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sospensione ed estinzione processo esecutivo procedura civile, Sintesi del corso di Diritto Processuale Civile

sospensione ed estinzione processo esecutivo

Tipologia: Sintesi del corso

2018/2019

Caricato il 27/05/2019

francesca_perotti
francesca_perotti 🇮🇹

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Scarica sospensione ed estinzione processo esecutivo procedura civile e più Sintesi del corso in PDF di Diritto Processuale Civile solo su Docsity! SOSPENSIONE ED ESTINZIONE DEL PROCESSO ESECUTIVO La sospensione dell’esecuzione La sospensione del processo esecutivo produce conseguenze praticamente analoghe a quelle prodotte dalla sospensione del processo di cognizione: la sospensione dà luogo ad un arresto della sequenza degli atti processuali. Ex articolo 626 quando il processo è sospeso nessun atto esecutivo può essere compiuto, salva diversa disposizione del giudice dell’esecuzione. Diversa è la ragione per cui si addiviene alla sospensione: ▲ Nel giudizio di cognizione si dà luogo solitamente alla sospensione in seguito al fatto che il giudizio in corso dipende dall’esito di un altro giudizio ▲ Nel processo esecutivo di solito tale ragione sta nel fatto che in un giudizio di cognizione in corso è in contestazione l’esistenza dell’azione esecutiva o la legittimità delle modalità con le quali si sta svolgendo l’esecuzione.
 A fronte di questa eventualità si delinea il pericolo che la prosecuzione dell’esecuzione comprometta la situazione di fatto in modo irreparabile o difficilmente riparabile di qui l’opportunità di un arresto provvisorio dell’esecuzione fino alla definizione del giudizio di cognizione. La sospensione del processo può essere disposta: ♦ Dalla legge ♦ Dal giudice davanti al quale è impugnato il titolo esecutivo ♦ Dal giudice dell’esecuzione Casi in cui il giudice dell’esecuzione sospende il processo: • Nel caso di opposizione all’esecuzione • Nel caso di opposizione agli atti esecutivi • Su istanza di tutti i creditori muniti di titolo esecutivo, sentito il debitore, fino a 24 mesi, con ordinanza revocabile su richiesta anche di un solo debitore ( art 624 bis cpc) Sia per quanto riguarda sospensione in caso di opposizione all’esecuzione che agli atti esecutivi il giudice dell’esecuzione provvede: • Ordinariamente, con ORDINANZA, sentite le parti • In caso di urgenza con DECRETO fissando l’udienza di comparizione delle parti. All’udienza provvede con ordinanza NB. Avverso l’ordinanza che provvede sull’istanza di sospensione è ammesso il reclamo cautelare, ex art 668- terdecies In merito all’opposizione su istanza di parte è bene analizzare l’articolo 624 bis cpc: ✓ L'istanza può essere proposta fino a venti giorni prima della scadenza del termine per il deposito delle offerte di acquisto o, nel caso in cui la vendita senza incanto non abbia luogo, fino a quindici giorni prima dell'incanto. ✓ Sull'istanza, il giudice provvede nei dieci giorni successivi al deposito e, se l'accoglie, dispone, nei casi di cui al secondo comma dell'articolo 490, che, nei cinque giorni successivi al deposito del provvedimento di sospensione, lo stesso sia comunicato al custode e pubblicato sul sito Internet sul quale è pubblicata la relazione di stima ✓ La sospensione è disposta per una sola volta ✓ L’ordinanza è revocabile in qualsiasi momento, anche su richiesta di un solo creditore e sentito il debitor ✓ Entro dieci giorni dalla scadenza del termine la parte interessata deve presentare istanza per la fissazione dell'udienza in cui il processo deve proseguire. 
 NB. Nelle espropriazioni presso terzi l’istanza di sospensione non può più essere proposta dopo la dichiarazione del terzo. Ex 627 cpc RIASSUNZIONE: Il processo esecutivo deve essere riassunto con ricorso nel termine perentorio fissato dal giudice dell'esecuzione e, in ogni caso, non più tardi di 6 mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di primo grado o dalla comunicazione della sentenza d'appello che rigetta l'opposizione. L’estinzione del processo esecutivo si tratta di una situazione configurata dal legislatore come un’ipotesi di ‘fine anormale’ Il processo si può estinguere: 1. PER RINUCIA • Se la rinuncia avviene PRIMA della vendita o della assegnazione sufficiente la volontà dei creditori muniti di titolo esecutivo
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