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Sentenze di condanna e titolo esecutivo, Dispense di Diritto Processuale Civile

Il documento tratta delle sentenze di condanna e della loro utilità come titolo esecutivo per procedere contro la volontà dell'obbligato. Vengono descritte tre diverse fattispecie di sentenza di condanna: la condanna generica, la condanna con riserva delle eccezioni e la condanna in futuro. Viene inoltre spiegato il vantaggio della sentenza di condanna generica nell'attribuire al creditore una posizione di preferenza se iscrive l'ipoteca giudiziale.

Tipologia: Dispense

2020/2021

In vendita dal 19/03/2022

luciadepalma
luciadepalma 🇮🇹

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Scarica Sentenze di condanna e titolo esecutivo e più Dispense in PDF di Diritto Processuale Civile solo su Docsity! LEZIONE N°9 Giovedì 18/03/2021 -SENTENZE DI CONDANNA- La sentenza di condanna , rispetto alla sentenza di mero accertamento, aggiunge una utilità cioè quella di costituire TITOLO ESECUTIVO , per procedere contro la volontà dell’obbligato . Nelle sentenze di condanna , abbiamo delle fattispecie abbastanza particolari . La prima fattispecie è la CONDANNA GENERICA . Noi abbiamo detto ieri : crisi di cooperazione – inadempimento - interesse dell’avente diritto ad ottenere un accertamento ma anche un provvedimento di natura condannatoria. Questo perché vogliamo utilizzare il provvedimento ai fini dell’esecuzione forzata . Può capitare però che soprattutto con riferimento ai fatti illeciti quindi alle domande di condanna al risarcimento del danno , non sia subito possibile individuare la misura del danno . Facciamo un esempio: sinistro stradale , lesioni personali , il danneggiato per il tipo di lesioni dovrà rimanere ricoverato in ospedale e dopo dovrà fare una lunga riabilitazione per cui si suppone che prima di 1 anno il suo quadro clinico non sarà stabilizzato. Quindi prima di 1 anno non sapremo quale sia il danno che ha subito, non conosceremo la percentuale di menomazione fisica dalla quale poi desumere una misura risarcitoria. La vittima di questo sinistro per agire nei confronti del responsabile dell’illecito dovrebbe attendere il decorso della sua malattia , perché se poi residua una invalidità del 5 ,10 o 20 % cambia totalmente il metodo di liquidazione del danno. Questa vittima del sinistro dovrebbe aspettare . In queste situazioni , l’ordinamento assicura al soggetto che ha subito la lesione , la possibilità di agire immediatamente contro il responsabile , formulando una domanda di condanna generica cioè accertiamo i fatti, accertiamo la responsabilità , accertiamo che io ho subito delle lesioni e a quel punto giudice tu pronunci una sentenza di condanna , quanto sarà la misura della sentenza di condanna lo vedremo in un successivo processo. Può anche capitare che la richiesta di condanna generica sia formulata durante il processo perché gli accertamenti volti alla determinazione del danno sono lunghi , complicati ed una parte ha interesse ad ottenere subito una sentenza . Se questa sentenza di condanna generica viene pronunciata e se noi diciamo che la sentenza di condanna ha la funzione di consentire al titolare del diritto di agire esecutivamente noi dobbiamo sapere per quanto possiamo agire esecutivamente , allora la condanna generica da questo punto di vista non ci serve. Come facciamo ad aggredire il patrimonio del debitore se non sappiamo quanto ci spetta , ciò dipende dall’entità delle lesioni e di conseguenza dalla percentuale di menomazione fisica. Se non ci dà il titolo esecutivo , potremmo riflettere su questo ma allora che senso ha ottenere una sentenza di condanna , tanto vale proporre una domanda di mero accertamento e chiedere l’accertamento del mio diritto al risarcimento del danno una volta verificato il compimento del fatto illecito, la responsabilità. C’è una ragione per la quale la parte ha un interesse alla condanna generica come pronuncia che dà qualcosa in più rispetto alla pronuncia di mero accertamento ed è costituita dal fatto che la sentenza di condanna generica costituisce titolo per l’iscrizione di ipoteca giudiziale. Uno dei vantaggi della sentenza di condanna è quella di attribuire al creditore una posizione di preferenza se iscrive l’ipoteca giudiziale . Io danneggiato non potrò agire esecutivamente fino a quando non saprò per quanto ( per quale importo ) , ma intanto iscrivendo ipoteca giudiziale vincolo una parte del patrimonio del mio debitore a garanzia del vincolo. Questa è la prima ipotesi di condanna. 1 Una seconda ipotesi di condanna è data dalla CONDANNA CON RISERVA DELLE ECCEZIONI . In un certo senso somiglia alla condanna generica . Proviamo ad immaginare che colui che si assume creditore propone la domanda , chiede 20.000 euro . Il convenuto contesta la fondatezza della domanda e propone un eccezione di compensazione dice:” guarda io non ti devo 20.000 euro ma sappi che se il tuo credito di 20.000 euro dovesse essere accertato io ne ho uno di 18.000 euro che oppongo in compensazione. Il mio credito di 18.000 euro può essere un credito liquido ed esigibile e allora il giudice mi darà contro e deciderà sull’eccezione di compensazione , ma potrebbe anche darsi che l’eccezione di compensazione riguardi un credito contestato e non facilmente accertabile. Questa è un’ipotesi per quale viene pronunciata la sentenza di condanna con riserva delle eccezioni nel senso che io ti condanno al pagamento di 20.000 euro non ti dico che la tua eccezione è infondata , ma ti dico che la tua eccezione sarà valutata successivamente. Se successivamente la tua eccezione di compensazione sarà ritenuta fondata andrà ad incidere sulla prima sentenza di condanna. Un altro caso più frequente è quello costituito dal procedimento di convalida di sfratto Immaginate che ci sia un proprietario di un appartamento che per la morosità del conduttore vuole ottenere la disponibilità del suo immobile. Attiva un determinato procedimento speciale che vede come fattore determinante il comportamento del conduttore. Se il conduttore non si presenta il giudice ordina immediatamente la liberazione dell’immobile. Se invece il conduttore si presenta e dice :” no io ho pagato , non sono moroso “oppure dice “guarda che il contratto si è rinnovato, non devo liberare l’immobile ” contesta il diritto alla risoluzione il giudice può valutare il peso di queste eccezioni, ordinare immediatamente il rilascio con riserva delle eccezioni . Intanto ordina il rilascio poi vedremo se le tue eccezioni sono fondate. Terza figura particolare di sentenza di condanna è la CONDANNA IN FUTURO. Io ti faccio un prestito di 10.000 euro prevediamo che tu me li restituisca fra 6 mesi , non posso chiederteli indietro domani. Non c’è stata nessuna crisi di cooperazione , l’obbligazione non è scaduta e non posso andare davanti al giudice domani , devo aspettare 6 mesi e vedere se adempi l’obbligazione e restituisci la somma oppure a quel punto potrò agire in giudizio. Un caso in cui il legislatore per una scelta discrezionale di politica di distribuzione di vantaggi o svantaggi tra le parti conferisce ad una parte la possibilità di andare davanti al giudice prima che si sia verificata questa crisi di cooperazione è il caso del PROCEDIMENTO DI CONVALIDA DI SFRATTO. FATTISPECIE-> Viene stipulato oggi un contratto di locazione di un appartamento , durata del contratto 5 anni. Il 18 marzo 2026 tu conduttore dovrai liberare l’immobile e riconsegnarlo . Fino a quel giorno sempre che tu sia adempiente rispetto alle obbligazioni contrattuali , nessuno ti può chiedere di liberare l’immobile. Il legislatore accorda al locatore di andare subito davanti al giudice e chiedere un provvedimento di rilascio che prenderà efficacia il 18 marzo del 2026 . Fino a quel giorno il mio provvedimento di condanna e titolo esecutivo per il rilascio non lo posso utilizzare . Quindi cosa te ne fai di un titolo se non lo puoi utilizzare per 5 anni ? La ragione per la quale abbiamo questa previsione è che i provvedimenti di rilascio disposti dal giudice sono provvedimenti di rilascio che scorrono nel tempo , nel senso che il provvedimento del giudice non è mai un provvedimento ad efficacia immediata perché la legge sulle locazioni conferisce al giudice la possibilità di scaglionare il rilascio. Se io attendo il 18 marzo 2026 per vedere se il mio conduttore mi rilascia spontaneamente o meno l’appartamento , se non lo fa dovrò agire e il giudice accoglierà la domanda , ma fisserà un termine per il rilascio più lungo. Se io agisco immediatamente , è chiaro che essendoci davanti un termine così lungo , il giudice fisserà un rilascio prossimo alla stessa data di scadenza. 2 Le AZIONI COSTITUTIVE che sono tipiche , hanno un ulteriore classificazione parliamo di AZIONI COSTITUTIVE NECESSARIE e di AZIONI COSTITUTIVE NON NECESSARIE . Le azioni costitutive necessarie sono quelle per le quali la modifica del rapporto giuridico o dello status possono ottenersi solo con l’intervento del giudice. Sono azioni costitutive non necessarie quelle per le quali l’effetto della costruzione o demolizione del rapporto giuridico può avvenire anche per accordo delle parti. Se dopo la conclusione del contratto si verifica l’eccessiva onerosità che squilibra le prestazioni , io posso andare davanti al giudice e chiedere la risoluzione , ma nulla impedisce alle parti di risolvere consensualmente quel contratto. Se invece io mi rivolgo al giudice per chiedere che il giudice accertato lo stato di incapacità di mio fratello , stabilisca il regime di inabilitazione pronuncia costitutiva di uno status di inabilitato . Questo risultato lo posso ottenere solo con la sentenza , non posso io incidere sulla sfera soggettiva di mio fratello dichiarando l’inabilità, ho bisogno dell’intervento del giudice. Fino a pochi anni fa , classico caso di sentenza costitutiva necessaria era quella della sentenza di divorzio . Oggi non è più necessario il passaggio giudiziale , quindi non c’è più una sentenza costitutiva necessaria. Le sentenze costitutive sono sentenze alle quali possono accedere delle ulteriori statuizioni . Immaginiamo che sia stato stipulato un contratto compravendita dell’autovettura di cui discutiamo se ibrida o totalmente elettrica , io ho versato una parte del prezzo e poi agisco in annullamento , perché c’è stato l’errore. Agendo in annullamento determino il venir meno dell’efficacia del contratto . Quindi se il contratto perde la sua forza di legge tra le parti , io non ti dovrò dare più la quota di prezzo che non ho pagato. Ma se una parte intanto te l’avevo pagata , può essere che alla richiesta di pronuncia costitutiva annulla il contratto acceda anche una domanda di condanna restitutoria. Condanna il venditore alla restituzione della parte di prezzo che ho pagato . Qui si pone un tema importante. Le sentenze di condanne sono sentenze esecutive . Quindi dovremmo dire se abbiamo una sentenza costitutiva che annulla il contratto e poi una sentenza di condanna alla restituzione , questa sentenza di condanna alla restituzione è esecutiva? Si però è una sentenza di condanna che dipende dal capo di sentenza costitutiva , ciò che dice il contratto è annullato. Allora dobbiamo chiederci ma le sentenze costitutive quando producono effetto? Il perimetro della tutela dichiarativa . Abbiamo detto che il processo serve per accertare diritti soggettivi e status. Sappiamo anche che vogliamo che questo accertamento non sia un accertamento alla “buona” , ma vogliamo che sia un accertamento con il quale prendiamo atto che un diritto esiste o non esiste e che quell’accertamento può potenzialmente portarlo ad una decisione che dice questa è un penna non è un aspirapolvere. Nella Costituzione non riusciamo a trovare una norma che costituzionalizzi il processo di cognizione, quello del libro II del cpc . I modelli processuali possono essere tanti diversi La tutela dichiarativa può essere data anche in quei procedimenti “fragili” dal punto di vista della struttura come i procedimenti in camera di consiglio. Questa è comunque tutela dichiarativa data alla fine di un processo complesso o di un processo molto semplice e snello . 5 Possiamo giungere agli effetti pari a quelli conseguenti alla tutela dichiarativa per altre strade ? cioè possiamo arrivare ad un accertamento stabile , incontrovertibile anche al di fuori ? quando ci poniamo questi interrogativi , ci chiediamo quale significato abbia la TUTELA SOMMARIA. Noi abbiamo imparato che la tutela dichiarativa quando viene impartita nell’ambito di un processo a cognizione piena è una tutela che richiede tempo. Vi è una alternativa alla tutela dichiarativa , la tutela cautelare , ma abbiamo anche imparato che è provvisoria. Possiamo arrivare ad una tutela che non sia provvisoria come quella cautelare e non sia complicata come quella dichiarativa. Conosciamo delle forme intermedie per le quali il sistema stabilisce dei procedimenti speciali che hanno la caratteristica almeno ideale di essere più rapidi , idonei a far sì che la decisione assunta sia incontrovertibile presuppongono la sussistenza di determinate condizioni. La TUTELA SOMMARIA DICHIARATIVA la incontriamo soprattutto nell’ambito di alcuni procedimenti speciali del libro IV del cpc . Sono procedimenti speciali per i quali il “mix” tra la natura dichiarativa e rapidità della tutela cautelare è data dal fatto che concediamo la possibilità alla parte che agisce di ottenere un provvedimento sulla base di prove comportamenti precostituiti e ribaltiamo sull’altra parte l’onere di attivare la tutela dichiarativa classica del processo di cognizione . L’esempio più eclatante di TUTELA SOMMARIA è il PROCEDIMENTO PER INGIUNZIONE. Voi siete un imprenditore che ha effettuato delle forniture ad un cliente , avete ricevuto l’ordine , avete consegnato la merce, avete la prova della consegna della merce, le scritture contabili , ma Il cliente non paga. Si verifica una Crisi di cooperazione , bisogna andare davanti al giudice e formulare una domanda di condanna al pagamento della somma di denaro. Questo è il percorso classico. Però abbiamo una prova scritta anzi più di una le scritture contabili , il contratto la fattura, la ricevuta di consegna. In un caso come questo si vuole offrire una tutela più forte al creditore perché diciamo ci fidiamo dell’attendibilità della prova scritta . Allora se tu hai la prova scritta del tuo credito non è necessario che avvii un processo di cognizione, ma puoi rivolgerti direttamente al giudice presentando un ricorso con le tue prove scritte e chiedere una ingiunzione di pagamento. Un provvedimento sommario per due motivi perché qui non c’è l’immediata costituzione del contraddittorio e sommario perché il giudice guarda il rapporto solo con la lente della prova scritta, quindi sommarietà. Manca il contraddittorio e il giudice vede solo uno “spicchio” delle prove perché ci fidiamo della prova scritta. Il creditore può mettere da parte il processo di cognizione e attivare il procedimento per ingiunzione monitorio. Questa tutela è una tutela dichiarativa perché nel momento in cui il giudice emette il suo provvedimento DECRETO INGIUNTIVO , lo dovrò notificare all’altra parte perché il contraddittorio può sopportare delle limitazioni per un tempo molto breve , poi lo dobbiamo ricostituire io notifico una domanda alla quale è già seguito un provvedimento il DECRETO INGIUNTIVO. A quel punto chi lo riceve ha una alternativa apre un giudizio a cognizione piena se lo vuole contestare, non lo contesta quel provvedimento diventa definitivo come se fosse una sentenza. Quindi parliamo TUTELA SOMMARIA DICHIARATIVA perché l’effetto finale è un accertamento pieno sull’esistenza di quel credito , di quella fornitura. Il giudice ha veramente voluto esaminare tutte le prove ? il giudice ha esaminato solo le prove documentali . Ci fidiamo perché il debitore non ha messo in moto il meccanismo di opposizione . Ad una TUTELA SOMMARIA può corrispondere una TUTELA DICHIARATIVA con EFFETTI PIENI. Non richiede il pericolo nel ritardo. 6 TUTELA SOMMARIA DICHIARATIVA si va dal giudice , il giudice impartisce un provvedimento , se non ci si oppone a quel provvedimento il provvedimento diventa incontrovertibile come se fosse una sentenza di un processo durato anni. Il termine SOMMARIO è POLISEMICO. Il secondo caso di SOMMARIETA’ è quello riferito alla TUTELA CAUTELARE. Qui la nozione di SOMMARIETA’ è diversa non c’è TUTELA DICHIARATIVA , ma TUTELA CAUTELARE cioè PROVVISORIA. In questo caso la parola “ SOMMARIO” la accompagniamo al modo in cui il giudice effettua gli accertamenti. La sommarietà riguarda la qualità della cognizione. Il giudizio sulla richiesta di provvedimento cautelare è un giudizio che possiamo definire sommario , perché sommaria è la qualità della cognizione . Il giudice non deve accertare un diritto ma deve verificare la sua verosimiglianza , la sua probabile esistenza quindi la qualità della cognizione del giudice è minore, più debole. Questo è il senso del termine sommario rispetto alla tutela cautelare . Due mondi diversi. Ieri vi dicevo , nella tutela cautelare esistono i provvedimenti cautelari anticipatori cioè quelli che danno alla parte l’immediata tutela . Io non riesco ad uscire di casa , perché mi hanno murato la porta , il giudice ordina l’abbattimento della porta murata. Un provvedimento cautelare urgente. Il risultato di uscire di casa l’ho ottenuto , il mio è un provvedimento pienamente anticipatorio ma siamo sicuri che avevo diritto di uscire di casa ? ma siamo sicuri che il mio vicino non avesse il diritto di murami la porta? Può darsi che nessuno lo metterà mai in discussione , ma sappiamo che quello è un provvedimento STABILE ma PROVVISORIO , sappiamo che il vicino tra sette anni potrà iniziare il giudizio chiedendo che si accerti che lui aveva il diritto di murare quella porta. Viceversa nella TUTELA SOMMARIA DICHIARATIVA se passano 40 giorni dal deposito del DECRETO INGIUNTIVO poi non se ne discute più , il provvedimento SOMMARIO si è trasformato in un PROVVEDIMENTO DICHIARATIVO PIENO. TERZA FORMA DI SOMMARIETA’: quando abbiamo parlato del PROCESSO DI COGNIZIONE, abbiamo detto è un processo nel quale ci sono tante regole . Dall’articolo 163 cpc al 322 cpc. Ciò vuol dire che è disciplinato minuziosamente , però abbiamo anche detto che ci sono anche altri modelli. Nel 2009 il legislatore ha creato il PROCEDIMENTO SOMMARIO DI COGNIZIONE. Qui il processo sommario di cognizione è un processo ordinario ma semplificato nelle forme, non dobbiamo rispettare tutte le minuziose regole del processo di cognizione. La sommarietà qui è sinonimo di semplificazione . Quindi riassumendo -> abbiamo un PRIMO MODO di intendere il termine SOMMARIO nelle ipotesi in cui riguarda la TUTELA DICHIARATIVA si arriva ad un provvedimento idoneo alla incontrovertibilità sulla base di determinate prove o comportamenti. SECONDO MODO riferito all’ uso della parola SOMMARIETA’ in riferimento alla qualità più snella della cognizione del giudice perché non ho bisogno di accertare il diritto , sommarietà nell’ambito della tutela cautelare. TERZO MODO di intendere il TERIMINE SOMMARIO cioè PROCEDIMENTO SOMMARIO DI COGNIZIONE, SEMPLIFICAZIONE DI FORME. Ultimo passaggio da analizzare -> se vogliamo tutte e tre queste forme di SOMMARIETA’ sono caratterizzate da un filo conduttore comune cioè il fatto che aspiriamo ad arrivare più rapidamente ad un provvedimento del giudice. Ci verrebbe spontaneo dire che la tutela sommaria è una tutela anticipatoria . Questa affermazione ha qualche elemento di verità , ma tendenzialmente dobbiamo essere molto prudenti e tenere distinta la tutela sommaria e le sue tre modularità dalla tutela anticipatoria. Più esattamente quando vogliamo parlare di tutela 7
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