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srl semplificata - commerciale, Schemi e mappe concettuali di Diritto Commerciale

srl semplicata- diritto commerciale

Tipologia: Schemi e mappe concettuali

2018/2019

Caricato il 19/02/2023

amsterdam-96
amsterdam-96 🇮🇹

5

(2)

10 documenti

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Scarica srl semplificata - commerciale e più Schemi e mappe concettuali in PDF di Diritto Commerciale solo su Docsity! Nell’arco di poco più di un anno, il Legislatore è riuscito ad introdurre, modificare ed, in parte, abrogare la disciplina concernente le cd nuove società a responsabilità limitata: le s.r.l. semplificate (articolo 2463 bis c.c. introdotto dall’art. 3 D.L. 24 gennaio 2012 n. 1) e le s.r.l. a capitale ridotto (articolo 44 D.L. 22 giugno 2012 n. 83). Si trattava, in sostanza, di varianti delle s.r.l. ordinarie con talune peculiari caratteristiche, con lo scopo di agevolare lo sviluppo di nuove iniziative imprenditoriali. Clausole di atto costitutivo o statuto di s.r.l. semplificata SRL: cenni sulle diverse opzioni esistenti Srl sotto i 10mila euro, i chiarimenti del notariato Per le s.r.l. semplificate, i Soci dovevano essere persone fisiche che, al momento della costituzione, non avessero compiuto i 35 anni; gli Amministratori dovevano essere scelti tra i Soci; le quote non potevano essere cedute a persone di età superiore ai 35 anni; lo Statuto doveva essere conforme ad un modello standard ministeriale (tali Società godevano di particolari benefici fiscali e di esenzione di spese). Per le s.r.l. a capitale ridotto, invece, l’unico presupposto era che i Soci (o l’unico Socio) fossero persone fisiche, senza alcun requisito anagrafico. Entrambe le Società dovevano avere un capitale sociale tra un minimo di € 1,00 ed un massimo di € 9.999,00, da coprirsi con conferimenti in denaro interamente versati. Trascorso un anno, è stata varata una nuova disciplina di cui all’articolo 9 D.L. 28 giugno 2013 n. 76 (convertito nella Legge 99/2013) con lo scopo di ottenere una effettiva semplificazione attraverso la “fusione” delle due varianti e l’estensione, a tutti i soci persone fisiche, delle agevolazioni prima riservate alle sole s.r.l. semplificate, senza alcun riferimento all’età. Quindi, dopo tale ultima riforma, sopravvive la sola s.r.l. semplificata, disciplinata dall’art. 2463 bis c.c.. Attualmente, pertanto, non ha alcuna importanza il dato anagrafico, né vi è divieto di trasferimento di quote a favore di persone over 35 anni; parimenti è stato abolito l’obbligo che imponeva di nominare gli amministratori tra i Soci. Permangono le agevolazioni costituite, in sostanza, dall’esenzione dagli onorari notarili, dall’imposta di bollo e dai diritti camerali a fronte, tuttavia, dell’obbligo di adozione dello statuto ministeriale standard, con la precisazione che le clausole del modello standard sono inderogabili. E qui abbiamo un primo “intoppo”. Infatti, come spesso accade nel nostro sistema, a tale ultima previsione non è immediatamente seguito l’aggiornamento delle clausole dello Statuto tipizzato introdotto nel giugno 2012; conseguentemente si è creato un contrasto tra la nuova normativa e le disposizioni sorte sotto il regime del 2012, tutt’ora non modificate (quindi, lo schema di statuto tipizzato contiene ancora il divieto di trasferimento delle quote a persone con età superiore ai 35 anni e l’obbligo di individuare gli Amministratori tra i Soci, disposizioni abolite con il D.L. 76/2013). A prescindere da ciò, il principale pregio della riforma è determinato dall’eliminazione di una delle varianti (la Srl a capitale ridotto) e l’estensione dei benefici fiscali, notarili e quant’altro a tutte le persone fisiche, prescindendo dall’età. Inoltre, si è ampliato l’accesso al regime di irresponsabilità dei soci, per le obbligazioni della Società, a fronte di un capitale sociale minimo compreso tra € 1,00 ed € 9.999,00. Ovviamente permangono: la necessità dell’esistenza di capitale sociale; nonché i vincoli che impongono di intervenire immediatamente qualora il rapporto tra capitale sociale e patrimonio si alteri in conseguenza di perdite eccedenti un terzo. Da ciò consegue che, quanto più il capitale sociale è vicino al minimo simbolico, tanto maggiore è il rischio che i soci debbano
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