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Sintesi schematica di Diritto penale II, Sintesi del corso di Diritto Penale

Sintesi schematica ma esaustiva del manuale consigliato di Diritto penale II (prof. Ruggero). Analisi dettagliata articolo per articolo. Comprende i delitti contro la persona, contro il patrimonio e contro la PA.

Tipologia: Sintesi del corso

2023/2024

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Scarica Sintesi schematica di Diritto penale II e più Sintesi del corso in PDF di Diritto Penale solo su Docsity! DIRITTO PENALE – PARTE SPECIALE DELITTI CONTRO LA PERSONA INTRODUZIONE Tutti i reati offendono la persona, anche quelli posti a presidio di beni istituzionali, quali ad es. lo Stato, la PA, l’amministrazione della giustizia, etc., in quanto vi è sempre la tutela (almeno mediata) della persona ⬇ cd. visione antropocentrica (frutto del pensiero penalista liberale) la quale è però in crisi a partire dal 2000 per via di  dlgs 231/2001  che introduce sanzioni a carico anche delle persone giuridiche  l 189/2004  che si pone a tutela degli animali SISTEMATICA CODICISTICA Il Codice penale ha una struttura a forma di piramide rovesciata rispetto alla Costituzione, infatti apre con delitti vs la personalità dello Stato e solo il penultimo libro è dedicato ai delitti vs la persona ≠ la Costituzione già all’art. 2 prevede i diritti inviolabili dell’uomo CONCETTI FONDAMENTALI NOZIONE DI UOMO :essere umano vivente NASCITA⭐ ✝M️ORTE :passaggio dalla vita intrauterina a quella extrauterina :cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell’encefalo ⬇ Tale distinzione è importante per distinguere tra interruzione della gravidanza e infanticidio ⬇ INTERRUZIONE DELLA GRAVIDANZA OGGI  disciplinata con l. 194/1978 nonché all’interno del Codice penale, nel capo “Delitti vs la maternità”, il quale si compone di due articoli: 593bis 593ter Interruzione di gravidanza colposa Interruzione di gravidanza consensuale NB Ogni altro caso di interruzione rimane disciplinato dalla l. 194/1978 ≠UN TEMPO si aveva invece la penalizzazione di ogni forma di aborto:  praticato dalla donna su di sé  praticato su donna consenziente o meno  praticato su donna erroneamente ritenuta incinta Tale criminalizzazione era coerente con la collocazione del reato nel Titolo X “Dei delitti vs integrità e sanità della stirpe”. Solo la sent. Cost. 27/1975 dichiarò l’illegittimità dell’aborto di donna consenziente nella parte in cui non si prevedeva che la gravidanza potesse essere interrotta quando l’ulteriore gestazione implicasse un danno o un pericolo grave, medicalmente accertato e non altrimenti evitabile, per la salute della madre. PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA È disciplinata dalla l. 40/2004, ove all’art. 1 si prevede che «è consentito il ricorso alla PMA alle condizioni e secondo le modalità previste dalla presente legge, che assicura i diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito» A differenza della legge sull’aborto che mirava ad aprire spazi di libertà per la donna, qui l’intento è introdurre regole e limiti, tenendo però in scarso conto gli interessi della donna, anzi con suo potenziale sacrificio, perchè determinate pratiche da questa legge consentite avrebbero anche potuto cagionare es. gravidanze plurime e patologie varie. Ne sono quindi conseguiti molteplici interventi correttivi da parte della Corte costituzionale CONSENSO INFORMATO E DIRITTO DI RIFIUTARE LE CURE Art. 32 comma 2 Cost.  «Nessuno può essere obbligato ad un dato trattamento sanitario se non per disposizione di legge». Quindi la scelta di curarsi o meno spetta solo all’individuo capace di intendere e di volere. Ne consegue che quindi il rapporto terapeuta-paziente si basa sul cd. CONSENSO INFORMATO ⬇ Disciplinato dalla l. 219/2017 (“Norme in materia di consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento”), la quale prevede che «Nessun trattamento sanitario può essere iniziato o Comma 3 Riferisce le condotte (prevedendo pene maggiori) di cui ai commi precedenti al NEGAZIONISMO :negazione o grave minimizzazione o apologia di Shoah, crimini di guerra, genocidio e crimini contro l’umanità ELEMENTO SOGGETTIVO Con riferimento alla propaganda  DOLO NB deve aversi rappresentazione della natura pubblica del fatto CONSUMAZIONE Si ha con la diffusione delle idee nel caso della propaganda TENTATIVO Non configurabile SANZIONI Si ha alternatività della pena tra reclusione e multa si ritiene che ciò indebolisca l’efficacia del precetto ammettendo una rilevanza bagatellare di tali fatti PROBLEMATICHE Problema del bilanciamento dei principi di pari dignità e non discriminazione con la libertà di espressione per aversi punibilità è quindi necessario accertare in concreto la pericolosità della propaganda e dell’istigazione, cioè la loro concreta capacità di provocare l’immediata esecuzione di delitti o la probabilità che essi siano commessi in un futuro più o meno prossimo; nonché l’odio razziale o etnico devono essere tali da determinare il concreto pericolo di commissione di comportamenti discriminatori LA CIRCOSTANZA AGGRAVANTE (art. 604-ter) Comma 1 prevede un aumento di pena fino alla ½ per tutti i reati (salvo quelli già puniti con l’ergastolo) commessi per fini di discriminazione e odio oppure commessi allo scopo di agevolare l’attività di associazioni aventi tali scopi NB la finalità di discriminazione o odio non va intesa come movente psicologico, MA sussiste quando l’azione concreta è mirata a rendere percepibile all’esterno la sua causale. Comma 2 Salvo si tratti di minore degli anni 18, la diminuzione derivante dall’applicazione di attenuanti si applica solo sulla pena risultante dall’aumento derivante dal comma 1 PROBLEMATICHE Si pone il problema di distinzione tra art. 604-bis e 595 (diffamazione), in quanto spesso i crimini d’odio hanno una componente diffamatoria, per cui soprattutto in caso di 604-bis aggravato  il confine tra i due è labile. Tuttavia, l’art. 604-bis richiede motivi specifici a fondamento della condotta, nonché speciali modalità della condotta. CRIMINI D’ODIO E LIBERTA’ DI ESPRESSIONE In merito al negazionismo si è avuto dibattito se debba configurarsi o meno come reato autonomo. Taluni sono, per ovvie ragioni, a favore, mentre altri ritengono che il negazionismo sarebbe una mera opinione e che in quanto tale meritevole di tutela. Il problema è delicato e pertanto ancora irrisolto. Si è poi recentemente dibattuto sulla possibilità di estensione degli artt. 604 -bis e 604-ter alle discriminazioni fondate su motivazioni sessuali. Tra i contra, la tesi per cui non si vorrebbe sfociare nel paternalismo. DELITTI DI OMICIDIO OMICIDIO VOLONTARIO O DOLOSO (art. 575 c.p.) BENE GIURIDICO TUTELATO Vita SOGGETTO ATTIVO Chiunque (REATO COMUNE) SOGGETTO PASSIVO Chiunque, purchè definibile come uomo NB oggetto materiale e soggetto passivo coincidono ELEMENTO OGGETTIVO (condotta) È reato comune, causalmente orientato, a forma libera (sia omissivo sia commissivo - in tale ultimo caso è però necessario che si configuri in capo al soggetto una posizione di garanzia ex art. 40.2 c.p.) NB le modalità della condotta rilevano solo ai fini della determinazione del quantum di pena EVENTO MORTE (:cioè la cessazione irreversibile di tutte le attività dell’encefalo) NB deve ovviamente sussistere nesso di causalità tra condotta ed evento È REATO D’EVENTO ELEMENTO SOGGETTIVO DOLO, inteso come rappresentazione e volontà di cagionare la morte di un uomo Si tratta di dolo generico e può assumere tutte le sue forme (intenzionale, diretto, eventuale) CONSUMAZIONE Si ha con la verificazione dell’evento Se l’evento è conseguenza immediata dell’azione  reato istantaneo ma l’evento potrebbe anche verificarsi a distanza di tempo es. coma e poi muore TENTATIVO Configurabile FORME DEL DOLO FORME DEL DOLO DOLO GENERICO :rappresentazione e volontà di commettere un fatto, che coincide in tutti i suoi elementi con una fattispecie incriminatrice DOLO SPECIFICO :elemento soggettivo che richiede che tra gli elementi della fattispecie compaia anche una particolare finalità che muove l’agente DOLO INTENZIONALE :forma di dolo che ricorre quando l’agente intende realizzare la condotta o causare l’evento (es. sparo per uccidere un dato soggetto e non un altro) DOLO DIRETTO :forma di dolo che ricorre quando l’agente, pur non avendo di mira come finalità primaria la realizzazione del fatto, agisce con consapevole certezza di realizzarlo (es. voglio uccidere un soggetto con modalità tali che so che potrei ucciderne anche un altro) I PROBLEMATICA – DISTINZIONE TRA DOLO EVENTUALE E COLPA COSCIENTE Il problema si è posto soprattutto con riferimento a infortunistica stradale e incidenti sul lavoro, di cui caso Thyssen-Krupp, incidente nel quale avevano perso la vita 6 operai e altri avevano riportato lesioni gravi e gravissime a causa di specifiche violazioni di norme prudenziali da parte dei dirigenti. Nella relativa sentenza, le SSUU hanno negato ogni forma di continuità tra dolo eventuale e colpa cosciente, negando che il dolo eventuale possa identificarsi con l’accettazione di un generico rischio. Anzi, hanno affermato che il dolo eventuale deve consistere in un atteggiamento psichico che esprima una scelta razionale di adesione all’evento lesivo. Quindi il dolo eventuale richiede la chiara rappresentazione della significativa probabilità di verificazione dell’evento concreto, cioè l’agente ha agito a costo di cagionare l’evento. Breviter, nel dolo intenzionale prevale la volontà, mentre nel dolo diretto la rappresentazione. DOLO EVENTUALE :forma di dolo per cui l’agente si configura come possibile il verificarsi di un reato e ciò nonostante agisce a costo di realizzarlo (es. voglio uccidere un soggetto solo ma so che nel farlo potrei ucciderne altri) NB si hanno problemi di distinzione tra dolo eventuale e colpa cosciente in entrambi i casi il soggetto si rappresenta come possibile il verificarsi di un reato, MA nella colpa cosciente si tratta di una rappresentazione a contenuto negativo, cioè il reo esclude che l’evento si verificherà. ≠ nel dolo eventuale il soggetto agisce comunque, anche a costo di realizzarlo (quindi è rappresentazione positiva). Si deve quindi guardare al se il soggetto abbia accettato o meno il rischio di verificazione dell’evento. SANZIONI consenso della persona offesa PROBLEMATICHE Con riferimento al consenso, dottrina e giurisprudenza hanno individuato una serie di requisiti che deve avere: nonché dev’essere stato validamente prestato. In caso di errore sull’esistenza o sulla validità del consenso  si applica l’art. 575, in quanto norma generale, trattandosi infatti di errore su un elemento differenziale degradante del titolo di reato. ISTIGAZIONE O AIUTO AL SUICIDIO (art. 580 c.p.) INQUADRAMENTO GENERALE Le condotte sono descritte in termini di determinazione, istigazione, aiuto e sono tipiche del concorso di persone, MA qui non si ha concorso di persone. Infatti la liceità del suicidio e del suo tentativo impediscono che si configuri la partecipazione in evento antigiuridico, nonché la punibilità è subordinata al verificarsi del suicidio oppure di lesioni gravi o gravissime (pene ridotte). Di conseguenza sono irrilevanti le condotte che siano rimaste prive di effetto o dalle quali siano derivate lesioni lievi o lievissime. Differenza con art. 579  qui l’atto in sé è effettuato da chi si dà la morte nel 579 avviene ad opera del terzo Differenza tra 579 e 580 sta nella titolarità del dominio del fatto 579 580 La validità del consenso viene meno per: - < 18 anni - infermità di mente - deficienza psichica - abuso di sostanze La validità del consenso viene meno per: - < 14 anni - piena incapacità di intendere e volere - uso di violenza o minaccia - suggestione o inganno Si incentra quindi sui requisiti civilistici per la validità del consenso Si limita a richiedere che il suicidio sia espressione di un atto consapevole e volontario (anche se realizzato da persona solo parzialmente capace) BENE GIURIDICO TUTELATO Vita, anche vs la volontà del suo titolare SOGGETTO ATTIVO Chiunque (REATO COMUNE) SOGGETTO PASSIVO Chiunque ELEMENTO OGGETTIVO (condotta) ELEMENTO SOGGETTIVO Consiste nella determinazione, istigazione (commissive) o agevolazione (anche omissiva, se in presenza di obblighi giuridici di vigilanza o custodia) La sanzione è unica per tutte e tre le condotte, che però hanno diverso disvalore e questo pone dubbi di legittimità costituzionale (art. 3 Cost.). Infatti: DETERMINAZIONE: suscitare in altri un proposito prima inesistente ISTIGAZIONE: rafforzamento o consolidamento del proposito AIUTO: mero contributo materiale all’esecuzione, di tipo agevolatorio, nel quale non si ravvisa alcuna influenza sull’altrui proposito Inoltre, determinazione ed istigazione richiedono anche il dolo dell’agente, che deve risultare univocamente indirizzato verso la produzione dell’evento (dolo intenzionale) ≠ nell’aiuto invece il dolo è solo generico di partecipazione al fatto altrui EVENTO Morte o lesioni gravi o gravissime CONSUMAZIONE Con la verificazione del suicidio o delle lesioni gravi o gravissime TENTATIVO Non configurabile, in quanto deve derivarne suicidio almeno nella forma tentata PROBLEMATICHE 1. PROBLEMATICA DATA DALLA COPPIA SUICIDA Caso per cui due persone decidano di darsi la morte insieme attraverso mezzi non violenti (es. uso di gas). In caso di sopravvivenza di entrambi si ha reciproca istigazione o determinazione al suicidio?  Si guarda al caso concreto. Se si ha determinazione di entrambi e un contributo preparatorio e esecutivo di entrambi, nessuno dei due reati sarà configurabile. 2. PROBLEMA DELL’INDISPONIBILITA’ DEL BENE VITA L’ art. 1 l. 219/2017 sancisce il diritto di ogni persona di rifiutare le cure e di revocare in qualsiasi momento il consenso prestato, anche laddove la revoca comporti l’interruzione del trattamento. Quindi il principio di assoluta intangibilità del bene vita non è più tale alla luce del diritto di autodeterminazione del malato. Si è però posto il problema con riferimento a soggetti tenuti in vita da macchine ma comunque capaci di intendere e volere. Ci si chiede se il distacco del macchinario configura art. 580. La Corte costituzionale nella sent. 242/2019 ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 580 per violazione degli artt. 2, 13, 32.2 Cost., nella parte in cui non esclude la punibilità di chi agevola l’esecuzione del proposito di suicidio (autonomamente e liberamente formatosi) di persona tenuta in vita da macchinari e affetta da patologia irreversibile, ma pienamente capace di intendere e volere. Quindi la pronuncia della Corte si basa sull’art. 2 Cost., il quale viene usato per estendere l’art. 1 della l. 219/2017 anche a coloro che potrebbero lasciarsi morire mediante rinuncia a trattamenti sanitari. A pochi mesi da tale sentenza della Corte, la Corte d’Assise di Massa ha giudicato il caso di un’agevolazione al suicidio di malato di sclerosi multipla che però non dipendeva da macchinari. Ciononostante la Corte ha assolto gli imputati estendendo la nozione di trattamento vitale a qualsiasi somministrazione di farmaco la cui interruzione porti alla morte. Ciò ha reso quindi ancora più urgente l’intervento del Parlamento. Nel frattempo si è poi avuta proposta referendaria di riforma dell’art. 579, la quale era però strutturata in modo tale che sarebbero poi risultato lecito qualsiasi omicidio su richiesta di persona capace di intendere e volere. Rimane quindi necessità di un intervento del legislatore (attualmente in esame alla Camera, ma che pare di senso contrario rispetto all’innovativa sentenza della Corte). INFANTICIDIO (art. 578 c.p.) INQUADRAMENTO GENERALE È norma speciale rispetto all’omicidio. Tale norma va a sostituire la fattispecie dell’infanticidio per causa d’onore, il quale era commesso per salvare l’onore proprio o di un prossimo congiunto; mentre qui il fatto è commesso per via delle condizioni di abbandono morale o materiale connesse al parto o preesistenti. Tale fattispecie, un tempo era interpretata in senso oggettivo, cioè basandosi sulla fruibilità sul territorio di servizi socio-sanitari o della presenza di soggetti cui chiedere aiuto. ≠ oggi si guarda invece alla percezione che la donna ha della propria solitudine e abbandono, da valutarsi come generale (e non solo nell’imminenza del parto) situazione di stabilità. NB le condizioni di abbandono sono presupposto oggettivo del fatto per cui l’errore sulla loro esistenza degrada il reato ad omicidio. BENE GIURIDICO TUTELATO Vita SOGGETTO ATTIVO Solo la madre (REATO PROPRIO) SOGGETTO PASSIVO Feto o neonato ELEMENTO OGGETTIVO (condotta) Deve tenersi durante o immediatamente dopo il parto, dopodichè è omicidio. Può essere sia attiva sia omissiva, in quanto la madre ha posizione di garanzia EVENTO Morte ELEMENTO SOGGETTIVO DOLO generico anche eventuale (es. bambino muore dopo essere stato abbandonato sulla pubblica via nella speranza che qualcuno se ne prendesse cura) STRADA :è la strada pubblica, cioè ad uso pubblico, a prescindere da eventuali diritti reali vantati da privati PEDONE :colui che utilizza la strada pubblica senza avvalersi di alcun veicolo e che deve circolare su marciapiedi, banchine e altri appositi spazi VEICOLO :macchina di qualsiasi specie che circola sulle strade guidata dall’uomo comprende quindi non solo veicoli a motore, ma anche a trazione umana e animale (inclusi velocipedi, ma non pattini e altri acceleratori di andatura che rientrano nella circolazione pedonale) BENE GIURIDICO TUTELATO Vita Incolumità fisica SOGGETTO ATTIVO Comma 1 Chiunque prenda parte alla circolazione stradale Comma 2-4 Solo colui che si pone alla guida di un veicolo a motore e che cagioni l’evento trovandosi in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica derivante dall’assunzione di sostanze ⬇ In merito si prevedono pene maggiori se: - il tasso alcolemico è > 1,5 g/l - assunzione di sostanze - conducente esercita professionalmente un’attività di trasporto di cose o persone e abbia tasso alcolemico tra 0,8 e 1,5 g/l NB si deve comunque verificare che lo stato di alterazione abbia influito sulla verificazione dell’evento SOGGETTO PASSIVO Chiunque ELEMENTO OGGETTIVO (condotta) REATO COMUNE A FORMA LIBERA EVENTO Morte REATO DI EVENTO Lesioni gravi o gravissime REATO DI EVENTO ELEMENTO SOGGETTIVO Colpa cioè “per violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale” che abbia avuto rilievo sulla verificazione dell’evento CONSUMAZIONE Verificazione dell’evento Insorgenza della malattia TENTATIVO Non configurabile SANZIONI Perseguibile d’ufficio (a differenza del 590) PROBLEMATICHE Anche il Codice stradale punisce la guida in stato di ebbrezza/alterazione. Pertanto, per evitare la violazione del ne bis in idem, le contravvenzioni ivi previste sono assorbite dagli artt. 589-bis e 590- bis. Si ha poi un diverso trattamento a seconda che si tratti di alterazione alcolica o da stupefacenti, in quanto per gli stupefacenti non si ha una specificazione quantitativa e quindi integra sempre la fattispecie aggravata. Benchè non siano ad oggi disponibili strumenti per la sua quantificazione, permangono comunque dubbi relativi a tale disparità di trattamento. CIRCOSTANZE (disciplinate dai commi 5 – 6 di entrambe le norme ) Sono circostanze aggravanti ad effetto speciale, escludono cioè un giudizio di equivalenza o di prevalenza rispetto a eventuali circostanze attenuanti, per cui le eventuali diminuzioni vanno operate sulla pena già determinata in base alle aggravanti. Comma 5  richiama la pena stabilita dal comma 4. Se l’omicidio o le lesioni avvengano in conseguenza di violazioni particolarmente gravi di norme sulla circolazione  cioè - velocità superiore ai limiti - attraversamento ad un incrocio con semaforo rosso o procedendo contromano - inversione del senso di marcia in prossimità di intersezioni/curve/dossi - sorpasso in prossimità di attraversamento pedonale o linea continua Comma 6  prevede un aumento di pena in due ipotesi: 1. se il fatto è commesso da persona senza patente/con patente revocata o sospesa 2. se il veicolo a motore manca di copertura RCA, solo se condotto dal suo titolare (≠ se condotto da soggetto il quale non ne sia titolare, anche se consapevole della scopertura  tale circostanza non è applicabile) Comma 7  prevede una circostanza diminuente obbligatoria. La pena è diminuita sino alla metà se l’evento non è esclusiva conseguenza dell’azione o dell’omissione del colpevole Ratio: il fondamento di tale attenuante è la specifica prevedibilità del fatto Artt. 589-ter e 590- ter prevedono una circostanza aggravante nel caso in cui il conducente si dia alla fuga dopo aver commesso il fatto fuga ≠ da omissione di soccorso  dove si incrimina colui che non presta assistenza occorrente alle persone ferite e che non avverte l’autorità; mentre qui si aumenta la pena dei reati di omicidio e lesioni stradali per chi con la fuga impedisce la propria identificazione e ricostruzione della dinamica del sinistro. Per cui la fuga non assorbe il delitto di omissione di soccorso, in quanto può configurarsi l’ipotesi per cui il conducente si dia alla fuga dopo aver prestato aiuto. Per cui si può avere concorso tra le due ipotesi. NB tale circostanza aggravante può essere imputata solo a titolo doloso  il conducente deve rappresentarsi quantomeno di aver concorso nel sinistro. ASSUNZIONE DI SOSTANZE ALCOLICHE O STUPEFACENTI Si ha comunque imputabilità, salvo 2 eccezioni che sono cause di esclusione della punibilità: RESPONSABILITA’ COLPOSA PER MORTE O LESIONI PERSONALI IN AMBITO SANITARIO (art. 590-sexies) Norma introdotta nel 2017 a seguito di lungo dibattito sui confini della responsabilità penale del sanitario, connotato da diversi orientamenti giurisprudenziali particolarmente severi che hanno dato luogo a: 1. aumento dei costi della sanità per risarcimenti e premi assicurativi 2. alla cd. medicina difensiva: o positiva  esasperato ricorso del medico a strumenti diagnostici o terapeutici non necessari, ma utili per dimostrare la diligenza o negativa  astensione del medico da interventi ad alto rischio che potrebbero innescare processi penali e civili Intervenne dunque la l. 158/2012, che sancì che l’esercente la professione sanitaria che, nello svolgimento della propria attività, si fosse attenuto a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica, non avrebbe risposto penalmente per colpa lieve, fermo restando ubriachezza o intossicazione incolpevole intossicazione cronica da sostanze alcoliche o stupefacenti 2. responsabilità per colpa specifica, fondata sulla violazione di norma incriminatrice del reato base doloso 3. responsabilità colposa fondata su prevedibilità astratta 4. responsabilità da rischio illecito Per la Corte tra tutte, l’unica soluzione rispettosa del principio di colpevolezza è quella della responsabilità colposa fondata sull’accertamento in concreto con un criterio individualizzato, basato su: 1. violazione di regola cautelare di condotta, che mira a prevenire proprio quel determinato evento verificatosi 2. sulla prevedibilità ed evitabilità in concreto dell’evento  per cui la responsabilità dello spacciatore per la morte dell’assuntore è subordinata a: - sussistenza di nesso causale tra condotta ed evento, non interrotto da cause eccezionali sopravvenute - requisito che la morte sia in concreto rimproverabile allo spacciatore e quindi sia in capo allo stesso accertata la presenza dell’elemento soggettivo della colpa in concreto, ancorata a: - violazione di regola precauzionale - un coefficiente di prevedibilità e evitabilità in concreto del rischio per il bene vita dell’assuntore REATI PRETERINTENZIONALI La figura della preterintenzione è una peculiarità del codice del 1930 e del nostro sistema penale in generale, in quanto non presente all’estero. La preterintenzione (art. 43 c.p.) non va confusa con la RESPONSABILITA’ OGGETTIVA :caso in cui l’evento è posto a carico dell’agente come conseguenza della sua azione od omissione In origine, il Codice conteneva un solo delitto preterintenzionale, cioè l’omicidio. Poi, nel 1978, venne introdotto anche l’aborto preterintenzionale. OMICIDIO PRETERINTENZIONALE (Art. 584 c.p.) INQUADRAMENTO GENERALE Si tratta di una norma speciale rispetto all’art. 586 (Morte o lesioni in conseguenza di altro delitto), il quale si applica ogniqualvolta che da un fatto preveduto dalla legge come delitto dolo derivi, come conseguenza non voluta, la morte o la lesione di un soggetto, salvo che l’evento morte non sia conseguenza di atti diretti a commettere i delitti di percosse o lesioni. BENE GIURIDICO TUTELATO Vita Qui se ne ha una tutela maggiormente intensa perché si ha presunzione assoluta che l’azione violenta abbia cagionato l’evento morte Quindi si ha sacrificio del principio di colpevolezza che per alcuni suscita dubbi di legittimità della norma tant’è che se ne ha una interpretazione restrittiva per il rispetto dell’art. 27 Cost. SOGGETTO ATTIVO Chiunque REATO COMUNE SOGGETTO PASSIVO Chiunque ELEMENTO OGGETTIVO (condotta) Consiste in atti diretti a commettere il delitto di percosse o lesioni NB nel linguaggio del Codice “atti diretti a” può riferirsi indifferentemente allo stadio preparatorio o esecutivo. Per cui potrebbe essere considerato atto diretto già anche l’avvicinamento alla vittima. Quindi si ha forte anticipazione del momento in cui la condotta dell’agente assume rilevanza. Ciò però non è costituzionalmente conforme. Quindi si dovrebbe avere un’interpretazione restrittiva in virtù della quale vengano considerati atti diretti quelli in grado di configurare almeno un tentativo di percosse o lesioni nonché un concreto pericolo per la vita altrui. Tuttavia la giurisprudenza ha una tendenza opposta cioè talora dilata la nozione di percosse e lesioni a tal punto che vi viene fatta rientrare qualsiasi forma di estrinsecazione di energia fisica EVENTO Morte NB l’evento non dev’essere né rappresentato né voluto neppure a titolo di dolo eventuale, altrimenti sarebbe 575 ELEMENTO SOGGETTIVO Preterintenzione CONSUMAZIONE Con la morte del soggetto passivo TENTATIVO Non configurabile CRITERI DI IMPUTAZIONE L’art. 584 si connota per l’assenza di dolo, per cui la volontà di ledere/percuotere non si congiunge ad una prefigurazione dell’evento morte come conseguenza delle percosse o lesioni. Rispetto all’omicidio colposo, quello preterintenzionale ha natura assorbente, infatti trova applicazione ogni volta che l’evento morte si leghi causalmente ad atti diretti a percuotere/ledere. Si distingue inoltre dalla responsabilità oggettiva, in quanto nella responsabilità oggettiva il fatto è attribuito in forza del nesso causale; mentre qui opera il filtro degli atti diretti. In realtà si potrebbe dire che la preterintenzione si compone di: - dolo  riferito alla condotta - responsabilità oggettiva  riferito all’evento Una parte della dottrina ritiene che l’evento morte debba essere attribuito all’agente a titolo colposo alla luce della sua concreta prevedibilità  per cui l’art. 584 sarebbe un misto di dolo e colpa (relativi rispettivamente a condotta e evento). Tale soluzione è sì in linea col principio di colpevolezza, ma non con gli artt. 42 – 43 c.p.. Si ritiene quindi come ineludibile un intervento del legislatore. DELITTI CONTRO LA MATERNITA’ Sono contenuti nel capo I-bis del titolo XII, introdotto nel 2018 e precedentemente contenute nella legge 194/1978, ove all’art. 1 il concetto di maternità viene assunto come valore sociale, in ossequio all’art 31.2 Cost. “la Repubblica protegge la maternità” INTERRUZIONE COLPOSA DI GRAVIDANZA (art. 593 – bis) BENE GIURIDICO TUTELATO 1. Nascituro 2. Diritto al concepimento 3. Integrità fisica della donna  ne deriva una nozione di MATERNITA’ intesa come sintesi degli interessi della madre e del feto SOGGETTO ATTIVO Chiunque, tranne la donna stessa REATO COMUNE SOGGETTO PASSIVO Donna in stato di gravidanza ELEMENTO OGGETTIVO (condotta) REATO A FORMA LIBERA Quindi rileva ogni condotta che abbia cagionato l’evento EVENTO Comma 1 Interruzione di gravidanza Comma 2 Parto prematuro ELEMENTO SOGGETTIVO Colpa sia essa generica sia essa specifica CONSUMAZIONE Verificazione dell’evento TENTATIVO Non configurabile SANZIONI Si ritiene si tratti di sanzioni particolarmente miti in relazione al tipo di bene tutelato Anche eventuale CONSUMAZIONE Con la percossa TENTATIVO Configurabile laddove il tentativo venga arrestato da un terzo o il colpo non raggiunga il bersaglio SANZIONI  È reato procedibile a querela della persona offesa (salvo l'avere agito, nei delitti commessi con violenza o minaccia, in danno degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie)  È di competenza del giudice di pace  Punito con la sola multa LESIONI DOLOSE (art. 582 c.p.) BENE GIURIDICO TUTELATO Integrità fisica SOGGETTO ATTIVO Chiunque (REATO COMUNE) SOGGETTO PASSIVO Chiunque ELEMENTO OGGETTIVO (condotta) REATO A FORMA LIBERA EVENTO REATO DI EVENTO Dalla costruzione normativa l’evento pare duplice: 1. lesione personale (è l’evento di per sé) 2. (da cui derivi una) malattia nel corpo o nella mente In realtà ciò che rileva è l’insorgenza della malattia. Il problema interpretativo verte proprio sul concetto di MALATTIA. La giurisprudenza più recente ne ha adottato una concezione funzionalistica, cioè ai fini della malattia richiede un processo patologico evolutivo caratterizzato da una significativa compromissione delle funzioni dell’organismo. Quindi non vi rientrano le mere alterazioni anatomiche. Ne derivano 2 problemi: a. indeterminatezza della significatività della lesione b. pericolo che le alterazioni anatomiche (es. tatuaggi) vengano fatte rientrare nella nozione di percosse in via residuale ELEMENTO SOGGETTIVO DOLO Consiste nella rappresentazione e volontà, almeno a titolo di dolo eventuale, di cagionare una lesione dalla quale possa derivare una malattia nel corpo o nella mente CONSUMAZIONE Con l’insorgenza della malattia destinata a concludersi con: - guarigione - adattamento alle nuove condizioni di vita - morte Avendo l’esito della lesione rilevanza ai fini del computo delle circostanze, si pongono quindi problemi nell’individuazione del momento consumativo, anche ai fini del computo della prescrizione. TENTATIVO Configurabile quando ricorra la certezza che la consumazione sarebbe stata accompagnata dal perfezionamento delle circostanze TIPOLOGIA DI LESIONI Varia in base alla durata della malattia LIEVISSIME LIEVI GRAVI GRAVISSIME durata della malattia < 20 gg durata della malattia compresa tra i 20 e i 40 gg n.1 malattia che (concretamente e in modo scientificamente provato) metta in pericolo la vita della persona offesa ovvero che comporti un’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo > 40 gg n. 2 indebolimento permanente di un senso o di un organo n. 1 malattia certamente o probabilmente insanabile n. 2 perdita di un senso n. 3 perdita di un arto mutilazione che renda l’arto inservibile o perdita dell’uso di un organo o della capacità di procreare o difficoltà grave o permanente della favella perseguibili a querela Disciplina contenuta nell’art. 583 (Circostanze aggravanti) competenza del gdp punite con la sola multa Si ha un intenso dibattito sul come considerare le previsioni di cui all’art. 583 se come circostanze aggravanti o reati autonomi. 1. teoria circostanziale infatti il 583 è rubricato “Circostanze aggravanti”, nonchè la norma è strutturata come circostanza, mancando qualsiasi descrizione del fatto tipico 2. teoria dell’autonomia dei reati La giurisprudenza propende per la teoria circostanziale MUTILAZIONI GENITALI FEMMINILI (art. 583-bis c.p.) INQUADRAMENTO GENERALE Norma introdotta nel 2006 non per colmare una precedente lacuna, in quanto il reato configura come lesione grave o gravissima, ma per sanzionarlo più severamente e sottrarlo al bilanciamento delle circostanze. Si tratta di un fenomeno culturale tipico dei Paesi dell’Africa e dell’Asia e venuto in rilievo nel ns ordinamento per via dei flussi migratori. BENE GIURIDICO TUTELATO 1. incolumità fisica 2. dignità 3. equilibrio psico-fisico SOGGETTO ATTIVO Chiunque (REATO COMUNE) MA solitamente l’autore è una donna riconosciuta come esperta nel suo contesto di riferimento, nonchè il tipo di operazione compiuta integra il reato di esercizio abusivo della professione medica Se il fatto è commesso dalla donna stessa  automutilazione (però non punibile) SOGGETTO PASSIVO Chiunque purchè di genere femminile ELEMENTO OGGETTIVO (condotta) ATTIVA ⚠ Il fatto dev’essere posto in essere in assenza di esigenze terapeutiche ⚠ Comma 1 La condotta consiste nel cagionare una mutilazione ricorrendo alle seguenti pratiche: - clitoridectomia - escissione - infibulazione - qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo Comma 2 La condotta consiste nel cagionare lesioni in assenza di esigenze terapeutiche, al fine di menomare le funzioni sessuali. Vengono qui sanzionati interventi non demolitori e quindi con effetti rimovibili ma comunque preordinati a una menomazione delle funzioni sessuali della vittima. EVENTO Presente nel comma 2 è l’insorgenza della malattia nel corpo o nella mente ELEMENTO SOGGETTIVO DOLO Comma 1  Generico (consiste nella rappresentazione e volontà di realizzare la mutilazione) Comma 2 Specifico (MA pone dei dubbi in quanto gli interventi in esame obbediscono alle più svariate finalità e quindi di per sé la menomazione delle funzioni sessuali appare non tanto un fine quanto un mezzo) CONSUMAZIONE Con l’esecuzione dell’operazione TENTATIVO Configurabile SANZIONI Comma 3 Prevista aggravante quando la vittima è minore oppure quando l’autore agisce per profitto NB Normalmente nel fatto si ha concorso di uno o entrambi i genitori del minore o di chi ne ha cura. sostanze e nella volontà di somministrare/favorire/commerciare/assumere le sostanze o nel sottoporsi alle pratiche mediche NB il dolo è escluso quando vi sia ignoranza della presenza della sostanza attiva Il dolo è specifico quando sussista il fine di alterare le prestazioni agonistiche o alterare gli esiti dei controlli CONSUMAZIONE è REATO ISTANTANEO che si consuma con il primo atto di cessione/somministrazione/assunzione/etc. NB ai fini della condotta del cedente è irrilevante che il cessionario assuma effettivamente la sostanza TENTATIVO Configurabile SANZIONI Comma 7 Prevede pene maggiori per chi commercia farmaci e sostanze attraverso canali diversi da farmacie e strutture autorizzate NB la nozione di commercio implica una struttura anche minimamente organizzata di tipo imprenditoriale per cui la singola e isolata condotta rientra nel comma 1. Comma 3 prevede 3 circostanze aggravanti: 1. se dal fatto derivi un danno alla salute 2. minore età dell’atleta 3. se il soggetto attivo è l’organizzazione sportiva NB qualora l’alterazione della prestazione avvenga per fini di profitto economico  tale reato può concorrere con quello di truffa RISSA (art. 588) INQUADRAMENTO GENERALE Il termine rissa evoca il concetto di scontro violento cui partecipano più persone, animate da una vicendevole volontà offensiva, in modo da porre in pericolo la propria e altrui incolumità Se il numero di persone è particolarmente elevato  si configura un pericolo per l’ordine pubblico NB è quindi delitto a concorso necessario  in particolare, vi devono essere almeno 3 corrissanti, MA vi è comunque la possibilità di concorso eventuale, nonchè di rissa può rispondere anche chi istiga/rafforza la volontà di uno o più soggetti. NB non si ha rissa nel caso di aggressione unilaterale vs una o più vittime, che si limitino a resistere all’aggressione o assumano una difesa di tipo passivo  deve infatti sussistere il reciproco intento lesivo È configurabile la legittima difesa qualora uno dei partecipanti alla rissa si trovi costretto a difendere sè od altri da condotta lesiva imprevedibile e assolutamente sproporzionata. NB non è richiesto lo scontro fisico, in quanto la rissa può avvenire anche a distanza, mediante lancio di oggetti o uso di armi da fuoco. BENE GIURIDICO TUTELATO Incolumità personale Talora ordine pubblico (se il numero di persone è particolarmente elevato) SOGGETTO ATTIVO Chiunque (REATO COMUNE) SOGGETTO PASSIVO Chiunque ELEMENTO OGGETTIVO (condotta) REATO A FORMA LIBERA EVENTO REATO DI CONDOTTA ELEMENTO SOGGETTIVO DOLO consiste nella rappresentazione e volontà di aggredire altri che a loro volta si atteggiano come aggressori CONSUMAZIONE Si ha nel momento in cui lo scontro fisico assume la dimensione della rissa TENTATIVO Configurabile SANZIONI Comma 2 La pena della multa è trasformata in pena detentiva se dalla rissa deriva una lesione personale o la morte di taluno dei corrissanti. Ciò per il solo fatto della partecipazione alla rissa. In origine, si trattava di un’ipotesi di responsabilità oggettiva, ove l’evento era ascritto a tutti i corrissanti sulla base del solo nesso causale. in realtà oggi non è più così, infatti l’agente sarà chiamato a rispondere della morte o delle lesioni solo in caso di concreta prevedibilità dell’evento(deve quindi sussistere coefficiente colposo). Tuttavia, se l’autore delle lesioni o dell’omicidio ha agito con dolo  risponde di lesioni o omicidio volontario, in concorso con art. 588 comma 1. ABBANDONO DI MINORI O INCAPACI (art. 591 c.p.) BENE GIURIDICO TUTELATO Incolumità personale Vita SOGGETTO ATTIVO Titolare della posizione di garanzia (REATO PROPRIO) NB gli obblighi di garanzia devono essere preesistenti alla condotta incriminata e possono avere natura originaria o derivata SOGGETTO PASSIVO È il minore o l’incapace Si connota per la sua incapacità di provvedere a se stesso  nel caso del minore tale incapacità è presunta; ≠negli altri casi l’incapacità va accertata in concreto. ELEMENTO OGGETTIVO (condotta) Si tratta di un REATO DI PERICOLO, essendo punita la mera condotta di abbandono, in qualunque modo realizzata. Il concetto di abbandono non allude alla mera solitudine, infatti si può avere abbandono anche rimanendo in compagnia della persona offesa, ma impedendo che altri possano intervenire in suo favore. È in ogni caso necessario che l’omissione di assistenza determini una situazione di rischio oggettivo, la cui sussistenza verrà valutata in concreto. ELEMENTO SOGGETTIVO DOLO generico, anche eventuale Richiede: - la consapevolezza della posizione di garante - la rappresentazione dell’incapacità del soggetto - la volontà di abbandonarlo in una situazione di pericolo CONSUMAZIONE Nel momento in cui il soggetto passivo si trova in stato di abbandono come conseguenza dell’altrui condotta TENTATIVO Configurabile SANZIONI Comma 3 cornice di pena più grave ed autonoma se dal fatto deriva: - lesione personale - morte  si tratta quindi di delitto aggravato dall’evento OMISSIONE DI SOCCORSO (art. 593 c.p.) INQUADRAMENTO GENERALE Si tratta di un REATO OMISSIVO PURO, fondato su un duplice obbligo di attivazione: - avviso all’autorità - prestare assistenza  si configura quindi il dovere si attivarsi in favore di persone bisognose, a prescindere dalla sussistenza di posizioni di garanzia. Ciò costituisce una limitazione alla libertà personale che trova giustificazione nel dovere di solidarietà. Il presupposto è quindi quello di trovare una persona bisognosa di soccorso, anche se tale persona potrebbe già essere in compagnia di altre. In questo senso il verbo trovare va inteso come “essere in presenza di”; per cui si richiede un rapporto di prossimità fisica tra omittente e vittima. ≠ Diverso è il caso per cui la necessità di soccorso si leghi ad una precedente attività dolosa dell’omittente diretta vs la vita o l’integrità fisica. In tal caso l’azione salvifica integra l’art. 56.4 (recesso attivo) ≠ Caso di chi sia vincolato da un preesistente obbligo giuridico di impedire l’evento (art. 40 cpv. – “Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo”) NB l’obbligo di assistenza può anche non trovare riscontro in un concreta esigenza di soccorso. È il caso di chi si sia procurato le ferite a scopo suicidiario. Per cui è necessario distinguere: - se il soggetto è ancora cosciente e rifiuta ogni aiuto, manifestando piena capacità di intendere e volere  si ha obbligo di astensione a carico di chiunque, anche se andrà cmq informata l’autorità - se il soggetto è divenuto incosciente  si ha obbligo di intervento BENE GIURIDICO TUTELATO Incolumità personale Vita SOGGETTO ATTIVO Chiunque (REATO COMUNE) SOGGETTO PASSIVO Comma 1 minore degli anni 10 o un'altra persona incapace di provvedere a se stessa, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia o per altra causa Comma 2 Soggetto inanimato ovvero una persona ferita o altrimenti in pericolo ELEMENTO OGGETTIVO (condotta) Comma 1 la condotta consiste nell’omissione di un immediato avviso all’autorità. Per cui il concetto di ritardo rientra nell’omissione. Comma 2 SOGGETTO ATTIVO Titolari di poteri autoritativi o di affidamento Familiari Conviventi  REATO PROPRIO SOGGETTO PASSIVO Persona della famiglia o comunque convivente o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, nonché il minore degli anni 18 che assiste ai maltrattamenti ELEMENTO OGGETTIVO (condotta) Consiste nel maltrattare la vittima  MALTRATTAMENTO: commissione di violenze fisiche come percosse, lesioni, ma anche ingiurie, minacce e qualsiasi altro tipo di mortificazione, privazioni o sopraffazioni, tali da produrre sofferenze morali  ne deriva che gli atti commessi possono anche non costituire reato ed è possibile anche la condotta omissiva Si tratta di REATO ABITUALE, ma non è necessaria una continuità interrotta della condotta. ELEMENTO SOGGETTIVO DOLO generico, consistente nella rappresentazione e volontà di cagionare una sofferenza ripetuta alla vittima CONSUMAZIONE Con la realizzazione della condotta di maltrattamento successiva ad almeno un’altra precedente TENTATIVO Non configurabile, essendo reato abituale SANZIONI È punibile a titolo di concorso chi, pur non prendendo parte ai maltrattamenti, riveste una posizione di garanzia rispetto alla vittima e consapevolmente si astenga dall’intervenire. Comma 2  aumento di pena se il fatto è commesso in presenza o in danno di: - minore anni 18 - donna incinta - persona con disabilità o se commesso con armi Si parla di violenza assistita in riferimento ai soggetti che siano testimoni dei maltrattamenti  es. minori o altre persone maggiormente sensibili Comma 3  aumenti di pena se ne derivano lesioni gravi o gravissime o la morte  delitto aggravato dall’evento DELITTI VS LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE Tale denominazione era in origine usata solo in riferimento agli illeciti in tema di schiavitù e tratta, in quanto trattavasi di offese vs la totalità della persona. Poi sono stati inseriti anche altri reati, cd. reati-fine di schiavitù e tratta, come sfruttamento sessuale dei minori, etc. Nel tempo si è anche avuta la dilatazione del concetto di schiavitù e questo ha creato problemi di tassatività della fattispecie. RIDUZIONE O MANTENIMENTO IN SCHIAVITÙ O SERVITÙ (art. 600 c.p.) INQUADRAMENTO GENERALE Dal XIX secolo è stata sancita l’abolizione della schiavitù e varie sono le convenzioni internazionali in materia. La SCHIAVITÙ è stata qualificata dalla Corte Penale Internazionale come crimine vs l’umanità ed è intesa come concezione dell’uomo come cosa, quindi privo di diritti, nonché oggetto del diritto di proprietà vantato da altri. Ad oggi la concezione di schiavitù è mutata rispetto a quella sopra descritta, nonché si presenta sotto altre forme (es. in ambito lavorativo, sessuale, etc.). Si tratta di un delitto vs la personalità individuale proprio perché va a annientare la dignità delle vittime. ≠ SERVITÙ :riduzione o mantenimento della persona in uno stato di soggezione continuativa che abbia come esito prestazioni di tipo lavorativo o sessuale, di accattonaggio o comunque compimento seriale di illeciti SCHIAVITÙ SERVITÙ Reato permanente di condotta Reato permanente e abituale Di duplice evento Dolo generico Dolo generico NB sono tra loro alternative Infatti, la prima ipotesi si riferisce alla schiavitù, intesa come esercizio di poteri corrispondenti al diritto di proprietà su un uomo trasformato in cosa; mentre la seconda ipotesi è relativa invece alla servitù, ove si ha assenza di manifestazioni proprietarie da parte del soggetto attivo, ma si ha un perdurante assoggettamento che si estrinseca nella coazione a compiere attività quali sesso, lavoro, mendicità, commissione di delitti, etc. Ratio di tale tipizzazione di cui al comma 1: si voleva dare una tipizzazione normativa ai fini della determinatezza normativa  Si richiede quindi per la schiavitù uno stato di perdurante assoggettamento, ossia è necessario un rapporto di rigida subordinazione, che sia fonte dello sfruttamento della vittima NB assoggettamento e sfruttamento sono requisiti essenziali della servitù: - il primo priva la persona della libertà di autodeterminazione - il secondo riduce la persona a una cosa NB la natura continuativa della soggezione non va accertata rispetto alla condotta del soggetto attivo, ma rispetto alla vittima. BENE GIURIDICO TUTELATO Personalità individuale SOGGETTO ATTIVO Chiunque (REATO COMUNE) SOGGETTO PASSIVO Chiunque ELEMENTO OGGETTIVO (condotta) Esercizio di poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero riduzione o mantenimento di una persona in uno stato di soggezione continuativa ELEMENTO SOGGETTIVO DOLO generico  consiste nella consapevolezza di ridurre o mantenere in servitù/schiavitù un soggetto, con la volontà di costringerlo (servitù) a date prestazioni Configurabile anche dolo eventuale NB Sono irrilevanti i fini del profitto CONSUMAZIONE Schiavitù  con l’esercizio di poteri proprietari Servitù  il delitto assume natura: - permanente rispetto alla soggezione - abituale per quanto attiene alla condotta imposta alla vittima TENTATIVO Non configurabile NB servitù e schiavitù rappresentano due diverse modalità di una stessa offesa alla personalità individuale. Dunque si esclude che possano dare vita a una pluralità di reati vs la stessa persona, MA si può avere concorso di reati in presenza di condotte svolte anche contestualmente su persone diverse. TRATTA DI PERSONE (art. 601 c.p.) INQUADRAMENTO GENERALE Il termine TRATTA ha origini antiche e si è andato evolvendo in modo da comprendere anche varie manifestazioni del fenomeno stesso. Negli anni più recenti si hanno: - trafficking  traffico di esseri umani - smuggling  introduzione di immigrati clandestini nello Stato La Convenzione di Ginevra del 1926 considera TRATTA qualunque atto di cattura, acquisto, cessione di un individuo allo scopo di ridurlo in schiavitù; per venderlo o scambiarlo; qualunque atto di commercio o trasporto di schiavi Accanto a questa sono poi emerse anche altre concezioni di tratta  es. tratta delle bianche  traffico di donne maggiorenni o minorenni indotte al mal costume con l’inganno e con la forza BENE GIURIDICO TUTELATO Personalità individuale SOGGETTO ATTIVO Chiunque (REATO COMUNE) SOGGETTO PASSIVO Chiunque NB è indifferente che si trovi già in condizioni di servitù/schiavitù, MA è comunque possibile il concorso tra tratta e riduzione in schiavitù ELEMENTO OGGETTIVO (condotta) La condotta è tipizzata in modo ampio (recluta, introduce, trasporta, etc.). In particolare tali condotte sono tutte accomunate dallo stato di oppressione in cui versa il soggetto passivo. Comma 4 Lo stato di oppressione non è necessario in caso di minori (<18) in quanto vs di loro il reato di tratta si desume dalla realizzazione di condotte di introduzione nel territorio dello Stato, reclutamento e trasporto. ≠per gli adulti  non sussiste delitto di tratta laddove ricorra un rapporto BENE GIURIDICO TUTELATO Personalità individuale Vita SOGGETTO ATTIVO Chiunque (REATO COMUNE) NB è prevista l’aggravante per l’esercente la professione sanitaria SOGGETTO PASSIVO Chiunque ELEMENTO OGGETTIVO (condotta) Oggetto materiale della condotta è l’ORGANO UMANO :parte o insieme delle parti del corpo preposte ad una data funzione La condotta è descritta in due commi: - comma 1  commercia, vende, acquista ovvero, in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, procura o tratta - comma 2  svolge opera di mediazione nella donazione di organi ELEMENTO SOGGETTIVO DOLO è dato dalla rappresentazione della natura umana dell’organo e della illiceità del suo prelievo Comma 2 specifico, cioè fine di trarre profitto economico CONSUMAZIONE Con la realizzazione delle condotte tipizzate TENTATIVO Configurabile PROBLEMATICHE  Comma 2 punisce la mediazione nella donazione di organi da vivente, prestata a scopo di lucro. Per evitare che il concetto di mediazione si converta in una condotta di partecipazione al reato, di cui al comma 1, va inteso come attività preparatoria delle condotte di commercio, vendita, acquisto, etc. NB il comma 1 non comprende i fatti illeciti eventualmente commessi in danno della vittima e quindi concorre con i delitti di: - lesioni - violenza privata - sequestro di persona - etc.  Questione del fruitore finale dell’organo, cioè colui al quale è impiantato. Egli risponde almeno a titolo di dolo eventuale, in quanto è consapevole della provenienza illecita dell’organo. La sua responsabilità per ricettazione (art. 648) viene assorbita dalla condotta di acquisto dell’organo o dall’eventuale partecipazione negli altri fatti. Non può certamente essere invocato lo stato di necessità.  Comma 4  Si tratta di una fattispecie a tutela anticipata, strutturata come reato di pericolo. Il dolo è generico. RECLUTAMENTO E UTILIZZAZIONE DI LAVORATORI IN CONDIZIONI DI SFRUTTAMENTO (art. 603-bis c.p.) INQUADRAMENTO GENERALE Tale norma tipizza situazioni intermedie tra la schiavitù e la servitù e la violazione della disciplina a tutela dei lavoratori. Si tratta di situazioni nelle quali il lavoratore accetta consapevolmente di prestare la propria opera nell’esercizio di una libertà solo apparente in quanto esclusa dallo stato di bisogno, del quale la controparte si avvale. Si ha duplice incriminazione: 1. del reclutamento per conto terzi 2. dell’utilizzazione di lavoratori in stato di bisogno e sottoposti a condizioni di sfruttamento In particolare, tale fenomeno nasce nelle aree rurali e economicamente depresse e poi si è man mano diffuso, tant’è che si parla di nuova schiavitù. Tale articolo è stato inserito nel 2011 e modificato nel 2016. BENE GIURIDICO TUTELATO Personalità individuale SOGGETTO ATTIVO Chiunque (REATO COMUNE) SOGGETTO PASSIVO Il lavoratore, che si trovi in stato di bisogno ELEMENTO OGGETTIVO (condotta) Comma 1 - n. 1  tipizza la condotta di CAPORALATO :fenomeno di intermediazione di manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori - n. 2  tipizza le condotte di utilizzo, assunzione, impiego da parte del datore NB anche qui i requisiti sono lo sfruttamento e l’approfittamento STATO DI BISOGNO: stato di assoluta indigenza⬇ deve preesistere alla condotta Comma 3 tipizza 4 indici di sfruttamento: - esiguità della retribuzione - violazione di dir dei lavoratori - inosservanza delle norme in materia di sicurezza e igiene - sottoposizione dei lavoratori a condizioni lavorative degradanti  stato di bisogno e sfruttamento sono in rapporto di complementarietà  l’uno è presupposto dell’altro ELEMENTO SOGGETTIVO DOLO specifico rispetto al reclutatore generico rispetto all’utilizzatore CONSUMAZIONE con il reclutamento o l’utilizzazione la prima condotta ha natura istantanea, costituendo lo sfruttamento oggetto di rappresentazione la seconda condotta ha natura abituale, insita nello sfruttamento TENTATIVO Configurabile SANZIONI Comma 2 prevede un’aggravante ad effetto speciale, consistente nella commissione dei fatti mediante violenza o minaccia Comma 4 prevede altre aggravanti speciali, relative a: - n. di lavoratori - età dei lavoratori - creazione di una situazione di grave pericolo per i lavoratori Art. 603-bis.1 prevede una circostanza attenuante per chi, nel rendere dichiarazioni su quanto a sua conoscenza, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti o per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite. DELITTI VS LA LIBERTA’ PERSONALE E MORALE (Capo III – Sez. II e III) Per il legislatore del 1930 la nozione di libertà personale era distinta dalla personalità individuale e comprendeva: - offese alla libertà di locomozione - altre forme di restrizione o compressione della sfera di azione dell’individuo Parimenti considerava la libertà morale come una coercizione della volontà mediante violenza o minaccia. Oggi il quadro è maggiormente confuso a causa dell’inserimento di reati privi di contenuti violenti o caratterizzati da violenza perlopiù fisica. SEQUESTRO DI PERSONA (art. 605 c.p.) INQUADRAMENTO GENERALE È fattispecie basica rispetto ad altre caratterizzate dallo specifico scopo di: - terrorismo - eversione - coazione - estorsione BENE GIURIDICO TUTELATO Libertà personale SOGGETTO ATTIVO Chiunque (REATO COMUNE) SOGGETTO ATTIVO Chiunque (REATO COMUNE) SOGGETTO PASSIVO Chiunque NB Il soggetto passivo deve percepire la violenza/minaccia e di conseguenza tenere la condotta impostagli. Per cui il reato non sussiste laddove la violenza/minaccia non siano finalizzate ad uno scopo costrittivo o se si tratti di atteggiamenti passivi o ostruzionistici. ELEMENTO OGGETTIVO (condotta) La condotta consiste nel costringere altri, mediante violenza o minaccia, a fare, tollerare o omettere qualcosa. Ove quindi violenza o minaccia sono strumentali rispetto al fine perseguito dall’agente EVENTO consiste nel fare/tollerare/omettere cui è costretta la vittima NB tali eventi debbono avere una certa rilevanza ELEMENTO SOGGETTIVO DOLO generico, anche eventuale Consiste nella coscienza e volontà di avvalersi di violenza o di minaccia come mezzo per un ingiusto evento costrittivo. La consapevolezza della antigiuridicità distingue questa fattispecie da quella di esercizio arbitrario delle proprie ragioni (392 393), ove l’agente usa violenza sulle cose o minaccia persone facendosi ragione da sé, pur potendo ricorrere al giudice. CONSUMAZIONE coincide con il fare/omettere/tollerare del soggetto passivo TENTATIVO Configurabile se la violenza e la minaccia non conseguano lo scopo SANZIONI Tale reato concorre con ogni altro reato commesso allo scopo di costringere è aggravato se ricorre una delle circostanze ex art. 339 Art. 339  Con riferimento alla violenza, la giurisprudenza ravvisa violenza anche nell’uso di mezzi anomali diretti ad esercitare pressioni sull’altrui volontà. Sono quindi considerate violente condotte come: - sostituzione della serratura - chiusura a chiave di una porta - etc. OGGETTO DELLA VIOLENZA - la persona - persona vicina alla vittima - cose di proprietà dell’uno o dell’altra VIOLENZA O MINACCIA PER COSTRINGERE A COMMETTERE UN REATO (art. 611 c.p) Si tratta di norma speciale rispetto all’art. 610, ove la specialità risiede nel suo finalismo. Il reato si consuma già con la violenza e la minaccia, di per sé considerate, quindi indipendentemente dalla punibilità dell’agente. MINACCIA (art. 612 c.p.) INQUADRAMENTO GENERALE È REATO DI PERICOLO, ove la minaccia è punita in quanto tale, purché presenti un coefficiente minimo di serietà o verosimiglianza e sia quindi in grado di influenzare la volontà della vittima. La minaccia si connota sotto due diversi profili: 1. sul piano della costruzione normativa  la minaccia è: lieve grave (comma 1) (comma 2) a seconda della gravità del danno minacciato e tenuto conto del turbamento psichico derivatone 2. sul piano del contenuto  l’oggetto della minaccia è costituito da un male ingiusto, contra ius, la cui verificazione dipende dalla volontà dell’agente. NB l’accertamento dell’ingiustizia ha natura oggettiva, ma può anche fondarsi sulla natura indebita o non consentita dall’ordinamento giuridico del risultato perseguito. BENE GIURIDICO TUTELATO Libertà di autodeterminazione SOGGETTO ATTIVO Chiunque (REATO COMUNE) SOGGETTO PASSIVO Chiunque ELEMENTO OGGETTIVO (condotta) Consiste nel minacciare Il giudizio sull’idoneità della condotta va operato tenuto conto di: - sensibilità media - rapporto tra le parti - condizioni culturali del soggetto passivo Quindi la minaccia può essere ritenuta idonea benchè non abbia sortito effetto sul destinatario (es. perché particolarmente coraggioso) ELEMENTO SOGGETTIVO DOLO generico, anche eventuale, consiste nella coscienza e volontà di prospettare ad altri un danno ingiusto NB è irrilevante il fine perseguito CONSUMAZIONE Con la percezione della minaccia da parte del destinatario TENTATIVO Configurabile, se la minaccia non perviene alla conoscenza della vittima SANZIONI Punito con la multa Perseguibile a querela della persona offesa ATTI PERSECUTORI (art. 612-bis c.p.) INQUADRAMENTO GENERALE Norma introdotta nel 2009 data l’emersione di questo fenomeno. BENE GIURIDICO TUTELATO Libertà di autodeterminazione In particolare, la libertà morale che viene compromessa dal reato, cagionando un grave turbamento della serenità psichica e della vita privata SOGGETTO ATTIVO Chiunque (REATO COMUNE) Se coniuge anche separato/divorziato o persona che si è legata alla persona offesa  aggravante SOGGETTO PASSIVO Chiunque Se minore o donna incinta o disabile  aggravante ELEMENTO OGGETTIVO (condotta) La condotta si connota per: 1. abitualità 2. modalità ed effetti 3. natura di reato di condotta o di evento 1. ABITUALITÀ vengono richieste condotte reiterate, cioè almeno 2 condotte nel linguaggio del codice (ciò desta perplessità, per cui >2) La condotta può anche consistere in atti leciti/neutrali la cui ripetizione può però integrare il reato 2. MODALITÀ DELLA CONDOTTA minacce o molestie Non viene fornita un’indicazione tassativa, le condotte devono tutte connotarsi per il loro effetto, cioè un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero un fondato timore per l’incolumità propria o dei propri congiunti. 3. LA TIPIZZAZIONE DEGLI EFFETTI DELLA CONDOTTA solleva il problema se si tratti di reato di condotta o di evento - in favore del reato di condotta  si ha l’espressione “in modo da” che caratterizzando il reato di pericolo si risolve nell’esigenza di un’idoneità della condotta a produrre gli eventi descritti dalla fattispecie - in favore del reato di evento  si ha l’uso dei verbi cagionare, ingenerare, costringere; nonchè l’esigenza di uno stato di ansia perdurante e quindi già verificatosi. Tale ultima teoria appare preferibile, in quanto: - evita un’anticipazione della soglia consumativa - attribuisce rilievo agli effetti provocati dall’agente sulla vittima In realtà il legislatore ha adottato una soluzione mista, per cui: - rispetto allo stato di ansia/paura  è REATO DI EVENTO che tutela la vittima a prescindere dalla sua solidità o fragilità psichica - in riferimento al timore per la propria/altrui incolumità  è REATO DI CONDOTTA EVENTO L’insorgere dello stato di ansia, paura oppure del timore per la propria incolumità oppure SOGGETTO ATTIVO Il delitto è REATO COMUNE in riferimento alle condotte realizzate su una persona a qualunque titolo privata della libertà personale o che si trovi in condizioni di minorata difesa è REATO PROPRIO in riferimento ai casi in cui l’agente sia titolare del potere di custodia/vigilanza/controllo/etc. Comma 2 aggravante  se il fatto è commesso da pubblico ufficiale o ips con abuso di poteri o violazione di doveri SOGGETTO PASSIVO deve trovarsi in uno stato di detenzione oppure in rapporto di custodia/potestà/etc. oppure ancora in condizioni di minorata difesa ⬇ nella struttura normativa rileva non il ruolo dell’autore ma la posizione della vittima ELEMENTO OGGETTIVO (condotta) La condotta dev’essere tale da determinare la causazione dell’evento oppure deve avvenire mediante violenze/minacce gravi ovvero agendo con crudeltà  solo attiva Può sussistere una pluralità di condotte, ma talora anche solo 1 è sufficiente EVENTO È il verificarsi delle acute sofferenze fisiche o di un verificabile trauma psichico ELEMENTO SOGGETTIVO DOLO generico, anche eventuale rispetto all’evento CONSUMAZIONE si ha con la verificazione dell’evento è REATO EVENTUALMENTE ABITUALE  in tal caso sono sufficienti anche due sole condotte, anche realizzate in un minimo lasso temporale TENTATIVO Configurabile ogni volta che la condotta dell’agente pur assumendo le forme della violenza/minaccia non arrivi a cagionare le acute sofferenze SANZIONI Comma 4 Circostanze aggravanti ad effetto comune Comma 5 Ipotesi di reato aggravato dall’evento nel caso di morte non voluta ≠ se voluta  reato complesso ISTIGAZIONE DEL PUBBLICO UFFICIALE A COMMETTERE TORTURA (art. 613-ter c.p.) Qui solo in caso di realizzazione del delitto di tortura l’istigatore risponde come concorrente nel reato. Si ha punibilità solo laddove l’istigato sia un altro pubblico agente. DELITTI VS LA PERSONALITA’ SESSUALE In origine i delitti in ambito sessuale erano concentrati nel titolo IX “Dei delitti vs la moralità pubblica e il buon costume”. Si esaltava così il valore collettivo del bene tutelato, negandone la dimensione individuale. Dal 1930 ad oggi molte cose sono cambiate in materia: - dal punto di vista della politica criminale si sono avute modifiche dati due fattori:  incremento di fenomeni criminali consistenti nello sfruttamento sessuale di minori e persone fragili  aumento delle violenze a sfondo sessuale - dal punto di vista normativo spesso le risposte del legislatore a tali fenomeni sono state perlopiù simboliche Ad oggi il capo III “Delitti contro la libertà individuale” contiene: - Sez. I - DELITTI VS LA PERSONALITA’ INDIVIDUALE - Sez. II - DELITTI VS LA LIBERTA’ PERSONALE⬇ Si tratta di una partizione artificiosa VIOLENZA DI GENERE: violenza diretta vs una persona a causa del suo genere/identità di genere o della sua espressione di genere o che colpisce in modo sproporzionato le persone di un particolare genere NB può consistere in un danno sia fisico sia psichico VIOLENZA SESSUALE (art. 609-bis c.p.) EVOLUZIONE STORICA La l. 66/1996 ha abrogato il capo “Dei delitti vs la moralità pubblica e il buon costume”e ha riformulato e trasferito i delitti in materia di violenza sessuale nel capo III del titolo XII “Dei delitti vs la libertà personale”. Tale collocazione è ritenuta incongrua, in quanto in tale titolo si attribuisce rilevanza primaria alla libertà fisica, mentre i delitti di violenza sessuale ledono anche alla personalità sessuale. Prima della riforma, il legislatore del 1930 distingueva tra: VIOLENZA CARNALE: caso di chi, con violenza o minaccia, costringe talune a congiunzione carnale ATTI DI LIBIDINE VIOLENTI: caso di chi, con violenza o minaccia, commette su taluno atti di libidine diversi dalla congiunzione carnale ⬇ Ciò comportava problemi di distinzione tra le due in sede giurisprudenziale. Per cui tale distinzione viene meno con la riforma e i due sono riuniti nell’art. 609-bis. BENE GIURIDICO TUTELATO Personalità sessuale SOGGETTO ATTIVO Chiunque (REATO COMUNE) SOGGETTO PASSIVO Chiunque ELEMENTO OGGETTIVO (condotta) Comma 1 Qui la condotta consiste nel costringere taluno (con violenza, minaccia o abuso di autorità) a compiere o subire atti sessuali⬇ COMPIERE  significa coartare la vittima a praticare gli atti sulla propria persona Il nucleo della violenza sessuale sta nell’assenza di consenso da parte della vittima  per aversi liceità il consenso dovrebbe perdurare per tutto il rapporto. NB il consenso non può essere desunto dalla passività della vittima oppure dall’assenza di sue reazioni. Essendo richiesti violenza, minaccia o abuso di autorità, si pongono problemi di ricomprendervi determinati casi  es. caso del medico che compie atti sulla paziente sedata. La giurisprudenza ha quindi esteso la nozione di violenza anche a questi casi. ABUSO DELL’AUTORITA’ Non si tratta solo di autorità pubblica Comma 2 Condotta di chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali ⬇ INDURRE  evoca un consenso viziato dalle condizioni di inferiorità fisica o psichica della vittima ovvero dall’inganno derivante dalla sostituzione di persona NB la norma sanziona solo l’induzione agli atti sessuali mediante abuso, cioè lo sfruttamento di tale condizione, non mira a sanzionare il compimento di atti sessuali da parte di quei soggetti. EVENTO Consiste nel fatto di compiere o subire gli atti sessuali ELEMENTO SOGGETTIVO DOLO GENERICO cioè coscienza e volontà di usare violenza, minaccia o abuso per costringere ad atti sessuali ovvero sfruttare inferiorità o inganno per lo stesso fine CONSUMAZIONE Con il compimento dell’atto sessuale TENTATIVO Configurabile SANZIONI Tale reato concorre con ogni altro reato commesso in occasione dello stesso e SOGGETTO PASSIVO si tratta di soggetto al di sotto dei 14 anni che sia in grafo di comprendere il significato dei fatti offertigli in visione ELEMENTO OGGETTIVO (condotta) Comma 1 La condotta consiste nel compimento di atti sessuali in presenza di minore la fine di farlo assistere Comma 2 La condotta consiste nel far assistere il minore al compimento di atti sessuali ovvero nel mostrargli (anche online) materiale pornografico al fine di indurlo a compiere o subire atti sessuali ELEMENTO SOGGETTIVO Comma 1 DOLO GENERICO Comma 2 DOLO SPECIFICO CONSUMAZIONE Con il compimento degli atti sessuali in presenza del minore o quando il minore prende visione del materiale TENTATIVO Configurabile SANZIONI Commi 3 e 4 Circostanze aggravanti ADESCAMENTO DI MINORI (Art. 609-undecies c.p.) BENE GIURIDICO TUTELATO Personalità sessuale del minore SOGGETTO ATTIVO Chiunque (REATO COMUNE) SOGGETTO PASSIVO Minore degli anni 16 ELEMENTO OGGETTIVO (condotta) La condotta consiste nello stabilire, con tecniche di seduzione e manipolazione psicologica, un rapporto col minore al fine di abusarne sessualmente Un espresso obbligo di incriminazione era espresso nella Convenzione di Lanzarote del 2007  descriveva il fatto come la proposta intenzionale di un incontro, da parte di un adulto, mediante uso di tecnologie dell’informazione e comunicazione, ad un minore, al fine di commettere nei suoi confronti uno dei reati […] ≠ art. 609-undecies  ADESCAMENTO: qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore con artifici, lusinghe o minacce poste in essere anche mediante uso di internet o altri mezzi di comunicazione⬇ Inserito nel 2012 per reprimere tale fenomeno diffuso online Quindi la Convenzione richiedeva una proposta di incontro, non necessaria nell’art. 609-undecies NB la norma è scritta in maniera impropria  Infatti dal suo tenore si dovrebbe comprendere che la condotta consiste in lusinghe e minacce⬇ Si tratta comunque di un REATO DI PERICOLO che presenta un doppio dolo specifico Cioè 1. il fine di carpire la fiducia 2. allo scopo di commettere il reato ELEMENTO SOGGETTIVO DOLO SPECIFICO di commettere un reato sessuale CONSUMAZIONE Con il compimento degli atti volti a carpire la fiducia del minore TENTATIVO Non configurabile PROSTITUZIONE MINORILE (art. 600-bis c.p.) BENE GIURIDICO TUTELATO Personalità sessuale del minore SOGGETTO ATTIVO Chiunque (REATO COMUNE) SOGGETTO PASSIVO Minore NB il minore deve aver acconsentito all’atto sessuale e dev’essere consapevole della retribuzione ELEMENTO OGGETTIVO (condotta) Comma 1 La condotta consiste nel:  reclutare il minore  indurre il minore alla prostituzione ovvero  favorire  sfruttare  organizzare  gestire  trarne profitto Comma 2 La condotta consiste nel compiere atti sessuali con persona tra i 14 e i 18 anni dietro corrispettivo (anche solo promesso)  Quindi punisce il cliente NB è necessario che si abbia una potenziale pluralità di clienti, altrimenti si avrebbe il concorso di colui che riceve la prestazione convincendo il minore ELEMENTO SOGGETTIVO DOLO GENERICO CONSUMAZIONE Col reclutamento, induzione, etc. ovvero Col compimento dell’atto sessuale retribuito la prostituzione del minore TENTATIVO Configurabile SANZIONI NB la condotta del cliente è sanzionata con pene più lievi rispetto a quella dell’organizzatore/gestore PROBLEMATICHE NOZIONE DI ATTI SESSUALI Non è qui richiesto un contatto fisico tra i due soggetti, essendo sufficiente il compimento, dietro corrispettivo, di un atto sessuale finalizzato al soddisfacimento della libidine del cliente. PORNOGRAFIA MINORILE (art. 600-ter c.p.) INQUADRAMENTO GENERALE Il reato mira a punire ogni forma di sfruttamento del minore diverso dalla prostituzione. BENE GIURIDICO TUTELATO Personalità sessuale del minore SOGGETTO ATTIVO Chiunque (REATO COMUNE) SOGGETTO PASSIVO Minore ELEMENTO OGGETTIVO (condotta) Vi sono 4 livelli di lesività decrescente I LIVELLO (più grave) Commi 1 e 2 La condotta consiste in:  utilizzo del minore nella realizzazione di esibizioni o spettacoli pornografici e relativo materiale  reclutamento e induzione a partecipare a tali spettacoli  il trarne profitto  commercio di materiale pornografico NB in origine si richiedeva lo sfruttamento del minore (inteso in senso generale e non solo economico) e che vi fosse un pericolo di diffusione del materiale, MA col diffondersi di strumenti di condivisione ciò è risultato obsoleto. Quindi oggi rileva l’utilizzo del minore, cioè la sua strumentalizzazione, che necessariamente esclude il consenso del minore (ove vi è consenso non si ha punibilità). II LIVELLO Comma 3 Condotta di chi, senza aver preso parte alla produzione né sia inserito in un’organizzazione imprenditoriale di tipo commerciale:  distribuisce  divulga  pubblicizza il materiale pornografic o assistere all’atto osceno è integrato dalla presenza di almeno due minori (anche se rimasti ignari) sul luogo e nel momento del fatto. Di conseguenza, anche il dolo deve ricomprendere la rappresentazione della natura del luogo e il pericolo che i minori vi assistano. LA TUTELA DELL’ONORE NOZIONE DI ONORE Il concetto di onore ha subito una grande evoluzione nel corso del tempo. Un tempo, era una valore prezioso al pari della vita, in quanto nell’onore era compresa la reputazione del soggetto e quindi il suo riconoscimento sociale; era quindi una nozione variabile a seconda della classe sociale di appartenenza. Nel Codice del 1930 si riconoscono:  un onore legato alla classe sociale  un onore anche in riferimento ai ceti più modesti Nel tempo sono poi stati abrogati numerosi artt. e nel 2016 il delitto di ingiuria. Un tempo si aveva una concezione fattuale dell’onore, inteso come opinione che il soggetto ha di sé e del proprio valore sociale ovvero l’opinione degli altri nei suoi confronti. Si tutelava però in tal modo un dato puramente psicologico. Quindi si è fatta strada una concezione normativa di onore, cioè valore intrinseco e inalienabile di ogni persona, cioè un suo dir inviolabile, direttamente tutelato ex art 2 e 3 cost (”pari dignità sociale”). Il capo dedicato ai delitti vs l’onore si componeva originariamente di due incriminazioni: - ingiuria - diffamazione 594  INGIURIA: offesa dell’onore e del decoro rivolta a persona presente 595  DIFFAMAZIONE: offesa all’altrui reputazione comunicando con più persone, ma in assenza dell’interessato ⬇ oggi rimane solo la diffamazione  ingiuria trasformata in illecito civile nel 2016 NB erano previste pene maggiori per la diffamazione, che avvenendo in assenza, comportava l’incapacità per l’offeso di difendersi. DIFFAMAZIONE (Art. 595 c.p.) INQUADRAMENTO GENERALE BENE GIURIDICO TUTELATO Reputazione SOGGETTO ATTIVO Chiunque (REATO COMUNE) SOGGETTO PASSIVO Dev’essere determinato o almeno individuabile senza difficoltà Può essere sia persona fisica sia giuridica, così come di comunità o associazioni di fatto, laddove l’offesa si riverberi direttamente su uno dei suoi componenti ELEMENTO OGGETTIVO (condotta) Si tratta di un REATO DI CONDOTTA ⬇ non è infatti richiesto un danno morale effettivo per la vittima, essendo sufficiente che la comunicazione sia in grado di lederne la reputazione, cioè la sua dignità nell’opinione altrui NB è sempre necessario che la comunicazione sia recepita dai destinatari (almeno 2), perché solo in tal modo può aversi pericolo per il bene tutelato, nonché è necessario che il destinatario comprenda il carattere offensivo La condotta è necessariamente attiva e deve realizzarsi nella forma della comunicazione sia essa orale, scritta o consistente in altra manifestazione (es. disegni, gesti, etc.) ELEMENTO SOGGETTIVO DOLO GENERICO anche EVENTUALE CONSUMAZIONE Con la percezione dell’offesa da parte di almeno 2 destinatari (!) per la stampa la consumazione si ha con l’invio alla Questura delle copie cartacee prescritte per legge Diffamazione in rete  la lettura del messaggio offensivo da parte del secondo destinatario integra il reato ⬇ Quindi si ha consumazione nel momento dell’immissione del testo nel web e si presuma la lettura da parte di 2 persone TENTATIVO Configurabile, laddove la comunicazione diffamatoria non sia stata percepita da almeno 2 persone SANZIONI Procedibile a querela della persona offesa I DIRITTI DI CRONACA E DI CRITICA Ognuno ha diritto alla tutela della propria reputazione; diritto che si deve però conciliare con i diritti di cronaca e critica ex art. 21 Cost., in quanto attinenti alla libertà di manifestazione del pensiero. Ciò anche in ossequio all’art. 10 CEDU. Ad oggi il legittimo esercizio del diritto di cronaca si basa sulla sussistenza di 3 requisiti: 1. verità del fatto 2. pertinenza  cioè interesse pubblico alla conoscenza del fatto 3. continenza  attiene alle modalità di comunicazione sul piano dell’adeguatezza della forma espositiva Data la sussistenza di questi 3 requisiti, allora opera la causa di giustificazione del diritto di cronaca ex art. 51 c.p.. In relazione al dir di critica, questo spetta a chiunque.  CRITICA: manifestazione motivata di un dissenso, espresso in termini oggettivamente lesivi della reputazione, rispetto a fatti compiuti o opinioni espresse da altri All’interno del diritto di critica si ha il DIRITTO DI SATIRA, che si estrinseca nell’uso di ironia e sarcasmo, allo scopo di provocare ilarità e di indurre ad una riflessione ESIMENTI (1) Art. 596  Riguarda la cd. prova liberatoria, cioè la possibilità per l’imputato di diffamazione di dimostrare la verità del fatto. In realtà il testo originario escludeva la prova liberatoria, ammettendo solo che la persona offesa e l’offensore potessero deferire il giudizio sulla verità del fatto ad un giurì privato. Ratio: ciò era espressione dello Stato autoritario che negava il diritto di cronaca e di critica. Infatti, subito dopo la caduta del fascismo venne introdotto il comma 3, il quale, per l’offesa consistente nell’attribuzione di un fatto determinato, ammette la prova della verità nel procedimento penale quando: a. la persona offesa è un pubblico ufficiale e il fatto attribuito si riferisce all’esercizio delle funzioni b. quando per il fatto è in corso un procedimento penale contro la persona offesa c. quando sia lo stesso querelante a richiedere l’accertamento processuale della verità o falsità del fatto ⬇ Nelle prime due ipotesi sussiste un interesse pubblico a conoscere la verità del fatto. Mentre nella terza ipotesi, il diffamato mira ad ottenere un pieno reintegro della sua reputazione attraverso la dichiarazione giudiziale della falsità dell’offesa. NB l’accertamento della verità del fatto determina la non punibilità dell’offensore, salvo che la diffamazione possa essere ravvisata nei modi utilizzati (cioè nella continenza) È controversa la natura della prova liberatoria Le prime due ipotesi, dato il sotteso interesse pubblico, appaiono riconducibili al diritto di cronaca e quindi costituiscono una causa di giustificazione. La terza ipotesi, dato il suo fondamento personalistico, è invece riconducibile alla categoria delle cause di non punibilità. (2) Altra causa di non punibilità è prevista all’art. 598 comma 1  IMMUNITA’ GIUDIZIALE In virtù della quale non sono punibili le offese contenute negli scritti presentati o nei discorsi pronunciati dalle parti private (imputato, parte civile, responsabile civile e indagato) a condizione che l’offesa abbia attinenza con l’oggetto della causa, cioè sia funzionale all’esposizione delle ragioni oggetto della causa. Ratio: tutela del diritto costituzionale alla difesa (art. 24 Cost.) (3) ESIMENTE DELLA PROVOCAZIONE (art. 599) DELITTI AVENTI AD OGGETTO PROVENTI ILLECITI Hanno come presupposto un precedente delitto dal quale derivi un provento, cioè un’utilità economica e consistono nella successiva attività con ad oggetto tale provento. I NUOVI DELITTI VS IL PATRIMONIO CULTURALE Recentemente il legislatore è intervenuto per rafforzare la tutela penale del patrimonio culturale  Art. 9 comma 2 Cost. “La Repubblica tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico nazionale”. La l. 22/2022 ha introdotto nel Cp il titolo VIII-bis “Dei delitti vs il patrimonio culturale”. Si pone in attuazione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulle infrazioni relative ai beni culturali, cd. Convenzione di Nicosia (2017). Prima di questa legge la tutela penale dei beni culturali era indiretta e lacunosa, ma soprattutto incentrata su una visione prevalentemente privatistico-patrimoniale del patrimonio culturale. Il titolo VIII-bis consta di 13 nuovi delitti più una contravvenzione, che incrimina il possesso ingiustificato di strumenti per il sondaggio di terreno o di apparecchiature per la rilevazione dei metalli. Non viene però fornite un’autonoma definizione di bene culturale  Si fa quindi ancora riferimento all’art. 2 del d.lgs. 42/2004: PATRIMONIO CULTURALE: insieme dato dai beni culturali e paesaggistici BENI CULTURALI: cose immobili o mobili che hanno interesse artistico, storico, archeologico, etc. e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà BENI PAESAGGISTICI: immobili e aree costituenti espressione di valori storici, culturali, naturali, morfologici o estetici del territorio e gli altri beni individuati dalla legge o in base alla legge La nuova legge ha quindi individuato nuovi reati e al contempo sono stati trasferiti nel Codice penale reati prima contenuti nel codice dei beni culturali  Ratio: riserva di codice Tipi di nuovi delitti:  fattispecie sottrattive  vi rientrano furto di beni culturali, appropriazione indebita di beni culturali. Inoltre, l’art. 518-bis punisce l’impossessamento di beni culturali appartenenti allo Stato. È importante perché prima era necessario ricorrere all’aggravante delle cose destinate a pubblica reverenza per punirne il furto  fattispecie riciclatorie  ricettazione di beni culturali, impiego di beni culturali provenienti da delitto, riciclaggio di beni culturali, autoriciclaggio di beni culturali  fattispecie falsificatorie  falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali e contraffazione di opere d’arte  fattispecie di alienazione illecita  tra cui importazione o esportazione illecita di beni culturali  fattispecie distruttive  distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento, uso illecito, devastazione e saccheggio di beni culturali o paesaggistici ⬇ Prima per punire il danneggiamento di cose di interesse storico o artistico occorreva applicare la fattispecie di comune danneggiamento aggravata CONCETTI E ISTITUTI GENERALI In riferimento ai delitti vs il patrimonio problemi dei rapporti tra diritto penale e diritto civile ⬇ 1. disvalore dei fatti  sono ovviamente diversi, in quanto il diritto penale tende a punire fatti che non si esauriscono nel mero illecito civile, in quanto presentano un quid pluris di disvalore, MA nella realtà molti reati vs il patrimonio si realizzano in dinamiche relazionali eco-patrimoniali ove sono tenute attività lecite (es. noleggio di autovettura con intenzione di non restituirla). Il legislatore ha quindi tipizzato elementi di disvalore aggiuntivi rispetto all’illecito civile, MA ciò non ha risolto del tutto la questione perchè nella pratica vi sono comunque zone d’ombra. 2. definizione di alcuni concetti  nei delitti vs il patrimonio ricorrono termini riferibili a istituti civilistici (es. cosa, altruità, detenzione, possesso) ⬇ discussione se vanno interpretati in senso civilistico o autonomo  oggi tale questione è superata perchè è pacifico che non esiste alcun vincolo per il diritto penale di avvalersi di concetti civilistici. CIONONOSTANTE concetti penalistici e civilistici vanno comunque tenuti distinti. Ciò non toglie che un concetto penalistico possa coincidere con un concetto civilistico, ma sarebbe errato partire dal concetto civilistico per individuare quello penalistico (es. concetto di cosa  in diritto penale si parla di cose ≠ in diritto civile di beni  il concetto è però lo stesso; così come detenzione  concetti coincidono, possesso  coincidono). Alcuni concetti ricorrono in più fattispecie:  ALTRUITA’  ricorre in: o furto o appropriazione indebita o rapina o etc. Fa riferimento sia: o alle cose oggetto di aggressione o al danno o al profitto NB ove riferita a danno/profitto l’altruità ha valore meramente descrittivo ? - è altrui la proprietà oppure anche i diritti di godimento/garanzia?  ciò ha ricadute sui soggetti: o attivi  se si muove dall’idea che per altrui si intenda solo il diritto di proprietà  il proprietario non può essere soggetto attivo ≠ se anche diritto di godimento/garanzia  anche il proprietario può essere soggetto attivo o passivi  se il danno è realizzato nei confronti di un soggetto con diritto di godimento, si pone il problema circa chi possa presentare querela ⬇ Tesi: o tradizionale  altrui è la cosa di proprietà altrui. Per cui:  proprietario mai soggetto attivo  querela del solo proprietario o più recente  il concetto di altruità va affrancato da quello di proprietà. Per cui:  proprietario può essere soggetto attivo  querela non solo del proprietario DANNO Alcune fattispecie fanno riferimento al danno ≠ altre no. In ogni caso il problema del danno riguarda ogni fattispecie. PROFITTO  può venire in rilievo come: o elemento costitutivo della fattispecie o finalità soggettiva, cioè come dolo specifico NB deve essere necessariamente ingiusto RILEVANZA DEI RAPPORTI FAMILIARI Art. 649 c.p.  disciplina di favore nel caso in cui autore e vittima del reato vs il patrimonio sono legati da una relazione latu sensu familiare. Vi sono 2 diversi regimi: 1. Non è punibile chi ha commesso alcuno dei fatti preveduti da questo titolo in danno:  del coniuge non legalmente separato  della parte dell’unione civile tra persone dello stesso sesso  di un ascendente o discendente o di un affine in linea retta, ovvero dell’adottante o dell’adottato;  di un fratello o di una sorella che con lui convivano. 2. I fatti preveduti da questo titolo sono punibili a querela della persona offesa, se commessi a danno di: 1. coniuge legalmente separato 2. parte dell’unione civile tra persone dello stesso sesso 3. ovvero del fratello o della sorella che non convivano con l’autore del fatto 4. ovvero dello zio o del nipote o dell’affine in secondo grado con lui conviventi. ⬇ tale soggetto non può essere punito a titolo di appropriazione indebita perché manca vero e proprio possesso e pare difficile configurare il furto in quanto la cosa è detenuta dallo stesso agente ⬇ tuttavia, proprio per il carattere provvisorio della relazione materiale deve ritenersi che la cosa sia ancora nella disponibilità di chi ne ha autorizzato la detenzione  per cui furto ? - La disponibilità materiale deve essere diretta e immediata oppure anche solo potenziale? ⬇ Dottrina e giurisprudenza all’unanimità ritengono che il furto sia configurabile anche rispetto a cose detenute a distanza, in quanto la cosa è comunque riconducibile alla sfera altrui ⚠ è insuscettibile di furto la res derelicta  perchè possa essere definita tale, la cosa deve trovarsi in condizioni e in un luogo tali da far ritenere chiara la volontà dell’avente diritto di disfarsene definitivamente ≠non è res derelicta la cosa smarrita  per cui è configurabile come appropriazione indebita di cosa smarrita (è illecito civile) NB non è smarrita la cosa dimenticata momentaneamente  cioè la cosa della quale il proprietario ha memoria del luogo in cui si trova la cui sottrazione è quindi furto SOGGETTO PASSIVO Se si ritiene che il bene giuridico tutelato sia la relazione di fatto anche il detentore è soggetto passivo ≠ se si ritiene che sia la relazione giuridica solo il titolare di tale relazione Per le SSUU quando le situazioni giuridiche soggettive e fattuali fanno capo a persone diverse  la lesione del bene giuridico è duplice  per cui sono persone offese sia il proprietario sia il possessore, quindi entrambe legittimate alla querela. OGGETTO MATERIALE DELLA CONDOTTA COSA MOBILE: ogni entità fisico-materiale della realtà esterna diversa dal corpo umano che presenti un’esistenza autonoma che ne consente lo spostamento NB si tratta di un concetto problematico soprattutto con riferimento alle progressive trasformazioni tecnologiche della realtà materiale. Vari problemi: 1. problema delle energie  tutti quei beni che sprigionano flussi di forze mediante la trasformazione della materia. L’art 624 c.p. risolve il problema sancendo che si considera cosa mobile anche l’energia elettrica e ogni altra energia che abbia valore economico 2. problema dei dati informatici  diversi orientamenti: a. non si tratta di cose mobili, non essendo riconducibili a:  cose materiali  energie b. sono cose mobili ma ai fini del furto si deve verificare che vi sia stata condotta sottrattiva  per cui non si ha furto ove si sia avuta mera copiatura di files che rimangono comunque nella disponibilità del soggetto passivo NB il carattere di mobilità della cosa può essere: - originario - derivato cd. cose mobilizzate (es. albero tagliato) Valore patrimoniale della cosa Alcune pronunce hanno attribuito rilevanza al principio di offensività in concreto, escludendo quindi la punibilità di fatti aventi ad oggetto cose di modesta rilevanza economica. MA la giurisprudenza maggioritaria si orienta nel senso di non attribuire rilevanza al valore economico. Quindi anche la sottrazione di cose di valore solo affettivo è furto. Altruità della cosa Concetto che varia a seconda di come si concepisce il bene giuridico tutelato  Se si ritiene che sia bene giuridico tutelato la relazione giuridica tra detentore e cosa l’altruità coincide con: - proprietà - ogni diritto reale di godimento MA sono escluse le ipotesi in cui il soggetto NON ha potere di uso della cosa (es. creditore pignoratizio) Se si ritiene che sia bene giuridico tutelato la mera relazione tra detentore e cosa  l’altruità degrada a requisito superfluo NB la definizione di altruità è importante per individuare le res nullius :tutte quelle cose rispetto alle quali non esiste un soggetto che le detenga e nemmeno vi sia un soggetto che vi abbia una relazione giuridica (es. patrimonio ittico) ELEMENTO OGGETTIVO (condotta) Vi sono due modalità aggressive: - sottrazione - impossessamento ?- tali modalità devono essere distinte?  il problema si riverbera su consumazione e tentativo I tesi  si tratta di due momenti cronologicamente e concettualmente distinti - sottrazione determina l’uscita della cosa dalla signoria di fatto del precedente detentore - vi fa seguito l’impossessamento  acquisizione da parte del reo di un personale potere sulla cosa sottratta Quindi: se si ha solo sottrazione  tentativo solo se anche impossessamento  consumazione II tesi  sottrazione e impossessamento coincidono, cioè ai fini della consumazione è sufficiente la sottrazione. Tale II tesi è stata quella per lungo tempo accolta dalla giurisprudenza maggioritaria, che vi ha apportato però un correttivo con riferimento ai furti nei supermercati per estendere l’ambito applicativo del tentativo. Tale correttivo consiste nella cd. sorveglianza/vigilanza della cosa da parte del detentore. Per cui una volta sottratta la cosa, se il detentore è in grado di esercitare sorveglianza  delitto solo tentato Si è però avuto nel tempo un contrasto giurisprudenziale sul ruolo della sorveglianza: I tesi  sorveglianza è correttivo capace di estendere l’ambito applicativo del tentativo anche ove si superino le casse del supermercato II tesi  sorveglianza è irrilevante, per cui il superamento delle casse determina comunque la consumazione in quanto non si ha più possibilità di vigilanza. Per cui si è avuto intervento delle SSUU  si distingue tra sottrazione e impossessamento e il criterio della sorveglianza opera solo nell’ipotesi in cui sia diretta ed attuale e capace di interrompere in ogni momento l’iter criminis del soggetto. ELEMENTO SOGGETTIVO DOLO GENERICO la volontà deve coprire tutti gli elementi costitutivi di sottrazione e impossessamento e si deve avere conoscenza attuale degli altri requisiti NB l’errore sull’altruità della cosa esclude il dolo (es. autore crede che la cosa sia propria o derelicta o nullius) DOLO SPECIFICO relativo alla finalità di trarre per sè o per altri un profitto ⬇ ? - concetto di profitto tesi: - tesi maggioritaria  qualsiasi vantaggio anche di natura non patrimoniale - altra tesi  solo natura patrimoniale Breviter, si ritiene che: - se le cose hanno valore di mercato  il profitto è intrinseco - se non hanno valore di mercato  non vi è fine di profitto NB per parte della dottrina il profitto deve anche essere ingiusto, MA per l’opinione maggioritaria è irrilevante il profilo Art. 625  11 circostanze aggravanti Art. 625-bis  1 circostanza attenuante ART. 625 EVOLUZIONE STORICA Sono venute meno: - circostanza del furto in abitazione - circostanza del furto con strappo MA ne sono state aggiunte:  2  nel 2009  1  nel 2013 Circostanze aggravanti: 1. furto in abitazione  abrogata nel 2001 2. se il colpevole usa violenza su cose o si vale di mezzo fraudolento ⬇ VIOLENZA nozione ex art. 392.2 in combinato con art. 635  se la cosa viene danneggiata, trasformata o ne è mutata la destinazione DANNEGGIAMENTO: distruzione, dispersione, deterioramento o il rendere la cosa totalmente o parzialmente inservibile NB la violenza deve essere strumentale alla condotta di sottrazione/impossessamento e deve essere precedente/concomitante alla condotta. È pacifico che la violenza possa avere ad oggetto anche una cosa diversa da quella sottratta (es. manomissione della placca antitaccheggio) MEZZO FRAUDOLENTO  consiste nel superamento di ostacoli/vigilanza con modalità ingannatorie ⬇ ? - può consistere nel mero nascondimento della cosa? Per le SSUU  il mero nascondimento non integra l'aggravante in quanto modalità necessaria alla stessa sottrazione 3. portare addosso armi o narcotici 4. destrezza  è ad oggi il cd. furto con strappo (dal 2001) Ratio dell’aggravante: particolare modalità insidiosa della condotta. NB si considera realizzata con destrezza anche la condotta di chi approfitta di una disattenzione della vittima 5. tre o più persone, travisamento, simulazione di qualità 6. bagaglio di viaggiatori 7. cose esistenti in uffici e stabilimenti pubblici, sottoposte a sequestro o pignoramento, esposte alla pubblica fede, destinate a pubblico servizio 7-bis. materiale sottratto ad infrastrutture destinate all’erogazione di p servizi 8. bestiame 8-bis. furto all’interno di mezzi pubblici 8-ter. furto vs chi fruisce di servizi postali o bancari ART. 625-bis attenuante basata sulla collaborazione processuale⬇ è circostanza di natura oggettiva  non richiede un autentico ravvedimento ai fini della collaborazione, MA il reo deve fornire un apporto decisivo per l’individuazione dei correi FURTI MINORI (Art. 626 c.p.) INQUADRAMENTO GENERALE Tale art prevede 3 fattispecie autonome: - furto d’uso - furto lieve per bisogno - spigolamento abusivo NB Sono perseguibili a querela Competenza  giudice di pace, salvo ricorrano aggravanti ex art. 626 comma 3 FURTO D’USO (n. 1) Si ha quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa sottratta e questa dopo l’uso sia stata immediatamente restituita Ratio: minor disvalore per via della restituzione e uso momentaneo NB deve esservi intenzione di restituire ab origine quindi i requisiti sono: - sottrazione - impossessamento - dolo specifico di fare uso momentaneo - condotta dell’immediata restituzione ? – restituzione I orientamento  è elemento costitutivo autonomo della fattispecie, per cui: - la fattispecie si perfeziona con la restituzione - sino alla restituzione è furto d’uso tentato - la restituzione deve essere volontaria  altrimenti furto comune II orientamento (maggioritario)  restituzione non è elemento costitutivo, ma un elemento estraneo alla tipicità capace di condizionare la minore punibilità, per cui: - perfezione con l’impossessamento  se non vi è, è tentativo - la restituzione non deve essere volontaria, ma deve esservi intenzione di restituire - la mancata restituzione deve essere volontaria  per cui se non si ha restituzione è furto d’uso e non furto comune ? - qualificazione dell’uso momentaneo della cosa senza che vi sia stato impossessamento?  Per alcuni, per aversi furto d’uso è necessario che l’impossessamento incida sul rapporto di detenzione preesistente impedendone la continuità. Elemento soggettivo DOLO SPECIFICO Sottrazione e impossessamento devono essere realizzati al solo scopo di fare un uso momentaneo della cosa e con intenzione di restituire subito dopo Per dottrina e giurisprudenza la momentaneità dell’uso va valutata non in termini cronologici, MA con riferimento al tempo minimo necessario per l’uso a seconda della natura e della destinazione del bene (es. per automobile  breve tragitto e non lungo viaggio) + la restituzione dev’essere immediata, nel senso che tra il momento in cui si è finito si usare la cosa e la restituzione deve intercorrere un breve tempo tenendo conto delle circostanze del caso concreto. ? - volontà restitutoria ab origine o meno?  la soluzione dipende se si considera la restituzione come elemento costitutivo o meno Tentativo Se restituzione è elemento costitutivo  perfezionamento con restituzione, prima tentativo Se no  con impossessamento Per la giurisprudenza non si ha tentativo in riferimento al furto d’uso, per cui se non si ha restituzione  furto comune tentato Furto lieve per bisogno 2. patrimonio 3. rapporto di fiducia tra vittima e autore (Orientamento maggioritario) SOGGETTO ATTIVO Chiunque a patto che non sia proprietario (REATO COMUNE ) SOGGETTO PASSIVO Può essere:  proprietario  titolare di un dir personale o reale che abbiano conferito il possesso della cosa ad altri ELEMENTO OGGETTIVO (condotta) * ELEMENTO SOGGETTIVO DOLO volontà di rompere il rapporto del possessore originario ammesso DOLO SPECIFICO  consiste nella finalità di procurare a sè o altri un ingiusto profitto⬇ Per alcuni  inteso in senso eco-patrimoniale Per altri  qualsiasi vantaggio CONSUMAZIONE è REATO ISTANTANEO che si perfeziona nel momento in cui si tiene il comportamento incompatibile con i diritti del possessore originario NB la consumazione varia quindi a seconda della tipologia di condotta: - se mancata restituzione  sufficiente il rifiuto implicito alla restituzione - se condotta attiva  dazione della cosa a destinazione incompatibile con titolo e ragioni che giustificano il possesso NB è prevista aggravante speciale per aver commesso il fatto su cose possedute a titolo di deposito necessario ⬇ :caso di chi è costretto al possesso di beni altrui da particolari circostanze (es. cose affidate ad un soggetto per salvarle da un incendio) DELITTI VS IL PATRIMONIO IMMOBILIARE Si tratta di un gruppo di 6 delitti (artt. 631, 632, 633, 634, 636, 637 c.p.). Si tratta di fattispecie in cui l’oggetto materiale è un bene immobile, rispetto al quale vi sono fattispecie che ne compromettono: - la proprietà  sono:  usurpazione  deviazione di acque - il possesso/godimento  sono:  invasione di terreni  turbativa violenta del possesso  introduzione/abbandono di animali nel fondo altrui  ingresso abusivo nel fondo Danneggiamenti – Quadro generale Delitti ex artt 635, 638 e 639. Si tratta di aggressioni unilaterali, ma i danneggiamenti di differenziano dalle altre aggressioni unilaterali, in quanto non si mira ad un vantaggio patrimoniale, ma solo al provocare un danno alla vittima. Quindi si considerano di minor disvalore, anche se recentemente sono sempre più collegati alla tutela delle cose pubbliche e alla sicurezza pubblica. Hanno ad oggetto: - mobili - immobili Danneggiamento generale (illecito punitivo civile) e danneggiamenti speciali (art. 635) Quindi ad oggi il danneggiamento è distinto in due fattispecie: 1. generale  illecito punitivo civile 2. speciale  reato Illecito punitivo civile ♥ BENE GIURIDICO TUTELATO Integrità della cosa - fisico- materiale - funzionale 🧍 SOGGETTO ATTIVO Può essere anche il proprietario 🧍 SOGGETTO PASSIVO - Proprietario - Chiunque abbia un diritto di godimento/uso della cosa Vi possono essere più soggetti passivi  es. proprietario e chi ha diritto reale NB Soggetto passivo coincide con il danneggiato 🧍 ELEMENTO OGGETTIVO Nonostante il riferimento ha condotto determinate si tratta di un REATO A FORMA LIBERA Oggetto materiale della condotta Cose mobili o immobili ? – dubbi se vi possano rientrare anche le risorse naturali e l’acqua ⬇ Ad oggi il problema è stato risolto dall'introduzione di reati ambientali, TUTTAVIA perché l'evento sussista non è sufficiente qualsiasi contaminazione delle acque anche di scarsa entità ma occorre un'alterazione strutturale delle caratteristiche chimiche fisiche o biologiche dell'acqua 🧍 EVENTO REATO DI EVENTO Sono eventi: - distruzione (: annientamento fisico – materiale della cosa) es. demolizione di un muro - dispersione (:far uscire la cosa dalla disponibilità dell’avente diritto, senza conferirla ad altri) - deterioramento (:diminuzione funzionale della cosa) - inservibilità  concerne il solo aspetto funzionale mentre l’aspetto fisico-materiale non deve essere intaccato NB per la sussistenza del reato si richiede che la condotta abbia cagionato un danno apprezzabile  cioè una certa consistenza ed evidenza che dia luogo alla necessità di un intervento ripristinatorio non agevole da realizzare 🧍 ELEMENTO SOGGETTIVO DOLO generico o eventuale ⏳ CONSUMAZION Con l’evento In realtà vi sono più eventi:  errore di decisivo  atto dispositivo  profitto/danno 🧍 la condotta è vincolata perché l'induzione che cagiona l'errore deve avvenire mediante:  frode  artifizi  raggiri EVOLUZIONE STORICA Ad oggi la truffa è un fenomeno sempre più diffuso, per via di:  rapporti commerciali telematici  rapporti commerciali sempre più spersonalizzati Per cui si è avuta una evoluzione della fattispecie, in particolare:  dilatazione applicativa  trasformazione interpretativa BENE GIURIDICO TUTELATO Talora è problematico definire lo scopo di tutela. La truffa è una FATTISPECIE PLURIOFFENSIVA, in quanto aggredisce: - patrimonio - libertà di autodeterminazione della vittima Ciò si riflette nella tipizzazione legale della fattispecie che richiede: - danno (patrimonio) - errore (autodeterminazione) - artifizi e raggiri (frode) Sul piano pratico applicativo  scopo di tutela risulta essere: 1. il patrimonio, passando però attraverso la tutela della buona fede contrattuale :affidamento riposto dalla vittima sulla correttezza nell'attività contrattuale dell'autore 2. la sola buona fede contrattuale Con riferimento a 1: - si tende a considerare la truffa un REATO A CONDOTTA LIBERA - si ha un'ampia interpretazione di quello che è l'errore  per cui spesso è attribuita rilevanza al mero approfittamento del preesistente stato di errore ⬇ per cui la condotta si configura come mera omissione senza la sussistenza di artifizi e raggiri (es. caso in cui la vittima è già in errore per sua convinzione personale e l'autore sfrutta proprio vantaggio questo stato di errore) Con riferimento a 2 caso in cui guardandosi a: - rilevanza dell'errore - modalità della condotta (artifizi e raggiri) ⬇ la vicenda criminosa sia nella sostanza priva di danno (es. caso di chi utilizza artifizi e raggiri chiudendo tuttavia un contratto a prestazioni equivalenti). Quindi pur essendoci frode ed errore, manca un vero e proprio danno. In realtà in ogni caso il disvalore ruota attorno alla buona fede. Talora vi sono applicazioni giurisprudenziali in cui si giunge a punire addirittura fatti nei quali manca non solo l'errore gli artifizi e i raggiri ma anche il danno (es. vendita online in cui la cosa è esattamente indicata nei termini in cui è e si provvede alla consegna agli acquirenti ma la cosa non risponde alle aspettative dell'acquirente) ➡ si ha quindi ad oggi l'esigenza di attribuire una certa rilevanza alla capacità di difesa della vittima per evitare un'eccessiva dilatazione della fattispecie SOGGETTO ATTIVO Chiunque (REATO COMUNE) SOGGETTO PASSIVO Colui nei confronti del quale è rivolto l'inganno, che compie l’atto dispositivo e subisce il danno patrimoniale NB Può accadere che la persona vittima dell'inganno che compie l'atto sia diversa da quella che subisce il danno ⬇ Caso per cui la persona ingannata ha il potere di disporre del patrimonio di chi soffre il danno economico (es. truffa ai danni della pubblica amministrazione) ⬇ In questi casi si hanno due soggetti passivi titolari del potere di querela ELEMENTO OGGETTIVO (condotta) La condotta deve essere posta in essere per mezzo di artifizi e raggiri ⬇ sono le modalità con le quali si deve cagionare l’errore ARTIFICIO: manipolazione o trasfigurazione della realtà esterna, provocata mediante la stimolazione di circostanze inesistenti oppure mediante la dissimulazione di circostanze esistenti che siano indispensabili per una piena consapevole decisione RAGGIRO: attività di persuasione e insistenza incapace di incidere più sulla psiche e la capacità cognitiva del soggetto passivo che è sulla realtà materiale NB deve esservi un punto di contatto tra: - artifizi e raggiri - la dinamica psichica della vittima es. il semplice pagamento effettuato con assegni privi di copertura non può essere considerato di per sé artifizio idoneo a generare un errore, per la semplice ragione che non vi è stata nemmeno la dinamica narrativa dell'errore ? - la valutazione deve essere compiuta ex ante o ex post? Se fosse ex ante  si finirebbe col prescindere totalmente da un accertamento del nesso di causalità  quindi non condivisibile  Quindi ex post NB in ogni caso l'accertamento della causalità è problematico, trattandosi di un evento psichico che quindi sfugge ad una ricostruzione rigorosamente ex post e basata sulle leggi scientifiche L'accertamento causale richiede tre passaggi: 1. individuazione dell'errore  inteso come falsa rappresentazione della realtà (evento) 2. individuazione dei comportamenti specifici che si ritiene abbiano generato l'errore mediante l’id quod plerumque accidit (causalità) 3. giudizio di idoneità ingannatoria, per misurare l'eventuale capacità di difendersi da parte della vittima ? - ai concetti di artificio e raggiro può essere ricondotta anche la falsità? ⬇ la quale può consistere: - nel mero mendacio per cui attiene al contenuto della dichiarazione - nella alterazione della realtà fisico-materiale ⬇ è includibile in tali concetti ? – menzogna Spesso l'artificio si inserisce all'interno di un contesto in cui si hanno espressioni di mera menzogna che però non possono non essere ritenute rilevanti es. Produzione di un documento scritto contenente false dichiarazioni ➡ quindi benché normalmente irrilevante, la menzogna assume rilevanza se accompagnata da altri elementi di contesto ? - silenzio  consiste in una omissione NB la giurisprudenza non esita ad attribuire rilevanza al mero silenzio serbato sulle circostanze necessarie per assumere la decisione ⚠ Attribuire rilevanza al silenzio significherebbe attribuire rilevanza anche alla mera ignoranza  Quindi quando si attribuisce rilevanza al silenzio/omissione, ciò va fatto sulla base dell'esistenza di doveri/obblighi di dire la verità ⬇ La questione è quindi problematica dal momento che: - sono rari i casi di dovere di dire la verità - non sono mai previsti nei rapporti tra privati 🧍 inoltre la clausola di equivalenza di cui all'art. 40 comma 2 (obbligo giuridico di impedire l'evento che equipara l'omissione al cagionare) non può essere applicata ai reati a condotta vincolata MA solo a quelli a condotta libera 🧍 soprattutto la truffa si basa su un errore il quale: - o è prodotto dall'autore - oppure è già presente nella psiche della vittima ⬇ per cui il decorso causale non può essere interrotto ⬇ quindi l'eventuale obbligo di dire la verità nella truffa non determinerebbe tanto un impedimento dell'evento quanto la rimozione dell'errore altrui Una volta che gli artifizi e raggiri hanno indotto il soggetto in errore la cooperazione della vittima si concretizza nell'atto dispositivo (secondo evento, il quale nella truffa è implicito) ? - problema se può assumere rilevanza il mancato compimento dell'atto dispositivo (es. caso per cui il soggetto pone in essere artifizi e raggiri e la vittima accade in errore e non compie quell'attività che se avesse compiuto avrebbe portato il conseguimento di un'utilità)  danno come mancato guadagno ELEMENTO SOGGETTIVO DOLO CONSUMAZIONE La truffa si perfeziona nel momento in cui vengono ad esistenza tutti gli elementi costitutivi del fatto tipico (!) Posto che è il profitto si consegue spesso già con la stipula del negozio, per individuare il momento di perfezione della truffa si guarda al modo di concepire il danno: - se si adotta un concetto non economico di danno è sufficiente la stipula - se si adotta un concetto economico di danno  è necessario attendere che si verifichi il pregiudizio economico effettivo, quindi si potrà avere l'integrazione del delitto tentato TENTATIVO Valgono i problemi di cui sopra 🧍problema quando l'atto dispositivo non consiste in un solo atto ma in una pluralità di atti ⬇ la frode è unica ma l'atto dispositivo è frazionato  si può parlare di REATO A CONSUMAZIONE PROLUNGATA ⬇ la truffa si perfeziona con la prima rata e gli episodi successivi rilevano ai fini della prescrizione SANZIONI Comma 2 Circostanze aggravanti Rapporti tra truffa e altri reati - FURTO AGGRAVATO DA MEZZO FRAUDOLENTO - APPROPRIAZIONE INDEBITA  Mentre nella truffa gli artifizi e raggiri servono per ottenere il possesso attraverso l'atto dispositivo della vittima, nella appropriazione indebita gli eventuali artifizi e raggiri intervengono dopo l'ottenimento del possesso per concretizzare la condotta appropriativa. ALTRE TRUFFE Dato l’avvento dello Stato di diritto, si è avuto un aumento di erogazioni pubbliche e di conseguenza anche delle occasioni di reato in merito. Il legislatore ha quindi previsto 3 diverse fattispecie incriminatrici: - truffa aggravata ai danni dello Stato  quando il fatto è commesso ai danni di Stato o altro ente pubblico - truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche introdotta nel 1990 - indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato  introdotta nel 2000 Truffa aggravata ai danni dello Stato (art. 640 comma 2 n.1) Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis)  circa tale fattispecie ci si è domandati se fosse mera aggravante o fattispecie autonoma. Per le SSUU è circostanza aggravante rispetto a quanto previsto all’art. 640 comma 2 n. 1, MA l’aspetto più problematico è dato dal rapporto tra 640-bis e Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter)  prevede una clausola di riserva che riconosce residualità e maggiore gravità alla fattispecie di cui al 640-bis, garantendo quindi (il 316-ter) una tutela aggiuntiva e complementare, MA d’altro canto, il 316-ter fa riferimento a condotte che non sono propriamente riconducibili ad artifizi e raggiri, quali: - utilizzo o presentazione di dichiarazione o documenti falsi  falso materiale - utilizzo o presentazione di dichiarazione attestante cose non vere  mero mendacio ovvero falso ideologico - omissione di informazioni dovute ➡ quindi pare che l'art 316-ter faccia riferimento a condotte che non consistono in veri e propri artifizi o raggiri ⬇ per cui anche per le SSUU i reati di: - indebita percezione di erogazione a danno dello Stato - truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche sono tra loro in rapporto di sussidiarietà (!) e non di specialità, dovendosi applicare il primo solo qualora: - difettino gli estremi della truffa - e quindi si sia in presenza di condotte da cui non sia conseguita l'induzione in errore dell'ente erogatore TUTTAVIA il tema si complica dal momento che nella teoria la truffa consiste in artifizi e raggiri, MA nella prassi in tali comportamenti si fanno rientrare anche: - mendacio - omissione con la conseguenza che inevitabilmente le due fattispecie vengono a sovrapporsi. Per cui: - secondo un'interpretazione rigorosa  l'art 316-ter colpisce condotte fraudolente non incluse nella fattispecie di truffa - interpretazione meno rigorosa  l'art 316-ter sottrae alla truffa aggravata alcune ipotesi per certi aspetti meno gravi INSOLVENZA FRAUDOLENTA (Art. 641 c.p.) BENE GIURIDICO TUTELATO * SOGGETTO ATTIVO Chiunque (REATO COMUNE) SOGGETTO PASSIVO Chiunque ELEMENTO OGGETTIVO (condotta) * ELEMENTO SOGGETTIVO DOLO L’'obbligazione deve essere stata conclusa con il solo proposito di non adempiere, per cui il delitto non sussiste in caso di dolo eventuale CONSUMAZIONE Con l’inadempimento TENTATIVO ? - si discute se sia punibile il tentativo Si può avere tentativo soprattutto se contrattazione e inadempimento sono considerati come i due segmenti in cui si bipartisce la condotta tipica ⬇ la soglia iniziale si ha con la contrazione, quella finale con l'inadempimento la soglia iniziale si ha con la contrattazione, quella finale con l'inadempimento per altri  occorre fare riferimento alle condizioni della vittima e quindi optare per la circonvenzione DELITTI INFORMATICI VS IL PATRIMONIO INTRODUZIONE Le innovazioni informatiche e telematiche hanno determinato una vera e propria rivoluzione anche in ambito penalistico. In particolare: - le nuove realtà ed attività immateriali hanno creato nuovi oggetti sui quali la condotta può ricadere - vi sono nuove modalità di condotta Inizialmente si è quindi dibattuto se: - creare nuove fattispecie  es. tutela dell’integrità del dato informatico - riadattare quelle già esistenti Dapprima si è cercato di riadattare quelle già esistenti, MA si sono incontrati i limiti posti dal principio di legalità, per cui si è iniziato ad introdurre nuove fattispecie, es. con riferimento alla tutela del patrimonio: - dapprima si sono ricondotte alla truffa ex art. 640 le truffe cd. online, connotate dalla presenza di un’interazione a distanza tra soggetti e quindi dalla cooperazione della vittima - si sono ricondotte al danneggiamento le condotte di chi si introduceva nei sistemi e cancellava dati e programmi ivi contenuti MA si è poi compreso come alcune condotte non potessero essere ricondotte alle fattispecie tradizionali (es. caso di chi si introduce in un sistema informatico alterandone il funzionamento ottenendo arricchimento) in tal caso manca infatti la cooperazione della vittima, trattandosi di sistemi informatici, nonchè non si tratta di mera sottrazione, essendovi una vera e propria frode che incide sul sistema informatico. Si hanno quindi delle fattispecie che: - si caratterizzano per una aggressione al patrimonio - hanno ad oggetto “realtà” - si basano su condotte telematiche ⬇ vi rientrano: - frode informatica (art. 640-ter) - danneggiamenti informatici (artt. 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quiquies) NOZIONI COMUNI ALLE VARIE FATTISPECIE Normalmente, le condotte che hanno ad oggetto informazioni, dati e programmi sono meno gravi di quelle che hanno ad oggetto un sistema telematico/informatico, in quanto: - le prime  attengono a realtà che non sono strutturali - le seconde  attengono ad aspetti strutturali e di funzionamento - informazioni dati e programmi sono considerati “cose” che si distaccano dal sistema info/tele INFORMAZIONI: entità che non godono di autonomia, in quanto sono frutto di ciò che i dati esprimono e rappresentano in forma codificata DATO: entità immateriale codificata in forma non tangibile (elettronica, magnetica, etc.) che contiene informazioni NB l’aggressione al sistema informatico passa necessariamente attraverso l’aggressione a dati e programmi SISTEMA TELEMATICO: sistema che consente la connessione tra diversi sistemi informatici FRODE INFORMATICA (Art. 640-ter c.p.) INQUADRAMENTO GENERALE pare quindi possibile distinguere tra due tipi di aggressione: 1. la prima parte del delitto  alterazione del funzionamento  è vera e propria ipotesi di frode informatica perchè l’alterazione del funzionamento non può che determinare un irregolare funzionamento 2. seconda parte  intervento senza diritto con qualsiasi modalità su dati  assimilabile al furto, ma è comunque richiesta la creazione di un irregolare funzionamento del procedimento telematico BENE GIURIDICO TUTELATO Patrimonio inteso in accezione economica, nonchè in un certo senso anche il regolare funzionamento dei sistemi informatici e telematici SOGGETTO ATTIVO Chiunque (REATO COMUNE) SOGGETTO PASSIVO Titolare del bene patrimoniale ELEMENTO OGGETTIVO (condotta) Oggetto materiale della condotta  Sistema informatico o telematico  Dati  Informazioni  Programmi Elemento oggettivo La condotta può consistere: - nell’alterazione - nell’intervento senza diritto La condotta di alterazione del funzionamento del sistema: - passa attraverso l’alterazione dei programmi di funzionamento - e quindi determina una modifica dei meccanismi di funzionamento del procedimento di elaborazione dei dati La condotta di intervento su dati e programmi è una condotta diretta su tali elementi, senza passare dal meccanismo di funzionamento del procedimento di elaborazione dati ❓ - problema relativo alla locuzione “senza diritto”  si tratta in realtà di una locuzione superflua. È senza diritto colui che: - non è legittimato all’ingresso e quindi all’intervento - pur essendo astrattamente legittimato all’intervento lo fa abusivamente, cioè senza che vi sia in concreto la legittimazione EVENTO ❓ - problema se l’alterazione/intervento debbano incidere cagionando sempre un errore di funzionamento nel sistema o un’alterazione del procedimento di elaborazione dei dati  Per taluni non va mai richiesto; per altri va sempre richiesto. MA la soluzione preferibile è quella per cui si distingue come segue: - l’errore di funzionamento è implicito nell’alterazione - mentre non è presente nell’intervento Ulteriori eventi: - profitto - danno ELEMENTO SOGGETTIVO DOLO DANNEGGIAMENTI DI DATI O SISTEMI INFORMATICI PRIVATISTICI (art. 635-bis e 635-quater) E PUBBLICISTICI (art. 635-ter e 635-quinquies) Il legislatore prevede ben 4 fattispecie di danneggiamento informatico/telematico: - due relativi a programmi e dati - privati - pubblici - due relativi a sistemi informatici/telematici - privati - pubblici NB il rapporto tra danneggiamento di dati o programmi e danneggiamento di sistemi si connota per una progressione criminosa, per cui il danneggiamento dei sistemi passa attraverso quello dei dati e
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