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Il Processo di Espropriazione per Satisfazione di Obbligazioni: Regole e Procedura, Appunti di Diritto Processuale Civile

Il processo di espropriazione forzata per soddisfare obbligazioni, compreso il pignoramento, la conversione, la vendita forzata e l'assegnazione. Viene inoltre discusso chi può intervenire in questi processi e come avviene la distribuzione dei ricavati. Il documento si riferisce specificatamente al codice civile italiano.

Tipologia: Appunti

2012/2013

Caricato il 23/02/2013

LudovicaFede
LudovicaFede 🇮🇹

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Scarica Il Processo di Espropriazione per Satisfazione di Obbligazioni: Regole e Procedura e più Appunti in PDF di Diritto Processuale Civile solo su Docsity! Il creditore per conseguire quanto gli è dovuto può far espropriare i beni del debitore che in base al 2740 cc risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi bene presenti e futuri. La garanzia patrimoniale del debitore si concretizza con l’espropriazione forzata. Essa inizia con il pignoramento che è l’ingiunzione che l’UG fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito i beni specificamente individuati ed i loro frutti. Il creditore dopo la notifica del titolo esecutivo e del precetto entro il termine di efficacia d quest’ultimo cioè 90 giorni deve chiedere all’UG di procedere al pignoramento ma non prima del termine dilatorio di 10 giorni previsto dall’art.482. Il pignoramento deve contenere: • L’invito al debitore a effettuare la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio altrimenti le comunicazioni e notificazioni a lui dirette verranno effettuate in cancelleria del GE. • L’avvertimento che può sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro mediante la procedura di conversione del pignoramento. • Quando per la soddisfazione del creditore procedente i beni assoggettati a pignoramento appaiono insufficienti ovvero per essi appare manifesta la lunga durata della liquidazione l'ufficiale giudiziario invita il debitore ad indicare ulteriori beni utilmente pignorabili, i luoghi in cui si trovano ovvero le generalita' dei terzi debitori, avvertendolo della sanzione prevista per l'omessa o falsa dichiarazione. • Dev’essere redatto processo verbale sottoscritto dal debitore delle sue dichiarazioni. Oggetto del pignoramento possono essere beni mobili,immobili e crediti. Vi sono beni per cui è sancita impignorabilità assoluta o relativa. Ai sensi del 2913 cc non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell’esecuzione gli atti di alienazione dei beni sottoposti a pignoramento, salvi gli effetti del possesso di buona fede per i mobili (1153 e seguenti) non iscritti in pubblici registri. Gli atti di alienazione quindi sono considerati validi tra le parti ma inopponibili ai creditori e l’atto di alienazione è opponibile a essi solo se il terzo consegue il possesso dei beni e versi in buona fede. Le alienazioni di beni immobili o mobili registrati non sono opponibili al creditore se trascritte successivamente al pignoramento. Il pignoramento perde efficacia una volta trascorsi 90 giorni senza che sia stata fatta richiesta di assegnazione o vendita. Conversione: il debitore può evitare che i beni pignorati siano venduti o assegnati chiedendo di sostituire (una sola volta) alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro. Il debitore deve depositare insieme all’istanza una somma di denaro non inferiore a 1/5 dell’importo del credito originario e di quelli indicati dai creditori intervenuti. Il cancelliere deposita la somma presso un istituto di credito indicato dal giudice. Il giudice fissa l’udienza di comparizione entro 30 giorni successivi al fine di determinare le somme da sostituire ai beni pignorati che saranno uguale al capitale interessi e spese e lo fa con ordinanza. Se il debitore provvede al versamento le cose pignorate sono liberate dal pignoramento. Se non provvede decade dalla conversione e le somme già versate sono acquistate al pignoramento e il giudice dispone la vendita dei beni pignorati. Riduzione: Su istanza del debitore o anche d'ufficio, quando il valore dei beni pignorati e' superiore all'importo delle spese e dei crediti per cui si procede,il giudice, sentiti il creditore pignorante e i creditori intervenuti, puo' disporre la riduzione del pignoramento. Intervento: chi creditore può intervenire? • i creditori che nei confronti del debitore hanno un credito fondato su titolo esecutivo, • i creditori che al momento del pignoramento: a) avevano eseguito un sequestro sui beni pignorati b. avevano un diritto di pegno o un diritto di prelazione risultante da pubblici registri c. erano titolari di un credito di somma di denaro risultante dalle scritture contabili di cui all'articolo 2214 Il ricorso deve essere depositato prima che sia tenuta l'udienza in cui e' disposta la vendita o l'assegnazione e deve contenere l'indicazione di credito e titolo, la domanda per partecipare alla distribuzione della somma ricavata e la dichiarazione di residenza o la elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il giudice. L’onere di produzione documentale consistente nell’allegazione dell’estratto autentico notarile concerne solo i creditori che si avvalgono delle scritture contabili obbligatorie. Il creditore privo di titolo esecutivo che interviene nell'esecuzione deve notificare al debitore, entro i dieci giorni successivi al deposito, copia del ricorso. Con l'ordinanza con cui e' disposta la vendita o l'assegnazione il giudice fissa, altresi', udienza di comparizione davanti a se' del debitore e dei creditori intervenuti privi di titolo esecutivo, disponendone la notifica a cura di una delle parti. Tra la data dell'ordinanza e la data fissata non possono decorrere piu' di sessanta giorni. All'udienza di comparizione il debitore deve dichiarare quali dei crediti per i quali hanno avuto luogo gli interventi egli intenda riconoscere in tutto o in parte, specificando in quest'ultimo caso la relativa misura. Se il debitore non compare, si intendono riconosciuti tutti i crediti. Tale riconoscimento ha efficacia solo all’interno del processo esecutivo. Le contestazioni tra creditori dovranno essere fatte valere in sede di distribuzione del ricavato. In caso di disconoscimento del credito il creditore ha l’onere di munirsi di titolo esecutivo. Deve prima di tutto proporre istanza di accantonamento delle somme eventualmente spettanti in sede di distribuzione e dimostrare di avere proposto nei trenta giorni successivi all’udienza l’azione necessaria per conseguire il titolo. L’accantonamento non può durare oltre tre anni. Trascorso questo termine massimo il giudice deve fissare una nuova udienza d’ufficio o su istanza per la distribuzione della somma accantonata in favore di coloro che si sono muniti del titolo esecutivo. Debbono essere avvertiti dell'espropriazione i creditori che sui beni pignorati hanno un diritto di prelazione risultante da pubblici registri a cura del creditore pignorante ed entro cinque giorni dal pignoramento. In mancanza della prova di tale notificazione, il giudice non puo' provvedere sull'istanza di assegnazione o di vendita. Il creditore intervenuto tempestivamente è soddisfatto prima di quello chirografario intervenuto tardivamente. Assegnazione: Satisfattiva: trasferimento bene pignorato a favore del creditore istante senza alcuna trasformazione dello stesso in denaro. Il creditore assegnatario non corrisponde alcun prezzo
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