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strategie competitive delle imprese turistiche, Appunti di Economia

appunti slide: - le imprese alberghiere - le imprese crocieristiche - Bed&Breakfast - Gli intermediari dell'offerta - Indicatori di performance

Tipologia: Appunti

2021/2022

In vendita dal 30/01/2023

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Scarica strategie competitive delle imprese turistiche e più Appunti in PDF di Economia solo su Docsity! LE IMPRESE ALBERGHIERE D.Lgs. 79/2011, entrato in vigore il 21/06/2011, ha provveduto al riordino della disciplina in tema di strutture ricettive. Si distingue fra : 1. strutture ricettive alberghiere e paralberghiere; 2. strutture ricettive extralberghiere; 3. strutture ricettive all'aperto; 4. strutture ricettive di mero supporto. Per attività ricettiva si intende l'attività diretta alla produzione di servizi per l'ospitalità esercitata nelle strutture ricettive. Nell'ambito dell'attività ricettiva rientra altresì la somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati, nonché la fornitura di giornali, riviste, pellicole per uso fotografico e di registrazione audiovisiva o strumenti informatici, cartoline e francobolli alle persone alloggiate. Inoltre nella licenza di esercizio di attività ricettiva è ricompresa anche quella per la somministrazione di alimenti e bevande per le persone non alloggiate nella struttura. SONO STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE E PARALBERGHIERE: • gli alberghi: sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio, eventualmente vitto ed altri servizi accessori, secondo quanto previsto dall’articolo 8, comma 2, in camere ubicate in uno o più stabili o in parti di stabile • i motels: sono alberghi particolarmente attrezzati per la sosta e l’assistenza delle autovetture o delle imbarcazioni, che assicurano alle stesse servizi di riparazione e di rifornimento di carburanti. • i villaggi-albergo: sono gli esercizi dotati dei requisiti propri degli alberghi e/o degli alberghi residenziali, caratterizzati dalla centralizzazione dei servizi in funzione di più stabili facenti parte di uno stesso complesso e inseriti in area attrezzata per il soggiorno e lo svago della clientela. • le residenze turistico alberghiere: sono gli esercizi dotati dei requisiti propri degli alberghi e/o degli alberghi residenziali, caratterizzati dalla centralizzazione dei servizi in funzione di più stabili facenti parte di uno stesso complesso e inseriti in area attrezzata per il soggiorno e lo svago della clientela. Le residenze turistico alberghiere, o alberghi residenziali, sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, ubicate in uno o più stabili o parti di stabili, che offrono alloggio e servizi accessori in unità abitative arredate, costituite da uno o più locali, dotate di servizio autonomo di cucina • gli alberghi diffusi: sono strutture ricettive caratterizzati dal fornire alloggi in stabili separati, vicini tra loro, ubicati per lo più in centri storici e, comunque, collocati a breve distanza da un edificio centrale nel quale sono offerti servizi di ricevimento, portineria e gli altri eventuali servizi accessori. • le residenze d’epoca alberghiere: sono le strutture ricettive alberghiere ubicate in complessi immobiliari di particolare pregio storico-architettonico, dotate di mobili e arredi d’epoca o di particolare livello artistico, idonee ad un’accoglienza altamente qualificata. • i bed and breakfast organizzati in forma imprenditoriale: in forma imprenditoriale sono strutture ricettive a conduzione ed organizzazione familiare, gestite da privati in modo professionale, che forniscono alloggio e prima colazione utilizzando parti della stessa unità immobiliare purché’ funzionalmente collegate e con spazi familiari condivisi. • le residenze della salute – beauty farm: sono esercizi alberghieri dotati di particolari strutture di tipo specialistico proprie del soggiorno finalizzato a cicli di trattamenti terapeutici, dietetici ed estetici. • ogni altra struttura turistico-ricettiva che presenti elementi ricollegabili a uno o più delle precedenti categorie. SONO STRUTTURE RICETTIVE EXTRALBERGHIERE:  gli esercizi di affittacamere: sono strutture ricettive composte da camere ubicate in più appartamenti ammobiliati nello stesso stabile, nei quali sono forniti alloggio ed eventualmente servizi complementari.  le attività ricettive a conduzione familiare: I bed and breakfast sono strutture ricettive a conduzione ed organizzazione familiare, gestite da privati in forma non imprenditoriale, che forniscono alloggio e prima colazione utilizzando parti della stessa unità immobiliare purché funzionalmente collegate e con spazi familiari condivisi.  le case per ferie sono strutture ricettive attrezzate per il soggiorno di persone o gruppi e gestite, al di fuori di normali canali commerciali, da enti pubblici, operanti senza fine di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali o sportive, nonché da enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e loro familiari. Nelle case per ferie possono altresì essere ospitati dipendenti e relativi familiari, di altre aziende o assistiti dagli enti di cui al presente comma con i quali sia stata stipulata apposita convenzione.  le unità abitative ammobiliate ad uso turistico: sono case o appartamenti, arredati e dotati di servizi igienici e di cucina autonomi, dati in locazione ai turisti, nel corso di una o più stagioni, con contratti aventi validità non inferiore a sette giorni e non superiore a sei mesi consecutivi senza la prestazione di alcun servizio di tipo alberghiero. Le unità abitative ammobiliate a uso turistico possono essere gestite: a. in forma imprenditoriale; b. in forma non imprenditoriale, da coloro che hanno la disponibilità fino ad un massimo di quattro unita’ abitative, senza organizzazione in forma di impresa. La gestione in forma non imprenditoriale viene attestata mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, da parte di coloro che hanno la disponibilità delle unità abitative di cui al presente articolo; c. con gestione non diretta, da parte di agenzie immobiliari e società di gestione immobiliare turistica che intervengono quali mandatarie o sub-locatrici, nelle locazioni di unità abitative ammobiliate ad uso turistico sia in forma imprenditoriale che in forma non imprenditoriale, alle quali si rivolgono i titolari delle unità medesime che non intendono gestire tali strutture in forma diretta; l’esercizio dell’attività di mediazione immobiliare relativamente a tali immobili è compatibile con l’esercizio di attività imprenditoriali e professionali svolte nell’ambito di agenzie di servizi o di gestione dedicate alla locazione.  le strutture ricettive – residence: sono complessi unitari costituiti da uno o più immobili comprendenti appartamenti arredati e dotati di servizi igienici e di cucina autonomi, gestiti in forma imprenditoriale, dati in locazione ai turisti, con contratti aventi validità non inferiore a tre giorni.  gli ostelli per la gioventù: sono strutture ricettive per il soggiorno e il pernottamento, per periodi limitati, dei giovani e dei loro accompagnatori, gestite, in forma diretta o indiretta, da enti o associazioni.  le attività ricettive in esercizi di ristorazione: sono le strutture composte da camere, ciascuna con accesso indipendente dagli altri locali, gestite in modo complementare all’esercizio di ristorazione dallo stesso titolare e nello stesso complesso immobiliare.  gli alloggi nell’ambito dell’attività agrituristica: sono locali siti in fabbricati rurali gestiti da imprenditori agricoli ai sensi della legge 20 febbraio 2006, n. 96, recante disciplina dell’agriturismo. motivazione che porta i viaggiatori a scegliere l'ospitalità familiare infatti in una classifica, stilata dai gestori, sulle motivazioni che hanno portato i loro ospiti a preferire il B&B, al primo posto si trova l'accoglienza, seguita dalla tipologia dell'alloggio, dal prezzo e dalla colazione. Sia per quanto riguarda la distribuzione sul territorio nazionale che per quanto concerne la provenienza degli ospiti possiamo trarre alcune conclusioni. Rispetto al 2014 si evidenza una crescita dei B&B al Nord Italia (+12%) a questo aumento corrisponde un calo del numero di strutture presenti nelle Isole. Più del 72% dei B&B si distribuisce tra Nord e Centro Italia. Contestualmente la maggior parte degli ospiti dei B&B intervistati proviene dal Nord e a seguire dal Centro e dal Sud. Meno gli arrivi dalle isole, Sicilia e Sardegna, che patiscono da decenni le conseguenze della discontinuità territoriale: tariffe aeree elevate, mancanza di autostrade o precarietà della rete stradale, scomodità dei traghetti, approssimazione delle linee ferroviarie. Gli ospiti stranieri arrivano, nell’ordine da: Germania, Francia, Regno Unito, Olanda, Svizzera, Austria, Spagna e USA. Per quanto riguarda invece il profilo degli ospiti dei B&B italiani si tratta di viaggiatori con una età compresa prevalentemente tra i 25 e i 55 anni (96,5%). Viaggiano nella maggior parte dei casi in coppia (60%) e per il 55% si fermano nel B&B 2 sole notti. In generale si può parlare di un pubblico adulto e in grado di muoversi agilmente tra diversi canali di informazione che arriva nel B&B per un viaggio romantico (37%), per visitare una mostra o una città d'arte (29%) o per lavoro (30%). * 1 pernottamento = 1 persona che dorme una notte NORME E REGOLAMENTI - IL B&B IN ITALIA Il B&B cresce e riceviamo parecchie richieste di informazioni circa l'apertura di un B&B in Italia. Non solo, il B&B è in costante crescita anche nelle preferenze dei viaggiatori grazie alla diversificazione della tipologia offerta che si è avuta negli ultimi anni e grazie alla diffusione capillare su tutto il territorio nazionale. Ai nostri gestori è stato chiesto di fare una classifica di gradimento su cosa soddisfi meglio le esigenze e i desideri dei clienti. L'accoglienza, con il 24,29%, è la voce che ha raccolto più consensi (il report del 2007 indicava invece l'alloggio al primo posto tra le preferenze). Il gradimento dell'ospitalità in B&B incontra dunque la filosofia della formula d'alloggio familiare dove il valore aggiunto è dato dalla scoperta a 360° del territorio incluso il contatto con la gente che i luoghi abita. Il rapporto qualità/prezzo continua comunque a rivestire un ruolo importante per la scelta di un B&B rispetto ad altre formule di alloggio e accoglienza. Il bed and breakfast ha permesso e permette, anche a chi ha dei mezzi economici ridotti, di viaggiare o di viaggiare più a lungo. Inoltre, sempre più persone avvertono durante il viaggio la necessità di intraprendere rapporti umani genuini e di entrare in contatto con lo stile di vita della terra che li ospita. Alloggiare in Bed and Breakfast consente a chiunque di vivere l'esperienza unica di condividere lo stile di vita del luogo e la gente che vi abita. Aprire un B&B significa poter beneficiare di una “entrata” familiare in più e di aprirsi al mondo esterno con la voglia di condividere esperienze trasmettendo l'amore per il proprio territorio. NORME E REGOLAMENTI - COME APRIRE UN'ATTIVITÀ DI BED AND BREAKFAST [ LA SCIA ] Secondo le Norme Regionali in vigore costituiscono attività ricettive a conduzione familiare, Bed and Breakfast, le strutture ricettive gestite da privati che, avvalendosi della loro organizzazione familiare, utilizzano parte della propria abitazione, con periodi di apertura annuali o stagionali e con un numero di camere e letti limitati, sulla base di leggi regionali di settore o di regolamenti comunali specifici. La prima cosa da fare per aprire un B&B è quella di consultare la specifica LEGGE REGIONALE in materia (vedi lista in fondo alla pagina). Le Leggi regionali si rifanno alla Legge Principale: Legge 29 marzo 2001, n. 135 - "Riforma della legislazione nazionale del turismo", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 20 aprile 2001. Successivamente bisogna accedere tramite Internet o recarsi allo sportello SUAP del Comune di pertinenza per ritirare la modulistica necessaria per la Dichiarazione di Inizio Attività. La SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività), è la nuova procedura che sostituisce la DIA (Denuncia di Inizio Attività). Il vantaggio offerto da questo nuovo strumento è quello che con la presentazione della SCIA l'apertura della struttura ricettiva è immediata. Alla SCIA, tramite gli strumenti cartacei o telematici, vanno allegati i documenti necessari per la completa definizione della pratica. Gli allegati variano da regione a regione e si può passare dalla sola planimetria dell'abitazione al contratto di proprietà o di affitto, per arrivare fino alla copia della polizza di assicurazione di responsabilità civile a favore dei clienti. I passi successivi riguardano l'avvio delle pratiche, gestite dalle locali A.A.P.I.T. o dagli Uffici Turistici, per la classificazione della struttura e per il monitoraggio e la comunicazione degli ospiti alle Autorità di Pubblica Sicurezza. Riguardo a queste procedure vanno consultati gli uffici competenti in quanto ci potrebbero essere delle differenze tra regione e regione. I Comuni possono applicare un diritto di istruttoria per la gestione della SCIA variabile da 30 a 150 Euro. NORME E REGOLAMENTI - REQUISITI PER L'ALLOGGIO Tutte le Regioni chiedono che gli immobili utilizzati per il B&B siano in regola con i requisiti urbanistico-edilizi, igienico sanitari e di sicurezza prescritti per le abitazioni e individuano dei requisiti minimi delle stanze. E' prevista una superficie minima in rapporto ai posti letto e può essere chiesta la presenza di alcuni arredi di base. Gli ospiti devono poter accedere alla propria stanza senza attraversare altre camere da letto o di servizi destinati alla famiglia o ad altri ospiti. Anche i bagni devono offrire attrezzature minime (vasca da bagno, doccia, specchio con presa di corrente, lavabo, water... etc.) e almeno un bagno ad uso esclusivo degli ospiti quando viene superato un certo numero di camere o posti letto. Di norma viene chiesta la pulizia quotidiana dei locali, mentre il cambio della biancheria può avvenire con cadenza diversa (ad esempio, almeno due volte alla settimana) e sempre ad ogni cambio dell'ospite. L'alloggio deve avere massimo da 3 a 6 camere (i requisiti variano da regione a regione) debitamente arredate con letto, armadio, comodini, lampade, sedie, cestini gettacarte, per un massimo di 6/20 posti letto (i requisiti variano da regione a regione). Per rispettare il carattere saltuario dell'attività è prevista un'interruzione di un certo numero di giorni (il numero varia da regione a regione), anche non consecutivi, nel corso dell'anno. In questo caso non serve l'apertura della partita IVA. I requisiti minimi richiesti per l'apertura di un B&B sono: 14 mq per la camera doppia, 8 mq per la singola, conformità alle norme si sicurezza degli impianti elettrici, a gas, di riscaldamento, rispetto delle norme igieniche ed edilizie. Anche questi possono subire delle variazioni da regione a regione. Di norma viene richiesto anche che il titolare del B&B abbia la residenza (o il domicilio durante il periodo di apertura del B&B) presso la struttura. Alcune Regioni consentono però la residenza anche in altri immobili vicini alla struttura ed è comunque sempre richiesta la reperibilità. NORME E REGOLAMENTI Il servizio Dovrà essere accurato avvalendosi della normale organizzazione familiare e fornendo, esclusivamente a chi è alloggiato, cibi e bevande confezionate per la prima colazione, senza alcun tipo di manipolazione. Questo non significa che si debbano servire solo alimenti confezionati industriali né che l'inderogabilità a questa regola sia assoluta. La colazione Nel servizio di B&B, la prima colazione è sempre compresa, ma le Regioni prevedono modalità di somministrazione diverse. In genere è prevista la sola somministrazione di prodotti senza manipolazione (eventualmente solo riscaldati). In alcuni casi, poi, è richiesto che i prodotti provengano dal territorio regionale. Il divieto di manipolazione dei prodotti è limitato esclusivamente al gestore, qualora non abbia le autorizzazioni igienico-sanitarie di legge, ma ciò non toglie che è possibile acquistare e servire prodotti manipolati da chi ha tutte le autorizzazioni igienico-sanitarie del caso. I prezzi I prezzi applicati devono essere comunicati all'ente indicato dalla Regione ed essere esposti all'interno della struttura. Comunicazione degli ospiti alla p.s. Anche i B&B come le altre strutture ricettive, sono tenuti a comunicare alla locale autorità di Pubblica Sicurezza le generalità degli ospiti. L'attività occasionale di b&b senza partita iva e il regime fiscale [ Fonte Il Sole 24 ore del 22 aprile 2013 ] In Breve - I proventi dell'attività di B&B, al netto delle spese inerenti documentabili, sono tassati come "redditi diversi" derivanti da attività commerciale non esercitata abitualmente. E' necessario che il gestore del B&B si doti di un bollettario per quietanzare l'incasso dei singoli corrispettivi. Il reddito del B&B sarà quindi la somma delle ricevute rilasciate, meno le spese documentate inerenti al B&B. Nella maggior parte delle Regioni l'attività non viene considerata d'impresa, quindi non è necessario possedere partita IVA né iscriversi al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio. Tuttavia alcune Regioni consentono anche l'attività imprenditoriale. Le procedure amministrative semplificate per l'apertura di un B&B trovano un analogo riconoscimento anche sotto il profilo tributario. L'amministrazione finanziaria, infatti, si è occupata con due risoluzioni (180/E/1998 e 155/E/2000) di questo comparto economico, escludendo la soggettività imprenditoriale (con partita iva) del contribuente persona fisica che lo intraprende, purché egli assecondi due sostanziali condizioni: • saltuarietà delle prestazioni di servizio; • assenza di mezzi organizzati. In proposito, si evidenzia che le Regioni qualificano l'attività ricettizia come B&B se per il suo svolgimento vengono impiegate stanze (e correlati posti letto) in un numero non superiore a quello prefissato dalla rispettiva legge. Inoltre, nell'unità abitativa viene solitamente presupposta la presenza del proprietario che, nell'assistere gli ospiti si avvale eventualmente di altri componenti del proprio nucleo familiare. Tuttavia, questi compendiati requisiti amministrativi assumono soltanto un valore di indizio circa il rispetto del perimetro, come sopra delineato ai fini tributari, dall'amministrazione finanziaria. Secondo la quale, il numero delle stanze utilizzate non comporta in sé alcuna implicazione fiscale (essendo quindi ammissibile lo svolgimento dell'attività in unità immobiliari di particolare ampiezza quali dimore storiche, castelli e similari), come pure non rileva la consistenza economica dei beni e/o del numero dei soggetti impegnati nel disbrigo dei servizi (ad esempio, oltre ai parenti del proprietario si ritiene che possano essere occasionalmente impegnati anche soggetti terzi rispetto al nucleo familiare), purché il loro utilizzo non sia organizzato in modo stabile e professionale. Pertanto, se nel corso dell'anno risulta verificato il parametro della discontinuità (ovvero, dell'occasionalità) nell'erogazione delle prestazioni, il contribuente è esonerato dall'attivazione della partita iva e da tutte le implicazioni formali (registri, libri contabili, etc.) e sostanziali che da essa scaturiscono. In questo contesto occorre tuttavia adempiere a tutti gli ordinari obblighi ai fini IRPEF, consistenti nel dichiarare i proventi, così realizzati, come "redditi diversi", derivanti da attività commerciale non esercitata abitualmente (lettera i, comma 1, art. 67, Tuir). Essi vanno trascritti nel quadro RL - sezione IIA - di Unico Persone Fisiche (in alternativa è utilizzabile anche il modello 730, quadro D, rigo D5) e assoggettati a tassazione al netto delle spese inerenti. In via di principio, queste "spese inerenti" sono tutte quelle che si rendono inevitabili per lo svolgimento dell'attività (comma 2, art. 71, Tuir), come ad esempio: • approvvigionamento di generi alimentari; • materiale per la pulizia e suoi addetti; • utenze domestiche. In particolare, in relazione ai costi sostenuti per l'acquisto di beni destinati ad essere utilizzati per più anni (quali, ad esempio, mobilio e attrezzatura da cucina) e che assumono, quindi, valenza di oneri a carattere pluriennale, la deduzione sarà fatta secondo un criterio di proporzionalità in ciascun periodo di imposta eventualmente mutuando la tempistica dei piani di ammortamento prevista in via ordinaria per tipologia di bene, dal DM 31/12/1988. Nonostante la snellezza degli adempimenti formali è comunque necessario che il contribuente, soprattutto ai fini di un controllo fiscale, si doti di un seppur minimo supporto documentale predisponendo un "bollettario madre-figlia" per quietanzare l'incasso dei singoli corrispettivi (è dovuta eventualmente l'applicazione di una marca da bollo di 1,81 euro soddisfare queste esigenze. È necessario saper conciliare professionalità e capacità di adeguamento all’evoluzione che, con l’avanzare dei mezzi tecnologici a disposizione, è sempre più celere e serrata. Nel settore dei viaggi “tutto compreso” venduti on line convergono tre diverse discipline, estremamente dettagliate e con un forte carico di obblighi comportamentali: la disciplina dei viaggi organizzati, quella sui contratti a distanza e quella a protezione dei consumatori. Ecco alcune indicazioni minime che i tour operator on-line devono osservare: - scegliere, per le condizioni contrattuali, un linguaggio chiaro e scorrevole, tenendo conto di tali criteri anche nel modo di organizzare graficamente la pagina; - riportare, se possibile spiegandone anche mediante esempi, le norme di legge rilevanti; - ripartire in modo equilibrato fra consumatore ed altri fornitori delle prestazioni, i rischi legati ad eventi esterni; - perseguire un equo bilanciamento degli interessi contrattuali; - proteggere la privacy dei clienti ed offrire un profilo alto di attenzione e di correttezza, evitando comunicazioni commerciali non sollecitate e offrendo un livello di sicurezza a quello richiesto dalla legge. Il quadro normativo di riferimento non può essere definito completo ed uniforme. Considerando la necessità di predisporre diversi contratti, caratterizzati da una certa complessità ed atipicità (quali ad esempio, contratti di sponsorizzazione o di diffusione pubblicitaria on-line, contratti di locazione di spazio web, contratto di sviluppo e gestione del sito web, contratti bancari, contratti di adesione o condizioni generali di contratto), si rende necessario per il gestore di servizi della “società di informazione” (questa è la definizione della e-commerce che si trae dalla normativa comunitaria), la presenza e la consulenza di soggetti specializzati per poter redigere al meglio le clausole che dovranno essere apposte sui contratti pubblicati in rete, nelle varie tipologie contrattuali presenti, nella nuova dimensione giuridica del web. L’operatore che vuole avvalersi del sistema di commercio elettronico si trova quindi ad affrontare nuove e diverse problematiche giuridiche, quali: la riservatezza delle informazioni personali, la sicurezza delle transazioni telematiche, la garanzia della qualità del prodotto esposto on-line e dovrà compiere un delicato processo di adattamento di normative diverse ai nuovi e differenti casi che potenzialmente possono verificarsi nel mercato digitale. Il legislatore comunitario ha disciplinato il commercio elettronico in due tappe: dapprima con la direttiva 97/7/ce del parlamento europeo e del consiglio del 20 maggio 1997, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza, recepita dall’ordinamento italiano con il d.lgs. 22 maggio 1999, n. 185; successivamente con la direttiva 2000/31/ce del parlamento europeo e del consiglio dell’8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della “società dell’informazione”, in particolare il commercio elettronico nel mercato interno (“direttiva sul commercio elettronico”), recepita nell’ordinamento italiano con il d.lgs. 9 luglio 2003, n. 70. Il codice del consumo (d.lgs. N. 206 del 2005, in particolare gli artt. Dal 45 al 58 e dal 64 al 67), infine, ha coordinato e assorbito queste norme con quelle in materia di tutela dei consumatori. La direttiva europea sul commercio elettronico, è raccordata alla definizione che è tratta dalla comunicazione della commissione europea al parlamento europeo, al consiglio, al comitato economico e sociale e al comitato delle regioni com (97) 157. Il commercio elettronico consiste, dunque, nello svolgimento di attività commerciali e di transazioni per via elettronica e comprende attività diverse quali la commercializzazione di beni e servizi, la distribuzione di contenuti digitali, l’effettuazione di operazioni finanziarie e di borsa, gli appalti pubblici ed altre procedure di tipo transattivo. Possiamo, inoltre, distinguere due grandi aeree del commercio elettronico: quella destinata al commercio elettronico tra aziende (b2b business to business) e quella tra azienda e consumatore finale (b2c business to consumer). È proprio a questa ultima tipologia contrattuale che è dedicato il presente lavoro, o meglio ai contratti di viaggio stipulati on-line. La presentazione dell’offerta nel sito web dell’agenzia di viaggio deve essere tale da fornire al consumatore informazioni chiare e comprensibili, in particolare con riferimento all’identità del fornitore e alle caratteristiche essenziali del bene, quali il prezzo, le modalità di pagamento ed il diritto di recesso. Il contratto di vendita di pacchetti turistici è a “forma vincolata” in base a quanto disposto dall’articolo 35 del d.lgs 79/2011 (codice del turismo) che, riformulando la disciplina di cui all’art. 86 del d.lgs 206/2005 (codice del consumo), ne prevede la forma scritta, elencando gli adempimenti che il venditore si obbliga a procurare ai terzi, anche in via telematica, di un servizio turistico disaggregato. Tale articolo dispone testualmente che: “il contratto di vendita di pacchetti turistici è redatto in forma scritta in termini chiari e precisi. Al turista deve essere rilasciata una copia del contratto stipulato e sottoscritto dall’organizzatore o venditore. I TOUR OPERATOR Un operatore turistico (in lingua inglese: tour operator) è un'impresa commerciale che vende, sviluppa o semplicemente assembla pacchetti turistici, generalmente inclusivi di pernottamenti alberghieri e/o trasferimenti (per esempio biglietti aerei), polizze assicurative, pernottamenti, e altri servizi in loco (nel caso in cui tutti i servizi siano compresi nel pacchetto, compresi pasti e bevande, si parla in genere di un trattamento all inclusive). Tra il tour operator e il cliente assolve in genere la funzione di intermediario un'agenzia di viaggi rivenditrice. Il cliente poi, acquistando questo "pacchetto" nell'agenzia di viaggi, usufruirà di tali servizi (biglietteria aerea, alberghi, servizi turistici forniti da agenzie locali e così via); i grandi operatori sono talvolta anche fornitori dei servizi stessi (per esempio, alcuni operatori possiedono villaggi turistici o alberghi, o sono compagnie aeree). Normativa italiana Le agenzie di viaggio che producono pacchetti tutto compreso, definite dalla legge organizzatrici di viaggi, sono comunemente indicate come operatori turistici (o tour operator), anche se tale denominazione non è presente nella normativa. Nella maggior parte delle regioni devono essere in possesso di un'apposita autorizzazione. La denominazione di operatore turistico non è presente nella normativa italiane e non è quindi giuridicamente definita. Nella normativa si parla solo di agenzie di viaggio e turismo, alle quali si attribuisce una duplice funzione: di organizzazione (operazioni turistiche) e di intermediazione. D'altronde si tratta di un termine di introduzione relativamente recente in italia. Fino alla metà degli anni settanta gli organizzatori di viaggi venivano chiamati grossisti, termine che era posto in contrapposizione con quello di dettaglianti, con cui erano identificatele agenzie rivenditrici (oggi definite anche agenzie di viaggio). Questa distinzione nasceva dal fatto che in italia i viaggi offerti al pubblico erano assemblati con una logica di agenzia, che si limitava ad acquistare i servizi che poi venivano rivenduti ai clienti, senza assumere rischi imprenditoriali tipici delle grandi aziende del nord europa, che, già nel dopoguerra, operavano con catene di charter e acquisivano hotel nelle destinazioni di loro interesse. Quindi, il tour operator, identifica come un'impresa con struttura operativa e finanziaria di tipo industriale specializzata nell'organizzazione di viaggi-vacanze preconfezionati, offerti sul mercato e venduti tramite le agenzie dettaglianti nel ruolo di intermediarie e di punto d'incontro tra domanda ed offerta turistica ed alle quali perciò viene corrisposta una provvigione. Gli operatori turistici possono essere variamente classificati. Dal punto di vista dell'area geografica in cui operano si possono distinguere:[2] ▪ gli operatori turistici specializzati nei viaggi "in uscita" (outgoing), cioè nell'organizzazione di viaggi all'estero (turismo emissivo);  gli operatori turistici che si occupano di viaggi "in entrata" (ingoing), organizzando viaggi verso il loro paese destinati a una clientela estera (turismo ricettivo);[3]  gli operatori turistici nazionali, che producono viaggi interni al loro paese per una clientela del paese stesso;  i ricettivisti, che organizzano servizi per i turisti in arrivo nelle località turistiche dove hanno sede;  gli agenti generali, che organizzano viaggi su determinate aree per conto di compagnie aeree o di enti pubblici, non in possesso dell'autorizzazione necessaria. Un tipo di classificazione può riguardare il tipo di prodotto che gli operatori turistici organizzano, e, da questo punto di vista, si hanno gli specialisti nei soggiorni al mare, gli specialisti della montagna, quelli che si occupano di viaggi- avventura, quelli che producono vacanze-studio, quelli specializzati per viaggi dei giovani, quelli che producono viaggi per anziani. Dal punto di vista della tipologia dei prodotti che forniscono e del loro rapporto con i mercato si possono distinguere: o t.o. Intermediari: possono essere definiti in questo modo i tour operator che producono viaggi nei quali prevale l'attività di intermediazione e nei quali l'aspetto organizzativo e creativo ha scarso peso. Costituiscono la grande maggioranza dei t.o. E dei prodotti venduti. o t.o. Autori: Il viaggio, nella fantasia del turista, è qualche cosa di più di un passaggio aereo più un albergo. Nel caso sopra indicato il t.o. Si limita a fornire gli elementi-base sui quali è il viaggiatore a costruire il proprio viaggio. In altri casi il t.o. Fornisce tutto il viaggio, organizzandone l'intero itinerario, togliendo al turista qualsiasi onere, creando un prodotto completo, che invita il consumatore ad acquistare ed assaporare così com'è. Nel primo caso il t.o. Si limita ad aiutare il viaggiatore, evitandogli alcune incombenze fastidiose (prenotazioni, acquisto biglietti ecc…). In questo caso lo si invita a farsi portare laddove non sarebbe in grado di andare per conto proprio, perché non ha le informazioni e l'esperienza che gli consentano di farlo. Si può pertanto parlare di tour operator che sono autori, che creano un prodotto. o t.o. Vuoto per pieno: quelli che operano in questo modo non si distinguono per il tipo di viaggio che propongono, ma per come lo organizzano. I tour organizer sono gli organizzatori di viaggi di gruppo su domanda. Possono essere sia tour operator sia agenzie di viaggio che operano prevalentemente come intermediarie. Occorre però distinguere gli operatori turistici in: Operatori turistici di piccole dimensioni: questi non hanno bisogno di un elevato “patrimonio fisso” ed il “capitale circolante”, tende ad “autoalimentarsi” in quanto la produzione dei servizi che vanno a comporre il “pacchetto” viene per lo più sostenuta dai vari fornitori attraverso i propri finanziamenti. È questa la caratteristica della maggior parte dei o.t. Italiani. Inoltre una accurata gestione della liquidità derivante dall'anticipazione delle “entrate” sulle “uscite” può determinare un “utile finanziario aggiuntivo”. Una tale favorevole situazione di equilibrio finanziario può però, in certi casi, venir alterata se il o.t. Si trova nella condizione di dover concedere ai clienti talune “dilazioni” di pagamento o se, non essendosi ancora affermato sul mercato, deve effettuare degli “anticipi” ai fornitori. Tali ipotesi porterebbero alla necessità di reperimento di capitali proprio o di terzi, dietro pagamento, in questo secondo caso, di un tasso di interesse. Operatori turistici di medio-grandi dimensioni: in Italia si sta osservando che: gli operatori turistici di grandi dimensioni stanno cercando di aumentare ulteriormente la loro dimensione aziendale direttamente e/o attraverso “fusioni” con altri operatori di settore(o.t. Vettori aerei, hotel…) i medi o.t. O si stanno specializzando su alcune destinazioni particolarmente appetibili o cercano di coalizzarsi tramite accordi di “gruppo”, di “consorzio” ed altro al fin di diventare più competitivi sul mercato dei viaggi. Tale fenomeno legato all'espansione aziendale è stato fortemente accentuato dall'apertura delle frontiere (mercato u.e.) Che ha messo gli operatori turistici italiani in diretta concorrenza con quelli dei paesi europei notoriamente di dimensioni ben più ampie e quindi con la possibilità di vendere gli stessi “prodotti” a prezzi più bassi.
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