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Sintesi procedimento davanti al giudice di pace, Sintesi del corso di Diritto Processuale Civile

Breve sintesi del procedimento davanti al giudice di pace, ispirato al vol. 2 del Balena

Tipologia: Sintesi del corso

2019/2020

Caricato il 09/05/2020

Assia1998
Assia1998 🇮🇹

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Scarica Sintesi procedimento davanti al giudice di pace e più Sintesi del corso in PDF di Diritto Processuale Civile solo su Docsity! PROCESSO GIUDICE DI PACE ATTI INTRODUTTIVI Per tutto ciò che non è disciplinato negli art. 312 ss o in altre espresse disposizioni, è retto dalle norme relative al procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, in quanto applicabili. DOMANDA: La domanda deve proporsi con citazione a comparire ad udienza fissa, che può essere formulata anche verbalmente; nel qual caso lo stesso giudice di pace ne fa redigere processo verbale, che deve essere poi notificato al convenuto a cura dell'attore RAPPRESENTANZA VOLONTARIA: Le parti possono farsi rappresentare davanti al giudice di pace da persona munita di mandato scritto in calce alla citazione o in atto separato (mandato che implica sempre il potere di transigere e di conciliare la controversia), salvo che il giudice ordini la comparizione personale (art. 317). Tale rappresentanza non è tecnica, non è l'obbligo di avvalersi del ministero o dell'assistenza di un avvocato, ma riguarda la rappresentanza processuale volontaria. ATTO DI CITAZIONE: L'art. 318 prevede che la citazione abbia un contenuto semplificato rispetto all'art. 163, richiedendo solamente l'indicazione del giudice e delle parti, l'esposizione dei fatti e l'indicazione dell'oggetto, nonché l'assegnazione di un termine libero a comparire, non inferiore a 45 giorni. Non è necessario avvertire il convenuto che la sua tardiva costituzione implicherebbe le decadenze di cui agli art. 38 e 167. L'omessa indicazione dei fatti costituenti le ragioni della domanda deve ritenersi motivo di nullità solamente quando, avendo la domanda ad oggetto un diritto eterodeterminato, ne risulti realmente impedita l'individuazione del diritto stesso. COSTITUZIONE PARTI: La costituzione delle parti può avvenire, senza che l'attore ed il convenuto debbano temere conseguenze pregiudizievoli, anche lo stesso giorno dell'udienza indicata nella citazione, attraverso il deposito in cancelleria dell'atto introduttivo, debitamente notificato, e dell'eventuale procura. Non è richiesta una formale istanza di iscrizione a ruolo della causa, essendo previsto che il cancelliere, in seguito a costituzione di taluna delle parti, debba senz'altro presentare l'atto introduttivo al capo dell'ufficio, il quale designa il magistrato incaricato dell'istruzione della causa. TRATTAZIONE TENTATIVO CONCILIAZIONE: L'art. 320 stabilisce che il giudice, nella prima udienza, dia corso tanto all'interrogatorio libero delle parti quanto al tentativo di conciliazione, ma non prevede alcun obbligo per le parti di comparire personalmente a tale udienza. UDIENZA DI COMPARIZIONE: Se il tentativo di conciliazione non può aver luogo o fallisce, il giudice di pace, nella stessa prima udienza, invita le parti a precisare definitivamente domande, difese ed eccezioni, a produrre i documenti e a richiedere i mezzi di prova da assumere. La fissazione di una nuova udienza è consentita una sola volta, esclusivamente per ulteriori produzioni e richieste di prova a condizione che il rinvio si sia reso necessario dalle attività svolte dalle parti in prima udienza. In linea di principio è possibile che al termine della prima udienza, allorché in essa non siano intervenute nuove allegazioni tali da giustificare una seconda udienza di trattazione, il giudice di pace dia subito inizio all'attività strictu senso istruttoria, o quando ritenga la causa già matura, l'avvii alla decisione. PRECLUSIONI: Mancano riferimenti a termini perentori o a vere e proprie preclusioni, ma dottrina e parte della giurisprudenza ritengono che dopo la prima udienza si possa solo richiedere nuovi mezzi di prova e produrre nuovi documenti. DECISIONE DELLA CAUSA Quando il giudice di pace ritiene la causa matura per la decisione, fissa l’udienza di precisazione delle conclusioni e la discussione orale della causa. Non è previsto di regola il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
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