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Schemi Tonini, Schemi e mappe concettuali di Diritto Processuale Penale

Schemi Lineamenti Tonini

Tipologia: Schemi e mappe concettuali

2013/2014

Caricato il 02/06/2014

dan1990
dan1990 🇮🇹

4.5

(18)

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Scarica Schemi Tonini e più Schemi e mappe concettuali in PDF di Diritto Processuale Penale solo su Docsity! .Gli atti Il termine atto è un termine polisenso perché indica non solo l’attività che è compiuta da un soggetto ma anche il risultato della medesima attività. Gli atti si distinguono in : atti a forma vincolata atti a forma libera sono gli atti più importanti del procedimento . è lo stesso codice che prevede le forme legali e le forme legali speciali il cui rispetto è una delle garanzie poste a tutela dei soggetti implicati nel procedimento sono gli atti ai quali il codice non impone una forma vincolata. sono adottati senza formalità e quando non stabilito altrimenti, anche oralmente A norma dell’art 109 cpp gli atti del procedimento sono compiuti tutti in italiano, sono previste alcune eccezioni solo per il cittadino italiano appartenente ad una minoranza linguistica ( può richiedere di essere interrogato e deporre nella madrelingua ed il verbale è redatto in entrambe le lingue) A norma dell’art 116 durante il procedimento e dopo la sua definizione chiunque ne abbia interesse può ottenere il rilascio, a proprie spese di copie, estratti e certificati di singoli atti. Almeno che il soggetto richiedente non ne abbia espressamente diritto il rilascio è subordinato all’autorizzazione da parte del giudice o del PM procedente al momento della domanda. Gli articoli 117 e 118 cpp prevedono la possibilità rispettivamente del PM e del MINISTRO DELL’INTERNO di poter richiedere copie di atti del procedimento penale: - per il PM ( che può richiederle solo personalmente) questo potere è funzionale alla necessità di “svolgere le indagini” e viene solitamente utilizzato quando non scatta il successivo livello di coordinamento derivante dalle indagini collegate. 1 ATTO DEL PROCEDIMENTO PENALE: È QUELL'ATTO CHE È COMPIUTO DA UN SOGGETTO LEGITTIMATO (GIUDICE, PUBBLICO MINISTERO O POLIZIA GIUDIZIARIA) E CHE È PREORDINATO ALLA PRONUNCIA DI UN PROVVEDIMENTO PENALE (SENTENZA, ORDINANZA O DECRETO). - Per il ministro dell’interno che opera in qualità di responsabile dell’ordine pubblico il potere è concesso al fine di prevenire i delitti per i quali è previsto l’arresto in flagranza.  GLI ATTI DEL GIUDICE Il codice stabilisce quando il provvedimento del giudice assume la forma della sentenza, dell'ordinanza o del decreto. a) SENTENZA: È L'ATTO CON CUI IL GIUDICE ADEMPIE AL DOVERE DI DECIDERE, CHE GLI È POSTO A SEGUITO DELL'ESERCIZIO DELL'AZIONE PENALE. La sentenza esaurisce una fase o un grado del processo, con essa il giudice si spoglia del caso. La sentenza deve essere sempre motivata, e cioè deve dare conto del percorso logico seguito dal giudice per giungere alla decisione1. b) ORDINANZA: È IL PROVVEDIMENTO CON CUI IL GIUDICE RISOLVE SINGOLE QUESTIONI SENZA DEFINIRE IL PROCEDIMENTO. L'ordinanza deve essere sempre motivata a pena di nullità (art. 125, comma 3) e, di regola, è revocabile dal giudice. c) DECRETO: È UN “ORDINE” DATO DAL GIUDICE; DEVE ESSERE MOTIVATO SOLTANTO SE LA LEGGE LO PRECISA ESPRESSAMENTE (art. 125, comma 3). Il decreto è un tipo di atto che può essere emesso anche dal pubblico ministero nei casi previsti dal codice.  GLI ATTI DELLE PARTI Il codice si limita ad enunciare due soli “modelli generali” a) RICHIESTA: ogni tipo di domanda che le parti (sia quella pubblica, sia quelle private) rivolgono al giudice al fine di ottenere una decisione. b) MEMORIA: atto che ha un contenuto meramente argomentativo teso ad illustrare questioni in fatto o in diritto. Gli atti del procedimento penale devono essere documentati perché se ne possa conservare traccia. Il codice prevede che a tale documentazione si provveda “mediante verbale”, che viene redatto dall'ausiliario che assiste il giudice o il pubblico ministero2. che prevede la sanzione della nullità (relativa) per l'eventuale inosservanza (art. 125, comma 3). 1 L'obbligo della motivazione è posto direttamente dalla Costituzione (art. 111, comma 6) e ripetuto dal codice 2 L’inammissibilità è rilevata dal giudice su eccezione di parte o anche d’ufficio. Quando il giudice rileva una causa d’inammissibilità dichiara che l’atto non è ammissibile attraverso ordinanza o sentenza e non decide nel merito. Decadenza LA DECADENZA DENOTA LA PERDITA DEL POTERE DI PORRE IN ESSERE UN ATTO A CAUSA DEL MANCATO COMPIMENTO DELLO STESSO ENTRO UN TERMINE PERENTORIO. da ciò deriva che l’atto eventualmente compiuto oltre il termine perentorio è giuridicamente invalido. TERMINE: strumento che determina il susseguirsi di atti nel procedimento (solo attraverso l’apposizione di termini il procedimento acquista questo carattere di dinamicità). Il termine indica il momento in cui un atto PUÒ o DEVE essere compiuto TERMINI PERENTORI Dispongono il compimento di un atto entro e NON OLTRE un determinato periodo di tempo; se tale periodo viene superato il soggetto decade dal diritto di compierlo validamente. TERMINI ORDINATORI Fissano un periodo di tempo entro il quale un atto deve essere compiuto. Dal loro superamento non deriva alcuna conseguenza di carattere processuale. TERMINI DILATORI Con questi si stabilisce che un atto non può essere compiuto PRIMA del loro decorso Il codice prevede l’invalidità dell’atto solo nel caso dell’inosservanza del TERMINE PERENTORIO; il codice prevede che un atto compiuto oltre un termine perentorio sia INAMMISSIBILE. Si può quindi dire che al decorrere del termine perentorio la sanzione acquista due sfaccettature: punto di vista SOGGETTIVO: DECADENZA punto di vista OGGETTIVO: INAMMISSIBILITÀ ART 173 TASSATIVITÀ: se la legge non prevede espressamente la decadenza per il compimento dell’atto oltre un termine perentorio, l’atto compiuto oltre questo termine è VALIDO ed il termine degrada da PERENTORIO a ORDINATORIO. 5 LA RESTITUZIONE DEL TERMINE la restituzione del termine è un rimedio eccezionale all’avvenuta decorrenza del termine; in merito l’art 175 cpp prevede tre diversi istituti: 1 a carattere generico 2 a carattere speciale Art 175 cpp – RESTITUZIONE DEL TERMINE – 1. Il pubblico ministero, le parti private e i difensori sono restituiti nel termine a pena di decadenza se provano di non averlo potuto osservare per caso fortuito o per forza maggiore. La richiesta per la restituzione nel termine è presentata a pena di decadenza, entro dieci giorni da quello nel quale è cessato il fatto costituente caso fortuito o forza maggiore. 2. se è stata pronunciata sentenza contumaciale o decreto di condanna, l’imputato è restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre impugnazione od opposizione, salvo che lo stesso abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento e abbia avuto l’effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento e abbia volontariamente rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione, od opposizione. A tal fine l’autorità giudiziaria compie ogni necessaria verifica. . . . (omissis) Il rimedio generico si applica a tutti i termini a pena di decadenza che non sono stati osservati per caso fortuito o forza maggiore. A norma di tale articolo sono legittimati a chiedere la restituzione del termine: - il pm - le parti - i difensori la restituzione generica è concessa quando l’interessato dimostra di non aver potuto rispettare il termine per caso fortuito o forza maggiore, ed è sul medesimo che incombe l’onere della prova. 6 In genere decide sulla restituzione del termine il giudice del grado davanti al quale il procedimento è giunto salvo alcune eccezioni: - prima dell’esercizio dell’azione penale – GIUDICE INDAGINI PRELIMINARI - dopo pronuncia della sentenza o decreto di condanna – GIUDICE CHE SAREBBE COMPETENTE SULL’IMPUGNAZIONE O SULL’OPPOSIZIONE. La richiesta di restituzione - generica deve essere presentata al giudice competente entro 10 giorni da quello in cui è cessato il fatto costituente caso fortuito - specifica deve essere fatta entro 30 giorni l’ordinanza che concede la restituzione del termine deve essere motivata . Restituzione del termine per impugnare la sentenza contumaciale. Il giudice dichiara la contumacia quando l’imputato non compare all’udienza preliminare o al dibattimento e la sua assenza non risulta dovuta ad assoluta impossibilità di comparire né al legittimo impedimento. Per poter chiedere la restituzione del termine in questo caso vi sono 2 elementi necessari: oggettivo: la sentenza contumaciale deve essere irrevocabile soggettivo: la richiesta può essere presentata solo dall’imputato. Il termine di 30 giorni per la richiesta di restituzione del termine decorre dal momento in cui l’imputato ha conoscenza effettiva del provvedimento. La particolarità del rimedio contro la sentenza contumaciale stà nell’inversione dell’onere della prova: l’autorità giudiziaria deve accertarsi che la notifica non sia giunta.. La sentenza contumaciale non è annullata ma viene eliminato il carattere di irrevocabilità. 7 1 Le nullità eccepite dalla parte interessata sono eccepite dal giudice; 2 se il giudice non le eccepisce le parti devono riproporre l’eccezione tra le questioni preliminari; 3 se non sono dichiarate dal giudice del giudizio devono essere eccepite con l’impugnazine della sentenza Importante è l’art. 182 c.p.p., tale disposizione stabilisce che le nullità a regime intermedio e quelle relative non possono essere rilevate da chi vi ha dato causa ovvero a concorso a darvi causa, inoltre tali nullità possono essere fatte valere solamente dalla parte che ha interesse a rilevare tale nullità. Il giudice dichiara la nullità dell’atto quando nel caso concreto non ci sono limiti di deducibilità ne si sono verificate sanatorie applicabili. 10 Esempio di qualificazione delle nullità. Art 419 comma 7 cpp. “LE DISPOSIZIONI DI CUI AL COMMA 1 E 4 SONO PREVISTE A PENA DI NULLITÀ” comma 1 e 4 : norme sulla notificazione dell’avviso di fissazione della data dell’udienza preliminare In caso di omissione della notifica, o oltre il termine stabilito si ha NULLITÀ; ma che di che tipo?  Mancata notifica al difensore dell’imputato, nel caso in cui si obbligatoria la presenza art. 179 comma 1 cpp. → NULLITÀ ASSOLUTA  Mancata notifica al difensore della parte civile, principio della rappresentazione parti private, art. 180 cpp. → NULLITÀ INTERMEDIA  Mancata notifica all’imputato o alla parte civile, principio d’intervento, → NULLITÀ INTERMEDIA  Mancata notifica al PM, principio di partecipazione, art. 180 cpp. → NULLITÀ INTERMEDIA  Mancata notifica alla persona offesa o al suo difensore → ne assoluta ne intermedia quindi NULLITÀ RELATIVA L’effetto della nullità, cioè l’invalidità, colpisce anche gli atti consecutivi che dipendono da quello dichiarato nullo; l’estensione tocca solo gli atti che oltre ad essere consecutivi sono anche dipendenti dall’atto viziato. Il giudice che rileva la nullità dell’atto ne dispone la rinnovazione qualora sia necessaria e possibile, ponendo le spese a chi ha dato causa alla nullità per dolo o per colpa. 11 Ricorda: - NULLITÀ SPECIALE . perché prevista in norma specifica - NULLITÀ GENERALE. Si riferisce solo a: a. giudice b. PM c. Imputato Se non rientra in questo elenco è NULLITÀ RELATIIVA - NULLITÀ ASSOLUTA. Sono le più gravi - NULLITÀ INTERMEDIA. Sono meno gravi - NULLITÀ RELATIVA. Ricavabili per esclusione (si deve sempre controllare che non rientrino nelle RELATIVE!) Circa le nullità INTERMEDIE e RELATIVE il codice prevede due istituti differenti: LIMITI DI DEDUCIBILITÀ art. 182 comma 1 cpp.: LE NULLITÀ INTERMEDIE E QUELLE RELATIVE NON POSSONO ESSERE ECCEPITE DA COLUI CHE VI HA DATO O HA CONCORSO A DARVI CAUSA NE POSSONO ESSERE ECCEPITE DA COLUI CHE NON HA INTERESSE ALL’OSSERVANZA DELLA DISPOSIZIONE VIOLATA. Inoltre: QUANDO UNA PARTE ASSISTE AD UN ATTO → LA NULLITÀ DEVE ESSERE ECCEPITA PRIMA DEL COMPIMENTO O IMMEDIATAMENTE DOPO QUANDO UNA PARTE NON ASSISTE ALL’ATTO → VALGONO I TERMINI ORDINARI A PENA DI DECADENZA SANATORIE a seguito della sanatoria l’atto viziato produce gli stessi effetti dell’atto conforme al modello legale; inoltre il verificarsi della sanatoria impedisce a qualsiasi parte di eccepirne la nullità. SANATORIA GENERALE ( art 183 cpp.) si applicano alle nullità intermedie e relative NON alle assolute per espressa previsione dell’art. 179 cpp. a norma dell’art 183 la nullità è sanata se: - la parte interessata ha rinunciata espressamente ad eccepirla o ha accettato gli effetti dell’atto anche tacitamente - si è avvalsa della facoltà, al cui esercizio l’atto omesso o nullo è preordinato. SPECIALE ( art 184 cpp.) prevista specificatamente per le nullità inerenti citazioni, avvisi e notificazioni. a norma dell’art 184 cpp. la nullità di una citazione o di un avviso ovvero delle relative comunicazioni o notificazioni è sanata se la parte interessata è comparsa o ha rinunciato a comparire; la parte che dichiara che la comparizione è intenta a far rilevare l’irregolarità ha diritto ad un termine a difesa non inferiore a 5gg (se la nullità riguarda la citazione in dibattimento il termine è di 20 gg) 12 SANATORIA: FATTO GIURIDICO ULTERIORE E SUCCESSIVO RISPETTO ALL’ATTO VIZIATO, CHE AFFIANCATO A QUEST’ULTIMO LO RENDE EQUIVALENTE ALL’ATTO VALIDO. La prova Le prove sono destinate a rendere possibile la decisione sulla reità dell’imputato che viene raggiunta seguendo un determinato procedimento logico: Il giudice: 1. accerta se l’imputato ha commesso il fatto storico attribuitogli con l’imputazione (PREMESSA MINORE) 2. interpreta la norma incriminatrice per individuarne quale sia il fatto tipico punibile (PREMESSA MAGGIORE) 3. infine valuta se il fatto storico accertato sia conforme al fatto tipo previsto nella norma ( CONCLUSIONE) la SENTENZA È definibile come un SILLOGISMO LA SENTENZA è composta da due parti: DISPOSITIVO + MOTIVAZIONE: MOTIVAZIONE: il giudice mediante le prove che sono state raccolte nel corso del processo, ricostruisce il fatto storico commesso dall’imputato; quindi interpreta la legge e precisa il fatto tipico previsto dalla legge incriminatrice, ed infine compie un giudizio di conformità. DISPOSITIVO: il giudice trae le conseguenze dal giudizio di conformità. Se fatto storico e fatto tipico coincidono CONDANNA; se non coincidono ASSOLVE. IL DISPOSITIVO È QUELLA PARTE DELLA SENTENZA IN CUI IL GIUDICE EMETTE UN ORDINE, CHE PUÒ ESSERE DI CONDANNA O DI ASSOLUZIONE. 15 1. accertamento del fatto storico. Il giudice ricostruisce il fatto storico utilizzando come strumento la ragione; per avere un accertamento razionale servono alcuni requisiti: A) DEVE ESSERE BASATO SU DELLE PROVE B) DEVE ESSERE OGGETTIVO C) DEVE ESSERE BASTAO SU DEI PRINCIPI DI LOGICA a ) Provare significa dimostrare l’esistenza di un fatto mediante prove. b) l’accertamento per essere oggettivo non deve fondarsi sulla conoscenza privata del giudice bensì su elementi esterni e quindi su prove. c ) l’accertamento deve essere logico cioè basato su principi razionali che regolano la conoscenza. La motivazione servirà per controllare il percorso logico compiuto dal giudice. 2. individuazione della norma penale incriminatrice accertamento di tipo giuridico e non di fatto perché: - ha ad oggetto la disposizione di legge - usa il metodo dell’interpretazione per chiarire il significato esatto della legge e per ricostruire il fatto tipico previsto dalla norma incriminatrice. 3. il giudizio di conformità viene effettuato tramite la sussunzione del fatto storico nel fatto tipico ed è esplicitato con il dispositivo. 16 LA PROVA È QUEL PROCEDIMENTO LOGICO IN BASE AL QUALE DA UN FATTO NOTO SI DEDUCONO L’ESISTENZA DEL FATTO STORICO DA PROVARE E LE MODALITÀ CON LE QUALI SI È VERIFICATO. Il procedimento probatorio L’attività probatoria è composta da una serie di momenti che possono essere raggruppati sotto il termine PROCEDIMENTO PROBATORIO. Può essere scomposto in varie fasi2: 1. Ricerca 2. Ammissione 3. Assunzione 4. Valutazione In relazione alle varie fasi, poi, il termine PROVA assume un’accezione specifica: 2 in un sistema processuale di tipo inquisitorio la ricerca della prova e la sua valutazione è solo affare del giudice; ma nel processo accusatorio, come è quello accolto dal nostro codice, spetta alle parti il potere le fonti di prova e di chiedere al giudice l’ammissione del relativo mezzo di prova. La prova non è proprietà delle parti ma si applica il principio di separazione dei poteri. 17 SI PARLA DI PROCEDIMENTO PROBATORIO PER INDICARE UN INSIEME DI ATTIVITÀ PROCESSUALI CHE HANNO AD OGGETTO LA PROVA. a. Fonte di prova b. Mezzo di prova c. Elemento di prova d. Risultato probatorio 3. Se vi è costituzione di parte civile, sono inoltre oggetto di prova i fatti inerenti alla responsabilità civile derivante dal reato. È ovvio che quei fatti che si possono provare sono tutti quei fatti che si riferiscono all’accusa; tutti i fatti che si riferiscono all’imputazione e quelli che si riferiscono alla punibilità devono essere provati. Il secondo comma ampia l’ambito di applicazione della norma. Il diritto ad ottenere l’ammissione della prova dichiarativa è stato ad alcune ipotesi particolarmente gravi: associazione mafiosa, e reati in materia di violenza sessuale e di pedofilia. Se la persona è stata sentita durante l’incidente probatorio l’esame è ammesso solo in due casi: 1. se riguarda fatti e circostanze diverse da quelle oggetto delle precedenti dichiarazioni 2. se il giudice o una delle parti lo ritiene necessario in base a specifiche esigenze. NELLA FASE DELL’AMMISSIONE DELLA PROVA IL GIUDICE, DI REGOLA, HA SOLTANTO IL POTERE DI DECIDERE SE AMMETTERE O MENO IL MEZZO DI PROVA CHIESTO DALLE PARTI E NON PUÒ ASSUEMERE ALCUN MEZZO DI PROVA SALVO CHE VIA SIA RICHIESTA DI PARTE. 3 c. le parti chiedono l’ ASSUNZIONE dell’ ELEMENTO DI PROVA. Se si tratta di prova dichiarativa ciò accade attraverso lo strumento dell’ESAME INCROCIATO. Il diritto alla prova qui si sostanzia con il diritto riconosciuto alle parti di porre direttamente domande al testimone. L’esame incrociato è ritenuto il migliore strumento per valutare se il dichiarante risponde secondo verità. È uno strumento garantista poiché se fosse affidato al giudice il compito di porre domande finirebbe per preferire un’ipotesi ricostruttiva dei fatti e non sarebbe più obiettivo. La tutela morale è garantita dall’art. 118: “non possono essere utilizzati, neppure con il consenso della persona interessata, metodi o tecniche idonei ad influire sulla libertà di autodeterminazione o ad alterare le capacità di ricordare o di valutare i fatti”. 20 S’INTENDE PER ELEMENTO DI PROVA L’INFORMAZIONE (INTESA COME DATO GREZZO) CHE SI RICAVA DALLA FONTE DI PROVA, QUANDO NON È ANCORA STATA VALUTATA DAL GIUDICE. 4 d. il giudice attraverso la VALUTAZIONE ottiene il RISULTATO PROBATORIO. Le parti hanno il diritto di offrire al giudice la valutazione degli elementi di prova, si tratta del potere di “argomentare”. Al diritto delle parti corrisponde un dovere del giudice di gare valutazione logica dell’elemento di prova raccolto. Durante la valutazione il giudice tiene conto dell’: - attendibilità dell’informazione - credibilità dell’informazione. Dall’art 192 del cpp si ricava il principio del LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE. Art. 192 cpp. - Valutazione della prova - 1. Il giudice valuta la prova dando conto nella motivazione dei risultati acquisiti e dei criteri adottati. Il principio del libero convincimento del giudice significa che il giudice è “libero” di convincersi in relazione all’attendibilità delle fonti, nonché in merito alla idoneità di una massima di esperienza o di una legge scientifica a sostenere l’inferenza sulla quale si basano le ricostruzioni dell’accusa e della difesa. 21 IL RISULTATO PROBATORIO È L’EMENTO DI PROVA VALUTATO IN BASE AI CRITERI DELLA CREDIBILITÀ E DELL’ATTENDIBILITÀ Nel procedimento penale NON SI HA LA PROVA LEGALE. Nel processo civile si ha prova legale ogni qualvolta la legge si sostituisce al libero convincimento del giudice nella valutazione di un determinato elemento di prova. Prova rappresentativa e indizio. PROVARE: dimostrare l’esistenza di un fatto mediante prove Prova rappresentativa Dal risultato probatorio si ottiene “per rappresentazione” il fatto ignoto da provare Indizio Da un fatto provato (circostanza indiziante), mediante l’applicazione di massime di esperienza o di leggi scientifiche, si ricava l’esistenza del fatto ignoto da provare Se il giudice ritiene credibile e attendibile il racconto del testimone allora ottiene per rappresentazione il fatto giuridico da provare; anche il filmato della telecamera di sicurezza ritenuto credibile e attendibile dal giudice comporta la rappresentazione del fatto giuridico da provare. In entrambi i casi il giudice ottiene il RISULTATO PROBATORIO. LA PROVA RAPPRESENTATIVA DIMOSTRA COME È ACCADUTO IL FATTO DA PROVARE IL RAGIONAMENTO INDIZIARIO DIMOSTRA COME PROBABILMENTE È ACCADUTO IL FATTO DA PROVARE. SI HA UNA VALUTAZIONE DI PROBABILITÀ SIA QUANDO CI SI AFFIDA A VALUTAZIONI D’ESPERIENZA SIA QUANDO SI SVOLGE UN RAGIONAMENTO INDIZIARIO ATTRAVERSO LEGGI SCIENTIFICHE. 22 PROVA RAPPRESENTATIVA: PROCEDIMENTO LOGICO MEDIANTE IL QUALE DA UN FATTO NOTO SI RICAVA PER RAPPRESENTAZIONE UN FATTO IGNOTO DA PROVARE INDIZIO: PROCEDIMENTO LOGICO IN BASE AL QUALE DA UN FATTO PROVATO, DETTO CIRCOSTANZA INDIZIANTE, MEDIANTE L’APPLICAZIONE DI MASSIME DI ESPERIENZA O DI LEGGI SCIENTIFICHE SI RICAVA L’ESISTENZA DEL FATTO IGNOTO DA PROVARE in riferimento alle leggi scientifiche si deve distinguere tra quelle che hanno un ALTO GRADO DI PREDIZIONE (leggi della fisica o della chimica) e le leggi PROBABILISTICHE (che non hanno un grado di predizione elevato). Le leggi probabilistiche si basano sulla PROBABILITÀ STATISTICA e non sulla PROBABILITÀ LOGICA . La probabilità logica è anche denominata CERTEZZA PROCESSUALE AL DILÀ DI OGNI RAGIONEVOLE DUBBIO e si tratta del giudizio circa l’idoneità di una o più leggi scientifiche a spiegare il singolo caso concreto sottoposto all’attenzione del giudice. Il ragionamento indiziario è OPINABILE: 1. occorre stabilire, tra fatti umani e quindi per loro natura irripetibili, quali siano gli elementi simili 2. individuare quale sia la MASSIMA D’ESPERIENZA d’applicare: il comportamento umano è condizionato in buona parte dagli istinti e dalle passioni, ma non è detto che l’agire di un uomo rispecchi sempre la regole formulate 3. individuare quale sia la LEGGE SCIENTIFICA da applicare. 25 Indizio con LEGGE SCIENTIFICA.  Un teste dice di aver visto Tizio con una pistola in mano, vicino alla finestra dell’aula 6  Il perito dice che, in base alle leggi scientifiche, studiata la traiettoria, è verosimile che l’assassino abbia sparato dall’aula 6.  Tizio probabilmente ha sparato dalla finestra dell’aula 6 Valutazione della prova. L’indizio non è una prova “minore” bensì una prova che deve essere verificata. Esso è idoneo ad accertare l’esistenza di un fatto storico di reato soltanto quando sono presenti altre prove che escludono una ricostruzione diversa dell’accaduto. Art. 192 cpp. - Valutazione della prova - 2. L'esistenza di un fatto non può essere desunta da indizi a meno che questi siano gravi, precisi e concordanti. Da ciò si ricava che un indizio non è mai sufficiente, serve una PLURALITÀ D’INDIZI (ALMENO DUE), e devono essere: - gravi, sono gli indizi consistenti, cioè resistenti alle obiezioni e, quindi, attendibili e convincenti; - precisi , sono quelli non suscettibili di diversa interpretazione, altrettanto o più verosimile e, perciò, non equivoci; - concordanti, sono quelli che non contrastano tra loro e più ancora con altri dati o elementi certi, cioè convergono tutti verso la stessa conclusione. 26 Esempio di indizi GRAVI, PRECISI, CONCORDANTI Verso le ore (OMISSIS) della notte tra il (OMISSIS) il comandante della stazione Carabinieri di Aggius, mentre si trovava nella propria camera da letto, con le finestre aperte, sentiva pronunciare la parola "Vai" e subito dopo percepiva il rumore della chiusura di una portiera di auto e, a seguire, il rumore del motore. Affacciatosi alla finestra, vedeva una VolKswagen di colore bianco allontanarsi; avendo constatato che era stato dato fuoco alla vettura di proprietà della moglie, allertava immediatamente i colleghi di (OMISSIS) che facevano intervenire i Vigili del Fuoco. Le indagini si incentravano immediatamente su S.A., l'unico a possedere nel paese un'auto con quelle caratteristiche. Recatisi nell'abitazione del predetto, i Carabinieri rinvenivano il S. sveglio e succintamente vestito, che, alla loro vista, invitava il figlio a non dire nulla; inoltre, parcheggiata nei pressi, vi era l'auto di proprietà del predetto con il motore ancora caldo e con un forte odore di benzina all'interno dell'abitacolo. È da tener presente però che gli indizi devono essere gravi, precisi, concordanti solo quando tendono ad accertare un fatto. In un caso anche un solo indizio può essere sufficiente : PROVA D’ALIBI il fatto che un soggetto non si possa trovare contemporaneamente in due luoghi diversi è un indizio che si regge sia sulle massime d’esperienza sia sulle prove scientifiche. ALIBI FALSO: A differenza dell' alibi rimasto indimostrato (perché non provato o fallito ), che non può mai costituire un elemento di colpevolezza, l' alibi falso o mendace appare sintomatico del tentativo, da parte dell'imputato, di sottrarsi all'accertamento del vero, sicché di esso il giudice ben può tener conto quale elemento indiziante, da valutare, unitamente a tutti gli altri elementi acquisiti, ai fini del conclusivo giudizio sulla responsabilità del soggetto. 27 PROVA D’ALIBI: L’OGGETTO DELLA PROVA È UN FATTO INCOMPATIBILE CON LA RICOSTRUZIONE DEL FATTO STORICO, OPERATA NELL’IMPUTAZIONE. PER LA SUA PROVA BASTA ANCHE UN SOLO INDIZIO. ALIBI: PROVA LOGICA CHE DIMOSTRA CHE L’IMPUTATO ALL’ORA DEL REATO NON POTEVA TROVARSI NEL LUOGO IN CUI IL REATO È AVVENUTO La presunzione d’innocenza La formula di tale articolo è un po’ ambigua perché secondo la giurisprudenza il soggetto non può essere considerato ne colpevole ne innocente. Gli interpreti ritengono che dietro a tale articolo si incrocino due regole diverse: una REGOLA DI TRATTAMENTO ed una REGOLA PROBATORIA. R E G O L A D I T R AT TA M E N T O l’imputato non può essere assimilato al colpevole sino al momento della condanna definitiva; ciò impone il divieto di ANTICIPARE LA PENA, mentre permette l’applicazione di misure cautelari nei suoi confronti R E G O L A P R O B AT O R I A l’imputato deve essere ritenuto innocente con ciò si vuole ottenere l’effetto dell’art 2728 comma 1 c.c. Art. 2728 c.c. - Prova contro le presunzioni legali - Le presunzioni legali dispensano da qualunque prova coloro a favore dei quali esse sono stabilite. L’imputato è dispensato dalla prova della sua innocenza, ma dato che la presunzione d’innocenza è una presunzione legale relativa (valida finchè non sia dimostrato il contrario) quindi è il PM che deve dimostrare la colpevolezza dell’imputato. Standard probatorio (quantum di prova) La quantità di prova necessaria per convincere il giudice della colpevolezza dell’imputato è molto alta. Art. 533 cpp. - Condanna dell'imputato – Il giudice pronuncia sentenza di condanna se l'imputato risulta colpevole del reato contestatogli al di là di ogni ragionevole dubbio. Con la sentenza il giudice applica la pena e le eventuali misure di sicurezza. Questo standard probatorio è stato definito all’interno del codice di procedura penale solo nel 2006. L’espressione ragionevole dubbio significa dubbio comprensibile da una persona razionale e dunque oggettivabile attraverso una motivazione che faccia riferimento ad argomentazioni logiche e cioè che rispetti i principi di non contraddizione. 30 La particolarità del processo penale è che il dubbio va a favore dell’imputato anche quando questi ha l’onere della prova, e cioè quando egli deve convincere il giudice dell’esistenza di un fatto favorevole. Art. 530 comma 3 cpp. – sentenza di assoluzione - Se vi è la prova che il fatto è stato commesso in presenza di una causa di giustificazione o di una causa personale di non punibilità ovvero vi è dubbio sull'esistenza delle stesse, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione a norma del comma 1. Quando il PM ha provato l’esistenza di tutti gli elementi del reato, l’imputato ha l’onere di provare i fatti a se favorevoli, ma non essendo dotato di poteri coercitivi di ricerca delle fonti di prova può solo cercar di far sorgere dubbi sulla sua colpevolezza: - PROVANDO LA POCA CREDIBILITÀ DELLE PROVE A SUO CARICO - DANDO PROVA NEGATIVA (PROBATIO DIABOLICA) - FORNENDOSI DI UN ALIBI - PROVANDO L’ESISTENZA DI CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE. 31 I mezzi di prova Una persona è chiamata a deporre in dibattimento come testimone, e risponde alle domande che gli vengono poste; le risposte date costituiscono prova, l’informazione che si ricava dal testimone è un elemento di prova, la testimonianza è un mezzo di prova. Il codice distingue tra: - MEZZI DI PROVA - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA i mezzi per la ricerca della prova sono atti a sorpresa altrimenti non sono efficaci mentre i mezzi di prova sono assunti nel contraddittorio tra le parti: non c’è sorpresa. Il nostro codice di procedura penale prevede dei mezzi di prova e li disciplina dettagliatamente nel libro II; questi sono definiti MEZZI DI PROVA TIPICI e sono ritenuti dal codice idonei a permettere l’accertamento dei fatti. - TESTIMONIANZA - ESAME DELLE PARTI - RICOGNIZIONE - PERIZIA - DOCUMENTO Il codice non prevede la tassatività dei mezzi di prova, viceversa in determinate condizioni consente che possano essere assunte prove atipiche: art. 189 cpp. – prove non disciplinate dalla legge – quando è richiesta una prova non disciplinata dalla legge, il giudice può assumerla se essa risulta idonea ad assicurare l’accertamento dei fatti e non pregiudica la libertà morale della persona. Il giudice provvede all’ammissione, sentite le parti sulle modalità di assunzione della prova. 32 MEZZI DI PROVA: STRUMENTI CHE PERMETTONO DI FORMARE NEL PROCESSO UN ELEMENTO DI PROVA MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA :STRUMENTI CHE PERMETTONO DI ACQUISIRE AL PROCESSO UN ELEMENTO DI PROVA PREESISTENTE AL PROCESSO 1. Ogni persona ha la capacità di testimoniare. 2. Qualora, al fine di valutare le dichiarazioni del testimone, sia necessario verificarne l'idoneità fisica o mentale a rendere testimonianza, il giudice anche di ufficio può ordinare gli accertamenti opportuni con i mezzi consentiti dalla legge. 3. I risultati degli accertamenti che, a norma del comma 2, siano stati disposti prima dell'esame testimoniale non precludono l'assunzione della testimonianza. Il codice con tale articolo pone in via generale la regola secondo cui ogni persona ha la capacità di testimoniare, prevedendo solo in un secondo momento una serie di eccezioni . Con l’espressione “ogni persona ha capacità di testimoniare” ci si riferisce anche ai minori e agli infermi di mente ( PRINCIPIO DELL’UNIVERSALITÀ DELLA TESTIMONIANZA); sarà poi compito del giudice quello di valutare la credibilità del dichiarante e l’attendibilità della dichiarazione. È lo stesso art. 196 comma 2 a riconoscere il potere al giudice di disporre, anche d’ufficio, una perizia per valutare l’idoneità fisica e psichica a rendere testimonianza. Al generale obbligo di testimoniare si pongono, come eccezioni, le situazioni d’incompatibilità di cui all’ Art. 197 comma 1 cpp. – incompatibilità con l’ufficio di testimone - Non possono essere assunti come testimoni: a)…….; b) ……; c) il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria; d) coloro che nel medesimo procedimento svolgono o hanno svolto la funzione di giudice, pubblico ministero o loro ausiliario nonché il difensore che abbia svolto attività di investigazione difensiva e coloro che hanno formato la documentazione delle dichiarazioni e delle informazioni assunte ai sensi dell'articolo 391-ter. 35 INCOMPATIBILITÀ: MANCANZA DI LEGITTIMAZIONE AD ASSUMERE LA VESTE DI TESTIMONE Il questo articolo si distinguono da una parte le tre ipotesi delle lettere a,b, c le quali VOGLIONO ESCLUDERE CHE ALCUNI SOGGETTI ABBIANO UN OBBLIGO PENALMENTE SANZIONATO DI DIRE IL VERO: art. 197 lett. a. NON POSSONO ESSERE ASSUNTI COME TESTIMONI GLI IMPUTATI CONCORRENTI NEL MEDESIMO REATO ( l’incompatibilità opera a prescindere che i procedimenti siano riuniti o separati e cessa per il singolo imputato con l’irrevocabilità della sentenza che lo riguarda. art. 197 lett. b. : - IMPUTATI IN PROCEDIMENTI TELEOLOGICAMENTE CONNESSI - IMPUTATI IN PROCEDIMENTI PROBATORIAMENTE COLLEGATI in questo caso si hanno però due eccezioni: - tali soggetti possono deporre se nei loro confronti è già stata emessa una sentenza irrevocabile - tali soggetti possono testimoniare se, nel corso dell’interrogatorio hanno reso dichiarazioni su fatti altrui. In questo caso la compatibilità rimane solo parziale perché è limitata solo ai fatti altrui oggetto delle precedenti dichiarazioni. art. 197 lett. c. NON POSSONO ESSERE AMMESSE COME TESTIMONI LE PERSONE CHE NELLO STESSO PROCESSO SONO PRESENTI IN VESTE DI RESPONSABILE CIVILE E CIVILMENTE OBBLIGATO PER LA PENA PECUNIARIA. Esse possono rendere dichiarazioni senza l’obbligo penalmente sanzionato di dire il vero. Tutti questi casi sono accomunati dal fatto di non poter testimoniare ma possono dare il loro contributo conoscitivo senza un obbligo penale di dire la verità attraverso il mezzo di prova dell’ ESAME DELLE PARTI. Da un altro lato le situazioni di cui all’art 197 comma 1 lettera d. che VOLGIONO ESCLUDERE CHE POSSANO COMUNQUE DEPORRE QUEI SOGGETTI CHE HANNO SVOLTO NEL MEDESIMO PROCEDIMENTO LE FUNZIONI DI GIUDICE , PM O LORO AUSILIARIO O ALTRE FUNZIONI RITENUTE INCOMPATIBILI CON QUELLA DI TESTIMONE. Questo perché queste persone non sono psicologicamente terze rispetto agli atti compiuti. Tra le parti private figurano espressamente come incompatibili il responsabile civile ed il civilmente obbligato (in questo articolo non figura la parte civile, da ciò si desume che sia compatibile con la figura di testimone) ma non l’indagato allora da dove arriva la sua incompatibilità a testimoniare? 36 Art 63 cpp – dichiarazioni indizianti il legislatore ha previsto le incapacità per evitare l’obbligo giuridico di dire la verità penalmente sanzionato, in quanto portatrici di un interesse privato, secondo tale logica allora perché la parte civile è ritenuta compatibile con la figura di teste? Relazione al progetto preliminare del codice : in certi casi, dice il legislatore, la testimonianza della parte civile è troppo importante per l’accertamento dei fatti, talmente importante da non potervi rinunciare. Quindi se la parte civile non fosse compatibile con la figura di testimone si rischierebbe di non poter accertare i fatti, ma dall’altra parte ammettendo tale testimonianza il giudice dovrà valutare con molta prudenza tale testimonianza. Oggetto e forma della testimonianza Art. 194 cpp. - oggetto e limiti della testimonianza - Il testimone è esaminato sui fatti che costituiscono oggetto di prova . Non può deporre sulla moralità dell'imputato, salvo che si tratti di fatti specifici, idonei a qualificarne la personalità in relazione al reato e alla pericolosità sociale. Il testimone è esaminato su fatti determinati. Non può deporre sulle voci correnti nel pubblico né esprimere apprezzamenti personali salvo che sia impossibile scinderli dalla deposizione sui fatti. Le domande poste devono essere PERTINENTI cioè devono riguardare sia fatti che si riferiscono all’imputazione sia fatti dai quali dipende l’applicazione di norme processuali (accertamento di attendibilità del dichiarante) Obblighi del testimone Gli obblighi del testimone sono sanciti dall’art 198 cpp. e sono: 1. OBBLIGO DI PRESENTARSI AL GIUDICE. Se non si presenta per la data di convocazione senza addurre giustificato motivo il giudice può provvedere l’accompagnamento coattivo. Il testimone per dovere sociale ha l’obbligo di presentarsi alla convocazione 2. OBBLIGO DI ATTENERSI ALLE PRESCRIZIONI DEL GIUDICE PER ESIGENZE PROCESSUALI. 37 Non può essere utilizzata la testimonianza di chi si rifiuta o non è in grado di indicare la persona o la fonte da cui ha appreso la notizia dei fatti oggetto dell'esame. Si tratta di una CONDIZIONE NECESSARIA poiché la mancata indicazione della fonte non permette di controllare l’attendibilità di quanto è stato riferito. Il concetto di INDIVIDUAZIONE è diverso da quello di IDENTIFICAZIONE: per l’identificazione è sufficiente aver indicato la persona che frequenta un determinato luogo. Vi è una seconda CONDIZIONE EVENTUALE a cui il nostro legislatore subordina l’utilizzabilità della testimonianza indiretta: Art. 195 comma 1. 1. Quando il testimone si riferisce, per la conoscenza dei fatti, ad altre persone, il giudice, a richiesta di parte, dispone che queste siano chiamate a deporre. 2. Il giudice può disporre anche di ufficio l'esame delle persone indicate nel comma 1. 3. L'inosservanza della disposizione del comma 1 rende inutilizzabili le dichiarazioni relative a fatti di cui il testimone abbia avuto conoscenza da altre persone, salvo che l'esame di queste risulti impossibile per morte, infermità o irreperibilità. La condizione opera soltanto quando le parti chiedono che venga sentita nel processo la persona che ha avuto conoscenza diretta del fatto, in questo caso il giudice è obbligato a disporne la citazione. In via eccezionale la testimonianza indiretta è utilizzabile nel caso in cui l’analisi del testimone diretto non sia possibile per : - morte - infermità - irreperibilità Nei casi in cui sia utilizzata la testimonianza indiretta questa deve essere accertata mediante riscontri con altri elementi di prova.. Una volta osservate le disposizioni del codice il giudice può utilizzare ai fini della decisione la deposizione indiretta, sia la deposizione diretta , ove assunta; in entrambe i casi il giudice deve valutare ATTENDIBILITÀ e CREDIBILITÀ di ciascuna deposizione in base agli esiti dell’esame incrociato e per mezzo del riscontro operabile con gli altri risultati probatori. 40 Il codice prevede divieto di testimonianza sulle dichiarazione rese in un atto del procedimento dall’imputato o dall’indagato: art. 62 cpp. - divieto di testimonianza sulle dichiarazioni dell’imputato – le dichiarazioni comunque rese dall’imputato si estendono alla persona sottoposta alle indagini preliminari. Alla stesa persona si estende ogni altra disposizione relativa all’imputato, salvo che diversamente stabilito. Questa disposizione si giustifica con il fatto che la prova delle disposizioni rese dall’imputato o dall’indagato deve ricavarsi unicamente dal verbale che deve essere redatto ed utilizzato nelle forme e nei limiti previste dalle varie fasi procedimentali. Tale divieto sembra avere un valore generico: - è riferito a chiunque riceva dichiarazioni dall’imputato. - Si riferisce a “dichiarazioni” in senso di contenuto narrativo - Le dichiarazioni a cui ci si riferisce sono quelle rilasciate nel corso del procedimento. Testimonianza indiretta della Polizia Giudiziaria. Di regola, la PG non può rendere testimonianza indiretta sulle dichiarazioni raccolte dai possibili testimoni e verbalizzate (o da verbalizzare). [art. 195. comma 4 c.p.p.] Il legislatore vuole evitare che la Polizia Giudiziaria possa dare testimonianza indiretta sul contenuto degli atti che la stessa ha compiuto. Si deve però ricordare che altri casi ammessi di testimonianza de relato sono quelli nei quali la polizia è chiamata a riferire su dichiarazioni ricevute di furori dall’esercizio delle sue funzioni; oppure su dichiarazioni percepite nel corso di attività tipiche come identificazioni, ricognizioni informali, sequestri o atipiche quali appostamenti o pedinamenti. 41 Il testimone prossimo congiunto dell’imputato. I prossimi congiunti dell’imputato non possono essere obbligati a deporre come testimoni.la legge presume che trai prossimi congiunti vi sia un rapporto d’affetto, e cerca così di prevenire un conflitto di coscienza trai prossimi congiunti e quindi rimette la decisione alla coscienza individuale. Il codice prevede che il testimone prossimo congiunto dell’imputato sia avvisato dal giudice della facoltà di astenersi dal rendere la deposizione, se l’avviso è omesso la dichiarazione resa è affetta da nullità relativa e l’eventuale reato di falsa testimonianza non è punibile. Nel caso in cui il prossimo congiunto dell’imputato sia informato della possibilità di astenersi dal rispondere e non lo fa, egli non può più rifiutarsi di rispondere alle singole domande, se dice il falso risponde del reato di falsa testimonianza. 42 a) i ministri di confessioni religiose, i cui statuti non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano; b) gli avvocati, gli investigatori privati autorizzati, i consulenti tecnici e i notai; c) i medici e i chirurghi, i farmacisti, le ostetriche e ogni altro esercente una professione sanitaria; d) gli esercenti altri uffici o professioni ai quali la legge riconosce la facoltà di astenersi dal deporre determinata dal segreto professionale. Soggetti sottoposti a segreto professionale, cioè dei soggetti che non devono rispondere dei fatti appresi nell’ambito dell’esercizio della propria professione, a norma dell’art 200 cpp: - MINISTRI DI CULTO - AVVOCATI - INVESTIGATORI PRIVATI AUTORIZZATI - CONSULENTI TECNICI - NOTAI - MEDICI CHIRURGHI - FARMACISTI - OSTETRICHE - altri soggetti a cui la legge riconosce espressamente la facoltà di astenersi dal deporre. La lettera “d” come si può notare è una formula aperta; qui l’espressione “astenersi al deporre “ non è un’espressione molto corretta in quanto richiama alla mente LA FACOLTÀ DI ASTENERSI A DEPORRE propria dei prossimi congiunti dell’imputato, avrebbe dovuto parlare di FACOLTÀ DI NON RISPONDERE A SINGOLE DOMANDE. In questo caso di fatti tali soggetti hanno l’obbligo di deporre ma hanno anche la facoltà di non rispondere a certe domande. il professionista comune, cioè quello che NON RIENTRA NELLE CATEGORIE INDICATE¸ha l’obbligo di deporre nel processo penale anche se al di fuori di questo è tenuto al segreto professionale art 622 cp. 45 Sono tenuti al segreto professionale tutti coloro che svolgono professioni, arti, uffici; questi che nello svolgimento delle loro attività vengano a conoscenza di informazioni non le devono rivelare. Le cose cambiano se questi vengono convocati in giudizio come testimoni. Le disposizioni prima viste sui PROFESSIONISTI QUALIFICATI servono a risolvere il conflitto di dovere che sorge in capo ai medesimi: se chiamati a deporre possono rifiutarsi di pronunciarsi su alcuni fatti. Non sempre il professionista qualificato può godere del segreto professionale; ci sono casi in cui il libero professionista è obbligato a denunciare il fatto: il fatto sul quale il testimone deve deporre deve essere stato appreso dai professionisti qualificati per ragione del proprio ministero ufficio e professione pertanto, se uno di costoro ha conoscenza di un fatto in qualità di comune cittadino, esso è indipendentemente dall’aver ricevuto un incarico professionale rimane vincolato all’obbligo di deporre secondo verità. Quando il teste eccepisce il segreto, il giudice può provvedere agli accertamenti necessari, e se ritiene infondata l’eccezione ordina al testimone di deporre. 46 il segreto del giornalista è cedevole, nel senso che il segreto professionale è esteso ai giornalisti con alcuni limiti. È disciplinato dall’art 200 comma 3 cpp e prevede che il segreto: - può essere mantenuto relativamente ai nomi delle persone dalle quali è stata appresa una notizia di carattere fiduciario nell’esercizio della professione - possono opporre questo segreto soltanto i giornalisti professionisti iscritti all’albo professionale - il giornalista è comunque obbligato ad indicare al giudice la fonte della sua informazione quando le notizie sono indispensabili ai fini della prova del reato per cui si procede e la loro veridicità può essere accertata soltanto attraverso l’identificazione della fonte della notizia (disciplina simile a quella della testimonianza indiretta) 47 CASO PARTICOLARE (anno 1969) Il professor Pisapia telegrafò al presidente della Corte d' assise che processava per omicidio un benzinaio a scopo di rapina tal Pasquale Virgilio: "Fermate il processo, state condannando un innocente". Il penalista testimoniò in aula, sotto giuramento, di aver ricevuto la confessione del vero assassino. Non poteva rivelarne il nome, senza mancare al segreto professionale: "Ma mi ha rivelato fatti e circostanze tali da escludere che l' attuale imputato sia colpevole". Fu creduto sulla parola e nemmeno il pubblico ministero osò chiedere la condanna di Virgilio. L’esame delle parti 50 Confronti Ricognizioni Esperimenti giudiziali 51 La prova scientifica Dato che l’effetto probatorio è dato da una valutazione, la prova scientifica rientra nella più grande categoria della PROVA CRITICA O INDIZIO. Il concetto di scienza si è maturato nel tempo, la concezione tradizionale di una scienza illimitata, completa e infallibile è stato superato dal positivismo che vede la scienza come: - limitata - incompleta - fallibile. Da ciò discende che ogni parte del processo ha il diritto di mettere in dubbio l’ipotesi formulata dall’altra parte o dal perito nominato dal giudice. IL GIUDICE, ANCHE IL PIÙ ESPERTO, NON PUÒ OPERARE DA SOLO VALUTAZIONI CHE PRESUPPONGONO CONOSCENZE TECNICHE O ARTISTICHE. Da questa concezione di scienza discendono 2 conseguenze: - ciascuna delle parti deve dimostrare se al fatto storico sono applicabili leggi scientifiche diverse, e per far ciò le parti devono avere il potere di ricercare la prova di altri fatti dai quali si possa risalire ad altri accadimenti causali - applicazione della regola sulla falsificazione di Popper24 in base alla concezione odierna di scienza e al diritto costituzionalmente rilevante del diritto alla difesa si può affermare che ad oggi “il diritto di difesa si deve estendere a quel particolare tipo di prova che è la prova scientifica”. Poiché la perizia è mezzo di prova gestito dal giudice e non facilmente accessibile dalle parti, il diritto alla prova si deve poter esercitare anche al di fuori della perizia: le parti devono poter avvalersi di esperti per poter smentire le tesi peritali. 52 LA PROVA SCIENTIFICA È LA PROVA CHE PARTENDO DA UN FATTO DIMOSTRATO UTILIZZA UNA LEGGE SCIENTIFICA PER ACCERTARE L’ESISTENZA DI UN ULTERIORE FATTO DA PROVARE SCIENZA: TIPO DI CONOSCENZA CHE HA LE SEGUENTI CARATTERISTICHE: - HA PER OGGETTO D’INDAGINE I FATTI DELLA NATURA - È ORDINATA SECONDO UN INSIEME DI REGOLE GENERALI CHE SONO DENOMINATE LEGGI SCIENTIFICHE E CHE SONO COLLEGATE TRA LLORO IN MODO SISTEMATICO - UTILIZZA UN METODO CONTROLLABILE L’art 220 comma 2 cpp pone il divieto di ammissione di perizie volte ad accertare “il carattere e la personalità dell’imputato e in genere le qualità psichiche indipendenti da cause patologiche” parimenti sono vietate le perizie tendenti a stabilire l’abitualità o la professionalità nel reato” e la “tendenza a delinquere”. In definitiva, sono ammesse sull’imputato soltanto quelle perizie che tendono ad accertare una malattia mentale. La ratio di tali disposizioni sono quelle di tutelare la presunzione d’innocenza dell’imputato. L’attività del perito può essere immediata o meno: il prodotto finale dell’attività del perito è la RELAZIONE PERITALE Art. 227 cpp . - Relazione peritale - 5. Qualora sia indispensabile illustrare con note scritte il parere, il perito può chiedere al giudice di essere autorizzato a presentare, nel termine stabilito a norma dei commi 3 e 4, una relazione scritta. Il giudice in relazione alla perizia è iudex peritu peritorum ciò significa che può giudicare queste e non è vincolato a quanto ricavato dal perito durante la perizia. Il giudice deve esporre nelle motivazioni della sentenza il perché ritiene attendibili le prove sulle quali fonda la sua decisione e perché non ritiene attendibili le prove contrarie. Certo è che il giudice non potrà addurre un’argomentazione tecnica alla sua motivazione ed è per questo che si dice che il giudice è iudex peritu peritorum. Tuttavia si ritiene necessario che il giudice dimostri di aver preso 55 in considerazione le diverse ricostruzioni tecniche e di averle, poi, scartate sulla base di motivazioni oggettive. Corte cost. n. 238 del 1996 In assenza di una specifica regolamentazione, sono vietati gli accertamenti corporali coattivi per acquisire elementi di prova (es. prelievo ematico). L’accertamento corporale consiste, ad esempio, nel prelievo ematico che potrebbe essere disposto in modo coercitivo soltanto in presenza di alcuni requisiti di forma e di sostanza: - forma. Occorre che la legge indichi i casi ed i modi dell’acertamento, è inoltre necessario che venga autorizzato da un giudice; l’intervento del giudice è necessario in quanto la caratteristica della coercività dell’esame corporale comporta un limite alla libertà personale e pertanto impone di osservare l’art 13 cost. - sostanziale. L’accertamento non deve violare la dignità umana ne porre in pericolo la vita, l’intyegrità fisica o la salute ad oggi il prelievo ematico può essere compiuto solo su consenso dell’interessato. LA CONSULENZA TECNICA DI PARTE Accanto alla perizia, che può essere richiesta solo dal giudice, vi è la possibilità di raggiungere le finalità indicate dall’art 220 anche attraverso le CONSULENZE TECNICHE DI PARTE. il pubblico ministero (artt. 359 e 360) e le parti private (artt. 327-bis, comma 3 e 391- decies, comma 3) possono avvalersi dell'opera di propri esperti fin dalla fase delle indagini preliminari. La consulenza tecnica di parte può avere luogo: - in relazione ad un perizia già disposta; - al di fuori della perizia - per contrastare il risultato di una perizia già svolta Art. 233cpp . - Consulenza tecnica fuori dei casi di perizia - Quando non è stata disposta perizia, ciascuna parte può nominare, in numero non superiore a due, propri consulenti tecnici. Questi possono esporre al giudice il proprio parere, anche presentando memorie a norma dell'articolo 121. Il riferimento a ciascuna parte” deve essere inteso in senso atecnico e quindi deve essere riferito anche alle parti potenziali ( persona offesa e indagato). Oggetto della consulenza tecnica di parte è il medesimo della perizia, ma è diversa la disciplina giuridica che disciplina i due istituti: il perito assume l’obbligo penalmente sanzionato di far 56 conoscere la verità, mentre il consulente tecnico non risponde di nessun obbligo del genere, naturalmente un’eventuale menzogna potrà avere influenza sull’attendibilità della valutazione prospettata dal consulente tecnico. Il consulente tecnico al di fuori del caso di perizia può svolgere investigazioni difensive per ricercare ed individuare elementi di prova, di regola questi possono essere presentati o meno dalla parte privata in dibattimento, ma devono essere necessariamente presentati al giudice ed entrano a far parte del fascicolo per il dibattimento qualora siano accertamenti tecnici irripetibili. Art. 225 cpp. - Nomina del consulente tecnico - Disposta la perizia, il pubblico ministero e le parti private hanno facoltà di nominare propri consulenti tecnici in numero non superiore, per ciascuna parte, a quello dei periti. PERITO CONSULENTE TECNICO Ha l’obbligo di verità - - - - - Svolge indagini per conto del giudice; i risultati sono utilizzabili dal giudice Propone valutazioni tecniche espresse in un parere È sottoposto ad esame incrociato È sottoposto ad esame incrociato 57
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