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Separazione e divorzio - Appunti, Appunti di Diritto Di Famiglia

Separazione di fatto - consensuale - giudiziale Provvedimenti riguardo i figli Divorzio

Tipologia: Appunti

2014/2015

Caricato il 04/08/2015

Ange.gr
Ange.gr 🇮🇹

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Scarica Separazione e divorzio - Appunti e più Appunti in PDF di Diritto Di Famiglia solo su Docsity! SEPARAZIONE PERSONALE È la situazione di legale sospensione dei doveri reciproci dei coniugi, salvi quelli di assistenza e reciproco rispetto → Comporta un nuovo modo di essere del rapporto Si distingue dal divorzio in quanto: • Non determina scioglimento del vincolo, quindi i coniugi non possono contrarre nuovo matrimonio; • Ha carattere transitorio, perchè può finire in qualsiasi momento con la riconciliazione. Effetti: • Cessano: obbligo di coabitazione, fedeltà (in quanto strettamente collegata alla convivenza) e collaborazione. • Permangono: obbligo di assistenza morale e di mantenimento, nonché di corrispondere gli alimenti verso il coniuge al quale non è addebitabile la separazione. SEPARAZIONE DI FATTO Consiste in un'interruzione della convivenza coniugale non sanzionata da alcun provvedimento giudiziale, ma voluta ed attuata deliberatamente in via di mero fatto. Non determina automatiche conseguenze giuridiche, ma può rilevare come: • Causa di divorzio se protratta per tre anni; • Causa di giusto allontanamento dalla residenza familiare ma che non sospende il diritto all'assistenza. Effetti: Permane fra i coniugi il dovere reciproco di contribuzione che si converte in un dovere di mantenimento nei confronti del coniuge che non dispone di adeguati redditi, come nella separazione legale. Perdono di assolutezza sia il dovere di assistenza morale, sia quello di fedeltà: non sono più esigibili quei comportamenti funzionali all'unità della convivenza, salvo il dovere di reciproco rispetto. Difficile immaginare il perdurare del dovere di collaborazione, mentre conservano tutta la loro efficacia i doveri verso i figli. La separazione di fatto è distinta dalla separazione temporanea tra i coniugi, prevista nell'ambito dei provvedimenti presidenziali della separazione giudiziale, che trova fondamento nell'esigenza di evitare disagi alla coppia e alla prole. Ai sensi 126 il tribunale può, su istanza di uno dei coniugi, ordinare la separazione temporanea in attesa del giudizio di nullità del matrimonio, o anche d‟ufficio se uno dei due o entrambi sono minori o interdetti. SEPARAZIONE CONSENSUALE Avviene per accordo delle parti che produce effetti giuridici solo successivamente alla omologazione da parte del tribunale. Presupposto è l'accordo dei coniugi sul vivere separati e sulla regolamentazione dei rapporti reciproci e di quelli con i figli. Quello all'omologazione è un diritto personalissimo, irrinunciabile e indisponibile, per cui sono nulle le eventuali pattuizioni che implichino la rinuncia al suo esercizio. Non si tratta di una semplice formalità in quanto, anzitutto il presidente del tribunale deve preventivamente esperire un tentativo di conciliazione, in secondo luogo perchè l'accordo non può essere omologato qualora sia in contrasto con l'interesse dei figli → il giudice verifica la legalità dell'accordo; non può modificare o integrare l‟accordo ma può indicare ai coniugi le modificazioni alle condizioni pattuite da adottare nell'interesse dei figli La dottrina divide il contenuto dell'accordo di separazione tra: • Necessario - decisione di vivere separati; - mantenimento di coniuge e figli ; • Eventuale - determinazioni di altro vario contenuto. Una volta omologato l'accordo di separazione non può essere impugnato per simulazione (l'omologazione supera l'eventuale precedente accordo simulatorio), mentre è ammissibile l‟azione di annullamento per invalidità (art 1427 vizi del consenso: errore, violenza e dolo). Rispetto alle pattuizioni non omologate che hanno ad oggetto rapporti tra coniugi: • Antecedenti l’omologazione: sono operanti se non interferiscono con gli accordi omologati, ovvero se sono apertamente maggiormente rispondenti all'interesse tutelato (es assegno di mantenimento concordato in misura superiore a quanto dichiarato nell'omologa); • Successive all’omologazione: sono valide ed efficaci se non superano il limite di derogabilità consentito dal 160. SEPARAZIONE GIUDIZIALE Secondo le vecchie norme: La separazione giudiziale poteva essere ottenuta da un coniuge solo adducendo una colpa dell'altro, che doveva necessariamente consistere in una delle cause di separazione tassativamente elencate nel cc (adulterio, volontario abbandono, sevizie, minacce, ingiurie gravi, condanna all'ergastolo, mancata fissazione della residenza o fissazione di una residenza non conveniente). Non era ammessa domanda di separazione fondata sul solo fatto di non vole più continuare la vita in comune con l'altro coniuge senza addebitare specifiche colpe. Nuovo testo art. 151 cc: Consente di chiedere la separazione per il solo fatto dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, ovvero tale da recare grave pregiudizio all'educazione dei figli. Qualora peraltro sia possibile far risalire la responsabilità del fallimento della vita in comune a comportamenti contrari ai doveri che derivano dal matrimonio, il giudice può su richiesta dichiarare nella sentenza a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione. Perché venga pronunciato l‟addebito deve: F 0 B 7 verificarsi una condotta che violi i doveri matrimoniali, F 0 B 7 esserci accertamento della colpevolezza F 0 B 7 esistere un nesso causale tra condotta e intollerabilità della convivenza Cioè: non rileva qualsiasi violazione dei doveri matrimoniali, ma solo quella che sia causa di sopravvenuta intollerabilità della convivenza. 1. Dovere di fedeltà: la violazione rileva solo quando abbia reso intollerabile la prosecuzione della convivenza o reso grave pregiudizio all'educazione della prole. Dovrà trattarsi di una violazione grave e ripetuta, o che integri un comportamento gravemente offensivo dell'onore e del decoro del coniuge. giudice a stabilire le modalità di mantenimento diretto di ciascuno e il contributo in denaro che un genitore debba versare all'altro a fini perequativi. Nella valutazione il giudice terrà conto dell'effettivo peso economico che il figlio comporta sui genitori, tenuto conto del tempo effettivamente trascorso con questi e della valenza economica dei compiti domestici e di cura che ciascun genitore si assume. L'obbligo di mantenimento non cessa con la maggiore età, e anzi perdura finché il figlio non abbia raggiunto l'autonomia. In favore dei figli maggiorenni il giudice può disporre che l‟assegno periodico sia versato direttamente. Quanto all' ASSEGNAZIONE DELLA CASA, avviene tenendo conto prioritariamente dell'interesse dei figli, per evitare il forzoso allontanamento degli stessi dalla propria casa, intesa come centro degli affetti. Nel decidere l‟assegnazione il giudice terrà conto anche del titolo di proprietà, così come l‟assegnazione diventa parte delle valutazioni ai fini della quantificazione dell'assegno di mantenimento e di divorzio. Il diritto di godimento della casa familiare cessa nell'eventualità che il coniuge assegnatario non la abiti più, o non la abiti in modo stabile, o nel caso in cui passi a nuove nozze o inizi una convivenza di fatto. IL DIVORZIO Fino al 1970 → Indissolubilità del matrimonio. Unica causa di scioglimento del vincolo matrimoniale era la morte di uno dei coniugi. La condizione di vedovo non è equiparabile in tutto e per tutto a quella di non coniugato in quanto, seppure sciolto, il matrimonio continua a produrre effetti: pensiamo ai diritti successori spettanti al coniuge superstite, al diritto alla pensione di reversibilità, al divieto di nuove nozze durante il c.d. Lutto vedovile ecc. Alla morte è equiparata la dichiarazione di morte presunta che consente al coniuge superstite di contrarre legittimamente nuove nozze. Qualora la persona di cui fu dichiarata la morte presunta ritorni, o ne sia accertata l'esistenza, il nuovo matrimonio è invalido e si applicano le disposizioni in tema di matrimonio putativo. L. 1° dicembre 1970 → ha introdotto l'istituto del divorzio, che si atteggia quale rimedio al fallimento coniugale, ed è quindi ammissibile solo quando la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. La disciplina italiana non ammette né il divorzio consensuale [cioè fondato esclusivamente sulla volontà concorde dei coniugi → conferma il carattere indisponibile degli interessi] né il c.d. Divorzio-sanzione, giustificato come reazione ad una colpa di un coniuge verso l'altro. Cause di divorzio: • Separazione ultratriennale: deve trattarsi di una separazione giudiziale o consensuale omologata protrattasi per almeno tre anni (che decorrono non già dalla data del passaggio in giudicato della sentenza o dell'omologazione, bensì dalla data dell'udienza iniziale del procedimento, o dalla data in cui i coniugi sono comparsi innanzi al presidente del tribunale per l'esperimento del tentativo di conciliazione) ininterrottamente (se i coniugi si riconciliano, gli effetti della pregressa separazione vengono del tutto elisi, pertanto il divorzio potrà essere pronunciato solo a seguito di una nuova separazione). • Condanna penale passata in giudicato di particolare gravità; • Condanna penale per reati in danno del coniuge o di un figlio; • Assoluzione per vizio totale di mente da uno dei delitti la cui condanna ammette divorzio; • Annullamento/divorzio ottenuti all'estero dal coniuge straniero → Istituto di delibazione; • Mancata consumazione; • Passaggio in giudicato di una sentenza di rettificazione dell'attribuzione del sesso di uno dei coniugi. In tutti i casi il giudice deve esperire pregiudizialmente un tentativo di conciliazione; se questa non riesce, deve accertare che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per una delle cause. ASSEGNO DIVORZILE Con la sentenza di divorzio, il Tribunale può disporre l'obbligo per un coniuge di corrispondere all'altro un assegno periodico di regola mensile, purchè quest'ultimo non abbia i mezzi adeguati o comunque non possa procurarseli per ragioni oggettive. Misura → determinata discrezionalmente tenendo conto delle condizioni economiche e sociali dei coniugi, le ragioni della decisione, il contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune, il reddito di entrambi, e la durata del matrimonio. La sentenza di divorzio deve anche stabilire un criterio di adeguamento automatico periodico dell'assegno, con riferimento agli indici di rivalutazione monetaria; ed in caso di mutamento delle circostanze, la misura dell'assegno è sempre rivedibile. L'assegno post-matrimoniale deve essere adeguato a consentire al coniuge di conservare un tenore di vita analogo a quello goduto durante il matrimonio. Su accordo delle parti la corresponsione può avvenire in un'unica soluzione, purchè l'attribuzione sia ritenuta equa dal tribunale. Ma in tal caso in seguito non può essere proposta alcuna domanda di contenuto economico, e dunque l'avente diritto all'assegno che pattuisca un'attribuzione in unica soluzione non può reclamare altre provvidenze. • L'obbligo di corresponsione dell'assegno peraltro cessa se il coniuge beneficiario passa a nuove nozze, perchè in tal caso acquista diritto all'assistenza economica nei confronti del nuovo coniuge; • Se invece il beneficiario dell'assegno instaura una convivenza more uxorio nell'ambito della quale riceva dal partner sostegno economico, ciò può rilevare come elemento di fatto idoneo a giustificare una revisione dei provvedimenti economici ma non comporta una perdita definitiva del diritto all'assegno. Quindi qualora venisse a cessare la convivenza, l'ex coniuge che venisse a trovarsi nuovamente in stato di bisogno potrebbe domandare il ripristino del trattamento economico a suo favore.
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