Docsity
Docsity

Prepara i tuoi esami
Prepara i tuoi esami

Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity


Ottieni i punti per scaricare
Ottieni i punti per scaricare

Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium


Guide e consigli
Guide e consigli

Srl semplificata under 35, Guide, Progetti e Ricerche di Diritto Commerciale

Srl semplificata under 35. Sintesi

Tipologia: Guide, Progetti e Ricerche

2011/2012

Caricato il 30/09/2023

izio91
izio91 🇮🇹

1 documento

Anteprima parziale del testo

Scarica Srl semplificata under 35 e più Guide, Progetti e Ricerche in PDF di Diritto Commerciale solo su Docsity! La Società a Responsabilità Limitata (Srl) può essere costituita in forma semplificata per gli under 35. Per iniziare la breve trattazione dell’importante novità introdotta dall’art. 3 del Decreto legge del 24 gennaio 2012 n. 1 (Costituzione di Srl in forma semplificata per i giovani sotto i 35 anni) riteniamo opportuno riepilogare di seguito le caratteristiche della Srl prima dell’introduzione nel codice civile dell’art. 2463 bis. La società a responsabilità limitata, importante forma giuridica per lo svolgimento di attività commerciali e produttive, in Italia ha le seguenti caratteristiche: 1) Occorre che la società abbia un capitale sociale minimo di 10.000,00 euro. 2) La costituzione della società può avvenire solo per atto pubblico redatto dal notaio con un costo minimo dell’atto di circa 2.000,00 euro. 3) All’atto della costituzione il notaio deve verificare l’avvenuto versamento in un conto vincolato presso una banca di almeno il 25% del capitale sociale: per una Srl che decida di costituirsi con il capitale minimo di 10.000,00 euro occorre che i costituendi soci (o anche il singolo socio data la possibilità di costituire una Srl con un solo socio) abbiano la disponibilità di 2.500,00 euro da versare in banca oltre al denaro necessario al pagamento dell’atto notarile (abbiamo già detto circa 2.000,00 euro) 4) Subito dopo la costituzione occorre provvedere al versamento della “Tassa annuale sui Registri” circa 300,00 euro (versamento da ripetersi annualmente) e alla dichiarazione di inizio attività al Registro delle Imprese con spese per circa 300,00 euro. Di seguito a tale sintetica disamina, la considerazione immediata è che, nonostante la forma giuridica a Responsabilità Limitata sia quella che in qualche modo è la più adatta ad agevolare l’avvio di un’attività imprenditoriale, i giovani che non hanno la disponibilità del denaro necessario alla sua costituzione sono svantaggiati e in alcuni casi, rinunciano all’avvio di quell’attività che, in ipotesi, potrebbe assicurare loro il benessere economico. Il tentativo, quindi, di dare impulso all'economia ha portato il Governo Monti alla stesura del nuovo art. 2463 bis c.c., il quale ha introdotto la c.d. società a responsabilità limitata semplificata inserita con il Decreto legge del 24 gennaio 2012 n. 1 art. 3 in G.U. del 24 gennaio 2012 n. 19. Riportiamo di seguito il testo normativo: DECRETO-LEGGE 24 gennaio 2012, n. 1 (GU n. 19 del 24-1-2012 – Suppl. Ordinario n.18) … omissis Art. 3 Accesso dei giovani alla costituzione di società a responsabilità limitata 1. Dopo l'articolo 2463 del codice civile, è inserito il seguente articolo: ” Articolo 2463-bis (Società semplificata a responsabilità limitata) La società semplificata a responsabilità limitata può essere costituita con contratto o atto unilaterale da persone fisiche che non abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della costituzione. L'atto costitutivo deve essere redatto per scrittura privata e deve indicare: 1) il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita, il domicilio, la cittadinanza di ciascun socio; 2) la denominazione sociale contenente l'indicazione di società semplificata a responsabilità limitata e il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie; 3) l'ammontare del capitale sociale non inferiore ad un euro sottoscritto e interamente versato alla data della costituzione. Il conferimento deve farsi in denaro; 4) i requisiti previsti dai numeri 3), 6), 7), 8) del secondo comma dell'articolo 2463; 5) luogo e data di sottoscrizione. L'atto costitutivo deve essere depositato a cura degli amministratori entro quindici giorni presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, allegando i documenti comprovanti la sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 2329. L'iscrizione è effettuata con unica comunicazione esente da diritti di bollo e di segreteria nella quale si dichiara il possesso dei requisiti di cui al presente articolo. L'ufficiale del registro deve accertare la sussistenza dei requisiti richiesti e procedere all'iscrizione entro il termine perentorio di quindici giorni. Si applica l'articolo 2189. Decorso inutilmente il termine indicato per l'iscrizione, il giudice del registro, su richiesta degli amministratori, verificata la sussistenza dei presupposti, ordina l'iscrizione con decreto. Il verbale recante modificazioni dell'atto costitutivo deliberate dall'assemblea dei soci è redatto per scrittura privata e si applicano i commi terzo e quarto. L'atto di trasferimento delle partecipazioni è redatto per scrittura privata ed è depositato entro quindici giorni a cura degli amministratori presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale. Quando il singolo socio perde il requisito d'età di cui al primo comma, se l'assemblea convocata senza indugio dagli amministratori non delibera la trasformazione della società, è escluso di diritto e si applica in quanto compatibile l'articolo 2473-bis. Se viene meno il requisito di età in capo a tutti i soci gli amministratori devono, senza indugio, convocare l'assemblea per deliberare la trasformazione della società, in mancanza si applica l'articolo 2484. La denominazione di società semplificata a responsabilità limitata, l'ammontare del capitale sottoscritto e versato, la sede della società e l'ufficio del registro delle imprese presso cui questa è iscritta devono essere indicati negli atti, nella corrispondenza della società e nello spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato con la rete telematica ad accesso pubblico. Salvo quanto previsto dal presente articolo, si applicano alla società semplificata a responsabilità limitata, le disposizioni di questo capo in quanto compatibili.”. Dopo il primo comma dell'art. 2484 del codice civile, è inserito il seguente: “La società semplificata a responsabilità limitata si scioglie, oltre che i motivi indicati nel primo comma, per il venir meno del requisito di età di cui all'articolo 2463-bis, in capo a tutti i soci.”. 2. Con decreto ministeriale emanato dal Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro dello Sviluppo Economico, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, viene tipizzato lo statuto standard della società e sono individuati i criteri di accertamento delle qualità soggettive dei soci. … omissis La lettura rivela subito come il tentativo dell’esecutivo guidato dal Prof. Monti di porre in essere un aiuto alle giovani generazioni che vogliano intraprendere un’attività imprenditoriale sia notevole! Di seguito le novità più salienti.
Docsity logo


Copyright © 2024 Ladybird Srl - Via Leonardo da Vinci 16, 10126, Torino, Italy - VAT 10816460017 - All rights reserved