Docsity
Docsity

Prepara i tuoi esami
Prepara i tuoi esami

Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity


Ottieni i punti per scaricare
Ottieni i punti per scaricare

Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium


Guide e consigli
Guide e consigli

Separazione e divorzio, Dispense di Diritto Processuale Civile

Procedimento separazione consensuale e giudiziale aggiornato con riforma Cartabia Novità piano genitoriale Procedimento domanda congiunta

Tipologia: Dispense

2022/2023

Caricato il 30/08/2023

Sofia_L
Sofia_L 🇮🇹

5

(2)

5 documenti

Anteprima parziale del testo

Scarica Separazione e divorzio e più Dispense in PDF di Diritto Processuale Civile solo su Docsity! RIFORMA CARTABIA IN VIGORE DA L 1 MARZO 2023 (applicabili ai procedimenti instaurati successivamente il 28 febbraio 2023. ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti). Dal primo marzo 2023 saranno in vigore le nuove regole che normano la separazione e il divorzio, introdotte con la riforma avviata dall'ex ministra della Giustizia , Marta Cartabia, ha come obiettivo quello di rendere più veloci e semplici queste pratiche, accorciando così i tempi dei processi, la riforma Cartabia introduce alcune modifiche per il ricorso per separazione o divorzio consensuale: è, però, nei conteziosi giudiziali il contesto nel quale cambia maggiormente il rito e la procedura, nonché i poteri concessi alle parti e al giudice. Questa riforma da ancor più importanza in caso ci siano dei figli minori o non autonomi, alla tutela dei loro diritti, e a i doveri dei genitori. Non è che prima non c’era ma è più rafforzata, basti leggere gli art 473 bis 36- 37-38 e 39, dove vengono messe ipoteche e sanzioni al genitore inadempiente le modalità di affidamento e gli obblighi di mantenimento. Separazione può essere di due tipi: La separazione tra i coniugi può essere, ai sensi degli artt. 150 ss. c.c., consensuale o giudiziale. La separazione consensuale (art. 158 del c.c.) è quella che si verifica sulla base dell’accordo dei coniugi, i quali decidono concordemente di porre fine alla convivenza matrimoniale. Tale accordo, per essere produttivo di effetti, deve essere omologato dal Tribunale. La separazione giudiziale (conflittuale) (art. 151 del c.c.), invece, viene chiesta da uno dei coniugi nei confronti dell’altro. Essa presuppone il verificarsi di “fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio alla educazione della prole”. Tali fatti possono anche essere indipendenti dalla volontà di uno o entrambi i coniugi; tuttavia, nella separazione giudiziale esiste anche la possibilità per il giudice di pronunciare (quando ne abbia fatto richiesta uno dei coniugi) l’addebito della separazione. Con la pronuncia di addebito, in sostanza, si dichiara che la rottura dell’unità coniugale è stata causata dal comportamento di uno dei coniugi, per avere quest’ultimo violato uno o più doveri nascenti dal matrimonio. Infatti, com’è noto, il matrimonio fa sorgere in capo ai coniugi una serie di diritti e doveri reciproci, che sono ovviamente gli stessi per il marito e per la moglie. IL PROCEDIMENTO DI SEPARAZIONE GIUDIZIALE Divorzio e Separazione giudiziale riforma Cartabia: tra le principali differenze rispetto al procedimento previgente, troviamo l'eliminazione dell'udienza presidenziale, l'obbligo di presentare tutte le difese fin dall'inizio e una scadenza per ulteriori memorie prima della prima udienza, la necessità di produrre e documentare alcuni aspetti prima non obbligatori, dichiarazioni reddituali ultimi tre anni e situazione patrimoniale, l’obbligo della stesura di un piano genitoriale, sanzioni per il genitore inadempiente (se non da il mantenimento, non rispetta il provvedimento) Separazione e divorzio: cosa cambia dal 1 marzo 2023 con la riforma Cartabia Con la riforma Cartabia, secondo le intenzioni del legislatore, infatti, i processi devono essere più veloci, più chiari, richiedendo la collaborazione della lealtà e correttezza delle parti Una importante e rivoluzionaria novità introdotta dalla riforma Cartabia in materia di diritto di famiglia riguarda la possibilità di richiedere il divorzio contestualmente alla separazione, all’interno della medesima procedura e dello stesso ricorso. Ma il divorzio verrà fatto solo se vi è stata la sentenza di separazione. 1 Come nella separazione anche nel divorzio. La novità più importante è senz’altro rappresentata dalla abrogazione dell’articolo 4 della Legge n. 898/1970 (legge sul divorzio), norma che prevedeva che, prima di procedere alla fase istruttoria, dovesse attuarsi un “passaggio” dinanzi al Presidente del Tribunale finalizzato al tentativo di conciliazione tra i coniugi e all’adozione degli eventuali e opportuni provvedimenti temporanei ed urgenti “nell’interesse dei coniugi e della prole”. L’istituto, evidentemente, rispondeva alla necessità, sentita dal legislatore e dell’ordinamento in tempi meno recenti, di preservare l’unità familiare cercando di perseguire un ravvedimento dei coniugi tramite l’intervento di un giudice; intento questo che, tuttavia, ha dovuto cedere il passo di fronte alle reali, rare chance di riuscita del tentativo di conciliazione operato dal Presidente del Tribunale. La riforma ha dunque soppresso la disposizione in commento (appunto l’art. 4 della L. 898/1070) con la conseguenza che, dal momento dell’entrata in vigore della nuova disciplina (attualmente prevista per il 30 giugno 2023), non verrà più effettuato quel passaggio preliminare dall’udienza presidenziale che ha caratterizzato per lungo tempo la disciplina della separazione e del divorzio. Dal 1 Marzo 2023, potrà depositarsi presso il Tribunale competente la richiesta di separazione e di divorzio contestualmente nel medesimo procedimento. Tuttavia, per ottenere il provvedimento di divorzio, sarà necessario il passaggio in giudicato della sentenza di separazione ed il persistere della cessata convivenza. Sin da subito, sarà necessario esporre tutti i fatti, depositare ed indicare le prove, fornire ogni documentazione relativa ai redditi e patrimoni posseduti. Il giudice avrà ampi poteri di indagine per l’accertamento dei fatti. Sono previste sanzioni in caso di condotte non collaboranti. Gli atti introduttivi devono già contenere l’allegazione completa dei fatti e dei mezzi di prova. E l’udienza di comparizione, convocata entro novanta giorni dal ricorso, può concludersi con la definizione dell’intera causa. In casi di emergenza il giudice può adottare provvedimenti necessari nell’interesse dei figli; i quali, in generale, dovranno essere sempre sentiti. Per aiutare il magistrato a decidere su affido, collocamento e diritto di visita, mamma e papà devono presentare tracciare un quadro delle attività quotidiane che impegnano i minori(piano genitoriale). Le coppie che si separano con figli dovranno obbligatoriamente depositare un piano genitoriale per la disciplina dell’affido. Diviene obbligatorio l’ascolto del minore, anche con età inferiore ai 12 anni- Questi ha “diritto di esprimere il suo pensiero in tutte le questioni e le procedure finalizzate a incidere nella sua sfera individuale”. Il loro parere sarà dirimente per la decisione finale. Il giudice dovrà tenere in considerazione “età e grado di maturità” del minore. L’ascolto potrà avvenire in forma diretta o con l’assistenza di esperti in psicologia o psichiatria infantile. 2  f) l'indicazione specifica dei mezzi di prova che il richiedente intende utilizzare e dei documenti da comunicare. Il ricorso deve altresì indicare l'esistenza di altri procedimenti aventi a oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande o domande ad esse connesse. Ad esso è allegata copia di eventuali provvedimenti, anche provvisori, già adottati in tali procedimenti. NOVITA’ ALLEGARE DICHIARAZIONE DEI REDDITI ULTIMI TRE ANNI E SITUAZIONE PATRIMONIALE Norma specifica: se nel ricorso sono presenti richieste di contributo economico o se ci sono figli minori, è necessario depositare con il ricorso anche i seguenti documenti: (art 473 bis 48 ci dice in ogni caso devi allegare la documentazione economica anche in assenza di figli o richieste di contributo economico)  a) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;  b) documentazione che attesti la titolarità di diritti reali su immobili e beni mobili registrati, nonché di quote sociali;  c) estratti conto bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni. ANCHE SE NON CI SONO FIGLI MINORI O RICHIESTE DI CONTRIBUTI ECONOMICI, nelle domande di separazione è sempre necessario allegare la documentazione economica. NOVITA’ ALLEGARE IL PIANO GENITORIALE E SANZIONI SE NON RISPETTATO Se vi sono figli minori, è necessario allegare al ricorso un piano genitoriale, che deve indicare gli impegni e le attività quotidiane dei figli riguardanti la scuola, il percorso educativo, le attività extrascolastiche, le frequentazioni abituali e le vacanze normalmente godute. Il ricorso viene depositato presso il giudice competente insieme ai documenti indicati. 473 BIS 48 PRODUZIONI DOCUMENTALI NOVITA’Sempre deve essere allegata la documentazione prevista dall’art 473bis 12, quindi ANCHE SE NON CI SONO FIGLI MINORI O RICHIESTE DI CONTRIBUTI ECONOMICI, nelle domande di separazione è sempre necessario allegare la documentazione economica, anche se nel 473 bis 12 prevede che tu devi allegare questa documentazione solo se c’è una richiesta di un contributo economico o se ci sono figli minori, invece qui specifica che in ogni caso nel giudizio di separazione questa documentazione sullo stato economico la devi allegare; la ragione è che il giudice deve avere sempre un quadro della situazione economica per adottare dei provvedimenti anche perché questa documentazione potrà servire un domani se si chiede una variazione delle condizioni stabilite nella sentenza di separazione. È una norma specifica nel giudizio di separazione. SPIEGAZIONE dell'art. 473 bis 12 Codice di procedura civile La norma in esame indica quelli che sono i requisiti di contenuto e forma dell’atto introduttivo del nuovo procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie. La domanda si introduce con ricorso ed è dal momento del deposito del ricorso presso la cancelleria dell’autorità giudiziaria competente che si producono gli effetti processuali e sostanziali della domanda giudiziale. Questa deve contenere l’indicazione del giudice, i riferimenti soggettivi della lite, con specifica indicazione dei minori o figli maggiorenni ma bisognosi di protezione, gli elementi indentificativi dell’azione e l’indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l’attore intende valersi e dei documenti che offre in comunicazione. 5 Con particolare riferimento a quest’ultima previsione va detto che, sebbene nella legge di delega il legislatore abbia previsto che i mezzi di prova e i documenti di cui il ricorrente intende avvalersi debbano essere indicati a pena di decadenza nell’atto introduttivo, il legislatore della riforma ha invece ritenuto opportuno prevedere detta decadenza nella comparsa di costituzione e risposta del convenuto, ovvero nelle ulteriori memorie difensive, ai sensi dell’art. 473 bis 17 del c.p.c. Un particolare elemento di novità che sempre il legislatore della riforma ha richiesto per l’atto introduttivo, è l’indicazione dell’esistenza di cause aventi ad oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande o domande ad esse connesse, nonchè la produzione della copia di eventuali provvedimenti emessi, anche provvisori. Tale previsione trova la sua ratio nel voler permettere alle parti del procedimento di avere maggiore contezza delle posizioni pendenti; inoltre, si intende in questo modo scoraggiare l’attuale frammentazione del contenzioso, la quale può portare ad esiti palesemente contraddittori. In considerazione, poi, della particolare attenzione che si è voluta dedicare ai casi di domande di contributo economico e, in ogni caso, in presenza di figli minori, viene qui prevista la necessità di allegare al ricorso introduttivo una serie di documenti ritenuti indispensabili per consentire al Giudice di valutare correttamente e dettagliatamente la situazione economica e patrimoniale delle parti. Tra la documentazione tassativamente elencata dal legislatore, oltre alla dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni, il ricorso introduttivo dovrà essere correlato dalla documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e mobili registrati, nonché di quote sociali e di estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni. NOVITA’ PIANO GENITORIALE la riforma chiede alle parti una serie di informazioni in particolare se ci sono figli minori, affinchè il giudice possa decidere anche su questi, infine, nel ricorso introduttivo per i procedimenti relativi ai minori è necessariamente richiesto che venga allegato un piano genitoriale , dal quale debbono farsi risultare gli impegni e le attività quotidiane dei figli relative alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze normalmente godute. Il PIANO GENITORIALE deve essere fatto dalle parti non solo sulla situazione presente ma anche su quella futura (progetti per es su scuola, vacanze ecc) come il genitore intende pianificare le attività future del figlio. Cosicché il giudice scrive una proposta di piano genitoriale tenendo conto di quello allegato dalle parti e se le parti accettano questa proposta. NOVITA’ se accettato dalle parti, il mancato rispetto delle condizioni previste nel piano genitoriale costituisce comportamento sanzionabile ai sensi dell’art. 473-bis-39. Il piano genitoriale assume una particolare importanza nei procedimenti di separazione anche in vista di quanto stabilito nell’art 473 bis 22 e 473-bis-50 quando il giudice adotta provvedimenti temporanei e urgenti (vedere dopo). L’illustrazione in detto piano genitoriale di questa che si può definire come “quotidianità dei minori”, consentirà al Giudice di adottare i provvedimenti più opportuni nell’interesse esclusivo dei minori, anche sulla scorta delle abitudini che si sono nel tempo consolidate. LA COMPETENZA TERRITORIALE PER LE DOMANDE DI SEPARAZIONE E DIVORZIO ART 473 BIS 11 Competenza del territorio Cambia la competenza territoriale. Mentre precedentemente il ricorso per separazione si depositava nel luogo del domicilio coniugale, oggi, il tribunale competente è quello del luogo della residenza abituale del minore; se vi è stato un trasferimento del minore non autorizzato in altra residenza da quella abituale da meno di un anno, è sempre competenza del tribunale dell’ultima residenza prima del trasferimento. In 6 mancanza di figli minori è competente il tribunale del luogo di residenza del convenuto, se ha residenza all’estero qualsiasi tribunale della Repubblica. ART 473bis 1 COMPOSIZIONE ORGANO GIUDICANTE Il tribunale giudica in una composizione collegiale più giudici a decidere di solito tre, anche se il caso è delegato a un giudice componente del collegio, chiamato relatore. Nel caso del tribunale dei minorenni per es nei procedimenti per l’accertamento della responsabilità genitoriale, possono essere delegati i giudici onorari (nel tribunale dei minorenni di solito psicologi o pedagogisti), ad eccezione dell’ascolto del minore e dell’assunzione delle testimonianze, atti riservati al giudice. Il collegio del TM è formatio da due togati e due onorari. La prima udienza e le udienze alle quali seguono provvedimenti temporanei sono tenute davanti al collegio o al giudice relatore. Si decide in camera di consiglio, è il luogo dove in segreto il giudice o il collegio dei giudici si ritirano per decidere. ART 473 BIS 14 DEPOSITO DEL RICORSO E FISSAZIONE DELL’UDIENZA Con questa norma vengono disciplinate le fasi del procedimento successive al deposito del ricorso, specificandone le tempistiche e descrivendo il contenuto del decreto con il quale viene fissata la prima udienza. Entro i successivi tre giorni dal deposito del ricorso, correlato dalla documentazione richiesta, il Presidente nomina con decreto il giudice relatore, al quale può delegare la trattazione del procedimento e fissa l’udienza di prima comparizione, assegnando al convenuto il termine per la costituzione, che deve avvenire almeno trenta giorni prima dell’udienza. Nello stesso decreto di fissazione di prima udienza il Presidente dovrà tassativamente avvisare il convenuto delle decadenze cui può andare incontro in caso di costituzione oltre il termine indicato (il convenuto che si costituisce tardivamente decade dalla facoltà di proporre domande riconvenzionali) che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria e che la parte, sussistendone i presupposti di legge per es basso reddito, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato (gratuito patrocinio avv pagato dallo Stato). Il presidente nomina un curatore speciale quando il convenuto è malato di mente o legalmente incapace. Tra il giorno del deposito del ricorso e l'udienza non devono intercorrere più di novanta giorni. Quindi, dopo il deposito del ricorso, il giudice fisserà la prima udienza a 90 giorni. Non esiste più l’udienza presidenziale e la successiva udienza innanzi al giudice istruttore. Alla prima udienza innanzi al giudice relatore (designato dal collegio), ogni atto difensivo è già stato espletato e il giudice può emettere i primi provvedimenti provvisori. NOVITA’ viene rafforzata la possibilità di avvalersi del mediatore familiare: informa inoltre le parti della possibilità di avvalersi della mediazione familiare. Il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza sono notificati al convenuto a cura dell'attore. Tra la notifica del ricorso e la data dell'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a sessanta giorni liberi. Il decreto è inoltre comunicato al pubblico ministero, a cura della cancelleria. 7 L'ordinanza costituisce titolo esecutivo e titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale, e conserva la sua efficacia anche dopo l'estinzione del processo, finche' non sia sostituita con altro provvedimento. Nella prima udienza può adottare sia i provvedimenti temporanei ed urgenti sia quelli di valutazione ed ammissione dei mezzi di prova. Infatti, sempre nella prima udienza, il giudice predispone il calendario del processo fissando entro i successivi 90 giorni l’udienza per l’assunzione dei mezzi di prova ammessi. Se la causa è matura per la decisione, senza assunzione di mezzi di prova, il Giudice delegato invita le parti a precisare le conclusioni, pronuncia i provvedimenti, e ordina la discussione orale della causa nella stessa udienza o in udienza successiva e all’esito si riserva di riferire al Collegio per la decisione. Contro la sentenza che decide sulle persone è ammesso appello immediato. La ratio dei provvedimenti temporanei e urgenti : l’esigenza di questi provvedimenti nasce dal fatto che sta per iniziare tra i coniugi un processo che potrebbe essere molto lungo e durante questo periodo i rapporti tra i coniugi non possono proseguire normalmente, sicchè non appare corretto che prosegua la convivenza ed è necessario procedere ad una regolamentazione. Il contenuto dei provvedimenti è il più vario: autorizzazione a vivere separati, affidamento della prole, determinazione di un assegno di mantenimento, assegnazione della casa coniugale. Spiegazione dell'art. 473 bis 22 Codice di procedura civile Con questa norma viene disciplinato il prosieguo del giudizio per il caso in cui all’udienza di comparizione delle parti non sia stato raggiunto un accordo tra le medesime parti. Il Giudice adotta, con ordinanza, i provvedimenti temporanei e urgenti che ritiene opportuni nell’interesse delle parti e dei figli. In particolare, mentre con riferimento alle parti dovrà provvedere senza esorbitare dall’ambito delle istanze formulate, i provvedimenti inerenti i figli potranno prescindere dalle domande delle parti in considerazione del carattere indisponibile dei diritti che li riguardano e del superiore interesse dell’ordinamento per i soggetti più deboli. I predetti provvedimenti potranno essere adottati dopo aver sentito le parti e i loro difensori e, ove occorra, assunte anche sommarie informazioni. Qualora, tra i provvedimenti assunti con l’ordinanza provvisoria, il Giudice ponga a carico delle parti l’obbligo di versare un contributo economico, dovrà anche determinare la data di decorrenza di questo, la quale in linea generale si fa corrispondere con la stessa data della statuizione, salva la facoltà di retrodatazione alla data della domanda. I provvedimenti di cui qui si discute possono essere adottati anche quando uno dei coniugi non compare all’udienza senza un giustificato motivo, fatta ovviamente eccezione per il caso di estinzione del processo ai sensi del primo comma dell’art. 473 bis 21 del c.p.c.. Precisa la norma che l’ordinanza costituisce titolo esecutivo nonché titolo per l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale ai sensi dell’art. 2818 del c.c. (è palese l’intenzione del legislatore di rafforzare, con quest’ultima previsione, le garanzie del coniuge più debole). Sempre con l’ordinanza a cui qui si fa riferimento, il Giudice ammette i mezzi di prova (le cui richieste devono essere state definitivamente formulate dalle parti negli atti introduttivi e nelle successive memorie difensive, depositate nei termini indicati dall’art. 473 bis 17 del c.p.c.) e fissa l’udienza per la relativa assunzione, la quale dovrà tenersi entro il termine ordinatorio di novanta giorni, predisponendo contestualmente il calendario del processo. 10 Se la causa non necessita di istruttoria e si presenta matura per la decisione, il procedimento proseguirà secondo due possibili modalità: a) se le parti ne fanno richiesta, il giudice, dopo aver fatto precisare le conclusioni, pronunciati i provvedimenti temporanei e urgenti di cui al primo comma, fissa un’udienza successiva per la discussione orale della causa che poi trattiene in decisione; b) in assenza di richiesta delle parti, il Giudice, sempre dopo aver fatto precisare le conclusioni e pronunciati i provvedimenti temporanei e urgenti di cui al primo comma, ordina nella medesima udienza la discussione orale della causa, che poi trattiene in decisione. Le medesime modalità vanno seguite anche per il caso in cui debba essere decisa la domanda relativa allo stato delle persone e il procedimento debba continuare per la definizione delle ulteriori domande; va solo osservato che la sentenza parziale, con la quale si decide sullo stato delle persone, non è suscettibile di riserva d’impugnazione differita ex art. 340 del c.p.c., essendo ammesso il solo appello immediato. 473 bis.23 c.p.c. – Modifica dei provvedimenti temporanei ed urgenti Sono provvedimenti esecutivi provvisori, non idonei al giudicato, di natura anticipatoria. Possono essere modificati o revocati dal collegio o dal giudice delegato in presenza di fatti sopravvenuti o nuovi accertamenti istruttori. Possono essere impugnati. Impugnazione dei provvedimenti temporanei ed urgenti 473 bis.24 c.p.c. – Reclamo dei provvedimenti temporanei ed urgenti Contro tali provvedimenti si può proporre reclamo con ricorso alla Corte d’Appello. E’ altresì ammesso ricorso contro i provvedimenti temporanei ed urgenti che limitano o sospendono la responsabilità genitoriale, che prevedono modifiche dell’affidamento e collocazione dei minori o che ne dispongono l’affidamento a soggetti terzi. Termine: entro dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento in udienza ovvero dalla comunicazione o notificazione se anteriore. Sul reclamo il Collegio si pronuncia entro sessanta giorni con ordinanza. Avverso i provvedimenti di reclamo pronunciati è ammesso ricorso per cassazione ai sensi dell’articolo 111 della Costituzione. art. 473-bis.50 c.p.c. Provvedimenti temporanei ed urgenti (e piano genitoriale) Il giudice, quando adotta i provvedimenti temporanei e urgenti (art. 473 bis 22) indica le informazioni che ciascun genitore è tenuto a comunicare all’altro, e può formulare una proposta di piano genitoriale che, qualora accettato, è vincolante per le parti al pari dei provvedimenti giudiziali. Il mancato rispetto del piano genitoriale costituisce comportamento sanzionabile. LA FASE ISTRUTTORIA E LA DECISIONE IMMEDIATA VEDERE SOPRA ART 473 BIS 22 provvedimenti del giudice La sentenza di separazione: la sentenza non definitiva Allo stesso modo si procede quando può essere decisa la domanda relativa allo stato delle persone e il procedimento deve continuare per la definizione delle ulteriori domande. Contro la sentenza che decide sullo stato delle persone è ammesso solo appello immediato. 11 In tutti i casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio (divorzio), le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell’udienza nella procedura di separazione personale e da sei mesi nella separazione consensuale, anche quando la separazione giudiziale si sia trasformata in consensuale. Art. 473-bis.4 c.p.c. (Ascolto del minore). – Il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche di eta’ inferiore ove capace di discernimento e’ ascoltato dal giudice nei procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che lo riguardano. Le opinioni del minore devono essere tenute in considerazione avuto riguardo alla sua eta’ e al suo grado di maturita’. Il giudice non procede all’ascolto, se esso e’ in contrasto con l’interesse del minore. Nei procedimenti in cui si prende atto di un accordo dei genitori relativo alle condizioni di affidamento dei figli, il giudice procede all’ascolto soltanto se necessario. La consulenza tecnica d’ufficio (CTU) e l’intervento dei servizi sociali sanitari Art. 473 bis 25 Consulenza tecnica d’ufficio Il giudice può disporre una consulenza tecnica d’ufficio considerando che lui non è competente in materia di valutazione delle personalità ecc, i consulenti sono di solito psicologi esperti in valutazioni e iscritti nell’albo dei consulenti, ogni Tribunale possiede la lista dei ctu. Quando il giudice dispone la ctu deve specificare l’oggetto dell’incarico per es valutazione personalità dei genitori, valutazione capacità genitoriali, valutazione minore, al fine di disporre il miglior collocamento del minore. Per la valutazione il ctu deve usare delle metodologie e protocolli riconosciuti dalla comunità scientifica. Alla fine delle indagini il ctu consegna al giudice la sua relazione con la risposta dei quesiti che il giudice gli ha posto. Art. 473-bis.27 c.p.c. (Intervento dei servizi sociali o sanitari nei procedimenti a tutela dei minori) . – A volte vi è la necessità che il giudice faccia intervenire i servizi sociali, per monitorare, sostenere e relazionare la situazione dei minori nel nucleo familiare. Quando dispone l’intervento dei servizi sociali o sanitari, il giudice indica in modo specifico l’attivita’ ad essi demandata e fissa i termini entro cui i servizi sociali o sanitari devono depositare una relazione periodica sull’attivita’ svolta, nonche’ quelli entro cui le parti possono depositare memorie. Nelle relazioni sono tenuti distinti i fatti accertati, le dichiarazioni rese dalle parti e dai terzi e le eventuali valutazioni formulate dagli operatori che, ove aventi oggetto profili di personalita’ delle parti, devono essere fondate su dati oggettivi e su metodologie e protocolli riconosciuti dalla comunita’ scientifica, da indicare nella relazione. Le parti possono prendere visione ed estrarre copia delle relazioni e di ogni accertamento compiuto dai responsabili del servizio sociale o sanitario incaricati, trasmessi all’autorita’ giudiziaria, salvo che la legge non disponga diversamente. 12 richiesta dalle circostanze. Nel caso in cui sussista pericolo attuale e concreto, desunto da circostanze specifiche e oggettive, di sottrazione del minore o di altre condotte che potrebbero pregiudicare l'attuazione del provvedimento, il giudice determina le modalità di attuazione con decreto motivato, senza la preventiva convocazione delle parti. Con lo stesso decreto dispone la comparizione delle parti davanti a sé nei quindici giorni successivi, e all'udienza provvede con ordinanza. Avverso l'ordinanza pronunciata dal giudice ai sensi del presente articolo è possibile proporre opposizione nelle forme dell'articolo 473 bis 12. art. 473 bis 39 Provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni In caso di gravi inadempienze, anche di natura economica per es mancato mantenimento, o di atti che arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento e dell'esercizio della responsabilità genitoriale, il giudice può d'ufficio modificare i provvedimenti in vigore e può, anche congiuntamente: a) ammonire il genitore inadempiente; b) individuare la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento; c) condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a favore della Cassa delle ammende. Il giudice può inoltre condannare il genitore inadempiente al risarcimento dei danni a favore dell'altro genitore o, anche d'ufficio, del minore. I provvedimenti assunti dal giudice del procedimento sono impugnabili nei modi ordinari. L'articolo in commento, 473 bis numero 38 cpc, insieme al all'articolo 473 bis numero 39 rappresenta una delle novità più rilevanti ed anche maggiormente problematiche della riforma. Tutto nel superiore interesse del minore, non si ammettono mancanze anche di mantenimento riguardo al minore. Questi articoli rafforzano i diritti del minore di essere tutelati già sanciti nella convenzione di Strasburgo sui diritti del minore. Il primo aspetto di assoluta innovazione è rappresentato dall'affermazione e dalla conseguente disciplina del principio della tutela giurisdizionale del minore con il principale intento di superare tutti gli ostacoli in ordine all'attuazione e coercibilità degli obblighi e doveri a contenuto personale gravanti sulle parti a favore della prole: in conformità a quanto dettato nella legge delega viene attribuito al giudice il potere -dovere di adottare tutti i provvedimenti anche provvisori con funzione cautelare, di garantirne in seguito la loro attuazione e modulazione in base al primario interesse del minore, ciò in conformità a quanto disposto dagli articoli 3 comma 2 e 24 comma 1 della Carta Costituzionale, interpretati alla luce degli art. 6 e 7 della Convenzione di Strasburgo sui diritti del minore. FINE PROCEDIMENTO DI SEPARAZIONE GIUDIZIALE 15 IL PROCEDIMENTO DI SEPARAZIONE SU DOMANDA CONGIUNTA (PRIMA CHIAMATA SEPARAZIONE CONSENSUALE) Art 150 codice civile Separazione personale  È ammessa la separazione personale dei coniugi. (con essa, pur non sciogliendosi il vincolo matrimoniale, si sospendono i doveri reciproci dei coniugi, ad eccezione di quelli di assistenza e di reciproco rispetto).  La separazione può essere giudiziale o consensuale  Il diritto di chiedere la separazione giudiziale o la omologazione di quella consensuale spetta esclusivamente ai coniugi. Art 158 codice civile separazione consensuale (i coniugi sono d’accordo su come devono essere regolate le questioni per es mantenimento, figli, casa ecc) Disciplina la separazione consensuale 5. La separazione per il solo consenso dei coniugi non ha effetto senza l'omologazione del giudice. La separazione è valida solo dopo l’omologa del giudice. Il decreto di omologazione, oltre a costituire il presupposto indispensabile per la modifica dello status dei coniugi, acquista anche efficacia di titolo esecutivo. 6. ABROGATO [Quando l'accordo dei coniugi relativamente all'affidamento e al mantenimento dei figli e' in contrasto con l'interesse di questi il giudice riconvoca i coniugi indicando ad essi le modificazioni da adottare nell'interesse dei figli e, in caso di inidonea soluzione, puo' rifiutare allo stato l'omologazione.] il comma 2 è stato abrogato ma sostanzialmente è stato spostato nell’art 473 bis 51 cpc comma 4. Perché il giudice non ha il potere di modificare unilateralmente il contenuto degli accordi conclusi dai coniugi, ma solo quello di sollecitarne la modificazione subordinando a ciò l’omologazione. Questo perché le condizioni della separazione consensuale devono essere, per loro natura, il frutto di un accordo fra i coniugi e non di un’imposizione. Sempre con riferimento al ruolo svolto dal giudice in sede di omologa, si rileva come, a differenza di quanto avviene in ipotesi di separazione giudiziale, la separazione consensuale non presuppone l’accertamento della sussistenza del requisito dell’ “intollerabilità della prosecuzione della convivenza” essendo sufficiente il mero venir meno dell’affectio che caratterizza l’unione coniugale. Irrilevante in sede di omologa dell’accordo sarà quindi l’addebito, ossia la condotta del coniuge contraria ai doveri inerenti al matrimonio. 16 Art 473 bis 51 cpc procedimento su domanda congiunta Il contenuto e la forma del ricorso In precedenza, il ricorso per la separazione consensuale dei coniugi doveva contenere l'esposizione dei fatti sui quali la domanda di separazione era fondata (anche soltanto la cessazione dell’affectio coniugalis ) e doveva inoltre essere indicata l'esistenza di figli di entrambi i coniugi. Al ricorso dovevano essere allegate le ultime dichiarazione dei redditi presentate dalle parti. Oggi, con la riforma Cartabia sono state aggiunte nuove prescrizioni circa il contenuto obbligatorio del ricorso, in linea con la specificità della materia familiare: innanzitutto, il ricorso deve essere sottoscritto anche da ambo le parti, a rafforzamento della volontà conciliativa dei coniugi; non è pertanto più sufficiente la sola sottoscrizione dell’avvocato procuratore delle parti, come potevasi fare in precedenza; la domanda congiunta si propone con ricorso al tribunale del luogo di residenza dell’una o dell’altra parte possono previa richiesta sostituire l’udienza con il deposito di note scritte, così non vanno all’udienza (per es il divorzio che sto facendo è congiunto e abbiamo chiesto di non comparire all’udienza quindi l’avv ha depositato il nostro accordo che verrà validato e omologato direttamente dal collegio il ricorso deve contenere: l’indicazione dell’ufficio giudiziario, il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, la cittadinanza, la residenza o il domicilio o la dimora e il codice fiscale dell'attore e del convenuto, devono essere indicati i figli comuni delle parti se minorenni, maggiorenni economicamente non autosufficienti o portatori di handicap grave, e degli altri soggetti ai quali le domande o il procedimento si riferiscono; le informazioni relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dei coniugi dell'ultimo triennio; gli oneri a carico delle parti; le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici (l’indicazione dell’assegno di mantenimento); l’indicazione dell'esistenza di altri procedimenti aventi a oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande o domande ad esse connesse, con allegazione di copia di eventuali provvedimenti, anche provvisori, già adottati in tali procedimenti. nella separazione consensuale non è obbligatorio il c.d. piano genitoriale che indica gli impegni e le attività quotidiane dei figli relative alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze normalmente godute, essendo richiesto solo nelle procedure contenziose; come da sempre consentito, con il ricorso le parti possono regolamentare, in tutto o in parte, anche i loro rapporti patrimoniali (ad esempio un trasferimento immobiliare tra i coniugi); è obbligatoria l'assistenza legale tecnica di un avvocato. 3. A seguito del deposito, il presidente fissa l'udienza per la comparizione delle parti davanti al giudice relatore e dispone la trasmissione degli atti al pubblico ministero, il quale esprime il proprio parere entro tre giorni prima della data dell'udienza. All'udienza il giudice, sentite le parti e preso atto della loro volontà di non riconciliarsi, rimette la causa in decisione. Il giudice può sempre chiedere i chiarimenti necessari e invitare le parti a depositare la documentazione di cui all'articolo 473 bis 12, terzo comma. 17 b. è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero (oppure) è stata omologata la separazione consensuale, ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno 2 anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno 12 mesi dall’udienza di comparizione dei coniugi innanzi nella procedura di separazione personale, e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sarà trasformato in consensuale, oppure dalla data certificata nell’accordo di separazione raggiunto a seguito di negoziazione assistita da un avvocato oppure dalla data dell’atto contenente l’accordo di separazione concluso innanzi all’ufficiale dello stato civile. (La negoziazione assistita entra in vigore nel 2014 consiste nell'accordo (c.d. convenzione di negoziazione) tramite il quale le parti in lite convengono "di cooperare in buona fede e lealtà", al fine di risolvere in via amichevole una controversia, tramite l'assistenza di avvocati, regolarmente iscritti all'albo ovvero facenti parte dell'avvocatura per le pubbliche amministrazioni.) Come per la separazione, i procedimenti del divorzio sono due: 1. Divorzio contenzioso (rito unitario): giudiziale, le parti sono in conflitto su tutti gli aspetti 2. Divorzio a domanda congiunta (consensuale) art.473 bis 51 (che regola anche la separazione consensuale): i coniugi sono d’accordo su come devono essere regolate le questioni IL CUMULO DELLE DOMANDE DI SEPARAZIONE E DIVORZIO NOVITA’ Art.473 bis 49 Cumulo di domande di separazione e scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio Negli atti introduttivi del procedimento di separazione personale le parti possono proporre anche domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio(divorzio) e le domande a questa connesse. Le domande così proposte sono procedibili decorso il termine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale. Rito unico davanti a un solo giudice: la causa non dovrà più avere due fasi, come succede oggi, con la prima comparizione davanti al Presidente (udienza presidenziale) e successivamente davanti al Giudice istruttore. Si potrà presentare in contemporanea, in un unico atto, domanda di separazione e domanda di divorzio. Sarà un solo procedimento che comincia con il deposito sin da subito di atti introduttivi che contengono il racconto dei fatti e dei mezzi di prova. La procedibilità del divorzio dipenderà da due criteri: una sentenza passata in giudicato sulla separazione e la cessazione, senza mai interruzioni, della convivenza tra i due coniugi. Spiegazione: La separazione di per sé non è sufficiente per porre fine a un matrimonio in maniera definitiva, occorrendo un altro passaggio che è costituito dal divorzio. Il divorzio però intanto si può ottenere in quanto sia trascorso un determinato periodo di tempo dalla separazione. Il divorzio si può richiedere solo dopo che è trascorso un dato termine dalla separazione, tranne che in casi eccezionali. A seconda se la separazione sia stata consensuale (6 mesi)oppure giudiziale (12 mesi) in quanto il termine richiesto dalla legge prima di poter presentare la richiesta di divorzio cambia in riferimento all’una o all’altra ipotesi. Il divorzio peraltro non avviene in automatico dopo la separazione ma va richiesto avviando una specifica procedura dinanzi al 20 Tribunale. Con la nuova riforma si può presentare insieme alla separazione ma il divorzio avviene solo dopo la sentenza in giudicato della separazione. In alternativa è possibile ricorrere a una delle altre due procedure all’uopo previste dalla legge, cioè a quella in Comune davanti all’ufficiale dello stato civile oppure alla negoziazione assistita dagli avvocati della coppia. Si tratta, dunque, di una procedibilità (per la domanda di divorzio) condizionata ad un doppio requisito: passaggio in giudicato della sentenza “parziale” di separazione e rispetto del tempo di ininterrotta separazione previsto dall’art. 3 l. (dodici mesi se separazione giudiziale, sei mesi se separazione consensuale) In particolare una pronuncia passata in giudicato (quella sulla separazione) è pregiudiziale all’altra (quella di divorzio) e lo svolgimento di una parte di un procedimento (quello di separazione fino alla sentenza parziale sullo status) è propedeutico allo svolgimento dell’altro procedimento (quello di divorzio). Ratio della Riforma 1. Lo scopo è quello di economia processuale nel senso di unificare la fase istruttoria dei due procedimenti. 2. In realtà, poiché la domanda di divorzio non è procedibile sino a quando non è stata decisa quella della separazione, non possono immaginarsi grandi risparmi di tempo. Le stesse considerazioni valgono per le domande accessorie che sono procedibili dopo separazione. Peraltro :  i presupposti di separazione e divorzio sono diversi;  i presupposti delle domande accessorie sono diversi;  i presupposti per affidamento, contributo economico per i figli, assegnazione casa familiare sono gli stessi, ma nella prassi tali provvedimenti vengono già riprodotti in caso di divorzio e dunque non c’è nessun risparmio di tempo. Il cumulo per connessione Il cumulo può avvenire anche in un secondo momento qualora le domande vengono presentate in distinti giudizi. Tribunale Unico per la famiglia con la riforma Cartabia Con la riforma Cartabia, si costituisce il Tribunale per la famiglia con la soppressione del tribunale dei minorenni. Restano escluse dall’accorpamento soltanto le adozioni e i procedimenti di competenza delle sezioni dell’Immigrazione. 21 Negoziazione assistita (si fa in molti casi anche nelle separazioni e divorzi) La negoziazione assistita è uno strumento per definire il contenzioso civile in forma conciliativa, cioè risolvendo la controversia senza l’intervento del giudice, fuori dal tribunale, obiettivo ridurre i processi. La negoziazione assistita si attua con la partecipazione degli avvocati delle parti in lite, che si incontrano per raggiungere un accordo, chiamato «convenzione di negoziazione». Questo accordo, una volta sottoscritto dalle parti e dai rispettivi avvocati (che autenticano la firma dei loro assistiti), costituisce titolo esecutivo, per l’iscrizione di ipoteca giudiziale, come una sentenza del giudice. Si tratta di un accordo col quale le parti, assistite da uno o più avvocati, convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole una controversia. Si tratta di un contratto con il quale le parti si impegnano a cercare una soluzione bonaria con l’assistenza degli avvocati. La procedura di negoziazione assistita può essere utilizzata, in alternativa alla giurisdizione ordinaria, per qualsiasi tipo di controversia purché si verta in materia di diritti disponibili. La negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale: quindi, essa va esperita anche se le parti non arrivano a un accordo, altrimenti non potranno sottoporre le loro questioni al giudice. La legge [3] sanziona, appunto, con l’improcedibilità della domanda il mancato invito della controparte alla negoziazione assistita. La declaratoria di improcedibilità è prevista solo nei casi in cui la negoziazione assistita è obbligatoria, non quando essa è facoltativa e volontaria. Negoziazione assistita: quando è obbligatoria La negoziazione assistita è un sistema alternativo di risoluzione delle controversie (in terminologia anglosassone: Adr – Alternative dispute resolution) che ha carattere residuale, ossia non si applica quando il legislatore prevede altre procedure obbligatorie di mediazione o di conciliazione. Al di là di tali eccezioni, la negoziazione assistita è obbligatoria in questi due casi: 1. risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti (quindi in tutti i casi di sinistri stradali); 2. pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti i 50mila euro. La procedura di negoziazione assistita può essere anche utilizzata per le soluzioni consensuali di separazione personale, cessazione degli effetti civili del patrimonio, scioglimento del matrimonio, e di modifica delle condizioni di separazione e divorzio. Al fine di monitorare il ricorso alla negoziazione assistita e consolidare l’affidamento agli avvocati della procedura alternativa di risoluzione delle controversie, è onere dei difensori che sottoscrivono l’accordo trasmetterne copia al Consiglio dell’Ordine di appartenenza ovvero del luogo ove l’accordo è stato concluso. In sostanza, le parti si siedono attorno a un tavolo cercando di raggiungere una soluzione bonaria senza andare in causa. L’intento del legislatore che ha introdotto questo strumento è proprio quello di evitare il ricorso alla giustizia in tutti i casi in cui l’intesa può essere raggiunta direttamente tra le parti e dai loro avvocati, prima di rivolgersi al giudice e dunque fuori dai tribunali (tecnicamente questo obiettivo è chiamato dal legislatore «funzione deflattiva del contenzioso»). Nel corso del procedimento di negoziazione le parti devono comportarsi con lealtà e buona fede e sono obbligate a tenere riservate le informazioni apprese, tant’è che esse non possono essere utilizzate nel successivo giudizio. [2]. 22
Docsity logo


Copyright © 2024 Ladybird Srl - Via Leonardo da Vinci 16, 10126, Torino, Italy - VAT 10816460017 - All rights reserved