Docsity
Docsity

Prepara i tuoi esami
Prepara i tuoi esami

Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity


Ottieni i punti per scaricare
Ottieni i punti per scaricare

Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium


Guide e consigli
Guide e consigli

Simulazione Esame Diritto del Lavoro - Martone, Prove d'esame di Diritto del Lavoro

Simulazione d'esame di Diritto del Lavoro. Alcune possibili domande che potrebbero uscire all'esonero, con relative risposte (temi brevi). Le domande/risposte si basano sugli appunti presi a lezione. NB: NON sono le domande che è sicuro ci saranno all'esonero. Potrebbero comunque essere utili ai fini del ripasso.

Tipologia: Prove d'esame

2022/2023

Caricato il 10/01/2023

DavideSar
DavideSar 🇮🇹

4.5

(104)

31 documenti

1 / 4

Toggle sidebar

Spesso scaricati insieme


Documenti correlati


Anteprima parziale del testo

Scarica Simulazione Esame Diritto del Lavoro - Martone e più Prove d'esame in PDF di Diritto del Lavoro solo su Docsity! DOMANDA: Dai una definizione di “contratto collettivo” e fai una breve disamina sull’evoluzione storica che ha avuto tale istituto, dalla Rivoluzione francese alla Costituzione del 1948. RISPOSTA: Il contratto collettivo è quell’atto giuridico che individua a quali condizioni i lavoratori sono disposti a lavorare con la pace sociale. Tale istituto, nel corso della storia, è stato decisivo nel miglioramento delle condizioni di lavoro dei lavoratori. Il contratto collettivo fa la sua comparsa alcuni anni dopo l’approvazione del Codice Zanardelli del 1889. Quest’ultimo ha abolito due reati introdotti dalla precedente Rivoluzione francese: il reato di associazione sindacale e il reato di sciopero. Ai lavoratori viene così riconosciuta la libertà di lavoro. Libertà che, implicitamente, comprende la libertà di “non lavoro”; in altre parole, libertà di sciopero. Il fatto che lo sciopero trovi le sue radici in una libertà, e non in un vero e proprio diritto, espone il lavoratore scioperante al rischio di licenziamento. Una paura, quella del licenziamento, che non è stata comunque in grado di frenare l’improvvisa ondata di scioperi che i lavoratori hanno iniziato a scatenare in quel periodo. Nascono, proprio in questo momento, le prime associazioni sindacali in forma aziendale. Queste si occupano di sottoscrivere contratti collettivi aziendali, la cui efficacia non era erga omnes, bensì limitata ai soli lavoratori iscritti al sindacato stesso. Grazie ai contratti collettivi aziendali i lavoratori acquistano alcuni diritti, quali la riduzione dell’orario lavorativo e maggiori sicurezze sul luogo di lavoro. Il rispetto del contratto collettivo, però, è garantito dall’autotutela collettiva (sciopero), e non dalla legge. Nel 1906, inoltre, nasce la prima grande Confederazione a livello nazionale: la CGdL. Essa inizia a sottoscrivere numerosi contratti collettivi nazionali, aumentando le conquiste dei lavoratori in quegli anni. Le circostanze finora delineate subiscono un radicale cambiamento con l’avvento del fascismo. Benito Mussolini, attraverso le corporazioni, scioglie tutti i sindacati precedentemente affermati, e ammette l’esistenza di un unico sindacato: il sindacato fascista. I contratti collettivi aziendali lasciano spazio al contratto collettivo corporativo: questo, a differenza dei primi, è inderogabile e ha efficacia erga omnes. Per la prima volta, inoltre, i diritti dei lavoratori vengono riconosciuti dalla legge grazie alla Carta del Lavoro emanata nel 1927. Tali concessioni hanno avuto un costo – a dir poco elevato – per tutti i cittadini: l’istaurazione del totalitarismo e la conseguente preclusione dell’autonomia (specie quella sindacale). Con la fine del fascismo torna la libertà sindacale e, nel 1944, viene fondata la CGIL (sulla scia della precedente CGdL). I contratti collettivi corporativi vengono surclassati dai contratti collettivi di diritto comune, che perdono l’efficacia erga omnes e tornano ad essere applicati esclusivamente ai lavoratori iscritti al sindacato. Infine, la Costituzione entrata in vigore nel 1948 introduce una nuova forma di contratto collettivo, sotto il nome di contratto collettivo costituzionale. Si tratta di un contratto collettivo dotato di efficacia erga omnes e inderogabile. Tale tipologia di contratto collettivo era stata concepita per assicurare a tutti i lavoratori – anche quelli non iscritti al sindacato – una retribuzione equa e proporzionata, ai sensi dell’art. 36 Cost. In realtà, poi, per la realizzazione dell’obiettivo in questione si è intrapresa un’altra strada. In particolare, c’è stata – e continua ad esserci tutt’oggi – la mancata attuazione dell’art. 39 Cost. con l’utilizzo, piuttosto, del contratto collettivo di diritto comune in forma “avanzata”. Esso, infatti, è stato reso inderogabile al livello individuale ed è stato dotato di efficacia erga omnes limitatamente alla retribuzione, grazie anche agli artt. 2099 e 2070 c.c. DOMANDA: Dai una definizione di “sindacato” e fai una breve disamina sull’evoluzione storica che ha avuto tale istituto, dalla Rivoluzione francese alla Costituzione del 1948. RISPOSTA: Il sindacato è l’organizzazione tra due o più persone al fine di garantire migliori condizioni di lavoro. Le prime associazioni sindacali fanno la loro comparsa durante la Rivoluzione francese, anche se in segreto, nella forma della massoneria. Questo perché la Rivoluzione francese ha, da un lato, affermato il principio di uguaglianza formale, ma, dall’altro, ha sancito il reato di associazione operaia, il reato di organizzazione sindacale e il reato di sciopero. Essa ha posto sullo stesso piano datore di lavoro e lavoratore, ma soltanto formalmente, condannando il secondo a lavorare alle dipendenze del primo senza avere la possibilità di poter migliorare le proprie condizioni. La situazione cambia profondamente con l’approvazione del Codice Zanardelli del 1889. Quest’ultimo abolisce sia il reato di sciopero che quello di associazione sindacale, assicurando ai lavoratori la libertà di lavoro (e dunque, implicitamente, la libertà di non lavoro). Si affermano pubblicamente i primi sindacati aziendali, che si occupano di sottoscrivere contratti collettivi aziendali. Il contratto collettivo è un atto giuridico che individua a quali condizioni i lavoratori sono disposti a lavorare con la pace sociale. Essendo aziendali, tali contratti collettivi non avevano efficacia erga omnes, bensì erano applicabili ai soli lavoratori iscritti al sindacato. Nel 1906, inoltre, viene fondata la prima grande Confederazione, la CGdL, che inizia a sottoscrivere molteplici contratti collettivi nazionali. L’avvento del fascismo stravolge l’universo del lavoro fin qui descritto. Volendo attuare il corporativismo, Benito Mussolini scioglie tutti i sindacati precedentemente affermati (compresa la CGdL), e ammette l’esistenza di un unico sindacato: il sindacato fascista. Tale sindacato aveva il compito di sottoscrivere contratti collettivi corporativi, caratterizzati da inderogabilità ed efficacia erga omnes. Lo Stato totalitario così instaurato ha completamente eliminato l’autonomia sindacale. Solo dopo la fine del fascismo viene ricostituita la libertà sindacale, e riemergono quindi varie organizzazioni sindacali. Nel 1944 viene fondata la CGIL, sulla scia di quella che era stata in passato la CGdL. Si affermeranno poi, sul territorio nazionale, altri sindacati, in particolare CISL e UIL. La CGIL era composta dalle organizzazioni sindacali di ispirazione comunista, e contava circa il 45-50% dei lavoratori; la CISL da quelle di ispirazione cristiana-cattolica, con un peso del 30-35%; la UIL da quelle di ispirazione socialista, con un peso del 15-20%. I contratti collettivi corporativi vengono surclassati dai contratti collettivi di diritto comune, che perdono l’efficacia erga omnes e tornano ad essere applicati esclusivamente ai lavoratori iscritti al sindacato. La Costituzione entrata in vigore nel 1948 afferma, nell’art. 39, la libertà di organizzazione sindacale. Sempre nello stesso articolo, inoltre, è previsto un meccanismo che avrebbe permesso ai sindacati – entità destinate a tutelare l’interesse privato dei loro iscritti – di garantire a tutti i lavoratori, a prescindere dalla loro iscrizione, una retribuzione equa e proporzionata (ex art. 36 Cost.). Si tratta, in sostanza, del contratto collettivo costituzionale. Il meccanismo in questione, però, non è mai stato attuato, e i sindacati hanno continuato a sottoscrivere contratti collettivi di diritto comune che, nel frattempo, sono divenuti inderogabili e con efficacia erga omnes limitatamente alla retribuzione (grazie anche agli artt. 2099 e 2070 c.c.). DOMANDA: Dai una definizione di “contratto di lavoro” e descrivi brevemente le sue caratteristiche. RISPOSTA: Il contratto di lavoro è un contratto sinallagmatico, a prestazioni corrispettive, che al suo interno comprende due obbligazioni principali: o L’obbligo a carico del datore di lavoro di corrispondere la retribuzione al lavoratore; o L’obbligo a carico del lavoratore di prestare la sua attività lavorativa in maniera subordinata, fedele e onesta. Il contratto di lavoro permette al datore di lavoro di instaurare una struttura gerarchica (art. 2086 c.c.), interna all’azienda, in base alla quale il lavoratore è tenuto ad accettare il suo potere direttivo (di dare ordini), di controllo (di verificare l’osservanza degli ordini) e di disciplina (di sanzionare l’eventuale inosservanza degli ordini). La causa del contratto di lavoro è lo scambio tra attività lavorativa e retribuzione. Per effetto di esso, inoltre, si realizza il principio dell’alienazione del risultato: il prodotto dell’attività lavorativa prestata non è di proprietà del lavoratore, bensì di proprietà del datore. Attorno alle due obbligazioni principali dette prima, infine, gravitano una serie di obbligazioni accessorie. Esse sono pensate per assicurare l’integrità fisica e morale del lavoratore, e più in generale per disciplinare un rapporto di durata. DOMANDA: Spiega le differenze che sussistono tra gli artt. 18-39 e gli artt. 39-49 della Costituzione. RISPOSTA:
Docsity logo


Copyright © 2024 Ladybird Srl - Via Leonardo da Vinci 16, 10126, Torino, Italy - VAT 10816460017 - All rights reserved