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Principi costituzionali e regolamenti parlamentari in Italia, Sintesi del corso di Diritto Parlamentare

Diritto costituzionale italianoSistema politico italianoProcedura legislativa in Italia

Sui principi costituzionali che regolano l'autonomia regolamentare delle Camere italiane, la forma di Stato democratico e la prima fonte del diritto parlamentare. Viene inoltre analizzato il ruolo delle Costituzioni, leggi e regolamenti nel sistema legislativo italiano. Il testo include anche informazioni sui regolamenti parlamentari, le loro fonti e la loro relativa importanza.

Cosa imparerai

  • Come la Costituzione è la prima fonte del diritto parlamentare in Italia?
  • Quali sono i principi costituzionali che regolano l'autonomia regolamentare delle Camere italiane?
  • Quali sono le fonti dei regolamenti parlamentari e come funzionano nel sistema legislativo italiano?

Tipologia: Sintesi del corso

2020/2021

Caricato il 17/01/2022

cforzese
cforzese 🇮🇹

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Scarica Principi costituzionali e regolamenti parlamentari in Italia e più Sintesi del corso in PDF di Diritto Parlamentare solo su Docsity! DIRITTO PARLAMENTARE CAPITOLO 3: fonti del diritto parlamentare Y. COSTITUZIONE La Costituzione contiene i principi fondamentali di ciascuna branca del diritto e i criteri attraverso cui altre fonti normative sono abilitate a sviluppare tali principi. Parti dedicate al Parlamento è titolo I, parte seconda " Aspetto strutturale: artt. 55-69, “Le Camere” (aspetto articolazione bicamerale e status del parlamentare) " Aspetto funzionale: artt. 70-82 “La formazione delle leggi” (funzione legislativa), art. 94 (funzione fiduciaria e di indirizzo politico) Novità nel passaggio dallo Statuto albertino alla Costituzione: 1. Rigidità della Costituzione (VS flessibilità dello Statuto) è sovraordinazione della Costituzione rispetto alle leggi ordinarie e ai regolamenti: le prescrizioni costituzionali sono principi da sviluppare, ma anche limiti all'autonomia regolamentare delle Camere 2. Forma di Stato democratico à la sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti posti dalla Costituzione: il Parlamento non è più sovrano, poiché in una democrazia rappresentativa, si esercita la sovranità popolare (di cui le Camere sono espressione) La Costituzione è la prima fonte del diritto parlamentare, in quanto (a) regola la struttura delle Camere, (b) è fonte delle sue attribuzioni e (c) contiene una disciplina diretta, benché parziale [*] dei principali procedimenti parlamentari. [*] si limita a richiamare una serie di organi e istituti, presupponendo uno sviluppo a opera di altre fonti. In alcuni casi, tale fonte è individuata direttamente dalla Costituzione: art. 72 rinvia ai regolamenti parlamentari, art. 65 rinvia alla disciplina di ineleggibilità e incompatibilità, art. 69 rinvia all'indennità. v LEGGI COSTITUZIONALI ? 1. 1/1989 che ha sottratto al Parlamento in seduta comune il potere di accusare e giudicare i ministri per i reati compiuti nell'esercizio delle loro funzioni = leggi costituzionali che hanno previsto commissioni bicamerali per procedere alle riforme istituzionali e alle riforme costituzionali (prevedendo l'obbligatorietà del referendum popolare) - L 3/2001, modifica del titolo V della seconda parte della Costituzione à obiettivo: integrare la composizione della commissione parlamentare per le questioni regionali con rappresentati di Regioni, Province ed enti locali. Idea di fondo è quella di prevenire eventuali contenziosi costituzionali mediante il confronto tra Governi/esecutivi = l 1/2012, introduzione del principio del pareggio di bilancio i obiettivo: disciplinare la funzione di controllo sulla finanza pubblica (equilibrio tra entrate/spese, qualità ed efficacia della spesa pubblica) In questi ultimi due casi, le Camere privilegiano un approccio estensivo, ricorrendo sia al legislatore ordinario, che al legislatore organico: vengono chiamati in causa sia i regolamenti parlamentari che la legge, dimostrando la frequente sovrapposizione e fungibilità tra le fonti del diritto parlamentare. vY TRATTATI EUROPEI Art. 12 TUE: catalogo dei poteri europei dei Parlamenti nazionali, che contribuiscono attivamente al buon funzionamento dell’Unione Europea. La democrazia parlamentare europea si fonda nelle forme di governo degli Stati membri e dei loro Parlamenti, rispetto ai quali i Governi nazionali sono legati da un rapporto fiduciario. vY REGOLAMENTI PARLAMENTARI GENERALI Art. 64 Cost. ciascuna Camera adotta il proprio regolamento è fonte obbligatoria Teoria che nega il carattere di norme giuridiche ai regolamenti - argomenti: a) i regolamenti sono norme interne, espressione di “supremazia speciale”, con validità e vigenza solo nell'ordinamento di ciascuna Camera (sfera di efficacia limitata ai membri del collegio) b) le prescrizioni dei regolamenti hanno carattere derogabile à fonte-fatto: vi è derogabilità a una norma nel caso in cui nessuno sollevi obiezioni alla deroga o a una non applicazione delle regole scritte (consuetudine nemine contradicente) c) la legittimazione dei regolamenti poggia su regole di natura convenzionale, stipulate all’interno di ciascuna Assemblea e solo in alcuni casi suscettibili di trasformarsi in consuetudini Sono fonti-atto? La risposta dipende dai caratteri distintivi che le fonti del diritto devono avere. Orientamenti: 1. Vezio Crisafulli = criteri della generalità, astrattezza e novità à OK: i regolamenti hanno una disciplina di tipo generale, che trova applicazione nei confronti di - parlamentari - dipendenti delle Camere - membri del Governo - soggetti che intrattengono rapporti con organi parlamentari 2. Zagrebelsky = fonti come atti espressione dei processi di unificazione politica dei fenomeni che hanno luogo nel pluralismo sociale à OK: i regolamenti parlamentari hanno un'incidenza significativa sui caratteri della forma di governo (quindi sugli equilibri dei rapporti tra i diversi organi costituzionali) 3. Alessandro Pizzorusso = efficacia erga omnes e pubblicazione obbligatoria à OK: i regolamenti parlamentari sono pubblicati in Gazzetta Ufficiale, così come tutte le loro modifiche è Dottrina 1: inammissibile attribuire un carattere assoluto ai regolamenti speciali/minori/secondari (in quanto fonti diverse da quella coperta ex art. 64 Cost); ammissibile attribuire un carattere relativo (dunque l'intervento di altre fonti, primarie e secondarie) è Giurisprudenza: il regolamento parlamentare generale e i regolamenti speciali/minori/secondari sono tutti collocabili sotto l'ombrello della riserva ex art. 64 Cost. è Dottrina 2: i regolamenti “altri” occupano una posizione subordinata rispetto a quella del regolamento della Camera cui si riferiscono à non possono essere in contrasto a pena di invalidità vY LEGGI ORDINARIE La Costituzione richiede l'intervento della legge ordinaria soprattutto nella procedura elettorale (momento di formazione delle Camere): v Leggi elettorali v Ù Leggi che individuano casi di incompatibilità, ineleggibilità, incandidabilità (procedure verifica dei poteri). Art. 69 Cost. i membri del Parlamento ricevono una indennità stabilita dalla legge à coinvolgimento della legge necessario per (a) non derogare all'obbligo di copertura finanziaria e (b) non lasciare all'autonomia regolamentare la libera e insindacabile determinazione della misura di tale indennità. Prassi: ampio spazio agli uffici di Presidenza delle Camere La legge è utilizzata anche al di là delle riserve previste in Costituzione, per costruire i procedimenti parlamentari à la legge ordinaria delinea le posizioni giuridiche dei soggetti (obbligo, soggezione, onere) di soggetti esterni alle Camere: ipotesi frequenti, il Parlamento convive e dialoga con altri soggetti attraverso procedimenti complessi (che solo in parte si svolto in aula). Rapporto tra legge ordinaria e regolamenti parlamentari: INTARSIO (esempi) > 1. 14/1978 introduce il parere obbligatorio, ma non vincolante, delle commissioni parlamentari sulle nomine dei vertici degli enti pubblici. Durante l'iter di approvazione: la legge può attribuire competenze ulteriori al Parlamento, ma non è abilitata a individuare le modalità per esercitarla né i tempi per l’espressione del parere > 1. 468/1978 riguardo alle procedure finanziarie à i regolamenti (a) introducono la sessione di bilancio (contingentamento dei tempi) e (b) delineano procedimenti idonei ad assicurare il rispetto dei vincoli finanziari posti dal Governo (DEF) > 1. 400/1988 stabilisce le modalità di esercizio della potestà normativa del Governo (in particolare, i limiti di contenuto dei decreti-leggi) > 1. 11/2005 in riferimento alle procedure europee: i regolamenti delineano un iter per l'esame della legge comunitaria annuale, considerata strumento cardine per l'adeguamento interno delle direttive europee DIFFERENZE 1) Procedimento formativo L = bicamerale e a maggioranza semplice R = monocamerale e a maggioranza assoluta 2) Regime giuridico L = vaglio del Presidente della Repubblica in sede di promulgazione + sindacato di legittimità della Corte Costituzionale; può inoltre essere abrogata totalmente o parzialmente tramite referendum popolare R = / ANTINOMIE: in caso di sovrapposizione tra norme, il principale criterio di risoluzione è quello cronologico (lex posterior), temperato da quello della specialità (lex specialis). Parte della dottrina nega la presenza di antinomie, in quanto la divisione dei compiti sia di per sé idonea a evitarle. ii Statuti (CAMERA) e Regolamenti (SENATO) dei gruppi parlamentari 1.Nascono prima i partiti politici e poi le loro proiezioni parlamentari à quest’ultima dimensione risulta sacrificata rispetto a quella extraparlamentare 2.Recente crisi dei grandi partiti di massa à maggiore autonomia dei gruppi parlamentari Statuti e regolamenti possono essere qualificati come fonti del diritto parlamentare? Duplice lettura dei gruppi a) Associazione tra privati o organi dei partiti politici: difficile la qualificazione come fonti b) Organi delle Camere: le regole che si danno non possono essere giuridicamente irrilevanti Prima del 2012, statuti e regolamenti erano poco conoscibili, in quanto non venivano pubblicati (scelta coerente con la mancata giuridicizzazione del diritto interno ai partiti politici; dopo il 2012, a seguito di alcuni scandali legati alla cattiva gestione delle risorse, è previsto l'obbligo di pubblicazione sui siti internet. Alla CAMERA (art. 15 r.C.) è richiesta l'individuazione delle forme di pubblicità dei documenti relativi all’organizzazione interna del gruppo Al SENATO la disciplina è più rigorosa e prevede - che ciascun gruppo pubblichi online nel proprio sito internet liberamente accessibile, ogni mandato di pagamento, assegno o bonifico bancario, con indicazione della relativa causale (art. 16 r.S) à atti di gestione finanziaria - che i regolamenti stabiliscano procedure e forme di partecipazione che consentano ai singoli senatori di esprimere i loro orientamenti e presentare proposte sulle materie di discussione (art. 53 r.S.) à tutela delle minoranze interne ai gruppi a seguito della generalizzazione del contingentamento dei tempi: (a) è una norma inutile/di carattere esortativo (non prevede sanzioni) VS (b) è una norma che deve essere valorizzata poiché pone limiti all'autonomia della disciplina del gruppo DEPUTATI dissenzienti rispetto al proprio gruppo: garantiti appositi spazi, in sede di v predisposizione del calendario (art. 24 r.C.) à 1/5 del tempo attribuito ai gruppi è riservato a gli interventi a titolo personale v dichiarazione di voto (art. 85 e art. 116 r.C.) à il Presidente stabilisce modalità e tempi di intervento dei deputati dissenzienti, con un controlimite: possono intervenire solo i deputati che intendano esprimere un voto diverso rispetto a quello dichiarato dal proprio gruppo SENATORI dissenzienti hanno la possibilità di intervenire il in discussione generali (art. 84 r.S.) v in sede di dichiarazione di voto (art. 109 r.S.), con un controlimite: per fronteggiare casi di ostruzionismo estremo, il numero di senatori dissenzienti deve essere inferiore alla metà di quello dei membri del gruppo vY FONTI-FATTO 1) CONSUETUDINI = comportamenti ripetuti nel tempo e tenuti in quanto reputati giuridicamente obbligatori (opinio iuris). Trovano ampio spazio nel diritto parlamentare, caratterizzato da un alto tasso di politicità e dunque da un elevato bisogno di flessibilità e adattabilità. Si possono dividere in: Consuetudini costituzionali Sent. 129/1981, autonomia contabile delle Camere (e degli organi costituzionali): la Corte accoglie il conflitto di attribuzioni sollevato dalle Camere e dal Presidente della Repubblica nei confronti della Corte dei Conte, che pretendeva che fossero trasmetti i conti della relativa gestione . il fondamento dall’autonomia contabile si rinviene dal fatto che si sono affermati principi non scritti manifestatisi e consolidatisi attraverso la ripetizione costante di comportamenti uniformi, ovvero forme di vere e proprie consuetudini costituzionali Sent. 7/1996 (Caso Mancuso), sfiducia individuale nei confronti di un singolo ministro: la Corte respinge il conflitto di attribuzioni sollevato dal ministro della Giustizia, qualificando la mozione di sfiducia come il frutto di una consuetudine costituzionale volta a garantire la compattezza interna del Parlamento Consuetudini parlamentari (effetti solo interni, che non si rispecchiano all’esterno) Ord. 140/2008, decadenza dei progetti di legge a fine legislatura (in questo caso, di un disegno di legge costituzionale) è prevista da una consolidata consuetudine parlamentare Ord. 222/2009, constatazione dell’inesistenza di una consuetudine parlamentare per quel che riguarda l'esclusione nel quorum strutturale di una commissione di vigilanza anche dei componenti dimissionari. Esempi di consuetudini: v QUESTIONE DI FIDUCIA, non prevista dalla Costituzione, poi codificata nei regolamenti di Camera e Senato v IMMUNITÀ DI SEDE (= nessuna autorità estranea alla Camera può far eseguire coattivamente i propri provvedimenti rivolti al Parlamento e ai suoi organi), parzialmente codificata nei regolamenti per poter rendere tale prerogativa più agevolmente opponibile nei confronti di soggetti terzi vY ASTENSIONE DAL VOTO DEL PRESIDENTE DI ASSEMBLEA, prassi antica risalente ai governi della sinistra storica (a partire da Francesco Crispi) e connessa alle funzioni e al ruolo di quest'ultimo v NEMINE CONTRADICENTE, consuetudine che consente di derogare a singole disposizioni del regolamento in caso di assenso unanime sull'opportunità di tale deroga
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