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SINTESI TUEL - Testo unico Enti Locali, Sintesi del corso di Diritto

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Scarica SINTESI TUEL - Testo unico Enti Locali e più Sintesi del corso in PDF di Diritto solo su Docsity! ORDINAMENTO ISTITUZIONALE E FUNZIONI DEGLI ENTI LOCALI IL COMUNE Art 114 cost riconosce i comuni come enti autonomi dotati di propri statuti, poter e funzioni esercitabili nel rispetto dei principi fondamentali ricavabili dalla stessa Cost, che concorrono insieme alle Province, alle città metropolitane, alle Regioni a formare lo Stato. D.lgs 267/2000 il comune è l’ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. Elementi costitutivi sono: 1- Territorio: rileva come ambito di competenza entro cui sono efficaci gli atti del Comune e come oggetto di un diritto soggettivo del Comune che può opporsi all’esercizio di poteri di altri soggetti ed impedire l’usurpazione da parte dei comuni confinanti. - Istituzione di nuovi comuni: è riservata alla legge regionale sentite le popolazioni interessate e nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge dello Stato. Per quanto riguarda l’ipotesi del distacco di un comune dalla Regione di appartenenza, occorre l’approvazione della maggioranza delle popolazioni interessate, espressa mediante referendum o con legge dello Stato, sentiti i Consigli Regionali. N.B. non possono essere istituiti nuovi Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti o la cui costituzione comporti, come conseguenza, che la popolazione di altri comuni scenda sotto tale limite. - Fusione di comuni: l’istituzione di un comune può avvenire mediante fusione di uno o + comuni contigui già esistenti. Laddove il comune sia sorto da una fusione può avere anche una popolazione inferiore a 10.000 abitanti. Lo statuto del nuovo Comune deve assicurare alle comunità originarie adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi. Lo Statuto risultante dalla fusione può prevedere anche forme particolari di collegamento tra il nuovo comune e le comunità che appartenevano ai comuni originari. - Incorporazione di uno o + comuni in un altro: il comune incorporante conserva la propria personalità, succede in tutti i rapporti giuridici del Comune incorporato e gli organi di quest’ultimo decadono dalla data di entrata in vigore della legge regionale che dispone l’incorporazione. In questo caso è data facoltà di modificare anche la denominazione del Comune. - Circoscrizioni comunali: sono organismi di partecipazione, di consultazione, di gestione dei servizi di base e di esercizio di funzioni specificamente delegate. Non hanno una personalità giuridica ma hanno una propria soggettività giuridica (gli atti deliberativi dei loro organi rappresentativi sono dotati di rilevanza esterna). In base al TU i comuni con + di 250.000 abitanti sono necessariamente tenuti ad istituire circoscrizioni di decentramento territoriale (la popolazione di ciascuna non deve essere inferiore a 30.000 abitanti), mentre l’istituzione è facoltativa per i comuni con una popolazione tra 100.000 e 250.000 abitanti. L’organizzazione e le funzioni delle circoscrizioni nonché l’istituzione sono oggetto di disciplina statutaria. Attraverso specifici regolamenti invece il comune ne disciplina la delimitazione territoriale, il numero, la denominazione e le eventuali procedure di modifica di tali elementi. Gli organi delle circoscrizioni sono eletti nelle forme stabilite dallo statuto e dai regolamenti. Nei comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti sono previste particolari e + accentuate forme di decentramento di funzioni e di autonomia organizzativa e funzionale. 2- Popolazione: l’elemento cui la legge riferimento per determinare l’appartenenza degli individui alla popolazione del comune è la residenza, ovvero il fatto di dimorare abitualmente nel territorio del comune. 3- Patrimonio: fanno parte del patrimonio comunale i beni non rientranti nell’elenco tassativo di quelli considerati demaniali. Federalismo fiscale: con L. 05/05/2009 n. 42 il Governo è stato delegato di adottare uno o + decreti legislativi aventi al fine di assicurare l’autonomia finanziaria di comuni, province, città metropolitane e regioni. Il governo ha poi emanato una serie di decreti attuativi tra cui il D.lgs 28/05/2010 n. 85 sul cd federalismo demaniale (lo stato individua i beni facenti parte del proprio demanio da attribuire a titolo non oneroso agli enti pubblici territoriali che ne facciano richiesta, affinchè questi ultimi possano garantirne la massima valorizzazione). ART 11 C.C. definisce il comune soggetto giuridico cui va imputata personalità giuridica. Attributi essenziali della personalità giuridica sono: nome, stemma e gonfalone (drappo che riproduce lo stemma). FUNZIONI DEL COMUNE 1- PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETA’: è stato costituzionalizzato dalla L. cost 3/2001. Le funzioni amministrative devono essere svolte dall’ente + vicino al cittadino, in primo luogo dal comune. L’art. 118 Cost costituzionalizza il principio della sussidiarietà in senso orizzontale secondo cui i comuni svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall’autonoma iniziativa dei cittadini. 2- PRINCIPIO DI ADEGUATEZZA: le funzioni devono essere attribuite ad amministrazioni tendenzialmente idonee a garantirne l’esercizio 3- PRINCIPIO DI DIFFERENZIAZIONE: richiede che nell’allocazione delle funzioni si prendano necessariamente in considerazione le caratteristiche associative, demografiche, territoriali e strutturali dell’ente. FUNZIONI 1- PROPRIE: tutte quelle che riguardano la sua popolazione e il suo territorio salvo quanto non sia espressamente attribuito dalla legge ad altri soggetti. E sono: - Servizi alla persona e alla comunità - Assetto e utilizzazione del territorio - Sviluppo economico 2- CONFERITE con legge dallo Stato o dalla Regione: in questo caso il comune opera in veste di amministrazione decentrata che, grazie alla vicinanza con il cittadino, può gestire alcune funzioni in modo + agile (servizi elettorali, servizi di stato civile, servizi anagrafici e statistici e la leva militare) 3- FONDAMENTALI: sono quelle essenziali per il funzionamento dell’ente, nonché per il soddisfacimento dei bisogni primari delle comunità di riferimento. L’esercizio di tali funzioni è PARTECIPAZIONE DEL CITTADINO ALLA VITA DELL’ENTE Il D. lgs 267/2000 tutela il diritto dei cittadini a prendere parte attivamente alla gestione dell’ente locale cui appartengono. L’art 6 del TUEL include gli istituti di partecipazione popolare: 1- LIBERE FORME ASSOCIATIVE E ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE: i comuni valorizzano forme associative e promuovono organismi di partecipazione popolare all’amministrazione locale. Es. comitati, consulte, gruppi di volontariato… la disciplina dei rapporti tra l’A. e le varie forme associative è rimessa allo statuto. 2- CONSULTAZIONE POPOLARE: istituto attraverso il quale l’A locale entra in contatto con l’opinione della collettività riguardo alle proprie scelte di carattere politico amministrativo. Devono riguardare materie di esclusiva competenza locale e non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali, provinciali e circoscrizionali. 3- ISTANZA: atto di impulso procedimentale con cui il proponente richiede agli organi istituzionali dell’ente locale di avviare un procedimento amministrativo per l’adozione di un determinato atto 4- PETIZIONE: atto di indirizzo politico che offre la possibilità al proponente di sottoporre agli organi di governo locale comuni necessità ovvero richiedere che si provveda in relazione a situazioni di interesse generale. 5- PROPOSTA: strumento collaborativo nei confronti dell’amministrazione locale al cui vaglio vengono sottoposti schemi, progetti e proposte di deliberazione. 6- REFERENDUM LOCALI: laddove vi sia la richiesta da parte di un adeguato numero di cittadini si può procedere a veri e propri referendum (consultivi, abrogativi o solo propositivi). L’AZIONE POPOLARE Qualunque cittadino può agire in giudizio (in qualunque sede giurisdizionale) in difesa di un interesse non individuale ma facente capo ad una categoria sociale di cui egli fa parte. IL DIFENSORE CIVICO Gli statuti comunali e provinciali possono prevedere l’istituzione di un difensore civico, organo monocratico che adempie alla funzione di garante dell’imparzialità e del buon andamento dell’amministrazione segnalando di propria iniziativa o su istanza di terzi abusi, disfunzioni, carenze nei confronti dei cittadini. AUTONOMIA STATUTARIA E REGOLAMENTARE ART 114 COST i comuni le province e le Città metropolitane sono dotti di propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi dettati dalla Costituzione. Autonomia statutaria + autonomia regolamentaria = potere di dettare norme capaci di innovare l’ordinamento giuridico e di imporsi ai cittadini appartenenti alla comunità che l’ente stesso rappresenta. STATUTO: - CONTENUTO OBBLIGATORIO: norme fondamentali per l’organizzazione dell’ente - CONTENUTO FACOLTATIVO: stabilisce quant’altro ulteriormente previsto dal testo unico (es istituzione di un difensore civico) PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DELLO STATUTO (procedimento aggravato) 1- Disciplina prevista dal TUEL (anche per le modifiche statutarie) Lo statuto deve ottenere il voto favorevole dei 2/3 dei consiglieri assegnati all’organo consiliare comunale o provinciale e, in caso contrario, si deve procedere ad ulteriore votazione in una seduta successiva da tenersi entro 30 gg dalla prima votazione. Nella seconda votazione lo statuto è approvato se per due volte ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri assegnati al collegio (50 +1). 2- Disciplina prevista dalla L. 56/2014 - Statuti provinciali: lo statuto e le modifiche vengono formulate dal Consiglio che le presenta all’Assemblea dei sindaci. Quest’ultima adotta o respinge lo statuto con i voti che rappresentano almeno 1/3 dei Comuni compresi nella provincia e la maggioranza della popolazione complessivamente residente. - Statuti delle città metropolitane: la formulazione dello statuto spetta al consiglio metropolitano che lo propone poi alla Conferenza metropolitana. Quest’ultima lo adotta o lo respinge con i voti che rappresentano almeno 1/3 dei comuni compresi nelle città metropolitane e la maggioranza della popolazione complessivamente residente. Una volta approvato lo statuto: - È affisso nell’albo pretorio dell’ente per 30 gg consecutivi - È pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione - È inserito nella raccolta ufficiale degli statuti conservata presso il Ministero dell’Interno. LA POTESTA’ REGOLAMENTARE ART 117 COST riconosce la potestà regolamentare a comuni province e città metropolitane in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite. ART 7 D.LGS 267/2000 il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo Statuto. Legge La Loggia 131/2003 riconosce la potestà regolamentare come potestà normativa e individua nei principi costituzionali il primo limite alla sua esplicazione. Inoltre ribadisce la sottoposizione dei regolamenti alle norme statutarie. VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI: il D.lgs 267/2000 punisce l’inosservanza dei regolamenti locali con una sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro. Sono oggetto di specifica elencazione nell’art 7 del TU i seguenti regolamenti: - Per l’organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione - Per il funzionamento degli organismi istituzionali - Per l’organizzazione ed il funzionamento degli uffici - Per l’esercizio delle funzioni È prevista inoltre la possibilità per i comuni di adottare regolamenti nella specifica ipotesi per superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell’ambiente e del patrimonio o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana. Ogni regolamento del comune o della provincia deve essere deliberato dl Consiglio comunale o provinciale, pubblicato, dopo l’approvazione, all’Albo pretorio e decorsi 15 gg da tale pubblicazione diviene efficace. ORGANI DEL COMUNE 1- CONSIGLIO: - organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo al quale è riconosciuta una competenza esclusiva in riferimento a taluni atti fondamentali per la vita dell’ente - organo collegiale composto da membri scelti dal corpo elettorale e dotato di autonomia funzionale e organizzativa. - Il numero dei consiglieri è rapportato alla popolazione residente in base ai risultati dell’ultimo censimento ufficiale (nel 2011 è stata operata una riduzione del 20% del numero dei consiglieri comunali e provinciali) - Resta in carica per 5 anni e il mandato inizia a decorrere dalla data di elezione. CONSIGLIERI (Funzionari onorari di carattere elettivo) DIRITTI - Prendere l’iniziativa ad ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio - Presentare interrogazioni e mozioni - Chiedere convocazione del consiglio - Ottenere notizie e informazioni che siano utili all’espletamento del mandato CAUSE DI CESSAZIONE DALLA CARICA - Decesso - Decadenza (cause di ineleggibilità o di incompatibilità verificatesi dopo l’elezione) - Rimozione - Dimissioni FUNZIONAMENTO - I consigli disciplinano il loro funzionamento con apposito regolamento consiliare che deve rispondere ai principi stabiliti dallo Statuto e deve essere approvato a maggioranza assoluta. - Le sedute sono pubbliche salvi i casi previsti dal regolamento. - La prima seduta deve essere convocata entro il termine perentorio di 10 gg dalla proclamazione e deve poi tenersi entro 10 gg dalla convocazione. - Nei comuni con + 15.000 abitanti la prima seduta è convocata dal Sindaco ed è presieduta dal consigliere anziano fino all’elezione del Presidente del Consiglio; presso i comuni con popolazione inferiore a tale soglia la prima seduta è convocata e presieduta dal sindaco fino all’elezione del Presidente. - Nelle province la prima seduta è presieduta e convocata dal Presidente della Provincia sino all’elezione del presidente del Consiglio. - Può anche segnalare alle autorità la condizione irregolare in cui può versare uno straniero o un cittadino membro dell’UE. - Tenuta dei registri di stato civile e di popolazione - Adempimenti in materia elettorale, di leva militare e di statistica Le sue funzioni possono essere delegate al presidente del consiglio circoscrizionale previa comunicazione al Prefetto. Ulteriori poteri del sindaco in materia di sicurezza urbana - Ronde: collaborazione di cittadini non armati al fine di segnalare alle autorità eventi che possano arrecare danno alla sicurezza urbana - Utilizzo di sistemi di videosorveglianza in luoghi pb o aperti al pb - Occupazione abusiva del suolo pubblico: può ordinare l’immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti. - Ordine di allontanamento dal luogo in cui il fatto è stato commesso per chiunque commetta condotte che impediscono l’accessibilità e la fruizione delle infrastrutture ferroviarie, aereoportuali, marittime e di trasporto pb locale. È prevista anche una sanzione pecuniaria da 100 a 300 euro devoluti al comune stesso. Vicesindaco Il sindaco nomina fra i componenti della giunta un vicesindaco dandone comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione. Il V. si sostituisce al sindaco: - Impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco - Assenza o impedimento temporaneo - Sospensione La supplenza si attiva ope legis cioè non è necessaria nessuna manifestazione di volontà né da parte del supplente ne da parte del supplito. ORGANI DELLA PROVINCIA Nuovo assetto delineato dalla L.56/2014 – legge Delrio 1- PRESIDENTE DELLA PROVINCIA - Rappresenta l’ente - È eletto dai sindaci e dai consiglieri dei comuni della provincia - Durata 4 anni - In caso di cessazione della carica di sindaco decade anche il presidente dalla sua carica - Può nominare un vicepresidente - Può assegnare deleghe a consiglieri provinciali 2- CONSIGLIO PROVINCIALE - Organo di indirizzo e controllo - Durata 2 anni - È composto dal Presidente della Provincia e da un numero di consiglieri rapportato alla popolazione - È eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della provincia - La cessazione dalla carica comporta la decadenza da consigliere provinciale. 3- ASSEMBLEA DEI SOCI - Poteri propositivi, consultivi e di controllo - Adotta o respinge lo statuto - È costituita dai sindaci dei comuni appartenenti alla Provincia SISTEMA ELETTORALE La legislazione elettorale è di competenza esclusiva dello Stato. ELEZIONE DEGLI ORGANI COMUNALI 1- Fino a 15.000 abitanti: sistema elettorale maggioritario puro L’elezione dei consiglieri comunali avviene contestualmente a quella del sindaco. Ciascuna candidatura alla carica di sindaco è collegata ad una lista di candidati alla carica di consigliere comunale. Questo tipo di sistema implica che non si possa avere un voto disgiunto tra sindaco e lista collegata (l’elettore che attribuisce la sua preferenza ad un candidato sindaco, l’attribuisce automaticamente anche alla lista che sostiene il sindaco e viceversa) Viene eletto sindaco il candidato alla carica che ottiene il maggior numero di voti (maggioranza relativa). Si procede al ballottaggio solo se si verifichi la parità di voti tra due candidati. Il ballottaggio avviene la seconda domenica successiva a quella in cui si è svolto il primo turno elettorale. In caso di ulteriore parità vince il più anziano di età. La lista collegata al sindaco conquista i due terzi dei seggi assembleari. I restanti seggi vengono ripartiti proporzionalmente tra le altre liste. 2- Popolazione superiore a 15.000 abitanti: sistema elettorale proporzionale corretto Il sindaco è eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente all’elezione del consiglio comunale. Il sistema è quello maggioritario a doppio turno, contestualmente all’elezione del consiglio utilizzando la medesima scheda (ogni elettore può con un unico voto votare un candidato sindaco, una lista collegata al candidato sindaco e votare per una lista non collegata - cd voto disgiunto) Vince chi ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validi. Nel caso in cui nessuno dei candidati abbia ottenuto al primo turno elettorale la maggioranza assoluta si procede ad un secondo turno (ballottaggio) che dovrà avere luogo nella seconda domenica successiva a quella del primo turno. Al secondo turno sono ammessi i due candidati che abbiano ottenuto al primo turno il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è ammesso al ballottaggio il candidato collegato con la lista o il gruppo di liste per l’elezione del consiglio comunale che abbia conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale partecipa il candidato più anziano di età. Dopo il secondo turno è eletto sindaco il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti chi ha conseguito la maggior cifra elettorale complessiva e a parità di cifra il candidato + anziano. ELEZIONE DEL CONSIGLIO NEI COMUNI CON + 15.000 ABITANTI Il sistema elettorale è quello proporzionale con correzione a due turni. Con la lista di candidati al consiglio deve anche essere presentato il nominativo del candidato alla carica di sindaco ed il programma amministrativo. Il voto viene espresso tracciando un segno della lista prescelta. Ciascun elettore può altresì esprimere nelle righe apposite stampate sotto il medesimo contrassegno uno o due voti di preferenza scrivendo il nome di uno o due candidati (devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista. Si deve differenziare l’effettiva attribuzione dei seggi del consiglio in base a due parametri: - Elezione del sindaco al primo turno - Elezione del sindaco al secondo turno Il meccanismo è quello del cd meccanismo di maggioranza collegato all’elezione del sindaco. Alla lista collegata al sindaco eletto vengono cmq assegnati il 60% dei seggi. I restanti seggi vengono attribuiti alle liste del candidato non eletto. Sono escluse dall’assegnazione dei seggi quelle liste che al primo turno abbiano ottenuto meno del 03% dei voti. ELEZIONE DEGLI ORGANI PROVINCIALI E DELLE CITTA’ METROPOLITANE Con la Legge Delrio il meccanismo elettorale ha subito significativi mutamenti. Prima il TU prevedeva l’elezione diretta ovvero l’elezione direttamente dal corpo elettorale. Ora è previsto un sistema di elezione indiretta. Organi provinciali - Presidente della Provincia: organo di rappresentanza della Provincia, è eletto dai sindaci e dai consiglieri dei comuni della provincia. È eletto con voto diretto, libero e segreto. Il voto è ponderato secondo il sistema previsto per la città metropolitana. È eletto il candidato che consegue il maggior numero di voti sulla base della predetta ponderazione. In caso di parità è eletto il candidato più giovane. - Consiglio provinciale: organo di indirizzo e controllo è eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della provincia. È eletto con voto diretto, libero, segreto. Ciascuno elettore esprime un voto ponderato. Il voto è ponderato secondo il sistema previsto per la città metropolitana. L’ufficio elettorale determina la cifra elettorale ponderata di ciascuna lista e la cifra individuale ponderata dei singoli candidati e procede al riparto dei seggi tra le liste e alle proclamazioni. A parità di cifra è eletto il candidato appartenente al sesso meno rappresentato tra gli eletti della lista. In caso di ulteriore parità è eletto il candidato + giovane. Organi delle città metropolitane - Consiglio metropolitano: eletto da sindaci e consiglieri comunali dei comuni rientranti nella città metropolitana. L’elezione avviene sulla base di liste concorrenti presentate presso l’ufficio elettorale costituito presso gli uffici del consiglio metropolitano. È eletto con voto diretto, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in un unico collegio elettorale. Ciascun elettore esprime un voto che viene ponderato sulla base di un indice determinato in relazione alla popolazione complessiva della fascia demografica del comune di cui è sindaco o consigliere. L’indice di ponderazione per ciascuna fascia demografica è determinato secondo le modalità, le operazioni e i limiti indicati nell’allegato A alla legge Delrio. Terminate le operazioni di scrutinio l’ufficio elettorale determina la cifra elettorale ponderata di ciascuna lista costituita quest’ultima dalla somma dei voti ponderati validi riportati da ciascuna di esse. Determinata la cifra individuale ponderata dei singoli candidati l’ufficio elettorale procede al riparto dei seggi tra le liste e alle relative proclamazioni. A parità di cifra è proclamato il candidato appartenente al sesso meno rappresentato tra li eletti alla lista. In caso di ulteriore parità il candidato + giovane. - Sindaco metropolitano: tale carica è ricoperta di diritto dal sindaco del comune capoluogo. b- Istruttoria: occorre il consenso unanime del presidente della regione, del presidente della provincia, dei sindaci e delle amministrazioni interessate c- Fase conclusiva: avviene mediante un atto formale da parte dell’autorità che lo ha promosso d- Fase integrativa dell’efficacia: al termine del procedimento si realizza con la pubblicazione dell’accordo nel bollettino ufficiale della regione. IL CONTROLLO SUGLI ORGANI Sono forme di controllo di competenza esclusivamente statale rivolte a tutelare gli interessi della collettività locale e si riconducono a: 1- SCIOGLIMENTO DEI CONSIGLI COMUNALI E PROVINCIALI Cause (art 141 TU) - Compimento di atti contrari alla Costituzione; gravi e persistenti violazioni di legge nonché gravi motivi di ordine pubblico. - Impossibilità di normale funzionamento degli organi e dei servizi (es per dimissioni del sindaco) - Mancata approvazione nei termini del bilancio - Mancata adozione degli strumenti urbanistici generali nei comuni con + di 1.000 abitanti. + Art 143 TU prevede anche lo scioglimento per fenomeni di infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso a seguito di appositi accertamenti svolti dal Prefetto: - Detti fenomeni non sono riferibili solo agli organi elettivi dell’ente ma possono riguardare anche il segretario, il direttore generale, i dirigenti e in generale tutti i dipendenti. Pur mancando i presupposti per addivenire allo scioglimento dell’organo consiliare la legge richiede cmq che venga adottato ogni provvedimento utile a far cessare il pregiudizio in atto (sospensione dipendente, destinazione ad altro ufficio o mansione e procedimento disciplinare). - Il prefetto è tenuto ad individuare i prioritari interventi di risanamento indicando gli atti da assumere entro un determinato termine fornendo ogni utile supporto tecnico amministrativo a mezzo di propri uffici. - Decorso inutilmente il termine fissato, il prefetto assegna all’ente un ulteriore termine per la loro adozione, scaduto il quale si sostituisce all’amministrazione inadempiente mediante commissario ad acta. Il prefetto è coadiuvato da una commissione di indagine da lui stesso nominata composta da tre funzionari della PA. - Il procedimento si conclude con una relazione prefettizia che viene inviata al Ministro dell’interno. - Entro 3 mesi con decreto del PDR su proposta del Ministro è disposto lo scioglimento. Altre cause di scioglimento sono previste in relazione al determinarsi di una situazione di dissesto finanziario (l’ente non riesce a garantire l’assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili ovvero esistono nei confronti di esso crediti liquidi ed esigibili cui non si possa far fronte con le modalità disposte dallo stesso TU. Procedura di scioglimento - Il provvedimento di scioglimento assume la veste di decreto del presidente della Repubblica adottato su proposta del Ministro dell’Interno. - Al decreto è allegata la relazione del Ministro contenente i motivi del provvedimento e dell’adozione del decreto viene data immediatamente comunicazione al Parlamento e fatta pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. - Viene anche nominato un commissario per la gestione dell’ente che esercita le attribuzioni che le sono conferite con il decreto stesso - In attesa del decreto di scioglimento, per motivi di grave e urgente necessità, il prefetto può chiedere la sospensione del consiglio comunale e provinciale per un periodo non superiore a 90 gg. Consegue cmq la nomina di un commissario per la gestione provvisoria dell’ente. Fanno eccezione a tale meccanismo le ipotesi di scioglimento dell’organo consigliare connesse alla rimozione, decadenza, decesso del sindaco o del presidente della Provincia. In tali casi consiglio e giunta rimangono in carica sino all’elezione del nuovo consiglio e sindaco. 2- RIMOZIONE DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI Cause - Compimento di atti contrari alla Costituzione - Gravi e persistenti violazioni di legge - Gravi motivi di ordine pubblico - Gravi inadempienze gestionali commesse nei territori in cui vige lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti Procedura - Provvedimento adottato con decreto del Ministro dell’Interno - Motivato - Deve contenere l’indicazione dei fatti che legittimano la misura - In attesa che venga adottato il provvedimento di rimozione il prefetto può provvedere in via cautelare a provvisoria alla sospensione degli amministratori da rimuovere qualora sussistano motivi di grave e urgente necessità. IL CONTROLLO DELLA GESTIONE Il D.lgs 286/1999 attuativo della L. 59/1997 (legge Bassanini) prevedeva quattro diversi sistemi di controllo: 1- Controllo di regolarità amministrativa e contabile 2- Controllo di gestione volo a verificare l’efficienza dell’azione amministrativa 3- Valutazione della dirigenza 4- Controllo strategico volto a valutare l’adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi e altri strumenti di determinazione dell’indirizzo politico. Nella versione originaria l’art 147 TU prevedeva questi 4 controlli. Il D.L 174/2012 conv. In L.213/2012, modificando il suddetto art 147, ha provveduto a rafforzare o riordinare il sistema dei controlli interni negli enti locali individuando 5 macroaree: 1- Controllo di regolarità amministrativa e contabile: è assicurato nella fase preventiva della formazione dell’atto, da ogni responsabile di servizio ed è assicurato attraverso il rilascio di parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. Il controllo contabile è eseguito dal responsabile del servizio finanziario ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria. Nella fase successiva esso è assicurato secondo principi generali di revisione aziendale e modalità definite nell’ambito dell’autonomia organizzativa dell’ente, sotto la direzione del segretario, in base alla normativa vigente. I risultati del controllo sono trasmessi periodicamente a cura del segretario ai responsabili dei servizi, ai revisori dei conti e agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti e al consiglio comunale. 2- Controllo strategico: gli enti locali con popolazione superiore ai 15.000 abitanti definiscono, secondo la propria autonomia organizzativa, metodologie di controllo strategico finalizzate alla rilevazione dei risultati conseguiti, dei tempi di realizzazione, della qualità dei servizi erogati e del grado di soddisfazione. L’unità preposta al controllo elabora rapporti periodici da sottoporre all’organo esecutivo e al consiglio per la successiva predisposizione di deliberazioni consiliari. 3- Controlli sulle società partecipate non quotate: gli enti locali con + di 15.000 abitanti devono predisporre un controllo sulle società non quotate, partecipate dagli enti stessi. In pratica l’amministrazione definisce preventivamente, nel documento unico di programmazione, gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata. Dal 2015 i risultati complessivi della gestione dell’ente e di tali aziende non quotate sono rilevati mediante bilancio consolidato, redatto secondo criteri di competenza economica. 4- Controllo sugli equilibri finanziari: è svolto sotto la direzione ed il coordinamento del responsabile del servizio finanziario e mediante la vigilanza dell’organo di revisione, prevedendo il coinvolgimento attivo degli organi di governo, del direttore generale, ove previsto, del segretario e dei responsabili dei servizi, secondo le rispettive responsabilità. 5- Controllo di gestione: esercitato al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l’imparzialità ed il buon andamento della PA e la trasparenza dell’azione amministrativa. Il controllo deve riguardare l’intera attività amministrativa e gestionale degli enti. Si articola in tre fasi: - Predisposizione del piano esecutivo di gestione - Rilevazione dei dati in ordine a costi, proventi e risultati raggiunti (efficienza) - Valutazione degli stessi dati in rapporto agli obiettivi per verificarne lo stato di attuazione Le conclusioni sono comunicate agli amministratori, ai responsabili di servizi e alla Corte dei Conti I CONTROLLI ESTERNI LA CORTE DEI CONTI - È stata istituita un’apposita sezione centrale di controllo – sezione enti locali denominata sezione Autonomie: i comuni e le province con + 8.000 abitanti trasmettono i propri conti consuntivi a tale sezione la quale entro il 31/07 di ogni anno, trasmette ai presidenti delle Camere il piano di rilevazioni che intende compiere - È stato introdotto il controllo successivo sulla gestione del bilancio del patrimonio delle PA attribuendo alla Corte il compito di verificare la legittimità e la regolarità della gestione ed il corretto funzionamento dei controlli interni. A tale scopo il Sindaco (per comuni con + 15.000 abitanti) o il presidente della provincia trasmette annualmente alla sezione regionale di controllo della corte dei conti un referto sul sistema dei controlli interni. In caso di assenza o inadeguatezza è prevista una sanzione pecuniaria. I SERVIZI CMUNALI DI INTERESSE STATALE 1- LO STATO CIVILE Il servizio di stato civile ha lo scopo di documentare attraverso atti ed elementi di pubblica fede, la condizione di ogni cittadino rispetto ai fondamentali stadi attraverso esso transita: nascita, matrimonio e morte. La vigilanza sullo stato civile e sull’anagrafe è in capo allo Stato. Ferma restando la competenza dello stato però l’esercizio delle funzioni di stato civile spetta ai comuni. DISCIPLINA LEGISLATIVA: - RD 9/7/1939 n. 1238 Ordinamento dello stato civile abrogato da - DPR 3/11/2000 n. 396 Regolamento per la previsione e la semplificazione dell’ordinamento dello Stato civile - DPR 30/01/2015 n. 26 ha adeguato la normativa sul riconoscimento dei figli naturali - D.LGS 19/01/2017 emanato in attuazione della L. 76/2016 istitutiva delle unioni civili tra persone dello stesso sesso (legge Cirinnà) - Il quadro normativo si completa con le disposizioni del Libro I del CC in materia di filiazione e matrimonio e di altre disposizioni tra cui quelle in materia di cittadinanza. L’UFFICIALE DI STATO CIVILE Ogni comune ha un ufficio dello stato civile. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, o chi ne fa le sue veci, è Ufficiale dello stato civile. Il sindaco può delegare le funzioni di Ufficiale, pur conservandone la titolarità, a dipendenti comunali a tempo indeterminato, al presidente della circoscrizione, al segretario comunale. Il sindaco può ritirare la delega informando il Prefetto. Egli può conferire deleghe specifiche per quanto riguarda la celebrazione del matrimonio ed il ricevimento del giuramento per la concessione della cittadinanza. GLI ATTI DI STATO CIVILE Gli atti devono riportare il comune, il luogo, anno, mese giorno e ora in cui si sono formati, le generalità delle persone dichiaranti, le persone cui gli atti si riferiscono, i testimoni ove richiesti e i documenti presentati dalle parti. ART 10 DPR 396/2000: in ciascun ufficio dello stato civile sono registrati e conservati in un unico archivio informatico tutti gli atti formati nel comune riguardanti la cittadinanza, la nascita, i matrimoni, le unioni civili e la morte. Le modalità tecniche per l’iscrizione, la trascrizione, la trasmissione e la tenuta degli archivi devono essere stabilite con un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell’Interno REGISTRI In ciascun ufficio di stato civile si devono tenere i seguenti registri: - Cittadinanza - Nascita - Matrimonio - Morte - Unioni civili Devono essere identici in tutta la Repubblica, anche per le dimensioni, e vanno tenuti in doppio originale. RETTIFICAZIONE E CORREZIONE DEGLI ATTI DI STATO CIVILE È necessario proporre ricorso al tribunale nel cui circondario si trova l’ufficio dello stato civile presso il quale è registrato l’atto di cui si tratta o presso il quale si chiede che sia eseguito l’adempimento. 2- I SERVIZI ANAGRAFICI E STATISTICI SERVIZI ANAGRAFICI - Il servizio anagrafico consente di conoscere la posizione di ogni cittadino e del suo nucleo familiare ed infine fornisce la situazione demografica del comune. In ogni comune deve essere tenuta l’Anagrafe della popolazione residente. - L’Anagrafe è costituita da schede individuali, di famiglia e di convivenza; in tali schede sono registrate le posizioni anagrafiche desunte dalle dichiarazioni degli interessati, dagli accertamenti d’ufficio e dalle comunicazioni degli uffici di stato civile. Le schede devono essere conservate e costantemente aggiornate in formato elettronico. - L’iscrizione nell’anagrafe avviene per nascita, esistenza giudizialmente dichiarata e per trasferimento di residenza dall’estero. - La cancellazione dall’anagrafe avviene per morte, trasferimento all’estero dello straniero e per irreperibilità accertata a seguito delle risultanze delle operazioni del censimento generale della popolazione. - Comunicazioni: devono essere effettuate dall’ufficiale di stato civile le comunicazioni concernenti le nascite, le morti e le celebrazioni di matrimonio e le costituzioni di unione civile, nonché le sentenze dell’autorità giudiziaria e gli altri provvedimenti relativi allo stato civile delle persone. - ANPR (anagrafe nazionale della popolazione residente): istituita presso il Ministero dell’Interno e costituisce la base di dati di interesse nazionale. Essa si sostituisce sia all’AIRE (anagrafe della popolazione italiana residente all’estero) e all’INA (indice nazionale delle anagrafi). Viene disposta l’unificazione del sistema anagrafico nazionale e contiene l’archivio nazionale informatizzato dei registri di stato civile tenuti dai Comuni. - Il sindaco che agisce investe di Ufficiale dell’anagrafe opera sotto la vigilanza del Prefetto e del Ministero dell’Interno nonché dell’ISTAT. Il sindaco provvede alla regolare tenuta dell’anagrafe, ordina gli accertamenti necessari ad appurare la verità dei fatti denunciati dagli interessati, invita le persone aventi obblighi anagrafici a presentarsi all’ufficio per fornire notizie e chiarimenti necessari alla regolare tenuta dell’anagrafe. Il sindaco può delegare e revocare in tutto o in parte le funzioni ma ogni delega o revoca deve essere approvata dal Prefetto. - L’ufficiale rilascia a chiunque ne faccia richiesta certificati di residenza e lo stato di famiglia degli iscritti nell’ANPR ed anche certificati attestanti situazioni anagrafiche pregresse. - CARTA D’IDENTITA’: il sindaco è tenuto a rilasciare alle persone aventi residenza o dimora nel comune una carta d’identità conforme al modello stabilito dal Ministero dell’Interno. Ha durata 10 anni, tre anni per i minori di tre anni e cinque anni fino ai 18 anni di età. La CI ha un contenuto obbligatorio (fotografia, impronta e CF per la CI elettronica, e dati identificativi) e un contenuto non obbligatorio (es consenso o diniego donazione organi. I comuni trasmettono i dati al sistema informatico trapianti) - CONVIVENZA DI FATTO: L. 76 20\05\2016. Sono conviventi di fatto due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia o di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolante da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o unione civile. DICHIARAZIONE ANAGRAFICA – ACCERTAMENTO UFFICIALE ANAGRAFE. Sussiste la possibilità di stipulare un CONTRATTO DI CONVIVENZA che regola i rapporti patrimoniali: forma scritta a pena di nullità, tramite atto pubblico o scrittura privata di notaio o avvocato. Viene trasmesso al Comune di residenza dei conviventi per la registrazione in anagrafe. SERVIZI STATISTICI Si tratta di attività di rilevazione, elaborazione, analisi, diffusione e archiviazione dei dati statistici svolta sul territorio nazionale La materia è disciplinata dal Dlgs 322/1989 attraverso il SERVIZIO STATISTICO NAZIONALE. Ne fanno parte l’ISTA (istituto nazionale di statistica) e gli uffici di statistica delle Province, comuni e unità sanitarie locali. Gli uffici di statistica svolgono i seguenti compiti: - Promuovono e realizzano la rilevazione, l’elaborazione e la diffusione dei dati che interessano l’amministrazione di appartenenza nell’ambito del programma statistico nazionale - Forniscono al sistema statistico nazionale i dati raccolti - Collaborano con le altre amministrazioni per le rilevazioni previste dal Programma statistico nazionale - Contribuiscono alla promozione e allo sviluppo informatico a fini statistici Le rilevazioni statistiche di interesse pubblico affidate al sistema nazionale e i relativi obiettivi sono stabiliti dal Programma Statistico Nazionale. 3- IL SERVIZIO MILITARE DI LEVA E PROFESSIONALE La materia della difesa e forze armate è di esclusiva competenza statale. Normativa: - L. 14/11/2000 n. 331 ha introdotto il servizio militare professionale - L. 23/08/2004 n. 226 ha sancito la sospensione del servizio obbligatorio di leva dal 01/01/2005 - D. Lgs 15/03/2010 n. 66 Codice dell’ordinamento militare. Stabilisce le ipotesi di ripristino in caso di stato di guerra o grave crisi internazionale che avviene laddove il personale volontario in servizio sia insufficiente o non sia possibile colmare le vacanze di organico mediante il richiamo in servizio di personale militare volontario cessato dal servizio da non + di cinque anni. Il codice stabilisce inoltre che i comuni continuano a svolgere le attività per la formazione e l’aggiornamento delle liste di leva. Il sindaco il primo gennaio di ogni anno deve rendere noto, con apposito manifesto, ai giovani di sesso maschile che nell’anno compiono 17 anni, il dovere di farsi inserire nella lista di leva del comune dove sono domiciliati. Il sindaco compila così prima una lista provvisoria di leva pubblicata nell’albo pretorio e poi una definitiva trasmessa al Ministero della Difesa. In caso di riattivazione della leva i comuni inviano le liste di leva agli uffici di supporto dei competenti consigli di leva.
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