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SINTESI DECRETI MINISTERIALI 1 SETTEMBRE 2021- 2 SETTEMBRE 2021-3 SETTEMBRE 2021, Schemi e mappe concettuali di Progettazione, costruzione e impianti

E' UNA SINTESI DELLE NORME CONTENUTE NEI DECRETI MINISTERIALI 1 SETTEMBRE 2021- 2 SETTEMBRE 2021-3 SETTEMBRE 2021 IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI, CHE HANNO ABROGATO IL D.M. 10 MARZO 1998.

Tipologia: Schemi e mappe concettuali

2022/2023

Caricato il 09/02/2023

Rob64
Rob64 🇮🇹

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Scarica SINTESI DECRETI MINISTERIALI 1 SETTEMBRE 2021- 2 SETTEMBRE 2021-3 SETTEMBRE 2021 e più Schemi e mappe concettuali in PDF di Progettazione, costruzione e impianti solo su Docsity! Il D.M. 10/3/98 viene completamente abrogato con la successione di tre decreti emanati nei primi giorni di settembre 2021, in particolare il D.M 1/09/2021, il D.M 2/09/2021, ed il il D.M 3/09/2021 Infatti, a completamento di quanto iniziato con:  il D.M. 1/9/2021 per quanto riguarda la qualifica degli addetti alla manutenzione antincendio;  e il successivo D.M. 2/9/2021 relativamente alla Formazione dei Lavoratori Addetti alla Gestione Emergenza Antincendio e alla qualifica dei Formatori in materia Antincendio;  il D.M. 3/9/2021 conclude l’opera:  trattando il tema della Valutazione del Rischio Incendio  fornendo i criteri generali di progettazione ed esercizio della Sicurezza Antincendio per i luoghi di lavoro ai sensi dell’art. 46 del D.Lgs. 81/2008  abrogando in modo completo il “vecchio” D.M. 10/3/98. D.M. 01 settembre 2021 Definizioni: All’art. 1 del D.M. 01 settembre 2021 vengono fornite le seguenti definizioni: manutenzione: operazione o intervento finalizzato a mantenere in efficienza ed in buono stato, impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio; controllo periodico: insieme di operazioni da effettuarsi con frequenza non superiore a quella indicata da disposizioni, norme, specifiche tecniche o manuali d’uso e manutenzione per verificare la completa e corretta funzionalità di impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio; sorveglianza: insieme di controlli visivi atti a verificare, nel tempo che intercorre tra due controlli periodici, che gli impianti, le attrezzature e gli altri sistemi di sicurezza antincendio siano nelle normali condizioni operative, siano correttamente fruibili e non presentino danni materiali evidenti. La sorveglianza può essere effettuata dai lavoratori normalmente presenti dopo aver ricevuto adeguate istruzioni. La figura del “tecnico manutentore qualificato” Ai sensi del DM 01 settembre 2021, tutti gli interventi di manutenzione e tutti i controlli su impianti, attrezzature e altre misure di sicurezza antincendio dovranno essere effettuati esclusivamente da tecnici manutentori qualificati. Si tratta di appositi tecnici in possesso dei requisiti tecnico-professionali stabiliti nell’allegato II del DM 01 settembre 2021. Registro dei controlli: Tutti i datori di lavoro dovranno predisporre un apposito registro su cui annotare i controlli periodici e gli interventi di manutenzione effettuati su impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio. Tale registro dovrà essere mantenuto costantemente aggiornato e a disposizione degli organi di controllo. D.M. 02 settembre 2021: Piano di Emergenza e Esercitazione antincendio Una delle principali novità riguarda i casi in cui scatta l’obbligo di predisporre il Piano di emergenza. Tale documento dovrà essere presente nei seguenti casi:  luoghi di lavoro ove sono occupati almeno 10 lavoratori;  luoghi di lavoro che rientrano nell’allegato I del DPR 151/2011 (le attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco);  luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di 50 persone, indipendentemente dal numero di lavoratori. Il piano di emergenza deve identificare un adeguato numero di addetti al servizio antincendio incaricati dis ovrintendere e attuare le procedure previste. Il numero complessivo di personale designato alla gestionedelle emergenze deve essere congruo, in relazione alle turnazioni e alle assenze ordinariamente prevedibili. Negli ambienti di lavoro che non rientrano nei casi sopra elencati, invece, risulta necessario adottare idonee misure organizzative e se svolti entro 6 mesi dall’entrata in vigore del DM 02 settembre 2021 (ovvero fino al 04/04/2023). Infine, i corsi di formazione ed aggiornamento degli addetti antincendio dovranno essere tenuti esclusivamente da docenti in possesso dei requisiti stabiliti dall’art. 6 del DM 02 settembre 2021 D.M. 3 SETTEMBRE 2021 La valutazione dei rischi di incendio e la conseguente definizione delle misure di prevenzione, di protezione e gestionali per la riduzione del rischio di incendio costituiscono parte specifica del documento di cui all’art. 17, comma 1, lettera a) , del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (DVR). La valutazione del rischio deve essere effettuata in conformità ai criteri indicati nell'articolo 3 e deve essere coerente e complementare con la valutazione del rischio di esplosione, ove richiesta, in ottemperanza al titolo XI, "Protezione da atmosfere esplosive", del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (art. 2 del decreto). Il cardine del decreto è l'art. 3, che fornisce indicazioni per individuare i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio da applicare nello specifico luogo di lavoro. Sono previsti 4 casi, ognuno dei quali descritto in uno dei 4 commi che costituiscono l'articolo: 1. in generale "le regole tecniche di prevenzione incendi stabiliscono i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per i luoghi di lavoro per i quali risultano applicabili"; 2. per i luoghi di lavoro a basso rischio di incendio, definiti nell'allegato I, si applica l'allegato I stesso; 3. per i luoghi di lavoro che non ricadono nei commi 1 e 2 i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio sono quelli contenuti nel Decreto del Ministero dell'Interno del 3 agosto 2015 e s.m.i.; 4. il comma 4 fa salva la possibilità, anche per i luoghi di lavoro a basso rischio di incendio, di applicare il DM 3 agosto 2015. L'allegato I stabilisce criteri semplificati per la valutazione del rischio di incendio ed indica le misure di prevenzione, protezione e gestionali da adottare nei luoghi di lavoro a basso rischio di incendio. Sono considerati luoghi di lavoro a basso rischio d'incendio quelli ubicati in attività non soggette e non dotate di specifica regola tecnica verticale e con tutti i seguenti requisiti aggiuntivi: - con affollamento complessivo: ≤ 100 occupanti; - con superficie lorda complessiva: ≤1000 m2 - con piani situati a quota compresa tra -5m e 24 m; - ove non si detengono o trattano materiali combustibili in quantità significative; - ove non si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose in quantità significative; - ove non si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio. Gli elementi minimi che la valutazione del rischio incendio deve comprendere sono: a. individuazione dei pericoli d'incendio; (Ad esempio, si valutano: sorgenti d’innesco, materiali combustibili o infiammabili, carico di incendio, interazione inneschi-combustibili, quantitativi rilevanti di miscele o sostanze pericolose, lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio o dell’esplosione, possibile formazione di atmosfere esplosive, …) b. descrizione del contesto e dell'ambiente nei quali i pericoli sono inseriti; Si indicano ad esempio: condizioni di accessibilità e viabilità, layout aziendale, distanziamenti, separazioni, isolamento, caratteristiche degli edifici, tipologia edilizia, complessità geometrica, volumetria, superfici, altezza, piani interrati, articolazione planovolumetrica, compartimentazione, aerazione, ventilazione e superfici utili allo smaltimento di fumi e di calore, … c. determinazione di quantità e tipologia degli occupanti esposti al rischio d'incendio; d. individuazione dei beni esposti al rischio d'incendio; e. valutazione qualitativa o quantitativa delle conseguenze dell'incendio sugli occupanti. f. individuazione delle misure che possano rimuovere o ridurre i pericoli che determinano rischi significativi. In esito alle risultanze della valutazione del rischio di incendio, le misure antincendio da adottare nella progettazione, realizzazione ed esercizio dei luoghi di lavoro a basso rischio d’incendio sono quelle indicate di seguito. • Compartimentazione • Esodo • Gestione della Sicurezza Antincendio (GSA) • Controllo dell'incendio Rivelazione e allarme Controllo di fumi e calore Operatività antincendio • Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio. In particolare, sono specificate le modalità con cui il datore di lavoro (o il responsabile dell'attività) organizza la GSA, ovvero: a. adozione e verifica periodica delle misure antincendio preventive; b. verifica dell'osservanza dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni normali di esercizio che scaturiscono dalla valutazione del rischio d'incendio; c. mantenimento in efficienza di impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio ( ad es. estintori, porte resistenti al fuoco, impianti automatici di inibizione controllo o estinzione dell'incendio, ... ); d. attuazione delle misure di gestione della sicurezza antincendio in esercizio e in emergenza; e. apposizione di segnaletica di sicurezza ( es. divieti, avvertimenti, evacuazione, ... ); f. gestione dei lavori di manutenzione, valutazione dei relativi rischi aggiuntivi e di interferenza, con particolare riguardo a lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio (es. lavori a caldo, ... ), pianificazione della temporanea disattivazione di impianti di sicurezza, pianificazione della temporanea sospensione della continuità della compartimentazione, impiego delle sostanze o miscele pericolose (es. solventi, colle, ... ).
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