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Separazione Giudiziale, Appunti di Diritto Civile

breve excursus sul procedimento di separazione giudiziale

Tipologia: Appunti

2019/2020

Caricato il 29/09/2020

ragg86
ragg86 🇮🇹

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Scarica Separazione Giudiziale e più Appunti in PDF di Diritto Civile solo su Docsity! SEPARAZIONE GIUDIZIALE E' il procedimento cui i coniugi debbono ricorrere quando non sono in grado di trovare un accordo sulla loro separazione e presupposto per accedervi, anche contro la volontà di uno dei due, è che si siano verificati <<fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio alla educazione della prole>> (art. 151 c.c.). In questi casi, il coniuge che vuole richiedere la separazione giudiziale e quello che invece intende opporsi e/o comunque difendersi rispetto a tale iniziativa, hanno entrambi necessità di assistenza legale, non potendo stare in giudizio senza il patrocinio di un difensore. La separazione giudiziale va introdotta con apposito ricorso, da presentare dinnanzi al Tribunale del luogo di ultima residenza comune dei coniugi ovvero, in mancanza, del luogo in cui risiede o ha domicilio il coniuge contro il quale si agisce. Qualora il coniuge convenuto sia residente all'estero o risulti irreperibile, la domanda si propone invece al Tribunale del luogo di residenza o di domicilio del ricorrente e se anche questi è residente all'estero, presso qualunque Tribunale del territorio italiano. Il ricorso deve contenente l'esposizione dei fatti su cui la richiesta si fonda e con esso può essere domandato al giudice di pronunciarsi in merito all'addebito della separazione nei confronti del coniuge che sia stato responsabile di avere tenuto una condotta contraria ai doveri che derivano dal matrimonio. Alla presentazione del ricorso seguirà una causa caratterizzata dall'alternanza di due fasi: • una preliminare, davanti al Presidente del Tribunale; • una di merito, davanti al Giudice istruttore. Compito iniziale del Presidente del Tribunale è tentare la conciliazione fra i coniugi, sentendoli separatamente. Se poi la conciliazione non riesce, il Presidente, sentiti anche i difensori delle parti, pronuncia un'ordinanza con la quale adotta i provvedimenti temporanei ed urgenti reputati opportuni nell'interesse dei coniugi e dei figli della coppia, ove quest'ultimi vi siano; il giudizio si sposterà quindi dinnanzi al Giudice istruttore designato dal Presidente del Tribunale per l'avvio della seconda fase, caratterizzata dall'adozione dei provvedimenti conclusivi: ♦ nell'ipotesi in cui non sussistano questioni relative all'addebito della crisi, all'affido di figli e non si debbano dirimere questioni economiche tra i coniugi, la causa si concluderà con una sentenza sulla sola separazione; ♦ in caso contrario, il Tribunale pronuncerà egualmente la sentenza di separazione, ma la causa continuerà a pendere fino alla pronuncia di un'ulteriore sentenza per la definizione dei residui profili controversi, quali l'addebito, l'affido, le pretese economiche. PROVVEDIMENTI RIGUARDO AI FIGLI Nel caso della separazione giudiziale, in presenza di figli minori ed in mancanza di accordo tra i coniugi, toccherà al giudice dirimere ogni questione relativa all'affido ed al mantenimento economico; nello svolgimento di tale compito, sarà sua prerogativa procedere all'eventuale audizione del minore che abbia compiuto i dodici anni od anche di età inferiore, se ritenuto capace di discernimento. L'affido Posto che <<il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale >> (art. 337 ter c.c.), nell'ipotesi della separazione giudiziale spetta al Tribunale decidere in ordine al relativo affidamento. Il giudice dovrà a tale fine valutare prioritariamente la possibilità di accordare l'affido congiuntamente ad entrambi i coniugi, determinando i tempi e le modalità di presenza presso ciascun genitore; potrà in ogni caso disporre l'affidamento della prole ad esclusivo favore di uno solo dei due genitori, qualora reputasse tale scelta più adeguata nell'interesse del minore. Nell'ipotesi dell'affidamento congiunto, la rappresentanza genitoriale (già potestà dei genitori), deve essere esercitata da entrambi i coniugi; ciò sta a significare che essi dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per i figli relativamente all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla determinazione della residenza abituale; ciò tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle loro aspirazioni; in caso di disaccordo, provvederà il giudice. Riguardo le sole decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il Tribunale potrà invece stabilire che la responsabilità genitoriale sia esercitata in modo disgiunto. In caso di affidamento dei figli ad uno solo dei coniugi (art. 337 quater c.c.), è invece quest'ultimo a vedersi di regola assegnato l'esercizio esclusivo della rappresentanza genitoriale. Esercizio esclusivo non sta comunque a significare totale autonomia, in quanto all'affidatario spetterà di doversi comunque attenere alle disposizioni dettate dal giudice; inoltre le decisioni su questioni di maggiore interesse per i figli, continueranno a dovere essere adottate da entrambi i genitori in comune accordo. Al coniuge non affidatario spetta in ogni caso il diritto dovere di vigilare sull'educazione e sull'istruzione dei figli. L'affido dei figli e l'attribuzione della rappresentanza genitoriale potranno essere in qualunque momento oggetto di revisione da parte del Tribunale, dietro istanza di uno dei genitori. Il mantenimento Ai genitori fra i quali pende una separazione giudiziale, è fatta salva la facoltà di potersi comunque autonomamente accordare in merito al mantenimento economico dei figli; in mancanza di intesa, ciascuno è chiamato a partecipare in proporzione a prori redditi e sarà il giudice a stabilire la concreta misura di un assegno periodico (di norma mensile), considerate le seguenti circostanze:
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