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SENTENZA McCARTHY, Appunti di Diritto dell'Unione Europea

Commento alla sentenza McCarthy resa dalla Corte di Giustizia europea nella causa c-434/09

Tipologia: Appunti

2015/2016

In vendita dal 09/10/2016

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Scarica SENTENZA McCARTHY e più Appunti in PDF di Diritto dell'Unione Europea solo su Docsity! SENTENZA McCARTHY FATTI Il caso nasce da un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia da parte della Corte Suprema del Regno Unito, che si era trovata a dover decidere sulla domanda avanzata, al fine di ottenere un titolo di soggiorno, dalla sig.ra McCarthy, cittadina con doppia nazionalitàbritannica e irlandese, che aveva sempre vissuto in Inghilterra, senza aver mai esercitato il suo diritto di circolare e soggiornare liberamente nel territorio di altri Stati membri dell’Unione.A seguito di matrimonio con un cittadino giamaicano(non titolare di un'autorizzazione di soggiorno nel Regno Unito), la sig.ra McCarthy aveva chiesto, per laprima volta, il passaporto irlandese, e dopo averlo ottenuto, in qualità di cittadina di tale Stato,aveva presentato domanda alle autorità britanniche per il rilascio di un'autorizzazione di soggiorno (SCOPO:far rientrarela propria situazione nel campo di applicazione del diritto dell'UE, in particolare dell'art. 21 sulla libertà di circolazione e soggiorno). Alcontempo suo marito aveva invece chiesto un titolo di soggiorno in qualità di coniuge di una cittadina dell’Unione.Domande che erano state entrambe respinte, in quanto la sig.ra McCarthy non era una «persona avente titolo» (ossia, un lavoratore subordinato o autonomo oppure una persona in grado di provvede al proprio sostentamento), di conseguenza, neanche il di lei consorte.Appare evidente come la questione sia obbiettivamente peculiare, nella misura in cui unacittadina di uno Stato membro invoca le norme della direttiva 2004/38/CE del Parlamentoeuropeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, inG.U.U.E.L 158, 30-4-2004, dinanzi alle autorità del proprio Stato per ottenere per sé stessa (e di riflesso per il proprio coniuge) un diritto di soggiorno di cui gode già in base alla cittadinanza d’origine. Nel caso di specie, tuttavia, non è tanto in gioco il diritto di soggiorno in Inghilterra della sig.ra McCarthy, quanto piuttosto il riconoscimento del diritto medesimo da essa eventualmente trasmesso al coniuge: in ultima analisi, quindi, il richiamo alla normativa europea sulla libertà di circolazione e soggiorno rappresentava il grimaldello per tentare di esercitare il diritto al ricongiungimento familiare, non consentito – a quelle condizioni – dallanormativa nazionale del Regno Unito.E’ questo forse l’aspetto centrale della sentenza che involge una molteplicità di delicatissimiproblemi: dalla definizione/delimitazione del diritto al soggiorno e libera circolazione deicittadini europei e dei loro congiunti, al ruolo – sempre più assorbente – che è venuto adassumere lostatusdi cittadino europeo, sino alla sostenibilità dell’esercizio di tali dirittirispetto alle politiche migratorie dei singoli Stati membri. Dopo che il secretary state aveva respinto le domande si apre un'azione giudiziaria che giunge fino alla supreme court, che interrogò in via pregiudiziale la corte di giustizia QUESTIONI PREGIUDIZIALI 1. Se una persona in possesso di doppia cittadinanza, irlandese e del Regno Unito, che ha soggiornato nel Regno Unito per tutta la vita, sia un “avente diritto” ai sensi dell’art. 3 della direttiva 2004/38 2. Se tale persona abbia “soggiornato legalmente” nello Stato membro ospitante agli effetti dell’art. 16 della direttiva 2004/38 (...) nel caso in cui essa non potesse soddisfare le condizioni stabilite dall’art. 7 di quest’ultima» La Corte ha riformulato la prima questione : se l’art. 21 TFUE sia applicabile ad un cittadino dell’Unione che non abbia mai esercitato il proprio diritto di libera circolazione, che abbia sempre soggiornato in uno Stato membro del quale possiede la cittadinanza e che possegga, inoltre, la cittadinanza di un altro Stato membro. Tuttavia la pronuncia aggira, sfiorandolosolo, l’art. 21 TFUE, per concentrare l’analisi attorno ai riflessi dell’art. 20 TFUE, chedefinisce lostatusdel cittadino europeo. La Corte, in linea con la svolta operata con la sentenza Zambrano(Corte giust., sent. 8-3-2011, C-34/09,cit., punto 40), ribadisce che è la cittadinanza europea ad essere al centro dellacostellazione dei diritti riconosciuti dal Trattato, di cui la libera circolazione è solo unframmento. In tal senso si afferma che «la cittadinanza europea è destinata ad essere lostatus fondamentale dei cittadini degli Stati membri» attribuendo un plus, quantitativo e qualitativo, rispetto aisingoli diritti che vengono conferiti in base alla cittadinanza dei singoli Stati, che trovanoappunto nella cittadinanza europea il fattore unificante. La logica conclusione di un tale argomento avrebbe dovuto portare all’affermazione per cui «una persona come la sig.ra McCarthy [che] gode dello status di cittadino dell’Unione aisensi dell’art. 20, n. 1, TFUE può dunque avvalersi, eventualmente anche nei confronti delsuo Stato membro d’origine, dei diritti afferenti a talestatus, in particolare del diritto dicircolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, quale conferito dall’art.21 TFUE». Ma la Corte, arrivata sulla soglia, compie un brusco passo indietro, con l’evidente intenzione di delimitare e restringere i principi “proattivi” affermati in Zambrano, ponendo due condizioniquale limite all’affermazione della prevalenza dei diritti di cittadinanza sulle misure nazionali:a) che la misura nazionale produca l’effetto di privare la persona del godimento effettivo delnucleo essenziale dei diritti correlati allostatus di cittadino dell’Unione; b) che la misura nazionale abbia l’effetto di ostacolare l’esercizio del diritto di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degliStati membri, ai sensi dell’art. 21 TFUE. In positivo, si deve notare come l’uso in sentenza (punto 56) della proposizione disgiuntiva“o” venga a segnalare la cesura tra le due condizioni sopra indicate, ponendo in rilievo come il godimento del nucleo essenziale dei diritti di cittadinanza non coincida né sia subordinatoall’esercizio della libera circolazione. Ciò conferma il progressivo affrancamento della sfera dei diritti legati allostatus di cittadino europeo dal tradizionale diritto (di matrice economica)alla libera circolazione, il che renderebbe superflua, ai fini della tutela di tali diritti, la sussistenza del carattere «transfrontaliero» della questione sottoposta alla Corte, così come,correlativamente, verrebbe a ridurrela ‘zona franca’ delle situazioni c.d. «puramente interne». La corte ritiene che nessun elemento della situazione della sig.ra McCarthy, come descritta dal giudice del rinvio, mostra che la misura nazionale in questione nella causa principale produca l’effetto di privare costei del godimento effettivo del nucleo essenziale dei diritti correlati al suo status di cittadina dell’Unione ovvero l’effetto di ostacolare l’esercizio del suo diritto di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, ai sensi dell’art. 21 TFUE. Infatti, la mancata presa in considerazione, da parte delle autorità del Regno Unito, della cittadinanza irlandese della sig.ra McCarthy, al fine di riconoscere a quest’ultima un diritto di soggiorno in tale paese, non menoma in alcun modo il suo diritto di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, né d’altronde alcun altro diritto ad essa conferito dal suo status di cittadina dell’Unione(49). Inoltre tale rifiuto non ha come conseguenza che la signora si vedrà obbligata a lasciare il territorio dell'unione (contrariamente alla causa zambrano), infatti la donna gode di un diritto di soggiorno incondizionato nel regno Unito, poiché possiede la cittadinanza di tale paese. In conclusione la situazione della signora mcCarthy non ha nessun collegamento con una qualsiasi delle situazioni contemplate dal diritto dell'unione e gli elementi caratterizzanti della sua situazione rimangono confinati all'interno di un unico stato membro e quindi si tratta di una situazione puramente interna. Ne consegue che l’art. 21 TFUE non è applicabile ad un cittadino dell’Unione che non abbia mai esercitato il proprio diritto di libera circolazione, che abbia sempre soggiornato in uno Stato membro del quale possiede la cittadinanza e che possegga, inoltre, la cittadinanza di un altro Stato membro, purché la situazione di tale cittadino non comporti l’applicazione di misure di uno Stato
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