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Espropriazione e procedimento esecutivo in diritto civile, Sintesi del corso di Diritto Processuale Civile

Il concetto di espropriazione nell'ambito del procedimento esecutivo in diritto civile. Esploriamo i presupposti, le forme e le modalità di pignoramento, il ruolo dell'ufficiale giudiziario e del giudice dell'esecuzione, e i limiti alle opposizioni agli atti esecutivi. Il documento si basa sul codice civile italiano.

Tipologia: Sintesi del corso

2019/2020

Caricato il 19/07/2022

alessandra50
alessandra50 🇮🇹

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Scarica Espropriazione e procedimento esecutivo in diritto civile e più Sintesi del corso in PDF di Diritto Processuale Civile solo su Docsity! Esecuzione per l’espropriazione. 1. Espropriazione. Il processo esecutivo assume forme diverse in base al tipo di obbligo che deve soddisfare il diritto tutelato. L’esecuzione di obblighi di fare e di dare dà luogo all’esecuzione in forma specifica, dove l’attività intesa alla soddisfazione dell’interesse del creditore si adegua al modello dell’attività imposta al debitore (es. esecuzione per rilascio di un immobile coincide nella sostanza con il passaggio del possesso del bene dall’obbligato all’avente diritto). L’esecuzione forzata di crediti pecuniari giunge al risultato attraverso modalità indirette di aggressione e liquidazione del patrimonio dell’inadempiente. La sua disciplina è regolata dal titolo secondo libro terzo del codice e i suoi presupposti sono previsti agli artt. 2740 e 2741 cc. L’inadempimento dell’obbligazione di somme è sanzionato dalla possibilità per il creditore di soddisfarsi sui beni del debitore. L’art. 2910 c.c. prevede che il creditore “per conseguire quanto gli è dovuto, può fare espropriare i beni del debitore, secondo le regole stabilite dal codice di procedura civile”. Il creditore insoddisfatto può “far espropriare” i beni del debitore: non ha un potere immediato sul patrimonio del debitore, ma ha un diritto verso gli organi giurisdizionali all’esercizio di funzioni dirette ad espropriare i beni del debitore. L’azione esecutiva a carattere espropriativo dà luogo a un procedimento che, su iniziativa e impulso del creditore, richiede: 1. l’individuazione e blocco dei cespiti utili all’interno del patrimonio del debitore. Questa fase si realizza nel pignoramento, atto iniziale del procedimento espropriativo: i beni del debitore vengono individuati e vincolati alla soddisfazione del creditore attraverso il condizionamento dei poteri dispositivi del titolare. 2. la liquidazione di tali cespiti (se non sono già liquidi). 3. l’attribuzione all’avente diritto del risultato della liquidazione. Questa fase realizza la soddisfazione del creditore sul prezzo conseguito, o la distribuzione del ricavato tra creditori, se ce ne sia più di uno. La soddisfazione del credito tramite il procedimento espropriativo incide su diritti e rapporti distinti dall’originario credito. Attraverso l’espropriazione, si modificano ed estinguono diritti del debitore, e vengono limitati i diritti di terzi che hanno un titolo d’acquisto su un bene soggetto al vincolo del pignoramento. I diritti del debitore sono spesso diritti reali. Sono espropriabili anche i diritti di obbligazione che il terzo ha nei confronti di altri soggetti (pignoramento di crediti). Nell’espropriazione contro il terzo proprietario, si estinguono anche eventuali diritti di terzi: “possono essere espropriati anche i beni di un terzo quando sono vincolati a garanzia del credito o sono oggetto di un atto che è stato revocato perché compiuto in pregiudizio del creditore” (art. 2910).Per la vastità dei diritti espropriabili, l’espropriazione deve adattare le sue forme al regime di circolazione (trasferimento, acquisto ed estinzione) dei diritti che ne formano oggetto. Le modalità di pignoramento si distinguono a seconda che debba operare su diritti immobiliari, diritti reali mobiliari, diritti di credito. Forme speciali di pignoramento sono previste per l’espropriazione di diritti del debitore in contitolarità con terzi non debitori, e per espropriazione di diritti reali di terzi vincolati alla soddisfazione di credito altrui. 2. Giudice dell’esecuzione e i suoi provvedimenti. L’ufficiale giudiziario ha un ruolo centrale nel procedimento esecutivo. Il creditore si rivolge all’ufficiale giudiziario per iniziare gli atti esecutivi; egli effettua le notifiche; pone in essere il pignoramento ed eventuali operazioni necessarie per le esecuzioni in forma specifica. Accanto all’ufficiale, operano altri due organi giudiziari: cancelliere del tribunale competente per l’esecuzione e il giudice. Le varie fasi prevedono: pignoramento, formazione del fascicolo dell’esecuzione (da parte del cancelliere), nomina del giudice dell’esecuzione. L’espropriazione è diretta dal giudice dell’esecuzione, ossia un organo monocratico, nominato dal presidente del tribunale su presentazione del fascicolo dell’esecuzione, entro due giorni dalla formazione. Il cancelliere forma un fascicolo a seguito dell’iscrizione a ruolo effettuata dal creditore, a cui l’ufficiale giudiziario ha consegnato il verbale del pignoramento effettuato. Nel fascicolo sono inseriti tutti gli atti compiuti dal giudice, dal cancelliere e dall’ufficiale giudiziario (atto di pignoramento) e atti e documenti depositati dalle parti (titolo esecutivo e precetto) e dagli eventuali interessati (art. 488). Il presidente del tribunale competente o il giudice dell’esecuzione può autorizzare il creditore a depositare una copia autentica del titolo esecutivo, con l’obbligo di presentare l’originale a ogni richiesta del giudice. La copia autentica è quella rilasciata dal soggetto che ha spedito il titolo in forma esecutiva; in caso di titolo di credito, il rilascio può essere effettuato da qualunque pubblico ufficiale legittimato ad elevare il protesto (detti ufficiali levatori i pubblici ufficiali abilitati a redigere il protesto). Nel processo esecutivo non sono previsti fascicoli di parte. L’art. 490 prevede sistemi di pubblicità che permettono al pubblico di conoscere l’esistenza di procedure esecutive. L’interesse maggiore è la pubblicità delle vendite per assicurarsi maggiore possibilità di concorrenza e partecipazione di acquirenti. La forma più diffusa d’avviso è l’affissione “per tre giorni continui nell’albo dell’ufficio giudiziario davanti al quale si svolge il procedimento esecutivo” ; inoltre può essere dato anche su quotidiani di informazione locali o in appositi internet (per espropriazione di beni mobili registrati dal valore superiore a 25.000 euro e di beni immobili). Il tribunale territorialmente competente sull’esecuzione è il foro dell’esecuzione, ossia l’ufficio giudiziario presso cui deve svolgersi un determinato processo esecutivo. La competenza territoriale è funzionale e inderogabile; l’incompetenza è rilevabile d’ufficio, anche dall’ufficiale giudiziario. Il giudice dell’esecuzione è un magistrato, a cui si applicano le disposizioni agli artt. 174 e 175 (norme sulle funzioni del giudice istruttore – immutabilità delle funzioni e direzione del procedimento). I provvedimenti del giudice dell’esecuzione sono dati con ordinanza che “può essere dal giudice modificata o revocata finché non abbia avuto esecuzione”. Al giudice le parti possono proporre domande e istanze che, “se la legge non dispone altrimenti sono proposte oralmente quando avvengono all’udienza, e con ricorso da depositarsi in cancelleria negli altri casi”. Per le ordinanze, “si osservano le disposizioni degli artt. 176 ss. in quanto applicabili, e quella dell’art. 186” . La legge spesso prevede che il provvedimento sia in forma di decreto (es. provvedimento con cui si fissa l’audizione degli interessati; provvedimento su assegnazione o vendita). Nonostante l’analogia con la corrispondenza funzionale tra giudice istruttore e giudice dell’esecuzione, l’equiparazione tra i due sarebbe erronea, perché i poteri del giudice dell’esecuzione non si limitano a quelli direttivi ed ordinatori dell’istruttore. Infatti, il giudice dell’esecuzione è dotato di: - funzioni cognitive, svolte con la tecnica della cognizione incidentale e sommaria (es. quando determina la somma da sostituire al bene pignorato per la conversione del pignoramento); - funzioni direttamente espropriative (potere trasferimento diritto sui beni pignorati dal debitore all’aggiudicatario in vendita forzata); - funzioni soddisfattorie (esercizio di poteri per la soddisfazione finale del diritto dei creditori). In seguito ai vari interventi legislativi, sono aumentati i poteri cognitivi del giudice dell’esecuzione: ad es. risolve in maniera incidentale e sommaria (con ordinanza soggetta ad opposizione agli atti) le controversie distributive tra creditori intervenuti (che in precedenza davano luogo a processi di cognizione). È una tendenza in contrasto con l’idea prevista nel codice, dove si voleva un organo attuatore, e non decidente. Si ha una trasformazione del ruolo del giudice, e del rimedio contro i suoi atti (opposizione agli atti esecutivi). I provvedimenti del giudice di esecuzione rientrano tra gli atti esecutivi. Contro di essi l’interessato ha il diritto di proporre opposizione agli atti esecutivi (ai sensi dell’art. 617 ss.). Il potere del
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