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termine efficacia del pignoramento ed espropriazione presso terzi, Guide, Progetti e Ricerche di Diritto Processuale Civile

termine efficacia del pignoramento ed espropriazione presso terzi

Tipologia: Guide, Progetti e Ricerche

2018/2019

Caricato il 11/07/2019

laupa24
laupa24 🇮🇹

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Scarica termine efficacia del pignoramento ed espropriazione presso terzi e più Guide, Progetti e Ricerche in PDF di Diritto Processuale Civile solo su Docsity! 33 Giampiero Balena Termine di efficacia del pignoramento ed espropriazione presso terzi Sommario: 1. Posizione del problema – 2. Lo stato della dottrina e della giuri- sprudenza – 3. La peculiare struttura del pignoramento presso terzi, prima e dopo le riforme degli ultimi anni – 4. Il pignoramento notificato «d’ufficio» in seguito all’individuazione di crediti o beni mobili con modalità telematiche – 5. Conclusioni 1. Posizione del problema La considerevoli modifiche apportate dalle più recenti riforme agli artt. 543 e ss., c.p.c., unite alla dimidiazione del termine di efficacia del pignoramento di cui all’art. 497, c.p.c.1 (fino a ieri di novanta giorni), sollecitano una maggiore attenzione su un problema che fino ad oggi, nonostante il suo considerevole rilievo pratico, è stato alquanto trascurato, ossia sull’applicabilità di tale termine all’espropriazione presso terzi. Si tratta di verificare, cioè, se anche per il pignoramento di crediti o di cose mobili del debitore in possesso di terzi debba valere l’onere, a carico del creditore procedente o dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo, di proporre istanza di vendita o di assegnazione entro i quarantacinque giorni successivi al pignoramento; nonché di individuare, qualora si risponda affermativamente a questo interrogativo, il dies a quo di tale termine. Il problema deriva per un verso dalla peculiare struttura di questo procedimento espropriativo – che prevede in ogni caso, tra l’altro (e salvo quanto dirò più avanti), la fissazione di un’udienza – e, per altro verso, dalla circostanza che la disposizione generale contenuta nell’art. 501 discorre genericamente di «istanza di assegnazione o di vendita dei beni pignorati»2, mentre gli artt. 552 e 553, che si riferiscono specificamente al 1 A mio avviso del tutto inopportuna, poiché non di rado tale termine veniva utilmente impiegato dal creditore procedente e dal debitore per trovare un accordo. 2 Si noti che per la espropriazione immobiliare e per quella mobiliare presso il debitore 34 G. Balena pignoramento presso terzi, parrebbero implicitamente presupporre, rispet- tivamente, che l’istanza di assegnazione o di vendita delle cose mobili sia formulata direttamente in udienza e che non sia neppure necessaria un’e- splicita istanza di assegnazione del credito pignorato, al di fuori dell’ipotesi in cui le somme dovute dal terzo siano esigibili in un termine maggiore di novanta giorni (nel qual caso, anzi, se sono intervenuti altri creditori, occorre l’istanza concorde di tutti per evitare che debba procedersi alla vendita del credito). Ciò premesso, va subito aggiunto, peraltro, che la nuova formulazione dell’art. 543, 5° comma, c.p.c., inserito dal d.l. n. 132/2014, fa espresso riferimento alla proposizione di un’istanza di assegnazione o di vendita delle cose mobili ovvero di assegnazione dei crediti pignorati, seppure con riguardo alla peculiare ipotesi in cui il pignoramento sia stato eseguito dall’ufficiale giudiziario ai sensi dell’art. 492-bis, ossia in seguito alla ricer- ca e all’individuazione dei beni e dei crediti con modalità telematiche. Sicché si tratta di appurare, tra l’altro, se da questa nuova disposizione possano trarsi o no deduzioni di carattere generale, valide anche per le ipotesi ‘ordinarie’ di pignoramento presso terzi. 2. Lo stato della dottrina e della giurisprudenza Come ho avuto modo di anticipare, la dottrina non ha prestato troppa attenzione al problema, prospettando comunque soluzioni tutt’altro che univoche. In particolare, mentre per alcuni autori non vi sarebbe ragione per esclu- dere che l’art. 497 debba trovare applicazione anche rispetto al pignoramento presso terzi3, altri pervengono alla conclusione opposta, per lo più ritenen- do – sulla scia di un’opinione risalente a Satta4 – che nell’espropriazione in esame l’istanza di assegnazione o di vendita debba considerarsi implicitamente formulata nello stesso atto di pignoramento, contemplato dall’art. 5435. l’art. 501 trova conferma negli artt. 529 e 567, rubricati, rispettivamente, Istanza di asse- gnazione o di vendita e Istanza di vendita. 3 Cfr. soprattutto V. andrioli, Commento al c.p.c., III, Jovene, Napoli 19573, pp. 210 s.; G. Verde, Il pignoramento. Studi sulla natura e sugli effetti, Jovene, Napoli 1964, pp. 15 ss.; S. SalVati, La cessazione dell’efficacia del pignoramento presso terzi, in «Riv. dir. proc.», 1969, pp. 229 ss.; m. dini, L’espropriazione presso terzi, Giuffrè, Milano 19832, pp. 267 ss. E v. anche a. majorano, in L’esecuzione forzata riformata, a cura di G. Miccolis e C.L. Perago, Giappichelli, Torino 2009, p. 239. 4 L’esecuzione forzata, Giappichelli, Torino 19522, pp. 179 s. 5 Cfr. P. CaStoro, Il processo di esecuzione nel suo aspetto pratico, a cura di N.R. Castoro 37 Termine di efficacia del pignoramenTo ed espropriazione presso Terzi del debitore e del terzo indicata nell’atto di pignoramento; b) il 3° comma del medesimo art. 543 prevedeva (e prevede tuttora, essendo rimasto immutato) che nella scelta dell’udienza di compari- zione dovesse rispettarsi il termine dilatorio (di dieci giorni) indicato nell’art. 501, ossia lo stesso termine minimo che deve intercorrere, nell’espropriazione mobiliare e immobiliare, tra il pignoramento e la presentazione dell’istanza di vendita o di assegnazione. Tali elementi inducono a ritenere che il legislatore avesse inteso effettiva- mente escludere, nel procedimento in esame, la necessità di un’apposita istan- za di assegnazione o di vendita del credito o del bene mobile pignorato da formulare entro il termine di cui all’art. 497. Il che, quand’anche non voglia ammettersi che nell’espropriazione di crediti l’istanza di assegnazione è già implicita nella richiesta del pignoramento, sicché avrebbe poco senso esigere un atto ad hoc, trovava giustificazione nell’indefettibile fissazione dell’udienza (che peraltro ben avrebbe potuto tenersi in una data successiva allo spirare del termine ex art. 497) e dunque nella possibilità che l’istanza di assegnazione o di vendita fosse avanzata in quella sede, senza particolari formalità, alla luce della dichiarazione (positiva) del terzo o, tutt’al più, dopo la riassunzione del processo esecutivo conseguente alla definizione del giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo (in base al testo originario dell’art. 549). Ciò premesso, la disciplina risultante dalle riforme ‘a raffica’ degli ultimi dieci anni12 prevede, tra l’altro, per quel che qui interessa: a) che l’atto di pignoramento deve contenere la citazione a comparire (con l’indicazione della relativa udienza) del solo debitore, poiché il terzo dovrebbe rendere la propria dichiarazione ‘prima e al di fuori dell’udienza’, mediante raccomandata o posta elettronica certificata trasmessa direttamente al creditore procedente entro i dieci giorni successivi alla notifica del pignoramento; b) che il creditore procedente, pena l’inefficacia del pignoramento, deve chiedere l’iscrizione a ruolo del procedimento, depositando (in via telematica) nella cancelleria del tribunale competente per l’esecuzione la relativa nota, insieme a copie conformi dell’atto di 12 V. in particolare l’art. 2, co. 3°, lettera e), n. 18), del d.l. n. 35/2005, inserito dalla l. di conv. n. 80/2005, che ha modificato l’art. 546; gli artt. 11 e 12 della l. n. 52/2006, che hanno modificato, rispettivamente, gli artt. 543 e 547; l’art. 1, co. 20°, della l. 24 dicembre 2012, n. 228, che ha modificato gli artt. 543, 547, 548 e 549; gli artt. 18, co. 1°, lettera b), e 19, co. 1°, lettere e), f ) e g), del d.l. n. 132/2014, conv. dalla l. n. 162/2014, che hanno modificato gli artt. 543, 547 e 548; e infine (ma non è detto che sia finita) l’art. 13, co. 1°, lettere l), m), m-bis) e m-ter), del d.l. n. 83/2015, conv. dalla l. n. 132/2015, che ha modificato gli artt. 545, 546, 548 e 549. 38 G. Balena citazione, del titolo esecutivo e del precetto, entro trenta giorni dalla data in cui l’ufficiale giudiziario gli ha consegnato tali atti. Si potrebbe allora pensare, tenendo ferma la ricostruzione del pigno- ramento in esame come fattispecie a formazione progressiva, che, quanto meno nell’ipotesi in cui il terzo renda effettivamente una dichiarazione ‘positiva’ prima dell’udienza, dal giorno in cui tale dichiarazione perviene al creditore procedente prenda a decorrere il termine per la proposizione dell’istanza di assegnazione (del credito) o di vendita (del bene) ai sensi dell’art. 49713. A mio avviso, però, una siffatta soluzione interpretativa appare poco plausibile, soprattutto in relazione all’espropriazione di crediti. A ben riflettere, invero, non avrebbe senso alcuno pretendere la proposi- zione di un’autonoma e formale istanza di assegnazione o di vendita (men- zionata, come ho già rilevato, esclusivamente nel 5° comma dell’art. 543, con specifico riguardo al pignoramento eseguito dall’ufficiale giudiziario a norma dell’art. 492-bis) in un momento in cui la dichiarazione del terzo potrebbe essere ancora oggetto di contestazioni, da parte dello stesso credi- tore procedente oppure di un altro creditore intervenuto. Senza dire, poi, che prima dell’udienza nulla possono sapere della dichiarazione del terzo i creditori eventualmente intervenuti, i quali, se muniti di titolo esecutivo, sono anch’essi legittimati all’istanza di assegnazione o di vendita. Non va trascurato, inoltre, che anche l’art. 14, 1° comma, del d.p.r. n. 115/2002 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in mate- ria di spese di giustizia) prende in considerazione, ai fini del pagamento del contributo unificato, la parte che, nei processi di espropriazione forzata, «fa istanza per l’assegnazione o la vendita dei beni pignorati». Alla luce di tale disposizione, rimasta immutata nonostante le innovazioni apportate dal d.l. n. 132/2014 alla fase introduttiva dell’espropriazione, la prassi dei tribunali si è orientata – per quel che mi risulta – nel senso di ritenere che il pagamento del contributo unificato, nell’espropriazione immobiliare e in quella mobiliare presso il debitore, sia dovuto ancor oggi non già quando il creditore procedente (o un diverso soggetto: v. il novellato art. 159-ter, disp. att. c.p.c.) deposita la nota di iscrizione a ruolo e gli altri documenti 13 Sul sito web dell’Ordine degli Avvocati di Pescara [all’indirizzo <http://www.ordineavvo- catipescara.it/wp-content/uploads/2015/04/nota-GE1.pdf> (ultimo accesso 22.02.2016)] è pubblicato il seguente laconico avviso: «I Giudici dell’Esecuzione richiamano l’attenzione dei Sigg.ri Avvocati sulla previsione dell’art. 543 comma 5° c.p.c., come novellato dall’art. 18 c. 1 del d.l. n. 132/2014 conv. in l. n. 162/2014, che prevede il deposito dell’istanza di assegnazione dei crediti nelle procedure di pignoramento presso terzi». Sull’art. 543, 5° comma, v. infra il § 4. 39 Termine di efficacia del pignoramenTo ed espropriazione presso Terzi rispettivamente prescritti dagli artt. 518, 6° comma, 521-bis, 5° comma, e 557, 2° comma, c.p.c., bensì al momento del deposito dell’istanza di assegnazione o di vendita14; e che invece, per quel che concerne l’espro- priazione presso terzi, il pagamento debba essere contestuale alla richiesta di iscrizione a ruolo, sull’implicito presupposto che in tale procedura non sia prescritta alcuna autonoma istanza di assegnazione o di vendita. La ragione di tale esenzione è agevolmente individuabile – a mio avvi- so – in ciò che nell’espropriazione presso terzi, a differenza che nelle altre procedure espropriative, la costituzione in giudizio del creditore pignoran- te – fino a ieri espressamente menzionata nell’art. 543, che richiamava a tal proposito l’(ora abrogato) art. 314 – o comunque l’iscrizione a ruolo contemplata dall’attuale 4° comma dell’art. 543 conduce ex se alla fissazio- ne di un’udienza; nel corso della quale, in presenza di una dichiarazione positiva del terzo non contestata, ciascuno dei creditori può sollecitare l’assegnazione o la vendita del credito o del bene pignorato, che peraltro parrebbe svincolata – di regola – da un’apposita richiesta15. L’immutato art. 553, infatti, esige un’esplicita istanza di assegnazione nel solo caso in cui le somme dovute dal terzo siano esigibili in un termine superiore a novanta giorni, precisando che in tale ipotesi occorre il consenso di tutti i creditori (e dunque, a quanto pare, anche di quelli non ‘titolati’) e lasciando intendere che, ove taluno dei creditori non sia d’accordo, debba procedersi senz’altro alla vendita del credito. In altre parole, nell’espropriazione presso terzi non vi è il rischio che il procedimento entri in una fase di stallo, che potrebbe protrarre a tempo indefinito l’efficacia del pignoramento. Per meglio dire, l’unica situazione che potrebbe determinare un siffatto stallo, in assenza di un’esplicita discipli- na, è quella in cui, essendo sorte contestazioni sulla dichiarazione del terzo oppure essendo impossibile, in mancanza di tale dichiarazione, «l’esatta identificazione del credito o dei beni del debitore in possesso del terzo», nes- suno dei creditori ‘titolati’ proponga l’istanza indispensabile, ai sensi dell’art. 549, perché il giudice provveda (oggi con ordinanza) al relativo accertamen- to. Ma si tratta di una lacuna che non potrebbe colmarsi attraverso l’appli- cazione dell’art. 497, per l’evidente ragione che l’istanza in questione non ha nulla a che vedere con quella di assegnazione o di vendita16. 14 Cfr. in tal senso anche la circolare ministeriale del 3 marzo 2015, che peraltro non menziona in alcun modo l’espropriazione prezzo terzi. 15 In questo senso SalVioni, op. loc. cit. 16 In tale ipotesi, secondo Cass. 17 maggio 2013, n. 12113, «Il giudice dell’esecuzione, se ed in quanto constati l’inerzia del creditore procedente (che potrebbe, in concreto, escludere valutando il comportamento processuale del creditore, come ad esempio nel caso in cui
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