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SISTEMI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO (TRADIZIONALE, DUALISTICO E MONISTICO) - DIRITTO COMMERCIALE, Appunti di Diritto Commerciale

Sistema tradizionale, dualistico e monistico messi a confronto.

Tipologia: Appunti

2018/2019

Caricato il 27/11/2019

lorenzadellangelo97
lorenzadellangelo97 🇮🇹

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Scarica SISTEMI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO (TRADIZIONALE, DUALISTICO E MONISTICO) - DIRITTO COMMERCIALE e più Appunti in PDF di Diritto Commerciale solo su Docsity! SISTEMI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO La riforma del 2003 ha previsto 3 sistemi di amministrazione e controllo. Il sistema tradizionale trova applicazione in mancanza di diversa previsione statutaria. Il dualistico e monistico (sistemi alternativi) devono essere espressamente adottati in sede di costituzione o con successiva modifica statutaria. TRADIZIONALE DUALISTICO MONISTICO COMPOSIZIONE • Amministratore unico o CdA (organo amministrativo), di nomina assembleare • Collegio sindacale (organo di controllo), di nomina assembleare • Consiglio di gestione, nominato dal consiglio di sorveglianza • Consiglio di sorveglianza , di nomina assembleare • CdA, di nomina assembleare • Comitato per il controllo sulla gestione (all’interno del CdA), nominato dal CdA ASSEMBLEA ORDINARIA Art. 2364 Art. 2364 bis Art. 2364 CONFRONTO CON IL TRADIZIONALE ASSEMBLEA ORDINARIA Parte dei compiti dell’assemblea ordinaria nel sistema tradizionale sono assegnagli al CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA ASSEMBLEA ORDINARIA AMMINISTRATORE UNICO o CDA CONSIGLIO DI GESTIONE CDA COLLEGIO SINDACALE CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA COMITATO PER IL CONTROLLO SULLA GESTIONE TRADIZIONALE DUALISTICO MONISTICO ASSEMBLEA ORDINARIA 1. approva il bilancio; 2. nomina e revoca gli amministratori; nomina i sindaci e il presidente del collegio sindacale e, quando previsto, il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti; 3. determina il compenso degli amministratori e dei sindaci, se non è stabilito dallo statuto; 4. delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci; 5. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'assemblea, nonché sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto per il compimento di atti degli amministratori, ferma in ogni caso la responsabilità di questi per gli atti compiuti; 6. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari. ASSEMBLEA ORDINARIA 1. nomina e revoca i consiglieri di sorveglianza (il consiglio di sorveglianza nomina e revoca gli amministratori); 2. determina il compenso ad essi spettante, se non è stabilito nello statuto; 3. delibera sulla responsabilità dei consiglieri di sorveglianza; 4. delibera sulla distribuzione degli utili; 5. nomina il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti. CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA 1. approva il bilancio; 2. nomina e revoca i componenti del consiglio di gestione; 3. delibera sulla responsabilità dei componenti del consiglio di gestione. ASSEMBLEA ORDINARIA 1. approva il bilancio; 2. nomina e revoca gli amministratori; nomina i sindaci e il presidente del collegio sindacale e, quando previsto, il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti; 3. determina il compenso degli amministratori e dei sindaci, se non è stabilito dallo statuto; 4. delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci; 5. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'assemblea, nonché sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto per il compimento di atti degli amministratori, ferma in ogni caso la responsabilità di questi per gli atti compiuti; 6. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari. AMMINISTRATORE UNICO o CDA Gestione in via esclusiva della società e compimento di tutte le operazioni necessarie per il raggiungimento dell’oggetto sociale. Il CdA può delegare alcuni suoi poteri a più o un solo amministratore (amministratore delegato o comitato esecutivo). Di regola gli amministratori delegati hanno anche la rappresentanza della società. Nomina: i primi dall’AC, successivamente dall’assemblea ordinaria. Il presidente del CdA è scelto dallo stesso consiglio, qualora non sia CONSIGLIO DI GESTIONE Svolge le funzioni del CdA nel sistema tradizionale, quindi gli spetta in via esclusiva la gestione della società e compie gli atti necessari per il raggiungimento dell’oggetto sociale. Può delegare le proprie attribuzioni a uno o più dei suoi componenti, anche ad un comitato esecutivo. Nomina: i primi dall’AC, successivamente dal consiglio di sorveglianza. Composizione: il numero dei membri, soci o non soci, è fissato dal consiglio di sorveglianza. CDA Uguale al sistema tradizionale, ma non può essere nominato un amministratore unico. 1 ordinaria amministrazione). COLLEGIO SINDACALE Svolge funzione di controllo sull’attività della società, vigila sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società. Nomina: i primi sindaci dall’AC, successivamente dall’assemblea ordinaria (o dallo Stato, enti pubblici, possessori di strumenti finanziari partecipativi). Il presidente del collegio sindacale è nominato dall’assemblea. Composizione: nelle società con azioni NON quotate il collegio sindacale è composto da 3 o 5 membri effettivi, soci o non soci, e 2 membri supplenti; nelle società con azioni quotate il numero di membri è stabilito dall’AC (numero non inferiore a 3 per gli effettivi e non inferiore a 2 per i supplenti). Requisiti: i sindaci devono possedere requisiti di professionalità e diligenza (sono responsabili della veridicità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto su fatti e documenti di cui hanno conoscenza). Responsabilità: • i sindaci sono responsabili in solido con gli amministratori per i fatti e le omissioni di questi quando un danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato correttamente; • sono responsabili in solido tra loro; CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA Gli sono attribuite le funzioni del collegio sindacale e larga parte delle funzioni dell’assemblea ordinaria nel sistema tradizionale. Nomina: i primi dall’AC, successivamente dall’assemblea ordinaria. Composizione: il numero dei membri, soci o non soci, è fissato dallo statuto. Il numero non può essere inferiore a 3. Requisiti: devono possedere requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza. Non sono previsti supplenti. Durata: 3 esercizi, ma sono rieleggibili. Revoca: da parte dell’assemblea in qualsiasi momento anche in assenza di giusta causa (salvo il diritto al risarcimento degli amministratori). La delibera di revoca deve essere approvata da almeno 1/5 del CS. Sostituzione: deve provvedervi senza indugio l’assemblea. Pubblicità: nomina e cessazione devono essere iscritte a cura degli amministratori entro 30 giorni. COMITATO PER IL CONTROLLO SULLA GESTIONE È un organo di controllo; vigila sull’adeguatezza della struttura organizzativa della società, del sistema amministrativo e contabile e sulla sua idoneità a rappresentare correttamente i fatti di gestione. Nomina: spetta al CdA, all’interno del consiglio stesso (quindi i membri sono amministratori). Il presidente del comitato è eletto dal comitato stesso a maggioranza assoluta. Composizione: il numero dei membri è deciso dal CdA. Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio il numero non può essere inferiore a 3. Requisiti: devono possedere requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza, non devono essere membri del comitato esecutivo e non devono svolgere funzioni di gestione dell’impresa. • il mancato rispetto della diligenza rende responsabili i sindaci verso la società, i creditori, i soci e i terzi. Possono essere mosse contro di loro le stesse azioni di responsabilità degli amministratori, ma a differenza di questi ultimi l’azione non ne determina la revoca automatica e l’immediata sostituzione. Durata: 3 esercizi, ma sono rieleggibili. Revoca: da parte dell’assemblea solo se sussiste giusta causa (la delibera di revoca deve essere approvata dal tribunale); rinuncia; decadenza (per cause di ineleggibilità, se non assistono alle assemblee o se disertano due riunioni del CdA, del comitato esecutivo o del collegio sindacale). Sostituzione: subentrano i supplenti in ordine di età e restano in carica fino alla successiva assemblea che nomina i sindaci effettivi. Se viene meno il presidente del collegio, la presidenza viene assunta fino alla successiva assemblea dal sindaco più anziano. Pubblicità: nomina e cessazione devono essere iscritte a cura degli amministratori entro 30 giorni. 1
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