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Onere prova obbligazioni contrattuali: adempimento, risoluzione e risarcimento danno, Appunti di Diritto Privato

Responsabilità contrattualeDiritto delle obbligazioniProva giudiziale

Il tema dell'onere della prova in materia di obbligazioni contrattuali, con particolare riferimento alle azioni di adempimento, risoluzione del contratto e risarcimento del danno. Viene analizzata la ripartizione dell'onere probatorio tra le parti, con focus sull'art. 2697 c.c. E le sue implicazioni in diverse situazioni, come l'eccezione di inadempimento e l'inesatto adempimento.

Cosa imparerai

  • Qual è l'onere della prova in materia di obbligazioni contrattuali?
  • Cosa succede in caso di inesatto adempimento?
  • Come cambia l'onere della prova in caso di eccezione di inadempimento?

Tipologia: Appunti

2018/2019

Caricato il 29/09/2019

LuciaPalermo1983
LuciaPalermo1983 🇮🇹

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Scarica Onere prova obbligazioni contrattuali: adempimento, risoluzione e risarcimento danno e più Appunti in PDF di Diritto Privato solo su Docsity! CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Sentenza n. 13533 del 30 ottobre 2001 (Presidente A. Vela - Relatore R. Preden) SVOLGIMENTO DEL PROCESSO atto notificato il 16.5.1991, L. G. conveniva davanti al Tribunale di Roma il Centro Culturale $ in persona del legale rappresentante D. R., e quest'ultimo in proprio, per sentirli condannare all'adempimento dell'obbligazione, assunta con scrittura del 26.1.1989, avente ad oggetto l'insonorizzazione della parete divisoria tra l'albergo gestito dall'attore e la sede dell'associazione entro il 15.8.1989, con previsione di una penale di L. 100.000 per ogni giorno di ritardo. I convenuti resistevano, deducendo che l'associazione aveva cessato l'attivitt. L'attore, modificando la domanda, chiedeva la condanna della convenuta al pagamento della penale. Il tribunale, con sentenza dell'1.10.1993, condannava il Centro Culturale ed il Rolla al pagamento della somma di L. 14.800.000 ed al rimborso delle spese. Avverso la sentenza proponevano appello i soccombenti, chiedendone la riforma. Resisteva il G. La Corte d'appello di Roma, con sentenza del 3.4.1996, accoglieva l'appello; rigettava la domanda; condannava il G. al pagamento delle spese del doppio grado. Considerava: - che correttamente il tribunale aveva qualificato come "penale" la clausola, inserita nella scrittura del 26.1.1989, recante la predeterminazione del danno conseguente all'inadempimento dell'obbligazione di insonorizzare i locali nella misura di f. 100.000 giornaliere; - che, peraltro, il tribunale aveva errato nel fare applicazione dei principi che regolano l'onere della prova, atteso che la clausola penale ha soltanto la funzione di predeterminare l'entitt del danno, in caso di inadempimento, ma non sottrae il soggetto che la invoca all'onere di fornire la prova dell'inadempimento; - che erroneamente, quindi, il tribunale aveva fondato l'accoglimento della domanda di risarcimento sulla mancata prova dell'adempimento entro il termine pattuito da parte dei convenuti, poichh, a fronte della contestazione della controparte, gravava sull'attore l'onere di dimostrare sia il mancato adempimento entro il termine pattuito, sia il periodo di protrazione del medesimo; - che, in mancanza dell'assolvimento del detto onere probatorio, la domanda doveva essere rigettata. Avverso la sentenza il G. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. Non hanno svolto difese gli intimati. Il ricorso stato atti al Primo Pr terza sezione: gnato alla terza sezione civile, che, con ordinanza del 29.4.1998, ha rimesso gli sidente per l'eventuale assegnazione del ricorso alle Sezioni unite. Ha considerato la - che oggetto del giudizio la richiesta di pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno conseguente ad inadempimento contrattuale; - che il ricorso ripropone la questione se sia il creditore agente, che lamenta la violazione del suo diritto, ad essere gravato dell'onere di dimostrare il mancato o inesatto adempimento dell'obbligazione, quale fondamento dell'azione di esatto adempimento, di risoluzione o di risarcimento del danno, ovvero se incomba al debitore resistente, che eccepisca l'estinzione dell'obbligazione per adempimento, la prova dell'avvenuto compimento dell'attivitt solutoria; - che sulla questione esiste contrasto nella giurisprudenza della Corte di cassazione, tra due indirizzi: uno, maggioritario, che diversifica il regime probatorio secondo che il creditore agisca per l'adempimento, nel qual caso si ritiene sufficiente che l'attore fornisca la prova del titolo che costituisce la fonte del diritto vantato, ovvero per la risoluzione, nel qual caso si ritiene che il creditore debba provare, oltre al titolo, anche l'inadempimento, integrante anch'esso fatto costitutivo della pretesa; ed un altro orientamento, minoritario, che tende ad unificare il regime probatorio gravante sul creditore, senza distinguere tra le ipotesi in cui agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, ritenendo in ogni caso sufficiente la prova del titolo che costituisce la fonte dell'obbligazione che si assume inadempiuta, spettando al debitore provare il fatto estintivo dell'avvenuto adempimento. Il ricorso stato assegnato alle Sezioni unite per la composizione del contrasto. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Il denunciato contrasto riguarda la posizione del creditore e del debitore, in tema di onere della prova, a norma dell'art. 2697 c.c., relativamente ai rimedi offerti al creditore dall'art. 1453 c.c., nel caso di inadempimento del debitore nei contratti a prestazioni corrispettive. E' opportuno richiamare il dato normativo di riferimento. Recita l'art. 1218 c.c.: "Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo stato determinato da impossibilitt della. prestazione derivante da causa a lui non imputabile." Dispone l'art. 1453 c.c.: "Nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l'altro puu a sua scelta chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno." - fatti e circostanze che ricadono nelle rispettive sfere di azione. Ed appare coerente alla regola dettata dall'art. 2697 c.c., che distingue tra fatti costitutivi e fatti estintivi, ritenere che la prova dell'adempimento, fatto estintivo del diritto azionato dal creditore, spetti al debitore convenuto, che dovrr quindi dare la prova diretta e positiva dell'adempimento, trattandosi di fatto riferibile alla sua sfera di azione (sent. n. 973/96; n. 3232/98; n. 11629/99). 1.2.2. L'orientamento minoritario riceve l'approvazione di larga parte della dottrina, che svolge analoghe argomentazioni. . 2. Il contrasto va composto aderendo all'indirizzo minoritario. 2.1. Per quanto concerne la disciplina dell'onere della prova, va ricordato che l'art. 1312 del codice civile del 1865 disponeva che: "Chi domanda l'esecuzione di un'obbligazione deve provarla e chi pretende essere liberato deve dal canto suo provare il pagamento o il fatto che ha prodotto l'estinzione dell'obbligazione." Veniva quindi regolata specificamente la sola ipotesi dell'onere probatorio in relazione alla domanda di adempimento. L'art. 2697 del codice civile vigente ha invece dettato una disciplina generale in tema di riparto dell'onere della prova, senza riferimento a specifici tipi di domande. La formulazione generale del principio quindi di ostacolo alla formulazione di temi fissi di prova. Ed I occorre considerare che, al fine in esame, assume certamente rilevanza il ruolo assunto dalla parte nel processo. Tuttavia, con riferimento ai tre rimedi congiuntamente previsti dall'art. 1453 c.c. appare opportuno individuare un criterio di massima caratterizzato, nel maggior grado possibile, da omogeneitt. L'eccesso di distinzioni di tipo concettuale e formale sicuramente fonte di difficoltt per gli operatori pratici del diritto, le cui esigenze di certezza meritano di essere tenute nella dovuta considerazione. 2.2. Ritengono queste Sezioni unite di prestare adesione all'indirizzo minoritario, del quale condividono le principali argomentazioni. 2.2.1. Il principio della presunzione di persistenza del diritto, desumibile dall'art. 2697, in virtt del quale, una volta provata dal creditore l'esistenza di un diritto destinato ad essere soddisfatto entro un certo termine grava sul debitore l'onere di dimostrare l'esistenza del fatto estintivo, costituito dall'adempimento, deve ritenersi operante non solo nel caso in cui il creditore agisca per l'adempimento; nel quale caso deve soltanto provare il titolo contrattuale o legale del suo diritto, ma anche nel caso in cui, sul comune presupposto dell'inadempimento della controparte, agisca per la risoluzione o per il risarcimento del danno. 2.2.2. La ravvisata omogeneitt del regime dell'onere della prova per le tre azioni previste dall'art. 1453 c.c. consegue infatti ad una interpretazione delle norme che vengono in gioco nella specie (Part. 1453 in relazione agli artt. 1218 e 2697 c.c.) secondo un criterio di ragionevolezza. La domanda di adempimento, la domanda di risoluzione per inadempimento e la domanda autonoma di risarcimento del danno da inadempimento si collegano tutte al medesimo presupposto, costituito dall'inadempimento. Servono tutte a far statuire che il debitore non ha adempiuto: le ulteriori pronunce sono consequenziali a questa, che rimane eguale a se stessa quali che siano i corollari che ne trae l'attore. Le azioni di adempimento e di risoluzione sono poste dall'art. 1453 sullo stesso piano, tanto vero che il creditore ha facoltt di scelta tra l'una o l'altra azione. Non ragionevole attribuire diversa rilevanza al fatto dell'inadempimento a seconda del tipo di azione che viene in concreto esercitata. Se la parte che agisce per l'adempimento puu limitarsi (come incontroverso) ad allegare (senza onere dd provarlo) che adempimento non vi stato, eguale onere limitato alla allegazione va riconosciuto sussistente nel caso in cui invece dell'adempimento la parte richieda, postulando pur sempre che adempimento non vi stato, la risoluzione o il risarcimento del danno. D'altra parte, va anche rilevato che l'art. 1453, comma 2, che consente di sostituire in giudizio alla domanda di adempimento la domanda di risoluzione (art. 1453, comma 2) ha riconnesso l'uno e l'altro diritto ad un'unica fattispecie, e non ha condizionato il mutamento della domanda all'accollo di un nuovo onere probatorio. 2.2.3. L'identitt del regime probatorio, per i tre rimedi previsti dall'art. 1453, merita di essere affermata anche per palesi esigenze di ordine pratico. La difficoltt per il creditore di fornire la prova di non aver ricevuto la prestazione, e cioo di fornire la prova di un fatto negativo (salvo che si tratti di inadempimento di obbligazioni negative), superata dai sostenitori dell'orientamento maggioritario con l'affermazione che nel vigente ordinamento non vige la regola secondo la quale "negativa non sunt probanda", ma opera il principio secondo cui la prova dei fatti negativi puu essere data mediante la prova dei fatti positivi contrari. Si tratta tuttavia di una tecnica probatoria non agevolmente praticabile: il creditore che deduce di non essere stato pagato avrr serie difficoltt ad individuare, come oggetto di prova, fatti positivi contrari idonei a dimostrare tale fatto negativo; al contrario, la prova dell'adempimento, ove sia avvenuto, sarr estremamente agevole per il debitore, che di regola sarr in possesso di una quietanza (al rilascio della quale ha diritto: art. 1199 c.c.) o di altro documento relativo al mezzo di pagamento utilizzato. Si rivela quindi conforme all'esigenza di non rendere eccessivamente difficile l'esercizio del diritto del creditore a reagire all'inadempimento, senza peraltro penalizzare il diritto di difesa del debitore adempiente, fare applicazione del principio di riferibilitt o di., vicinanza della prova, ponendo in ogni caso l'onere della prova a carico del soggetto nella cui sfera si prodotto l'inadempimento, e che quindi in possesso degli elementi utili per paralizzare la pretesa del creditore, sia questa diretta all'adempimento, alla risoluzione o al risarcimento del danno, fornendo la prova del fatto estintivo del diritto azionato, costituito dall'adempimento. 2.2.4. In conclusione, deve affermarsi che il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre puu limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarr il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento. 3. Eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile nel caso in cui il debitore, convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno da inadempimento, si avvalga dell'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 c.c. per paralizzare la pretesa dell'attore. In tale eventualitt i ruoli saranno invertiti. Chi formula l'eccezione puu limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento: sarr la controparte a dover neutralizzare l'eccezione, dimostrando il proprio adempimento o la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione a suo carico (in tal senso: sent. n. 3099/87; n. 13445/92; n. 3232/98). 4. Anche secondo i fautori della tesi che esenta il creditore dall'onere di provare l'inadempimento, qualora richieda la risoluzione o il risarcimento del danno in via autonoma, e pongono a carico del debitore, in entrambi i casi, l'onere di provare l'adempimento come fatto estintivo del diritto azionato (alla stessa stregua di quanto avviene nel caso di proposizione della domanda di adempimento), la regola non vale qualora sia dedotto, a fondamento della domanda di risoluzione o di risarcimento del danno, un inesatto adempimento: in tale ipotesi affermano che il creditore non puu limitarsi ad allegare l'inesatto adempimento, ma ne deve fornire la prova (in tal senso, tra le decisioni che accolgono l'orientamento minoritario, v. sent. n. 11629/99). In dottrina si rileva che, in tale eventualitt, il creditore ammette l'avvenuto adempimento, ma lamenta vizi, difetti o difformitt della prestazione eseguita rispetto a quella dovuta, dei quali deve dare la prova. 4.1. La tesi non merita adesione. Le richiamate esigenze di omogeneitt del regime probatorio inducono ad estendere anche all'ipotesi dell'inesatto adempimento il principio della sufficienza dell'allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformitt quantitative o qualitative dei beni), gravando anche in tale eventualitt sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento. Appare artificiosa la ricostruzione della vicenda secondo la quale il creditore che lamenta un inadempimento inesatto manifesterebbe, per implicito, la volontt di ammettere l'avvenuto adempimento. In realtt, il creditore esprime una ben precisa ed unica doglianza, incentrata sulla non conformitt del comportamento del debitore al programma negoziale, ed in ragione di questa richiede tutela, domandando l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento. D'altra parte, la diversa consistenza dell'inadempimento totale e dell'inadempimento inesatto non puu giustificare il diverso regime probatorio. In entrambi i casi il creditore deduce che l'altro contraente non stato fedele al contratto. Non ragionevole ritenere sufficiente l'allegazione per l'inadempimento totale (massima espressione di infedeltt al contratto) e pretendere dal creditore la prova del fatto negativo dell'inesattezza, se dedotto soltanto un inadempimento inesatto o parziale (pii ridotta manifestazione di infedeltt al contratto). In entrambi i casi la pretesa del creditore si fonda sulla allegazione di un inadempimento alla quale il debitore dovrr contrapporre la prova del fatto estintivo costituito dall'esatto adempimento. 5. Una eccezione all'affermato principio va invece ravvisata nel caso di inadempimento di obbligazioni negative. Ove sia dedotta la violazione di una obbligazione di non fare, la prova dell'inadempimento sempre a carico del creditore, anche nel caso in cui agisca per l'adempimento. 5.1. Il diverso regime giustificato dalle seguenti considerazioni. Ai sensi dell'art. 1222 c.c., ogni fatto compiuto in violazione di obbligazioni di non fare costituisce di per ss inadempimento. L'inadempimento di siffatte obbligazioni integra un fatto positivo e non gii un fatto negativo come avviene per le obbligazioni di dare o di fare.
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