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SPA Organo amministrativo nel sistema tradizionale, Sintesi del corso di Diritto Commerciale

Riassunto relativo al capitolo 26 del Manuale “Corso di diritto commerciale” Presti-Rescigno

Tipologia: Sintesi del corso

2020/2021

Caricato il 17/02/2021

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Scarica SPA Organo amministrativo nel sistema tradizionale e più Sintesi del corso in PDF di Diritto Commerciale solo su Docsity! SPA L’ ORGANO AMMINISTRATIVO NEL SISTEMA TRADIZIONALE Art. 2380-bis cc. La gestione dell’impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale Lo statuto non può riservare determinati argomenti attinenti alla gestione dell’impresa all’assemblea, al contrario di ciò che avviene per gli altri tipi di società, ma ha comunque la possibilità di disporre che per determinate materie ci sia un’autorizzazione da parte di questa Oltre al ruolo di gestione dell’impresa, i compiti degli amministratori sono: - tenuta delle scritture contabili - iscrizioni e depositi presso il registro delle imprese - rappresentanza della società - impulso alle decisioni assembleari COMPOSIZIONE, NOMINA, CESSAZIONE, SOSTITUZIONE ED EMOLUMENTI Composizione L’organo amministrativo può essere unipersonale o pluripersonale (consiglio di amministrazione). Nel caso di organo pluripersonale, il numero degli amministratori viene determinato dallo statuto, il quale ha la possibilità di stabilire anche solo il numero massimo e minimo, rimettendo all’assemblea la definizione del numero preciso attraverso la nomina 1. Cause di ineleggibilità a. interdizione b. inabilitazione c. fallimento d. condanna ad una pena che comporti l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi 2. Cause di decadenza: venire meno di particolari requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza richiesti in particolari casi (es. settori sensibili) 3. Cause di incompatibilità: non incidono sulla validità dell’elezione, ma impediscono al soggetto di svolgere contemporaneamente i due ruoli, obbligandolo a scegliere; in caso contrario verrà determinata la sua decadenza dall’ufficio incompatibile Nomina Spetta all’assemblea con il sistema maggioritario e con particolari regole nel caso in cui queste vengano richieste dallo statuto. A questo principio fanno eccezione: - la nomina dei primi amministratori nell’atto costitutivo - la nomina prevista da un ente pubblico o dallo Stato - la nomina da parte di coloro che sono portatori di strumenti finanziari Durata della carica Viene stabilita dallo statuto o dall’assemblea al momento della nomina, ma in ogni caso non può superare i tre esercizi con scadenza alla data dell’assemblea per l’approvazione del bilancio dell’ultimo esercizio della loro carica. Entro 30gg dalla notizia della loro nomina, gli amministratori dovranno richiederne la pubblicità nel registro delle imprese indicando i dati previsti dall’art. 2383, comma 4 cc. Cessazione In ogni caso deve essere iscritta nel registro delle imprese da parte del collegio sindacale. Le cause possono essere: 1. decorso del termine 2. morte 3. decadenza 4. revoca 5. rinuncia 6. altri casi previsti dallo statuto Sostituzione In base alla situazione in cui si trova l’organo amministrativo è necessario agire seguendo diversi meccanismi di sostituzione: - se in seguito alla cessazione gli amministratori rimanenti sono comunque per la maggioranza di nomina assembleare, allora saranno questi a procedere con la nomina dei nuovi amministratori. Gli amministratori così nominati rimarranno poi in carica fino all’assemblea successiva che provvederà alla definitiva sostituzione - se in seguito alla cessazione gli amministratori rimanenti non sono per la maggioranza di nomina assembleare, allora gli amministratori restanti dovranno convocare l’assemblea, la quale si occuperà della sostituzione - se infine cessano tutti gli amministratori (o l’amministratore unico), allora il collegio sindacale dovrà convocare d’urgenza l’assemblea, la quale si occuperà della sostituzione Emolumenti Vengono distinti dalla legge in: 1. compensi: spettano ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo e sono stabiliti all’atto della nomina o dell’assemblea 2. rimunerazione: per gli amministratori che rivestono cariche particolari ed è stabilita dal consiglio di amministrazione dopo aver sentito il parere del collegio sindacale Ogni anno l’organo amministrativo deve predisporre una “relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti” che deve essere resa pubblica almeno 21gg prima dell’assemblea. Questa relazione è divisa in due sezioni: la prima sezione è di natura prospettica e illustra in modo chiaro e trasparente la politica della società in materia di remunerazione dei componenti dell’organo amministrativo e dell’organo di controllo. Questa viene sottoposta al voto dei soci con la cadenza richiesta dalla durata della politica. La seconda sezione invece ha un contenuto di resoconto, fornisce in modo chiaro e comprensibile ciascuna delle voci che compongono la remunerazione, i trattamenti previsti in caso di cessazione dalla carica o di risoluzione del rapporto di lavoro, evidenziando la loro coerenza con la politica della società. FUNZIONAMENTO Il consiglio di amministrazione opera attraverso delle deliberazioni consiliari che vengono assunte a maggioranza nell’ambito di adunanze dei suoi membri; sono precedute da una convocazione che possa mettere i membri in una situazione tale da poter discutere e votare in modo consapevole. Le deliberazioni dovranno poi essere verbalizzate e raccolte nell’apposito libro. Nel consiglio di amministrazione deve essere scelto un presidente che avrà il compito di: - convocare il consiglio - fissare l’ordine del giorno - coordinare i lavori - provvedere che a tutti vengano fornite le info necessarie Delega di attribuzioni Può avvenire solo in favore di componenti del consiglio di amministrazione e può essere in favore di un organo delegato collegiale o in favore di un organo delegato monocratico, in ogni - “operazione” è qualsiasi trasferimento di risorse, servizi e obbligazioni tra parti correlate indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo - “parti correlate” sono: o soggetti che direttamente o indirettamente controllano o sono controllati da società o chi detiene una partecipazione nella società tale da poter esercitare su di essa un0influenza notevole o chi partecipa al controllo congiunto della società o società collegate o dirigenti con responsabilità strategiche della società o di chi la controlla o stretti familiari dei soggetti sopra indicati - per le operazioni di minore rilevanza è sufficiente che prima dell’approvazione dell’operazione vi sia l’espressione di un parere non vincolante sull’interesse della società all’operazione e sulla convenienza e correttezza sostanziale delle sue condizioni da parte di un comitato composto esclusivamente da amministratori non esecutivi e non correlati - per le operazioni di maggiore rilevanza è necessario: o una riserva di competenza a deliberare in capo al consiglio di amministrazione o che fin dalle fasi delle trattative e dell’istruttoria della decisione sia coinvolto un comitato composto da amministratori indipendenti e non correlati o che il parere contrario degli amministratori indipendenti non correlati possa essere solo qualora il compimento dell’operazione sia autorizzato dall’assemblea DOVERI E RESPONSABILITÀ Gli amministratori devono adempiere ai doveri che gli vengono imposti dalla legge e dallo statuto rispettando lo standard della diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e dalle loro specifiche competenze. Si tratta di un duplice standard: quello generale valevole per ogni amministratore e quella rafforzata prevista per i soggetti dotati di particolari competenze che sono nominati amministratori. I doveri degli amministratori possono poi suddividersi in generici e specifici, le sanzioni per l’amministratore inadempiente sono la revoca per giusta causa dall’ufficio e la responsabilità per i danni che l’inadempimento abbia eventualmente arrecato alla società. Per il loro operato gli amministratori non rispondono solo nei confronti della società, ma anche dei creditori, del singolo socio o terzo direttamente danneggiato. 1. Azione sociale di responsabilità Nei confronti della società, gli amministratori rispondono solidalmente per i danni derivanti dall’inosservanza dei doveri che gli vengono imposti, a meno che si tratti di doveri attribuiti a determinati soggetti. In mancanza di organi delegati la solidarietà è esclusa solo per l’amministratore che sia immune da colpa, abbia fatto annotare senza ritardo il suo dissenso nel libro delle adunanze e deliberazioni del consiglio e ne abbia dato immediata notizia per iscritto al presidente del collegio sindacale. La responsabilità degli amministratori ha natura contrattuale e il danno risarcibile va quantificato sulla base dei principi generali nella misura della conseguenza diretta e immediata dell’inadempimento. L’azione sociale di responsabilità può essere deliberata dall’assemblea, dalla minoranza o dal collegio sindacale Assemblea  la deliberazione dell’azione di responsabilità implica l’automatica revoca degli amministratori contro cui viene proposta, qualora sia presa con il voto favorevole di almeno un quinto del capitale sociale e si prescrive in 5 anni dalla cessazione dell’amministratore dalla carica Minoranza  non tutte le violazioni ledono ugualmente i soci, capita sovente che alcune decisioni possano ledere i soci di minoranza, in questo caso sarà possibile esercitare un’azione di responsabilità se i soci rappresenteranno almeno 1/5 del capitale sociale. I soci che intendono promuovere l’azione nominano a maggioranza del capitale posseduto uno o più rappresentanti comuni per il suo esercizio e per il compimento degli atti conseguenti e la società dovrà essere chiamata in giudizio. In caso di accoglimento della domanda la società dovrà rimborsare agli attori le spese del giudizio e quelle sopportate nell’accertamento dei fatti che il giudice non abbia posto a carico dei soccombenti. I soci che hanno agito possono rinunciare all’azione o trasgredirla, però ogni corrispettivo per la rinuncia o la transazione deve andare a vantaggio della società Collegio sindacale  la maggioranza necessaria è di 2/3 dei suoi componenti 2. Azione di responsabilità dei creditori Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l’inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale, si tratta quindi di un’azione che deriva dall’insufficienza del patrimonio per il soddisfacimento dei loro crediti. La rinuncia della società di questa azione non impedisce l’esercizio da parte dei creditori; mentre la transazione lo impedisce, ma può essere da loro impugnata. 3. Azione di responsabilità del socio o del terzo Questa azione si fonda sul compimento di atti colposi o dolosi degli amministratori che abbiano provocato un danno diretto al patrimonio del singolo socio o del terzo. Anche questa azione si prescrive in 5 anni dal compimento dell’atto che ha pregiudicato il socio o il terzo.  Queste azioni possono essere applicate anche nei confronti dell’amministratore di fatto, del direttore generale e del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari (pp. 491)
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