Docsity
Docsity

Prepara i tuoi esami
Prepara i tuoi esami

Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity


Ottieni i punti per scaricare
Ottieni i punti per scaricare

Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium


Guide e consigli
Guide e consigli

Separazione giudiziale, Slide di Diritto Di Famiglia

diritto di famiglia lumsa lezioni prof attenni

Tipologia: Slide

2014/2015

Caricato il 02/10/2015

bernardo.demarco.90
bernardo.demarco.90 🇮🇹

4.8

(4)

23 documenti

1 / 22

Toggle sidebar

Documenti correlati


Anteprima parziale del testo

Scarica Separazione giudiziale e più Slide in PDF di Diritto Di Famiglia solo su Docsity! Diritto di famiglia e minorile Lezione del 23 marzo 2015 Docente: Avv. Celeste Attenni  autorizzazione ai coniugi a vivere separati in quanto la prosecuzione della convivenza è divenuta intollerabile  se c’è comunione dei beni è causa della cessazione  non vengono meno gli altri obblighi di cui all’art. 143 c.c. ma sono attenuati;  rimangono gli obblighi connessi alla responsabilità genitoriale ex artt. 147 e 315 bis c.c. E’ opportuno allegare al ricorso introduttivo (e alla comparsa di costituzione del resistente) tutta la documentazione relativa a: • situazione patrimoniale e reddituale dei coniugi; • spese necessarie al sostentamento del nucleo familiare residuo; • possibili prove del tenore di vita; • eventuali prove a sostegno della domanda di addebito se formulata Nei 5 giorni successivi al deposito del ricorso, il Presidente del Tribunale fissa con decreto:  l’udienza presidenziale da tenersi entro 90 gg. nella quale i coniugi debbono comparire dinanzi a lui;  il termine per la notifica;  il termine per il deposito da parte del convenuto di memoria e documenti (tra cui obbligatoriamente le ultime dichiarazioni dei redditi presentate) Il ricorrente notifica ricorso e decreto di fissazione dell’udienza al convenuto. Il convenuto nel termine stabilito si costituisce depositando in cancelleria memoria con la propria esposizione dei fatti e le proprie domande (principali ed accessorie) e documenti allegati (come per il ricorso), Si deve tenere nei 90 gg. dal deposito del ricorso. I coniugi debbono comparire personalmente davanti al presidente con l’assistenza dei difensori. Se non compare il ricorrente (o rinuncia), la domanda non ha effetto. Se non compare il convenuto, il Presidente:  può fissare nuova udienza, con termine per notifica di ricorso, decreto (e verbale) al convenuto;  può assumere i provvedimenti di urgenza, anche in caso di legittimo impedimento del coniuge non comparso (Cass. 2798/75), ex art. 708 II comma c.p.c.. Sono reclamabili in Corte d’Appello entro 10 giorni dalla notifica. La Corte effettua un sindacato sommario e ritiene di non dover disporre ulteriori accertamenti. Possono sempre essere modificati Sono sempre modificabili o revocabili con ordinanza dal G.I. durante il procedimento se si verificano mutamenti nelle circostanze (ma in realtà costituiscono le regole normative del rapporto per mesi se non per anni). Si discute se l’eventuale ordinanza di modifica sia reclamabile (con reclamo alla Corte di Appello come i provvedimenti presidenziali o con reclamo al Collegio ex art. 669-terdecies c.p.c.): a Roma Tribunale e Corte d’Appello ritengono il reclamo inammissibile. Ultrattività dei provvedimenti presidenziali: anche se il giudizio si estingue, i provvedimenti rimangono validi ed efficaci e continuano a spiegare i propri effetti (art. 189 disp. att. c.p.c.)  Termine per la notifica al convenuto non comparso a cura dell’attore  Comunicazione al PM (d’ufficio)  Fissazione udienza davanti al G.I. (tra ordinanza o notifica dell’ordinanza e udienza: termini di cui all’art. 163 bis c.p.c. ridotti della metà, cioè 45 giorni in Italia)  Fissazione termine al ricorrente per deposito in cancelleria di memoria integrativa  Fissazione di termine al convenuto per la costituzione con avvertimento che la costituzione oltre tale termine implica decadenze di cui all’art. 167 c.p.c. Deve contenere quanto previsto dall’art. 163 III comma c.p.c.:  dati anagrafici di attore e convenuto;  determinazione oggetto della domanda  fatto  diritto  conclusioni  indicazione dei mezzi di prova e documenti offerti in comunicazione  nome e cognome del procuratore ed estremi procura Poteri istruttori autonomi del giudice a tutela dei figli:  Se le indicazioni fornite dai genitori non sono sufficientemente documentate, il giudice dispone un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi.  Possibile anche richiesta di relazioni ai Servizi sociali (specialmente quando entrano in gioco richieste di provvedimenti de potestate) SEMPRE POSSIBILE, IN RAGIONE DEI NUOVI ELEMENTI EMERSI DALLE RISULTANZE ISTRUTTORIE, RICHIEDERE LA MODIFICA DEI PROVVEDIMENTI PRESIDENZIALI Accertamento dell’addebito: sempre su domanda della parte  alla quale incombe l’onere della prova Consiste in una valutazione globale e comparativa dei comportamenti di ciascuno dei coniugi Può essere pronunciato a carico di entrambi DETERMINANO L’ADDEBITO COMPORTAMENTI COSCIENTI E CONTRARI AI DOVERI NASCENTI DAL MATRIMONIO: ◦ infedeltà (anche relazione apparente ma oltraggiosa) ◦ diniego di assistenza e collaborazione ◦ abbandono senza giusta causa della casa familiare ◦ rifiuto ingiustificato di concordare la residenza familiare Durante il procedimento, su richiesta di parte, può essere emessa sentenza parziale (separazione). Avverso tale sentenza è ammesso solo appello immediato che è deciso con rito camerale (art. 709 bis c.p.c.). La sentenza di separazione (parziale o definitiva) produce anche la cessazione del regime di comunione dei beni tra i coniugi. Dopo la sentenza di separazione (parziale o definitiva), il termine del divorzio decorre dalla data della comparizione personale dei coniugi dinanzi al presidente. Il giudice che pronunzia la separazione può imporre al coniuge di prestare idonea garanzia reale o personale se esiste il pericolo che egli possa sottrarsi all'adempimento degli obblighi di mantenimento dell’altro coniuge e dei figli. La sentenza costituisce titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale (art. 2818 c.c.). In caso di inadempienza, su richiesta dell'avente diritto, il giudice può disporre il sequestro di parte dei beni del coniuge obbligato e ordinare ai terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di danaro all'obbligato, che una parte di essa venga versata direttamente agli aventi diritto. A garanzia dei provvedimenti patrimoniali in materia mantenimento della prole, il giudice può imporre al genitore obbligato di prestare idonea garanzia personale o reale, se esiste il pericolo che possa sottrarsi all'adempimento degli obblighi suddetti Per i figli, al fine di assicurare che siano conservate o soddisfatte le ragioni del creditore in ordine all'adempimento degli obblighi di mantenimento, il giudice può disporre il sequestro dei beni dell'obbligato (non è richiesto il pericolo di inadempimento o l’inadempimento, come è per il coniuge: art. 3 II comma l. 219/12: vale per tutti i figli, applicabile anche nei procedimenti per i figli nati fuori dal matrimonio). Per la soluzione delle controversie insorte tra i genitori in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale o delle modalità dell'affidamento è competente il giudice del procedimento in corso. A seguito del ricorso, il giudice convoca le parti e adotta i provvedimenti opportuni. In caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell’affidamento, può modificare i provvedimenti in vigore e può, anche congiuntamente: 1. ammonire il genitore inadempiente; 2. disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti del minore; 3. disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti dell’altro; 4. condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a favore della Cassa delle ammende. I provvedimenti assunti dal giudice del procedimento sono impugnabili nei modi ordinari. VI E’ POI LA POSSIBILITA’ DI ASSUMERE PROVVEDIMENTI DE POTESTATE (art. 38 disp. att. c.c. a seguito della l. 219/12) I coniugi possono di comune accordo far cessare gli effetti della sentenza di separazione, senza che sia necessario l'intervento del giudice, con una espressa dichiarazione o con un comportamento non equivoco che sia incompatibile con lo stato di separazione. La separazione può essere pronunziata nuovamente soltanto in relazione a fatti e comportamenti intervenuti dopo la riconciliazione.
Docsity logo


Copyright © 2024 Ladybird Srl - Via Leonardo da Vinci 16, 10126, Torino, Italy - VAT 10816460017 - All rights reserved