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Singoli mezzi di prova del processo civile, Sintesi del corso di Diritto Processuale Civile

Riassunto breve sui singoli mezzi di prova del processo civile

Tipologia: Sintesi del corso

2019/2020

In vendita dal 25/06/2020

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Scarica Singoli mezzi di prova del processo civile e più Sintesi del corso in PDF di Diritto Processuale Civile solo su Docsity! SINGOLI MEZZI DI PROVA: Cc.: singoli mezzi di prova. Cpc.: modi + forme.  ISPEZIONE, artt. 118 + 258 cpc.: il giudice con l’ordine di ispezione esamina direttamente una cosa-luogo. Conoscenza diretta ed immediata. Procede d’ufficio. NO per i documenti. Prova diretta. Anche delle persone: parti-3i. Può procedere un consulente tecnico. Se si rifiuta la parte il comportamento sarà un argomento di prova (ne risponde nell’ambito probatorio). Se si rifiuta un 3° risponderà di una sanzione. Il giudice procede personalmente. Eseguiti accanto anche rilievi + calchi + riproduzioni fotografiche o cinematografiche;  ESIBIZIONE, art. 210, 1° cpc.: fa acquisire al processo un documento/cosa indispensabile per la decisione della causa. È disposta dal giudice su istanza di parte. Onere di specifica individuazione del documento (inammissibile se serve per acquisire documenti generici). Valutazione di indispensabilità + necessità. *Solo in specifiche ipotesi il giudice può procedere d’ufficio (libri e scritture contabili di un’impresa soggetta a registrazione). L’istanza può avvenire anche su una parte che vanta un mero interesse processuale. Talvolta esborso monetario a carico della parte che l’ha richiesto. ORDINANZA: il giudice decide tempo + luogo + modalità dell’esibizione. NO documento amministrativo se reperibile tramite il diritto di accesso. NO se può cagionare alla parte/3° un grave danno. NON c’è nessun strumento per l’attuazione coattiva. La sanzione opererà direttamente sul terreno probatorio: il giudice ne trae argomenti di prova;  RICHIESTA DI INFO ALLA PA, art. 213 cpc.: può essere disposto d’ufficio dal giudice (fuori dai casi degli artt. 210-11 cpc.). Ricorre quando non opera l’esibizione. Coordinato con la L. che disciplina l’accesso ai documenti amministrativi ove è possibile riceverne una copia senza alcun intervento del giudice. La PA risponde con un documento contenente le info richieste;  PROVA DOCUMENTALE, artt. 2699 ss. cc.: prova precostituita. Produzione ad opera delle PARTI. 1. ATTO PUBBLICO, art. 2699 cc.: documento redatto da un notaio O da un pubblico ufficiale autorizzato (munito di funzione certificante)  attribuirgli pubblica fede nel luogo in cui l’atto è formato. Se non si rispetta l’ambito territoriale ed è sottoscritto dalle parti avrà l’efficacia della scrittura privata. Ha efficacia di PROVA LEGALE, fino a QUERELA DI FALSO (=una parte contesta formalmente l’autenticità del documento con autonoma domanda). a. FALSO MATERIALE: alterato; b. FALSO IDEOLOGICO: dichiarazioni non rese o diverse. La querela di falso è l’unico modo per far venire meno l’efficacia di prova legale di una prova documentale autenticata. La competenza esclusiva se è proposta in via incidentale in un processo di appello è del TRIBUNALE. Il processo sarà sospeso fino al passaggio in giudicato della sentenza. Se pende davanti al tribunale competente sarà il giudice istruttore. La decisione di querela di falso ha efficacia erga omnes. Efficacia probatoria piena: atto incontestabile. Il giudice lo DEVE ritenere vero, salvo la querela di falso; 2. SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA: documento scritto recante sottoscrizione (scrittura privata). Fa anch’essa PIENA PROVA fino a QUERELA DI FALSO solo se la scrittura è stata espressamente riconosciuta dalla parte contro cui il documento è prodotto O è legalmente considerata come riconosciuta. a. RICONOSCIMENTO ESPRESSO; b. RICONOSCIMENTO TACITO: v. la parte omette di disconoscerne la paternità. “Autenticata”: sottoscrizione autenticata da un notaio O pubblico ufficiale  ne ha verificato l’identità. In questo caso ha effetto di prova legale. Possibilità del DISCONOSCIMENTO TEMPESTIVO della propria sottoscrizione. Il contenuto intrinseco della scrittura privata è liberamente valutabile da parte del giudice. Se ammette un fatto sfavorevole all’autore del documento si considera come confessione stragiudiziale, quindi come prova legale. DATA: giorno in cui è stata registrata O che si è verificato un fatto che stabilisce in modo certo l’anteriorità della formazione del documento.  ALTRI DOCUMENTI: 1. TELEGRAMMA: efficacia probatoria di una scrittura privata quando l’originale è sottoscritto dal mittente O quando (nonostante non sia sottoscritto) è consegnato personalmente dal mittente. Sottoscrizione autenticabile da un notaio (prova legale); 2. TELEX: difficile identificare il soggetto che invia il documento, quindi è liberamente valutabile dal giudice; 3. FAX: se è sottoscritta dal mittente vale come una scrittura privata. Molto più spesso come una riproduzione meccanica; 4. RIPRODUZIONE MECCANICHE: fotografiche-informatiche-cinematografiche e ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e cose (v. hardware). Efficacia di prova legale, salvo contestazione con tempestivo disconoscimento; 5. LIBRI E SCRITTURE CONTABILI delle imprese soggette a registrazione: fanno prova contro l’imprenditore. Il giudice può ordinare anche d’ufficio l’esibizione; 6. DOCUMENTO INFORMATICO: con firma semplice-qualificata-digitale. Regolato da ultimo dal CAD del 2016. È liberamente valutabile dal giudice. Se è sottoscritto con firma digitale fa piena prova, come una scrittura privata; 7. E-MAIL: formano piena prova, fintanto che non vengono disconosciute. Se hanno una firma elettronica semplice sono liberamente valutate dal giudice;  CONFESSIONE, art. 2730, 1° cpc.: dichiarazione con cui la parte riconosce la verità di un fatto a lei sfavorevole e favorevole all’altra parte. Colui che la rende dev’essere capace di disporre del diritto. Ha sempre ad oggetto un FATTO. 1. GIUDIZIALE: spontanea O provocata per mezzo dell’interrogatorio formale; Forma PIENA PROVA contro colui che l’ha resa, purché verta su diritti disponibili  PROVA LEGALE. Quando colui che confessa rende anche racconti che toccano la controparte ed essa non contesta il giudice deve ritenere veri anche i fatti favorevoli. Mentre se li contesta sono liberamente apprezzabili dal giudice. CONFESSIONE RESA DA ALCUNI LITISCONSORTI NECESSARI: liberamente valutata dal giudice per gli altri litisconsorti. LITISCONOSORZIO FACOLTATIVO: è prova legale solo per colui che l’ha resa, mentre per gli altri litisconsorti è solo un mero argomento sussidiario. REVOCA: solo se determinata da ERRORE DI FATTO (errore ostativo) O da VIOLENZA. Si tratta per meglio dire di un potere di invalidazione, simile alla querela di falso. Può essere proposta ENTRO la seconda memoria. 2. STRAGIUDIZIALE: si forma all’esterno del processo. Contenuta in un documento O in una riproduzione fotografica/video/digitale. Se è stata resa oralmente dev’essere provata per testimoni. Ha la stessa efficacia della confessione giudiziale. Se può essere provata da testimoni è liberamente valutabile dal giudice: se ritiene veri i fatti testimoniati è vincolato a ritenere veri i fatti oggetto della decisione. Se è resa da un 3° è liberamente apprezzabile dal giudice;  INTERROGATORIO FORMALE, art. 230 ss. cpc.: mezzo di prova disposto dal giudice SOLO SU ISTANZA DI PARTE. Una parte cerca di provocare la confessione dell’avversario su fatti determinati. Si devono formulare i quesiti (“vero che…”  la parte risponderà “sì” o “no”). La parte potrà essere interrogata solo sui capitoli indicati. Il giudice potrà chiedere dei chiarimenti.
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