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STRUTTURA PROCESSO ESECUTIVO ED ESPROPRIAZIONE FORZATA LUISO 3, Appunti di Diritto Processuale Civile

STRUTTURA PROCESSO ESECUTIVO ED ESPROPRIAZIONE FORZATA LUISO 3

Tipologia: Appunti

2016/2017

Caricato il 30/12/2017

cicciobis89
cicciobis89 🇮🇹

4.3

(243)

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Scarica STRUTTURA PROCESSO ESECUTIVO ED ESPROPRIAZIONE FORZATA LUISO 3 e più Appunti in PDF di Diritto Processuale Civile solo su Docsity! STRUTTURA GENERALE DEL PROCESSO ESECUTIVO. Come abbiamo già avuto modo di sottolineare, la differenza fondamentale fra processo dichiarativo (di cognizione) e processo esecutivo, consta nelle possibili soluzioni del processo stesso. La domanda dell’attore nel processo di cognizione può essere accolta o rigettata; nel processo di esecuzione, accertata la procedibilità, può solo essere accolta. L’eventuale opposizione all’esecuzione sarà oggetto di un apposito processo di cognizione incidentale ma non potrà mai essere discussa nell’esecuzione. Quindi l’unica ipotesi in cui l’esecuzione viene “rifiutata” attiene a questioni di rito. In altre parole l’unico provvedimento del giudice dell’esecuzione è l’accoglimento dal momento che il “rifiuto” per motivi di rito è appunto un “rifiuto” a provvedere. Le condizioni minime indispensabili per emettere una misura esecutiva sono le stesse richieste per arrivare alla pronuncia sul merito in un processo dichiarativo (giurisdizione, competenza, capacità e legittimazione delle parti, rappresentanza tecnica). A chi obietta che nel processo esecutivo viene meno il principio del contraddittorio poiché la pronuncia è a senso unico si può semplicemente far notare che il problema è inquadrato nell’ottica sbagliata. L’esistenza del diritto va data per scontata. A questo punto però le parti possono intervenire alla pari sul “come” svolgere l’esecuzione. Passiamo ora ad analizzare la composizione dell’ufficio esecutivo. I giudici competenti per l’esecuzione forzata sono indicati negli artt. 16 e 26 c.p.c.: • art. 16: per l’esecuzione forzata è sempre competente la Pretura, tranne che per l’espropriazione immobiliare per la quale è competente il Tribunale. • art. 26: territorialmente competente per l’espropriazione immobiliare e mobiliare è il giudice del luogo dove si trova il bene; per l’espropriazione dei crediti è competente il giudice del luogo dove risiede il terzo debitore; per l’esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare è competente il giudice del luogo dove l’obbligo deve essere adempiuto; per l’esecuzione forzata per consegna e rilascio ritorna competente il giudice dove si trovano i beni. IMP.: La competenza territoriale è inderogabile dalle parti. ESPROPRIAZIONE FORZATA. L’espropriazione forzata è il procedimento esecutivo mediante il quale si tutelano i crediti di somme di denaro. Trova il suo fondamento in due norme del codice civile e precisamente gli artt. del c.c., il 2740 (responsabilità patrimoniale del debitore) e 2910 (oggetto dell’espropriazione). Si svolge in tre momenti: • individuazione e conservazione dell’elemento attivo del patrimonio del debitore mediante il pignoramento; • liquidazione dell’elemento attivo; • soddisfazione del creditore con la distribuzione del ricavato.
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