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Slide Corso Sicurezza Generale (Lavoratori), Slide di Diritto del Lavoro

Slide Corso Sicurezza Generale (Lavoratori)

Tipologia: Slide

2022/2023

Caricato il 25/06/2024

valeria-mauri-2om
valeria-mauri-2om 🇮🇹

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Scarica Slide Corso Sicurezza Generale (Lavoratori) e più Slide in PDF di Diritto del Lavoro solo su Docsity! edafos AN ENTE DATORIALE E IONE SULLA SICUREZZA SUL LAVORO DEAFORM 4 CORSO BASE SICUREZZA La normativa • Le norme sulla sicurezza le ritroviamo: • Costituzione italiana La tutela della salute dei lavoratori è garantita già dalla Costituzione italiana che all’art. 32 comma 1 cita: “ La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività […] ” Questo principio ha sempre ispirato la legislazione nazionale in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, che fin dagli anni ‘50 ha posto le basi per una normativa volta a garantire la sicurezza di attrezzature, utensili e macchinari e l’igiene degli ambienti di lavoro. Normativa comunitaria L’attenzione alle condizioni generali di sicurezza contraddistingue la più recente normativa comunitaria che propone un punto di vista innovativo, teso a creare nell’azienda una nuova cultura della sicurezza; in quest’ottica in Italia il D.Lgs. 626/94 assegna per la prima volta un ruolo attivo ai lavoratori, stabilendone il diritto alla costante formazione, informazione e consultazione in materia di igiene e sicurezza sul lavoro. D. Lgs. 81/2008 - conosciuto come Testo Unico sulla Sicurezza Questo decreto, al quale va riconosciuto il merito di aver introdotto nel nostro Paese una nuova filosofia in materia di tutela della salute dei lavoratori il cui asse portante è sicuramente rappresentato dalla valutazione dei rischi da parte del datore di lavoro, ha riformato, riunito e armonizzato, abrogandole, le disposizioni dettate dalle numerose precedenti normative in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con l’obiettivo principale di garantire l’adeguarsi della vigente legislazione all'evolversi della tecnica e del sistema di organizzazione del lavoro. Il rischio è la probabilità che accada un evento che può causare un danno alle persone. Affinché questa probabilità si verifichi è necessaria l’esistenza di una sorgente di pericolo e della possibilità che questa si trasformi in un danno. Nell’esempio sopra raffigurato, il pericolo è rappresentato dalla cassetta degli attrezzati posta in modo non corretto sopra allo scaffale, il danno è invece rappresentato dall’infortunio che il lavoratore subisce in conseguenza della caduta della cassetta degli attrezzi, mentre il rischio è rappresentato dalla probabilità che la cassetta degli attrezzi cada proprio mentre il lavoratore passa sotto di essa. Nell’ambiente di lavoro le interazioni tra i diversi fattori che concorrono all’espletamento della attività lavorativa e quindi le interazioni tra uomo-ambiente di lavoro-attrezzature di lavoro, rappresentano potenziali sorgenti di pericolo e quindi di conseguenziale rischio. Il Testo Unico definisce Rischio come “la probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione ”. Nel linguaggio comune si tende a confondere i concetti di rischio e pericolo, utilizzando quest’ultimo “pericolo”, al posto del concetto di rischio. Invece, il pericolo è concetto ben diverso da quello di rischio perché il pericolo rappresenta la proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni, quindi, a differenza del rischio, il pericolo ha una natura intrinseca oseremo dire quasi oggettiva. Il pericolo è da definirsi come fonte di possibili lesioni o danni alla salute ed il rischio come combinazione di probabilità che possono arrecare lesioni o danni alla salute in una situazione pericolosa. È fondamentale, tale distinzione perché il pericolo contiene in sé la certezza del verificarsi dell’evento avverso mentre il rischio implica solo la possibilità, con la conseguenza che il rischio non potrà essere eliminato finché esisterà una sorgente di pericolo. Ecco perché la normativa vigente prevede che, tra le misure generali di tutela nei luoghi di lavoro, vi sia, da parte del datore di lavoro, la valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza e la programmazione della prevenzione, finalizzata alla eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, alla loro riduzione al minimo. Il pericolo, essendo legato ad una proprietà intrinseca, è oggettivo mentre il rischio, essendo legato alla probabilità che un evento si verifichi, è soggettivo. I rischi possono essere di diversa natura: rischi per la sicurezza di natura infortunistica (strutturali, meccanici, elettrici, termici ecc.); rischi per la salute di natura igenico-ambientale (biologici, chimici, cancerogeni); rischi per la salute e la sicurezza di natura trasversale (stress lavoro correlato ecc.). I concetti di rischio e pericolo sono collegati, poiché il pericolo non può essere eliminato finché esiste una sorgente di rischio. I fattori che contribuiscono al verificarsi di infortuni e/o malattie sul lavoro sono numerosi. Alcuni più prevedibili, e dunque identificabili, altri meno. Tutti, però, sono riconducibili a 3 categorie: l’uomo; i macchinari e le attrezzature; l’ambiente. Il Testo Unico per la Sicurezza sui luoghi di lavoro prevede l’adozione di strumenti che possono prevenire l’accadimento di un incidente e/o proteggere il lavoratore da un infortunio o da una malattia. Ma qual è dunque la differenza tra prevenzione e protezione? In funzione dell’entità stimata occorre intervenire per eliminare, se possibile, o comunque ridurre ad un livello accettabile ovvero basso il rischio. Il D. Lgs. 81/08 all’art.15 impone infatti: che siano valutati tutti i rischi per la salute e la sicurezza presenti in azienda; che tali rischi siano eliminati alla fonte o ridotti al minimo; che sia comunque limitato il numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti a tali rischi. Il concetto di prevenzione dei rischi è collegato ad altri concetti, quali: salute, infortunio e malattia. Salute La salute del lavoratore è lo stato di completo benessere fisico, mentale e sociale. Per salute del lavoratore non s’intende, quindi, solo l’assenza di malattia o di infermità. Infortunio L’infortunio è una menomazione, temporanea o permanente, della capacità lavorativa provocata da causa violenta in occasione dello svolgimento di una mansione lavorativa. Malattia professionale La malattia professionale è la conseguenza di una serie di azioni nocive che maturano lentamentenell’organismo del lavoratore per trasformarsi in forma morbosa. La malattia professionale non è quindi un episodio singolo, subitaneo, improvviso, ma un effetto derivante da un’esposizione costante a un elemento danneggiante che, lentamente ma progressivamente, riduce la capacità lavorativa del soggetto colpito. I fattori base che determinano la comparsa di una malattia professionale sono la concentrazione ambientale della sostanza pericolosa e il tempo in cui il lavoratore è esposto. Nella comparsa o sviluppo di una malattia professionale possono comunque influire anche le caratteristiche soggettive di ciascun lavoratore. ANALIZZATI I CONCETTI DI RISCHIO, DANNO, PERICOLO, PREVENZIONE, DOBBIAMO ORA PASSARE ALLA ANALISI DEL CONCETTO DI PROTEZIONE, CHE SI APPLICA ANCHE E FORSE SOPRATUTTO GLI STRUMENTI DI PROTEZIONE CHE POSSONO ESSERE SUDDIVISI IN: A) STRUMENTI DI PROTEZIONE ATTIVA B) STRUMENTI DI PROTEZIONE PASSIVA A) I primi sono quelli che necessitano dell’intervento umano per essere efficaci, e vengono comunemente identificati con i cd DPI dispositivi di protezione individuale ovvero caschi e le scarpe antinfortunistiche, mascherine, i cd strumenti di estinzione portatile e quindi estintori manuali o carrellati e la cartellonistica di sicurezza. L’uso di un’attrezzatura di lavoro, può determinare l’individuazione di una zona pericolosa, cioè di uno spazio fisico in cui l’utilizzatore dell’attrezzatura e quindi il soggetto individuato come operatore, ovvero gli altri soggetti eventualmente presenti detti lavoratori esposti, sono esposti a potenziali rischi per la salute e la sicurezza. La scelta della tipologia di attrezzature da parte del datore di lavoro deve essere fatta in funzione del lavoro da svolgere, dei rischi presenti nell’ambiente di lavoro e dei rischi derivanti dall’impiego delle attrezzature scelte, anche in relazione alla presenza di altre attrezzature, e mai in funzione della loro economicità. Se l’ uso di un’attrezzatura richiede competenze o conoscenze specifiche, il datore di lavoro deve: •formare adeguatamente i lavoratori all’uso dell’attrezzatura e ai rischi che essa comporta; •riservare l’uso dell’attrezzatura ai lavoratori incaricati. Le attrezzature di lavoro devono essere oggetto di manutenzione periodica, sia per il mantenimento dei requisiti di sicurezza imposti, sia per l’aggiornamento dei detti requisiti in funzione dell’evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione. La manutenzione deve essere eseguita da personale competente e ne deve essere tenuta traccia scritta nonché conservata per almeno tre anni a disposizione dell’eventuale controllo degli organi di vigilanza. Per determinate attrezzature, elencate nel al D. Lgs. 81/2008, il controllo periodico previsto deve essere effettuato da enti pubblici come ISPESL o ASL. Negli ultimi anni si è commercialmente molto diffuso, in alternativa all’acquisto, il noleggio delle attrezzature di lavoro. Anche in questo caso sono previsti dei requisiti minimi di sicurezza. Noleggio I noleggiatori o concedenti in uso, all’atto del noleggio o locazione, devono attestare sotto la propria responsabilità che le attrezzature concesse sono conformi ai requisiti di sicurezza di cui all’allegato V al D. Lgs. 81/2008. (Art. 72 capo 1) Noleggio senza operatore Nel caso di noleggio senza operatore (“nolo a freddo”), i noleggiatori o concedenti in uso devono attestare anche il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza dell’attrezzatura ai fini della sicurezza, acquisendo i dati dei soggetti che la utilizzeranno e che dovranno risultare adeguatamente formati all’impiego. (Art. 72 capo 2) - I lavoratori devono utilizzare i DPI in conformità alle istruzioni e all’addestramento ricevuto; devono inoltre essere informati sui rischi dai quali sono protetti usando i DPI. - I lavoratori devono prendersi cura dei DPI e non apportarvi modifiche. - I DPI sono generalmente ad uso personale, salvo casi particolari in cui, comunque, il datore di lavoro deve garantire il mantenimento dei requisiti minimi d’igiene del dispositivo. - I lavoratori, al termine dell’utilizzo, i DPI devono essere riconsegnati secondo le procedure aziendali stabilite dal datore di lavoro. - I lavoratori sono sempre tenuti a segnalare al datore di lavoro o al preposto eventuali difetti o inconvenienti riscontrati nei DPI messi a loro disposizione. - I DPI devono essere mantenuti in efficienza, riparati se possibile o sostituiti quando necessario. PARLIAMO ORA DI segnaletica di sicurezza. La segnaletica di sicurezza è quella che, fornisce un’indicazione o una prescrizione concernente la sicurezza o la salute sul luogo di lavoro. A seconda dei casi possono essere utilizzati un cartello, un colore, un segnale luminoso o acustico, una comunicazione verbale o un segnale gestuale. La segnaletica di sicurezza è essenziale ogni qualvolta sia necessario comunicare la presenza di situazioni di rischio; deve essere perciò efficace e tale aspetto non deve essere compromesso dalla presenza di segnali di disturbo che inducano incertezza nei destinatari. Le disposizioni in merito alla segnaletica di sicurezza sono indicate nel Titolo V del Decreto; la tipologia di cartelli e le modalità di segnalazione sono prescritti negli allegati da XXIV a XXXII del D. Lgs. 81/2008. Vediamo in dettaglio quali caratteristiche deve avere la segnaletica di sicurezza. Cartello si suddividono in: A) cartelli di divieto: forma rotonda, pittogramma nero su fondo bianco, bordo e banda rossi; B) cartelli di avvertimento: forma triangolare, pittogramma nero su fondo giallo, bordo nero; C) cartelli di prescrizione: forma rotonda, pittogramma bianco su fondo azzurro; D) cartelli di salvataggio: forma quadrata o rettangolare, pittogramma bianco su fondo verde; E) cartelli antincendio: forma quadrata o rettangolare, pittogramma bianco su fondo rosso. In base al Colore avremo il: 1) rosso: indica un divieto, un pericolo, un obbligo di arresto, un’attrezzatura di emergenza; 2) giallo/arancione: indica un avvertimento; 3) azzurro: indica una prescrizione di comportamento o d’uso; 4) verde: indica il salvataggio o il soccorso.
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