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Separazione personale e scioglimento matrimonio: consensuale e giudiziale, Slide di Diritto Di Famiglia

Diritto PenaleDiritto privato internazionaleDiritto civile

Il concetto di separazione personale come ipotesi di sospensione del dovere di convivenza all'interno del vincolo coniugale, che non comporta lo scioglimento del matrimonio. Viene discusso in dettaglio le tre forme di separazione personale: separazione di fatto, separazione consensuale e separazione giudiziale. le caratteristiche e le conseguenze di ciascuna forma, inclusi i diritti successori e il mantenimento.

Cosa imparerai

  • Quali sono le conseguenze della separazione consensuale?
  • Quali sono le tre forme di separazione personale?
  • Come viene determinata la necessità di una separazione giudiziale?
  • Che cos'è la separazione personale?
  • Quali sono i diritti successori di ciascun coniuge in caso di separazione?

Tipologia: Slide

2021/2022

Caricato il 16/11/2022

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Scarica Separazione personale e scioglimento matrimonio: consensuale e giudiziale e più Slide in PDF di Diritto Di Famiglia solo su Docsity! Università del Salento DIRITTO DI FAMIGLIA DIRITTO DELLE PERSONE E DELLE RELAZIONI FAMILIARI Prof. Stefano Polidori Corsi di Laurea in Giurisprudenza e Servizio sociale Lezione n. 6 LA SEPARAZIONE PERSONALE E LO SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO Le patologie del matrimonio sono: 1) La separazione personale (artt. 150 ss. c.c.) 2) Il divorzio (l. 1° dicembre 1970 n. 898) Fare clic per inserire testo LA SEPARAZIONE DI FATTO Con questa, senza ricorrere al giudice, i coniugi vivono ognuno per proprio conto, in virtù di un accordo in tal senso o dell’unilaterale rifiuto di uno di essi di convivere con l’altro. Secondo una parte della dottrina si configura separazione di fatto solo quando all’allontanamento segue un’interruzione della convivenza tale da costituire una situazione di vera e propria separazione. LA RILEVANZA DELLA SEPARAZIONE DI FATTO La separazione di fatto può essere rilevante per il diritto poiché, a certe condizioni, può far nascere in capo al coniuge poteri analoghi a quelli riconosciuti al coniuge separato (ES. legittimarlo a rivolgersi al giudice per ottenere la condanna al pagamento di una somma a titolo di mantenimento). LA SEPARAZIONE CONSENSUALE (art. 158 c.c.) È la separazione decisa d’accordo fra i coniugi. I coniugi: - acconsentono sulla necessità di dar luogo alla separazione; - raggiungono unità di intenti anche con riferimento alla disciplina dei loro rapporti patrimoniali e con i figli; Gli accordi: - non possono essere il risultato della prevaricazione della volontà del coniuge più debole da parte del coniuge più forte; - devono essere meritevoli di tutela. LE CLAUSOLE GENERALI: IL GRAVE PREGIUDIZIO DELLA PROLE E L’INTOLLERABILITÀ DELLA CONVIVENZA Non è un presupposto necessario che l’intollerabilità della convivenza e il grave pregiudizio della prole siano determinati da colpa di uno dei coniugi. Sul punto la riforma del diritto di famiglia del 1975 ha rimodellato l’assetto originario del Codice civile del 1942, nel quale si prevedeva necessariamente la colpa di uno dei coniugi per ammettere la domanda di separazione. Tuttavia la colpa continua ad avere rilevanza, anche se per fini diversi, poiché può comportare giudizio di addebito della separazione a uno dei coniugi o a entrambi. ADDEBITO DELLA SEPARAZIONE L’addebito opera quando l’intollerabilità della convivenza è stata determinata dal costante e continuo comportamento del coniuge tenuto in violazione dei doveri familiari sia nei confronti dell’altro coniuge, che nei confronti dei figli (ES. ingiustificata astensione dal dovere di assistenza in caso di grave malattia). L’addebito può essere pronunciato anche nei confronti di entrambi i coniugi, se le violazioni sono state reciproche. L’addebito comporta la perdita dei diritti successori. Consegue all’addebito anche la perdita del diritto al mantenimento, quando il coniuge addebitato abbia una situazione reddituale non adeguata a conservare il precedente tenore di vita e che quindi, in assenza di addebito, gli consentirebbe di chiedere l’assegno. DIRITTI SUCCESSORI SPETTANTI AL CONIUGE SEPARATO • Il coniuge al quale non è stata addebitata la separazione:  conserva gli stessi diritti successori del coniuge non separato; • Il coniuge al quale è stata addebitata la separazione, invece:  ha diritto soltanto a un assegno vitalizio se al momento dell’apertura della successione godeva degli alimenti. L’assegno è commisurato alle sostanze ereditarie e alla qualità e al numero degli eredi. LA PROVA DEI PRESUPPOSTI E LE MODALITÀ DI ADEMPIMENTO DEL MANTENIMENTO Il coniuge che richiede il mantenimento deve provare i presupposti sui quali si fonda la pretesa. È ammesso ogni mezzo di prova ed è sufficiente che il coniuge deduca anche implicitamente una condizione inadeguata a mantenere il precedente tenore di vita. Il dovere si adempie, di regola, con la corresponsione di una somma di denaro periodico. È altresì ammessa la possibilità di prevedere l’erogazione una tantum di un assegno, ma anche di soddisfare la pretesa con il trasferimento del diritto di proprietà su un immobile. IL PROCEDIMENTO Ai sensi dell’art. 150, comma 3, c.c. unici legittimati alla domanda di separazione sono i coniugi Il procedimento si articola in due fasi: 1. è aperta da un ricorso, contenente l’esposizione dei fatti sui quali la domanda è fondata, presentato al tribunale del luogo dove ha la residenza o il domicilio il coniuge convenuto. Il presidente del tribunale ascolta, prima separatamente e poi congiuntamente, le rispettive ragioni dei coniugi e tenta una riconciliazione (anche ricorrendo alla mediazione extragiudiziale). - Se la riconciliazione ha esito positivo  abbandono della domanda di separazione; IL PROCEDIMENTO 2. Se la riconciliazione ha esito negativo  il giudice dispone l’ascolto dei figli (anche minori) e, se necessario, adotta provvedimenti provvisori e urgenti. Il giudice adotta, poi, ogni provvedimento relativo alla disciplina dei rapporti fra coniugi e fra questi e i figli. I provvedimenti nei confronti dei figli possono essere: a) Affido condiviso (attua la c.d. bigenitorialità → diritto dei figli ad avere un rapporto continuativo con entrambi i genitori) b) Affido esclusivo, che viene pronunciato solo in casi particolari, se il giudice reputa che l’affido condiviso sia contrario all’interesse del minore (solitamente per inidoneità educativa di uno dei genitori) Effetti della riconciliazione La riconciliazione determina la cessazione degli effetti della separazione e, se intervenuta durante il procedimento di separazione, comporta l’abbandono della domanda presentata. Tra i coniugi si ricostituisce con pienezza la comunione materiale e spirituale di vita. ALTRE PROCEDURE DI SEPARAZIONE CONSENSUALE Con l’accentuarsi della litigiosità e le lungaggini dei procedimenti innanzi al giudice, sempre più spesso si fa ricorso a tecniche extragiudiziali che vanno sotto il nome di ADR (Alternative Dispute Resolution) 1. Mediazione familiare: ha lo scopo di preparare i coniugi ad affrontare il percorso innanzi al giudice senza le conflittualità che hanno determinato la crisi, così da raggiungere una soluzione concordata; ALTRE PROCEDURE DI SEPARAZIONE CONSENSUALE 2. Pratica collaborativa: si sostanzia in tecniche extragiudiziali attraverso le quali, grazie alla collaborazione di due avvocati di fiducia (senza affidarsi al giudice), si sottoscrive un accordo con cui avvocati e coniugi si impegnano per il futuro al fine di raggiungere un’intesa duratura e soddisfacente per entrambi i coniugi. Sia la mediazione sia la pratica collaborativa sono, però, strumenti lasciati alla libertà dei singoli, mancando una disciplina organica che li regoli compiutamente. È intervenuto, dunque, il legislatore che con la legge del 10 novembre 2014, n. 162 ha introdotto due procedure semplificate: la convenzione di negoziazione assistita e la richiesta congiunta innanzi all’ufficiale di stato civile.
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