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Seminario sulla cittadinanza dell'Unione Europea - Diritto Dell'unione Europea, Appunti di Diritto dell'Unione Europea

Diritto Dell'unione Europea - lezione sulla cittadinanza europea

Tipologia: Appunti

2011/2012

Caricato il 20/09/2012

claudianeri
claudianeri 🇮🇹

6 documenti

Anteprima parziale del testo

Scarica Seminario sulla cittadinanza dell'Unione Europea - Diritto Dell'unione Europea e più Appunti in PDF di Diritto dell'Unione Europea solo su Docsity! Seminario sulla cittadinanza europea Che cos’è la cittadinanza? È la condizione,lo status giuridico di un soggetto che appartiene alla popolazione costitutiva di uno stato. La cittadinanza è un concetto dinamico nel senso che è un concetto che in qualche modo soprattutto grazie agli studi di vari sociologi tra cui molto rilevante è l’inglese Thomas Marshall del 1950, il quale appunto con il suo saggio “cittadinanza e classe sociale” mise in rilievo che la cittadinanza ha 3 aspetti fondamentali. Innanzitutto un aspetto che possiamo definire cittadinanza civile cioè l’ insieme dei diritti che definiscono le libertà individuali; quali sono le libertà individuali? Ad esempio quelle che nel nostro ordinamento sono contenute nella costituzione e in particolare quindi ad esempio la libertà personale, la libertà e la segretezza della corrispondenza, la libertà di associazione e di riunione. Quindi in una prima accezione la cittadinanza civile appunto riguarda i diritti che definiscono le libertà individuali, quindi il cittadino nei confronti dello stato quando si pone nell’ottica dell’esercizio della libertà chiede allo stato sostanzialmente un non fare,quindi un comportamento passivo cioè di non ingerenza nella sfera delle proprie libertà individuali. Inoltre la cittadinanza viene in rilievo come cittadinanza politica ossia come l’insieme dei diritti che consentono la partecipazione all’esercizio del potere politico, in uno stato democratico quindi quell’insieme di diritti che consentono la partecipazione al voto, la manifestazione del proprio pensiero anche di natura politica attraverso la possibilità di partecipare ai partiti, alla vita attiva delle varie organizzazioni politiche che si ritrovano in ogni ordinamento da quello minimo, circoscrizionale a quello più importante a livello nazionale. Infine c’è un concetto che è un concetto relativamente moderno che è quello di cittadinanza sociale, cioè cosa chiede il cittadino allo stato di cui appunto ha la cittadinanza. Lo stato che aspiri a dare al proprio cittadino uno standard di benessere (il famoso walfer state) è un tipo di stato da cui il cittadino pretende qualcosa quindi pretende delle misure in relazione alla tutela della salute, in relazione al diritto al lavoro, in relazione all’istruzione pubblica. Quindi queste sono le tre dimensioni della cittadinanza.Quando noi parliamo di cittadinanza europea (che è stata istituita con il trattato di Maastricht del 92) parliamo di una condizione e quindi di uno status che si aggiunge allo status della cittadinanza nazionale. Il Villani definisce questo tipo di cittadinanza come una cittadinanza derivata o ancillare. Ancillare nel senso che non ha una valenza autonoma, la cittadinanza europea non esiste se non esiste la cittadinanza dello stato di uno dei 27 paesi dell’unione. La cittadinanza rientra tra quei settori che risultano essere di dominio riservato, ossia vi sono ormai pochissimi settori in cui comunque gli stati mantengono la loro piena sovranità nella scelta e nella decisione di ad esempio attribuire la cittadinanza; cioè vi sono dei settori di dominio riservato in cui ogni stato deve essere considerato libero e sovrano di stabilire come, se e a chi concedere la propria cittadinanza. È un argomento molto dibatutto e molto recente si è parlato molto ad esempio dell’opportunità o meno di concedere la cittadinanza ai figli di immigrati che nascono in Itala, si è dibattuto molto dell’opportunità o meno di estendere appunto questo che storicamente è un beneficio. Come si ottiene nel nostro ordinamento la cittadinanza? Innanzitutto per nascita; poi si può diventare cittadini italiani per naturalizzazione, un’altra modalità di acquisto della cittadinanza è l’aver risieduto nel nostro paese per un lungo tralasso di tempo (per almeno 10 anni) con una condotta specchiata quindi senza aver riportato delle condanne penali ed esercitando un’attività lavorativa nel rispetto delle leggi del nostro ordinamento. Le norme che riguardano la cittadinanza europea sono contenute nel trattato sul funzionamento dell’unione (quindi consideriamo il post-lisbona) negli articoli da 20 a 25; c’è un interno capo che riguarda appunto la parte seconda che parla di Non discriminazione e cittadinanza dell’unione; nello specifico da 20 a 25 il trattato ci dice è istituita una cittadinanza dell’unione, è cittadino dell’unione chiunque abbia la cittadinanza di uno stato membro la cittadinanza dell’unione si aggiunge alla cittadinanza nazionale e non sostituisce quest’ultima. Quindi non sostituisce la nostra cittadinanza ma va a sovrapporsi ad essa. Il nostro testo ci dà conto di 3 sentenze della corte di giustizia dell’unione europea. La prima sentenza è la sentenza relativa alle pretese della signora Caur. Questa signora Caur nata in Kenya rientrava nella categoria speciale dei cittadini britannici non proprio cittadini, cioè la Gran Bretagna non prevede un’unica categoria di cittadini ma prevede dei cittadini con diritti differenti dagi altri, in particolare la signora Caur non aveva diritto di ingresso né di soggiorno nel Regno Unito, per cui riguardo a questa signora la corte ha negato che un siffatto diritto potesse derivare dall’art 21 (che all’epoca era l’art 18) e questo perché anche la corte di giustizia anzi soprattutto la corte di giustizia rispetta in maniera piena la libertà di ciascuno stato di porre delle norme sulla concessione della cittadinanza. Quindi se per il tuo stato tu non hai diritto di entrare e di soggiornare non sei cittadino dell’unione. Ma in quale sentenza questo principio si è un po’ aperto a delle istanze un po’ più europeistiche. Nella sentenza Micheletti. Questo signor Micheletti aveva due cittadinanze: argentina ed italiana; aveva deciso di esercitare il proprio diritto di stabilimento in Spagna. Tuttavia nel paese spagnolo non si considerava il caso di doppia cittadinanza, ma bisognava fare riferimento alla residenza abituale dell’interessato. Cioè in questi casi di doppia cittadinanza lui avrebbe dovuto fare riferimento ad una situazione chiamata la localizzazione del rapporto( cioè dove vivi? Vige la legge del luogo in cui vive). La corte a questo punto afferma la determinazione dei modi di acquisto e di perdita della cittadinanza rientra, in conformità al diritto internazionale a cui richiama, nella competenza di ciacsuno stato membro; competenza che deve essere esercitata nel rispetto del diritto dell’unione. Non spetta invece alla legislazione di uno stato membro ( quindi in questo caso della Spagna) limitare gli effetti dell’attribuzione della cittadinanza di un altro stato membro pretendendo un requisito ulteriore per il riconoscimento di tale cittadinanza al fine dell’esercizio delle libertà fondamentali previste nel trattato. Quindi, riassumendo, la Spagna non può andare a sindacare che questa persona provvista della doppia cittadinanza argentina e italiana si volesse considerare italiana solo perché in Spagna doveva vigere la legge della localizzazione del rapporto, doveva assolutamente rispettare la circostanza che questa persona avesse secondo la sua legge nazionale due cittadinanze senza richiedere rquisiti ulteriori. Quindi concludeva la corte: non è ammissibile l’intepretazione dell’art 52 del trattato secondo la quale allorchè il cittadino di uno stato membro è simultaneamente in possesso della cittadinanza di uno stato terzo (Argentina) e altri stati membri possono subordinare il riconoscimento dello status di cittadino comunitario ad una sociale, culturale , di un’unione sicuramente più stretta che somiglia molto di più alla nascita di uno stato perdendo sempre più il suo connotato economico. Infatti un tempo si parlava della libertà dei lavoratori di muoversi quindi abbiamo un connotato produttivo, economico. Molto interessante a questo proposito è appunto una direttiva, che è la direttiva 2004/38 del 29 aprile 2004 relativa al diritto dei cittadini dell’unione e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli stati membri. Posto che il primo diritto di cui è titolare ogni cittadino dell’unione è della libera circolazione e di soggiorno nel territorio degli stati membri, questa norma appunto introduce un diritto a favore dei familiari dei cittadini. Tale diritto non può essere incondizionato (come dice il nostro testo); perché anche questa direttiva conferma che gli stati membri possono limitare la libertà di circolazione e di soggiorno di un cittadino dell’unione o di un suo familiare ( ed è per questo che la norma che noi abbiamo non è incostituzionale perché è proprio il diritto dell’unione che ci consente delle limitazioni, altrimenti sarebbe già stata espunta dall’ordinamento) adottando anche provvedimenti di allontanamento per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza o sanità pubblica. Nel caso in questione il libro di testo fa un esempio che riguarda una sentenza “allo stato attuale del diritto comunitario il diritto di soggiorno dei cittadini di uno stato membro nel territorio di un altro stato membro non è incondizionato proprio perché si rinvia alle limitazioni e alle condizioni previste nel trattato e nelle disposizioni adottate per la propria attuazione”. In particolare è stato sottoposto alla corte la situazione relativa appunto ad un ricongiungimento familiare ed è l’ultima sentenza,la sentenza cen che riguarda questa fattispecie: il rifiuto di consentire al genitore cittadino di uno stato membro o di uno stato terzo che effettivamente ha la custodia di un figlio al quale l’art 18 e la direttiva 90 riconoscono un diritto di soggiorno priverebbe di qualsiasi effetto utile il diritto di soggiorno di quest’ultimo. È chiaro che il godimento del diritto di soggiorno da parte di un bimbo in tenera età implica necessariamente che questo bimbo debba essere accompagnato dalla madre, cioè dalla persona che ne garantisce effettivamente la custodia. Diritto di elettorato attivo e passivo alle elezioni comunali nello stato membro in cui si risiede. Questo è una specificazione della cittadinanza politica, quindi se io cittadina italiana trovo lavoro in Francia ho diritto, essendo iscritta però in Francia presso le corrispondenti strutture amministrative, ho diritto a scegliere anch’io il sindaco ad esempio, quindi a partecipare alle elezioni amministrative. Il diritto di elettorato è attivo e passivo, ma non solo ho anche il diritto a partecipare alle elezioni che riguardano il parlamento europeo. Il parlamento europeo che noi eleggiamo a suffragio universale e diretto, quindi i vari stati vengono divisi in circoscrizioni con un sistema di voto che non è esattamente identico in tutti gli stati però con delle leggi armonizzate e quindi abbiamo assolutamente la possibilità di esercitare questo diritto. Ogni cittadino dell’unione residente in uno stato membro di cui non è cittadino, quindi ad esempio io italiana che vado a vivere a parigi,ha diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali nello stato membro in cui risiede alle stesse condizioni dei cittadini di suddetto stato. Tale diritto sarà esercitato con riserva delle modalità che il consiglio adotta deliberando all’unanimità secondo una procedura legislativa e speciale previa consultazione con il parlamento europeo. Fatte salve le disposizioni adottate in applicazione di quest’ultimo ogni cittadino dell’unione residente in uno stato membro di cui non è cittadino ha diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del parlamento europeo nello stato membro in cui risiede alle stesse condizioni dei cittadino di suddetto stato. Quindi ogni cittadino dell’unione residente in uno stato membro di cui non è cittadino (ad es. io a Parigi) ha diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del parlamento europeo nello stato membro in cui risiede( quindi non debbo tornare in Italia per votare). Tale diritto sarà esercitato con riserva delle modalità. Ovviamente io parteciperò per votare il candidato che farà riferimento a quella circoscrizione della città in cui io risiedo stabilmente. Questo è uno dei casi più emblematici in cui si cerca di facilitare e di integrare maggiormente il diritto del cittadino sotto il profilo amministrativo, quindi stiamo parlando di elezioni amministrative (elezioni comunali, provinciali, regionali) e non di elezioni politiche. Diritto di petizione al parlamento europeo. Ogni cittadino dell’unione ha diritto di petizione dinanzi al parlamento europeo conformemente all’art 227 che dispone : “qualsiasi cittadino dell’unione nonchè ogni persona fisica o giuridica che risiede o abbia la sede sociale in uno stato membro, ha il diritto di presentare, individualmente o in associazione con altri cittadini o persone, una petizione al Parlamento europeo su una materia che rientra nel campo di attività dell’unione o che lo (la) concerne direttamente.” Questo diritto di petizione ci fa capire come ci sia la volontà di ancorare la cittadinanza europea anche ad una sorta di coscienza sociale europea quindi di partecipazione alla vita democratica delle istituzioni dell’unione nelle materie di competenza dell’unione. Il diritto di petizione viene esteso ad ogni persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno stato membro e ovviamente l’art 227 subordina la presentazione della petizione alla condizione che la materia, oggetto della petizione, concerna l’autore della stessa (in procedura civile, interesse ad agire); cioè che la materia per la quale stiamo facendo una petizione abbia in qualche modo una correlazione con noi che presentiamo la petizione e non sia un qualcosa di meramente politico o comunque morale. Proprio per l’esame delle petizioni è istituita una commissione permanente al parlamento europeo che è appunto la commissione per le petizioni. Il mediatore europeo. Un altro dei diritti che derivano dal nostro essere cittadini europei è appunto il diritto di rivolgersi al mediatore europeo, nonché appunto il diritto alla protezione diplomatica e consolare. Diritti connessi alla cittadinanza dell’unione sono: diritto di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli stati membri, diritto di elettorato attivo e passivo alle elezioni comunali (quindi alle elezioni amministrative) dello stato membro in cui si risiede, diritto di elettorato attivo e passivo al parlamento europeo, diritto di partecipare appunto alla vita democratica dell’unione attraverso il diritto di petizione al parlamento europeo dove c’è un’apposita commissione che non aspetta altro che esaminare le nostre petizioni, il diritto di rivolgersi al mediatore europeo e infine il diritto alla protezione diplomatica e consolare. Il mediatore europeo è un organo monocratico che deriva dalla figura del Ondusman che in qualche modo è il cosiddetto difensore civico. Il mediatore europeo non c’entra niente con la mediazione. Il mediatore, che più tecnicamente dovrebbe essere chiamato difensore civico, è un organo individuale istituito dal trattato di Maastricht del 92 che ha uno scopo fondamentale cioè quello di promuovere la buona amministrazione intervenendo per riparare e porre rimedio ai casi di cattiva amministrazione. È nominato dal parlamento europeo per la durata della stessa legislatura e il suo mandato è rinnovabile. Malgrado sia nominato ed abbia uno stretto rapporto con il parlamento europeo, il mediatore europeo è un organo individuale, indipendente e non è un organo del parlamento europeo. Il Villani ci riporta una sentenza in cui si è sancito :” il parlamento europeo non ha alcuna possibilità giuridica di influenzare l’azione del mediatore”; cioè il parlamento europeo nomina il mediatore, il mediatore scrive una relazione annuale al parlamento europeo, ma non è un organo del parlamento europeo, è un organo indipendente. L’indipendenza del mediatore anche nei riguardi del parlamento europeo è confermata dal fatto che lo stesso parlamento europeo non lo può revocare ma può chiedere alla corte di giustizia di dichiararlo dimissionario, qualora non risponda più alle condizioni necessarie all’esercizio delle sue funzioni o abbia commesso una colpa grave. Ciascuno di noi può rappresentare una denuncia al mediatore europeo compilando il format che si trova sul sito. Un esempio di cattiva amministrazione che è stato di recente affrontato dal mediatore è il seguente: 27 gennaio 2010- decisione del 18 gennaio 2011: “ le autorità italiane multavano il denunciante, un cittadino lituano e sequestravano i suoi veicoli poiché non possedeva la necessaria licenza dell’unione europa per il trasporto di merci su strada. Il denunciante al mediatore presentava denuncia di infrazione alla commissione; la commissione comunicava al denunciante che i suoi servizi non avrebbero esaminato ulteriormente la denuncia. Il denunciante si rivolgeva al mediatore. Quindi qui non abbiamo un caso diretto in cui questo cittadino lituano si rivolge al mediatore, si rivolge prima alla commissione quest’ultima gli comunica che la denuncia sarebbe stata archiviata. Il denuncianate si rivolgeva al mediatore che apriva un’indagine, basandosi sugli assunti del denunciante secondo cui la commissione avrebbe mancato di esaminare la sua denuncia di infrazione con la dovuta diligenza. Nel suo parare, la commissione ha affermato che la denuncia non era stata trattata come una denuncia di infrazione poiché l’azione intrapresa dalle autorità italiane non costituiva un’applicazione scorretta del diritto dell’unione invece nelle sue osservazioni il denunciante ha ribadito che non sussiste l’obbligo di portare con sé la licenza in questione e che la commissione non ha svolto un’indagine adeguata sulla situazione specifica , nonostante tutti i documenti ricevuti. Nella sua decisione il mediatore ha ritenuto che la commissione non ha trattato la denuncia di infrazione del denunciante con la diligenza dovuta conformemente alla procedura per la registrazione. Ha ritenuto che la comunicazione del 2002 non fosse una base per la decisione della commissione di non trattare la corrispondenza e che quindi ciò costituisse un episodio di cattiva amministrazione. La commissione ha inoltre omesso di esaminare con diligenza l’infrazione perché non ha analizzato i documenti forniti e non ne ha esaminato il significato giuridico. Nel caso in cui la documentazione presentata si fosse rilevata insufficiente la commissione avrebbe dovuto comunicare al denunciante quali altri documenti avrebbe potuto fornire per supportare i fatti o fornire delle prove pertinenti. La commissione quindi ha dato luogo ad un caso di cattiva amministrazione, e quindi il mediatore ha formulato una osservazione critica. Il mediatore ha altresì invitato la commissione a comunicargli ogni successivo provvedimento come linee guida che intenda attuare per assicurare
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