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Messa alla prova: sospensione del procedimento penale, Appunti di Diritto Processuale Penale

Come chiedere e come funziona la messa alla prova, un atto personale che consente all'imputato di scongiurare o ridurre la pena per reati puniti con multa o detenzione fino a quattro anni. La richiesta deve essere presentata prima delle conclusioni nel procedimento monocratico o diretto, e deve essere accompagnata dal programma di trattamento elaborato dall'ufficio esecuzione penale. Il programma di trattamento ha un contenuto riparatorio, che include l'eliminazione delle conseguenze pericolose o dannose del reato, la riscossione del danno e l'attività di volontariato o rilievo sociale. Il giudice decide se idoneo il programma e se l'imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati. Se concessa, la messa alla prova può avere esito positivo o negativo, e la durata massima coincide con il periodo di sospensione. Il documento include anche casi di revoca e riprese del procedimento.

Tipologia: Appunti

2019/2020

Caricato il 18/10/2021

ireneamato
ireneamato 🇮🇹

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Scarica Messa alla prova: sospensione del procedimento penale e più Appunti in PDF di Diritto Processuale Penale solo su Docsity! SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO CON MESSA ALLA PROVA L'imputato può chiedere la messa alla prova per i reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena detentiva fino a quattro anni nel massimo sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria o per i reati in relazione ai quali l'art 550 Co 2 prevede la citazione diretta a giudizio nel rito monocratico. La richiesta può essere presentata finchè non vengono presentate le conclusioni in up o fino all'apertura del dibattimento nel caso di giudizio direttissimo o nel procedimento di citazione diretta a giudizio. Si tratta di un atto personale, dunque può essere presentata personalmente o da un procuratore speciale e la sottoscrizione deve essere autenticata o dal difensore o da persona autorizzata. Alla richiesta deve essere allegato il programma di trattamento elaborato dall'ufficio di esecuzione penale esterna (oppure è sufficiente allegare la richiesta di elaborazione del programma). La messa alla prova ha un contenuto riparatorio: L'imputato deve tenere condotte volte a eliminare le conseguenze pericolose o dannose del reato, deve risarcire il danno ed è tenuto ad attività di volontariato o di rilievo sociale; deve osservare prescrizioni relative al suo comportamento (ad esempio il divieto di frequentare determinati locali). Inoltre egli è tenuto alla prestazione di lavoro di pubblica utilità per almeno 10 giorni anche non continuativi. Inoltre il programma deve prevedere modalità di coinvolgimento dell'imputato e del suo nucleo familiare nel processo di reinserimento sociale e condotte volte a promuovere la mediazione con la persona offesa. >» Non può essere applicata a delinquenti abituali, professionali o per tendenza. Il giudice provvede con ordinanza alla sospensione del procedimento con messa alla prova se ritiene idoneo il programma di trattamento e ritiene che l'imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati; può acquisire tramite la pg e i servizi sociali le informazioni necessarie per la decisione. Può anche modificare il programma di trattamento con il consenso dell'imputato. In caso di rigetto la richiesta può essere ripresentata prima dell'apertura del dibattimento solo nella medesima forma. Quando è concessa la messa alla prova, il danneggiato può iniziare o proseguire il processo civile davanti al giudice civile senza subire sospensioni. La durata massima del trattamento coincide con il periodo di sospensione. Durata della sospensione: > Unanno per reati puniti con la sola pena pecuniaria >» Due anni per reati puniti con la pena detentiva sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria I termini decorrono dalla sottoscrizione del verbale di messa alla prova. La messa alla prova può avere esito positivo o negativo: = Esito positivo = reato estinto = Esito negativo = il procedimento riprende il suo corso L'ordinanza di sospensione può essere revocata in due casi: = L'imputato trasgredisce in maniera grave e reiterata al programma di trattamento o si rifiuta di svolgere il lavoro di pubblica utilità = L'imputato commette un delitto non colposo o un reato della stessa indole durante il periodo In caso di revoca o di esito negativo, se il procedimento riprende il suo corso e l'imputato viene condannato, nel determinare la pena il PM tiene conto del periodo di messa alla prova svolto (3 giorni di prova = 1 giorno di reclusione o arresto/ 250 euro di multa o ammenda)
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