: - Indagini preliminari; - Udienza preliminare; - Giudizio. UP e Giudizio fanno parte del processo penale. Azione penale: è la richiesta, dire?a al giudice, di decidere sull’imputazione. Consiste nella formulazione dell’imputazione unitamente alla richiesta di rinvio a giudizio (o al compimento di un altro a?o in caso di procedimento speciale). - Art.405 co.1 c.p.p . -> nel procedimento ordinario il PM esercita l’azione penale quando chiede il rinvio 2 a giudizio dell’imputato. Imputazione: addebito della responsabilità di un fa?o storico di reato, formulata dal PM al termine delle Indagini preliminari. Si compone di: - Enunciazione del fa?o storico di reato addebitato all’imputato; - Indicazione arPcoli di legge che si riPene siano staP violaP; - Generalità della persona alla quale è addebitato il reato. Esercizio azione penale determina due effeD: 1. Obbligo di decidere su un determinato fa?o storico; 2. Fissa in modo tendenzialmente immutabile l’ogge?o del processo imponendo al giudice il divieto di decidere su un fa?o storico differente da quello precisato nell’imputazione. I SOGGETTI E LE PARTI - Sogge4: sono i Ptolari di poteri di iniziaPva nel procedimento . Sono definiP in relazione alla nozione di 3 ‘procedimento penale’, quindi anche in relazione alla fase delle indagini preliminari, quando ancora non è stata esercitata l’azione penale. Sono soggeL del procedimento penale: non più impugnabile: nessuna parte ha presentato ricorso nei termini o perché tu?e le impugnazioni 1 ordinarie sono state esperite. Art.405 co.1 è stato abrogato (d.lgs. 10 o?obre 2022, n. 150) —> art.407-bis co.1: ‘Il pubblico ministero, 2 quando non deve richiedere l'archiviazione, esercita l'azione penale, formulando l'imputazione, nei casi previsA nei Atoli II, III, IV, V e V- bis del libro VI ovvero con richiesta di rinvio a giudizio’. non sono soggeD: tesPmoni, periP che non hanno poteri di iniziaPva in relazione al procedimento, 3 rientrano nella categoria delle persone che partecipano al procedimento. di 1 29 - Giudice; - PM; - Polizia giudiziaria; - Imputato; - Parte civile; - Responsabile civile; - Civilmente obbligato per la pena pecuniaria; - Persona offesa; - Difensore. - Par;: conce?o correlato all’esercizio dell’azione penale. È parte colui che vanta il diri?o ad una decisione processuale in rapporto alla pretesa che viene fa?a valere nel processo. Sono parP il sogge?o aDvo e quello passivo dell’azione penale. È parte colui che ha chiesto al giudice una decisione in relazione all’imputazione e colui contro il quale tale decisione è chiesta. - ParM necessarie: - PM: parte pubblica; - Imputato: parte privata. - Parte eventuale: - Parte civile: parte privata; - Responsabile civile: parte privata; - Civilmente obbligato per la pena pecuniaria: parte privata. Non è parte: giudice, polizia giudiziaria, persona offesa dal reato, difensore. IL GIUDICE Il diri?o processuale penale è deputato ad a?uare i fondamentali principi enunciaP dalla CosPtuzione relaPvi al giudice, che sono: - Precos;tuzione per legge e naturalità del giudice (art.25 Cost.): - Principio della riserva assoluta di legge in materia di competenza: la competenza del giudice può essere determinata soltanto dalla legge e non da fonP secondarie; Le norme sulla competenza non devono conferire un potere di scelta discrezionale; - PrecosAtuzione del giudice si ricava dal divieto di applicazione retroaDva delle norme concernenP la competenza. - Principio della naturalità del giudice: il ‘giudice naturale’ è quello che la legge considera più idoneo ad accertare il fa?o di reato. - Imparzialità e terzietà del giudice (art.111 co.2) —> ‘Ogni processo si svolge nel contraddiJorio tra le parA, in condizioni di parità, davanA a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata’. IsPtuP processuali a cui è demandata l’a?uazione del giudice naturale precosPtuito per legge sono: 1. Competenza 2. AOribuzione 3. Assegnazione Giudici ordinari e speciali Il potere giurisdizionale non è nelle mani di un organo unitario, ma è frazionato in più organi ciascuno dei quali con una competenza limitata. DisPnguiamo tra: - Organi giudiziari ordinari: competenza generale a giudicare tu?e le persone e sono composP da magistraP ordinari; - MagistraM ordinari: magistraP che fanno parte dell’ordinamento giudiziario. La loro indipendenza è garanPta dal CSM ex art.104 Cost.; godono inoltre delle garanzie di inamovibilità ex art.107 Cost.; - Organi giudiziari speciali: competenP a giudicare solo alcune persone, sono composP da magistraP speciali; - MagistraM speciali: non appartenenP all’ordinamento giudiziario; le garanzie di indipendenza di quest’ulPmi non sono previste dalla cosPtuzione ma dalla legge ordinaria; di 2 29 - Qualita;va: ha competenza per quei reaP previsP in modo specifico da singole norme di legge e che presuppongono che il magistrato giudicante conosca materie tecniche o di una qualche complessità (es.: reaP commessi a mezzo cinema, stampa, radio, televisione). Vi è un criterio di riparto interno che individua la cd.aTribuzione del tribunale e che consente di disPnguere i casi in cui il tribunale giudica in composizione collegiale o monocraPca. Composizione collegiale - ReaP puniP, anche nella forma del tentaPvo, con pena detenPva superiore nel massimo a 10 anni, ma inferiore a 24, purché non siano di competenza della Corte d’assise; - Rientrano quasi tuD i reaP riconducibili all’associazione per delinquere (unica eccezione che sia di stampo mafioso); deliD concernenP le armi; reaP in materia di aborto. - FaDspecie nominaPvamente indicate all’art.33-bis co.1. Composizione monocraMca - ReaP puniP con pena detenPva fino a 10 anni nel massimo, purché non siano di competenza del giudice di pace; - MolP reaP con un notevole tasso di pericolosità sociale: come ad esempio le lesioni personali stradali; deliD di produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenP, ecc. Giudice di pace (D.lgs.274/2000 art.4) Opera come giudice monocraPco (singolo) per quei faD per i quali l’accertamento processuale risulP essere semplice o faD cara?erizzaP da lieve gravità e quindi puniP con sanzioni lievi. Giudice di pace: - Nominato a tempo determinato; - Laureato in giurisprudenza; - Superata abilitazione alla professione di avvocato. È competente per tuD i reaP riportato all’art.4 D.lgs. 274/2000. Il criterio per la determinazione della competenza di tale organo è cosPtuito dalla tenuità della sanzione e dalla semplicità dell’accertamento. Es.: percosse; lesioni volontarie procedibili a querela; diffamazione; somministrazione di bevande alcoliche a minori e infermi di mente. COMPETENZA PER TERRITORIO (ARTT.8 E SS. C.P.P.) Determina la distribuzione delle regiudicande in senso orizzontale, tra la molteplicità di giudici ugualmente competenP per materia distribuiP sul territorio dello Stato. Definisce il conce?o di naturalità del giudice (art.25 co.1 Cost.). Regola generale: locus commissi delicA —> È competente il giudice del luogo nel quale il reato è stato consumato . RaPo: assicurare effeDvo controllo sociale; rendere più agevole e rapida la raccolta delle 9 prove; ridurre i disagi per le parP e tesP; ecc. Eccezioni: - Se dal faOo è derivata la morte di 1 o + persone: è competente il giudice del luogo in cui è avvenuta l’azione o l’omissione. Radica la competenza nel luogo della condo?a, perché è lì che si è verificato l’allarme sociale ed è sempre lì che risulta più agevola la raccolta delle prove; - Se si tra?a di reato permanente: è competente il giudice del luogo in cui ha avuto inizio la consumazione anche se dal fa?o è derivata la morte di 1 o + persone (es.: sequestro di persona); - Se si tra?a di deliOo tentato: è competente il giudice del luogo in cui è stato compiuto l’ulMmo a?o ‘dire?o’ a comme?ere il deli?o. Si ha consumazione quando il reato è giunto al massimo grado di gravità, ovvero sono presenP tuD gli 9 elemenP cosPtuPvi della norma incriminatrice nella massima gravità. Reato di evento si consuma nel momento in cui si perfeziona l’evento. di 5 29 Regole suppleMve (art.9 c.p.p.) Nei casi in cui la competenza non può essere determinata in base alle regole generali art.8 c.p.p. è competente: - Il giudice dell’ulMmo luogo in cui è avvenuta una parte dell’azione o dell’omissione; - Se non è noto il luogo co.1, è competente il giudice della residenza, dimora o domicilio imputato; - Se nemmeno in tal modo è possibile determinare la competenza, è competente il giudice del luogo in cui ha sede l’ufficio del PM che ha provveduto per primo a iscrivere la noPzia di reato nel registro ex art.335 c.p.p. Tali regole si applicano in via successiva, non casuale. Reato commesso all’estero —> art.10 c.p.p. - Reato commesso in parte all’estero: si considera come se fosse stato commesso in Italia, segue le regole sopra viste; - Reato commesso interamente all’estero: i criteri per individuare la competenza assumono caraOere soggeLvo ovvero l’elemento di collegamento sarà l’imputato, non il luogo in cui è stato commesso il reato. Deroghe rispeOo ai criteri di competenza territoriale Per i gravi deliD quali ar?. 51 co.3-bis; 3-quater; 3-quinquies c.p. le funzioni di GIP e GUP sono esercitate dal magistrato del tribunale del capoluogo del distreOo nel cui ambito ha sede il giudice competente. Es.: se uno di quesP deliD ricadesse nella competenza del giudice di Verona, le funzioni di GIP e GUP sarebbero del Tribunale di Venezia. Per tali deliD la fase invesPgaPva apparPene alle procure distre?uali, per cui le indagini sono condo?e dalla procura che ha sede presso il tribunale del capoluogo del distreOo, cd. Distre?uale. Essendo reaP parPcolarmente rilevanP si vuole evitare una parcelizzazione delle indagini tra le singole procure. Tale deroga vale solo per individuare il GIP e il GUP e non per il individuare il giudice del dibaDmento, che nel nostro esempio rimane il giudice di Verona. Il procedimento nei confronM di un magistrato (art.11 c.p.p.) Deroga alle norme ordinarie sulla competenza territoriale si ha quando un magistrato (giudice o PM) assume la qualità di imputato, indagato, persona offesa o danneggiata dal reato in un procedimento per il quale sarebbe competente un ufficio giudiziario compreso nel distreOo di Corte d’appello nel quale il magistrato esercita la sue funzioni o le esercitava al momento del faOo. In quesP casi è competente il giudice che ha sede nel capoluogo del distre?o di Corte d’appello individuato dalla tabella A art.1 disp. AOuaMve del codice (principio di circolarità) Tu?o questo per salvaguardare l’imparzialità del giudice. COMPETENZA PER CONNESSIONE (ART.12 C.P.P.) - RIUNIONE E SEPARAZIONE DEI PROCEDIMENTI La connessione è un criterio a?ribuPvo della competenza del giudice. Quando tra i reaP vi è un certo legame i relaPvi procedimenP sono tuD di competenza di un unico organo giurisdizionale. Vi è connessione in 3 casi: 1. Connessione soggeLva o forte: quando il reato per cui si procede è stato commesso da più persone in concorso o cooperazione tra loro o se più persone con condoOe indipendenM hanno determinato l’evento —> il reato è unico ma gli imputaP sono più di uno; 2. Connessione oggeLva: quando una persona è imputata di più reaM commessi con 1 sola azione od omissione o con più azioni od omissioni esecuMve del medesimo disegno criminoso (reato conPnuato) —> un solo imputato per una pluralità di reaP commessi (concorso formale di reaP o reato conPnuato); 3. Connessione teleologica o debole: quando si procede per più reaM, se gli uni sono staM commessi per eseguire od occultare gli altri. Il giudice competente in caso di connessione viene individuato in base ai seguenP criteri : 10 RaPo: evitare scelte discrezionali nell’individuazione del giudice competente per tuD i procedimenP 10 connessi. di 6 29 - Fra più giudici competenM per materia: prevale il giudice superiore (es.:Corte d’assise prevale sul tribunale); - Fra più giudici competenM per territorio: prevale il giudice competente per il reato più grave; - In caso di pari gravità: prevale il giudice competente per il reato commesso per primo. - In caso di connessione soggeDva, se le azioni od omissioni sono state commesse in luoghi diversi e dal fa?o è derivata la morte di una persona è competente il giudice del luogo in cui si è verificato l’evento, il luogo di consumazione . 11 Deroga alla connessione: i procedimenP che hanno come imputaP che al momento del fa?o erano minorenni devono sempre essere giudicaP dal tribunale per i minorenni, ovvero un giudice specializzato. Ci sono regole parPcolari per la connessione di procedimenP di competenza di giudici ordinari e speciali e per la connessione di procedimenP appartenenP alla competenza del giudice di pace. Il collegamento invesMgaMvo ex art.371 co.3 c.p.p. non ha effeD sulla competenza del giudice. Riunione procedimenM (art.17 c.p.p.) Determina la tra?azione congiunta di processi che in precedenza risultavano pendenP presso giudici o sezioni dello stesso ufficio giudiziario diversi, prevenPvamente individuaP a?raverso i criteri ordinari di competenza. Quando i procedimenP sono connessi, di regola vengono riuniP, ovvero tra?aP congiuntamente in un unico procedimento ad opera di un unico organo giudicante. RaAo: perme?ere la riunione di più procedimenP in uno unico (cd. Simultaneous processus) realizzando un’economia di aD. Evitare il confli?o teorico tra giudicaP e quindi il rischio di decisioni fra loro contrastanP. RequisiA per predisporre la riunione: 1. ProcedimenP pendenM nella stessa fase e nello stesso grado; 2. ProcedimenP di competenza del medesimo giudice/ufficio giudiziario; 3. Sussistenza di uno dei casi tassaPvamente previsP dalla legge: procedimenP connessi ex art.12 c.p.p. o vi sia tra gli stessi una ipotesi di collegamento probatorio ex art.371 co.2 le?. b. 4. Che la riunione non determini un ritardo nella definizione dei procedimenP. Non sono alternaPvi, devono essere soddisfaD quesP requisiP per poter avere riunione. Separazione dei procedimenM (art.18 c.p.p.) Determina la scissione di un processo cumulaPvo fin dall’origine o che è diventato cumulaPvo a seguito di un provvedimento di riunione. Può essere: - Obbligatoria : deve essere disposta dal giudice, senPte le parP, nei seguenP casi 12 - Quando nel corso dell’udienza preliminare è possibile decidere subito la posizione di un imputato; - Quando per un imputato si debba sospendere il procedimento; - Quando un imputato non è comparso in dibaDmento ed occorra rinnovare la citazione nei suoi confronP; - Quando uno o più difensori di imputaP non sono comparsi in dibaDmento per moPvi legiDmi; - Quando per un imputato l’istruzione dibaDmentale è già stata conclusa, mentre per altri deve conPnuare con tempi lunghi; - Quando sPano per scadere i termini di custodia cautelare in relazione a taluno dei deliD elencaP nell’art.407 co.2 le?.a (reaP di criminalità organizzata) ed occorra definire con urgenza la fase o il grado per evitare la scarcerazione automaPca. - Facolta;va: fuori dai casi predeD la separazione può essere disposta sull’accordo delle parP, quando il giudice la ritenga uMle ai fini della speditezza del processo. Se il giudice non la riPene uPle, prevarrà la riunione tra i processi. Non si applica art.8 co.2 che radicava la competenza nel luogo della condo?a in caso di morte.11 RaPo: speditezza processuale.12 di 7 29 responsabilità disciplinare da parte di coloro che ne hanno determinato il concrePzzarsi (i magistraP in questo caso) ex art.124 codice di rito. CAPACITÀ DEL GIUDICE Capacità del giudice indica il complesso dei requisiP indispensabili per un legiDmo esercizio della funzione giudicante. Sono condizioni di capacità del giudice quelle che appaiono stabilite dalle leggi di ordinamento giudiziario DisPnguiamo tra: - Capacità generica: causa di nullità assoluta (es.: nomina e ammissione nel ruolo ar?.178 co.1 le?.a); art.179) - Capacità specifica: non è causa di nullità assoluta, presuppone la regolare cosPtuzione del giudice nell’ambito di un determinato processo. La riparPzione tra tribunale collegiale e monocraPco e assegnazione del giudice non a?engono alla capacità del giudice per cui eventuali violazioni, non generano nullità processuali. IMPARZIALITÀ DEL GIUDICE L’imparzialità del giudice (persona fisica) deve essere fondata sui seguenP principi: 1. Soggezione del giudice alla legge: necessarie leggi precise, certe, che non lascino al giudice quelle scelte discrezionali che devono essere compiute dal legislaPvo; 2. Separazione tra le funzioni giurisdizionali e quelle Apiche di una parte; 3. Terzietà (art.111 co2 Cost.); 4. Impregiudicatezza: concerne l’a?eggiamento interiore del giudice rispe?o alla decisione da prendere. Assenza di un pre-giudizio rispe?o all’ogge?o del procedimento 5. Equidistanza dalle parA (super partes): è assente qualsiasi legame tra il giudice e le parP o tra il giudice e la quesPone da decidere. 6. Garanzie procedimentali che consentano di estromeTere il giudice che sia o appaia non imparziale: l’ordinamento prevede delle garanzie procedimentali a riguardo che sono 1. IncompaMbilità; 2. Astensione; 3. Ricusazione; 4. Rimessione. IncompaMbilità Incapacità di svolgere una determinata funzione in relazione ad un determinato procedimento. Sca?a incompaPbilità nelle situazioni in cui appare carente la cara?erisPca dell’impregiudicatezza. Impregiudicatezza del giudice può essere apprezzata fin dal momento della formazione dell’organo giudicante, sono situazioni facilmente conoscibili ex ante. Se non vengono accertate prevenPvamente al momento della formazione dell’organo giudicante diventano moPvi di astensione o ricusazione. Le situazioni di ‘pre-giudizio’ possono essere suddivise in 3 categorie: 1. Incompa;bilità per a4 compiu; nel medesimo procedimento: 1. Aver pronunciato sentenza in un precedente grado del medesimo procedimento; 2. Aver emesso il provvedimento conclusivo dell’udienza preliminare; 3. Aver emesso il decreto penale di condanna; 4. Aver disposto il giudizio immediato; 5. Aver deciso sull’impugnazioni avverso la sentenza di non luogo a procedere. 6. Numerose sentenze hanno ritenuto incompaPbile pure quel giudice che abbia già effe?uato una valutazione sulla responsabilità dell’imputato in relazione al medesimo fa?o. 7. Giudice che abbia esercitato nel medesimo procedimento funzioni di GIP non può né eme?ere decreto penale di condanna, né tenere udienza preliminare, né partecipare al giudizio a meno che sia limitato a svolgere funzioni di Ppo non decisorio. Il giudice che si è limitato ad assistere all’assunzione della prova in incidente probatorio è idoneo a pronunciarsi sul rinvio a giudizio (in udienza preliminare) o sulla colpevolezza (in dibaDmento). 2. Incompa;bilità per funzioni: magistrato abbia svolto nel medesimo procedimento una qualche funzione che deve restare disPnta da quella di giudice (es.: funzioni di PM; PG; difensore; tesPmone; di 10 29 perito; consulente tecnico; denunciante; e querelante). Questo per il principio della separazione delle funzioni processuali; 3. Incompa;bilità per ragioni di parentela: quando all’interno dello stesso procedimento troviamo giudici che siano legaP da un vincolo di coniugo, ovvero siano parenP o affini fino al secondo grado. Astensione & Ricusazione Astensione e ricusazione sono rimedi che consentono di rimuovere ex post un giudice, già designato ad un procedimento, quando vi siano delle situazioni che ne comprome?ono l’imparzialità. - Astensione: isPtuto che obbliga il magistrato a chiedere di essere dispensato dallo svolgere le funzioni di giudice in un determinato procedimento quando sono presenP situazioni tali da non farlo apparire imparziale; - Ricusazione: isPtuto che perme?e alle parP di accertare le situazioni nelle quali appare pregiudicata l’imparzialità del magistrato-giudice, laddove quest’ulPmo non abbia provveduto ad astenersi. MoMvi comuni all’astensione e alla ricusazione: In presenza di determinate situazioni che facciano apparire NON IMPARZIALE il giudice, questo ha l’obbligo di astenersi e le parP possono ricusarlo. Sono i casi in cui è probabile che alcune vicende personali (legame con le parP o con l’ogge?o da giudicare) possano avere il sopravvento sul dovere di imparzialità. MoPvi comuni sono: - Situazioni di incompaMbilità ex art.34 e 35 c.p.p. o previste dalle leggi sull’ord. Giud.; - Situazioni nelle quali il giudice abbia legami con le parM o con l’oggeOo del procedimento. Astensione (art.36 c.p.p.) La dichiarazione di astensione è valutata dal Presidente dell’organo giudicante al quale apparPene il magistrato. Non è accolta in automaPco considerando che l’astensione è l’eccezione alla regola per cui il giudice invesPto di un procedimento ha il dovere di decidere. Viene accolta quando si accerta la sussistenza in concreto della situazione che me?e in pericolo l’imparzialità giudice. Art.36 c.p.p. elenca i moPvi che obbligano il giudice ad astenersi. Alla leO.g) però lascia una clausola aperta in tuD quei casi in qui vi siano ‘gravi ragioni di convenienza’ (es.: nel caso una delle parP sia l’amante del giudice). La ragione è grave quando incide sulla libertà di determinazione del giudice. Ricusazione (art.37 c.p.p.) Le parP possono ricusare il giudice per gli stessi moPvi previsP per l’astensione (moPvi tassaPvamente previsP dalla legge), ad eccezione che delle ‘gravi ragioni di convenienza’. Tale clausola potrebbe essere una lesione eccessiva al presPgio della magistratura. Art.37 c.p.p. aggiunge un moPvo di ricusazione quando il giudice nell’esercizio delle sue funzioni abbia ‘manifestato indebitamente il proprio convincimento sui fa[ oggeJo dell’imputazione’. Sulla ricusazione di: - Giudice del tribunale, Corte d’assise o della Corte d’assise d’appello decide la Corte di appello; - Giudice della Corte d’appello decide una sezione della Corte stessa diversa da quella cui apparPene il giudice ricusato; - Giudice della Corte di Cassazione decide una sezione della Corte diversa da quella a cui apparPene il giudice ricusato. La dichiarazione di ricusazione: - Proposta in udienza preliminare fino a che non siano conclusi gli accertamenP relaPvi alla cosPtuzione delle parP; in ogni altro caso prima del compimento dell’a?o da parte del giudice; - Proposta con a?o scri?o e presentata assieme ai documenP (indicazione dei moPvi e delle prove) nella cancelleria del giudice competente a decidere; - Copia della dichiarazione è depositata nella cancelleria dell’ufficio cui è adde?o il giudice ricusato - Può essere proposta dall’interessato oppure dal suo difensore o procuratore speciale. Nel fra?empo il giudice ricusato non deve sospendere la sua aDvità ma non può pronunciare una sentenza. di 11 29 Rimessione (art.45 c.p.p.) Art.45 c.p.p. 1. In ogni stato e grado del processo di merito, quando gravi situazioni locali, tali da turbare lo svolgimento del processo e non altrimenA eliminabili, pregiudicano la libera determinazione delle persone che partecipano al processo ovvero la sicurezza o l'incolumità pubblica, o determinano moAvi di legi[mo sospeJo, la Corte di cassazione, su richiesta moAvata del procuratore generale presso la corte di appello o del pubblico ministero presso il giudice che procede o dell'imputato, rimeJe il processo ad altro giudice, designato a norma dell'arAcolo 11. Casi nei quali è pregiudicata l’imparzialità dell’intero ufficio giudicante territorialmente competente a prescindere da situazioni che riguardino il singolo magistrato che lo compone. Il codice prevede lo spostamento della competenza per territorio ad un altro organo giurisdizionale con la medesima competenza per materia situato nel capoluogo del distreOo di Corte d’appello individuato dall’art.11. Requisi; Devono esserci ‘gravi situazioni locali, tali da turbare lo svolgimento del processo e non altrimenA eliminabili’: - Grave: obieDva situazione di fa?o che lasci presagire uno svolgimento non sereno del giudizio; - Locale: non diffusa all’intero territorio nazionale; - Esterna rispeJo al processo; - Non eliminabile con gli strumenP a disposizione del potere esecuPvo. Casi 1. Sono pregiudicate la sicurezza e l’incolumità pubblica; 2. Pregiudicata la libera determinazione delle persone che partecipano al processo: caso in cui giudici popolari o tesPmoni siano inPmidiP da associazioni mafiose. 3. Gravi situazioni locali che determinano moAvi di legi[mo sospeJo (L.248/2002): grave e oggeDva situazione locale, idonea a giusPficare la rappresentazione di un concreto pericolo di non imparzialità dell’intero ufficio giudicante della sede in cui si svolge il processo. Procedimento di rimessione Spostamento è deciso dalla Corte di Cassazione quando sussista almeno 1 requisito della rimessione. La richiesta di rimessione può essere presentata solo dall’imputato, dal PM presso il giudice che procede e dal procuratore generale presso la Corte d’appello. Richiesta va depositata nella cancelleria del giudice che procede e deve essere noPficata alle altre parP a pena di inammissibilità. Giudice trasme?e l’istanza alla Corte di Cassazione e può sospendere il procedimento in a?esa della decisione, deve sospenderlo prima dello svolgimento delle conclusioni e non può pronunciare sentenza. Provvedimento che ordina la sospensione non impedisce il compimenP di aD urgenP ed ha effe?o finché la Cassazione non si sia pronunciata sulla richiesta di rimessione. Inoltre comporta la: - Sospensione della prescrizione del reato e dei termini di custodia cautelare; La Corte di cassazione decide in camera di consiglio. Se: - Accoglie la richiesta: trasferisce il processo ad un altro giudice che abbia medesima competenza per materia e che abbia sede nel capoluogo del distre?o di Corte d’appello in base all’art.11 c.p.p.; rimessione determina uno spostamento della SOLA competenza per territorio. - RigeTa o dichiara inammissibile la richiesta par; private: queste possono essere condannate al pagamento di un ammenda. LE QUESTIONI PREGIUDIZIALI ALLA DECISIONE PENALE È pregiudiziale una quesPone che si pone come antecedente logico-giuridico per pervenire alla decisione (es.: per decidere sull’imputazione di furto occorre accertare l’altruità della cosa). Una quesPone è pregiudiziale quando l’iter logico per approdare alla decisione sull’imputazione presuppone la risoluzione di una controversia non appartenente alla dire?a cognizione del giudice procedente. di 12 29 RAPPORTI TRA GLI UFFICI Art.51 co.3 c.p.p.: Le funzioni previste dal comma 1 sono aJribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il giudice competente a norma del capo II del Atolo I. Ogni ufficio del PM è competente a svolgere le sue funzioni esclusivamente presso l’organo giudiziario davanP al quale è cosPtuito. Nei rapporP tra gli uffici del PM non vi è un potere gerarchico tra quello superiore e quello inferiore, l’ufficio superiore non può dare direDve vincolanP in relazione alla tra?azione di un singolo caso. L’ufficio superiore ha singoli poteri di sorveglianza riguardanP la disciplina e l’organizzazione. - Procuratore generale presso la Corte di Cassazione svolge una funzione di sorveglianza: ha il potere di iniziare l’azione disciplinare contro un qualsiasi magistrato requirente o giudicante. La decisione spe?erà poi al CSM. Inoltre può altresì essere chiamato a risolvere un contrasto negaPvo o posiPvo tra uffici del PM appartenenP a differenP distreD di Corte d’appello. - Contrasto tra uffici: - Posi;vo: quando due uffici stanno svolgendo indagini a carico della stessa persona ed in relazione al medesimo fa?o, visto che entrambi considerano competente il giudice presso il quale esercitano le loro funzioni; - Nega;vo: quando due uffici, durante le indagini preliminari in relazione ad un determinato reato, negano la competenza per materia o territorio del giudice presso il quale esercitano le loro funzioni; - Procuratore generale presso la Corte d’appello svolge una funzione di sorveglianza rispe?o agli uffici so?ordinaP, infaD: - Dirime i contrasP tra due uffici del PM del medesimo distre?o di Corte d’appello; - Ha il potere di avocare un singolo affare nei casi tassaPvamente previsP dalla legge. - Potere di avocazione : potere dell’organo superiore di sosPtuirsi all’organo inferiore nello 14 svolgimento di una determinata aDvità. Ha tale potere il procuratore presso la Corte d’appello nei confronP del procuratore della repubblica presso il Tribunale, nei casi tassaPvamente previsP: - Quando viene omessa un’aDvità doverosa; - Quando il procedimento penale rischia una stasi per l’inerzia del magistrato. L’ASTENSIONE DEL PM Differenza tra magistrato: - Giudicante: obbligo di astenersi (o può venire ricusato) ove sia presente una di quelle situazioni che lo facciano apparire NON IMPARZIALE; - Requirente: il PM non può essere ricusato in quanto è una parte. Il PM deve astenersi quando: - Vi sono gravi ragioni di convenienza: tra cui troviamo le situazioni nelle quali il magistrato ha un interesse privato nel procedimento che gli è stato assegnato o ha un rapporto di interesse con una delle parP. Sulla dichiarazione di astensione decide il capo dell’ufficio del PM. Sos;tuzione Il capo dell’ufficio ha l’obbligo di sosPtuire il magistrato del PM che abbia un interesse privato nel procedimento e che non si sia astenuto. Tale potere può essere esercitato anche durante l’udienza penale . 15 Casi di sosPtuzione sono quelli elencaP all’art.36 co.1 leT.a, b, d, e: 1. Il giudice ha l'obbligo di astenersi: a) se ha interesse nel procedimento o se alcuna delle parA private o un difensore è debitore o creditore di lui, del coniuge o dei figli; Mira a conciliare i principi di indipendenza del PM con quelli della buona amministrazione dell’ufficio e 14 della ragionevole durata del processo. nella quale il magistrato svolge le sue funzioni con piena autonomia.15 di 15 29 b) se è tutore, curatore, procuratore o datore di lavoro di una delle parA private ovvero se il difensore, procuratore o curatore di una di deJe parA è prossimo congiunto di lui o del coniuge; c) se ha dato consigli o manifestato il suo parere sull'oggeJo del procedimento fuori dell'esercizio delle funzioni giudiziarie; d) se vi è inimicizia grave fra lui o un suo prossimo congiunto e una delle parA private; e) se alcuno dei prossimi congiunA di lui o del coniuge è offeso o danneggiato dal reato o parte privata; f) se un prossimo congiunto di lui o del coniuge svolge o ha svolto funzioni di pubblico ministero; g) se si trova in taluna delle situazioni di incompaAbilità stabilite dagli arAcoli 34 e 35 e dalle leggi di ordinamento giudiziario; h) se esistono altre gravi ragioni di convenienza. Se il capo ufficio ome?e di sosPtuire il PM, il procuratore generale presso la Corte d’appello designa per l’udienza un magistrato appartenente al suo ufficio (caso di avocazione obbligatoria). Dovere di lealtà processuale Il PM è un magistrato indipendente che svolge la funzione di una parte pubblica, per tanto si disPngue dal: - Giudice: per il fa?o di essere collocato in un ufficio che dipende da un capo; - ParP private: perché non persegue un interesse personale. L’interesse pubblico impone al PM l’obbligo di lealtà processuale che comporta: - Il PM non deve limitarsi a cercare le prove favorevoli all’accusa, deve svolgere ‘accertamenA su fa[ e circostanze a favore della persona soJoposta alle indagini’. - TuD i risultaP delle indagini devono essere raccolP dal PM e depositaP nei tempi previsP, contestualmente alla noPfica di conclusione delle indagini. LE PROCURE DISTRETTUALI E LA PROCURA NAZIONALE ANTIMAFIA E ANTITERRORISMO Il collegamento tra le indagini Art.371 co.2 elenca i casi nei quali le indagini si considerano collegate: 2. Le indagini di uffici diversi del pubblico ministero si considerano collegate: a) se i procedimenA sono connessi a norma dell'arAcolo 12; b) se si traJa di reaA dei quali gli uni sono staA commessi in occasione degli altri, o per conseguirne o assicurarne al colpevole o ad altri il profiJo, il prezzo, il prodoJo o l'impunità, o che sono staA commessi da più persone in danno reciproco le une delle altre, ovvero se la prova di un reato o di una sua circostanza influisce sulla prova di un altro reato o di un'altra circostanza. c) se la prova di più reaA deriva, anche in parte, dalla stessa fonte. Obbligo di collegamento delle indagini nei casi ivi previsP per ragioni di speditezza, economia ed efficacia delle indagini. I diversi uffici del PM hanno l’obbligo di coordinarsi. Nelle ipotesi di indagini per deliD di criminalità organizzata mafiosa e non mafiosa la violazione dell’obbligo di coordinamento comporta avocazione. Per le indagini in materia di associazione a delinquere mafiosa —> Giovanni Falcone propose di ridurre il 16 numero delle procure legiDmate a svolgere le indagini e isPtuire una procura nazionale anPmafia. La procura distreOuale La procura distreOuale è l’ufficio della procura della Repubblica presso il Tribunale del capoluogo del distre?o di Corte d’appello. 17 Funzioni: PM in 1° grado per tuD i reaP ex art.51 co.3-bis, 3-quater, 3-quinquies quando gli stessi siano di competenza di un giudice appartenente al singolo distre?o di Corte d’appello. Sono: - Deli[ di criminalità organizzata mafiosa e assimilaA; - Deli[ con finalità di terrorismo; - Deli[ in materia di pedopornografia, reaA informaAci, interceJazione abusiva. poi approvato in parlamento.16 26 distreD di Corte d’appello.17 di 16 29 La procura distreOuale svolge le indagini preliminari ed esercita le funzioni di pubblica accusa nell’udienza preliminare e nel dibaDmento entro l’ambito territoriale del distre?o di Corte d’appello. Il giudice del dibaLmento resta quello originariamente competente per materia e territorio, mentre le funzioni di GIP e GUP vengono esercitate dal giudice del tribunale del capoluogo presso cui opera la procura distre?uale. All’interno della procura distreOuale viene cosPtuita una D.D.A.: è il gruppo di magistraP che hanno chiesto di dedicarsi esclusivamente ai procedimenP aDnenP la sola criminalità organizzata mafiosa e assimilaM. Procura nazionale anMmafia e anMterrorismo Ufficio con sede a Roma. Capo ufficio è il procuratore nazionale so?oposto a sorveglianza del procuratore generale presso la Corte di Cassazione. Procuratore nazionale: nominato dal CSM in seguito ad accordo con il Ministro della GiusPzia. Tale ufficio è nominato Direzione Nazionale An;mafia e An;terrorismo ed è composto da: - 20 magistraP del PM; - 2 procuratori aggiunP. TuD nominaP dal CSM senPto il Procuratore Nazionale. Funzioni del procuratore nazionale an;mafia e an;terrorismo - Poteri di coordinamento e di controllo: può verificare se sia effeDvo il coordinamento tra singoli uffici nelle indagini per i deli[ di criminalità organizzata mafiosa e terrorisAca (art.51 co.3-bis e 3-quater); - Potere di avocazione delle indagini: nel caso di mancato coordinamento; - Poteri di impulso nei confronP dei procuratori distre?uali; - Poteri di controllo sull’aDvità degli organi centralizzaP di Polizia giudiziaria. Ma non può: - Dare direDve vincolanP nel merito alle procure distre?uali; - Non può compiere dire?amente le indagini, ma fornisce gli strumenP per rendere le indagini efficaci; IL PUBBLICO MINISTERO EUROPEO (EUROPEAN PUBLIC PROSECUTOR’S OFFICE) Organo dell’UE che dal 1° giugno 2021 svolge le funzioni di pubblico ministero in relazione ai reaP che ledono gli interessi finanziari dell’UE, in 22 paesi membri. FonP sono Reg. 2017/1939 e il D.lgs. 9/2021. Ufficio unico e indivisibile, arPcolato su un livello centrale ed uno decentrato. [per approfondire pp.69-70]. LA POLIZIA GIUDIZIARIA LA POLIZIA GIUDIZIARIA E DI SICUREZZA Lo Stato tutela ordine e legalità servendosi di 4 corpi di polizia: - Polizia di Stato; - Arma dei Carabinieri; - Guardia di Finanza; - Corpo di polizia penitenziaria. La polizia amministra;va si occupa dell’osservanza della legge e dei regolamenP amministraPvi, in esecuzione delle funzioni proprie del potere esecuPvo. Si disPngue in molte specializzazioni, tra cui: - Polizia tributaria; - Polizia stradale; - Polizia di sicurezza: ha come compito la tutela della colleDvità contro i pericoli e le turbaPve a interessi essenziali per la vita di una società civile quali l’ordine pubblico e la sicurezza delle persone. Tende a prevenire il compimento di reaP. di 17 29 Avvisi L’indagato riceve una serie di avvisi prima che abbia inizio l’interrogatorio: Art.64 co.3 Prima che abbia inizio l'interrogatorio, la persona deve essere avverAta che: a) le sue dichiarazioni potranno sempre essere uAlizzate nei suoi confronA; b) salvo quanto disposto dall'arAcolo 66, comma 1, ha facoltà di non rispondere ad alcuna domanda, ma comunque il procedimento seguirà il suo corso; Diri?o di restare in silenzio. c) se renderà dichiarazioni su fa[ che concernono la responsabilità di altri, assumerà, in ordine a tali fa[, l'ufficio di tesAmone, salve le incompaAbilità previste dall'arAcolo 197 e le garanzie di cui all'arAcolo 197-bis. Le regole dell’interrogatorio sul merito (ossia sui faL addebitaM) Art.65 c.p.p. - Interrogatorio nel merito 1. L'autorità giudiziaria contesta alla persona soJoposta alle indagini in forma chiara e precisa il faTo che le è aTribuito, le rende no; gli elemen; di prova esisten; contro di lei e, se non può derivarne pregiudizio per le indagini, gliene comunica le fonA. 2. Invita, quindi, la persona ad esporre quanto riAene uAle per la sua difesa e le pone direJamente domande. 3. Se la persona rifiuta di rispondere, ne è faJa menzione nel verbale. Nel verbale è faJa anche menzione, quando occorre, dei connotaA fisici e di eventuali segni parAcolari della persona. Il PM prima di fare domande deve rendere noto alla persona soJoposta alle indagini in forma chiara e precisa il fa?o che le è a?ribuito. Indicare gli elemenP di prova contro di lui e le fonP salvo comporP un pregiudizio per le indagini. A questo punto l’indagato è invitato a rispondere alle domande. La possibilità di menMre L’indagato NON HA L’OBBLIGO, penalmente sanzionato, DI DIRE LA VERITà. Se l’indagato dice il falso non comme?e deli?o di falsa tesPmonianza, né di false informazioni al PM, visto che tali reaP richiedono la qualifica di tesMmone o di ‘possibile tesPmone. In relazione ad ulteriori reaP che possa integrare è coperto dalla causa di non punibilità ex art.384 co.1 c.p. secondo cui: ‘Nei casi previsA dagli arAcoli 361, 362, 363, 364, 365, 366, 369, 371 bis, 371 ter(1), 372, 373, 374 e 378, non è punibile chi ha commesso il faJo per esservi stato costreJo dalla necessità di salvare sé medesimo o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore’. LimiM alla possibilità di menMre Se l’indagato abusa del diriOo di difesa crea un intralcio all’amministrazione della giusPzia e comme?e reato, nei casi in cui: - Compie ‘simulazione di reato’ ovvero afferma falsamente che è avvenuto un reato, che nessuno ha commesso; - Calunnia un’altra persona: incolpa di rato taluno che egli sa essere innocente. Per cui l’indagato per difendersi può dire il falso ma non può arrivare al punto di sviare la giusPzia penale abusando del diri?o di difesa. DISTINZIONE TRA INDAGATO E PERSONA INFORMATA TesMmone e persona informata La persona che ha conoscenza dei faD, che devono essere accertaP nel procedimento penale: - Quando depone davanP al giudice assume la qualifica di tes;mone; - Se dice il falso o tace ciò che sa —> comme?e reato di falsa tesPmonianza (art.372 c.p.) - Quando è esaminata dal PM assume la qualifica di persona che può riferire circostanze u;li ai fini delle indagini (cd. Persona informata o anche possibile tesAmone). - Se dice il falso o tace ciò che sa —> comme?e reato di false informazioni (art.371-bis c.p.) di 20 29 Vi è incompa;bilità tra la qualifica di indagato e quella di persona informata: l’indagato non può deporre come persona informata e dunque non ha obbligo di verità. Dichiarazioni autoindizianM (art.63 c.p.p.) Se nel corso della deposizione il tesMmone renda dichiarazioni dalle quali emergono indizi di reità a suo carico (dichiarazioni autoindizianP) l’autorità procedente ha una serie di obblighi, ella deve: 1. Interrompere l’esame; 2. AvverAre la persona che a seguito delle dichiarazioni potranno essere svolte indagini nei suoi confronA; 3. Invitarla a nominare un difensore. Le dichiarazioni rilasciate fino a quel momento non possono essere uPlizzate contro la persona che le ha rese, ma potranno essere usate a suo favore o contro altre persone. Divieto di senMre l’indagato come persona informata Art.63 co.2 c.p.p.: ‘Se la persona doveva essere senAta sin dall'inizio in qualità di imputato o di persona soJoposta alle indagini, le sue dichiarazioni non possono essere uAlizzate’. Se una persona ascoltata come tesPmone o persona informata doveva essere senPta sin dall’inizio come imputato o indagato, le sue dichiarazioni non potranno essere uPlizzate. Evitare abusi da parte dell’autorità inquirente. VERIFICA DELL’IDENTITÀ FISICA E ANAGRAFICA DELL’INDAGATO La verifica dell’idenMtà dell’imputato o dell’indagato comporta due accertamenP: 1. Accertamento dell’iden;tà fisica: stabilire se l’indagato coincide con l’autore del fa?o illecito che ha lasciato la sua impronta sul luogo del reato. Se l’impronta combacia o un tesPmone oculare riconosce l’indagato medesimo, l’accertamento è concluso. 1. Una volta accertata l’idenPtà fisica, il processo nei suoi confronP può svolgersi anche se non sia stata ancora accertata l’idenPtà anagrafica. 2. Art.66 co.2 c.p.p. (come modificato dalla Rif. Cartabia): L'impossibilità di aJribuire all'imputato le sue esaJe generalità non pregiudica il compimento di alcun aJo da parte dell'autorità procedente, quando sia certa l'iden;tà fisica della persona. In ogni caso, quando si procede nei confronA di un apolide, di una persona della quale è ignota la ciTadinanza, di un ciTadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea ovvero di un ciTadino di uno Stato membro dell'Unione europea privo del codice fiscale o che è aJualmente, o è stato in passato, Atolare anche della ciJadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione europea, nei provvedimenA desAnaA a essere iscri[ nel casellario giudiziale è riportato il codice univoco iden;fica;vo della persona nei cui confronA il provvedimento è emesso. 2. Accertamento dell’iden;tà anagrafica: a?ribuire un nome ad un volto. Principale strumento è l’interrogatorio, sulla propria idenMtà personale deve rispondere secondo verità. È sanzionato penalmente il rifiuto di dare indicazioni sulla propria idenPtà persona e il dichiarare falsa idenPtà. SOSPENSIONE O DEFINIZIONE DEL PROCEDIMENTO PER INCAPACITÀ PROCESSUALE DELL’IMPUTATO Art.70 c.p.p. - Accertamen; sulla capacità dell’imputato 1. Quando non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere e vi è ragione di ritenere che, per infermità mentale sopravvenuta al faTo, l'imputato non è in grado di partecipare coscientemente al processo, il giudice, se occorre, dispone anche di ufficio, perizia. La materia è stata modificata dalla riforma Orlando L.103/2017. Se l’imputato/indagato per infermità mentale sopravvenuta al fa?o, non è in grado di partecipare coscientemente al processo, il giudice deve compiere una valutazione preliminare, prima di sospendere o meno il procedimento, ovvero: 1. Prosciogliere l’imputato: nel caso in cui nei confronP dell’imputato si possa pronunciare una sentenza di non luogo a procedere (in UP) o una sentenza di proscioglimento (in G), perché innocente o in situazione di improcedibilità o perché manca del tu?o la capacità di intendere e di volere al momento di 21 29 del fa?o di reato —> il giudice non deve sospendere il procedimento, perché la sentenza che enuncia deve essere pronunciata anche se l’imputato è incapace processualmente in quel momento. 2. Impossibilità di prosciogliere l’imputato: nel caso in cui l’imputato appaia imputabile o semi-imputabile al momento del fa?o, tale per cui responsabile penalmente, il giudice deve valutare se a causa dell’infermità mentale in a?o sia in grado di partecipare coscientemente al procedimento penale. 1. Nel caso di risposta negaPva: il giudice deve accertare se l’incapacità dell’imputato sia reversibile o meno. 3. L’incapacità dell’imputato appare reversibile —> sospensione del procedimento: giudice deve disporre con ordinanza che il procedimento sia sospeso e nominare un curatore speciale. 1. Ogni 6 mesi il giudice dispone perizia per accertare lo stato psichico dell’imputato. 2. Ordinanza di sospensione è revocata quando: 1. L’imputato risulP in grado di partecipare coscientemente al procedimento penale; 2. O deve essere pronunciata sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento. Il corso della prescrizione del reato rimane sospeso in caso di sospensione del procedimento per ‘ragioni di impedimento’ dell’imputato (art.159 co.1 c.p.) 4. L’imputato è affeTo da incapacità processuale irreversibile e non è pericoloso: se si accerta che 1. Lo stato mentale dell’imputato è tale da impedire la cosciente partecipazione al procedimento; 2. Che tale stato è irreversibile; 3. Che l’imputato non è pericoloso. Allora Il giudice, revocata l'eventuale ordinanza di sospensione del procedimento, pronuncia sentenza di non luogo a procedere o sentenza di non doversi procedere, salvo che ricorrano i presupposP per l'applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca. 5. L’imputato è affeTo da incapacità processuale irreversibile ed è pericoloso: 1. Gli si applica una misura di sicurezza diversa dalla confisca; 2. Il giudice ogni 6 mesi deve disporre accertamenP; 3. La misura di sicurezza diversa dalla confisca è ostaPva alla pronuncia della sentenza di non luogo a procedere o di non doversi procedere. IL DIFENSORE LA RAPPRESENTANZA TECNICA Art.24 co.2 Cost.: ‘la difesa è diriJo inviolabile in ogni stato e grado del procedimento’ La difesa è un diriOo che può essere esercitato: - Personalmente: autodifesa; - A mezzo difensore: difesa tecnica. Difensore: persona con competenza tecnico-giuridica che ha determinate qualifiche di Ppo penalisPco, privaPsPco e processuale. È un esercente servizio di pubblica necessità poiché alla funzione di avvocato si accede mediante speciale abilitazione dello Stato. I privaP sono obbligaP per legge ad avvalersi dell’opera del difensore —> principio della necessità e irrinunciabilità della difesa tecnica. Rappresentanza tecnica È il potere conferito al difensore di compiere aD processuali “per conto”, e quindi nell’interesse, del cliente. Il difensore ha il potere di compiere per conto del cliente tuD quegli aD che il codice riferisce a quella parte, a condizione che non siano personali, cioè che non siano dalla legge espressamente riservaP alla parte. La rappresentanza tecnica è conferita dal cliente al difensore tramite procura ad litem. Per la persona offesa valgono le medesime forme previste per l’imputato nel conferimento della procura al difensore. La rappresentanza volontaria per gli aL personali Per delegare il difensore al compimento un a?o personale non è sufficiente la rappresentanza tecnica ma è necessaria anche una rappresentanza volontaria al difensore, o ad altra persona di sua fiducia tramite una procura speciale a compiere un determinato a?o. La procura speciale è necessaria: di 22 29 - Se questo non avviene entro i termini, provvede il giudice a rimuovere il difensore e ad assegnarne uno d’ufficio. Abbandono e rifiuto della difesa Art.105 co.1 c.p.p. prevede che ‘Il consiglio dell'ordine forense ha competenza esclusiva per le sanzioni disciplinari relaAve all'abbandono della difesa o al rifiuto della difesa di ufficio’. A tal fine l’autorità giudiziaria riferisce al consiglio dell’ordine i casi di abbandono della difesa, di rifiuto della difesa d’ufficio e i casi nei quali il difensore abbia violato i doveri di lealtà e probità. Inoltre riferisce se il difensore ha assunto la difesa di più imputaP in una situazione di incompaPbilità presunta dalla legge. Le garanzie per il libero esercizio dell’aLvità difensiva Per assicurare al difensore la possibilità di svolgere la propria aDvità senza subire alcun condizionamento sono state previste alcune garanzie di caraOere generale: - Segreto professionale: gli avvocaP non possono essere obbligaP a deporre su quanto hanno conosciuto in ragione del proprio ministero. E di caraOere speciale: - Libero dispiegamento dell’aLvità difensiva: tutela dell’ufficio del difensore e dei colloqui con i clienP, finalizzate ad assicurare la libertà di predisposizione delle strategie difensive. Ufficio del difensore (art.103 c.p.p.) Lo studio legale in cui opera il difensore gode delle seguenP garanzie: 1. Non è consen;ta interceTazione relaPva a conversazioni o comunicazioni dei difensori, degli invesPgatori privaP autorizzaP e incaricaP in relazione al procedimento, dei consulenP tecnici e loro ausiliari, né a quelle tra i medesimi e le persone da loro assisPte; 1. Se causalmente vi fosse stata un’interce?azione, questa è inuPlizzabile. 2. Le ispezioni, le perquisizioni e i sequestri di regola sono vietaP. Sono consenPP solo in casi tassaPvamente previsP dalla legge. Inoltre devono essere effe?uaP con determinate modalità da osservarsi a pena di inuPlizzabilità dei risultaP; 3. Le ispezioni e perquisizioni sono ammesse quando: 1. I difensori risultano essere imputaP, tali aD devono essere disposP limitatamente ai fini dell’accertamento del reato loro a?ribuito. 2. Per rilevare tracce o altri effeD materiali del reato; 3. Per ricercare cose o persone specificatamente predeterminate che siano nascoste nell’ufficio di un avvocato; 4. Il sequestro di carte o documenP relaPvi all’ogge?o della difesa è vietato nell’ufficio del difensore e suoi ausiliari incaricaP in relazione al procedimento. Non delegabilità degli a4 di ricerca: gli aD sopra riportaP, se ammessi, devono essere compiuP di regola da un giudice personalmente o dal PM, nel corso delle indagini, purché autorizzato dal giudice. Preavviso al presidente del consiglio dell’ordine: il magistrato che si accinge a compiere una perquisizione, ispezione o sequestro nell’ufficio del difensore, deve preavvisare, a pena di nullità, il presidente del consiglio dell’ordine perché quesP possa assistere alle operazioni. Ecce?o nel caso in cui il difensore sia imputato per il reato per cui si procede. Inu;lizzabilità: i risultaP delle ispezioni, perquisizioni, sequestri, interce?azioni di conversazioni o comunicazioni eseguiP in violazione delle disposizioni finora esposte, non possono essere uPlizzate ai sensi dell’art.103 co.7 c.p.p. LA PERSONA OFFESA DAL REATO E LA PARTE CIVILE LA PERSONA OFFESA La persona offesa dal reato è il Ptolare dell’interesse giuridico prote?o dalla norma incriminatrice che si assume sia stata violata dal fa?o storico di reato. È un ‘soggeOo’ del procedimento e assume la qualifica di di 25 29 parte solo se nella veste di danneggiato dal reato abbia esercitato l’azione risarcitoria cosPtuendosi parte civile. Riforma Cartabia Ha definito la vi[ma del reato come la persona fisica che ha subito un danno, fisico, mentale o emoPvo, o perdite economiche che sono state causate dire?amente da un reato. Considera viDma del reato anche il familiare di una persona la cui morte è stata causata dal reato e che ha subito un danno in conseguenza della morte di tale persona. Ha ricompreso nel conce?o di familiare il coniuge, la parte di un’unione civile tra persone dello stesso sesso, la persona che convive con la viDma in modo stabile e conPnua nonché parenP in linea dire?a fratelli e sorelle e persone a carico della viDma. Poteri sollecitatori La persona offesa può presentare memorie o indicare elemenP di prova nel corso del procedimento (escluso il giudizio di cassazione) tale potere a?ribuisce una mera facoltà poiché al suo esercizio non corrisponde l’obbligo del giudice di pronunciarsi, diversamente da quanto accade per le richieste presentate dalle parP e loro difensori. DiriL di informaMva (art.90-bis c.p.p.) La persona offesa dal reato al diri?o di ricevere le informazioni necessarie al fine di esercitare i propri poteri nel procedimento penale. Tali diriD sono staP potenziaP dalle leggi emanate per a?uare direDve europee e consistono in: - Informazioni che devono essere fornite alla persona offesa; - In una lingua a lei comprensibile; - Sin dal primo conta?o con l’autorità procedente. Inoltre al pari dell’indagato ha il diri?o di conoscere le iscrizioni che la riguardano e che sono contenute nel registro delle noPzie di reato. Altri diri[ di informaAva della persona offesa: - Deve essere avvisata della data e del luogo nel quale si svolgerà l’UP; - Deve esserle noPficato il decreto che dispone il giudizio; - Deve essere informata da PM e PG, al momento dell’acquisizione della noPzia di reato, della facoltà di nominare un difensore di fiducia; e del possibile accesso al patrocinio gratuito. Partecipazione al procedimento La persona offesa può: - Limitarsi ad assistere agli aD di indagine per i quali è ammessa la sua presenza; oppure - Può aDvarsi fino a svolgere le cd. Inves;gazioni difensive: si tra?a di indagini che vengono compiute dal difensore personalmente o da un suo sosPtuto, dal consulente tecnico o da un invesPgatore privato autorizzato. Tale documentazione può essere presentata al PM o al giudice. - Può chiedere per iscri?o al PM di promuovere un incidente probatorio nel quale venga assunta una prova, non rinviabile al dibaDmento; - Può essere senPta come tesMmone (in dibaDmento) o come persona informata (durante le IP). Persona offesa vulnerabile Due Ppi: 1. Minorenne; 2. Persona che si trovi in situazioni di par;colare vulnerabilità. Il loro esame deve svolgersi con l’assistenza di un esperto in psicologia o psichiatria in determinaP casi deve essere so?oposto a registrazione fonografica o audiovisiva. I poteri di controllo sull’eventuale inaLvità del PM Alla persona offesa sono a?ribuiP poteri di controllo in caso di inaDvità del pubblico ministero. Consentono all’offeso di me?ersi in conta?o con il giudice per le indagini preliminari e presentargli le proprie conclusioni in due ipotesi: 1. Quando il PM abbia chiesto al giudice la proroga delle indagini o 2. Quando il PM abbia chiesto l’archiviazione. di 26 29 La persona offesa non ha poteri di azione penale, soltanto il potere di aDvare il controllo del giudice nei casi di inerzia del PM. LA PARTE CIVILE Quando il danneggiato dal reato eserciP azione di risarcimento deve cosPtuirsi come parte civile nel processo penale. Il danno risarcibile può essere: - Danno patrimoniale: privazione o diminuzione del patrimonio nelle forme del danno emergente (es.: Spese per curare le ferite) e nel lucro cessante (es.:invalidità che non perme?e alla persona di lavorare e guadagnare). Con il risarcimento si deve riprisPnare quella situazione economica e patrimoniale del danneggiato preesistente al reato. - Danno non patrimoniale (o cd. Danno morale): consiste nelle sofferenze fisiche e psichiche paPte a causa del reato. Tale danno viene calcolato con modalità di Ppo “saPsfaDvo“ in quanto non è possibile quanPficarlo “per equivalente“ come il danno patrimoniale. Il giudice in via equitaPva determina una cifra in denaro che possa dare soddisfazione tale da compensare le sofferenze paPte. Tale danno è risarcibile quando: - Quando la risarcibilità è prevista in modo espresso dalla legge; - Quando il danno non patrimoniale deriva dalla lesione di diriD inviolabili della persona riconosciuP dalla CosPtuzione. La persona danneggiata dal reato La persona che ha subito un danno patrimoniale o non patrimoniale in conseguenza del reato è definita ‘danneggiato dal reato’ e ha diri?o al risarcimento del danno. L’azione può essere esercitata: - DavanM al giudice civile in un autonomo procedimento; - DavanM al giudice penale, solo dopo che il PM abbia esercitato l’azione penale, cosPtuendosi parte civile nel processo penale. - Azione tende ad o?enere la condanna al risarcimento del danno o le resPtuzioni. Non possono essere esercitate altre azioni civili nel processo penale. L’azione civile nel processo penale: 1. Resta ‘ospite’ del processo penale: 1. Azione civile manPene la sua natura e cara?erisPche civilisPche. 2. Resta facoltaPva e disponibile: il danneggiato può revocare la cosPtuzione di parte civile in ogni momento del processo penale. 3. Il giudice nell’accertare i danni e condannare al risarcimento non può andare oltre i limiP della domanda ovvero la quanPtà del risarcimento richiesto dalla parte civile. 2. Subisce la regolamentazione del processo penale: al di fuori di quanto aDene alla natura civilisPca dell’azione, i poteri e il comportamento processuale della parte civile sono disciplinaP dal codice di procedura penale. La parte civile ha autonomo diri?o di ricerca e ammissione della prova, tu?avia può affidarsi all’iniziaPva del PM (vantaggio). I doveri della parte civile La parte civile ha il dovere di verità nel deporre come tesPmone, penalmente sanzionato. Mentre nel processo civile le parP non hanno l’obbligo di dire la verità se vengono chiamaP a deporre come tesPmoni. Il danneggiato che eserciP l’azione civile nel processo penale incontra in prevalenza vantaggi: - Non anAcipa le spese del procedimento (sostenute dallo Stato); - Non deve affannarsi a ricercare le prove; - Usufruisce dei tempi più ristre[ del processo penale; Di contro: - L’iniziaPva e le scelte fondamentali spe?ano al PM; - In caso di sentenza di assoluzione, il giudice civile non può più condannare al risarcimento del danno l’imputato. di 27 29
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