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Singoli Mezzi di Impugnazione, Sintesi del corso di Diritto Processuale Civile

Analisi dei mezzi di impugnazione in sede Civile

Tipologia: Sintesi del corso

2017/2018

Caricato il 17/01/2018

arianna-rossi-4
arianna-rossi-4 🇮🇹

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Scarica Singoli Mezzi di Impugnazione e più Sintesi del corso in PDF di Diritto Processuale Civile solo su Docsity! Singoli Mezzi d’impugnazione Appello Artt.339cpc. e ss. Ricorso in Cassazione artt.360cpc e ss. Ampio mezzo di impugnazione che comporta il riesame totale della controversia. È: - Mezzo di gravame: riesame totale della sentenza del giudice di primo grado a prescindere dai motivi per la sua proposizione (mezzo di impugnazione a critica libera) - mezzo di impugnazione ordinario. Effetto devolutivo dell’appello: al giudice di appello è devoluta la stessa controversia conosciuta già dal giudice in primo grado. In ossequi agli artt. 99 e 112cpc, esso è limitato alle domande ed eccezioni che le parti hanno riproposto in appello. - se la sentenza è impugnata in modo parziale, ciò comporta acquiescenza per le parti non impugnate; - effetto espansivo interno: anche se manca l’impugnazione specifica di un capo o di una parte, la decisione si estenderà anche alla parte o capo dipendente da ciò che si è impugnato; - le domande ed eccezioni non accolte in primo grado, si intendono rinunciate se non riproposte in appello. Dottrina e giurisdizione operano una distinzione tra domande ed appello che possono semplicemente riproporsi, contenute di una comparsa di costituzione o risposta, e quelle per cui è necessario un vero e proprio mezzo di impugnazione; - domande ed eccezioni assorbite: in questo caso sono assorbite quelle legate da un vincolo processuale di alternatività o subordinazione; così che, queste ultime anche se non sono state accolte in primo grado, può essere riproposte in appello attraverso la comparsa di costituzione o di risposta. Verde ritiene che quelle assorbite per alternatività, possano essere riproposte attraversi domanda di costituzione (o di risposta); quelle invece subordinare, non accolte, si considerano implicitamente rigettate ed è necessario farle oggetto di impugnazione per farle valere in appello. - domande ed eccezioni risolte: il giudice si è pronunciato su di esse negativamente, possono essere portate alla cognizione del giudice d’appello solo con impugnazione incidentale; - domande ed eccezioni sui quali c’è stata omissione di pronuncia: alcuni ritengono che per portarle in appello è necessario ricominciare la causa da capo, ripresentando la domanda invia autonoma; altri ritengono sia opportuna la sola impugnazione. ART.345CPC Il legislatore del 90 ha attribuito all’appello il carattere di “revisio prioris istantiae” secondo cui l’oggetto Sono impugnabili per cassazione le sentenze pronunciate in grado di appello o in un unico grado laddove non è ammesso l’appello. Possono, inoltre, essere impugnate per ricorso in cassazione straordinario, ossia diretto, ex art. 111 cost, 7° comma, tutte le sentenze e provvedimenti diversi dalla sentenza contro i quali è sempre ammesso il ricorso in cassazione per violazione di legge o, ex art.360cpc, per omessa, insufficiente, contradditoria motivazione. È possibile impugnare tutti i provvedimenti a contenuto decisorio e quelle per legge non impugnabili attraverso il ricorso in cassazione straordinario. Il ricorso contro il provvedimento decisorio è in via immediata, senza passare per l’appello. Secondo l’art.360,comma 2°, le parti, su accordo, possono ricorrere direttamente in cassazione contro la sentenza di primo grado, omettendo l’appello; l’unico motivo può essere quello della violazione o falsa applicazione di norme di diritto. MOTIVI PER IL RICORSO IN CASSAZIONE: - motivi attinenti alla giurisdizione - violazione di norme sulla competenza, laddove la pronuncia non riguardi solo la competenza; in tal caso si può far valere il vizio attraverso il regolamento di competenza. -violazione o falsa applicazione di norme di diritto: si tratta dei cd. errores in iudicando, se il giudice ha applicato una norma inesistente o ha negato una norma esistente…; - nullità della sentenza o del procedimento: si tratta dei cd. errores in procedendo, per motivi di nullità propri della sentenza o dell’attività processuale compiuta prima dell’emanazione della sentenza; -omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione. PROCEDIMENTO. L’atto introduttivo prende il nome di ricorso, che viene notificato alle parti prima di essere depositato, spettando poi alla SC di fissare le ulteriori tappe del procedimento. A pena di inammissibiltà, il ricorso deve essere sottoscritto, da un avvocato iscritto all’apposito albo dei difensori della Cassazione al quale, sempre a pena di inammissibilità, deve essere conferita procura speciale. Il ricorso deve contenere, a pena di inammissibilità: - l’indicazione delle parti; - l’indicazione della sentenza o decisione impugnata; - l’esposizione sommaria dei fatti, i motivi per cui si richiede il ricorso con l’indicazione delle norme di diritto su cui si fondano; -l’indicazione della procura , se conferita con atto separato, e ne caso di ammissione al gratuito del giudizio di appello deve essere identico a quello di primo grado; da qui il divieto sancito da tale artico di introdurre nel processo d’appello nuove domande e nuove eccezione e se proposte devono essere dichiarate inammissibili d’ufficio. Per quanto attiene alle domande, è possibile proporre domande riguardanti frutti, interessi e accessori maturati dopo la sentenza impugnata e il risarcimento dei danni sofferti dalla sentenza stessa. Si tratta di uno sviluppo logico e cronologico di domande proposte nella sentenza di primo grado. Per quanto riguarda il divieto di proporre nuove eccezioni, riguarda quelle non siano rilevabili anche d’ufficio: oggetto del divieto sono solo quelle in senso stresso, che il giudice può esaminare solo su istanza di parte; sono ammesse le eccezioni in senso lato e le mere difese. Al terzo comma, l’art.345 prevede il divieto di produrre nuove prove e nuovi documenti in appello, salvo che: - il collegio ritiene indispensabili i nuovi mezzi di prova ai fini della decisione; - la parte prova di non aver potuto proporli nel giudizio di 1° grado, per causa a lui non imputabile - è deferito il giuramento decisorio. il giudice d’appello dispone con ordinanza l’assunzione dei mezzi di prova oppure la rinnovazione totale o parziale dell’assunzione già avvenuta in 1° grado e da disposizione per la continuazione del giudizio. Se si tratta di sentenza non definitiva impugnata, il giudice d’appello non può andare oltre ma è limitato alla questione risolta con sentenza non definitiva. • Art.339cpc Possono essere impugnate con appello le sentenze pronunciate nel giudizio di 1° grado, salvo che non sia escluso dalla legge o per accordo delle parti ex art.360,comma 2°. SONO APPELLABILI: - le sentenze pronunciate secondo equità, ex art.113cpc, per violazione di norme sul procedimento, norme costituzionali, norme comunitarie e principi regolatori della materia. - ordinanze di convalida emesse nel giudizio di opposizione; - ordinanze emesse ex art.186quater per successiva estinzione del processo o rinuncia della parte. SONO INAPPELLABILI: - sentenze pronunciate secondo equità ex art.114cpc - le sentenze per accordo delle parti ex art.360, comma 2°, di omettere l’appello e ricorrere direttamente in cassazione; - le sentenze che la legge ritiene non appellabili; -sentenze che si pronunciano sulla nullità o meno del lodo arbitrale; - sentenze di lavoro per controversie che non eccedono €25,82 patrocinio, l’indicazione del relativo decreto; - specifica indicazione degli atti processuali, documenti, e contratti o accordi collettivi sui quali si fonda il ricorso. La L.69/2009 ha introdotto poi, l’art. 360bis, il quale stabilisce che il ricorso in cassazione non è ammissibile: - quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in maniera conforme alla giurisprudenza della corte e l’esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l’orientamento della stessa; - quando è manifestatamente infondata la censura relativa alla violazione dei principi regolatori del giusto processo. Circa l’ammissibilità e l’inammissibilità, ex art. 376cpc, il primo presidente, assegna tutti i ricorsi ad un’apposita sezione (filtro), tranne quando ricorrano i presupposti per l’assegnazione alle SU, la quale deve verificare se sussistono i presupposti per la definizione in camera di consiglio, ossia quando deve: - dichiarare l’inammissibilità del ricorso principale e quello incidentale eventualmente proposto per mancanza di moti; - accogliere o rigettare il ricorso principale e l’eventuale ricorso incidentale per manifesta fondatezza o infondatezza. Assegnato il ricorso alla sezione filtro, questa la esamina in camera di consiglio e possono aversi 3 ipotesi: - può accadere che il giudice assegnato quale relatore ritenga possibile definire il giudizio con una dichiarazione di inammissibilità oppure di manifesta infondatezza o fondatezza. In tal caso il giudice deposita in cancelleria una relazione con la concisa esposizione delle ragioni che possono giustificare la relativa pronuncia; il presidente fissa con decreto l’adunanza della corte. Almeno 20 giorni prima della data per l’adunanza, decreto e relazione sono comunicati al PM e notificati agli avvocati delle parti che hanno la facoltà di presentare per il pm le conclusioni e gli avvocati memorie non oltre 5 giorni prima e di chiedere di essere sentiti se compaiano; - può accadere che il giudice relatore ritenga che il ricorso, sebbene ammissibile, non possa essere deciso nel merito, ma devono essere assunti provvedimenti ordinatori, quali l’integrazione del contraddittorio o la rinnovazione della notifica dell’impugnazione. In tali casi, il giudice deposita in cancelleria una relazione con l’esposizione dei relativi motivi per cui il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio e prosegue il procedimento; - la corte ritiene che non sussistano i presupposti per la camera di consiglio e si rinvia la causa a pubblica udienza. fissati dalla cassazione. Nel primo caso, il giudice del rinvio, nel rifare il giudizio, deve evitare gli errori commessi e seguire le indicazioni della corte senza eluderle; Nel secondo caso, il giudice non può procedere di regola ad un nuovo accertamento su fatti già accertati, ma solo a una nuova valutazione degli stessi sulla base dei criteri indicati dalla corte. In tal caso a giudicare sarà chiamato un giudice di pari grado e non lo stesso. Se la sentenza è cassata per nullità della sentenza o del procedimento, abbiamo un rinvio con funzione restitutoria in quanto finalizzato alla ripetizione di quella fase di merito che risultava carente dei requisiti necessari per un corretto svolgimento del processo: la causa riprende davanti al giudice di merito dal momento in cui si è verificato il vizio che ne ha determinato la cassazione. In questo caso si parla anche di rinvio improprio, perché si applicano le norme che disciplinano il processo ordinario e il giudice del rinvio sarà quello che era competente per il merito nel momento in cui si è verificata nullità. In caso di mancata riassunzione o di estinzione del giudizio di rinvio, si estingue l’intero processo ma la sentenza della SC conserva il suo effetto vincolante anche nel nuovo processo che è instaurato a seguito della riproposizione della domanda. L’atto iniziale del giudizio di rinvio è la Citazione, che va proposta, nel caso di rinvio proprio al diverso giudice indicato dalla cassazione, nel caso di rinvio improprio, è la SC che dispone la riassunzione dinanzi allo stesso giudice che ha emesso la decisione cassata. L’atto va notificato alla parte, personalmente, entro tre mesi dalla pubblicazione della sentenza di cassazione; il procedimento di rinvio, si effettua secondo le norme per il procedimento davanti al giudice cui la corte rinvia la causa e deve essere depositata copia autentica della sentenza di cassazione; le parti conservano la stessa posizione processuale che avevano nel procedimento in cassazione, non possono proporre conclusioni diverse da quelle prese nel giudizio che ha emanato la sentenza cassata. Il giudice di rinvio pronuncia sentenza nei modi ordinari: se il rinvio è avvenuto davanti al giudice di primo grado, la sentenza è appellabile, se è avvenuto in appello, è ricorriibile. Nel caso di rinvio prosecutorio, il sindacato della corte riguarda il rispetto del principio di diritto fissato dalla stessa da parte del giudice del rinvio. Revocazione Art. 395cpc Opposizione di Terzo Art. 404cpc È un mezzo di impugnazione a carattere eccezionale diretto contro un vizio della volontà del giudice che ha emanato la sentenza impugnata ed ha come fondamento l’esistenza di circostanze particolari, che se fosse state conosciute dal giudice, avrebbero condotto ad un giudizio diverso. L’art. 395 stabilisce che possono essere impugnate per revocazione le sentenze pronunciate in un unico grado o in grado d’appello e per alcuni vizi, nei confronti di sentenze non più appellabili. all’art. 391 bis, è possibile impugnare per revocazione anche alcune sentenze della SC viziate da errore di fatto. MOTIVI. Per quanto riguarda i motivi per la revocazione, occorre prima distinguere tra: -revocazione ordinaria: se impedisce il passaggio in giudicato della sentenza essendo proponibile entro 30 giorni dalla notifica di questa e, in assenza di notificazione, entro 3 mesi dalla pubblicazione della sentenza. Può essere proposta contro sentenze non appellabili, ma non ancora passate in giudicato. -revocazione straordinaria: proponibile anche dopo il passaggio in giudicato della sentenza, contro le sentenze non più appellabili a prescindere dal passaggio in giudicato. I motivi per proporre revocazione straordinaria sono: - il dolo di una delle parti in danno dell’altra. Esso deve consistere in un’attività fraudolenta operata mediante artifizi o raggiri idonei a sviare le difese avversarie o impedire l’accertamento della verità al giudice. - se si è giudicato sulla base di prove dichiarate o riconosciute false dopo la sentenza, oppure che la parte soccombente ignorava essere state riconosciute o dichiarate false prima della sentenza; ha ad oggetto prove utilizzate ma non utilizzabili - se dopo la sentenza sono stati trovati uno o più documenti decisivi, non prodotti dalla parte per causa di forza maggiore o per fatto dell’avversario; - la sentenza è l’effetto del dolo del giudice, accertato con sentenza passata in giudicato. I motivi per proporre revocazione ordinaria: - la sentenza è l’effetto di un errore di fatto risultante dagli atti e documenti della causa. Si ha tale errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontestabilmente esclusa oppure è supposta l’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita. L’errore deve essere fondato su una discordanza tra le affermazioni contenute nella sentenza e le risultanze del fascicolo processuale. - la sentenza è contraria ad altra precedente avente fra le parti autorità di cosa giudicata, purchè non abbia pronunciato sulla relativa eccezione. L’ipotesi è quella È un mezzo di impugnazione straordinario, proponibile nonostante il passaggio in giudicato della sentenza, concesso al terzo per rimuovere gli effetti pregiudizievoli che una sentenza, pronunciata tra altre persone, può avere nella sua sfera giuridica. l’O. di terzo può essere: - ordinaria: Art404cpc, comma 1°, stabilisce che un terzo può fare opposizione contro la sentenza passata in giudicato o comunque esecutiva pronunciata tra altre persone quando pregiudica i suoi diritti. (Il terzo tutela un diritto autonomo, incompatibile con la sentenza impugnata, ed è una tutela generica proponibile per qualsiasi motivo). - revocatoria: art.404cpc, comma 2°, gli aventi causa e i creditori di una delle parti che, potrebbero subire un pregiudizio dato dalla sentenza sfavorevole al loro debitore o dante causa, possono fare opposizione alla sentenza, quando è l’effetto di dolo o collusione a loro danno. VARIE CATEGORIE DI TERZI E STRUMENTI A LORO DISPOSIZIONE. • I terzi rispetto al processo ma non rispetto alla controversia. - Litisconsorte pretermesso: il giudice pronuncia il giudizio senza accorgersi che è rimasto pretermesso uno dei litisconsorti necessari. Il litisconsorte può impugnare la sentenza con opposizione di terzo o con impugnazione ordinaria. Il litisconsorte pretermesso può agire con opposizione di terzo comma 1°, art.404, e in tale sede, far annullare la sentenza, a contraddittorio non integro, chiedendo ed ottenendo una nuova pronuncia; alcuni autori, (Verde), ritengono invece che la posizione del litisconsorte pretermesso, sia uguale a quella del contumace involontario e che quindi la sentenza va impugnata in via ordinaria ex art.327cpc - Il falso rappresentato: la posizione è uguale a quella precedente del litisconsorte. Questi deve impugnare la sentenza ex art.404 comma 1°; altri ritengono ex art.327. - l’avente causa: è il terzo che non ha partecipato al processo nel quale è stata pronunciata sentenza, ma ha acquistato un diritto derivante del passaggio in giudicato della sentenza stessa. 1. Nel caso di successione a titolo universale: a. Se la successione si è verificata prima dell’inizio del processo, il successore è il vero legittimato attivo o passivo, quindi il processo iniziato da o contro altra persona da luogo a sentenza inopponibile al vero legittimato. b. Se la successione si è verificata nel corso del giudizio, si applica la disciplina relativa alla successione nel processo o perdita della capacità di errore materiale. PROCEDIMENTO. La revocazione si propone con atto di citazione davanti allo stesso giudice che ha emanato la sentenza impugnata. L’atto introduttivo a pena di inammissibilità deve contenere: - il motivo della revocazione; - prove relative alla dimostrazione del fatto per cui si chiede la revocazione - il giorno della scoperta o dell’accertamento del dolo o della falsità o del recupero dei documenti. A pena di improcedibilità deve essere depositato nella cancelleria del giudice competente nei 20 giorni dalla notifica, insieme con la copia autentica della sentenza impugnata. Nel procedimento per revocazione vanno applicate le norme del grado in cui è emessa la sentenza. La revocazione non ha effetto sospensivo; tuttavia il giudice può, su istanza di parte inserita nell’atto di citazione, in presenza di un grave e irreparabile danno, emettere un’ordinanza di sospensione dell’esecuzione. Tale ordinanza ha natura cautelare ed efficacia provvisoria, destinata ad essere assorbita nel provvedimento finale, non è revocabile né ricorribile per cassazione. La sentenza pronunciata a seguito di revocazione non può essere impugnata nuovamente per revocazione, sono ammessi i mezzi di impugnazione ai quali era originariamente soggetta la sentenza impugnata per revocazione. La revocazione delle sentenze non di merito della SC, può essere proposta alla stessa corte solo per errore di fatto ex art. 395 nº 4, nel termine di 60 giorni, dalla notifica della sentenza o 3 mesi dalla pubblicazione. La SC provvede in camera di consiglio con ordinanza, se la ritiene ammissibile; con sentenza emessa in pubblica udienza negli altri casi. La proposizione del ricorso non sospende la sentenza e quindi non ne impedisce il passaggio in giudicato. Le sentenze di merito della SC sono impugnabili per revocazione straordinaria, il ricorso va proposto alla corte e deve avere i requisiti dei normali ricorsi per revocazione o eventualmente per opposizione dato che sono impugnabili anche per opposizione ordinaria e revocatoria. L’art. 397 prevede i casi in cui possono essere impugnate per revocazione le cause in cui è obbligatorio l’intervento del PM: - se la sentenze è stata pronunciata senza che egli sia stato sentito; - se la sentenza è effetto di collusione ad opera delle parti per frodare la legge. prima della costituzione c. Se la successione si è verificata dopo il passaggio in giudicato della sentenza, quest’ultimo si estende per effetto dell’art. 2909cc 2. Nel caso di successione a titolo particolare. sono possibili solo due ipotesi : a. Successione nella stessa situazione sostanziale oggetto del processo: - successione prima della controversia, il successore è il vero legittimato passivo come per la successione a titolo universale; - successione in pendenza di processo, si applica l’art.111, cosicché il successore non intervenuto è legittimato e onerato a proporre le impugnazioni ordinarie , altrimenti si avrà giudicato nei suoi confronti; - successione dopo il giudicato, art.2909cc. b. Successione in una situazione derivata da quella che costituisce oggetto della controversia originaria: - successione prima del processo, la parte originaria conserva la legittimazione, qualora la sentenza pregiudichi i diritti acquistati da un terzo, può proporre azione revocatoria, per dolo o collusione a suo danno; - successione in pendenza di processo, art.111, il successore non intervenuto, è legittimato e onerato a proporre impugnazione ordinaria per evitare il giudicato; - successione dopo giudicato, il terzo sarebbe pregiudicato a norma dell’art. 2909cc e non gli potrebbe essere riconosciuta alcuna tutela. • I Terzi rispetto al processo e alla situazione controversa. - Soggetti titolari di situazioni autonome e incompatibile con quella di cui si discute nel processo: in questo caso il terzo deduce l’esistenza di un diritto assoluto sullo stesso bene che è stato oggetto della controversia tra altre parti. Tale soggetto può proporre intervento volontario, nel giudizio di primo grado o può intervenire in appello se non lo ha fatto prima, con impugnazione ordinaria. A processo concluso, ha la possibilità di far valere il suo diritto in via autonoma. - Soggetti titolari di situazioni legate a quelle, oggetto di controversia, da vincoli di pregiudizialità e/o dipendenza: secondo alcuni se vi sono due processi pendenti, ci sono nessi di pregiudizialità tali da imporre la sospensione del processo pregiudicato. secondo altri e secondo verde, i rapporti pregiudiziali, tali da imporre la sospensione, sussistono solo tra le stesse parti e il terzo non è tenuto a proporre alcuna impugnazione. REGOLE PROCESSUALI. Una delle regole fondamentali è l’interesse della parte ad impugnare una sentenza. Per l’opposizione ordinaria non è previsto alcun termine; per l’opposizione revocatoria il termine è di 30 giorni dal momento in cui il terzo è venuto a conoscenza del dolo o collusione (se la scoperta è
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