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Sentenza dott.ssa De Nuccio su rimozione video falsi su YouTube durante pandemia, Esercizi di Diritto Civile

diritto amministrativoDiritto CostituzionaleDiritto della Comunicazione

Questa sentenza legale, emessa dalla dott.ssa de nuccio, riguarda il rigetto di un ricorso presentato da un utente di youtube che richiedeva la ripristino di video rimossi per violazione delle regole della piattaforma. I video, intitolati 'l’ozonoterapia funziona ma nessuno ve lo dice', 'ozonoterapia, il prof.franzini su romania tv', 'abbiamo la soluzione contro il covid-19' e 'il covid si cura così', contenevano informazioni fake sulla cura del covid-19 e l'uso dell'ozono come disinfettante. La sentenza spiega come la libertà di espressione, come previsto dall'articolo 21 della costituzione, ha limiti quando si tratta di stampa e divulgazione di informazioni false e inattendibili. La piattaforma di youtube è responsabile di garantire la veridicità delle informazioni diffuse e ha agito correttamente rimuovendo i contenuti in questione.

Cosa imparerai

  • Come la Costituzione italiana regola la libertà di espressione in materia di informazioni false?
  • Quali sono i contenuti dei video rimossi da YouTube?
  • Perché la sentenza ha rigettato il ricorso presentato dall'utente?

Tipologia: Esercizi

2020/2021

Caricato il 24/01/2022

fiorella123guancia
fiorella123guancia 🇮🇹

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Scarica Sentenza dott.ssa De Nuccio su rimozione video falsi su YouTube durante pandemia e più Esercizi in PDF di Diritto Civile solo su Docsity! Nome: Fiorella Guancia Matricola: 0251008751 Sentenza scelta: Informal tv (1) La sentenza emessa dalla dott.ssa Lilla De Nuccio ha per oggetto il rigetto di un ricorso presentato da un utente utilizzatore dei servizi di YouTube. Piattaforma che, ai sensi delle regole della Community, ha rimosso 4 video del suddetto utente per violazione delle stesse. Nello specifico, l’utente ha richiamato i requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora per chiedere che sia assunta una misura cautelare che prevede il ripristino in piattaforma YouTube dei video rimossi. Il rigetto del ricorso si sviluppa tramite una confutazione dei requisiti che sono stati poc’anzi richiamati, basata sui contenuti dei video rimossi, che sono, identificabili come informazioni fake, le quali non possono appartenere a video di diffusione di informazioni ad un pubblico di ampio respiro. Al riguardo della dissertazione circa il fumus boni iuris, l’utente ha invocato la violazione dell’art.21, in particolare il comma 1, sulla libertà di espressione. Il suddetto articolo, tuttavia, trova nel primo comma ‘’ Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione […]’’ un limite nel secondo ‘’ La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili. […]’’, riportandoci all’essenza: l’informazione espressa su canali di divulgazione in modo formale e professionale deve essere vera e attendibile a documenti ufficiali inconfutabili. I contenuti dei video rimossi prendevano la titolazione seguente: -L’ozonoterapia funziona ma nessuno ve lo dice -Ozonoterapia, il Prof.Franzini su Romania tv -Abbiamo la soluzione contro il Covid-19 -Il Covid si cura così Il titolo è già portatore di un evidente contrasto con quanto affermato da parte del sito istituzionale del Ministero della Salute nella sezione Attenti alle bufale, punto 63, circa l’inattendibilità dell’uso dell’ozono come disinfettante per ambiente e coadiuvante nella terapia di cura del Covid-19; ed in questo modo è decaduto anche il requisito del periculum in mora. Chiaramente, nel corso di una pandemia nuova, ove la scienza ha ancora molto lavoro da fare, la disinformazione può circolare indisturbata; anzi, trova sostegno e ci si può sentire legittimati in questa forma di divulgazione, motivati dalla sensazione collettiva di smarrimento e di ‘verità’ mutevole e relativa. Questa ‘morbidezza’ e comprensione nell’ambito della divulgazione non può essere tollerata, la verità in ambito di informazioni rivolte alla collettività, deve essere assoluta, e non è consentito che la disinformazione sia diffusa con gli stessi mezzi. In questa sede, ossia nella sentenza in oggetto, il ‘garante’ delle informazioni che vengono diffuse, è la piattaforma di YouTube; ragion per cui non si può non ritenere corretta e lecita la scelta di rimuovere tali contenuti, e quindi appoggiare questa forma di ‘censura’. In conclusione, la sentenza di rigetto della dott.ssa De Nuccio ha permesso di elaborare un quadro di sintesi su alcune delle numerose fake news in materia di pandemia, espressione di una interpretazione della realtà multidirezionale, che sono contraddittore anche in una dimensione costituzionale.
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