Docsity
Docsity

Prepara i tuoi esami
Prepara i tuoi esami

Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity


Ottieni i punti per scaricare
Ottieni i punti per scaricare

Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium


Guide e consigli
Guide e consigli

Sintesi Procedimento Penale davanti al Giudice di Pace, Sintesi del corso di Diritto Processuale Penale

Sintesi Procedimento Penale davanti al Giudice di Pace tratta da Conso Grevi compendio di procedura penale

Tipologia: Sintesi del corso

2017/2018

Caricato il 24/01/2018

Spll
Spll 🇮🇹

4.4

(37)

61 documenti

1 / 12

Toggle sidebar

Documenti correlati


Anteprima parziale del testo

Scarica Sintesi Procedimento Penale davanti al Giudice di Pace e più Sintesi del corso in PDF di Diritto Processuale Penale solo su Docsity! PROCEDIMENTO DAVANTI AL GIUDICE DI PACE – D.lgs. 274/2000 Il giudice di pace è stato introdotto con il d.lgs. 274/2000 e ha cominciato a operare potendo conoscere solo i reati commessi successivamente alla sua entrata in vigore, con l’unica eccezione di quelli commessi dopo la pubblicazione del decreto, sempre che alla data di entrata in vigore del decreto non sia ancora avvenuta l’iscrizione della notizia di reato. In ogni caso, per i reati che pur rientrando nella competenza del giudice di pace, saranno ancora devoluti al tribunale, resta ferma l’applicabilità delle disposizioni più favorevoli al reo. La disciplina del giudice di pace non è stata inserita nel codice, proprio per sottolineare che si è voluto delineare un modello di giustizia penale molto diverso da quello tradizionale. La competenza del giudice di pace è stata stabilita per reati per cui non è prevista la pena detentiva: si fa ricorso a nuovi protocolli sanzionatori che utilizzano come pene principali la pena pecuniaria, la permanenza domiciliare e il lavoro di pubblica utilità. Inoltre, si è voluto valorizzare l’aspetto conciliativo della nuova disciplina, attribuendo al giudice una funzione di mediazione che consenta un’adeguata tutela degli interessi della persona offesa grazie al ricorso a meccanismi di riparazione e risarcimento. Art 1  gli organi che svolgono funzioni giudiziarie nel procedimento penale davanti al giudice di pace sono: - Il procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario ha sede il giudice di pace. Le funzioni di pm possono essere svolte anche per delega del procuratore della Repubblica. - Il giudice di pace. L’ufficio del giudice di pace è sempre ricoperto da un magistrato onorario appartenente all’ordine giudiziario e ha sede in tutti i capoluoghi dei mandamenti nel 1989. Presso il giudice di pace non previsto un ufficio del gip, ma d’altra parte non sembra necessario dal momento che, davanti al giudice di pace non si possono applicare misure cautelari, manca l’udienza preliminare e non si applica l’istituto dell’incidente probatorio. Per assicurare comunque una garanzia giurisdizionale durante le indagini preliminare si è individuata la competenza del giudice di pace del luogo in cui ha sede il tribunale del circondario in cui è compreso il giudice di pace territorialmente competente. L’art 2,1 è una disposizione di carattere generale che rinvia al codice per la disciplina di tutto ciò che non è previsto nel decreto sul giudice di pace, ma in essa il legislatore ha anche ritenuto opportuna specificare l’inapplicabilità di una serie di istituti al procedimento davanti al giudice di pace: a) all'incidente probatorio; b) all'arresto in flagranza e al fermo di indiziato di delitto; c) alle misure cautelari personali; d) alla proroga del termine per le indagini; e) all'udienza preliminare; f) al giudizio abbreviato; g) all'applicazione della pena su richiesta; h) al giudizio direttissimo; i) al giudizio immediato; l) al decreto penale di condanna. Vediamo che è esclusa l’applicazione di tutti i procedimenti speciali. La ratio è che la modesta gravità dei reati attribuiti al giudice di pace è tale da non giustificare l’utilizzo di riti alternativi diversi dall’oblazione, dalla conciliazione, dall’improcedibilità per particolare tenuità del fatto e di estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie. Art 2,2  Esprime il principio secondo cui il giudice di pace deve favorire, per quanto possibile, la conciliazione. Competenza del giudice di pace Art 4  Competenza per materia: il giudice di pace è competente per: - Una serie di delitti che, oltre a essere normalmente di agevole accertamento, sono espressione di una conflittualità individuale: percosse, lesioni personali punibili a querela di parte, ingiuria, diffamazione non a mezzo stampa, minaccia, danneggiamento, furto punibile a querela di parte, ecc. E’ stata esclusa la competenza del giudice di pace per le lesioni personali colpose causate da violazione delle norme sulla circolazione stradale o sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, per cui la competenza è del tribunale. - Le contravvenzioni legate alla somministrazione di bevande alcoliche, che rispondo alla schema del reato di pericolo.  Tuttavia, per i delitti e le contravvenzioni suddette, la competenza è del tribunale nel caso in cui sussistano una o più circostanze aggravanti a effetto speciale previste in materia di terrorismo, mafia e discriminazione razziale. La competenza del giudice di pace viene meno anche se tali reati sono commessi da minorenni: in questo caso è competente il tribunale dei minori. - Una serie di reati previsti da leggi speciali (TU sulla sicurezza, il codice della navigazione, il codice della strada, ecc). Si tratta di fattispecie rispetto alle quali, tra l’altro, non sempre pare possibile la riparazione: spesso sono reati di pericolo astratto rispetto ai quali non è ravvisabile nessuna conseguenza dannosa. - Per i reati di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato e i reati in materia di espulsione dello straniero.  Questi reati sono stati aggiunti alla competenza del giudice di pace nel 2009 e nel 2011 e la cosa ha destato perplessità. Inoltre, agli artt 20 bis -20 ter è stato inserito un rito speciale per il reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato e si è stabilito che il giudice di pace, in caso di condanna, possa disporre la sanzione sostitutiva dell’espulsione. In ogni stato e grado del processo, se il giudice ritiene che il reato sia di competenza del giudice di pace lo dichiara con sentenza e trasmette gli atti al pm. Invece, nei casi in cui opera la connessione eterogenea, il giudice superiore trattiene il giudizio se l’incompetenza non è fatta valere entro il termine ex art 491. È fatta salva l’utilizzabilità di tutte le prove (anche quelle dichiarative) formate davanti al giudice incompetente. Art 5  Competenza per territorio: è competente per il giudizio il giudice di pace del luogo in cui il reato è stato consumato, luogo che andrà determinato sulla base dell’art 8 cpp. Art 5,2  Competenza funzionale: competente per gli atti da compiere nella fase delle indagini preliminari è il giudice di pace del luogo ove ha sede il tribunale del circondario in cui è compreso il giudice territorialmente competente. Sull’astensione e la ricusazione del giudice di pace decidono rispettivamente, il presidente del tribunale e il presidente della Corte d’Appello. Se non è possibile operare la sostituzione con altro giudice dello stesso ufficio, il procedimento viene rimesso al giudice di pace dell’ufficio più vicino. Il regime della connessione davanti al giudice di pace è connotato da notevoli differenze rispetto al regime ordinario. Art 6  Connessione eterogenea (tra procedimenti attribuiti alla competenza per materia di giudici diversi): davanti al giudice di pace la connessione rileva solo nel caso di persona imputata di più reati commessi con una sola azione o omissione. In questo caso è competente è il giudice superiore, davanti al quale trovano comunque applicazione le sanzioni e i casi di esclusione della procedibilità e dell’estinzione del reato previsti davanti al giudice di pace. Anche in questi limiti la connessione non opera se non è possibile la riunione dei processi (impossibilità apprezzata discrezionalmente dal giudice), e non opera neanche quando la connessione sussista tra procedimenti del giudice di pace e procedimenti di competenza di un giudice speciale o specializzato.  L’esistenza dell’imputazione non comporta l’assunzione della qualità di imputato: tale status segue solo all’attribuzione del reato nella citazione a giudizio disposta dalla pg o nel decreto di convocazione emesso dal giudice di pace a seguito del ricorso della persona offesa. Quindi, si può parlare di imputato solo quando sia stato emesso un provvedimento di vocatio in iudicium. Il potere di citara in giudizio l’imputato è attribuito esclusivamente al pm, che a tal fine richiede al giudice di indicare il giorno e l’ora della comparizione. La citazione contiene: a) le generalità dell'imputato e le altre indicazioni personali che valgono ad identificarlo; b) l'indicazione della persona offesa, qualora risulti identificata; c) l'imputazione formulata dal pubblico ministero e l'indicazione delle fonti di prova di cui si chiede l'ammissione. Se viene chiesto l'esame di testimoni o consulenti tecnici, nell'atto devono essere indicate, a pena di inammissibilità, le circostanze su cui deve vertere l'esame; d) l'indicazione del giudice competente per il giudizio, nonché del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione, con l'avvertimento all'imputato che non comparendo sarà giudicato in contumacia; e) l'avviso che l'imputato ha facoltà di nominare un difensore di fiducia e che, in mancanza, sarà assistito da difensore di ufficio; f) l'avviso che il fascicolo relativo alle indagini preliminari è depositato presso la segreteria del pubblico ministero e che le parti e loro difensori hanno facoltà di prenderne visione e di estrarne copia. La citazione è notificata, a cura dell'ufficiale giudiziario, all'imputato, al suo difensore e alla parte offesa almeno trenta giorni prima della data dell'udienza. Dopo di che, è depositata nella segreteria del pubblico ministero unitamente al fascicolo contenente la documentazione relativa alle indagini espletate, il corpo del reato e le cose pertinenti al reato, qualora non debbano essere custoditi altrove. Per quanto riguarda la disciplina della nullità della citazione a giudizio, tale l’atto è nullo se: - La citazione non è sottoscritta dal pm e dal suo assistente giudiziario; - Se l’imputato non è identificato in modo certo; - Se manca o è insufficiente l’indicazione dell’imputazione, del giudice competente, del giorno e dell’ora della comparizione, con l’avvertimento che se non compare l’imputato sarà giudicato in contumacia; - Se mancano o sono insufficienti le indicazioni delle fonti di prova.  è sulla base delle prove indicate dal pm che il giudice verificherà la fondatezza della notizia di reato ai fini dell’accoglimento del rinvio a giudizio. - Se manca l’avviso che l’imputato ha facoltà di nominare un difensore di fiducia, con l’avvertimento che in mancanza sarà nominato un difensore d’ufficio. La citazione a giudizio su istanza della persona offesa L’altra forma di vocatio in iudicium prevista postula l’iniziativa della persona offesa, che nei reati procedibili a querela può citare a giudizio l’imputato, presentando ricorso nella cancelleria del giudice di pace competente per territorio entro 3 mesi dalla notizia del reato, dopo averlo comunicato al pm mediante deposito di copia del ricorso nella sua segreteria. La presentazione del ricorso produce gli stessi effetti della querela e da avvio a un iter processuale accelerato. L’atto introduttivo è il ricorso che deve essere sottoscritto dalla persona offesa e dal suo difensore. Nel ricorso, oltre all’indicazione del giudice, del ricorrente e del suo difensore e della persona citata, l’offeso deve descrivere in forma chiara e precisa il fatto che addebita alla persona citata in giudizio, indicando gli articoli di legge che si assumono violati. Tale indicazione va fatta anche se nel ricorso non è contenuta un’imputazione, che può essere formulata solo dal pm. Il ricorso deve poi contenere anche l’indicazione delle fonti di prova a sostegno della richiesta di giudizio, nonché le circostanze su cui deve vertere l’esame dei testimoni e dei consulenti tecnici e al ricorso vanno allegati anche i documenti di cui si chiede l’acquisizione. Se vi sono altre persone offese dal reato di cui il ricorrente conosca l’identità, esse vanno indicate nel ricorso in modo da favorirne l’intervento nel processo. Inoltre, qualora a seguito di querela si fosse già innescato il procedimento ordinario, la persona offesa deve fare menzione nel ricorso della sua precedente iniziatica, che in seguito al ricorso non potrà legittimare nessuna attività di indagine. Anche l’eventuale costituzione di parte civile deve avvenire con il ricorso, a pena di decadenza. La richiesta motivata di restituzione o risarcimento del danno contenuta nel ricorso è equiparata alla costituzione di parte civile. Art 24  Il ricorso è inammissibile quando: - nell’atto manca uno dei requisiti previsti dalla legge, - quando manca la sottoscrizione, - quando il ricorso viene presentato oltre il termine di 3 mesi dalla conoscenza del fatto costituente reato. - quando il ricorso presentato fuori dai casi previsti, - se è insufficiente la descrizione del fatto o l'indicazione delle fonti di prova, - se manca la prova dell'avvenuta comunicazione al pubblico ministero  si vuole assicurare al pm una tempestiva conoscenza del fatto. Entro 10 giorni dalla comunicazione del ricorso il pm presenta le sue richieste nella cancelleria del giudice di pace, così esercitando il controllo sull’iniziativa della persona offesa, per stabilire se la prosecuzione del procedimento è giustificata. Se ritiene il ricorso inammissibile o manifestamente infondato, o presentato davanti ad un giudice di pace incompetente per territorio, il pm esprime parere contrario alla citazione altrimenti formula l'imputazione confermando o modificando l'addebito contenuto nel ricorso. In questo procedimento, a meno che non vi sia stata un’attività investigativa successiva alla querela, non vi sono indagini preliminari complete, neanche tendenzialmente. E infatti, l’art 25 parla di un sindacato non sull’infondatezza, ma sulla manifesta infondatezza della notizia di reato. Nel caso in cui il pm decida di formulare l’imputazione, potrà limitarsi a fare proprio l’addebito contenuto nel ricorso, oppure potrà effettuare delle modifiche. Tuttavia, si ritiene non ammissibile una modifica tale da snaturare il thema decidendum individuato dalla persona offesa e con riferimento alla notizia di reato contenuta nel ricorso saranno consentite solo le modifiche che non determinino una diversità del fatto rilevante ex art 516. Decorso il termine di 10 giorni (art 25), il giudice di pace, anche se il pm non ha presentato richieste, se ritiene il ricorso inammissibile o manifestamente infondato, ne dispone la trasmissione al pm per l'ulteriore corso del procedimento.  Si tratta di un termine ordinatorio, ma una volta scaduto il giudice di pace circondariale è legittimato a decidere sull’ammissibilità e sulla manifesta infondatezza del ricorso. Ad ogni modo, secondo la Cassazione, in caso di inerzia o parere contrario del pm, il giudice di pace non può sostituirsi a lui nella formulazione dell’imputazione, ma deve limitari a restituirgli gli atti affinché proceda nelle forme ordinarie. Se, invece, il ricorso risulta presentato per un reato che appartiene alla competenza per materia di altro giudice, il giudice di pace ne dispone, con ordinanza, la trasmissione al pm. Se riconosce la propria incompetenza per territorio, il giudice di pace la dichiara con ordinanza e restituisce gli atti al ricorrente che, nel termine di 20 giorni, ha facoltà di reiterare il ricorso davanti al giudice competente. L'inosservanza del termine è causa di inammissibilità del ricorso. Se non deve emettere uno dei suddetti provvedimenti, il giudice di pace, entro 20 giorni dal deposito del ricorso, convoca le parti in udienza con decreto. La data fissata per la comparizione delle parti non deve superare i 90 giorni dal deposito del ricorso. Ex art 27, il decreto deve contenere l’indicazione del giudice che procede, del luogo, del giorno e dell’ora dell’udienza, le generalità dell’imputato con l'invito a comparire e l'avvertimento che non comparendo sarà giudicato in contumacia, l'avviso che ha facoltà di nominare un difensore di fiducia e che, in mancanza, sarà assistito dal difensore di ufficio, la trascrizione dell'imputazione, la data e la sottoscrizione del giudice e dell'ausiliario che l'assiste. Questa vocatio in iudicium è nulla se l’imputato non è identificato in modo certo o se manca o è insufficiente uno dei requisiti. Il ricorrente deve notificare il decreto unitamente al ricorso al pm, alla persona citata, al suo difensore e alle altre persona offese di cui conosca l’identità almeno 20 giorni prima dell’udienza. Art 28  Il ricorso presentato da una fra più persone offese non impedisce alle altre di intervenire nel processo, con l'assistenza di un difensore e con gli stessi diritti che spettano al ricorrente principale. Le persone offese intervenute possono costituirsi parte civile prima della dichiarazione di apertura del dibattimento. La mancata comparizione delle persone offese, alle quali il decreto sia stato regolarmente notificato, equivale a rinuncia al diritto di querela ovvero alla remissione della querela, qualora sia stata già presentata. Art 20 bis-20 ter  Procedimento speciale volto a consentire la presentazione immediata a giudizio dell’imputato per i reati procedibili d’ufficio, in caso di flagranza o di evidenza della prova. Il rito ha un campo di applicazione molto ristretto, non si applica ai delitti dell’art 4,1 nel cui elenco non ci sono reati procedibili d’ufficio, invece potrebbe applicarsi alle contravvenzioni dell’art 4,2, ma di fatto si applica solo ai reati di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello stato e violazione dell’ordine di espulsione dallo stato. I presupposti per l’applicazione del rito speciale sono quindi: - Flagranza - Evidenza della prova. Questo modello processuale assume due varianti: - Art 20 bis  Ordinaria: la pg chiede al pm l’autorizzazione a presentare immediatamente l’imputato a giudizio dinanzi al giudice di pace, previa fissazione dell’udienza dibattimentale. La richiesta deve essere depositata presso la segreteria del pm e deve contenere: le generalità dell’imputato e del suo difensore, l’indicazione delle persone offese dal reato, la descrizione, in forma chiara e precisa, del fatto che si addebita all’imputato, con l’indicazione degli articoli di legge che si assumono violati, l’indicazione delle fonti di prova a sostegno della richiesta, nonché le generalità dei testimoni e dei consulenti tecnici, con espressa indicazione delle circostanze su cui deve vertere l’esame, e la richiesta di fissazione dell’udienza per procedere nei confronti delle persone citate a giudizio. Salvo che ritenga di richiedere l’archiviazione, il pm autorizza la presentazione immediata nei 15 giorni successivi, indicando la data e l’ora del giudizio dinanzi al giudice di pace e nominando un difensore d’ufficio all’imputato che ne è privo. Se non ritiene sussistere i presupposti per la presentazione immediata o se ritiene la richiesta manifestamente infondata o presentata dinanzi ad un giudice di pace incompetente per territorio, il pm emetterà parere contrario. In questo caso il pm, o svolgerà personalmente le indagini o ne darà incarico alla pg. In caso di autorizzazione alla presentazione immediata, l’ufficiale di giudiziario notificherà senza ritardo all’imputato e al suo difensore copia della richiesta della pg e dell’autorizzazione del pm. L’autorizzazione deve contenere: l’avviso all’imputato che se non compare sarà giudicato in contumacia, l’avviso che ha diritto di nominare un difensore di fiducia e che in mancanza sarà assistito da difensore di ufficio, l’avviso che il fascicolo relativo alle indagini è depositato presso la segreteria del pm e che le parti e i loro difensori hanno facoltà di prenderne visione e di estrarne copia. - Art 20 ter  Speciale: la sequenza procedimentale descritta dall’art 20 bis, può essere velocizzata quando ricorrono gravi e comprovate ragioni d’urgenza, che non consentono di attendere la fissazione dell’udienza nei 15 giorni successivi alla richiesta della pg o quando l’imputato si trovi sottoposto a misure di privazione della libertà personale. della procedibilità, presuppone la presenza delle indagini preliminari che sono necessarie per accertare la sussistenza degli elementi legittimanti questo epilogo processuale. Ulteriore presupposto dell’istituto può essere che la carenza di interesse della persona offesa all’accertamento processuale. Quando il pm vuole avanzare richiesta di archiviazione per la particolare tenuità del fatto, deve sentire la persona offesa che potrà, anche implicitamente, dimostrare l’assenza di interesse nei confronti del procedimento in corso. Invece, dopo l’esercizio dell’azione penale, la particolare tenuità del fatto potrà essere dichiarata con sentenza solo se l’imputato e la persona offesa non si oppongono. - Art 35, Condotta riparatoria  E’ una causa di esclusione della procedibilità collegata alla finalità conciliativa e riparatoria del procedimento davanti al giudice di pace. Il giudice di pace, sentite le parti e l'eventuale persona offesa, dichiara con sentenza estinto il reato, enunciandone la causa nel dispositivo, quando l'imputato dimostra di aver proceduto, prima dell'udienza di comparizione, alla riparazione del danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, e di aver eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato. In presenza dei presupposti, il giudice dichiara estinto il reato anche contro la volontà della persona offesa che richieda una diversa punizione. La causa estintiva opera per tutti i reati attribuiti al giudice di pace. L’estinzione potrà essere pronunciata solo se le condotte riparatorie sono idonee a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato e quelle di prevenzione. Il giudice di pace può disporre la sospensione del processo, per un periodo non superiore a tre mesi e imporre specifiche prescrizioni, se l'imputato chiede nell'udienza di comparizione di poter provvedere alla riparazione e dimostri di non averlo potuto fare in precedenza.  La richiesta dell’imputato potrà anche essere motivata con la pregressa inconsapevolezza dell’effetto estintivo delle condotte riparatorie. Con l'ordinanza di sospensione, il giudice incarica un ufficiale di pg o un operatore di servizio sociale dell'ente locale di verificare l'effettivo svolgimento delle attività risarcitorie e riparatorie, fissando nuova udienza ad una data successiva al termine del periodo di sospensione. Impugnazioni La legge delega prevedeva l’appellabilità generale delle sentenze ad eccezione di quelle che applicano la sola pena pecuniaria e di quelle di proscioglimento relative areati uniti con la sola pena pecuniaria. Art 36  Impugnazione del pm: il pm può sempre appellare le sentenze di condanna del giudice di pace che hanno applicato una pena diversa da quella pecuniaria. La Cassazione aveva sollevato una questione di legittimità costituzionale dell’art 36, nella parte in cui escludeva l’appello del pm nel caso di proscioglimento dell’imputato, tuttavia la Corte Costituzionale ha dichiarato la questione infondata in quanto nell’art 36 non si configura una disparità tra le parti eccedente i limiti della ragionevolezza. Art 37  Impugnazione dell’imputato: l’imputato può appellare solo le sentenza di condanna che applicano una pena diversa da quella pecuniaria, nonché le sentenza che applicano la pena pecuniaria , se viene impugnato il capo relativo alla condanna al risarcimento del danno, anche se generica. Va notato che con la sentenza 85/2008, la Corte Costituzionale ha restituito all’imputato il diritto a appellare anche le sentenze di proscioglimento, escluse però le contravvenzioni per cui può essere inflitta solo la pena dell’ammenda, e questo perché ex art 538 all’imputato è precluso l’appello contro la sentenza di condanna che abbia irrogato tale pena. Tuttavia, dal momento che per i reati attribuiti al giudice di pace è sempre ipotizzabile l’applicazione della pena pecuniaria, possiamo affermare che l’imputato non può mai appellare le sentenze di proscioglimento del giudice di pace. Inoltre, sia il pm che l’imputato possono ricorrere in Cassazione contro le sentenze non appellabili e in forza del rinvio al codice è possibile anche il ricorso per saltum in Cassazione in capo alla parte che ha diritto di appellare la sentenza di I grado. Un ruolo particolare è riconosciuto al ricorrente che ha chiesto la citazione a giudizio dell'imputato; egli può proporre impugnazione, anche agli effetti penali, contro la sentenza di proscioglimento del giudice di pace negli stessi casi in cui è ammessa l'impugnazione da parte del pubblico ministero. Peraltro, se l’impugnazione viene rigettata o dichiarata inammissibile, il ricorrente viene condannato alla rifusione delle spese o, in caso di colpa grave, al risarcimento dei danni in favore dell’imputato e del responsabile civile. Per le impugnazioni della parte civile si applica la disciplina del codice. Art 39  Giudizio di appello: competente per il giudizio di appello è il tribunale del circondario in cui ha sede il giudice di pace che ha pronunciato la sentenza impugnata. Il tribunale giudica in composizione monocratica. Regola peculiare dell’appello delle sentenze del giudice di pace è la previsione che assicura all’imputato rimasto contumace in I grado, nei casi ex art 603,4, non la semplice rinnovazione del dibattimento, ma l’annullamento della sentenza appellata e la restituzione degli atti al giudice di pace affinché proceda a un nuovo giudizio.  Si è ritenuto che quando l’imputato non sia comparso in I grado, senza colpa, debba poter usufruire degli strumenti conciliativi e di definizione alternativa del procedimento. Esecuzione Art 40  Il giudice di pace competente a conoscere dell'esecuzione di un provvedimento è lo stesso giudice che l’ha emesso, o in caso di pluralità di più provvedimenti adottati da più giudice, è competente il giudice del provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo. Se i provvedimenti sono stati emessi dal giudice di pace e da altro giudice ordinario, la competenza è sempre di quest’ultimo. Invece, in caso di concorso tra provvedimenti del giudice di pace e di un giudice speciale, è competente per l'esecuzione il giudice ordinario, ma non il giudice di pace bensì il tribunale in composizione collegiale nel cui circondario ha sede il giudice di pace. Per l’esecuzione delle pene della permanenza domiciliare e del lavoro di pubblica utilità è stato previsto un procedimento ad hoc: l’estratto della sentenza irrevocabile, in cui sono stabilite le modalità di esecuzione della sanzione, viene trasmesso al pm competente per l’esecuzione, che dopo aver emesso l’ordine di esecuzione lo trasmette alla pg assieme all’estratto della sentenza. La pg consegna il provvedimento al condannato e gli ingiunge di attenersi alle prescrizioni in esso contenute. In questo procedimento non è possibile attuare la sospensione dell’ordine di esecuzione ex art 656. Modalità di esecuzione  Competente per le modifiche all’esecuzione della pena imposte da motivi di assoluta necessità o di assoluta urgenza, è il giudice di pace competente per l’esecuzione e non il magistrato di sorveglianza, che emette un provvedimento de plano, revocabile nel corso del procedimento. Il giudice nella scelta della sanzione può scegliere tra pena pecuniaria e pena non pecuniaria, la possibilità di scelta viene meno solo nei casi di recidiva reiterata infraquinquennale per i reati puniti con la pena detentiva, anche se alternativa a quella pecuniaria, superiore nel massimo a 6 mesi. Tuttavia, anche per questa ipotesi si recupera la regola generale quando sussistono circostanze attenuanti ritenute prevalenti o equivalenti rispetto alla recidiva contestata. - Permanenza domiciliare: comporta l’obbligo di rimanere presso la propria abitazione o altro luogo di privata dimora nei giorni di sabato e domenica. In caso di esigenze di lavoro, studio, famiglia, salute il giudice può stabilire che la pena sia espiata in giorni diversi o, su richiesta dell’imputato, continuativamente. - Lavoro di pubblica utilità: questa pena può essere applicata solo su richiesta dell’imputato. Comporta lo svolgimento di lavori di pubblica utilità nella provincia di residenza del condannato per non più di 6 ore di lavoro settimanale. Su richiesta del condannato si può arrivare a un impegno superiore che comunque non può superare le 8 ore al giorno. Per la pena pecuniaria non eseguita per insolvibilità del condannato, è prevista la conversione in permanenza domiciliare o, a richiesta del condannato, lavoro di pubblica utilità. La violazione degli obblighi imposti con le pene para-detentive configura un delitto punito con la reclusione fino a 1 anno, prevista come pena non sostituibile. Per i reati di competenza del giudice di pace è esclusa la sostituibilità della pena. Unica eccezione è costituita dalla misura sostitutiva dell’espulsione, prevista per il reato di ingresso e soggiorno illegale nello stato e per le fattispecie legate all’allontanamento e all’espulsione dello straniero. L’espulsione deve essere eseguita anche se la sentenza non è definitiva, sul presupposto della natura non penale, ma meramente amministrativa della misura. Inoltre, la pena irrogata non può essere sospesa.
Docsity logo


Copyright © 2024 Ladybird Srl - Via Leonardo da Vinci 16, 10126, Torino, Italy - VAT 10816460017 - All rights reserved