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Sintesi del capitolo 5 parte 2 del Manuale di diritto processuale penale Tonini 2016, Sintesi del corso di Diritto Processuale Penale

Sintesi del capitolo 5 parte 2 del Manuale di diritto processuale penale Tonini 2016: I mezzi di ricerca della prova.

Tipologia: Sintesi del corso

2016/2017

In vendita dal 31/03/2017

Daniela-Aurora
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Scarica Sintesi del capitolo 5 parte 2 del Manuale di diritto processuale penale Tonini 2016 e più Sintesi del corso in PDF di Diritto Processuale Penale solo su Docsity! CAPITOLO V: I MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA 1. Profili generali. Il codice denomina mezzi di ricerca della prova: • le ispezioni • le perquisizioni • i sequestri • le intercettazioni di comunicazioni. Tali atti si distinguono dai mezzi di prova sotto numerosi profili: • l'elemento probatorio si forma in seguito all'esperimento del mezzo di prova (es. il testimone racconta i fatti che ha percepito), • mentre attraverso il mezzo di ricerca della prova entra nel procedimento un elemento probatorio che preesiste allo svolgersi del mezzo stesso; • i mezzi di prova possono essere assunti solo davanti al giudice nel dibattimento o nell'incidente probatorio; • i mezzi di ricerca della prova possono essere disposti dal giudice, dal PM e, in alcune ipotesi, possono essere compiuti dalla polizia giudiziaria; • i mezzi di ricerca della prova si basano di regola sul fattore "sorpresa" e quindi non consentono il preventivo avviso al difensore dell'indagato quando sono compiuti nella fase delle indagini; • mentre i mezzi di prova possono essere assunti durante le indagini preliminari solo con la piena garanzia del contraddittorio mediante l'istituto dell'incidente probatorio. I mezzi di ricerca della prova informatica: particolarità. In base alla normativa vigente il supporto informatico deve considerarsi autonomo rispetto al documento digitale. Il principio di autonomia influisce anche sui mezzi di ricerca della prova informatica. Sono oggetti materiali dei mezzi di ricerca della prova sia il singolo supporto informatico (pen drive, floppy disk, CD, DVD, hard disk) sia il sistema che contiene uno o più supporti e che consiste nel semplice computer o in un intero sistema telematico. I singoli documenti informatici che sono registrati nei supporti o nei sistemi predetti, sono gli oggetti dematerializzati dei mezzi di ricerca della prova. Prima della legge n.48/2008 l'ispezione, la perquisizione e il sequestro di un sistema o di un supporto informatico ricevevano nella prassi un inquadramento giuridico che la legge stessa ha ripudiato. Alcuni inquirenti pretendevano di trattare il sequestro del computer come un mezzo atipico di ricerca della prova; quindi lo ritenevano svincolato da regole e soprattutto dal contraddittorio. Altri inquirenti pretendevano di utilizzare il mezzo tipico del sequestro ma operavano come se si trattasse di sequestrare un documento cartaceo senza alcuna cautela ulteriore. È merito della legge 48/2008 l'aver ricondotto nell'alveo dei mezzi tipici di ricerca della prova la perquisizione, l'ispezione ed il sequestro di ogni sistema o supporto informatico. Non si può parlare di mezzi atipici. La legge n.48/2008 ha previsto in relazione ai mezzi di ricerca del documento informatico, 5 tipi di garanzie fondamentali, che dovrebbero essere attuate in ognuno dei mezzi di ricerca: 1. il dovere di conservare inalterato il dato informatico originale nella sua genuinità 2. il dovere di impedire l'alterazione successiva del dato informatico acquisito rispetto a quello originale 3. il dovere di assicurare la non modificabilità della copia del documento informatico 4. la garanzia dell'installazione di sigilli informatici sui documenti acquisiti. 2. Le ispezioni L'autorità giudiziaria può disporre rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ogni altra operazione tecnica, anche in relazione a sistemi informatici o telematici, adottando misure tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei dati originali e ad impedirne l'alterazione. Se il reato non ha lasciato tracce o effetti materiali, o se questi sono scomparsi o sono stati cancellati o dispersi, alterati o rimossi, l'autorità giudiziaria descrive lo stato attuale e, in quanto possibile, verifica quello preesistente, curando anche di individuare modo, tempo e cause delle eventuali modificazioni. L'ispezione (art. 244) è disposta dall'autorità giudiziaria con decreto motivato quando occorre accertare le tracce e gli altri effetti materiali del reato; essa consiste nell'osservare e descrivere persone luoghi o cose allo scopo appunto di accertare le tracce e gli altri effetti materiali del reato. Se necessario l'ispezione si svolge con l'impiego di poteri coercitivi: sia il giudice che il PM possono chiedere l'intervento della polizia giudiziaria e, se necessario, della forza pubblica. L'ispezione personale. Questo tipo di ispezione ha una normativa tutta particolare. Prima di procedere all'ispezione personale l'interessato è avvertito della facoltà di farsi assistere da persona di fiducia, purché questa sia prontamente reperibile e idonea a norma dell'articolo 120. L'ispezione è eseguita nel rispetto della dignità e, nei limiti del possibile, del pudore di chi vi è sottoposto. L'ispezione può essere eseguita anche per mezzo di un medico. In questo caso l'autorità giudiziaria può astenersi dall'assistere alle operazioni. L'ispezione di luoghi o di cose. All'imputato e in ogni caso a chi abbia l'attuale disponibilità del luogo in cui è eseguita l'ispezione è consegnata, nell'atto di iniziare le operazioni e sempre che essi siano presenti, copia del decreto che dispone tale accertamento. Nel procedere all'ispezione dei luoghi, l'autorità giudiziaria può ordinare, enunciando nel verbale i motivi del provvedimento, che taluno non si allontani prima che le operazioni siano concluse e può far ricondurre coattivamente sul posto il trasgressore. L'ispezione è disposta con decreto motivato. Nel corso dell'udienza preliminare o dibattimentale l'ispezione e Questa seconda locuzione comprende – le cose acquisite direttamente con il reato o da queste create – qualsiasi vantaggio patrimoniale e non patrimoniale ricavato dal reato – i beni valutabili economicamente dati o promessi al colpevole per la consumazione del reato. Le cose pertinenti al reato includono oltre al corpus delicti e ai producta sceleris le cose che servono anche indirettamente ad accertare la consumazione dell'illecito, il suo autore e le circostanze del reato, con riferimento ad ogni possibile legame, individuabile caso per caso tra le cose stesse e l'accertamento dell'illecito che sia ritenuto rilevante ai fini del processo. Il sequestro è mantenuto fin quando sussistono le esigenze probatorie; il limite massimo è la sentenza irrevocabile, dopodiché la cosa deve essere restituita, salvo che ne sia stata ordinata la confisca. La conversione di un tipo di sequestro in un altro è possibile solo se è emesso un provvedimento autonomo rispondente ai requisiti ed alle finalità del nuovo tipo di sequestro. Il sequestro probatorio può essere convertito in sequestro conservativo o preventivo con apposito provvedimento del giudice emesso su richiesta del soggetto rispettivamente legittimato. Nel corso dell'udienza preliminare e del dibattimento il sequestro probatorio è disposto dal giudice con decreto motivato. Nel corso delle indagini preliminari il decreto è emanato, di regola, dal PM; la polizia giudiziaria, se vi è fondato pericolo nel ritardo e il PM non può intervenire tempestivamente ovvero non ha ancora assunto la direzione delle indagini. Il sequestro è disposto dall'autorità giudiziaria con decreto motivato; al sequestro procede personalmente l'autorità giudiziaria ovvero un ufficiale di polizia giudiziaria delegato con lo stesso decreto. Essa effettua il sequestro; il relativo verbale è trasmesso entro 48 ore al PM del luogo dove il sequestro è stato eseguito, il quale, nelle 48 ore successive, convalida il sequestro con decreto motivato, se ne ricorrono i presupposti. La mancata convalida del sequestro effettuato d'iniziativa della PG non preclude la possibilità per il PM di disporre autonomamente in ogni tempo finchè siano in corso le indagini preliminari il sequestro delle stesse cose già sequestrate dalla PG, indipendentemente dalla circostanza che tali cose siano state nel frattempo restituite o meno all'interessato. Quando si contesta la legittimità o il merito del provvedimento di sequestro, contro il decreto di sequestro (ovvero il decreto di convalida) l'indagato, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione possono proporre richiesta di riesame, sulla quale decide in composizione collegiale il tribunale del capoluogo della provincia nella quale ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento. Quando invece sorge la questione sulla necessita di mantenere o meno il sequestro (in quanto si discute se questo è ancora utile a fini probatori), durante le indagini preliminari la persona interessata può presentare al PM richiesta motivata di restituzione della cosa sequestrata. Il sequestro di documenti coperti dal segreto professionale o di ufficio. Le persone che hanno l'obbligo di mantenere il segreto professionale o il segreto d'ufficio o di Stato ed alle quali l'autorità giudiziaria chieda di consegnare atti o documenti coperti dai segreti appena menzionati, sono tenute a dichiarare per iscritto l'esistenza del segreto. La decisione sull'esistenza del segreto spetta: – al giudice penale, se si tratta di segreto professionale o di ufficio – al presidente del consiglio dei ministri, se si tratta del segreto di Stato (può chiedere all'autorità giudiziaria copie di atti del procedimento penale che sono indispensabili per il sistema di informazioni per la sicurezza). Segreto presso banche. L'autorità giudiziaria può esaminare atti, documenti e corrispondenza o dati informatici presso banche per rintracciare cose da sottoporre a sequestro o per accertare altre circostanze utili alle indagini. L'autorità giudiziaria può limitarsi a formulare una richiesta di esibizione o consegna. Se la banca oppone un rifiuto l'autorità giudiziaria procede alla perquisizione personalmente. Sequestro di corrispondenza. Presso coloro che forniscono servizi postali, telegrafici, telematici o di telecomunicazione è consentito procedere al sequestro di lettere o di altri oggetti di corrispondenza, anche se inoltrati per via telematica, che l'autorità giudiziaria abbia fondato motivo di ritenere spediti dall'imputato o a lui diretti, o che comunque possono avere relazione con il reato. Quando al sequestro procede un ufficiale di polizia giudiziaria, questi deve consegnare all'autorità giudiziaria gli oggetti di corrispondenza sequestrati, senza aprirli o alterarli e senza prendere altrimenti conoscenza del loro contenuto. Sequestro di dati informatici presso fornitori di servizi informatici, telematici e di telecomunicazioni. Presso tali fornitori l'autorità giudiziaria può disporre il sequestro dei dati da costoro detenuti e può stabilire che la loro acquisizione avvenga mediante copia di essi su adeguato supporto con una procedura che assicuri la conformità dei dati acquisiti a quelli originali e la loro immodificabilità. In questo caso è ordinato al fornitore dei servizi di conservare e proteggere adeguatamente i dati originali. Custodia delle cose sequestrate. Le cose sequestrate sono affidate in custodia alla cancelleria o alla segreteria. Quando ciò non è possibile o non è opportuno l'autorità giudiziaria dispone che la custodia avvenga in luogo diverso, determinandone il modo e nominando un altro custode, idoneo a norma dell'art. 120. quando la custodia riguarda dati, informazioni o programmi informatici, il custode è altresì avvertito dell'obbligo di impedirne l'alterazione o l'accesso da parte di terzi, salva in quest'ultimo caso diversa disposizione dell'autorità giudiziaria. Il sequestro della corrispondenza del detenuto: le Sezioni Unite hanno rilevato che l'acquisizione della corrispondenza del detenuto rinvenga una disciplina positiva nelle norme codicistiche sul sequestro di corrispondenza (artt. 254 e 353 c.p.p.) e nelle disposizioni sul visto di controllo epistolare delineate nell'ordinamento penitenziario. Si tratta di un provvedimento che non può essere disposto all'insaputa dell'interessato e deve essere noto a quest'ultimo. Nel giungere a tale conclusione, la Cassazione ha ritenuto inammissibile un'interpretazione analogica della disciplina delle intercettazioni: poiché gli artt. 266 ss. c.p.p. fanno riferimento alle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche o di altre forme di telecomunicazione, le predette norme non possono estendersi alla corrispondenza epistolare. Inoltre ha escluso che l'acquisizione di corrispondenza possa avere ingresso processuale attraverso il canale della prova atipica. Infatti l'acquisizione di corrispondenza del detenuto rinviene la propria disciplina nelle norme sul sequestro e sul visto di controllo. 5. Le intercettazioni di conversazioni o comunicazioni Per intercettazione si intende quell'attività che si effettua mediante strumenti tecnici di percezione e che tende a captare il contenuto di una conversazione o di una comunicazione segreta in corso tra due o più persone, quando l'apprensione medesima è operata da parte di un soggetto che nasconde la sua presenza. I requisiti dell’intercettazione sono: – La segretezza: i soggetti devono comunicare tra loro col preciso intendo di escludere estranei dal contenuto della comunicazione e secondo modalità tali da tenere quest’ultima segreta. Non è intercettazione la percezione di un'espressione del pensiero, sia pure rivolta ad un soggetto determinato, resa in modo percepibile a terzi. – Gli strumenti di captazione: il soggetto che capta deve usare strumenti tecnici di percezione (es. elettronici) particolarmente invasivi ed insidiosi, idonei a superare le cautele elementari e a captarne i contenuti. Non effettua intercettazione colui che ascolta una conversazione origliando dietro una porta; invece è intercettazione l'attività del terzo (anche se non in tempo reale)che nasconde per poi recuperarlo un apparecchio magnetofonico in funzione nella stanza destinata ad ospitare una conversazione tra altre persone con ascolto in differita della riproduzione. – Terzietà e clandestinità: il soggetto captante deve essere assolutamente estraneo al colloquio e deve operare in modo clandestino. Non è intercettazione ma è documento la registrazione di un colloquio effettuata da una delle persone che vi partecipano attivamente o da una persona che è ammessa ad assistervi, perchè manca il requisito della clandestinità rispetto agli interlocutori. L’intercettazione è un’attività che può essere compiuta soltanto per iniziativa del pubblico ministero e su autorizzazione del giudice per le indagini preliminari nei casi e modi previsti dalla legge (artt. 266-271). L'intercettazione può avere ad oggetto: – le conversazioni o comunicazioni telefoniche e altre forme di telecomunicazione, – il flusso di comunicazioni relativo a sistemi informatici o telematici ovvero intercorrente tra più sistemi, – le comunicazioni o conversazioni tra presenti (intercettazione ambientale). – del Presidente della repubblica (sono ammesse solo dopo che la corte costituzionale ne abbia disposto la sospensione della carica) – del parlamentare italiano (sono ammesse solo a seguito dell'autorizzazione della camera di appartenenza) – del parlamentare europeo – dei giudici costituzionali – del presidente del consiglio dei ministri e – dei ministri anche se cessati dalla carica in relazione ai reati ministeriali. I requisiti per le intercettazioni nei procedimenti per reati di criminalità organizzata o ad essa equiparati (sono attenuati). Tra i gravi delitti per i quali i presupposti sono attenuati sono previsti: – i delitti di criminalità organizzata (associazione di 2 o più persone) – la minaccia col mezzo del telefono – il terrorismo anche internazionale – i delitti contro la libertà individuale (es. tratta di persone e prostituzione minorile). I requisiti sono attenuati poiché l'intercettazione è ammessa quando vi sono sufficienti indizi di reato e quando l'intercettazione è necessaria (e non indispensabile) per lo svolgimento delle indagini. La durata non può superare i 40 giorni ma può essere prorogata per periodi successivi di 20 giorni; se vi è urgenza alla proroga provvede il PM con provvedimento sottoposto a convalida del giudice. In tali tipi di reati le intercettazioni ambientali nel domicilio privato sono consentite anche se non vi è motivo di ritenere che nei luoghi predetti si sta svolgendo l'attività criminosa. Il procedimento Il PM chiede al GIP l'autorizzazione a disporre le intercettazioni. Inoltre il PM deve trasmettere gli atti dai quali si ricava l'esistenza dei presupposti delle medesime, operando una scelta all'interno del fascicolo L'autorizzazione viene data dal giudice con decreto motivato. Una volta ottenuto il provvedimento, il pubblico ministero emana un decreto con cui regola le modalità e la durata delle operazioni (co. 3). Le operazioni possono essere compiute esclusivamente per mezzo di impianti installati nella procura della Repubblica, tuttavia, quando tali impianti risultino insufficienti o inidonei e sussistono eccezionali ragioni di urgenza, il pubblico ministero può disporre il compimento delle operazioni mediante impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria (art. 268 co. 3). Una volta ottenuto il provvedimento, il PM emana un decreto col quale regola le modalità e la durata delle operazioni; tale durata non può superare i 15 giorni, ma può essere prorogata dal giudice con decreto motivato per periodi successivi di 15 giorni qualora permangono i presupposti. Nei casi di urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, l'intercettazione è disposta dal PM con decreto motivato che deve essere comunicato al giudice per le indagini preliminari non oltre 24 ore. Il giudice entro le 48 ore successive decide sulla convalida con decreto motivato. In caso di mancata convalida, l'intercettazione non può essere proseguita ed i risultati non possono essere utilizzati. Utenze intercettabili: in base ai requisiti previsti dal codice sono intercettabili: • sia le utenze riferibili agli indagati • sia quelle riferibili ai testimoni • sia infine le utenze riferibili a persone estranee ai fatti, quando queste ultime possono essere destinatarie di comunicazioni provenienti da indagati o da testimoni. Presso l’ufficio del pubblico ministero viene tenuto un registro riservato nel quale sono annotati in ordine cronologico i decreti che regolano le intercettazioni ed i provvedimenti del giudice che autorizzano, convalidano o prorogano le stesse (art. 267 co. 5). Esecuzione delle operazioni: 1) registrazione: le comunicazioni intercettate sono registrate; delle operazioni è redatto verbale, in cui è trascritto anche sommariamente, il contenuto delle comunicazioni intercettate (si tratta dei "brogliacci d'ascolto", utilizzabili già durante le indagini preliminari per chiedere al giudice le misure cautelari). La Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 268: dopo la notificazione o l’esecuzione dell’ordinanza che dispone una misura cautelare personale, infatti, il difensore dell’indagato ha diritto di ottenere la trasposizione su nastro magnetico delle registrazioni di quelle conversazioni o comunicazioni intercettate che sono state utilizzate ai fini dell’adozione del provvedimento cautelare. La registrazione delle intercettazioni ed i verbali sommari sono trasmessi immediatamente al PM e devono essere depositati in segreteria; una volta effettuato il deposito, deve essere dato avviso ai difensori che, entro il termine fissato dal PM, possono ascoltare le registrazioni ed esaminare gli atti. Il giudice, tuttavia, può autorizzare che il deposito sia differito, se ne può derivare un grave pregiudizio per le indagini (pericolo di inquinamento delle prove o se gli indagati connessi possono sfuggire alle misure cautelari). Il PM chiede al GIP l'autorizzazione al differimento del deposito che può essere mantenuto non oltre la chiusura dlle indagini. Nella pratica il deposito viene effettuato al momento dell'avviso di conclusione delle indagini. 2) udienza di stralcio: il PM e le parti private hanno l'onere di chiedere al GIP l'acquisizione delle intercettazioni. Il giudice fissa la data dell'udienza di stralcio e fa dare avviso al PM e ai difensori almeno 24 ore prima. È un'udienza in contraddittorio, nella quale non si applicano le regole della camera di consiglio. il giudice ha un limitato potere di filtro, si limita infatti a stralciare le registrazioni di cui è vietata l'utilizzazione, disporre l'acquisizione delle registrazioni indicate dalle parti che non appaiano manifestamente irrilevanti (spetta infatti alle parti indicare le conversazioni da acquisire), le registrazioni non rilevanti sono conservate dal PM in un archivio separato fino alla sentenza irrevocabile. 3) trascrizione delle registrazioni: successivamente il giudice dispone la trascrizione delle registrazioni con le garanzie previste per la perizia; i difensori sono avvisati delle operazioni e possono ottenere copia dei verbali e far eseguire la trasposizione della registrazione su nastro magnetico (oggi incorporate con modalità digitali). Le trascrizioni devono essere inserite nel fascicolo per il dibattimento. I verbali e le registrazioni sono conservati integralmente presso il pubblico ministero che ha disposto l’intercettazione (art. 269 co. 1). La persona interessata può chiedere al giudice, a tutela della propria riservatezza, la distruzione della registrazione che la riguarda. Il giudice accoglie la richiesta se la documentazione non è necessaria per il procedimento (co. 2). Divieti di utilizzazione. L'art. 271 prevede varie ipotesi di inutilizzabilità delle intercettazioni tra le quali la Corte Costituzionale nel 2013 ha distinto i vizi dovuti ad inosservanze di regole procedurali che prescindono dalla qualità dei soggetti coinvolti e dal contenuto delle comunicazioni captate. I vizi attengono a comunicazioni non riconoscibili di per sé che avrebberp potuto essere legittimamente captate se fosse stata seguita la procedura corretta. La loro distruzione può pertanto seguire l'ordinaria procedura camerale, nel contraddittorio fra le parti. Il codice dispone l'inutilizzabilità delle intercettazioni che sono state compiute • fuori dei casi consentiti senza osservare i presupposti e le forme del provvedimento di autorizzazione • senza redigere il verbale delle operazioni, eseguendo le operazioni al di fuori degli impianti installati nella procura della Repubblica senza motivare le ragioni di urgenza. Le registrazioni di cui è vietata l'utilizzazione sono distrutte su ordine del giudice, salvo che costituiscano corpo del reato (ad es. calunnia od ingiuria mediante telefono). I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti, salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza. Secondo un orientamento pacifico i verbali restano comunque utilizzabili come notizia di reato. Nel caso di delitti per cui è obbligatorio l'arresto in flagranza, i verbali e le intercettazioni eseguite altrove sono depositati presso l'autorità competente per il diverso procedimento e si applicano le disposizioni sull'udienza di stralcio e sulla trascrizione. Inoltre il PM e i difensori hanno facoltà di esaminare i verbali e le registrazioni depositate nel procedimento a quo. Le eccezioni: sono quei casi in cui vi sono ragioni di ordine sostanziale, espressive di un'esigenza di tutela rafforzata di determinati colloqui in funzione di salvaguardia di valori e diritti di rilievo costituzionale che si affiancano al generale interesse alla segretezza delle comunicazioni. In tali ipotesi in cui le intercettazioni sono inutilizzabili per ragioni sostanziali derivanti dalla violazione di una protezione assoluta del colloquio per la qualità degli interlocutori o per la pertinenza del suo oggetto, il contraddittorio risulterebbe antitetico rispetto alla ratio della tutela. Pertanto in tali ipotesi il PM svolge un primo controllo. conservati dal fornitore per 24 mesi dalla data in cui la comunicazione alla quale essi si riferiscono è intervenuta; i dati relativi al traffico telematico sono conservati per 12 mesi decorrenti dalla data in cui la comunicazione alla quale essi si riferiscono è intervenuta. Una disciplina particolare è prevista per le chiamate senza risposta, i cui tabulati sono conservati per 30 giorni. • procedura di acquisizione: entro i predetti termini il PM dispone con decreto motivato la acquisizione dei dati presso il fornitore, anche su istanza dell'imputato, dell'indagato, dell'offeso e delle altre parti private; il difensore dell'imputato o dell'indagato può chiedere direttamente al fornitore i dati relativi alle utenze intestate al proprio assistito. La legge n.48/2008 ha introdotto una disciplina speciale in tema di conservazione dei dati relativi al traffico nell'ambito delle investigazioni preventive previste dall'articolo 226 disp.att., oppure per finalità di accertamento e repressione di specifici reati. Le videoriprese sono la registrazione, effettuata attraverso strumenti tecnici di captazione visiva, di quanto accade in un luogo (pubblico o di privata dimora) all'insaputa di chi in esso si trovi. Quando l'attività è svolta da soggetti privati, la videoripresa è un documento ed è utilizzabile purchè non rientri nelle ipotesi di documento illegale previste dall'articolo 240 commi 2 e ss. Per quanto riguarda le videoriprese svolte da soggetti pubblici come atto di indagine nel procedimento penale, in assenza di una espressa regolamentazione legislativa, la Corte Costituzionale e la Sezioni unite della Cassazione hanno regolato la materia in questo modo. In primo luogo bisogna distinguere tra comportamenti comunicativi e comportamenti non comunicativi: • la ripresa di comportamenti comunicativi costituisce una forma di intercettazione e quindi ne segue la disciplina. Così se l'intercettazione audiovisiva è effettuata nel domicilio dovrà applicarsi l'art. 266 comma 2 c.p.p.: si tratta di un'intercettazione ambientale consentita solo se vi è fondato motivo di ritenere che nel domicilio si stia svolgendo l'attività criminosa. In tutti gli altri luoghi si seguirà la disciplina ordinaria delle intercettazioni. • la ripresa di comportamenti non comunicativi, ha una disciplina diversa a seconda del luogo nel quale si svolge. Dunque bisogna distinguere tra: a) luoghi domiciliari: sono caratterizzati dall'esistenza in capo ad un soggetto del diritto di escludere chiunque altro; tale diritto è tutelabile anche qualora il titolare non sia presente sul luogo. Tali spazi rientrano nell'area protetta dall'art.14 Cost. (inviolabilità del domicilio). Pertanto in assenza di una disciplina legislativa espressa che regoli i casi e i modi di una eventuale limitazione del diritto fondamentale con un provvedimento motivato dell'autorità giudiziaria, le videoriprese risultano senz'altro vietate a pena di inutilizzabilità. b) luoghi riservati: sono caratterizzati dalla mancanza della stabilità del diritto di escludere chiunque altro. Tale diritto persiste solo se il titolare è presente sul luogo (es. toilettes dei locali pubblici). Tuttavia, si tratta di spazi che, pur non rientrando nel concetto di domicilio, sono caratterizzati da un'aspettativa di riservatezza maggiore rispetto ai luoghi pubblici. La norma costituzionale di riferimento è l'art. 2 Cost. che protegge la riservatezza in maniera meno intensa rispetto alla inviolabilità del domicilio. Un'eventuale limitazione è consentita anche in assenza di una disciplina legislativa espressa, purchè sia attuata attraverso un provvedimento dell'autorità giudiziaria, fornito di congrua motivazione. Pertanto le videoriprese nei luoghi riservati possono essere disposte con un atto motivato del PM e sono utilizzabili come prova atipica. c) luoghi pubblici: le videoriprese possono essere effettuate anche dalla PG di propria iniziativa e si tratta di un atto non ripetibile che in dibattimento potrà essere utilizzato come prova atipica. d) il comportamento in concreto non riservato: la Corte Costituzionale con sentenza n.149/2008 ha stabilito che affinchè scatti la tutela del domicilio delineata dall'art. 14 Cost. non basta che un comportamento venga tenuto in luoghi di privata dimora, ma occorre anche che esso in concreto sia riservato, ossia non possa essere liberamente osservato dagli estranei, senza ricorrere a particolari accorgimenti. Qualora il comportamento tenuto all'interno del luogo domiciliare sia in concreto non riservato, le videoriprese sono sottoposte al medesimo regime valevole per quelle effettuate in luoghi pubblici. Pertanto esse possono essere disposte anche dalla PG di propria iniziativa e sono utilizzabili come prova atipica. e) gli impianti di videosorveglianza: restano fuori dalla materia delle intercettazioni le videoriprese effettuate con impianti di videosorveglianza messi in opera da soggetti pubblici o privati. Le relative videoregistrazioni rientrano nella categoria dei documenti e possono essere acquisite al processo in base all'art. 234.
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